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Sentenza 8 ottobre 2025
Sentenza 8 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 08/10/2025, n. 4803 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4803 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 526/2020 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'Appello di Napoli
Seconda Sezione CIVILE
La Corte di Appello di Napoli- Seconda Sezione Civile – in persona dei magistrati:
Dott.ssa Alessandra Piscitiello Presidente
Dott.ssa Maria Teresa Onorato Consigliere
Dott.ssa Mariacristina Carpinelli Consigliere rel. riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 526/2020, riservata in decisione ALudienza del 23.4.2025, previa concessione alle parti dei termini di cui ALart. 190 c.p.c., per il deposito degli scritti conclusionali, avente ad
OGGETTO: altri istituti in materia di diritti reali possesso e trascrizioni
TRA
(C.F. ), elett.te domiciliato in Napoli, al Parte_1 C.F._1
Corso Umberto I n. 381 presso lo studio dell'avv. Pasquale Serafino (C.F.
, che lo rapp.ta e difende C.F._2
Pec: Email_1
APPELLANTE
E
(p.iva: Società a Socio Unico, Controparte_1 P.IVA_1 soggetta ALattività di direzione e controllo di Atlantia Spa, con sede in Roma alla Via A.
Bergamini n.50, in persona del Direttore Legale pro tempore, Avv. Amedeo Gagliardi, rappresentata e difesa dALavv. Giuseppe Palmeri (C.F. ), presso il C.F._3 cui studio elettivamente domicilia in Napoli, alla via Depretis 62
Pec: Email_2
pag. 1 di 15 APPELLATA
CONCLUSIONI:
Per Appellante: come da note di trattazione scritta
Per Appellata: come da note di trattazione scritta
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con sentenza n. 1903/2019, il Tribunale di Torre Annunziata così ha provveduto: a)
Ha dichiarato la violazione dei limiti legali da parte del convenuto nella costruzione del capannone metallico e della tettoia in ferro realizzati sul fondo della superficie di are 5.86 sito in Striano alla via Monte, censito al catasto urbano al foglio 3, part 1120 ex part 771 ed ex part 76 , mappale del 21.5.2008 n. 488980.1/2008: b) Per l'effetto, ha condannato il convenuto alla demolizione del capannone metallico e della tettoia in ferro;
c) Ha condannato il convenuto al pagamento della somma di Euro 2.500,00 per le varie fasi del giudizio, Euro 340,00 per spese, oltre I.V.A. e C.P.A. e spese generali L.P., oltre alle spese di ctu.
2. Avverso tale pronuncia, pubblicata in data 31/07/2019, con atto di citazione notificato in data 05/02/2020, accompagnato da contestuale istanza di sospensione dell'esecutività della sentenza, ha proposto appello, deducendo a sostegno i seguenti Parte_1 motivi di appello.
2.1 L'appellante ha contestato il difetto di legittimazione attiva di Controparte_1
ritenendo che il prefetto fosse l'organo competente o che, laddove si fosse ritenuto
[...] che la controversia fosse da ritenersi instaurata tra soggetti privati, vertendo in materia di diritti soggettivi, legittimata ad agire sarebbe stata l'ANAS.
2.2 Con il secondo motivo, l'appellante ha sostenuto il difetto di legittimazione passiva, in quanto estraneo alla realizzazione dell'opera edile, rimarcando che eventuali doglianze dovessero essere mosse nei confronti del venditore del fondo.
2.3 Con il terzo motivo, ha affermato che la controversia avrebbe dovuto essere di competenza del giudice amministrativo, poiché riguarda vincoli di interesse pubblico e non diritti soggettivi tra privati.
2.4 L'appellante ha affermato di non essere responsabile delle opere contestate, che erano già presenti al momento dell'acquisto del fondo. Inoltre, ha evidenziato di aver presentato domanda di sanatoria per regolarizzare eventuali illeciti urbanistici.
pag. 2 di 15 2.5 Parte appellante ha sostenuto che, per disporre la demolizione dei fabbricati costruiti a distanza dell'autostrada inferiore rispetto a quella prevista dalla legge 729/61, è necessario fornire una congrua motivazione in merito alle esigenze di sicurezza e tutela della pubblica incolumità. Nel caso di specie è assente tale requisito. Inoltre, la l. 729/61 non può essere applicata al caso in questione poiché le opere erano preesistenti rispetto alla convenzione tra e ANAS del 2007. CP_1
2.6 Con l'ultimo motivo il ha sostenuto che la domanda non poteva essere accolta, Pt_1 avendo presentato, per i manufatti per cui è causa, domanda di sanatoria il 10/12/2004 sulla quale il non si era ancora espresso, essendo pendente la Parte_2 procedura per l'approvazione del nuovo PUC, che comporterebbe la riqualificazione dell'intera area, ivi inclusa quella in cui ricade il fondo di sua proprietà
3. nel costituirsi in giudizio, ha chiesto il rigetto dell'appello, Controparte_1 proponendo, altresì, appello incidentale.
3.1 L'appellante incidentale ha richiesto la riforma della sentenza n. 1903/19 nella parte in cui l'adito Tribunale, nel dispositivo, “condanna il convenuto al pagamento della somma di euro 2.500,00 per le varie fasi del giudizio …”. A tal fine, ha sostenuto che il giudice di primo grado ha riconosciuto a titolo di compensi un importo assolutamente non proporzionato alla quantità e qualità dal lavoro svolto dal procuratore e di gran lunga inferiore anche ai minimi tariffari.
4. Preliminarmente deve essere affermata, ALesito di verifica d'ufficio, la tempestività dell'appello, proposto con citazione notificata in data 05/02/2020 risultando rispettato il termine di decadenza di sei mesi di cui ALart. 327 c.p.c., decorrente dalla pubblicazione della sentenza impugnata, non notificata, avvenuta in data 31/07/2019
5. In via preliminare, deve essere disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c. All'uopo la Corte osserva che l'atto di gravame è sorretto da una adeguata e corretta impostazione, dato che risultano bene esplicitate le parti della decisione attinte dagli specifici motivi di gravame, opportunamente evidenziate tramite il richiamo testuale dei passaggi della motivazione censurati
6. Volgendo ALesame del merito dell'impugnazione, l'appello proposto da Parte_1 non è fondato e va disatteso per i seguenti motivi.
7. Con la prima doglianza, ha reiterato l'eccezione di carenza di Parte_1 legittimazione attiva di (di seguito nominata per brevità Controparte_1
pag. 3 di 15 sollevata nel giudizio di prime cure e disattesa dal giudicante sulla scorta della CP_1 seguente motivazione: “va rigettata la eccezione di difetto di legittimazione attiva e passiva che risulta provata dalla documentazione agli atti di causa”.
A fondamento del presente motivo di gravame, l'appellante ha dedotto che la società non era legittimata a proporre il presente giudizio in quanto l'unico organo CP_1 competente in materia di inosservanza di distanze delle costruzioni dal ciglio autostradale e ad emettere la sanzione di demolizione sarebbe il prefetto. Ha aggiunto che l'ente gestore della strada non è portatore di alcun diritto soggettivo, come da giurisprudenza consolidata del Consiglio di Stato. In ogni caso, qualora la fattispecie dovesse qualificarsi quale controversia instaurata tra soggetti privati vertendo in materia di diritti soggettivi, a parere dell'appellante, ugualmente non sarebbe legittimata ad agire la società CP_1 in quanto concessionaria, con il mero obbligo di vigilare ed effettuare segnalazioni, mentre l'effettiva proprietaria ed unica titolare portatrice del diritto soggettivo sarebbe l'AS.
Tale motivo di appello è infondato e va disatteso non essendovi dubbio circa la sussistenza della legittimazione attiva, rispetto alla presente azione petitoria, della
[...]
nella sua qualità di concessionaria: è noto, infatti, che, secondo consolidato CP_2 avviso del giudice di legittimità, qualora l'esercizio di un'autostrada venga affidato in concessione ad una società privata, essa, per l'intera durata della concessione, subentra nei poteri e nelle funzioni spettanti ALAS, ivi compresa la facoltà di agire dinanzi al giudice ordinario contro il proprietario del fondo limitrofo, il quale abbia costruito in violazione delle distanze minime dalla sede autostradale ( v. per tutte Cass. n. 6270/1995).
È, difatti, indiscusso che il concessionario di beni demaniali subentra nella titolarità della p.a. di esercitare, ex art. 823 c.c., le ordinarie azioni a difesa della proprietà e del possesso previste dalla normativa civilistica, tra cui quella volta ALaccertamento di una pretesa servitù o limitazione e alla cessazione della situazione posta in essere dal vicino (Cass.
11/04/2002, n. 5153).
Alla luce di tanto deve trovare conferma la decisione impugnata, dovendosi tuttavia integrare la motivazione secondo quanto testè illustrato.
8. Con il secondo motivo di appello, il ha impugnato la medesima parte della Pt_1 decisione di prime cure nella parte in cui il giudicante ha disatteso, altresì, l'eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata dALappellante, osservando che i manufatti per pag. 4 di 15 cui è causa erano preesistenti ALacquisto del fondo da parte dello stesso, avvenuto in data
03 settembre 2001 giusto atto di compravendita per Notaio Rep. 23841 Persona_1
– Rac. 10476.
