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Sentenza 18 settembre 2025
Sentenza 18 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, sentenza 18/09/2025, n. 623 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto |
| Numero : | 623 |
| Data del deposito : | 18 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO in funzione di Giudice del lavoro ed in persona del giudice dott.ssa Claudia Giovanna
Bisignano ha pronunciato, all'esito del deposito di note effettuato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 1083/2019 R.G.L. promossa da
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
ZUMBO VITO, per procura in atti, ricorrente, contro
(c.f. ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_1 tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti ALESSANDRA GIORDANO, CLAUDIO
SCOGNAMIGLIO e MAURIZIO TAVILLA, per procura in atti, resistente,
e nei confronti di in persona del suo legale rappresentante pro tempore, CP_2
Oggetto: contratto di arruolamento marittimo
MOTIVI DELLA DECISIONE
FATTO E DIRITTO
, marittimo iscritto nei registri della gente di mare con qualifica di mozzo Parte_2
e successivamente facente funzioni di marinaio, con iscrizione al turno particolare di riserva, ha convenuto in giudizio la deducendo di aver prestato Controparte_1 attività lavorativa continuativa dal 18 luglio 2012 al 31 ottobre 2018 per lo stesso armatore, per effetto di una serie di passaggi societari e cessioni di ramo d'azienda.
Il ricorrente ha sostenuto che, pur avendo lavorato in modo continuativo per lo stesso armatore, è stato assunto mediante una pluralità di contratti di arruolamento a tempo determinato, spesso senza soluzione di continuità e per periodi superiori ai quattro mesi, in violazione della normativa nazionale e comunitaria. Ha sostenuto la nullità del primo contratto di imbarco (18.07.2012) per difetto di un elemento essenziale - il termine finale della prestazione- in violazione dell'art. 325 cod. nav. e dell'art. 332 cod. nav.. Per i successivi contratti di imbarco, a fondamento della propria pretesa, il ricorrente ha invocato l'applicazione dell'art. 326 del codice della navigazione, nonché della Direttiva 1999/70/CE, sostenendo che la reiterazione dei contratti a termine costituisce abuso e frode alla legge ai sensi dell'art. 1344 c.c.
Il ricorrente ha sostenuto, poi, di avere comunque diritto al riconoscimento di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con la società resistente per il superamento del termine di quattro mesi di navigazione interrotta sui mezzi societari dal 24.06.2016 al
27.10.2016, per effetto delle previsioni del CCNL del 05.06.2007 e successivi accordi di rinnovo. Ha inoltre dedotto di aver maturato i requisiti per l'inserimento nel Turno
Particolare e nel regime di Continuità del Rapporto di Lavoro (CRL), previsti dalla contrattazione collettiva di settore, e ha lamentato la mancata stabilizzazione del rapporto.
Il ricorrente ha svolto le seguenti domande:
1) Ritenere e dichiarare che tra il sig. e la società Parte_1 Controparte_1 in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, intercorre un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a far data dal primo imbarco del 18.07.2012, e ciò per la nullità della clausola apposta al contratto, ovvero, in via gradata, per l'abusiva reiterazione dei contratti a termine successivamente intercorsi in violazione della
Direttiva 1999/70/CE ed in frode alla legge ex art.1344 C.C.;
2) In via subordinata accertare il diritto del ricorrente al riconoscimento di un contratto di lavoro a tempo indeterminato, costituito, e/o riqualificato e/o convertito e/o trasformato in conseguenza dell'applicazione della previsione di cui all'art.326 cod. nav., ossia del CCNL 05.06.2007 e successivi accordi di rinnovo, e ciò in conseguenza dalla data di superamento del quarto mese di imbarco continuativo nel periodo regolato contrattualmente e compreso tra il 24.06.2016 ed il 27.10.2016 e, per l'effetto, dichiarare che tra l'istante e la società intercorre un rapporto di Controparte_1 lavoro a tempo indeterminato;
3) Accertare e dichiarare il diritto del ricorrente al riconoscimento del regime di continuità lavorativa (CRL) per effetto della maturazione dei presupposti di fatto e diritto previsti dal CCNL di settore e successivi accordi integrativi aziendali di secondo livello;
4) Conseguentemente condannare la società in persona del suo Controparte_1 legale rappresentante pro-tempore, al ripristino del rapporto di lavoro con riammissione in servizio del sig. con contratto a tempo indeterminato, Parte_1 nella qualifica ricoperta e con anzianità di servizio a far data dal primo imbarco del
