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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 03/12/2025, n. 698 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 698 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
N.R.G. 761/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Parma
SEZIONE PRIMA CIVILE
Sottosezione Lavoro
Il Tribunale, in composizione monocratica nella persona del giudice Matteo
AN OR, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da
( ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dagli avv. GANCI FABIO, ZAMPIERI NICOLA, MICELI WALTER e
RI OV, elettivamente domiciliato presso il relativo studio in
MONREALE (PA), VIA ROMA 48;
RICORRENTE contro
( ), in Controparte_1 P.IVA_1 persona del Ministro p.t., rappresentata e difeso ai sensi dell'art. 417 bis c.p.c. dalla dott. COLAFATI SABRINA, elettivamente domiciliato C/O
[...]
, STRADONE MARTIRI DELLA Controparte_2
LIBERTÀ 15 431 PARMA;
CONVENUTO OGGETTO: retribuzione
Conclusioni: le parti hanno concluso come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 14.7.2025, ha chiesto al Parte_1
Tribunale di Parma di condannare il al Controparte_1 pagamento in suo favore di € 8.952,84 a titolo di indennità sostitutiva per i giorni di ferie maturate e non godute negli anni scolastici 2015/2016, 2016/2017,
2017/2018, 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021.
2. Il si è costituito in giudizio, chiedendo il Controparte_1
rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto o, in subordine,
l'accoglimento del ricorso nella minor misura di 8.155,48.
3. In seguito alla costituzione del , la ricorrente ha aderito al conteggio CP_1
formulato in via subordinata dal , rimodulando la domanda nell'importo CP_1 di € 8.155,48..
4. La causa è stata quindi decisa a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza di discussione ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
5. Il ricorso è fondato e deve essere accolto nei termini che seguono
6. Occorre prendere le mosse dalla normativa applicabile alla fattispecie.
7. L'art. 5 co. 8 d.l. 95/2012 prevede che le ferie, i riposi e i permessi del personale della pubblica amministrazione «sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi». In via generale è perciò previsto un divieto di monetizzazione delle ferie non godute per il personale delle amministrazioni pubbliche.
Pag. 2 di 6 8. La norma precisa però (con periodo aggiunto dall'art. 1 co. 55 l. 228/2012) che essa non trova applicazione «al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie».
9. L'art. 1 co. 54 l. 228/2012 ha poi previsto che il personale docente «fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative. Durante la rimanente parte dell'anno la fruizione delle ferie è consentita per un periodo non superiore a sei giornate lavorative subordinatamente alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale».
10. Con riferimento alla posizione dei docenti assunti a tempo determinato, può quindi sintetizzarsi che la legge prevede la possibilità di godere le ferie nei giorni di sospensione delle lezioni e, a richiesta, in un massimo di altre sei giornate lavorative;
per i restanti giorni di ferie non godute è possibile chiedere un'indennità sostitutiva corrispondente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale di fruire delle ferie.
11. Lo scrivente ritiene che la ricorrente abbia dimostrato il suo diritto a ricevere l'indennità sostitutiva il numero di giorni di ferie non godute analiticamente calcolato per i diversi a.s. di servizio negli atti difensivi, non potendosi accogliere la ricostruzione proposta dal , secondo cui andrebbero conteggiati tra i CP_1 giorni in cui il personale ha diritto di fruire delle ferie anche i giorni di giugno intercorrenti tra la fine delle lezioni e la fine del mese.
12. Questi giorni non possono infatti essere considerati come giornate di sospensione delle attività didattiche, dato che in quel periodo, pur non tenendosi lezioni, il corpo docente si deve dedicare a un complesso di impegni afferenti all'attività didattica, come l'elaborazione delle schede valutative degli studenti, i collegi docenti di fine anno e la preparazione degli esami.
13. Ciò anche in considerazione del fatto che, se i docenti con contratto in scadenza al 30 giugno fossero obbligati a fruire delle ferie dopo la sospensione delle
Pag. 3 di 6 lezioni, si avrebbe un trattamento differenziato rispetto ai docenti di ruolo, per i quali tali giorni non sono computati automaticamente come ferie.
