Sentenza 29 marzo 1999
Massime • 1
Ai fini della determinazione del "dies a quo" del termine di novanta giorni, previsto dall'art. 14 della legge n. 689 del 1981 per la notificazione dell'ordinanza - ingiunzione irrogativa di sanzioni amministrative, deve aversi riguardo, in ipotesi di infrazioni immediatamente percepibili da parte degli agenti competenti (nella specie, violazione dell'art.18 del D. Lgs. N. 109 del 1992, per avere il contravventore importato da un paese terzo, per la commercializzazione in Italia, asparagi interi senza l'indicazione, sull'etichetta, della "categoria" dell'acido citrico, e con la non corretta dizione "peso aggocciolato"), al momento di tale percezione, la quale comporta la possibilità di contestazione immediata, mentre il diverso e successivo momento dell'accertamento, in relazione alla speciale procedura disciplinata dall'art. 15 della stessa legge, rileva ai detti fini solo quando, dopo le rilevazioni eseguite da quegli agenti, l'accertamento dell'infrazione risulti da verificare attraverso e per effetto di successivi esami o analisi.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 29/03/1999, n. 3001 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3001 |
| Data del deposito : | 29 marzo 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Angelo GRIECO - Presidente -
Dott. Giovanni OLLA - Consigliere -
Dott. Mario Rosario MORELLI - Rel. Consigliere -
Dott. Francesco Maria FIORETTI - Consigliere -
Dott. Sergio DI AMATO - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
LIDL ITALIA Srl, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA LUNGOTEVERE MARZIO 1, presso l'avvocato ANTONIO VIANELLO, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato TINO COGLINO, giusta delega a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
UFFICIO PROVINCIALE PER L'INDUSTRIA, COMMERCIO E ARTIGIANATO - U.P.I.C.A. DI ALESSANDRIA, in persona del Direttore pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 43/95 della Pretura di ALESSANDRIA, Sezione distaccata di NOVI LIGURE, depositata il 24/7/95;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 4/11/98 dal Consigliere Dott. Mario Rosario MORELLI;
udito per il ricorrente, l'Avvocato Vianello, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona l'Avvocato dello Stato Dott. Giovanni LO CASCIO che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il PR di Alessandria Sezione distaccata di Novi Ligure ha con sentenza 21-24.7.95 rigettato l'opposizione della Lidl Italia S.r.l. e del suo legale rappresentante, quale responsabile in solido, avverso l'ordinanza ingiunzione emessa dall'UPICA di Alessandria per violazione dell'art. 18 del D.Lvo n. 109 del 1992, con cui si faceva carico al legale rappresentante della società EA UD EI, di avere importato da Paese terzo, per la commercializzazione in Italia, asparagi interi senza l'indicazione sull'etichetta della "categoria" prima dell'acido citrico, e con la non corretta dizione di "peso aggociolato".
Il PR ha ritenuto che l'illecito contestato non potesse considerarsi estinto per infruttuoso decorso del termine di novanta giorni per la notifica degli estremi della violazione, decorrendo tale termine dal momento in cui sono state completate da parte dell'Autorità amministrativa competente, le indagini intese a riscontrare la sussistenza di tutti gli elementi dell'infrazione, il che era avvenuto il 24.2.94 (con l'effettuazione delle analisi di laboratorio), mentre il relativo verbale era stato notificato in data 19.5.1994.
Per l'annullamento di tale sentenza ha proposto ricorso la Società LIDL Italia, in persona del legale rappresentante, sulla base di un mezzo, illustrato anche con memoria.
L'Upica di Alessandria resiste con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Adducendo contraddittorietà di motivazione e falsa applicazione di legge, la ricorrente sostiene che il PR sarebbe caduto in contraddizione, affermando che l'attività svolta dal NAS presso la stessa ricorrente consisteva in un prelievo, mentre erano state eseguite più approfondite indagini di laboratorio. Gli agenti accertatori avevano in realtà accertato violazioni immediatamente percepibili, quali la mancata indicazione sulla etichetta della categoria funzionale di appartenenza dell'additivo, o quella sulla dizione del peso, entrambe non richiedenti indagini di laboratorio. Dunque il termine di novanta giorni andava calcolato sulla base del verbale, che dichiara i fatti accertati il "17.2.94".