18.07.2012;
5) Condannare la società in persona del legale rappresentante pro- Controparte_1 tempore, al pagamento in favore del sig. di una indennità risarcitoria Parte_1 come prevista dalle leggi di diritto comune applicabili ratione temporis in misura pari
a dodici mensilità, stabilendone la commisurazione all'ultima retribuzione globale di fatto maturata che tenga conto degli intervalli di tempo non lavorati e/o il ricalcolo degli istituti contrattuali inerenti la durata della prestazione (quali aumenti per anzianità, periodo di comporto, preavviso, ecc.) sino all'effettiva ripresa in servizio ovvero in quella diversa misura ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto al soddisfo;
6) Condannare la società in persona del legale rappresentante pro- Controparte_1 tempore, a corrispondere in favore del sig. la retribuzione e Parte_1 contribuzione dovuta, considerata l'anzianità di servizio decorrente dal primo contratto del 18.07.2012, dalla data di pronunzia della chiesta declaratoria sino alla effettiva riammissione in servizio, da maggiorarsi con interessi e rivalutazione monetaria sui singoli ratei sino al saldo;
7) Condannare la società in persona del legale rappresentante pro- Controparte_1 tempore, alla ricostruzione della posizione previdenziale del ricorrente eseguendo i relativi pagamenti contributivi presso l' in persona del suo Presidente e legale CP_2 rappresentante pro-tempore, dal primo imbarco del 18.07.2012, ovvero al risarcimento del danno corrispondente da liquidarsi in favore del ricorrente;
8) Condannare la società in persona del legale rappresentante pro- Controparte_1 tempore, in favore del sig. al risarcimento del danno non patrimoniale Parte_1 alla professionalità patito dal lavoratore in termini di dequalificazione professionale ed esistenziale per la incidenza negativa della precarietà lavorativa sulla vita di relazione, da liquidarsi in via equitativa;
9) In caso di contestazione, ordinare alla parte resistente l'esibizione, ai sensi dell'art.210 e 212 c.p.c., la convenzione di arruolamento relativa a: 1) imbarco
02.04.2015 e sbarco 06.05.2015; 10)Ordinare alla parte resistente l'esibizione, ai sensi dell'art.210 e 212 c.p.c., dell'elenco del personale imbarcato sui mezzi societari in CRL, in Turno Particolare e
Turno Particolare di riserva/stagionale, con la specifica indicazione del numero dei contratti a tempo determinato, con riferimento alle specifiche categorie di mozzo e marinaio, stipulati dal 2012 alla data del ricorso, nonché produrre le dichiarazioni ai fini contributivi;
11)Con vittoria di spese e compensi di giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore anticipatario.
La società convenuta si è costituita in giudizio contestando Controparte_1 integralmente la fondatezza delle domande attoree. In via preliminare, ha eccepito l'intervenuta decadenza del ricorrente dall'impugnazione di tutti i contratti di arruolamento a termine, ai sensi dell'art. 32 della legge n. 183/2010 e successive modifiche, rilevando che il primo atto impeditivo della decadenza è stata la notifica del ricorso introduttivo del giudizio (21 giugno 2019), in quanto l'impugnazione stragiudiziale del 28 dicembre 2018 è stata revocata dal lavoratore con comunicazione del 25 giugno 2019. Ha contestato che la società avesse indotto il ricorrente “a fare un passo indietro”, evidenziando che il ricorrente non avesse denunciato la sussistenza di un vizio del consenso, né articolato alcuna domanda volta a far valere la nullità o annullabilità della comunicazione del 25 giugno 2019.
Ha sostenuto che, pur volendo ritenere produttiva di effetti la impugnativa stragiudiziale del 28 dicembre, il ricorrente sarebbe in ogni caso decaduto dalla possibilità di contestare tutti i contratti di arruolamento antecedenti a quello del 21 giugno 2018.
Ha inoltre eccepito: l'intervenuta prescrizione biennale dei crediti retributivi ex art. 373 cod. nav.; la errata nonché omessa allegazione della disciplina contrattuale invocata;
la inammissibilità della domanda in relazione a tutto il periodo dedotto in giudizio antecedente al 14 febbraio 2018, data di stipulazione del primo contratto con la società
, sostenendo che il ricorrente ha, nei periodi pregressi, stipulato Controparte_1 contratti di arruolamento con soggetti diversi (Siremar in Amministrazione
Straordinaria, Alilauro spa, Compagnia delle Isole s.p.a.), invocando a sostegno della propria posizione i verbali di consultazione ed accordo del 4 aprile 2016, del 21 giugno
2016 e del 6 luglio 2016. In relazione ai contratti stipulati con la Società Navigazioni
Siciliana s.p.a. ha richiamato le relative vicende societarie.
