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Sentenza 24 marzo 2024
Sentenza 24 marzo 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 24/03/2024, n. 379 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 379 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI SASSARI
Il Tribunale di Sassari nelle persone dei magistrati:
Maria Giuseppina Sanna Presidente
Marta Guadalupi Giudice est.
Elisa Remonti Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero di ruolo generale 3111/2023, avente per oggetto “divorzio contenzioso –
cessazione degli effetti civili del matrimonio”, promossa
DA
(c.f. ) rappresentata e difesa dall'avv. MARIA Parte_1 C.F._1
PAOLA OGGIANO, presso il cui studio è elettivamente domiciliata;
ricorrente;
CONTRO
(c.f. CP_1 C.F._2 resistente contumace;
con l'intervento di PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI SASSARI
CONCLUSIONI DELLE PARTI: v. conclusioni contenute nel ricorso introduttivo confermate nel verbale di udienza del 6.03.2024, di seguito riportate:
pagina 1 di 4 “-dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 29/8/2015, in Bonorva
da e atto successivamente trascritto nel Registro dei matrimoni Parte_1 CP_1
di Bonorva al n. 5 parte 2, serie A, mandando alla Cancelleria e all'Ufficio competente del Comune di
Bonorva per le annotazioni di rito;
-disporre l'affido condiviso della figlia ancora minorenne che avrà come domicilio quello della Per_1
madre;
-disporre a carico del e a favore della figlia un assegno mensile di mantenimento di euro 300,00 CP_1
Org_ rivalutabile per 13 mensilità, da versarsi entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese oltre il 50%
delle spese straordinarie come previste dal protocollo del CNF, e l'intero assegno unico;
-prevedere che il padre possa vedere e tenere con sé la figlia almeno due pomeriggi la settimana,
martedì e giovedì, dalle 16,00 alle 21,00, dandole la cena, fine settimana alternati dal sabato alle
16,00 fino alla domenica alle 21,00, alternativamente le maggiori festività, almeno 10 giorni
consecutivi durante le vacanze estive, riservando uguale diritto alla in periodi da concordare Pt_1
entro il 30 giugno di ogni anno;
-ferme le altre condizioni di separazione;
-in caso di opposizione, con vittoria di spese, diritti ed onorari”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 5.12.2023 la signora ha convenuto in Parte_1
giudizio davanti all'intestato Tribunale il signor per ottenere la cessazione degli CP_1
effetti civili del matrimonio contratto in BONORVA (SS) in data 29.08.2015 trascritto nei registri dello
Stato Civile del Comune di BONORVA per l'Anno 2015 – N.5 – P.2 – S.A.
La ricorrente ha allegato di essersi separata consensualmente dal marito, dal quale ha avuto la figlia
(nata il [...]), in forza di decreto di omologazione emesso dal Tribunale di Sassari in data Per_1
25.07.2022 (n. cron.7795/2022 del 26.07.2022).
pagina 2 di 4 Ha altresì dedotto di svolgere la professione di operatrice socio-sanitaria con retribuzione mensile pari ad € 900,00, mentre il signor è impiegato e percepisce uno stipendio mensile pari ad € 1.600,00. CP_1
Ha riferito, inoltre, che la loro convivenza non era più ripresa ed era cessata ogni forma di comunione materiale ed affettiva con il coniuge.
Essendo trascorso il termine di legge, la signora ha promosso il presente giudizio di divorzio, Pt_1
chiedendo la conferma dell'affidamento condiviso della figlia, del collocamento presso la madre, del diritto di visita del padre, la determinazione dell'importo del mantenimento per la figlia nella misura di
€ 300,00 a carico del signor oltre al 50% delle spese straordinarie secondo il protocollo CNF e CP_1
Org_ l'intero assegno unico .
Il convenuto, regolarmente citato non si è costituito, ma all'udienza del 6.03.2024 è comparso personalmente davanti al G.I., senza tuttavia l'assistenza di un difensore e, pur essendo stato ammonito dal Giudice dell'obbligatorietà della difesa tecnica, ha manifestato scientemente la volontà di aderire sia alla domanda principale di cessazione degli effetti civili del matrimonio, sia alle condizioni economiche proposte dalla signora nel ricorso introduttivo. Pt_1
Il Giudice relatore ha quindi rimesso la causa al Collegio per la decisione.