14. Sotto altro profilo, si rileva che, con riferimento alla questione in esame, la Corte di Giustizia dell'Unione europea ha recentemente stabilito i seguenti principi di diritto:
«L'articolo 7 della direttiva 2003/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro, e l'articolo 31, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea devono essere interpretati nel senso che ostano a una normativa nazionale, come quella discussa nel procedimento principale, in applicazione della quale, se il lavoratore non ha chiesto, nel corso del periodo di riferimento, di poter esercitare il suo diritto alle ferie annuali retribuite, detto lavoratore perde, al termine di tale periodo – automaticamente e senza previa verifica del fatto che egli sia stato effettivamente posto dal datore di lavoro, segnatamente con un'informazione adeguata da parte di quest'ultimo, in condizione di esercitare questo diritto –, i giorni di ferie annuali retribuite maturati per tale periodo ai sensi delle suddette disposizioni, e, correlativamente, il proprio diritto a un'indennità finanziaria per dette ferie annuali non godute in caso di cessazione del rapporto di lavoro.
Il giudice del rinvio è, a tale riguardo, tenuto a verificare, prendendo in considerazione il diritto interno nel suo complesso e applicando i metodi di interpretazione riconosciuti da quest'ultimo, se gli sia possibile pervenire a un'interpretazione di tale diritto che sia in grado di garantire la piena effettività del diritto dell'Unione.
Qualora sia impossibile interpretare una normativa nazionale come quella discussa nel procedimento principale in modo da garantirne la conformità all'articolo 7 della direttiva
2003/88 e all'articolo 31, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali, deriva da quest'ultima disposizione che il giudice nazionale, investito di una controversia tra un lavoratore e il suo ex datore di lavoro avente qualità di privato, deve disapplicare tale normativa nazionale e assicurarsi che, ove detto datore di lavoro non sia in grado di dimostrare di aver esercitato tutta la diligenza necessaria affinché il lavoratore fosse effettivamente in condizione di fruire delle ferie annuali retribuite alle quali aveva diritto ai sensi del diritto dell'Unione, il lavoratore medesimo non possa essere privato dei diritti da lui maturati a dette ferie annuali retribuite, né, correlativamente, e in caso di cessazione del rapporto di lavoro, essere privato dell'indennità finanziaria per le ferie non godute, il cui pagamento è direttamente a carico, in tal caso, del datore di lavoro interessato»
(CGUE Grande Sezione, 6 novembre 2018, cause riunite C-619/16 e C-684/16).
Pag. 4 di 6 15. Conseguentemente, la Corte di Cassazione ha statuito che la normativa interna che prevede la perdita del diritto alle ferie in caso di mancata fruizione entro un certo termine – ossia l'art. 5 co. 8 d.l. 95/2012, come integrato dall'art. 1 co. 55 l.
228/2012 – deve essere interpretata in conformità con l'art. 7 para. 2 direttiva
2003/88/CE che, secondo la citata giurisprudenza della Corte di Giustizia europea, non consente la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e all'indennità sostitutiva, in assenza di previa verifica del fatto che il lavoratore sia stato adeguatamente informato sul punto dal datore di lavoro e, dunque, posto nella condizione di esercitare effettivamente il suo diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro (Cass. 5 maggio 2022, n. 14268; Cass. 8 luglio
2022, n. 21780).
16. Il convenuto non ha provato di avere fornito al docente tale CP_1 informativa circa i suoi diritti.
17. Si deve poi aggiungere che, con alcune recenti pronunce, la Cassazione ha altresì stabilito il seguente principio di diritto (Cass. 17 giugno 2024, n. 16715; in senso conforme, Cass. 6 novembre 2024, n. 28587):
«Il docente a tempo determinato che non ha chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni ha diritto all'indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo inutilmente invitato a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie e all'indennità sostitutiva, in quanto la normativa interna - ed in particolare l'art. 5, comma 8, del d.l. n. 95 del 2012, come integrato dall'art. 1, comma 55, l. n. 228 del 2012 - dev'essere interpretata in senso conforme all'art. 7, par.