Ha contestato l'applicabilità del CCNL Aliscafi del 2007, invocato dal ricorrente, e che egli avesse maturato i requisiti per l'inserimento nel Turno Particolare o nel regime CRL. La convenuta ha inoltre escluso la sussistenza dei presupposti per la configurabilità di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Ha sostenuto che, nella ipotesi in cui i contratti a termine fosse da ritenersi nulli, pur trasformandosi in contratti a tempo indeterminato, essi cesserebbero al momento dello sbarco, il che darebbe diritto al ricorrente solo alla stipulazione di contratti a tempo indeterminato con iscrizione al
Turno Particolare. Ha evidenziato che il ricorrente non avesse allegato, né provato la sussistenza dei requisiti per la iscrizione nel Turno particolare, né per il suo passaggio in CRL (regime di continuità del rapporto di lavoro). Ha contestato la sussistenza in specie di una condotta in frode alla legge, ai sensi dell'art. 1344 c.c.. In via subordinata, la società ha chiesto, in caso di accoglimento della domanda di conversione del rapporto, che l'indennità risarcitoria sia limitata alla misura minima di 2,5 mensilità, ai sensi dell'art. 28 del d.lgs. n. 81/2015, tenuto conto della dimensione aziendale, dell'anzianità del lavoratore e del comportamento contraddittorio assunto (impugnativa stragiudiziale, revoca, e successiva introduzione del giudizio). Ha infine contestato la richiesta di risarcimento del danno non patrimoniale, rilevando l'assenza di allegazioni specifiche e di prova del nesso causale tra l'inadempimento e il pregiudizio lamentato.
Nel corso del giudizio, la società resistente ha eccepito la sopravvenuta carenza di interesse ad agire del ricorrente, il quale, con comunicazione del 23 dicembre 2020, ha chiesto la cancellazione dalla lista dei marittimi disponibili all'imbarco presso la società, manifestando inequivocabilmente la volontà di non proseguire alcun rapporto con la stessa.
2- Il ricorso è infondato per le motivazioni di seguito esposte.
2.1- La prima richiesta svolta dal ricorrente attiene al riconoscimento di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con la a far data dal primo Controparte_1 imbarco del 18.07.2012 e ciò per effetto della nullità del primo contratto di imbarco
(18.07.2012) per difetto di un elemento essenziale -ovvero, il termine finale della prestazione- in violazione dell'art. 325 cod. nav. e dell'art. 332 cod. nav..
Senza entrare nel merito della titolarità, dal lato datoriale, del rapporto di lavoro (tema che si affronterà comunque più avanti), deve ritenersi che, in relazione a tale prima contestazione -che attiene alla specificità del singolo contratto di arruolamento del
18.07.2012- sia fondata l'eccezione di decadenza sollevata dalla società resistente.
La ha eccepito la decadenza ai sensi dell'art. 32 della L. 183/2010, come CP_1 modificato dalla L. 92/2012 e successivamente dal D.Lgs. 81/2015. A riguardo, va premesso che la giurisprudenza suole accomunare i contratti di arruolamento “a viaggio” ai contratti a tempo determinato;
e ciò sulla base della circostanza che il contratto di arruolamento “per uno o più viaggi” è, pur sempre, un contratto di durata, che, come tale, ben può essere ricondotto ad un contratto a tempo determinato il cui termine è certus an incertus quando.
A tale tipologia negoziale va, pertanto, applicata la medesima disciplina prevista per i contratti di arruolamento a tempo determinato, i quali, a loro volta, secondo ormai pacifico orientamento giurisprudenziale, nonostante la specialità che connota il rapporto di lavoro nautico, restano soggetti alle disposizioni di diritto comune in materia di conversione del rapporto da rapporto da tempo determinato a rapporto a tempo indeterminato.
Ciò posto, a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 32 della legge n. 183/2010, il legislatore ha assoggettato l'impugnazione del contratto a termine a uno specifico regime decadenziale.
La norma prevede che l'impugnazione del contratto a termine debba avvenire entro
60/120/180 giorni dalla cessazione del contratto, a seconda della disciplina ratione temporis applicabile, e che tale impugnazione debba essere seguita, entro ulteriori
270/180 giorni, dal deposito del ricorso o dalla richiesta di conciliazione.
