Sentenza 8 gennaio 1999
Massime • 1
In caso di cessione della concessione per l'esercizio di impianti di distribuzione carburante, si verifica "ope legis" una successione del nuovo concessionario nel contratto di comodato stipulato tra il cedente ed il gestore dell'impianto, senza bisogno di alcuna accettazione da parte di quest'ultimo.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 08/01/1999, n. 114 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 114 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Antonio IANNOTTA - Presidente -
Dott. Ernesto LUPO - Rel. Consigliere -
Dott. Francesco SABATINI - Consigliere -
Dott. Francesco BOFFA TARLATTA - Consigliere -
Dott. Ginafranco MANZO - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
PI LO SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA ORAZIO 3, presso lo studio dell'avvocato VITO BELLINI, che la difende, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
DO SE;
- intimato -
e sul 2^ ricorso n^ 01346/97 proposto da:
DO SE, elettivamente domiciliato in ROMA LARGO BELTRAMELLI l/C, presso lo studio dell'avvocato ARNALDO AQUILINO, difeso dall'avvocato ZEZZA MARIO ALBERTO, giusta delega in atti;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
contro
PI LO SPA;
- intimata -
avverso la sentenza n. 1385/95 della Corte d'Appello di VENEZIA, emessa il 02/11/95 e depositata il 06/12/95 (R.G. 472/93);
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15/06/98 dal Consigliere Dott. Ernesto LUPO;
udito l'Avvocato Dott. Dimitri GOGGIAMANI (con delega Avv. V. BELLINI);
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Massimo FEDELI che ha concluso per l'accoglimento del ricorso principale e l'assorbimento dell'incidentale.
Svolgimento del processo.
La s.p.a. IE DI, con contratto del 21 aprile 1967, della durata di 18 anni, poi prorogato di altri due anni, quale proprietaria, dette in locazione alla IN italiana s.p.a. un terreno con relativo impianto di distribuzione di carburante. Il 26 agosto 1985 la IN stipulò con US NA un contratto di comodato novennale, affidandogli la gestione del distributore ai sensi dell'art. 16 del decreto legge 26 ottobre 1970 n.745. Il 9 ottobre 1985 la IN cedette alla società DI la concessione per l'esercizio dell'impianto. Il 31 dicembre 1987 cessò il rapporto di locazione del terreno e dell'impianto tra la società DI e la società IN.
Con due distinti è successivi atti di citazione (nofificati l'11 marzo ed il 16 dicembre 1988) la società DI conveniva in giudizio il NA davanti al Tribunale di Vicenza, chiedendo che fosse dichiarato risolto il contratto di comodato ai sensi dell'art.1456 c.c. o, in subordine, ai sensi dell'art. 1453 c.c., per inadempienze contrattuali del convenuto;
chiedeva, altresì, la convalida del sequestro giudiziario dell'impianto, concesso "ante causam" dal Presidente del Tribunale di Vicenza. A fondamento delle proprie domande la società DI deduceva che il NA, da un lato, aveva manomesso l'indicatore del prezzo del carburante, che veniva erogato in quantità inferiore a quella pagata dal cliente, dall'altro aveva contravvenuto alla clausola risolutiva che prevedeva la chiusura per ferie del distributore per un periodo non superiore a due settimane.
Il NA si costituiva e contestava la sussistenza degli inadempimenti, nonché l'esistenza di un rapporto contrattuale con la società attrice.
Il Tribunale adito, riuniti i due giudizi, con sentenza depositata il 1^ febbraio 1993, convalidava il sequestro giudiziario e dichiarava risolto il contratto di comodato, condannando il NA alle spese processuali. Il Tribunale riteneva che la cessione del contratto di comodato dalla IN alla DI era opponibile al comodatario NA indipendentemente dal suo consenso. Nel merito il Tribunale riteneva provati gli inadempimenti dedotti dalla parte attrice.
Proposto appello dal NA, la Corte di appello di Venezia, con la sentenza depositata il 6 dicembre 1995, ha ritenuto, in contrasto con la sentenza di primo grado, che la cessione del contratto di comodato, intervenuta tra la IN e la DI, non è opponibile al NA, "perché questi non vi ha consentito o quanto meno perché ad esso non è stata notificata, secondo le forme dell'art. 1407 c.c., qualora si dovesse intendere che l'art. 16 del decreto legge n. 745\1970 sovracitato prevedesse normativamente la sua cedibilità".
Essendo inopponibile al NA la sostituzione del concessionario, la società DI è stata ritenuta priva di legittimazione a far valere i diritti derivanti dal contratto con il NA.
La Corte di appello ha invece rigettato la domanda di risarcimento del danno proposta dal NA, dovendo escludersi la sussistenza della fattispecie prevista dall'art. 96 c.p.c. in relazione all'eseguito sequestro giudiziario, perché il comportamento del NA aveva violato precisi doveri assunti con il contratto di gestione del distributore.
La s.p.a. IE DI ha proposto ricorso per cassazione sulla base di un unico motivo. Il NA ha resistito con controricorso e ricorso incidentale, in cui deduce due motivi. Il ricorrente ha presentato memoria.