A tal fine, ha evidenziato che, dalle risultanze istruttorie di primo grado e, in particolare, dALelaborato del CTU, Ing. , si è rilevata l'assenza del capannone Persona_2 nell'anno 2000, al cui posto risultano degli alberi, mentre già in epoca precedente al 2000 è emersa la presenza del manufatto in muratura. Dunque, poiché il acquistava il Pt_1 fondo de quo nell'anno 2001“a corpo”, ossia nello stato in cui si trovava ALepoca del trasferimento, della stipula dell'atto notarile e dell'immissione nel possesso materiale, secondo l'appellante, alcuna responsabilità potrebbe essere attribuita ad esso con il Pt_1 conseguente difetto di legittimazione passiva.
Anche tale motivo di appello non può trovare condivisione.
Al riguardo, basti osservare che, in tema di distanze legali fra costruzioni, l'azione volta a conseguire la demolizione o l'arretramento dell'opera - qualificabile come "negatoria servitutis" - è esperibile esclusivamente nei confronti del proprietario confinante (in considerazione del carattere reale dell'azione medesima), dovendo, per converso, la legittimazione passiva del terzo costruttore essere riconosciuta (alla stregua della sua qualità di autore del fatto illecito) rispetto ALeventuale, ulteriore pretesa di risarcimento del danno (cfr. Cassazione civile sez. II, 01/03/2001, n. 2998; Cassazione civile sez. VI, 16/02/2022, n. 5078).
Consegue da quanto innanzi che, essendo pacificamente il l'attuale proprietario dei Pt_1 manufatti in questione, alcun dubbio può sussistere in ordine alla legittimazione passiva dello stesso con riferimento ALazione promossa da . CP_1
Deve, dunque, trovare conferma la decisione impugnata anche in tale parte, previa integrazione della stessa secondo quanto sopra illustrato
9. Tali considerazioni conducono al rigetto, altresì, del terzo motivo di appello a mezzo del quale ha impugnato la sentenza resa dal Tribunale nella parte in cui ha Parte_1 affermato la propria giurisdizione.
A sostegno del presente motivo di gravame, l'appellante ha dedotto che l'eventuale ordine di demolizione dei sindaci e dei prefetti incide su posizioni soggettive di interesse legittimo, tutelabili davanti al Giudice Amministrativo.
Tali assunti non possono trovare condivisione.
pag. 5 di 15 Al riguardo, la regola che viene in rilievo è quella contenuta nell'art. 133 lett. f.) Codice del
Processo Amministrativo, a mente del quale spettano al giudice amministrativo: “le controversie aventi ad oggetto gli atti e i provvedimenti delle pubbliche amministrazioni in materia urbanistica e edilizia, concernente tutti gli aspetti dell'uso del territorio, e ferme restando le giurisdizioni del Tribunale superiore delle acque pubbliche e del Commissario liquidatore per gli usi civici, nonché' del giudice ordinario per le controversie riguardanti la determinazione e la corresponsione delle indennità in conseguenza dell'adozione di atti di natura espropriativa o ablativa”.
La norma in esame, che ricalca fedelmente il testo dell'art. 34.1 del D. Leg.vo 31 marzo
1998, n. 80, applicabile ratione temporis al giudizio de quo, ha devoluto alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie aventi ad oggetto gli atti, i provvedimenti e i comportamenti delle amministrazioni pubbliche in materia urbanistica ed edilizia. Perché una controversia abbia un tale oggetto è necessario, da un lato, che la tutela sia chiesta nei confronti di una pubblica amministrazione e, dALaltro, che sia domandata per la lesione arrecata da un atto provvedimento o comportamento della stessa amministrazione riconducibile ad un potere che la legge le attribuisce nella materia urbanistica ed edilizia. Perciò, il risultato che nella domanda si assume contrario a diritto e lesivo della situazione giuridica per cui si chiede tutela, si deve poter considerare come rientrante nell'area degli effetti che richiederebbero, per essere prodotti, l'esercizio di poteri attribuiti per la cura di interessi pubblici in uno dei due campi considerati.
In altre parole, il rapporto sottoposto al vaglio del giudice deve ricadere nell'area in cui alla situazione giuridica soggettiva di cui si chiede tutela si contrappone una situazione giuridica attiva della pubblica amministrazione ordinata alla tutela di interessi pubblici nel settore dell'urbanistica e dell'edilizia.
Nel caso in esame non ricorrono i presupposti sopra indicati.
Ed invero, nella fattispecie in oggetto, la società concessionaria agisce nei confronti di privati, quali proprietari di immobili costruiti, secondo le prospettazioni dell'odierna appellata, in violazione delle distanze prescritte da norme di rango primario e per il rispetto delle stesse. Sicché, la prospettata domanda non dà luogo ad una controversia in materia urbanistica ed edilizia, ma esclusivamente ad una controversia su diritti soggettivi.
Peraltro, la Suprema Corte ha espressamente sancito che è devoluta al giudice ordinario la cognizione della controversia volta a conseguire la riduzione in pristino nei confronti del proprietario di un fondo limitrofo, il quale abbia costruito in violazione delle distanze pag. 6 di 15 minime dalla sede autostradale, promossa dalla società privata concessionaria della costruzione e dell'esercizio di un'autostrada, società la quale, per la intera durata della concessione, e per tutto quanto attiene alla gestione di detta opera, subentra nei poteri e nelle funzioni spettanti ALAS (Cass. 07/08/2001, n. 10890)
Per tali ragioni, s'impone il rigetto del presente motivo di appello.
10. Con ulteriore motivo di appello, ha censurato la sentenza impugnata Parte_1 nella misura in cui non ha congruamente e puntualmente motivato in merito alle esigenze di sicurezza e tutela della pubblica incolumità che imponeva il sacrificio della posizione giuridica del privato, ritenendo l'applicabilità della legge 729/61 alla fattispecie in oggetto.
Tale motivo di appello è infondato e non può trovare accoglimento.
Al riguardo, occorre premettere in diritto che la "fascia di rispetto" (come definita dALart. 3, comma I n. 22 del codice della strada) è la "striscia di terreno, esterna al confine stradale, sulla quale esistono vincoli alla realizzazione, da parte dei proprietari del terreno, di costruzioni, recinzioni, piantagioni, depositi e simili."
Più specificamente, l'art. 9 della legge n. 729/1961, successivamente abrogato dal D.L. n.
112/08, ha introdotto un divieto generale ed inderogabile a costruire a distanza inferiore a quella indicata nei centri abitati, prevedendo che: "Lungo i tracciati delle autostrade e relativi accessi, previsti sulla base dei progetti regolarmente approvati, è vietato costruire, ricostruire o ampliare edifici o manufatti di qualsiasi specie a distanza inferiore a metri 25 dal limite della zona di occupazione dell'autostrada stessa".
Fuori dai centri abitati, l'art. 19 della legge n. 725 del 1967, prevede che: “Fuori del perimetro dei centri abitati debbono osservarsi nella edificazione distanze minime a protezione del nastro stradale, misurate a partire dal ciglio della strada”. Il Codice della Strada ed il relativo Regolamento di attuazione (in particolare gli artt. 16, 17 e 18 del DLGS n. 285/1992 -Codice della Strada e gli artt. 26-28 del DPR 495/1992 - Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della Strada) hanno poi definito le fasce di rispetto a tutela delle strade sia ALinterno che al di fuori dei centri abitati.
Come più volte chiarito dalla giurisprudenza, il vincolo di inedificabilità ricadente sulle aree situate in fascia di rispetto stradale o autostradale non deriva dalla pianificazione e dalla programmazione urbanistica, ma è sancito nell'interesse pubblico da apposite leggi che rendono il suolo ad esso soggetto legalmente inedificabile, trattandosi di vincolo dettato per favorire la circolazione e offrire idonee garanzie di sicurezza a quanti pag. 7 di 15 transitano sulle strade o passano nelle immediate vicinanze, o in queste abitano ed operano, sicché tale vincolo non ha né un contenuto propriamente espropriativo, né può qualificarsi come preordinato ALespropriazione (Cass. 25/01/2022, n. 2127).
Quanto alla ratio, in tema di distacchi dalle costruzioni della sede autostradale, il divieto di costruire a una certa distanza, imposto dALart. 19 l. n. 765 del 1967 e dal d.m. 10 aprile
1968, non può essere inteso restrittivamente, cioè come previsto al solo scopo di prevenire l'esistenza di ostacoli materiali emergenti dal suolo e suscettibili di costituire, per la prossimità alla sede stradale, pregiudizio alla sicurezza del traffico e ALincolumità delle persone, essendo esso correlato alla più ampia esigenza di assicurare una fascia di rispetto ALoccorrenza utilizzabile dal concessionario per l'esecuzione di lavori, per l'impianto di cantieri, per il deposito dei materiali, per la realizzazione di opere accessorie, senza limitazioni connesse alla presenza di costruzioni: traducendosi la previsione in questione in un divieto assoluto di costruire, la stessa - ha osservato la Suprema Corte - rende inedificabili le aree site in fascia di rispetto indipendentemente dalle caratteristiche dell'opera realizzata e dalla necessità di un accertamento in concreto nei connessi rischi alla circolazione stradale (Cass. 21/02/2013, n. 4346), inoltre le distanze previste dalla norma suddetta, vanno rispettate anche con riferimento a costruzioni realizzate ad un diverso livello da quello della sede stradale o che costituiscano mere sopraelevazioni o che, pur rientrando nella fascia, siano arretrate rispetto alle opere preesistenti
(Cass.03/02/2005, n. 2164).