In ordine alla durata dei termini di impugnazione, l'articolo 32 della legge n. 183/2010,
è stato oggetto di diverse modifiche: i contratti di lavoro a termine cessati entro il 30 dicembre 2011, dovevano essere impugnati stragiudizialmente entro i successivi 60 giorni ed entro i 270 giorni successivi all'impugnazione stragiudiziale dovevano essere impugnati anche giudizialmente o, in alternativa, entro lo stesso termine doveva essere avviata una procedura di conciliazione presso la;
i Controparte_3 contratti di lavoro a termine cessati dal 31 dicembre 2011 al 31 dicembre 2012 dovevano essere impugnati stragiudizialmente entro 60 giorni dalla cessazione ed entro i 270 giorni successivi all'impugnazione stragiudiziale – che a far data dal 18 luglio 2012 (per effetto della legge n. 92/2012) sono diventati 180– dovevano essere impugnati anche giudizialmente o, in alternativa, entro lo stesso termine doveva essere avviata una Con procedura di conciliazione presso la Direzione Territoriale Lavoro;
i contratti cessati a far data dall'1 gennaio 2013 dovevano essere impugnati stragiudizialmente entro 120 giorni dalla loro cessazione ed entro i 180 giorni successivi all'impugnazione stragiudiziale dovevano essere impugnati anche giudizialmente o, in alternativa, entro lo stesso termine doveva essere avviata una procedura di conciliazione presso la
. Controparte_3
Successivamente, l'art. 28 comma 1 del d.lgs. n. 81/2015 ha previsto che l'impugnazione stragiudiziale del contratto a tempo determinato debba avvenire entro 120 giorni dalla sua cessazione, fermo restando il termine di 180 giorni per l'impugnativa giudiziale previsto dall'art. 6, comma 2, della legge n. 604/1966, come novellato dalla legge n.
92/2012.
Da ultimo, per i contratti stipulati a partire dal 14 luglio 2018, nonché per le proroghe e i rinnovi (dei contratti già in essere) successive all'01.11.2018, giusta previsione dell'art. 1, comma 2, del decreto legge n. 87/2018, l'impugnazione stragiudiziale del contratto deve avvenire entro 180 giorni dalla sua cessazione, fermo restando il termine di 180 giorni per l'impugnativa giudiziale.
Nella fattispecie in esame, in relazione alla contestazione relativa al contratto di arruolamento del 18.07.2012 con sbarco il 04.10.2012, il ricorrente è incorso in decadenza, non essendovi dimostrazione alcuna che lo abbia impugnato stragiudizialmente nei termini applicabili ratione temporis, né che alla eventuale impugnativa abbia fatto seguito, nei termini prescritti, l'avvio di azione giudiziale o richiesta di conciliazione. L'unico atto stragiudiziale versato in atti (la cui valenza è stata peraltro oggetto di contestazione da parte della società) è rappresentato dall'allegato 7 del ricorso, anticipato via pec il 28.12.2018 e ricevuto per raccomandata a/r il
04.01.2019.
2.2- Per i successivi contratti di imbarco, a fondamento della propria pretesa, il ricorrente ha invocato l'applicazione dell'art. 326 del codice della navigazione, nonché della
Direttiva 1999/70/CE, sostenendo che la reiterazione dei contratti a termine -dal 2012 al
2018- costituisce abuso e frode alla legge ai sensi dell'art. 1344 c.c.
La società ha eccepito la decadenza rispetto a tutti i contratti di imbarco, evidenziando che il primo atto impeditivo della decadenza è rappresentata dalla notifica del ricorso introduttivo del giudizio (21 giugno 2019), in quanto l'impugnazione stragiudiziale del
28 dicembre 2018 è stata revocata dal lavoratore con comunicazione del 25 giugno 2019.
2.3- In punto di decadenza, secondo il più recente orientamento della Giurisprudenza di legittimità, l'impugnazione stragiudiziale dell'ultimo dei contratti stipulati - ove sia mancata l'impugnazione dei precedenti- non preclude l'accertamento dell'abusiva reiterazione, dal momento che la vicenda contrattuale rileva in questo caso come antecedente storico, che entra a far parte di una sequenza di rapporti valutabile dal giudice in via incidentale, al fine di verificare se la reiterazione dei contratti abbia oltrepassato il limite di durata (cfr. Cass. 15226/2023).
La S.C. ha inoltre affermato il principio per cui “in tema di contratto di lavoro a termine, in caso di azione promossa dal lavoratore per l'accertamento dell'abuso risultante dall'utilizzo di una successione di contratti a tempo determinato, il termine di impugnazione previsto a pena di decadenza dall'art. 32 comma 4 lett. a) della legge 183 del 2010, deve essere osservato a decorrere dall'ultimo (ex latere actoris) dei contratti intercorsi tra le parti, atteso che la sequenza contrattuale che precede l'ultimo contratto rileva come dato fattuale, che concorre a integrare l'abusivo uso dei contratti a termine e assume evidenza proprio in ragione dell'impugnazione dell'ultimo contratto” (cfr.
Cass. 34741/2023, che richiama a sua volta Cass. 4960/2023).
Nello stresso senso si è espressa la Cassazione, nella recente sentenza n. 10335/2025, secondo cui il termine di decadenza si applica non solo alle ipotesi previste dagli artt.
