TRIB
Sentenza 10 febbraio 2025
Sentenza 10 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 10/02/2025, n. 177 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 177 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LATINA Sezione Lavoro in persona del giudice del lavoro Valentina Avarello ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero 573 nel ruolo generale dell'anno 2022 promossa da
, rappresentato e difeso dall'Avv.to Pasquale Lattari Parte_1
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Massimo Valleriani
INPGI, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Andrea Cosimetti
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Laura CP_2
Loreni
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La presente sentenza, pronunciata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e depositata in via telematica, viene redatta senza la concisa esposizione dello svolgimento del processo e con una motivazione limitata alla succinta enunciazione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi, così come previsto dagli artt. 132 n. 4) c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. nonché sulla scorta del criterio della “ragione più liquida”, per cui se in un processo sussiste una ragione sufficiente per decidere la lite, la sentenza può fondarsi su di essa anche quando il motivo della decisione si pone, da un punto di vista logico, a valle di altre ragioni che non sono affrontate e decise.
1 Il principio – che trova fondamento costituzionale negli artt. 24 e 111 Cost. – consente di prescindere dall'osservanza dell'ordine logico delle questioni da esaminare di cui all'art. 276
c.p.c. così da decidere la causa nel modo più semplice e rapido ove si prospetti una quesione assorbente, quantunque logicamente subordinata, senza che sia necessario passare previamente in rassegna tutte le altre, anche se di carattere preliminare (v. Cass. n. 27953/2018; Cass. n.
2909/2017; Cass. 2853/2017; Cass. sez. VI-L ord. 28/05/2014, n. 12002, Cass. sez. un.
9936/14; Cass. Sez. Un. N. 26242.3/2014).
2. Con ricorso depositato in data 23.2.2022 la ricorrente indicata in epigrafe ha formulato le seguenti conclusioni:
<< - accertati e riconosciuti l'attività di giornalista pubblico nei servizi e le mansioni e compiti svolti pienamente dalla ricorrente nella posizione di capo responsabile ed addetto unico all'Ufficio stampa dell'Azienda ausl LT – costituito regolarmente - ai sensi art.9 lex 150 del 2000 - per i periodi meglio indicati in narrativa e sino al collocamento in pensione;
-riconoscere giuridicamente detta attività - in mancanza di adeguamento del proprio profilo professionale alla figura professionale relativa - appartenente al servizio informazione categoria D3 prevista dalla normativa e dal vigente CCNL (2016-2018) art. 13
-determinare la retribuzione dovuta e parametrata alla categoria D3 del CCNL comparto sanità (2016-2018) vigente per i capi - responsabili uffici stampa (art.13)
-accertata la minor retribuzione percepita de facto anche per l'inquadramento nella categoria epos.economica B 4 (a cui è stata aggiunta l'indennità ex art. 7 lex 150 del 2000)
-condannare la parte resistente al pagamento delle differenze retributive per il lavoro ordinario e straordinario svolto fra quanto percepito e quanto spettante, per le ragioni suindicate, parametrato alla retribuzione della categoria D3 pari alla somma di €.37.339,60 - salvo errori e/o omissioni di calcolo - e/o alla somma maggiore o minore determinanda dal giudicante (salvo sotto il profilo materiale detrarre le somme in ragione dell'indennità ex art. 7 lex 150 del 2000)
-condannare, conseguentemente, il datore di lavoro al versamento dei corrispondenti versamenti contributivi nelle misure previste ex lege per la posizione D3 per tutto il periodo di svolgimento dell'incarico in quanto dovuto e non versato e con ogni conseguenza di legge derivante ad ogni effetto per il trattamento previdenziale ai fini dei trattamenti ordinari di quiescenza, normale e privilegiato, sull'indennità di buonuscita o di fine servizio, sull'indennità alimentare, sull'equo indennizzo, sulle ritenute assistenziali e previdenziali e relativi contributi e sui contributi di riscatto.