Il divieto di costruire ad una distanza inferiore dalle opere autostradali, in quanto dettato per favorire la circolazione e per offrire idonee garanzie di sicurezza a quanti transitano sull'autostrada, ha carattere generale ed inderogabile non solo nei confronti dei privati, ma anche nei riguardi della regolamentazione edilizia demandata agli enti pubblici
(Cass.10/01/2007, n. 229; Cass. 11/04/2002 n. 5153); configurando gli obblighi di rispetto delle distanze minime delle costruzioni dal ciglio dell'autostrada, come afferma la
Corte Costituzionale (v. sent. 133/71) "limitazioni, al godimento del diritto di proprietà sopra categorie di beni individuate in modo generale per la loro posizione relativamente ad altri beni destinati ALuso pubblico", il vincolo che si crea sulla fascia di rispetto, a carico dei proprietari frontisti, ha, perciò carattere generale ed obiettivo, ed in quanto, dettato "per favorire la circolazione e per offrire idonee garanzie di sicurezza a quanti transitano sulle strade o passano nelle immediate vicinanze, ovvero in queste abitano od pag. 8 di 15 operano" (così Corte Cost. citata), non solo prescinde dalla possibilità concreta di realizzare la suddetta fascia, essendo le finalità perseguite dalla normativa in oggetto diverse da quelle di rendere possibile l'allargamento della sede stradale, ma costituisce anche una limitazione alla libera regolamentazione, da parte degli enti pubblici, dell'attività edilizia pubblica e privata attraverso i piani regolatori ed i regolamenti edilizi che, pertanto, non possono derogare ad una normativa cogente disposta con legge dello Stato
(Cass. 10/01/2007, n. 229).
È stata, inoltre, affermata l'applicabilità del principio secondo cui i beni demaniali, oltre che inalienabili, non possono formare oggetto di diritti in favore di terzi, se non nei modi e nei limiti stabiliti dalle leggi che li riguardano, con conseguente esclusione della possibilità di usucapire il diritto di tenere una costruzione a distanza inferiore al limite di rispetto autostradale.
Del resto, la possibilità di acquisire mediante usucapione il diritto a tenere una costruzione a distanza inferiore a quella prescritta dalla legge, può coerentemente ipotizzarsi solo nelle ipotesi in cui la norma corrispondente assuma carattere derogabile, mentre, nelle ipotesi in cui la distanza sia imposta, invece, con norma imperativa, ammettere la possibilità di acquisto per usucapione equivarrebbe a ritenere che agli interessi protetti (e che qui coincidono con insopprimibili esigenze di protezione della circolazione, di cura e manutenzione delle strade e d'incolumità dei passeggeri) possano essere anteposti interessi particolari del proprietario, essendo evidente che il corso del tempo non attenua affatto l'esigenza di sicurezza degli utenti della strada e di protezione della circolazione.
Ciò posto, nel caso di specie, il CTU, dopo aver accertato che l'area di interesse ricade al di fuori del perimetro del centro abitato, come da decreto della Giunta Comunale n.
71/2012, ha ritenuto applicabile alla fattispecie in oggetto le disposizioni di cui al D.M. n.
1404/68 che, ALart. 4 stabilisce una distanza minima da osservarsi nella edificazione a partire dal ciglio della strada di tipo A e da misurarsi in proiezione orizzontale pari a 60 mt. Il perito ha altresì precisato che il vigente piano regolatore del comune di Striano prevede, per la Zona “G” fasce di rispetto, in cui ricade il fondo del , una distanza Pt_1 minima dal confine autostradale pari a 60 mt per le aree che ricadono fuori del centro abitato.
Sulla scorta di tali accertamenti, il giudice di prime cure ha così statuito: “secondo il Piano
Regolatore vigente del Comune di Striano nella zona G fasce di rispetto in cui ricade il fondo del
pag. 9 di 15 convenuto occorre una distanza minima dal confine autostradale di 60 m per le aree che ricadono al di fuori del centro abitato come quello in specie mentre la tettoia in ferro è stata realizzata ad una distanza di metri 8,50 e il capannone metallico ad una distanza di 13,50 tutte distanze ampiamente inferiore al limite imposto dalla norma di 60 m”.
Appare evidente, dunque, che avendo il giudice di prime cure accertato che le costruzioni per cui è causa (capannone metallico e tettoia in ferro) sono state realizzate dal in Pt_1 violazione della normativa sopra richiamata, nonché del piano regolatore del Parte_2
, traducendosi la previsioni in questione in un divieto assoluto di costruire al fine
[...] di salvaguardare l'esigenza di sicurezza degli utenti della strada e di protezione della circolazione, lo stesso non aveva alcun onere di motivazione circa l'esistenza di rischi a carico della circolazione stradale, dovendo le aree site sulla fascia di rispetto ritenersi inedificabili indipendentemente dalle caratteristiche dell'opera realizzata.
Difatti, se non è rispettata la distanza legale, occorre ordinare la riduzione in pristino senza possibilità di escludere o attenuare la sanzione reale in ragione del concreto danno o pericolo derivante dALaccertamento illecito, posto che tale valutazione è rimessa alla preventiva potestà della autorità legislativa, regolamentare attuata attraverso la fonte legge o i regolamenti amministrativi governativi e i regolamenti urbanistici territoriali, finalizzati ad armonizzare l'assetto urbanistico del territorio (vedi Cass. Civile Sez. due n. 5222/1998
e Cass. Civile sez. due n.213/2006; Cass. sez. II, 28/09/2018, n.23543).
Tale principio generale, vigente in materia di distanze legali, a maggior ragione trova applicazione in caso di violazione di distanze in fascia di rispetto autostradale, dove il vincolo di inedificabilità ivi esistente ha carattere assoluto e non è condizionato dalle caratteristiche dell'opera.
Consegue da quanto innanzi il rigetto di tale censura.
12. Con il quinto motivo di appello, ha evidenziato che la l. 729/61 non Parte_1 può essere invocata nel caso di specie, atteso che, da un canto, la stessa opera solo con riferimento alle costruzioni successive ALentrata in vigore della legge medesima ovvero alle autostrade la cui costruzione è stata già concessa anteriormente al 24/07/1961 e,
d'altro canto, la Convenzione tra e AS risulta stipulata in data 12 ottobre CP_1
2007 ed approvata con legge n. 101 del 6/06/2008.
Anche tale motivo di impugnazione non può trovare accoglimento.
pag. 10 di 15 Ed invero, dalla CTU espletata nel corso del giudizio di primo grado, pur non essendo stata accertata l'esatta epoca di realizzazione dei manufatti per cui è causa, dalle informazioni contenute nella documentazione agli atti e dalle immagini satellitari fornite dai software Google Earth, Geoportale nazionale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e Istella, motore di ricerca di è stato comunque possibile CP_3 determinare con certezza che gli immobili in questione sono stati realizzati in un arco temporale successivo ALanno 2000, ma antecedente al 14/07/2014. In particolare, il perito ha ritenuto plausibile la data di realizzazione dichiarata nella richiesta di sanatoria con protocollo n. 10686 del 10/12/2004, ossia il 15 gennaio 2013.
Consegue da quanto innanzi essendo tali opere comunque successive rispetto ALentrata in vigore della normativa sopra richiamata e del Piano regolatore del comune di Striano che ha individuato le fasce di rispetto autostradale (approvato con decreto n. 142 del
24/02/2000) le stesse devono ritenersi sottoposte al vincolo di inedificabilità di cui sopra,
a nulla rilevando che la convenzione tra AS e sia stata stipulata in data 12 CP_1 ottobre 2007 ed approvata con legge n. 101 del 6/06/2008.
13. Con l'ultimo motivo di appello, ha evidenziato che per il manufatto ad Parte_1 uso capannone non sussisterebbe alcun abuso, stante la pendenza della istanza di condono edilizio, mentre per il manufatto sormontato da tettoia in ferro ha precisato che la costruzione dello stesso sarebbe antecedente al 1967, nonché acquistato “a corpo” da parte del . Pt_1
Anche tale motivo di appello non può trovare accoglimento.
Ed invero, per quanto concerne il manufatto ad uso capannone, a prescindere da qualsivoglia considerazione in ordine alla sussistenza o meno della sanatoria in oggetto, occorre considerare che, secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, il condono edilizio, esplicando i suoi effetti sul piano dei rapporti pubblicistici tra P.A. e privato costruttore, non ha incidenza nei rapporti tra privati, i quali hanno ugualmente facoltà di chiedere la tutela ripristinatoria apprestata dALart. 872 c.c. per le violazioni delle distanze previste dal Codice civile e dalle norme regolamentari integratrici.