***
Le allegazioni della ricorrente, che hanno trovato piena conferma nelle dichiarazioni rese all'udienza dal signor consentono di ritenere comprovata la sussistenza dei presupposti di fatto previsti dall'art. CP_1
3 legge n. 898/1970.
In accoglimento, pertanto, della proposta domanda ed apparendo manifesta la impossibilità di ricostituzione della comunione spirituale e materiale dei coniugi, deve pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio dagli stessi contratto in BONORVA (SS) in data 29.08.2015.
Con riferimento alle condizioni economiche del divorzio, viste le conclusioni congiunte rassegnate dalle parti (il signor infatti, per quanto non formalmente costituito in giudizio, ha comunque CP_1
pagina 3 di 4 personalmente reso al G.I. dichiarazioni di adesione alle condizioni proposte dalla signora e Pt_1
quest'ultima ha dichiarato che c'è un buon livello di comunicazione con il sig. per quanto riguarda CP_1
la gestione dell'affidamento condiviso di che il padre vede la bambina regolarmente e che è Per_1
puntuale nel versamento del mantenimento), il Collegio verificata la compatibilità delle stesse con l'interesse primario della figlia minore, dispone in conformità.
Le spese del presente procedimento vengono compensate.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dalla signora Parte_1
nei confronti del signor , nella contumacia di quest'ultimo, ogni
[...] CP_1
diversa istanza ed eccezione disattesa od assorbita, così provvede:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai signori Parte_1
e in BONORVA (SS) in data 29.08.2015 trascritto nei registri
[...] CP_1
dello Stato Civile del Comune di BONORVA per l'Anno 2015 – N.5 – P.2 – S.A, ordinando all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di BONORVA di procedere alla trascrizione della presente sentenza;
2) conferma, sulle condizioni economiche, le conclusioni congiunte rassegnate dalle parti all'udienza del 6.03.2024, come riportate in epigrafe, in quanto conformi all'interesse della minore;
3) compensa le spese di lite.
Così deciso in Sassari oggi 21.03.2024 nella Camera di Consiglio di questo Tribunale.
IL PRESIDENTE IL GIUDICE est.
Maria Giuseppina Sanna Marta Guadalupi
pagina 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI SASSARI
Il Tribunale di Sassari nelle persone dei magistrati:
Maria Giuseppina Sanna Presidente
Marta Guadalupi Giudice est.
Elisa Remonti Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero di ruolo generale 3111/2023, avente per oggetto “divorzio contenzioso –
cessazione degli effetti civili del matrimonio”, promossa
DA
(c.f. ) rappresentata e difesa dall'avv. MARIA Parte_1 C.F._1
PAOLA OGGIANO, presso il cui studio è elettivamente domiciliata;
ricorrente;
CONTRO
(c.f. CP_1 C.F._2 resistente contumace;
con l'intervento di PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI SASSARI
CONCLUSIONI DELLE PARTI: v. conclusioni contenute nel ricorso introduttivo confermate nel verbale di udienza del 6.03.2024, di seguito riportate:
pagina 1 di 4 “-dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 29/8/2015, in Bonorva
da e atto successivamente trascritto nel Registro dei matrimoni Parte_1 CP_1
di Bonorva al n. 5 parte 2, serie A, mandando alla Cancelleria e all'Ufficio competente del Comune di
Bonorva per le annotazioni di rito;
-disporre l'affido condiviso della figlia ancora minorenne che avrà come domicilio quello della Per_1
madre;
-disporre a carico del e a favore della figlia un assegno mensile di mantenimento di euro 300,00 CP_1
Org_ rivalutabile per 13 mensilità, da versarsi entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese oltre il 50%
delle spese straordinarie come previste dal protocollo del CNF, e l'intero assegno unico;
-prevedere che il padre possa vedere e tenere con sé la figlia almeno due pomeriggi la settimana,
martedì e giovedì, dalle 16,00 alle 21,00, dandole la cena, fine settimana alternati dal sabato alle
16,00 fino alla domenica alle 21,00, alternativamente le maggiori festività, almeno 10 giorni
consecutivi durante le vacanze estive, riservando uguale diritto alla in periodi da concordare Pt_1
entro il 30 giugno di ogni anno;
-ferme le altre condizioni di separazione;
-in caso di opposizione, con vittoria di spese, diritti ed onorari”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 5.12.2023 la signora ha convenuto in Parte_1
giudizio davanti all'intestato Tribunale il signor per ottenere la cessazione degli CP_1
effetti civili del matrimonio contratto in BONORVA (SS) in data 29.08.2015 trascritto nei registri dello
Stato Civile del Comune di BONORVA per l'Anno 2015 – N.5 – P.2 – S.A.
