Art. 1.
Le disposizioni di cui all' art. 22 del decreto legislativo 26 marzo 1948, n. 261 , concernenti l'intervento dello Stato per il pareggio economico dei bilanci delle province gravemente deficitarie, hanno effetto anche per l'anno 1949.
Le disposizioni di cui all' art. 22 del decreto legislativo 26 marzo 1948, n. 261 , concernenti l'intervento dello Stato per il pareggio economico dei bilanci delle province gravemente deficitarie, hanno effetto anche per l'anno 1949.