2, della direttiva 2003/88/CE che, secondo quanto precisato dalla Corte di Giustizia,
Grande Sezione (con sentenze del 6 novembre 2018 in cause riunite C-569/16 e C-
570/16, e in cause C-619/16 e C-684/16), non consente la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e dell'indennità sostitutiva, senza la previa verifica che il lavoratore, mediante un'informazione adeguata, sia stato posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro;
in particolare, il docente a tempo determinato non può essere considerato automaticamente in ferie nel periodo fra il termine delle lezioni e il 30 giugno di ogni anno, data di cessazione delle attività didattiche».
Pag. 5 di 6 18. Il più recente orientamento della giurisprudenza di legittimità afferma pertanto che i docenti a tempo determinato non possono essere considerati automaticamente in ferie nel periodo fra il termine delle lezioni e il 30 giugno.
19. Risulta pertanto dovuto l'importo di cui al conteggio formulato in via subordinata dal , cui parte ricorrente ha espressamente aderito, oltre la maggior CP_1 somma tra interessi e rivalutazione, stante il divieto di cumulo previsto dall'art. 22 co. 36 l. 724/1994.
20. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, con applicazione dei parametri previsti dal D.M. 55/2014 per le cause di lavoro di valore compreso tra € 5.201,00 ed € 26.000,00 e tenuto conto della serialità della questione e delle fasi processuali effettivamente espletate.
21. È disposta la distrazione ai sensi dell'art. 93 c.p.c. a favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Parma, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa o assorbita, così dispone:
1. condanna il al pagamento in favore Controparte_1
di di € 8.155,48 titolo di indennità sostitutiva di ferie Parte_1 non godute, oltre interessi legali o rivalutazione dal dovuto al saldo;
2. condanna il al pagamento in favore Controparte_1
di delle spese di lite, che liquida in € 2.200,00 per Parte_2 compenso professionale, oltre 15% per spese generali, i.v.a., se dovuta, e c.p.a. come per legge, con distrazione a favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.
Così deciso in Parma, 03/12/2025
Il giudice
Matteo AN OR
Pag. 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Parma
SEZIONE PRIMA CIVILE
Sottosezione Lavoro
Il Tribunale, in composizione monocratica nella persona del giudice Matteo
AN OR, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da
( ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dagli avv. GANCI FABIO, ZAMPIERI NICOLA, MICELI WALTER e
RI OV, elettivamente domiciliato presso il relativo studio in
MONREALE (PA), VIA ROMA 48;
RICORRENTE contro
( ), in Controparte_1 P.IVA_1 persona del Ministro p.t., rappresentata e difeso ai sensi dell'art. 417 bis c.p.c. dalla dott. COLAFATI SABRINA, elettivamente domiciliato C/O
[...]
, STRADONE MARTIRI DELLA Controparte_2
LIBERTÀ 15 431 PARMA;
CONVENUTO OGGETTO: retribuzione
Conclusioni: le parti hanno concluso come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 14.7.2025, ha chiesto al Parte_1
Tribunale di Parma di condannare il al Controparte_1 pagamento in suo favore di € 8.952,84 a titolo di indennità sostitutiva per i giorni di ferie maturate e non godute negli anni scolastici 2015/2016, 2016/2017,
2017/2018, 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021.
2. Il si è costituito in giudizio, chiedendo il Controparte_1
rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto o, in subordine,
l'accoglimento del ricorso nella minor misura di 8.155,48.
3. In seguito alla costituzione del , la ricorrente ha aderito al conteggio CP_1
formulato in via subordinata dal , rimodulando la domanda nell'importo CP_1 di € 8.155,48..
4. La causa è stata quindi decisa a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza di discussione ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
5. Il ricorso è fondato e deve essere accolto nei termini che seguono
6. Occorre prendere le mosse dalla normativa applicabile alla fattispecie.
7. L'art. 5 co. 8 d.l. 95/2012 prevede che le ferie, i riposi e i permessi del personale della pubblica amministrazione «sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi». In via generale è perciò previsto un divieto di monetizzazione delle ferie non godute per il personale delle amministrazioni pubbliche.
