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Sentenza 11 giugno 2025
Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Asti, sentenza 11/06/2025, n. 305 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Asti |
| Numero : | 305 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
V.G. 1087/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ASTI
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Ombretta Salvetti Presidente rel. dott.ssa Pasquale Perfetti Giudice dott.ssa Giulia Paola Elena Bertolino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g.v.g. 1087/2025 promossa da:
, (C.F. ), nata a [...], il [...], Parte_1 C.F._1 residente in [...],
e
, (C.F. ), nato a [...], il [...], residente Parte_2 C.F._2 in Villanova d'Asti (AT), entrambi rappresentati e difesi dall'ARDUINO FABRIZIO come da procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori contraevano matrimonio con Parte_1 Parte_2 rito civile in CHIERI il 21/05/2016.
L'atto di matrimonio veniva iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di CHIERI (atto n. 17 parte I del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2016).
Prima del matrimonio, è nata una figlia: il 13.06.2011. Per_1
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di verbale di separazione omologato dal Tribunale di Asti in data 05.01.2021 (R.G.: 1357/2021). Con ricorso depositato il 03/04/2025 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare lo scioglimento del matrimonio, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge 1/12/1970 n. 898, successivamente modificata.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze, come da condizioni che si trascrivono integralmente.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di scioglimento del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di un verbale di separazione consensuale omologato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dall'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c.
Le spese sono compensate come da accordo tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA lo scioglimento del matrimonio contratto dai signori e Parte_1
, in CHIERI il 21/05/2016, iscritto nel registro del detto Comune Parte_2 all'anno 2016, parte I, n. 17 alle condizioni congiuntamente indicate in ricorso e per l'effetto:
DISPONE CHE:
La figlia minorenne è affidata congiuntamente ad entrambi i genitori, con esercizio disgiunto Per_1 della responsabilità genitoriale nelle questioni di ordinaria amministrazione, residenza stabile presso la madre sig.ra e collocamento alternato settimanale tra i genitori a partire dal Parte_1 mese di giugno 2025, stabilendo, salvo diverso accordo tra gli stessi, le seguenti modalità di visita e gestione:
a) durante le vacanze natalizie, il 24 dicembre con la madre, il 25 dicembre con il padre nonché dal
26 dicembre al 31 dicembre e dal 1gennaio al 6 gennaio con ciascun genitore ad anni alterni;
b) la metà delle vacanze pasquali in modo da comprendere, ad anni alterni fra i genitori, il giorno di
Pasqua o quello di Pasquetta;
c) durante le festività infrasettimanali (sia civili, che religiose) in modo alternato fra i genitori;
d) durante le vacanze estive per una settimana con ciascun genitore, in periodi da concordare fra i sig.ri e entro il 31 maggio di ogni anno;
Parte_1 Pt_2
e) qualora viaggi e/o vacanze con uno dei genitori, concordati al di fuori dei periodi sopra indicati, dovessero pregiudicare il rispetto dell'alternanza, si applicherà il cd. “recupero”;
f) sono fatti salvi tutti gli eventuali ulteriori accordi migliorativi tra i genitori, anche tenuto conto delle esigenze e delle richieste dei figli;
In considerazione del collocamento paritario della minore, i genitori provvederanno al mantenimento diretto di nei periodi di loro spettanza;
Per_1
I genitori provvederanno al pagamento per il 50% ciascuno delle spese straordinarie di cui necessiti la figlia minore e cioè, a solo fine esplicativo, le spese farmaceutiche e mediche non coperte Per_1 dal S.S.N., scolastiche (gite, libri di testo, tasse, assicurazioni, trasporti anche per il luogo sede di ateneo) e ludico-sportive (ad es.: corsi, abbonamenti, attrezzatura sportiva eventualmente necessaria, attività ricreative estive quali “estate ragazzi”, campi-scuola, corsi di musica – compreso l'acquisto o il noleggio dello strumento musicale - etc.), previamente concordate, se non urgenti e/o necessitate,
e successivamente documentate;
PRENDE ATTO CHE:
L'assegno unico verrà percepito integralmente dalla sig.ra e le detrazioni fiscali Parte_1 saranno integralmente a favore della sig.ra Parte_1
I coniugi si impegnano ad aprire congiuntamente un conto corrente intestato alla figlia minore ove confluiranno le somme regalate alla minore dai parenti. Per il prelievo delle somme o Per_1 anche solo di parte di esse sarà necessaria la firma congiunta dei genitori.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di CHIERI di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio e di provvedere alle incombenze di legge.
COMPENSA integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso nella Camera di Consiglio in data 04/06/2025.
