Articolo 1 della Legge 13 agosto 1979, n. 374
Articolo 2
Versione
18 agosto 1979
Art. 1.
E' data sanatoria degli effetti derivati dall'applicazione del decreto-legge 29 maggio 1979, n. 163 , ed e' altresi' autorizzata, in attesa di apposita legge per la completa disciplina del nuovo ordinamento retributivo-funzionale dei dipendenti delle amministrazioni dello Stato destinatari dello stesso decreto-legge, l'ulteriore corresponsione dei trattamenti economici di attivita' e di quiescenza previsti dal decreto-legge medesimo non convertito in legge.
Ai fini di quanto previsto dal precedente comma, restano fermi le decorrenze e i termini stabiliti col decreto-legge ivi indicato.
Sono confermate le autorizzazioni di spesa di cui agli articoli 77 , 78 , 79 , 80 , 81 e 82 del decreto-legge 29 maggio 1979, n. 163 .
Entrata in vigore il 18 agosto 1979
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