1, 2 e 4 del d.lgs. n. 368 del 2001 -cui il comma 4, lett. a, del menzionato art. 32 fa espressamente rinvio- ma anche alle altre fattispecie di illegittima apposizione del termine di cui agli artt. 3 e 5 del medesimo d.lgs. (ratione temporis vigenti), riferendosi il suddetto rinvio alla tipologia di atto oggetto di impugnazione e non al vizio denunciabile, in ragione dell'esigenza di favorire la certezza delle situazioni giuridiche per tutti i casi in cui si intende contestare la legittimità dell'apposizione del termine.
Ciò posto, aderendo al più recente orientamento della giurisprudenza di legittimità, deve ritenersi -contrariamente all'assunto di parte ricorrente- che l'istituto della decadenza trovi applicazione anche in relazione all'azione proposta per l'accertamento dell'abusiva reiterazione dei contratti a termine e che, in questa ipotesi, la decorrenza del termine per la impugnativa stragiudiziale vada fissata -non già dalla scadenza dei singoli contratti di arruolamento- bensì dalla scadenza dell'ultimo contratto di arruolamento, ovvero, in specie, il contratto stipulato in data 21.06.2018, i cui effetti sono cessati il 31.10.2018.
Inoltre, avuto riguardo alla data di stipulazione dell'ultimo contratto di arruolamento, la disciplina applicabile ratione temporis è rappresentata dall'art. 28 D. Lgs. 81/2015, quale norma vigente in occasione dell'ultimo dei contratti stipulati, termini che risulterebbero rispettati, avuto riguardo alla impugnativa stragiudiziale del 28.12.2018 e alla successiva introduzione del ricorso giudiziale il 25.06.2019.
2.4- La società resistente ha, però, ugualmente eccepito la intervenuta decadenza, evidenziando che il ricorrente ha revocato la precedente impugnativa stragiudiziale, procedendo, ciononostante, alla introduzione dell'azione giudiziale. Orbene -senza entrare nel merito della valenza da attribuire alla revoca della impugnativa stragiudiziale- ritiene il Tribunale che la domanda sia infondata nel merito per le ragioni che seguono.
2.5- La società resistente ha eccepito che nulla potrebbe essergli “imputato” in relazione ai contratti anteriori al 14 febbraio 2018, posto che, fino a quel momento, il ricorrente ha stipulato contratti di imbarco con soggetti diversi da (Siremar Controparte_1
A.S, Alilauro s.p.a., Compagnia delle Isole s.p.a., Società Navigazione Sicilia s.p.a.).
2.6- L'eccezione della società ha il suo fondamento in relazione ai contratti stipulati dal
Giunta con Siremar A.S., Alilauro, Compagnia delle Isole, ovvero in relazione a tutti i contratti di arruolamento del 2012, 2013, 2014, 2015 e fino al 05.05.2016 (cfr convenzioni di arruolamento).
Si osserva, infatti, che gli accordi sindacali del 2016 (verbali del 4 aprile, 6 luglio e 29 luglio) e la normativa speciale (art. 4, comma 4-quater, D.L. 347/2003; art. 56 D.Lgs.
270/1999) escludono la continuità giuridica dei rapporti e la responsabilità del cessionario per i debiti pregressi. Pertanto, la società resistente non può essere chiamata a rispondere per rapporti non direttamente intercorsi con essa.
In particolare, dalla documentazione allegata, emerge che – a seguito di cessione di ramo d'azienda da a Compagnia delle Isole s.p.a. del 14.10.2011, di successiva CP_4 retrocessione da Compagnia delle Isole s.p.a. in favore di e di ulteriore CP_4 cessione di ramo d'azienda da quest'ultima a Società di Navigazione Siciliana s.p.a. – in data 04.04.2016 è stato sottoscritto, con le organizzazioni sindacali, verbale di consultazione e accordo ex art. 47 della legge n. 428/1990 con cui è stata sancita la discontinuità tra i rapporti di lavoro intercorsi con Società di Navigazione Siciliana s.p.a.
e quelli intercorsi con i precedenti armatori (ossia e, poi, da ottobre 2011, CP_4
Compagnia delle Isole s.p.a.).
Tale scelta pattizia trova riscontro nell'art. 56, comma 3 bis, del d.lgs. n. 270/1999 - applicabile al caso in esame in ragione della procedura di amministrazione straordinaria a cui era interessata all'epoca dei fatti – che esclude che le operazioni di CP_4 cessione dei complessi aziendali operati dal cedente in amministrazione straordinaria costituiscano trasferimento di azienda o di ramo di azienda ai fini dell'operatività della disciplina delineata dall'art. 2112 c.c.