In via subordinata e per mero tuziorismo difensivo
- accertato lo svolgimento di mansioni superiori a quelle di appartenenza e
- accertato che il ricorrente durante lo svolgimento di dirigenza dell'ufficio ha continuato a percepire la minore retribuzione per la posizione di appartenenza
- accertato e dichiarato relativamente ai periodi di svolgimento della funzione ex artt. 45 e 52 TU 165/01: a) il diritto del ricorrente all'equiparazione del trattamento stipendiale a quello attribuito e percepito dal personale della posizione D3 b) il diritto a percepire la retribuzione
2 prevista in tutte le voci componenti di detto personale e tutti gli incrementi stipendiali previsti specificatamente dagli strumenti pattizi per i periodi di svolgimento delle mansioni, servizi superiori appartenenti al livello e pos.econ. corrispondente;
c) il diritto ad ottenere il pagamento delle somme dovute a titolo di differenze economiche retributive, stipendiali rispetto alla retribuzione percepita per la pos. di appartenenza oltre accessori ed al CP_3 pagamento degli interessi e rivalutazione in misura e con decorrenza di legge;
d) il diritto al riconoscimento, conseguenziale, del trattamento correlato alla retribuzione riconosciuta sotto tutti i profili contribuitivi e previdenziali previsti dalla legge e dalla contrattazione, con ogni conseguenza di legge succitata sotto ogni profilo contributivo ai fini dei trattamenti ordinari di quiescenza, normale e privilegiato, sull'indennità di buonuscita o di fine servizio, sull'indennità alimentare, sull'equo indennizzo, sulle ritenute assistenziali e previdenziali e relativi contributi e sui contributi di riscatto.
- condannare parte resistente al pagamento delle somme dovute a tali titoli alla ricorrente ricorrente a titolo di trattamento economico e differenze di trattamento economico per le prestazioni lavorative effettivamente prestate in mansioni superiori, e riconosciute conseguentemente al ricorrente tutti i diritti contributivi correlati imposti al datore di lavoro
– condannare il datore di lavoro al versamento delle somme contributive nelle misure previste ex lege per la posizione D3 per tutto il periodo di svolgimento dell'incarico in quanto dovuto e non versato e con ogni conseguenza di legge derivante ad ogni effetto per il trattamento previdenziale e pensionistico;
oltre accessori ed interessi legali e rivalutazione in misura e con decorrenza di legge.
- il tutto nell'ambito di prescrizione quinquennale. >>
3. La ricorrente è stata dipendente della inquadrata come coadiutore Parte_2 amministrativo nell'area B, con posizione economica B4, CCNL comparto sanità; con decorrenza dal 20.12.2007 – a seguito di selezione interna – ha assunto il ruolo di portavoce addetto ai rapporti con i mass media in staff alla direzione, ai sensi dell'art. 7 comma 2 legge
150/2000; pacifico che, in relazione alla funzione di portavoce, abbia percepito la relativa indennità oltre allo stipendio tabellare proprio della qualifica di appartenenza.
Risulta documentale che a partire dal 2015 la abbia istituito l'Ufficio Stampa Parte_2 aziendalefacente parte dello Staff di direzione (cfr. all. 3, 3a e 4 fasc. ricorr.)
Deduce la ricorrente di essere stata assegnata, sin dalla sua costituzione, in via esclusiva al suddetto ufficio svolgendo a tutti gli effetti attività di giornalista e di aver pertanto diritto ai sensi dell'art. 9 legge 150/2000 ed all'art. 13 CCNL Sanità all'inquadramento nell'Area D livello economico D3; ha chiesto pertanto la condanna della al pagamento delle Pt_2 differenze retributive tra quanto percepito il relazione alla qualifica formalmente assegnata
Area B4 unitamente all'indennità di portavoce ex art. 7 legge 150/2000 e le maggior somme dovute in relazione al livello D3 oltre alla regolarizzazione contributiva, nei limiti della
3 prescrizione quinquennale. In via subordinata ha chiesto dichiararsi lo svolgimento di mansioni superiori, con diritto alle differenze retributive dal 1.1.2016 al 31.12.2020.
Richiamati i principi di diritto espressi dalla Cassazione a Sezioni Unite nella sent. n. 21764 del
2021 ha chiesto ed ottenuto la chiamata in causa dell'INPGI.
L'Istituto Previdenziale, costituitesi in giudizio, ha rappresentato che a decorrere dal
01.07.2022, la gestione previdenziale sostitutiva dell' è stata normativamente CP_4 ascritta all' che, pertanto, ad oggi è l'unico soggetto legittimato nel contenzioso in CP_2 questione.
Il contraddittorio pertanto è stato esteso nei confronti dell' , regolarmente costituito. CP_2
La nel costituirsi in giudizio ha negato, in via principale, che l'attività svolta Parte_2 dalla ricorrente sia riconducibile a quella di giornalista per essersi di fatto sempre limitata a svolgere compiti di portavoce, con percezione della indennità ex art. 7 legge 150/2000, risultando carente, nell'attività come di fatto esplicatasi, una attività mediazione tra il fatto e la diffusione della notizia, propria del giornalista. In ogni caso ha evidenziato che, quand'anche dovesse essere riconosciuta la riconducibilità dell'attività svolta al superiore livello D, in ogni caso, stante la percezione dell'indennità di portavoce, non sussisterebbero differenze retributive.