Pag. 2 di 6 8. La norma precisa però (con periodo aggiunto dall'art. 1 co. 55 l. 228/2012) che essa non trova applicazione «al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie».
9. L'art. 1 co. 54 l. 228/2012 ha poi previsto che il personale docente «fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative. Durante la rimanente parte dell'anno la fruizione delle ferie è consentita per un periodo non superiore a sei giornate lavorative subordinatamente alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale».
10. Con riferimento alla posizione dei docenti assunti a tempo determinato, può quindi sintetizzarsi che la legge prevede la possibilità di godere le ferie nei giorni di sospensione delle lezioni e, a richiesta, in un massimo di altre sei giornate lavorative;
per i restanti giorni di ferie non godute è possibile chiedere un'indennità sostitutiva corrispondente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale di fruire delle ferie.
11. Lo scrivente ritiene che la ricorrente abbia dimostrato il suo diritto a ricevere l'indennità sostitutiva il numero di giorni di ferie non godute analiticamente calcolato per i diversi a.s. di servizio negli atti difensivi, non potendosi accogliere la ricostruzione proposta dal , secondo cui andrebbero conteggiati tra i CP_1 giorni in cui il personale ha diritto di fruire delle ferie anche i giorni di giugno intercorrenti tra la fine delle lezioni e la fine del mese.
12. Questi giorni non possono infatti essere considerati come giornate di sospensione delle attività didattiche, dato che in quel periodo, pur non tenendosi lezioni, il corpo docente si deve dedicare a un complesso di impegni afferenti all'attività didattica, come l'elaborazione delle schede valutative degli studenti, i collegi docenti di fine anno e la preparazione degli esami.
13. Ciò anche in considerazione del fatto che, se i docenti con contratto in scadenza al 30 giugno fossero obbligati a fruire delle ferie dopo la sospensione delle
Pag. 3 di 6 lezioni, si avrebbe un trattamento differenziato rispetto ai docenti di ruolo, per i quali tali giorni non sono computati automaticamente come ferie.
14. Sotto altro profilo, si rileva che, con riferimento alla questione in esame, la Corte di Giustizia dell'Unione europea ha recentemente stabilito i seguenti principi di diritto:
«L'articolo 7 della direttiva 2003/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro, e l'articolo 31, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea devono essere interpretati nel senso che ostano a una normativa nazionale, come quella discussa nel procedimento principale, in applicazione della quale, se il lavoratore non ha chiesto, nel corso del periodo di riferimento, di poter esercitare il suo diritto alle ferie annuali retribuite, detto lavoratore perde, al termine di tale periodo – automaticamente e senza previa verifica del fatto che egli sia stato effettivamente posto dal datore di lavoro, segnatamente con un'informazione adeguata da parte di quest'ultimo, in condizione di esercitare questo diritto –, i giorni di ferie annuali retribuite maturati per tale periodo ai sensi delle suddette disposizioni, e, correlativamente, il proprio diritto a un'indennità finanziaria per dette ferie annuali non godute in caso di cessazione del rapporto di lavoro.
Il giudice del rinvio è, a tale riguardo, tenuto a verificare, prendendo in considerazione il diritto interno nel suo complesso e applicando i metodi di interpretazione riconosciuti da quest'ultimo, se gli sia possibile pervenire a un'interpretazione di tale diritto che sia in grado di garantire la piena effettività del diritto dell'Unione.
Qualora sia impossibile interpretare una normativa nazionale come quella discussa nel procedimento principale in modo da garantirne la conformità all'articolo 7 della direttiva
2003/88 e all'articolo 31, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali, deriva da quest'ultima disposizione che il giudice nazionale, investito di una controversia tra un lavoratore e il suo ex datore di lavoro avente qualità di privato, deve disapplicare tale normativa nazionale e assicurarsi che, ove detto datore di lavoro non sia in grado di dimostrare di aver esercitato tutta la diligenza necessaria affinché il lavoratore fosse effettivamente in condizione di fruire delle ferie annuali retribuite alle quali aveva diritto ai sensi del diritto dell'Unione, il lavoratore medesimo non possa essere privato dei diritti da lui maturati a dette ferie annuali retribuite, né, correlativamente, e in caso di cessazione del rapporto di lavoro, essere privato dell'indennità finanziaria per le ferie non godute, il cui pagamento è direttamente a carico, in tal caso, del datore di lavoro interessato»
(CGUE Grande Sezione, 6 novembre 2018, cause riunite C-619/16 e C-684/16).