Al contrario, sono da imputare alla i rapporti di lavoro instaurati tra il Controparte_1 ricorrente e Società di Navigazione Siciliana s.p.a. a decorrere dal 05.05.2016. Infatti, in conseguenza della scissione societaria che ha interessato Società di
Navigazione Siciliana s.p.a. e della conseguente assegnazione del “Ramo Aliscafi” a
Ustica Lines s.p.a. e del “Ramo Navi” a Caronte & Tourist Isole Minori, è stata espressamente prevista, in sede di procedura ex art. 47 della legge n. 428/1990,
l'applicabilità dell'art. 2112 c.c. (cfr all. 5 della memoria di costituzione) ed è stata, quindi, per l'effetto, assicurata la persistente responsabilità del cedente per tutte le obbligazioni facenti capo al rapporto di lavoro.
Ciò lo si evince anche dalla comunicazione del 29.08.2016 inviata da Ustica Lines a
(all. 7a della memoria di costituzione) nella quale si fa riferimento alla Parte_1 procedura di consultazione sindacale ex art. 47 della legge n. 428/1990 e s.m.i. e all'applicabilità dell'art. 2112 c.c..
2.7- Ne deriva che lo scrutinio delle domande articolate da parte ricorrente deve essere limitato alle convenzioni di arruolamento stipulate a partire dal 05.05.2016, giacché quelle anteriori risultano intercorse con Siremar in A.S., con Alilauro spa e con
Compagnia delle Isole s.p.a.
Le convenzioni di arruolamento che possono quindi imputarsi alla società resistente sono:
•Convenzione del 05.05.2016; decorrenza (05.05.2016 – 08.06.2016), imbarco
05.05.2016, trasbordo 11.05.2016, 18.05.2016 e 01.06.2016, sbarco 15.06.2016;
•Convenzione del 24.06.2016; decorrenza (24.06.2016 – 23.09.2016), imbarco
24.06.2016, trasbordo 19.07.2016, sbarco 27.10.2016;
•Convenzione del 14.02.2018; decorrenza (14.02.2018 – 13.04.2018), imbarco
14.02.2018, sbarco 13.04.2018;
•Convenzione del 21.06.2018; decorrenza (21.06.2018 – 12.09.2018), imbarco
21.06.2018, trasbordo 29.08.2018, sbarco 31.10.2018.
3- Ciò premesso, si osserva che l'art. 326 codice navigazione dispone che:
“1. Il contratto a tempo determinato e quello per più viaggi non possono essere stipulati per una durata superiore ad un anno;
se sono stipulati per una durata superiore, si considerano a tempo indeterminato.
2. Se, in forza di più contratti a viaggio, o di più contratti a tempo determinato, ovvero di più contratti dell'uno e dell'altro tipo, l'arruolato presta ininterrottamente servizio alle dipendenze dello stesso armatore per un tempo superiore ad un anno, il rapporto di arruolamento è regolato dalle norme concernenti il contratto a tempo indeterminato. 3. Agli effetti del comma precedente, la prestazione del servizio è considerata ininterrotta quando fra la cessazione di un contratto e la stipulazione del contratto successivo intercorre un periodo non superiore ai sessanta giorni”.
Secondo la S.C. (cfr Cass. n. 17988/2018) “In tema di arruolamento marittimo a tempo determinato, la successione di contratti in favore dello stesso armatore determina, ai sensi dell'art. 326 c.nav., la conversione in un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, sempre che vi sia la prestazione di un servizio per un tempo superiore ad un anno e purché, ai sensi dell'ultimo comma del predetto articolo, fra la cessazione di un contratto e la stipulazione di quello successivo intercorre un periodo non superiore ai sessanta giorni.
Inoltre, la SC ha precisato che (cfr Cass. n. 14828/2018) In tema di arruolamento marittimo a tempo determinato, esclusa l'applicabilità della disciplina di diritto comune integrata dal d.lgs. n. 368 del 2001, rileva la disposizione speciale di cui all'art. 326
c.nav. che nel porre, all'ultimo comma, una presunzione legale di natura indeterminata del rapporto, nel caso in cui fra la cessazione di un contratto e la stipulazione di quello successivo intercorra un periodo non superiore ai sessanta giorni, costituisce - in via generale e astratta - una misura adeguata e idonea a prevenire abusi nel susseguirsi di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato;
tuttavia, non si può escludere che, in concreto, attraverso ripetute assunzioni a tempo determinato, sia possibile porre in essere una condotta che integri una frode alla legge sanzionabile ai sensi dell'art. 1344
c.c., ai fini della cui indagine, il giudice di merito dovrà desumere da elementi quali il numero dei contratti di lavoro a tempo determinato stipulati, l'arco temporale complessivo in cui si sono succeduti e da ogni altra circostanza fattuale che emerga dagli atti, l'uso deviato e fraudolento del contratto a termine.