Ed infatti l'obbligo di rispettare le distanze legali - previste dagli strumenti urbanistici per le costruzioni legittime non soltanto a tutela dei proprietari frontisti ma anche per finalità di pubblico interesse - deve essere osservato a maggior ragione nel caso di costruzioni abusive, anche se sia intervenuta la relativa sanatoria amministrativa, i cui effetti sono pag. 11 di 15 limitati al campo pubblicistico e non pregiudicano i diritti dei terzi. Pertanto, il proprietario del fondo contiguo, leso dalla violazione delle norme urbanistiche, ha comunque il diritto di chiedere ed ottenere l'abbattimento o la riduzione a distanza legale dell'opera illegittima nonostante sia intervenuto il condono edilizio (Cfr. Cass. civ.
06/02/2009, n. 3031; C. Cass. civ. 31/05/2006, n. 12966; C. Cass. civ. 26/09/2005, n.
18728; Cass. civ. 22/03/2024, n. 7744).
In ordine alla tettoia in ferro è, invece, sufficiente richiamare le considerazioni sopra svolte con riferimento ALepoca di costruzione della stessa ed ALassoggettamento del manufatto in parola ai vincoli di inedificabilità stabiliti con riferimento alla fascia di rispetto.
14. Mette conto evidenziare, infine, che il nella comparsa conclusionale ha Pt_1 evidenziato che la relazione di CTU che ha portato alla sentenza di primo grado n.
1903/2019 aveva ad oggetto un precedente piano regolatore. Ha sottolineato difatti che, in data 24 luglio 2021, risulta essere stato approvato il nuovo “PUC- PIANO
COMUNALE”, alla luce del quale le distanze dei manufatti dAL CP_4
Autostrada si sono ridotti a “30 metri”, producendo a riprova dei suoi assunti certificazione di destinazione urbanistica rilasciata dal Comune di Striano.
In proposito deve darsi atto del consolidato principio affermato dalla Suprema Corte secondo cui le prescrizioni dei piani regolatori generali e degli annessi regolamenti comunali edilizi che disciplinano le distanze nelle costruzioni, anche con riguardo ai confini, sono integrative del codice civile ed hanno, pertanto, valore di norme giuridiche
(anche se di natura secondaria), sicché il giudice, in virtù del principio "iura novit curia", deve acquisirne diretta conoscenza d'ufficio, quando la violazione di queste sia dedotta dalla parte - alla stregua dell'enunciato principio, la Corte ha ritenuto che non poteva considerarsi una produzione vietata dALart. 372 c.p.c., attenendo a "ius superveniens",
l'allegazione del testo regolamentare sopravvenuto di un piano di attuazione di un P.R.G., che deve essere conosciuto ed applicato anche d'ufficio (cfr. Cassazione civile sez. II,
21/12/2021 n.40984Cass. Sez. 2, Ord. n. 2661 del 2020; Sez. 2, Sent. n. 25501 del 2014;
Sez. 2, Sent. n. 14446 del 2010).
Una volta ammessa la produzione della certificazione urbanistica del Comune di Striano, deve conseguentemente ribadirsi che i regolamenti edilizi in materia di distanze tra costruzioni contengono norme di immediata applicazione, salvo il limite, nel caso di pag. 12 di 15 norme più restrittive, dei cosiddetti "diritti quesiti" (per cui la disciplina più restrittiva non si applica alle costruzioni che, alla data dell'entrata in vigore della normativa, possano considerarsi "già sorte"), e, nel caso di norme più favorevoli, dell'eventuale giudicato formatosi sulla legittimità o meno della costruzione. Ne consegue l'inammissibilità dell'ordine di demolizione di costruzioni che, illegittime secondo le norme vigenti al momento della loro realizzazione, tali non siano più alla stregua delle norme vigenti al momento della decisione, salvo, ove ne ricorrano le condizioni, il diritto al risarcimento dei danni prodottisi "medio tempore", ossia di quelli conseguenti alla illegittimità della costruzione nel periodo compreso tra la sua costruzione e l'avvento della nuova disciplina
(Cass. Sez. 2, Ord. n. 26713 del 2020).
E però, nel caso di specie, deve rilevarsi che, dalla certificazione prodotta, risulta che il nuovo PUC del Comune di Striano risulta essere stato adottato, ma non ancora approvato, sicchè lo stesso non è ancora efficace da un punto di vista normativo, se non relativamente alle misure di salvaguardia.
Ne consegue che lo stesso non può trovare applicazione nel caso di specie con riferimento alle norme più favorevoli.
15. Va a questo punto esaminato l'appello incidentale promosso da al fine di CP_1 ottenere la riforma della sentenza n. 1903/19 nella parte in cui l'adito Tribunale, nel dispositivo, ha condannato il convenuto al pagamento della somma di euro 2.500,00 a titolo di compensi per le varie fasi del giudizio. In particolare, l'appellante ha sostenuto che il giudice di primo grado ha riconosciuto a titolo di compensi un importo assolutamente non proporzionato alla quantità e qualità dal lavoro svolto dal procuratore e di gran lunga inferiore anche ai minimi tariffari.
A tal fine si osserva anzitutto che la parte che censuri la sentenza di primo grado con riguardo alla regolamentazione delle spese di giudizio ha l'onere di esplicitare le violazioni delle regole di giudizio dettate dagli artt. 91 e 92 c.p.c. che il primo giudice avrebbe consumato e di fornire al giudice d'appello gli elementi essenziali per la rideterminazione delle spese di lite dovute alla controparte, indicando, in maniera specifica, il valore della causa ritenuto corretto, lo scaglione di riferimento da considerare nella specie, gli importi e le singole voci riportate nella nota spese eventualmente prodotta in primo grado dalla controparte, gli errori commessi dal giudice e le voci di tabella degli onorari di avvocato e dei diritti di procuratore che si ritengano violate.
pag. 13 di 15 Nel caso di specie, parte appellante, dopo aver allegato che il Tribunale, tenuto conto del valore indeterminabile del giudizio e della sua complessità media, avrebbe dovuto riconoscere a titolo di compensi l'importo complessivo di euro 10.343,00 (oltre spese non imponibili, spese generali ed accessori), di cui € 2.025,00 per fase di studio della controversia, € 1.349,00 per fase introduttiva del giudizio, € 3.560,00 per fase istruttoria€
3.409,00 per fase decisionale, ha pertanto chiesto, in via in via incidentale, il riconoscimento dei compensi medi previsti dal DM 55/2014 ovvero, in via subordinata, quantomeno di quelli minimi quantificati in € 5885,00.
Tale motivo di appello è fondato e deve trovare accoglimento per i seguenti motivi.
Ed invero, si rileva, anzitutto, che il primo giudice ha condannato al Parte_1 pagamento delle spese di lite quantificate in € 2.500,00 a titolo di compensi senza offrire alcuna motivazione circa i criteri di calcolo delle spese.
Tale somma, inoltre, non risulta congrua rispetto allo scaglione di riferimento della presente lite, che tenuto conto della domanda formulata da in primo grado e CP_1 della condanna disposta nella decisione impugnata (condanna alla demolizione del capannone metallico e della tettoia in ferro), deve ritenersi di valore indeterminabile.
Quanto al livello di complessità della lite, tuttavia, non può condividersi il riferimento al livello di complessità medio operato dALappellante, dovendo ricondursi la presente lite piuttosto al livello di complessità bassa stante la esistenza di sicuri riferimenti normativi e di giurisprudenza consolidata sui temi affrontati.
Vanno poi riconosciute tutte le fasi di giudizio, come richiesto dALappellante, siccome interamente svolte, nel valore medio, per un importo complessivo di € 7.254,00, come in dispositivo.
In tali termini deve essere riformato il capo 3) della sentenza impugnata.
16. La totale soccombenza dell'appellante comporta la sua condanna al pagamento delle spese del presente grado;
la relativa liquidazione viene eseguita in dispositivo alla luce dei parametri di cui al regolamento emanato con il D.M. 10 marzo 2014 n. 55 e succ. modif.
(valore indeterminabile, complessità bassa, eccetto la fase istruttoria in quanto non concretamente volta).
16.1. Posto che il procedimento è iniziato in data successiva al 30 gennaio 2013,
l'appellante principale, in quanto soccombente, è tenuto a pagare un ulteriore importo a pag. 14 di 15 titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione (art. 13 comma 1 quater DPR 2002 n. 115 inserito ex art. 1, c.17, legge 24 dicembre 2012 n. 228).
P.Q.M.
la Corte di Appello di Napoli - II sezione civile, definitivamente pronunciando sull' appello come in epigrafe proposto e tra le parti ivi indicate, avverso la sentenza del
Tribunale di Torre Annunziata n. 1903/2019, così provvede:
1. Rigetta l'appello proposto da;
Parte_1
2. In accoglimento dell'appello incidentale proposto da Controparte_1
ed in riforma del capo 3) della sentenza impugnata:
-condanna al pagamento della somma di € 7.254,00 Parte_1 per compensi ed € 340,00 per spese oltre iva e cpa, spese generali e spese di ctu;
3. condanna a pagare in favore di le Parte_1 Controparte_1
spese del presente grado che si liquidano in € 6.946,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
4. dà atto che l'appellante è tenuto a pagare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione (art. 13 comma 1 quater DPR 2002 n. 115 inserito ex art. 1, c.17, legge 24 dicembre 2012
n. 228).