Pag. 4 di 6 15. Conseguentemente, la Corte di Cassazione ha statuito che la normativa interna che prevede la perdita del diritto alle ferie in caso di mancata fruizione entro un certo termine – ossia l'art. 5 co. 8 d.l. 95/2012, come integrato dall'art. 1 co. 55 l.
228/2012 – deve essere interpretata in conformità con l'art. 7 para. 2 direttiva
2003/88/CE che, secondo la citata giurisprudenza della Corte di Giustizia europea, non consente la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e all'indennità sostitutiva, in assenza di previa verifica del fatto che il lavoratore sia stato adeguatamente informato sul punto dal datore di lavoro e, dunque, posto nella condizione di esercitare effettivamente il suo diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro (Cass. 5 maggio 2022, n. 14268; Cass. 8 luglio
2022, n. 21780).
16. Il convenuto non ha provato di avere fornito al docente tale CP_1 informativa circa i suoi diritti.
17. Si deve poi aggiungere che, con alcune recenti pronunce, la Cassazione ha altresì stabilito il seguente principio di diritto (Cass. 17 giugno 2024, n. 16715; in senso conforme, Cass. 6 novembre 2024, n. 28587):
«Il docente a tempo determinato che non ha chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni ha diritto all'indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo inutilmente invitato a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie e all'indennità sostitutiva, in quanto la normativa interna - ed in particolare l'art. 5, comma 8, del d.l. n. 95 del 2012, come integrato dall'art. 1, comma 55, l. n. 228 del 2012 - dev'essere interpretata in senso conforme all'art. 7, par.
2, della direttiva 2003/88/CE che, secondo quanto precisato dalla Corte di Giustizia,
Grande Sezione (con sentenze del 6 novembre 2018 in cause riunite C-569/16 e C-
570/16, e in cause C-619/16 e C-684/16), non consente la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e dell'indennità sostitutiva, senza la previa verifica che il lavoratore, mediante un'informazione adeguata, sia stato posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro;
in particolare, il docente a tempo determinato non può essere considerato automaticamente in ferie nel periodo fra il termine delle lezioni e il 30 giugno di ogni anno, data di cessazione delle attività didattiche».
Pag. 5 di 6 18. Il più recente orientamento della giurisprudenza di legittimità afferma pertanto che i docenti a tempo determinato non possono essere considerati automaticamente in ferie nel periodo fra il termine delle lezioni e il 30 giugno.
19. Risulta pertanto dovuto l'importo di cui al conteggio formulato in via subordinata dal , cui parte ricorrente ha espressamente aderito, oltre la maggior CP_1 somma tra interessi e rivalutazione, stante il divieto di cumulo previsto dall'art. 22 co. 36 l. 724/1994.
20. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, con applicazione dei parametri previsti dal D.M. 55/2014 per le cause di lavoro di valore compreso tra € 5.201,00 ed € 26.000,00 e tenuto conto della serialità della questione e delle fasi processuali effettivamente espletate.
21. È disposta la distrazione ai sensi dell'art. 93 c.p.c. a favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Parma, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa o assorbita, così dispone:
1. condanna il al pagamento in favore Controparte_1
di di € 8.155,48 titolo di indennità sostitutiva di ferie Parte_1 non godute, oltre interessi legali o rivalutazione dal dovuto al saldo;
2. condanna il al pagamento in favore Controparte_1
di delle spese di lite, che liquida in € 2.200,00 per Parte_2 compenso professionale, oltre 15% per spese generali, i.v.a., se dovuta, e c.p.a. come per legge, con distrazione a favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.
Così deciso in Parma, 03/12/2025
Il giudice
Matteo AN OR
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