La ricorrente ha allegato di essersi separata consensualmente dal marito, dal quale ha avuto la figlia
(nata il [...]), in forza di decreto di omologazione emesso dal Tribunale di Sassari in data Per_1
25.07.2022 (n. cron.7795/2022 del 26.07.2022).
pagina 2 di 4 Ha altresì dedotto di svolgere la professione di operatrice socio-sanitaria con retribuzione mensile pari ad € 900,00, mentre il signor è impiegato e percepisce uno stipendio mensile pari ad € 1.600,00. CP_1
Ha riferito, inoltre, che la loro convivenza non era più ripresa ed era cessata ogni forma di comunione materiale ed affettiva con il coniuge.
Essendo trascorso il termine di legge, la signora ha promosso il presente giudizio di divorzio, Pt_1
chiedendo la conferma dell'affidamento condiviso della figlia, del collocamento presso la madre, del diritto di visita del padre, la determinazione dell'importo del mantenimento per la figlia nella misura di
€ 300,00 a carico del signor oltre al 50% delle spese straordinarie secondo il protocollo CNF e CP_1
Org_ l'intero assegno unico .
Il convenuto, regolarmente citato non si è costituito, ma all'udienza del 6.03.2024 è comparso personalmente davanti al G.I., senza tuttavia l'assistenza di un difensore e, pur essendo stato ammonito dal Giudice dell'obbligatorietà della difesa tecnica, ha manifestato scientemente la volontà di aderire sia alla domanda principale di cessazione degli effetti civili del matrimonio, sia alle condizioni economiche proposte dalla signora nel ricorso introduttivo. Pt_1
Il Giudice relatore ha quindi rimesso la causa al Collegio per la decisione.
***
Le allegazioni della ricorrente, che hanno trovato piena conferma nelle dichiarazioni rese all'udienza dal signor consentono di ritenere comprovata la sussistenza dei presupposti di fatto previsti dall'art. CP_1
3 legge n. 898/1970.
In accoglimento, pertanto, della proposta domanda ed apparendo manifesta la impossibilità di ricostituzione della comunione spirituale e materiale dei coniugi, deve pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio dagli stessi contratto in BONORVA (SS) in data 29.08.2015.
Con riferimento alle condizioni economiche del divorzio, viste le conclusioni congiunte rassegnate dalle parti (il signor infatti, per quanto non formalmente costituito in giudizio, ha comunque CP_1
pagina 3 di 4 personalmente reso al G.I. dichiarazioni di adesione alle condizioni proposte dalla signora e Pt_1
quest'ultima ha dichiarato che c'è un buon livello di comunicazione con il sig. per quanto riguarda CP_1
la gestione dell'affidamento condiviso di che il padre vede la bambina regolarmente e che è Per_1
puntuale nel versamento del mantenimento), il Collegio verificata la compatibilità delle stesse con l'interesse primario della figlia minore, dispone in conformità.
Le spese del presente procedimento vengono compensate.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dalla signora Parte_1
nei confronti del signor , nella contumacia di quest'ultimo, ogni
[...] CP_1
diversa istanza ed eccezione disattesa od assorbita, così provvede:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai signori Parte_1
e in BONORVA (SS) in data 29.08.2015 trascritto nei registri
[...] CP_1
dello Stato Civile del Comune di BONORVA per l'Anno 2015 – N.5 – P.2 – S.A, ordinando all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di BONORVA di procedere alla trascrizione della presente sentenza;
2) conferma, sulle condizioni economiche, le conclusioni congiunte rassegnate dalle parti all'udienza del 6.03.2024, come riportate in epigrafe, in quanto conformi all'interesse della minore;
3) compensa le spese di lite.
Così deciso in Sassari oggi 21.03.2024 nella Camera di Consiglio di questo Tribunale.
IL PRESIDENTE IL GIUDICE est.
Maria Giuseppina Sanna Marta Guadalupi
pagina 4 di 4