Così deciso in Napoli, nella Camera di Consiglio del 17/09/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Mariacristina Carpinelli Dr.ssa Alessandra Piscitiello
pag. 15 di 15
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'Appello di Napoli
Seconda Sezione CIVILE
La Corte di Appello di Napoli- Seconda Sezione Civile – in persona dei magistrati:
Dott.ssa Alessandra Piscitiello Presidente
Dott.ssa Maria Teresa Onorato Consigliere
Dott.ssa Mariacristina Carpinelli Consigliere rel. riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 526/2020, riservata in decisione ALudienza del 23.4.2025, previa concessione alle parti dei termini di cui ALart. 190 c.p.c., per il deposito degli scritti conclusionali, avente ad
OGGETTO: altri istituti in materia di diritti reali possesso e trascrizioni
TRA
(C.F. ), elett.te domiciliato in Napoli, al Parte_1 C.F._1
Corso Umberto I n. 381 presso lo studio dell'avv. Pasquale Serafino (C.F.
, che lo rapp.ta e difende C.F._2
Pec: Email_1
APPELLANTE
E
(p.iva: Società a Socio Unico, Controparte_1 P.IVA_1 soggetta ALattività di direzione e controllo di Atlantia Spa, con sede in Roma alla Via A.
Bergamini n.50, in persona del Direttore Legale pro tempore, Avv. Amedeo Gagliardi, rappresentata e difesa dALavv. Giuseppe Palmeri (C.F. ), presso il C.F._3 cui studio elettivamente domicilia in Napoli, alla via Depretis 62
Pec: Email_2
pag. 1 di 15 APPELLATA
CONCLUSIONI:
Per Appellante: come da note di trattazione scritta
Per Appellata: come da note di trattazione scritta
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con sentenza n. 1903/2019, il Tribunale di Torre Annunziata così ha provveduto: a)
Ha dichiarato la violazione dei limiti legali da parte del convenuto nella costruzione del capannone metallico e della tettoia in ferro realizzati sul fondo della superficie di are 5.86 sito in Striano alla via Monte, censito al catasto urbano al foglio 3, part 1120 ex part 771 ed ex part 76 , mappale del 21.5.2008 n. 488980.1/2008: b) Per l'effetto, ha condannato il convenuto alla demolizione del capannone metallico e della tettoia in ferro;
c) Ha condannato il convenuto al pagamento della somma di Euro 2.500,00 per le varie fasi del giudizio, Euro 340,00 per spese, oltre I.V.A. e C.P.A. e spese generali L.P., oltre alle spese di ctu.
2. Avverso tale pronuncia, pubblicata in data 31/07/2019, con atto di citazione notificato in data 05/02/2020, accompagnato da contestuale istanza di sospensione dell'esecutività della sentenza, ha proposto appello, deducendo a sostegno i seguenti Parte_1 motivi di appello.
2.1 L'appellante ha contestato il difetto di legittimazione attiva di Controparte_1
ritenendo che il prefetto fosse l'organo competente o che, laddove si fosse ritenuto
[...] che la controversia fosse da ritenersi instaurata tra soggetti privati, vertendo in materia di diritti soggettivi, legittimata ad agire sarebbe stata l'ANAS.
2.2 Con il secondo motivo, l'appellante ha sostenuto il difetto di legittimazione passiva, in quanto estraneo alla realizzazione dell'opera edile, rimarcando che eventuali doglianze dovessero essere mosse nei confronti del venditore del fondo.
2.3 Con il terzo motivo, ha affermato che la controversia avrebbe dovuto essere di competenza del giudice amministrativo, poiché riguarda vincoli di interesse pubblico e non diritti soggettivi tra privati.
2.4 L'appellante ha affermato di non essere responsabile delle opere contestate, che erano già presenti al momento dell'acquisto del fondo. Inoltre, ha evidenziato di aver presentato domanda di sanatoria per regolarizzare eventuali illeciti urbanistici.
pag. 2 di 15 2.5 Parte appellante ha sostenuto che, per disporre la demolizione dei fabbricati costruiti a distanza dell'autostrada inferiore rispetto a quella prevista dalla legge 729/61, è necessario fornire una congrua motivazione in merito alle esigenze di sicurezza e tutela della pubblica incolumità. Nel caso di specie è assente tale requisito. Inoltre, la l. 729/61 non può essere applicata al caso in questione poiché le opere erano preesistenti rispetto alla convenzione tra e ANAS del 2007. CP_1
2.6 Con l'ultimo motivo il ha sostenuto che la domanda non poteva essere accolta, Pt_1 avendo presentato, per i manufatti per cui è causa, domanda di sanatoria il 10/12/2004 sulla quale il non si era ancora espresso, essendo pendente la Parte_2 procedura per l'approvazione del nuovo PUC, che comporterebbe la riqualificazione dell'intera area, ivi inclusa quella in cui ricade il fondo di sua proprietà
3. nel costituirsi in giudizio, ha chiesto il rigetto dell'appello, Controparte_1 proponendo, altresì, appello incidentale.
3.1 L'appellante incidentale ha richiesto la riforma della sentenza n. 1903/19 nella parte in cui l'adito Tribunale, nel dispositivo, “condanna il convenuto al pagamento della somma di euro 2.500,00 per le varie fasi del giudizio …”. A tal fine, ha sostenuto che il giudice di primo grado ha riconosciuto a titolo di compensi un importo assolutamente non proporzionato alla quantità e qualità dal lavoro svolto dal procuratore e di gran lunga inferiore anche ai minimi tariffari.
4. Preliminarmente deve essere affermata, ALesito di verifica d'ufficio, la tempestività dell'appello, proposto con citazione notificata in data 05/02/2020 risultando rispettato il termine di decadenza di sei mesi di cui ALart. 327 c.p.c., decorrente dalla pubblicazione della sentenza impugnata, non notificata, avvenuta in data 31/07/2019
5. In via preliminare, deve essere disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c. All'uopo la Corte osserva che l'atto di gravame è sorretto da una adeguata e corretta impostazione, dato che risultano bene esplicitate le parti della decisione attinte dagli specifici motivi di gravame, opportunamente evidenziate tramite il richiamo testuale dei passaggi della motivazione censurati
6. Volgendo ALesame del merito dell'impugnazione, l'appello proposto da Parte_1 non è fondato e va disatteso per i seguenti motivi.
7. Con la prima doglianza, ha reiterato l'eccezione di carenza di Parte_1 legittimazione attiva di (di seguito nominata per brevità Controparte_1
pag. 3 di 15 sollevata nel giudizio di prime cure e disattesa dal giudicante sulla scorta della CP_1 seguente motivazione: “va rigettata la eccezione di difetto di legittimazione attiva e passiva che risulta provata dalla documentazione agli atti di causa”.
A fondamento del presente motivo di gravame, l'appellante ha dedotto che la società non era legittimata a proporre il presente giudizio in quanto l'unico organo CP_1 competente in materia di inosservanza di distanze delle costruzioni dal ciglio autostradale e ad emettere la sanzione di demolizione sarebbe il prefetto. Ha aggiunto che l'ente gestore della strada non è portatore di alcun diritto soggettivo, come da giurisprudenza consolidata del Consiglio di Stato. In ogni caso, qualora la fattispecie dovesse qualificarsi quale controversia instaurata tra soggetti privati vertendo in materia di diritti soggettivi, a parere dell'appellante, ugualmente non sarebbe legittimata ad agire la società CP_1 in quanto concessionaria, con il mero obbligo di vigilare ed effettuare segnalazioni, mentre l'effettiva proprietaria ed unica titolare portatrice del diritto soggettivo sarebbe l'AS.
Tale motivo di appello è infondato e va disatteso non essendovi dubbio circa la sussistenza della legittimazione attiva, rispetto alla presente azione petitoria, della
[...]
nella sua qualità di concessionaria: è noto, infatti, che, secondo consolidato CP_2 avviso del giudice di legittimità, qualora l'esercizio di un'autostrada venga affidato in concessione ad una società privata, essa, per l'intera durata della concessione, subentra nei poteri e nelle funzioni spettanti ALAS, ivi compresa la facoltà di agire dinanzi al giudice ordinario contro il proprietario del fondo limitrofo, il quale abbia costruito in violazione delle distanze minime dalla sede autostradale ( v. per tutte Cass. n. 6270/1995).
È, difatti, indiscusso che il concessionario di beni demaniali subentra nella titolarità della p.a. di esercitare, ex art. 823 c.c., le ordinarie azioni a difesa della proprietà e del possesso previste dalla normativa civilistica, tra cui quella volta ALaccertamento di una pretesa servitù o limitazione e alla cessazione della situazione posta in essere dal vicino (Cass.
11/04/2002, n. 5153).
Alla luce di tanto deve trovare conferma la decisione impugnata, dovendosi tuttavia integrare la motivazione secondo quanto testè illustrato.
8. Con il secondo motivo di appello, il ha impugnato la medesima parte della Pt_1 decisione di prime cure nella parte in cui il giudicante ha disatteso, altresì, l'eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata dALappellante, osservando che i manufatti per pag. 4 di 15 cui è causa erano preesistenti ALacquisto del fondo da parte dello stesso, avvenuto in data
03 settembre 2001 giusto atto di compravendita per Notaio Rep. 23841 Persona_1
– Rac. 10476.
