Sentenza 15 gennaio 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 15/01/2004, n. 486 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 486 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GRAZIADEI Giulio - Presidente -
Dott. SALVAGO Salvatore - rel. Consigliere -
Dott. FORTE Fabrizio - Consigliere -
Dott. MACIOCE Luigi - Consigliere -
Dott. TIRELLI Francesco - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
IU TE, elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR presso LA CANCELLERIA CIVILE DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato GIORGIO BORTOLOTTO, giusta procura a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
PREFETTURA PROVINCIA DI ASTI;
- intimata -
avverso il provvedimento del Tribunale di ASTI, emesso il 27/06/01;
udita la relazione dalla causa svolta nella pubblica udienza del 09/04/2003 dal Consigliere Dott. Salvatore SALVAGO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. PIVETTI Marco che ha concluso per il rigetto dei primi tre motivi e l'accoglimento del quarto motivo del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale di Asti con decreto del 27 giugno 2001 ha respinto l'opposizione di AN IN, cittadino rumeno, contro il decreto di espulsione emesso il 15 giugno 2001 dal Prefetto della Provincia di Asti, osservando: a) che la certificazione di conformità del provvedimento di espulsione, pur apposta sul fronte dello stesso si riferiva all'intero documento con la traduzione in lingua rumena che era stato comunque regolarmente notificato al IN;
b) che l'attestazione nella stessa relata della volontà di quest'ultimo di non informare la propria rappresentanza diplomatica costituiva prova sufficiente della circostanza;
c) che era incontestabile la violazione del termine massimo concesso dall'art. 5 d.lgs. 286 del 1998 allo straniero per richiedere il permesso di soggiorno anche perché quest'ultimo aveva trascorso un notevole lasso di tempo in clandestinità.
Per la cassazione della sentenza il IN ha proposto ricorso per 4 motivi. La Prefettura di Asti non ha spiegato difese. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo del ricorso, AN IN deducendo violazione dell'art. 5 della legge 39 del 1990 si duole che il Tribunale non abbia dichiarato la nullità della notificazione del decreto di espulsione, avvenuta nella sola lingua italiana.
Il motivo è inammissibile in quanto il IN, come dallo stesso riferito (pag. 3), ne' nel ricorso introduttivo, ne' nel corso del giudizio di merito ha mai sollevato alcuna questione in ordine alla traduzione della notifica suddetta;
sicché la relativa doglianza non è più proponibile in questa sede, atteso che i motivi del ricorso per Cassazione devono investire a pena di inammissibilità questioni già comprese nel "thema decidendum" del giudizio di merito, e che non possono prospettarsi per la prima volta in sede di legittimità questioni nuove o nuove contestazioni non trattate nella precedente fase di merito e non rilevabili d'ufficio (Cass. 12 giugno 1999 n. 5809 19 maggio 1999 n. 4852). Con il secondo motivo il ricorrente, deducendo violazione degli art. 2697, 2714 cod. civ., 13 d. lgs. 286 del 1998 e 3 d.p.r. 394 del 1999, censura la sentenza impugnata per aver ritenuto valida la comunicazione del decreto di espulsione e della traduzione in lingua rumena, senza aver accertato che l'attestazione di conformità all'originale fosse contenuto anche sulla traduzione suddetta;
ed aver quindi ritenuto sufficiente l'avvenuta notificazione di tale copia in lingua rumena che costringerebbe lo straniero nel breve termine concesso per l'opposizione ad accertarne la conformità all'originale con palese violazione del suo diritto di difesa. Il motivo è infondato.
L'intera censura, infatti, muove dal presupposto che il giudice di merito abbia omesso di accertare se anche la copia del decreto tradotto in lingua rumena contenesse l'attestazione di conformità all'originale e che il difetto di tale attestazione incida sulla validità della comunicazione non potendo il relativo vizio essere sanato neppure in conseguenza dalla avvenuta regolare notificazione della copia in questione.