Ciò posto, ribadita l'idoneità della disciplina dettata dal codice della navigazione a prevenire abusi, tuttavia non si può escludere che, in concreto, attraverso ripetute assunzioni a tempo determinato, sia possibile realizzare una condotta che integri una frode alla legge sanzionabile ai sensi dell'art. 1344 c.c. (v. Cass. n. 10998/2021).
Pertanto, l'art. 1 cpv. cod. nav. non osta all'applicazione del generale principio civilistico previsto dall'art. 1344 c.c. (non esistendo nel codice della navigazione norme che diversamente regolino il fenomeno della frode alla legge). Sebbene, infatti, l'art. 326 ultimo comma cod. nav. preveda che la prestazione del servizio debba essere considerata ininterrotta, quando fra la cessazione di un contratto e la stipulazione del contratto successivo intercorra un periodo non superiore ai sessanta giorni, ciò non comporta, al contrario, che, di per sé, la circostanza che i contratti separati da intervalli superiori ai sessanta giorni siano sempre e comunque legittimi e che non si debba indagare circa l'esistenza di un eventuale intento fraudolento che riveli un abuso dello strumento pur astrattamente legittimo. All'accertamento dell'utilizzazione abusiva del contratto a tempo determinato si può addivenire attraverso una ricostruzione degli elementi allegati nel processo che, congiuntamente valutati, convergano nel far ritenere provato un intento fraudolento del datore di lavoro, il quale ripetutamente si sia avvalso di prestazioni di lavoro a termine. Si tratta di una indagine demandata al giudice di merito, il quale dovrà desumere, con procedimento logico deduttivo, da elementi quali il numero dei contratti di lavoro a tempo determinato stipulati, l'arco temporale complessivo in cui si sono succeduti e di ogni altra circostanza fattuale che emerga dagli atti, l'uso deviato e fraudolento del contratto a termine.
3.1- Nel caso in esame, non risulta ricorrere la violazione dell'art. 326 Codice
Navigazione, posto che esaminando le convenzioni di arruolamento a decorrere dal
05.05.2016, il ricorrente non risulta aver lavorato per lo stesso armatore per un tempo superiore ad un anno (comma II), requisito che deve comunque ricorrere insieme a quello di cui al comma III:
- Convenzione del 05.05.2016-sbarco 15.06.2016: 41 gg;
- Convenzione del 24.06.2016- sbarco 27.10.2016: 125 gg;
- Convenzione del 14.02.2018- sbarco 13.04.2018: 58 gg;
- Convenzione del 21.06.2018- sbarco 31.10.2018: 132 gg
Per un totale di 356 giorni, tempo inferiore ad un anno.
Su tale specifico profilo, la S.C. nella pronuncia n. 1798/2018 (già richiamata) ha precisato che “Dal tenore testuale della norma risulta che, nel lavoro nautico, il contratto a tempo determinato e quello per più viaggi, se sono stipulati per una durata superiore all'anno, si considerano a tempo indeterminato.
Parimenti, il rapporto di arruolamento è regolato dalle norme concernenti il contratto
a tempo indeterminato se, in forza di più contratti a viaggio, o di più contratti a tempo determinato, ovvero di più contratti dell'uno e dell'altro tipo, l'arruolato presta ininterrottamente servizio alle dipendenze dello stesso armatore per un tempo superiore ad un anno.
Dunque la successione di contratti in favore dello stesso armatore determina la conversione in un rapporto di lavoro a tempo indeterminato sempre che vi sia la prestazione di un servizio ininterrotto per un tempo superiore ad un anno. Tale ipotesi di servizio ininterrotto ricorre anche, ai sensi dell'ultimo comma dell'art.
326 cod. nav., quando fra la cessazione di un contratto e la stipulazione del contratto successivo intercorre un periodo non superiore ai sessanta giorni.
Ma in tal caso è pur sempre necessario che la prestazione perduri per un tempo superiore all'anno.
Erra in diritto dunque la Corte territoriale allorquando dichiara la conversione del contratto di arruolamento in un rapporto a tempo indeterminato sul solo presupposto che, nella fattispecie sottoposta al suo giudizio, sia mancato "un intervallo minimo di
60 giorni tra il primo contratto stipulato in data 17.10.2002 e conclusosi con lo sbarco in data 9.12.2002 ed il secondo stipulato in data 9.1.2003 e conclusosi con lo sbarco in data 10.1.2003", per un tempo complessivo, dunque, inferiore all'anno e senza accertarsi e dichiarare l'eventuale ed ulteriore presenza di successivi ed ininterrotti contratti con lo stesso armatore che consentissero il superamento della soglia temporale annuale”.