A tal fine, ha evidenziato che, dalle risultanze istruttorie di primo grado e, in particolare, dALelaborato del CTU, Ing. , si è rilevata l'assenza del capannone Persona_2 nell'anno 2000, al cui posto risultano degli alberi, mentre già in epoca precedente al 2000 è emersa la presenza del manufatto in muratura. Dunque, poiché il acquistava il Pt_1 fondo de quo nell'anno 2001“a corpo”, ossia nello stato in cui si trovava ALepoca del trasferimento, della stipula dell'atto notarile e dell'immissione nel possesso materiale, secondo l'appellante, alcuna responsabilità potrebbe essere attribuita ad esso con il Pt_1 conseguente difetto di legittimazione passiva.
Anche tale motivo di appello non può trovare condivisione.
Al riguardo, basti osservare che, in tema di distanze legali fra costruzioni, l'azione volta a conseguire la demolizione o l'arretramento dell'opera - qualificabile come "negatoria servitutis" - è esperibile esclusivamente nei confronti del proprietario confinante (in considerazione del carattere reale dell'azione medesima), dovendo, per converso, la legittimazione passiva del terzo costruttore essere riconosciuta (alla stregua della sua qualità di autore del fatto illecito) rispetto ALeventuale, ulteriore pretesa di risarcimento del danno (cfr. Cassazione civile sez. II, 01/03/2001, n. 2998; Cassazione civile sez. VI, 16/02/2022, n. 5078).
Consegue da quanto innanzi che, essendo pacificamente il l'attuale proprietario dei Pt_1 manufatti in questione, alcun dubbio può sussistere in ordine alla legittimazione passiva dello stesso con riferimento ALazione promossa da . CP_1
Deve, dunque, trovare conferma la decisione impugnata anche in tale parte, previa integrazione della stessa secondo quanto sopra illustrato
9. Tali considerazioni conducono al rigetto, altresì, del terzo motivo di appello a mezzo del quale ha impugnato la sentenza resa dal Tribunale nella parte in cui ha Parte_1 affermato la propria giurisdizione.
A sostegno del presente motivo di gravame, l'appellante ha dedotto che l'eventuale ordine di demolizione dei sindaci e dei prefetti incide su posizioni soggettive di interesse legittimo, tutelabili davanti al Giudice Amministrativo.
Tali assunti non possono trovare condivisione.
pag. 5 di 15 Al riguardo, la regola che viene in rilievo è quella contenuta nell'art. 133 lett. f.) Codice del
Processo Amministrativo, a mente del quale spettano al giudice amministrativo: “le controversie aventi ad oggetto gli atti e i provvedimenti delle pubbliche amministrazioni in materia urbanistica e edilizia, concernente tutti gli aspetti dell'uso del territorio, e ferme restando le giurisdizioni del Tribunale superiore delle acque pubbliche e del Commissario liquidatore per gli usi civici, nonché' del giudice ordinario per le controversie riguardanti la determinazione e la corresponsione delle indennità in conseguenza dell'adozione di atti di natura espropriativa o ablativa”.
La norma in esame, che ricalca fedelmente il testo dell'art. 34.1 del D. Leg.vo 31 marzo
1998, n. 80, applicabile ratione temporis al giudizio de quo, ha devoluto alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie aventi ad oggetto gli atti, i provvedimenti e i comportamenti delle amministrazioni pubbliche in materia urbanistica ed edilizia. Perché una controversia abbia un tale oggetto è necessario, da un lato, che la tutela sia chiesta nei confronti di una pubblica amministrazione e, dALaltro, che sia domandata per la lesione arrecata da un atto provvedimento o comportamento della stessa amministrazione riconducibile ad un potere che la legge le attribuisce nella materia urbanistica ed edilizia. Perciò, il risultato che nella domanda si assume contrario a diritto e lesivo della situazione giuridica per cui si chiede tutela, si deve poter considerare come rientrante nell'area degli effetti che richiederebbero, per essere prodotti, l'esercizio di poteri attribuiti per la cura di interessi pubblici in uno dei due campi considerati.
In altre parole, il rapporto sottoposto al vaglio del giudice deve ricadere nell'area in cui alla situazione giuridica soggettiva di cui si chiede tutela si contrappone una situazione giuridica attiva della pubblica amministrazione ordinata alla tutela di interessi pubblici nel settore dell'urbanistica e dell'edilizia.
Nel caso in esame non ricorrono i presupposti sopra indicati.
Ed invero, nella fattispecie in oggetto, la società concessionaria agisce nei confronti di privati, quali proprietari di immobili costruiti, secondo le prospettazioni dell'odierna appellata, in violazione delle distanze prescritte da norme di rango primario e per il rispetto delle stesse. Sicché, la prospettata domanda non dà luogo ad una controversia in materia urbanistica ed edilizia, ma esclusivamente ad una controversia su diritti soggettivi.
Peraltro, la Suprema Corte ha espressamente sancito che è devoluta al giudice ordinario la cognizione della controversia volta a conseguire la riduzione in pristino nei confronti del proprietario di un fondo limitrofo, il quale abbia costruito in violazione delle distanze pag. 6 di 15 minime dalla sede autostradale, promossa dalla società privata concessionaria della costruzione e dell'esercizio di un'autostrada, società la quale, per la intera durata della concessione, e per tutto quanto attiene alla gestione di detta opera, subentra nei poteri e nelle funzioni spettanti ALAS (Cass. 07/08/2001, n. 10890)
Per tali ragioni, s'impone il rigetto del presente motivo di appello.
10. Con ulteriore motivo di appello, ha censurato la sentenza impugnata Parte_1 nella misura in cui non ha congruamente e puntualmente motivato in merito alle esigenze di sicurezza e tutela della pubblica incolumità che imponeva il sacrificio della posizione giuridica del privato, ritenendo l'applicabilità della legge 729/61 alla fattispecie in oggetto.
Tale motivo di appello è infondato e non può trovare accoglimento.
Al riguardo, occorre premettere in diritto che la "fascia di rispetto" (come definita dALart. 3, comma I n. 22 del codice della strada) è la "striscia di terreno, esterna al confine stradale, sulla quale esistono vincoli alla realizzazione, da parte dei proprietari del terreno, di costruzioni, recinzioni, piantagioni, depositi e simili."
Più specificamente, l'art. 9 della legge n. 729/1961, successivamente abrogato dal D.L. n.
112/08, ha introdotto un divieto generale ed inderogabile a costruire a distanza inferiore a quella indicata nei centri abitati, prevedendo che: "Lungo i tracciati delle autostrade e relativi accessi, previsti sulla base dei progetti regolarmente approvati, è vietato costruire, ricostruire o ampliare edifici o manufatti di qualsiasi specie a distanza inferiore a metri 25 dal limite della zona di occupazione dell'autostrada stessa".
Fuori dai centri abitati, l'art. 19 della legge n. 725 del 1967, prevede che: “Fuori del perimetro dei centri abitati debbono osservarsi nella edificazione distanze minime a protezione del nastro stradale, misurate a partire dal ciglio della strada”. Il Codice della Strada ed il relativo Regolamento di attuazione (in particolare gli artt. 16, 17 e 18 del DLGS n. 285/1992 -Codice della Strada e gli artt. 26-28 del DPR 495/1992 - Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della Strada) hanno poi definito le fasce di rispetto a tutela delle strade sia ALinterno che al di fuori dei centri abitati.
Come più volte chiarito dalla giurisprudenza, il vincolo di inedificabilità ricadente sulle aree situate in fascia di rispetto stradale o autostradale non deriva dalla pianificazione e dalla programmazione urbanistica, ma è sancito nell'interesse pubblico da apposite leggi che rendono il suolo ad esso soggetto legalmente inedificabile, trattandosi di vincolo dettato per favorire la circolazione e offrire idonee garanzie di sicurezza a quanti pag. 7 di 15 transitano sulle strade o passano nelle immediate vicinanze, o in queste abitano ed operano, sicché tale vincolo non ha né un contenuto propriamente espropriativo, né può qualificarsi come preordinato ALespropriazione (Cass. 25/01/2022, n. 2127).
Quanto alla ratio, in tema di distacchi dalle costruzioni della sede autostradale, il divieto di costruire a una certa distanza, imposto dALart. 19 l. n. 765 del 1967 e dal d.m. 10 aprile
1968, non può essere inteso restrittivamente, cioè come previsto al solo scopo di prevenire l'esistenza di ostacoli materiali emergenti dal suolo e suscettibili di costituire, per la prossimità alla sede stradale, pregiudizio alla sicurezza del traffico e ALincolumità delle persone, essendo esso correlato alla più ampia esigenza di assicurare una fascia di rispetto ALoccorrenza utilizzabile dal concessionario per l'esecuzione di lavori, per l'impianto di cantieri, per il deposito dei materiali, per la realizzazione di opere accessorie, senza limitazioni connesse alla presenza di costruzioni: traducendosi la previsione in questione in un divieto assoluto di costruire, la stessa - ha osservato la Suprema Corte - rende inedificabili le aree site in fascia di rispetto indipendentemente dalle caratteristiche dell'opera realizzata e dalla necessità di un accertamento in concreto nei connessi rischi alla circolazione stradale (Cass. 21/02/2013, n. 4346), inoltre le distanze previste dalla norma suddetta, vanno rispettate anche con riferimento a costruzioni realizzate ad un diverso livello da quello della sede stradale o che costituiscano mere sopraelevazioni o che, pur rientrando nella fascia, siano arretrate rispetto alle opere preesistenti
(Cass.03/02/2005, n. 2164).
