Cass. civ., sez. I, sentenza 06/04/2001, n. 5135
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Sentenza 6 aprile 2001

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La norma prevista dall'art. 18 del R.D. n. 3170 del 1923 che dispone l'esonero dal pagamento del biglietto per i percorsi sulle linee pubbliche urbane per gli ufficiali, i sottufficiali ed i militari della Guardia di finanza non è in contrasto con quanto disposto dalla legge della provincia di Trento n. 16 del 1993, riguardante la disciplina dei servizi pubblici dei trasporti, in base alla quale (art. 24, comma terzo)"sulle linee dei servizi pubblici urbani non è riconosciuta la validità di titoli di viaggio gratuiti o di agevolazioni tariffarie", in quanto le due disposizioni operano su piani diversi, la prima perseguendo finalità pubbliche, attesa la necessità per detti militari, in servizio permanente per la loro qualità, di servirsi di tali mezzi nell'esercizio delle funzioni loro assegnate, mentre la legge provinciale si occupa di regolare unicamente la concessione di titoli di viaggio gratuiti e di agevolazioni tariffarie, senza interferenze sotto il profilo della sicurezza pubblica (nella specie, la S.C. ha accolto nel merito ex art. 384 cod. proc. civ. l'opposizione proposta innanzi al Pretore da un sottufficiale della Guardia di finanza avverso un'ordinanza ingiunzione relativa ad una sanzione amministrativa irrogatagli per aver viaggiato su autobus sprovvisto di regolare biglietto, enunciando il principio di diritto sopracitato).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 06/04/2001, n. 5135
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 5135
    Data del deposito : 6 aprile 2001

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