Motivi della decisione
Il ricorso principale ed il ricorso incidentale vanno riuniti, essendo stati proposti contro la medesima sentenza (art. 335 c.p.c.). La società ricorrente principale, con l'unico motivo, deduce la violazione e falsa applicazione di norme di diritto: art. 16 del decreto legge 26 ottobre 1970 n. 745, artt. 1406 e 1407 c.c., art.1260 c.c.. La ricorrente sostiene che il citato art. 16 prevede una cessione legale del contratto di gestione dell'impianto di distribuzione del carburante a seguito del trasferimento della concessione, senza alcuna necessità di accettazione da parte del gestore-comodatario. In applicazione di detta disposizione normativa essa è subentrata di diritto nella medesima posizione contrattuale della società IN, precedente concessionaria. Non sussiste, quindi, il difetto di legittimazione di essa ricorrente, affermato dalla decisione impugnata. Ma anche se si volesse accedere alla tesi della Corte di appello, secondo cui occorre per la efficacia della cessione la sua accettazione o notifica al gestore ex art. 1407 c.c., tale atto si sarebbe realizzato attraverso una condotta concludente del NA, almeno per il periodo successivo al 31 dicembre 1987, come risulta dalla corrispondenza intercorsa tra questo e la società DI, nonché dal fatto che il gestore ha erogato gli incassi alla detta nuova concessionaria.
Il ricorso principale è fondato.
L'art.16 del decreto legge 26 ottobre 1970 n. 745 (convertito dalla legge 18 dicembre 1970 n. 1034) prevede che l'attività inerente all'esercizio degli impianti di distribuzione di carburanti "costituisce pubblico servizio ed è soggetta a concessione" (1^ comma). La concessione può essere dall'amministrazione accordata solo a soggetti aventi la capacità tecnico-organizzativa ed economica necessaria a garantire la continuità nell'espletamento del servizio (3^ comma). I titolari delle concessioni possono affidare a terzi la gestione degli impianti con contratti aventi ad oggetto la cessione gratuita dell'uso degli apparecchi di distribuzione e delle attrezzature sia fisse che mobili e di durata non inferiore a nove anni (8^ comma), contratti che una precedente norma regolamentare qualifica di comodato (art.25, terzo comma, del R.D. 20 luglio 1934 n. 1303). Il contratto di comodato stipulato tra concessionario e gestore "dovrà prevedere la continuità della gestione nel caso di cessione della concessione" (9^ comma del citato art. 16). La necessità che il contratto di comodato preveda "la continuità della gestione nel caso di trasferimento della concessione" è ribadita dalle norme per l'esecuzione del citato art. 16 (D.P.R. 27 ottobre 1971 n. 1269, art. 19, lettera g). Da tale quadro normativo si ricava la particolare rilevanza che il legislatore attribuisce all'esigenza che sia assicurata la continuità nell'espletamento del servizio pubblico di distribuzione del carburanti, esigenza che viene tutelata sia attraverso le caratteristiche che deve avere il soggetto concessionario, sia mediante le disposizioni che impongono la durata almeno novennale del contratto di comodato e la permanenza del gestore pur nel caso di mutamento del concessionario (mutamento che va previamente autorizzato dall'autorità concedente: art. 16, 10^ comma). Le disposizioni che dettano il contenuto necessario del contratto di comodato mirano a tutelare anche l'interesse del gestore alla continuazione dell'attività lavorativa da lui iniziata, come risulta chiaramente dalla preferenza accordatagli (nello stesso 9^ comma dell'art,16) "nella gestione del nuovo impianto nel caso di revoca per pubblico interesse della concessione relativa all'impianto in precedenza gestito".
Se, per disposizione di legge, il contratto di comodato permane pur dopo il trasferimento della concessione, si ha una successione ex lege del nuovo concessionario nella posizione contrattuale del comodante, ossia nel contratto di comodato che accede e deriva dalla concessione. La situazione giuridica appare analoga a quella prevista dall'art.1602 c.c., che rende opponibile la locazione a colui che subentra nella posizione di locatore (emptio non tollit locatum). Il terzo acquirente dell'immobile locato, che sia tenuto a rispettare il preesistente contratto di locazione, subentra di diritto nella posizione di locatore, realizzandosi quella che è stata qualificata in dottrina come cessione legale del contratto di locazione. Da ciò deriva l'erroneità della sentenza impugnata, che ha ritenuto necessario il consenso del comodatario per la cessione del contratto di comodato. Tale cessione consegue di diritto al trasferimento della concessione e non ha quindi bisogno di essere accettata dal contraente ceduto. Nè può ritenersi che la cessione sia efficace solo dal momento in cui essa sia stata notificata al comodatario, secondo la regola dell'art. 1407 c.c., ritenuta applicabile dalla Corte di appello. Tale regola è qui sostituita dal citato art. 1602, secondo cui il cessionario subentra nella posizione del cedente dal giorno in cui egli ha acquistato il suo diritto, senza bisogno che la sostituzione, per essere efficace, venga previamente notificata al contraente ceduto.
Va perciò affermato, come principio di diritto, che la legittimazione del nuovo concessionario a fare valere i diritti derivanti dal contratto di comodato si ha sin dal momento in cui è divenuto efficace il trasferimento della concessione. L'accoglimento del ricorso principale comporta l'assorbimento del ricorso incidentale del NA, con cui si censura il rigetto della domanda di risarcimento del danno.
In conclusione, la sentenza impugnata va cassata e la causa va rinviata ad altra sezione della Corte di appello di Venezia, che si pronunzierà nuovamente sull'appello proposto dal NA, adeguandosi al principio di diritto in precedenza affermato, e provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte, riuniti i ricorsi, accoglie il ricorso principale e dichiara assorbito il ricorso incidentale, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa ad altra sezione della Corte di appello di Venezia, anche per le spese del giudizio di cassazione. Così deciso in Roma, il 15 giugno 1998.
Depositato in Cancelleria il 8 gennaio 1999