Il divieto di costruire ad una distanza inferiore dalle opere autostradali, in quanto dettato per favorire la circolazione e per offrire idonee garanzie di sicurezza a quanti transitano sull'autostrada, ha carattere generale ed inderogabile non solo nei confronti dei privati, ma anche nei riguardi della regolamentazione edilizia demandata agli enti pubblici
(Cass.10/01/2007, n. 229; Cass. 11/04/2002 n. 5153); configurando gli obblighi di rispetto delle distanze minime delle costruzioni dal ciglio dell'autostrada, come afferma la
Corte Costituzionale (v. sent. 133/71) "limitazioni, al godimento del diritto di proprietà sopra categorie di beni individuate in modo generale per la loro posizione relativamente ad altri beni destinati ALuso pubblico", il vincolo che si crea sulla fascia di rispetto, a carico dei proprietari frontisti, ha, perciò carattere generale ed obiettivo, ed in quanto, dettato "per favorire la circolazione e per offrire idonee garanzie di sicurezza a quanti transitano sulle strade o passano nelle immediate vicinanze, ovvero in queste abitano od pag. 8 di 15 operano" (così Corte Cost. citata), non solo prescinde dalla possibilità concreta di realizzare la suddetta fascia, essendo le finalità perseguite dalla normativa in oggetto diverse da quelle di rendere possibile l'allargamento della sede stradale, ma costituisce anche una limitazione alla libera regolamentazione, da parte degli enti pubblici, dell'attività edilizia pubblica e privata attraverso i piani regolatori ed i regolamenti edilizi che, pertanto, non possono derogare ad una normativa cogente disposta con legge dello Stato
(Cass. 10/01/2007, n. 229).
È stata, inoltre, affermata l'applicabilità del principio secondo cui i beni demaniali, oltre che inalienabili, non possono formare oggetto di diritti in favore di terzi, se non nei modi e nei limiti stabiliti dalle leggi che li riguardano, con conseguente esclusione della possibilità di usucapire il diritto di tenere una costruzione a distanza inferiore al limite di rispetto autostradale.
Del resto, la possibilità di acquisire mediante usucapione il diritto a tenere una costruzione a distanza inferiore a quella prescritta dalla legge, può coerentemente ipotizzarsi solo nelle ipotesi in cui la norma corrispondente assuma carattere derogabile, mentre, nelle ipotesi in cui la distanza sia imposta, invece, con norma imperativa, ammettere la possibilità di acquisto per usucapione equivarrebbe a ritenere che agli interessi protetti (e che qui coincidono con insopprimibili esigenze di protezione della circolazione, di cura e manutenzione delle strade e d'incolumità dei passeggeri) possano essere anteposti interessi particolari del proprietario, essendo evidente che il corso del tempo non attenua affatto l'esigenza di sicurezza degli utenti della strada e di protezione della circolazione.
Ciò posto, nel caso di specie, il CTU, dopo aver accertato che l'area di interesse ricade al di fuori del perimetro del centro abitato, come da decreto della Giunta Comunale n.
71/2012, ha ritenuto applicabile alla fattispecie in oggetto le disposizioni di cui al D.M. n.
1404/68 che, ALart. 4 stabilisce una distanza minima da osservarsi nella edificazione a partire dal ciglio della strada di tipo A e da misurarsi in proiezione orizzontale pari a 60 mt. Il perito ha altresì precisato che il vigente piano regolatore del comune di Striano prevede, per la Zona “G” fasce di rispetto, in cui ricade il fondo del , una distanza Pt_1 minima dal confine autostradale pari a 60 mt per le aree che ricadono fuori del centro abitato.
Sulla scorta di tali accertamenti, il giudice di prime cure ha così statuito: “secondo il Piano
Regolatore vigente del Comune di Striano nella zona G fasce di rispetto in cui ricade il fondo del
pag. 9 di 15 convenuto occorre una distanza minima dal confine autostradale di 60 m per le aree che ricadono al di fuori del centro abitato come quello in specie mentre la tettoia in ferro è stata realizzata ad una distanza di metri 8,50 e il capannone metallico ad una distanza di 13,50 tutte distanze ampiamente inferiore al limite imposto dalla norma di 60 m”.
Appare evidente, dunque, che avendo il giudice di prime cure accertato che le costruzioni per cui è causa (capannone metallico e tettoia in ferro) sono state realizzate dal in Pt_1 violazione della normativa sopra richiamata, nonché del piano regolatore del Parte_2
, traducendosi la previsioni in questione in un divieto assoluto di costruire al fine
[...] di salvaguardare l'esigenza di sicurezza degli utenti della strada e di protezione della circolazione, lo stesso non aveva alcun onere di motivazione circa l'esistenza di rischi a carico della circolazione stradale, dovendo le aree site sulla fascia di rispetto ritenersi inedificabili indipendentemente dalle caratteristiche dell'opera realizzata.
Difatti, se non è rispettata la distanza legale, occorre ordinare la riduzione in pristino senza possibilità di escludere o attenuare la sanzione reale in ragione del concreto danno o pericolo derivante dALaccertamento illecito, posto che tale valutazione è rimessa alla preventiva potestà della autorità legislativa, regolamentare attuata attraverso la fonte legge o i regolamenti amministrativi governativi e i regolamenti urbanistici territoriali, finalizzati ad armonizzare l'assetto urbanistico del territorio (vedi Cass. Civile Sez. due n. 5222/1998
e Cass. Civile sez. due n.213/2006; Cass. sez. II, 28/09/2018, n.23543).
Tale principio generale, vigente in materia di distanze legali, a maggior ragione trova applicazione in caso di violazione di distanze in fascia di rispetto autostradale, dove il vincolo di inedificabilità ivi esistente ha carattere assoluto e non è condizionato dalle caratteristiche dell'opera.
Consegue da quanto innanzi il rigetto di tale censura.
12. Con il quinto motivo di appello, ha evidenziato che la l. 729/61 non Parte_1 può essere invocata nel caso di specie, atteso che, da un canto, la stessa opera solo con riferimento alle costruzioni successive ALentrata in vigore della legge medesima ovvero alle autostrade la cui costruzione è stata già concessa anteriormente al 24/07/1961 e,
d'altro canto, la Convenzione tra e AS risulta stipulata in data 12 ottobre CP_1
2007 ed approvata con legge n. 101 del 6/06/2008.
Anche tale motivo di impugnazione non può trovare accoglimento.
pag. 10 di 15 Ed invero, dalla CTU espletata nel corso del giudizio di primo grado, pur non essendo stata accertata l'esatta epoca di realizzazione dei manufatti per cui è causa, dalle informazioni contenute nella documentazione agli atti e dalle immagini satellitari fornite dai software Google Earth, Geoportale nazionale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e Istella, motore di ricerca di è stato comunque possibile CP_3 determinare con certezza che gli immobili in questione sono stati realizzati in un arco temporale successivo ALanno 2000, ma antecedente al 14/07/2014. In particolare, il perito ha ritenuto plausibile la data di realizzazione dichiarata nella richiesta di sanatoria con protocollo n. 10686 del 10/12/2004, ossia il 15 gennaio 2013.
Consegue da quanto innanzi essendo tali opere comunque successive rispetto ALentrata in vigore della normativa sopra richiamata e del Piano regolatore del comune di Striano che ha individuato le fasce di rispetto autostradale (approvato con decreto n. 142 del
24/02/2000) le stesse devono ritenersi sottoposte al vincolo di inedificabilità di cui sopra,
a nulla rilevando che la convenzione tra AS e sia stata stipulata in data 12 CP_1 ottobre 2007 ed approvata con legge n. 101 del 6/06/2008.
13. Con l'ultimo motivo di appello, ha evidenziato che per il manufatto ad Parte_1 uso capannone non sussisterebbe alcun abuso, stante la pendenza della istanza di condono edilizio, mentre per il manufatto sormontato da tettoia in ferro ha precisato che la costruzione dello stesso sarebbe antecedente al 1967, nonché acquistato “a corpo” da parte del . Pt_1
Anche tale motivo di appello non può trovare accoglimento.
Ed invero, per quanto concerne il manufatto ad uso capannone, a prescindere da qualsivoglia considerazione in ordine alla sussistenza o meno della sanatoria in oggetto, occorre considerare che, secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, il condono edilizio, esplicando i suoi effetti sul piano dei rapporti pubblicistici tra P.A. e privato costruttore, non ha incidenza nei rapporti tra privati, i quali hanno ugualmente facoltà di chiedere la tutela ripristinatoria apprestata dALart. 872 c.c. per le violazioni delle distanze previste dal Codice civile e dalle norme regolamentari integratrici.
