Ordinanza 18 aprile 2019
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, ordinanza 18/04/2019, n. 10817 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10817 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2019 |
Testo completo
ente Rep . ORDINANZA [id. 21 / 3:1 sul ricorso 5494-2016 proposto da: cc SERI SPA, in persona dell'A.U. Ing. VITTORIO CIVITILLO, ARTI GRAFICHE GRILLO SRL IN LIQUIDAZIONE, in persona del liquidatore sig. VINCENZO BERNARDO, elettivamente domiciliate in ROMA, VIA DEL
POZZETTO
122, presso lo studio dell'avvocato PAOLO CARBONE, rappresentate e difese dagli avvocati CARLO GRILLO, UMBERTO GENTILE giusta procura a margine del ricorso;
2018
- ricorrenti -
2710
contro
S. ANNA SRL, in persona del legale rappresentante p. t . , A.U. sig.ra ANTONELLA DE BARTOLOMEIS, considerata domiciliata ex lege in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato PAOLO DE SILVA giusta procura in calce al controricorso;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 4582/2015 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 04/12/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/11/2018 dal Consigliere Dott. LUIGI ALESSANDRO SCARANO;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 4/12/2015 la Corte d'Appello di Napoli, in accoglimento del gravame interposto dalla società S. Anna s.r.l. e in conseguente riforma della pronunzia Trib. Santa Maria Capua Vetere n. 1040 del 2014, ha accolto la domanda originariamente proposta nei confronti della società Arti RA LO s.r.I., dichiarando «illegittimo ed inefficace il recesso» da quest'ultima operato dal contratto di locazione dell'immobile sito in Alife loc. Filettone, «composto da capannone industriale con annesse aree di servizio», per ravvisato difetto dei «gravi motivi» ex art. 271. loc. Avverso la suindicata pronunzia della corte di merito la società Arti RA LO s.r.l. propone ora ricorso per cassazione, affidato a 15 motivi. Resiste con controricorso la società S. Anna s.r.I., che ha presentato anche memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il 10 motivo la ricorrente denunzia «violazione e falsa applicazione» dell'art. 434 c.p.c., in riferimento all'art. 360, 1° co. n. 4, c.p.c. Con il 2° motivo denunzia violazione degli artt. 342, 434 c.p.c., in riferimento all'art. 360, 1° co. n. 4, c.p.c. Con il 3° motivo denunzia violazione degli artt. 342, 434 c.p.c., in riferimento all'art. 360, 1° co. n. 4, c.p.c. Con il 4° motivo denunzia violazione degli artt. 1575, 1580 c.c., 27 I. loc., 11, 24, 36 d.p.r. n. 380/2001, in riferimento all'art. 360, 1° co. n. 3, c.p.c. Con il 5° motivo denunzia violazione degli artt. 1575, 1580 c.c., 27 I. loc., in riferimento all'art. 360, 1° co. n. 3, c.p.c. Con il 6° motivo denunzia violazione degli artt. 2727, 2729, 2497 sexies c.c., 27 I. loc., 115 c.p.c., in riferimento all'art. 360, 1° co. n. 3, c.p.c. Con il 7° motivo denunzia violazione degli artt. 271. loc., 115, 116 c.p.c., in riferimento all'art. 360, 1° co. n. 3, c.p.c. Con 1'8° motivo denunzia violazione dell'art. 27 I. loc., in riferimento all'art. 360, 1° co. n. 3, c.p.c. Con il 9° motivo denunzia violazione degli artt. 27 I. loc., 132 c.p.c., in riferimento all'art. 360, 1° co. n. 3, c.p.c. Con il 100 motivo denunzia violazione degli artt. 1334, 1372, 1373, 1218, 2697 c.c., 27 I. loc., 115 c.p.c., in riferimento all'art. 360, 10 co. n. 3, c.p.c. Con 1'11° e il 12° motivo denunzia violazione degli artt. 2697 c.c., 27 I. loc., 115 c.p.c., in riferimento all'art. 360, 1° co. n. 3, c.p.c. Con il 13° motivo denunzia violazione degli artt. 1346, 1418, 2697 c.c., 27 I. loc., 115 c.p.c., in riferimento all'art. 360, 1° co. n. 3, c.p.c. Con il 14° motivo denunzia violazione degli artt. 1375, 2697 c.c., 2 Cost., in riferimento all'art. 360, 1° co. n. 3, C.P.C. Con il 15° motivo denunzia violazione degli artt. 1346, 1418, 1421 c.c., in riferimento all'art. 360, 10 co. n. 3, c.p.c. Il ricorso è sotto plurimi profili inammissibile. Va anzitutto osservato che esso risulta formulato in violazione dell'art. 366, 1° co. n. 6, c.p.c., atteso che la ricorrente fa riferimento ad atti e documenti del giudizio di merito [ in particolare, alla «vendita-permuta dalla Periplast di IH RL &Co. sas ( Allegato 2 del ricorso introduttivo del giudizio di 1° grado )», alla CE n. 4555/2003 del 21.4.2004», alla «nota prot. n. 14639 del 20.12.2010 del Comune di Alife», al «successivo contrato stipulato nella stessa data della vendita - 6.11.2008 e registrato il 02.12.2008 al n. 13506» con cui la S. Anna s.r.l. ha concesso l'immobile in locazione ... alla Arti RA LO RL .... Per la durata di sei anni rinnovabili ( cfr. documento n. 3 allegato al ricorso introduttivo del giudizio di 1° grado )», alla «fideiussione in favore della S. Anna s.r.I.» all'«art. 2 del contratto di locazione», al «successivo art. 5», alla «RR del 4.3.2011 - allegato n. 19 al ricorso della S. Anna RL introduttivo del giudizio di 1° grado-», alla «nota RR del 16.3.2011 ( allegato n. 17 al ricorso introduttivo del giudizio di 1° grado-», al «verbale di riconsegna dell'immobile del 28.9.2012 - allegato n. 26 del ricorso introduttivo del giudizio di I° grado )», al «ricorso ex art. 447 bis cpc depositato in data 22.11.2012», alla «RR del 4.3.2011», alle «pagg. 8 e 9 del ricorso introduttivo del giudizio di I° grado», all'«art. 7 del contratto di locazione», alle «pagg. 11 e 12 del ricorso introduttivo del giudizio di I° grado», alle «pagine 2 e 3 della memoria di costituzione » nel giudizio di 10 grado, alla <