Il Tribunale di Asti, invece, come del resto riferisce lo stesso ricorrente nel riportare il contenuto della decisione (pag. 5 ricorso), ha respinto analogo motivo di opposizione formulato nel giudizio di merito dal ricorrente per due distinte ragioni: con la prima delle quali ha accertato che l'attestazione di conformità, pur se materialmente apposta sul fronte del provvedimento di espulsione si era riferita a tutte le pagine di cui lo stesso risultava formato, ciascuna considerata sia nel fronte che nel retro, e quindi non soltanto alla copia in lingua italiana, ma anche a quella tradotta in lingua rumena;
e che d'altra parte neppure il ricorrente aveva prospettato un qualche elemento idoneo a far ritenere che detta attestazione dovesse ritenersi limitata a parte del documento piuttosto che all'intero.
Per cui le doglianze formulate dal IN risultano del tutto inconferenti e non puntuali rispetto a questa effettiva "ratio decidendi" che ? rimasta sostanzialmente incensurata: non potendosi ritenere valida censura la tautologica e generica affermazione che il giudice del merito avrebbe dovuto compiere il relativo accertamento, smentita ancor prima che dal contenuto della decisione di cui si ?
detto, dalla trascrizione che ne ha compiuto lo stesso ricorrente. Con il terzo motivo quest'ultimo,deducendo violazione dell'art. 2 comma 7^ del d. lgs. 286 del 1998 e 4 d.p.r. 394 del 1999 si duole che il Tribunale abbia ritenuto che l'attestazione nella relata di notifica che esso non intendeva informare la propria rappresentanza diplomatica del procedimento di espulsione, costituisse prova sufficiente dell'osservanza della normativa, senza considerare che egli non conosceva la lingua italiana come del resto era provato dal fatto che il decreto gli era stato tradotto in lingua rumena;
e che la norma regolamentare richiede che lo straniero abbia effettiva conoscenza della lingua italiana, sicché nel caso la rinuncia al diritto di informare la propria autorità consolare doveva necessariamente risultare in lingua rumena.
Anche questo motivo è infondato.
L'art. 2, 7^ comma del d. lgs. 286/1998 nell'indicare i diritti ed i doveri dello straniero, tra l'altro, enuncia la regola che "l'autorità giudiziaria, l'autorità di pubblica sicurezza e ogni altro pubblico ufficiale hanno l'obbligo di informare, nei modi e nei termini previsti dal regolamento di attuazione, la rappresentanza diplomatica o consolare più vicina del Paese a cui appartiene lo straniero in ogni caso in cui esse abbiano proceduto ad adottare nei confronti di costui provvedimenti in materia di libertà personale, di allontanamento dal territorio dello Stato... ed hanno altresì l'obbligo di far pervenire a tale rappresentanza documenti e oggetti appartenenti allo straniero che non debbano essere trattenuti per motivi previsti dalla legge". E d'altra parte, l'art. 4, 3^ comma del d.p.r. 394 del 1999 specifica che l'obbligo suddetto di informazione non sussiste "quando lo straniero, cui la specifica richiesta deve essere rivolta dai soggetti di cui all'articolo 2, comma 7, del testo unico, dichiari espressamente di non volersi avvalere degli interventi di tale autorità".
Ora, già il tenore letterale della prima disposizione che pone l'obbligo all'autorità amministrativa di informare la rappresentanza diplomatica o consolare suddetta dell'adozione già avvenuta di ciascuno dei provvedimenti da essa indicati ("abbiano proceduto ad adottare nei confronti di costui") esclude qualsiasi collegamento tra la violazione del suddetto obbligo e la validità del provvedimento di allontanamento: già perfetto ed efficace, dunque, allorché sorge l'obbligo di comunicazione previsto dalla norma.