4 - Sulla scorta della giurisprudenza sopra richiamata, ciò non esime il giudicante dal dover valutare che non via stata una utilizzazione abusiva del contratto a tempo determinato, attraverso una ricostruzione degli elementi raccolti che consentano di far ritenere provato un intento fraudolento del datore di lavoro.
Tale indagine, come detto, dovrà essere condotta attraverso la valutazione di una serie di elementi: quali il numero dei contratti di lavoro a tempo determinato stipulati, l'arco temporale complessivo in cui si sono succeduti e di ogni altra circostanza fattuale che emerga dagli atti, l'uso deviato e fraudolento del contratto a termine.
Occorre evidenziare, sul punto, che, secondo il più recente orientamento della SC (cfr
Cass. n. 25856/2024), il solo numero dei contratti a tempo determinato e l'arco temporale in cui si sono succeduti sono elementi insufficienti per poter ritenere, per ciò solo, integrata una frode alla legge sanzionabile ai sensi dell'art. 1344 C.C.
Si tratta, al più di indizi neanche univocamente significativi della condotta fraudolenta, ben potendo essere anche semplicemente indicativi dell'assenza di programmazione dell'attività lavorativa da parte datoriale. Il lavoratore, infatti, ben può essere impiegato con una certa frequenza, ad intervalli di tempo rispettosi del dato normativo ma comunque ravvicinati, ma da ciò solo non è certo possibile inferire la frode qualificata, sanzionabile ex art. 1344 cod. civ.. Appare, dunque, necessaria la ricorrenza di ulteriori e ben più qualificanti elementi che disvelino l'intento fraudolento, ovvero la necessità di un quid pluris che caratterizzi l'intento fraudolento, al di là del mero dato, del tutto insufficiente, rappresentato dal numero dei contratti e dall'arco temporale di loro stipula.
Ritiene il Tribunale che non ricorrano tali condizioni nel caso di specie.
4.1- Occorre, innanzitutto, porre l'accento sulla circostanza che lo stesso ricorrente -nel ritenere la sussistenza della fattispecie abusiva- ha fatto richiamo a tutti i contratti di arruolamento stipulati a far data dal 2012 che si sono succeduti nel tempo (a suo dire, riconducibile allo stesso armatore).
Tuttavia, per le ragioni esposte, non possono essere ricondotti a i contratti CP_1 stipulati sino al 05.05.2016.
Nell'arco di poco più di due anni (maggio 2016-giugno 2018), si sono succedute tra il ricorrente e il medesimo armatore solo 4 (quattro) convenzioni di arruolamento (due nel
2016 e due nel 2018).
Le prime due convenzioni di arruolamento risalgono all'anno 2016 e poi si assiste ad uno stacco temporale di circa 16 (sedici) mesi tra una convenzione e l'altra: si passa dalla convenzione di arruolamento cessata il 27.10.2016, ad altra convenzione stipulata il 14.02.2018.
Ritiene il Tribunale che il numero delle convenzioni stipulate (quattro: due nel 2016 e due nel 2018) nell'arco temporale di due anni, l'intervallo temporale intercorrente tra quelle del 2016 e quelle del 2018 (sedici mesi), non sia elementi sufficienti, di per sé, per ritenere provato un intento abusivo del datore di lavoro, in assenza di ulteriori elementi che siano in grado di disvelare l'intento fraudolento della società.
5- Il ricorrente ha sostenuto, poi, di avere comunque diritto al riconoscimento di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con la società resistente per il superamento del termine di quattro mesi di navigazione interrotta sui mezzi societari dal 24.06.2016 al
27.10.2016, per effetto delle previsioni del CCNL del 05.06.2007 e successivi accordi di rinnovo.
Senza entrare nel merito della disciplina contrattuale collettiva applicabile (oggetto di contestazione da parte della società), si osserva che, in relazione a tale contestazione, che attiene alla specificità del singolo contratto di arruolamento del 24.06.2016 cessato il 27.10.2016, il ricorrente è incorso in decadenza, non essendovi dimostrazione alcuna che lo abbia impugnato stragiudizialmente nei termini di legge, impugnativa a cui abbia fatto seguito, nei termini, la presentazione di ricorso giudiziale o richiesta di conciliazione.
6- Non occorre esaminare le altre domande che discendevano dall'eventuale accoglimento delle domande principali.
7- La notevole complessità delle questioni giuridiche esaminate e i contrasti giurisprudenziali riscontrabili in materia giustificano l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, definitivamente pronunziando nel giudizio iscritto al n. 1083/2019 RG, così provvede:
1) Rigetta il ricorso;
2) compensa interamente tra le parti le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Barcellona Pozzo di Gotto il 05/09/2025
Il Giudice
Claudia Giovanna Bisignano