Ed infatti l'obbligo di rispettare le distanze legali - previste dagli strumenti urbanistici per le costruzioni legittime non soltanto a tutela dei proprietari frontisti ma anche per finalità di pubblico interesse - deve essere osservato a maggior ragione nel caso di costruzioni abusive, anche se sia intervenuta la relativa sanatoria amministrativa, i cui effetti sono pag. 11 di 15 limitati al campo pubblicistico e non pregiudicano i diritti dei terzi. Pertanto, il proprietario del fondo contiguo, leso dalla violazione delle norme urbanistiche, ha comunque il diritto di chiedere ed ottenere l'abbattimento o la riduzione a distanza legale dell'opera illegittima nonostante sia intervenuto il condono edilizio (Cfr. Cass. civ.
06/02/2009, n. 3031; C. Cass. civ. 31/05/2006, n. 12966; C. Cass. civ. 26/09/2005, n.
18728; Cass. civ. 22/03/2024, n. 7744).
In ordine alla tettoia in ferro è, invece, sufficiente richiamare le considerazioni sopra svolte con riferimento ALepoca di costruzione della stessa ed ALassoggettamento del manufatto in parola ai vincoli di inedificabilità stabiliti con riferimento alla fascia di rispetto.
14. Mette conto evidenziare, infine, che il nella comparsa conclusionale ha Pt_1 evidenziato che la relazione di CTU che ha portato alla sentenza di primo grado n.
1903/2019 aveva ad oggetto un precedente piano regolatore. Ha sottolineato difatti che, in data 24 luglio 2021, risulta essere stato approvato il nuovo “PUC- PIANO
COMUNALE”, alla luce del quale le distanze dei manufatti dAL CP_4
Autostrada si sono ridotti a “30 metri”, producendo a riprova dei suoi assunti certificazione di destinazione urbanistica rilasciata dal Comune di Striano.
In proposito deve darsi atto del consolidato principio affermato dalla Suprema Corte secondo cui le prescrizioni dei piani regolatori generali e degli annessi regolamenti comunali edilizi che disciplinano le distanze nelle costruzioni, anche con riguardo ai confini, sono integrative del codice civile ed hanno, pertanto, valore di norme giuridiche
(anche se di natura secondaria), sicché il giudice, in virtù del principio "iura novit curia", deve acquisirne diretta conoscenza d'ufficio, quando la violazione di queste sia dedotta dalla parte - alla stregua dell'enunciato principio, la Corte ha ritenuto che non poteva considerarsi una produzione vietata dALart. 372 c.p.c., attenendo a "ius superveniens",
l'allegazione del testo regolamentare sopravvenuto di un piano di attuazione di un P.R.G., che deve essere conosciuto ed applicato anche d'ufficio (cfr. Cassazione civile sez. II,
21/12/2021 n.40984Cass. Sez. 2, Ord. n. 2661 del 2020; Sez. 2, Sent. n. 25501 del 2014;
Sez. 2, Sent. n. 14446 del 2010).
Una volta ammessa la produzione della certificazione urbanistica del Comune di Striano, deve conseguentemente ribadirsi che i regolamenti edilizi in materia di distanze tra costruzioni contengono norme di immediata applicazione, salvo il limite, nel caso di pag. 12 di 15 norme più restrittive, dei cosiddetti "diritti quesiti" (per cui la disciplina più restrittiva non si applica alle costruzioni che, alla data dell'entrata in vigore della normativa, possano considerarsi "già sorte"), e, nel caso di norme più favorevoli, dell'eventuale giudicato formatosi sulla legittimità o meno della costruzione. Ne consegue l'inammissibilità dell'ordine di demolizione di costruzioni che, illegittime secondo le norme vigenti al momento della loro realizzazione, tali non siano più alla stregua delle norme vigenti al momento della decisione, salvo, ove ne ricorrano le condizioni, il diritto al risarcimento dei danni prodottisi "medio tempore", ossia di quelli conseguenti alla illegittimità della costruzione nel periodo compreso tra la sua costruzione e l'avvento della nuova disciplina
(Cass. Sez. 2, Ord. n. 26713 del 2020).
E però, nel caso di specie, deve rilevarsi che, dalla certificazione prodotta, risulta che il nuovo PUC del Comune di Striano risulta essere stato adottato, ma non ancora approvato, sicchè lo stesso non è ancora efficace da un punto di vista normativo, se non relativamente alle misure di salvaguardia.
Ne consegue che lo stesso non può trovare applicazione nel caso di specie con riferimento alle norme più favorevoli.
15. Va a questo punto esaminato l'appello incidentale promosso da al fine di CP_1 ottenere la riforma della sentenza n. 1903/19 nella parte in cui l'adito Tribunale, nel dispositivo, ha condannato il convenuto al pagamento della somma di euro 2.500,00 a titolo di compensi per le varie fasi del giudizio. In particolare, l'appellante ha sostenuto che il giudice di primo grado ha riconosciuto a titolo di compensi un importo assolutamente non proporzionato alla quantità e qualità dal lavoro svolto dal procuratore e di gran lunga inferiore anche ai minimi tariffari.
A tal fine si osserva anzitutto che la parte che censuri la sentenza di primo grado con riguardo alla regolamentazione delle spese di giudizio ha l'onere di esplicitare le violazioni delle regole di giudizio dettate dagli artt. 91 e 92 c.p.c. che il primo giudice avrebbe consumato e di fornire al giudice d'appello gli elementi essenziali per la rideterminazione delle spese di lite dovute alla controparte, indicando, in maniera specifica, il valore della causa ritenuto corretto, lo scaglione di riferimento da considerare nella specie, gli importi e le singole voci riportate nella nota spese eventualmente prodotta in primo grado dalla controparte, gli errori commessi dal giudice e le voci di tabella degli onorari di avvocato e dei diritti di procuratore che si ritengano violate.
pag. 13 di 15 Nel caso di specie, parte appellante, dopo aver allegato che il Tribunale, tenuto conto del valore indeterminabile del giudizio e della sua complessità media, avrebbe dovuto riconoscere a titolo di compensi l'importo complessivo di euro 10.343,00 (oltre spese non imponibili, spese generali ed accessori), di cui € 2.025,00 per fase di studio della controversia, € 1.349,00 per fase introduttiva del giudizio, € 3.560,00 per fase istruttoria€
3.409,00 per fase decisionale, ha pertanto chiesto, in via in via incidentale, il riconoscimento dei compensi medi previsti dal DM 55/2014 ovvero, in via subordinata, quantomeno di quelli minimi quantificati in € 5885,00.
Tale motivo di appello è fondato e deve trovare accoglimento per i seguenti motivi.
Ed invero, si rileva, anzitutto, che il primo giudice ha condannato al Parte_1 pagamento delle spese di lite quantificate in € 2.500,00 a titolo di compensi senza offrire alcuna motivazione circa i criteri di calcolo delle spese.
Tale somma, inoltre, non risulta congrua rispetto allo scaglione di riferimento della presente lite, che tenuto conto della domanda formulata da in primo grado e CP_1 della condanna disposta nella decisione impugnata (condanna alla demolizione del capannone metallico e della tettoia in ferro), deve ritenersi di valore indeterminabile.
Quanto al livello di complessità della lite, tuttavia, non può condividersi il riferimento al livello di complessità medio operato dALappellante, dovendo ricondursi la presente lite piuttosto al livello di complessità bassa stante la esistenza di sicuri riferimenti normativi e di giurisprudenza consolidata sui temi affrontati.
Vanno poi riconosciute tutte le fasi di giudizio, come richiesto dALappellante, siccome interamente svolte, nel valore medio, per un importo complessivo di € 7.254,00, come in dispositivo.
In tali termini deve essere riformato il capo 3) della sentenza impugnata.
16. La totale soccombenza dell'appellante comporta la sua condanna al pagamento delle spese del presente grado;
la relativa liquidazione viene eseguita in dispositivo alla luce dei parametri di cui al regolamento emanato con il D.M. 10 marzo 2014 n. 55 e succ. modif.
(valore indeterminabile, complessità bassa, eccetto la fase istruttoria in quanto non concretamente volta).
16.1. Posto che il procedimento è iniziato in data successiva al 30 gennaio 2013,
l'appellante principale, in quanto soccombente, è tenuto a pagare un ulteriore importo a pag. 14 di 15 titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione (art. 13 comma 1 quater DPR 2002 n. 115 inserito ex art. 1, c.17, legge 24 dicembre 2012 n. 228).
P.Q.M.
la Corte di Appello di Napoli - II sezione civile, definitivamente pronunciando sull' appello come in epigrafe proposto e tra le parti ivi indicate, avverso la sentenza del
Tribunale di Torre Annunziata n. 1903/2019, così provvede:
1. Rigetta l'appello proposto da;
Parte_1
2. In accoglimento dell'appello incidentale proposto da Controparte_1
ed in riforma del capo 3) della sentenza impugnata:
-condanna al pagamento della somma di € 7.254,00 Parte_1 per compensi ed € 340,00 per spese oltre iva e cpa, spese generali e spese di ctu;
3. condanna a pagare in favore di le Parte_1 Controparte_1
spese del presente grado che si liquidano in € 6.946,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
4. dà atto che l'appellante è tenuto a pagare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione (art. 13 comma 1 quater DPR 2002 n. 115 inserito ex art. 1, c.17, legge 24 dicembre 2012
n. 228).
Così deciso in Napoli, nella Camera di Consiglio del 17/09/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Mariacristina Carpinelli Dr.ssa Alessandra Piscitiello
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