2. Prima di esaminare tale doglianza, occorre dar conto dell'eccezione del controricorrente, secondo cui sussisterebbe il difetto di legittimazione della ricorrente, per non essere stata l'opposizione proposta dalla persona fisica, autore del fatto contestato, EA UD EI, ma dalla società di cui egli era legale rappresentante;
per cui l'ordinanza, non ritualmente opposta, sarebbe con ciò divenuta definitiva.
L'eccezione così formulata è, comunque, infondata per l'assorbente considerazione che il EI, come risulta anche dalla epigrafe della sentenza impugnata, ha viceversa proposto opposizione anche come responsabile in proprio, in relazione per di più ad atto il cui contenuto inscindibile lo riguardava sia quale rappresentante della società sia appunto personalmente (cfr. Cass. 1983 n. 2519;
1998 n. 415).
3. Del pari destituita di fondamento è l'ulteriore preliminare eccezione del resistente circa la pretesa inammissibilità del ricorso "per novità dell'unica questione con esso prospettata". Infatti, diversamente da quanto (per altro del tutto apoditticamente), affermato dall'UPICA, la "estinzione dell'illecito amministrativo per compiuto decorso del termine di 90 giorni per la notifica della ingiunzione" era stata sin dall'inizio dedotta dalla LIDL a fondamento dell'opposizione; ed il mancato accoglimento di tale prospettazione - motivata dal PR in ragione della ritenuta decorrenza di quel termine nella specie, solo "dalla notifica al contravventore, del verbale relativo al completamento, dell'attività accertativa - forma appunto ora oggetto della impugnazione.
4. Nel merito il ricorso è fondato.
Posto che - come ricordato dallo stesso UPICA in narrativa del controricorso - l'infrazione nella specie accertata, il 17 febbraio '94, a carico della LIDL concerneva violazione di prescrizioni sulla etichettatura di prodotti posti in vendita (ex art. 18, co. 1 , d.lvo 1992 n. 109) e, cioè, fatti di immediata rilevabilità senza necessità, all'uopo, di analisi di laboratorio, a ragione sostiene la ricorrente che dalla data stessa di quell'accertamento (e non dal momento di ultimazione di successive indagini di laboratorio disposte ad altri fini) dovesse decorrere il termine di 90 giorni per la notifica dell'ingiunzione: termine che era quindi, nel caso concreto, già spirato quando l'ordinanza è stata (come è pacifico) notificata all'interessata il 19 maggio 1994. Infatti - come da questa Corte già precisato in sede di esegesi del citato art. 14 l.689 del 1981 (cfr. sent. n. 513 del 1991) - ai fini della determinazione del dies a quo del termine, ivi previsto, per la notifica dell'ordinanza che commini sanzioni amministrative, "deve aversi riguardo, in ipotesi di infrazioni immediatamente percepibili dagli agenti competenti" (come innegabilmente è per le irregolarità della etichettatura)" al momento appunto di tale percezione, mentre il diverso e successivo momento dell'accertamento, in relazione alla speciale procedura disciplinata dall'art. 15 della stessa legge, rileva ai detti fini solo quando dopo le rilevazioni eseguite da quegli agenti l'accertamento dell'infrazione resti da verificare attraverso e per effetto di successivi esami o analisi".
5. Il ricorso va, pertanto, accolto con la conseguente cassazione della sentenza impugnata.
Sussistono i presupposti per la decisione della lite nel merito ai sensi del novellato art. 384 c.p.c. Ed a tal fine, in applicazione del principio di diritto come sopra enunciato e sulla base della situazione di fatto tra le parti pacifica, va accolta l'opposizione con l'annullamento dell'ordinanza opposta in ragione della sua (tardiva) notificazione oltre il termine sub art. 14 l. 689/1981. Possono compensarsi tra le parti le spese dell'intero giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito ai sensi dell'art. 384 c.p.c., accoglie l'opposizione ed annulla l'ordinanza opposta. Spese compensate per l'intero giudizio.
Roma 4 novembre 1998.
Depositata in Cancelleria 29/3/1999.