La Presidente est.
Dott.ssa Ombretta Salvetti
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
La Presidente
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ASTI
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Ombretta Salvetti Presidente rel. dott.ssa Pasquale Perfetti Giudice dott.ssa Giulia Paola Elena Bertolino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g.v.g. 1087/2025 promossa da:
, (C.F. ), nata a [...], il [...], Parte_1 C.F._1 residente in [...],
e
, (C.F. ), nato a [...], il [...], residente Parte_2 C.F._2 in Villanova d'Asti (AT), entrambi rappresentati e difesi dall'ARDUINO FABRIZIO come da procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori contraevano matrimonio con Parte_1 Parte_2 rito civile in CHIERI il 21/05/2016.
L'atto di matrimonio veniva iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di CHIERI (atto n. 17 parte I del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2016).
Prima del matrimonio, è nata una figlia: il 13.06.2011. Per_1
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di verbale di separazione omologato dal Tribunale di Asti in data 05.01.2021 (R.G.: 1357/2021). Con ricorso depositato il 03/04/2025 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare lo scioglimento del matrimonio, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge 1/12/1970 n. 898, successivamente modificata.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze, come da condizioni che si trascrivono integralmente.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di scioglimento del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di un verbale di separazione consensuale omologato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dall'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c.
Le spese sono compensate come da accordo tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA lo scioglimento del matrimonio contratto dai signori e Parte_1
, in CHIERI il 21/05/2016, iscritto nel registro del detto Comune Parte_2 all'anno 2016, parte I, n. 17 alle condizioni congiuntamente indicate in ricorso e per l'effetto:
DISPONE CHE:
La figlia minorenne è affidata congiuntamente ad entrambi i genitori, con esercizio disgiunto Per_1 della responsabilità genitoriale nelle questioni di ordinaria amministrazione, residenza stabile presso la madre sig.ra e collocamento alternato settimanale tra i genitori a partire dal Parte_1 mese di giugno 2025, stabilendo, salvo diverso accordo tra gli stessi, le seguenti modalità di visita e gestione:
a) durante le vacanze natalizie, il 24 dicembre con la madre, il 25 dicembre con il padre nonché dal
26 dicembre al 31 dicembre e dal 1gennaio al 6 gennaio con ciascun genitore ad anni alterni;
b) la metà delle vacanze pasquali in modo da comprendere, ad anni alterni fra i genitori, il giorno di
Pasqua o quello di Pasquetta;
c) durante le festività infrasettimanali (sia civili, che religiose) in modo alternato fra i genitori;
d) durante le vacanze estive per una settimana con ciascun genitore, in periodi da concordare fra i sig.ri e entro il 31 maggio di ogni anno;
Parte_1 Pt_2
e) qualora viaggi e/o vacanze con uno dei genitori, concordati al di fuori dei periodi sopra indicati, dovessero pregiudicare il rispetto dell'alternanza, si applicherà il cd. “recupero”;
f) sono fatti salvi tutti gli eventuali ulteriori accordi migliorativi tra i genitori, anche tenuto conto delle esigenze e delle richieste dei figli;
In considerazione del collocamento paritario della minore, i genitori provvederanno al mantenimento diretto di nei periodi di loro spettanza;
Per_1
I genitori provvederanno al pagamento per il 50% ciascuno delle spese straordinarie di cui necessiti la figlia minore e cioè, a solo fine esplicativo, le spese farmaceutiche e mediche non coperte Per_1 dal S.S.N., scolastiche (gite, libri di testo, tasse, assicurazioni, trasporti anche per il luogo sede di ateneo) e ludico-sportive (ad es.: corsi, abbonamenti, attrezzatura sportiva eventualmente necessaria, attività ricreative estive quali “estate ragazzi”, campi-scuola, corsi di musica – compreso l'acquisto o il noleggio dello strumento musicale - etc.), previamente concordate, se non urgenti e/o necessitate,
e successivamente documentate;
PRENDE ATTO CHE:
L'assegno unico verrà percepito integralmente dalla sig.ra e le detrazioni fiscali Parte_1 saranno integralmente a favore della sig.ra Parte_1
I coniugi si impegnano ad aprire congiuntamente un conto corrente intestato alla figlia minore ove confluiranno le somme regalate alla minore dai parenti. Per il prelievo delle somme o Per_1 anche solo di parte di esse sarà necessaria la firma congiunta dei genitori.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di CHIERI di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio e di provvedere alle incombenze di legge.
COMPENSA integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso nella Camera di Consiglio in data 04/06/2025.
La Presidente est.
Dott.ssa Ombretta Salvetti
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
La Presidente