Si deve aggiungere che detto obbligo è posto per consentire allo straniero di avvalersi della "protezione diplomatica" riconosciuta da detta norma in conformità a specifiche disposizioni di diritto internazionale allorché è raggiunto da uno di detti provvedimenti dalla stessa indicati: e, quindi, non già per influenzare gli elementi sostanziali e procedimentali che ne condizionano la legittima emanazione, bensì per reagire ai loro effetti, per cui anche sotto tale profilo manca qualsiasi collegamento tra l'omissione imputata all'autorità amministrativa e la dedotta invalidità del decreto di espulsione, invocabile invece quando difettano i presupposti o siano violate le disposizioni di cui all'art. 13 del menzionato d. lgs. 286 del 1998. Senza considerare,infine che ne' il precedente art. 2, ne' l'art. 4 d.p.r. 394/1999 che lo prevedono, ricollegano alla violazione dell'obbligo di informazione in oggetto la nullità o comunque l'inefficacia quanto meno temporanea del decreto di espulsione;
per cui in assenza di una tal previsione, il mancato assolvimento di detto obbligo in modo legittimo da parte dell'autorità amministrati va che ne è destinataria, potrebbe al più comportare soltanto l'invalidità della rinuncia al diritto di informazione compiuta dallo straniero senza comprenderne il contenuto, e l'insorgenza a carico di detta autorità dell'obbligo di reiterare il procedimento previsto dalla norma nonché di rispondere delle conseguenze pregiudizievoli sofferte dallo straniero per il ritardo.
Pertanto sotto questo profilo il ricorrente difetta addirittura di interesse a dolersi della violazione lamentata.
Con l'ultimo motivo del ricorso, il IN, deducendo violazione dell'art. 5 comma 2 e 13 del d. lgs. 286/1998, censura la sentenza impugnata per aver confermato la motivazione posta a fondamento del decreto di espulsione relativa alla sua permanenza clandestina in Italia, senza esaminare se egli avesse comunque requisiti richiesti per conseguire il permesso di soggiorno ovvero ottenerne il rinnovo;
nè tanto meno che egli aveva inoltrato regolare richiesta di autorizzazione al lavoro alla competente Direzione provinciale del lavoro;
sicché al lume della circolare 6.4.2000 del Ministero dell'Interno, aveva diritto a soggiornare in Italia. Il motivo è del tutto inconsistente.
Questa Corte, in merito all'espulsione amministrativa dello straniero prevista dal citato art. 13 del d. lgs. 286/1998, ha più volte affermato, anche a sezioni unite: a) che il relativo provvedimento costituisce un atto vincolato che il Prefetto è tenuto ad adottare tutte le volte in cui lo straniero si sia trattenuto nel territorio dello Stato senza avere richiesto il permesso di soggiorno nel termine prescritto ovvero in cui il permesso sia scaduto da più di 60 giorni senza che ne sia stato chiesto il rinnovo (comma 2^ sub b);
b) che nella prima di dette ipotesi, il precedente art. 5 concede per formulare la richiesta al questore della Provincia in cui si trovi il termine di otto giorni dall'ingresso nel territorio dello Stato, avente carattere perentorio e la sua inosservanza è sanzionata con l'espulsione amministrativa;
c) che nel giudizio ai sensi dell'art. 13, commi ottavo, nono e decimo, d. Lgs. 286 del 1998, avente ad oggetto la verifica della pretesa espulsiva pubblica, a fronte della quale può recedere il diritto soggettivo dello straniero extracomunitario a permanere nello Stato, oggetto di indagine è la sola ricorrenza della specifica ipotesi contestata all'espellendo ed assunta a presupposto dell'espulsione: e, quindi, nel caso, la mancata richiesta del permesso di soggiorno nel termine previsto e non anche le ragioni del diniego del permesso di soggiorno, rimesse, invece, al giudice amministrativo essendo, quest'ultimo, provvedimento discrezionale e non vincolato come il decreto di espulsione (Cass. 10145/2002; 2745/2002; 15414/2001; 14152/2001). Pertanto del tutto correttamente il giudice di merito ha limitato la propria indagine alla circostanza del tutto pacifica che il ricorrente non aveva formulato la richiesta di permesso di soggiorno nel termine indicato dalla norma;
la quale all'omissione ricollega immediatamente ed incondizionatamente l'obbligo del Prefetto di disporre l'espulsione dello straniero.
Nulla deve essere disposto per le spese processuali, perché il Prefetto di Asti non ha spiegato difese.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 9 aprile 2003.
Depositato in Cancelleria il 15 gennaio 2004