4. Il ricorso è fondato solo in parte e nei limiti che di seguito succintamente si espongono.
5. Occorre richiamare il dettato normativo della Legge 7 giugno 2000, n. 150 con la quale viene disciplinata l'attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni.
All'art. 7 rubricato portavoce prescrive:
<“
1. L'organo di vertice dell'amministrazione pubblica può essere coadiuvato da un portavoce, anche esterno all'amministrazione, con compiti di diretta collaborazione ai fini dei rapporti di carattere politico-istituzionale con gli organi di informazione. Il portavoce, incaricato dal medesimo organo, non può, per tutta la durata del relativo incarico, esercitare attività nei settori radiotelevisivo, del giornalismo, della stampa e delle relazioni pubbliche.
2. Al portavoce è attribuita una indennità determinata dall'organo di vertice nei limiti delle risorse disponibili appositamente iscritte in bilancio da ciascuna amministrazione per le medesime finalità.
L'art. 9 individua invece le funzioni dell'Ufficio stampa:
4 “1. Le amministrazioni pubbliche di cui al D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, art. 1, comma 2, possono dotarsi, anche in forma associata, di un ufficio stampa, la cui attività è in via prioritaria indirizzata ai mezzi di informazione di massa.
2. Gli uffici stampa sono costituiti da personale iscritto all'albo nazionale dei giornalisti. Tale dotazione di personale è costituita da dipendenti delle amministrazioni pubbliche anche in posizione di comando o fuori ruolo, o da personale estraneo alla pubblica amministrazione in possesso dei titoli individuati dal regolamento di cui all'art. 5, utilizzato con le modalità di cui al D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, art. 7, comma 6 e successive modificazioni, nei limiti delle risorse disponibili nei bilanci di ciascuna amministrazione per le medesime finalità.
3. L'ufficio stampa è diretto da un coordinatore, che assume la qualifica di capo ufficio stampa, il quale, sulla base delle direttive impartite dall'organo di vertice dell'amministrazione, cura i collegamenti con gli organi di informazione, assicurando il massimo grado di trasparenza, chiarezza e tempestività delle comunicazioni da fornire nelle materie di interesse dell'amministrazione.
4. I coordinatori e i componenti dell'ufficio stampa non possono esercitare, per tutta la durata dei relativi incarichi, attività professionali nei settori radiotelevisivo, del giornalismo, della stampa e delle relazioni pubbliche. Eventuali deroghe possono essere previste dalla contrattazione collettiva di cui al comma 5.
5. Negli uffici stampa l'individuazione e la regolamentazione dei profili professionali sono affidate alla contrattazione collettiva nell'ambito di una speciale area di contrattazione, con l'intervento delle organizzazioni rappresentative della categoria dei giornalisti. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. (…)>>
È agevole osservare che la differenza principale, fissata dalla legge 150/2000, tra il portavoce e l'Ufficio stampa è che quest'ultimo assolve compiti istituzionali di informazione, mentre, il portavoce, è in stretto collegamento con il vertice politico delle amministrazioni.
In altri termini, il portavoce è strumento del vertice politico, l'ufficio stampa rappresenta invece l'amministrazione nel suo insieme.
Il portavoce si occupa esclusivamente dei “rapporti di carattere politico-istituzionale con gli organi di informazione”, gli uffici stampa invece indirizzano la loro attività “in via prioritaria” ai “mezzi di informazione di massa”
Il portavoce percepisce un'indennità determinata direttamente dall'organo di vertice, il trattamento economico del personale degli uffici stampa è invece disciplinato dalla contrattazione collettiva.
6. Con riferimento al CCNL applicato al rapporto di lavoro, l'art. 13 CCNL Sanità 2016/2018, , rubricato“Istituzione nuovi profili per le attività di comunicazione e informazione” prescrive che il giornalista pubblico sia inquadrabile nell'area D:
5 “1. Nel quadro dei processi di innovazione del lavoro pubblico, al fine di valorizzare e migliorare le attività di informazione e di comunicazione svolte dalle pubbliche amministrazioni, sono previsti profili professionali idonei a garantire l'ottimale attuazione dei compiti e funzioni connessi alle suddette attività.
2. Tenuto conto del sistema di classificazione del personale di cui all'allegato 1 del CCNL del 7.4.1999 come modificato dall'Allegato 1 del CCNL integrativo del 20.9.2001 e dall'Allegato 1 del CCNL del 19.4.2004, il comma 3 definisce i “contenuti professionali di base” delle attività di informazione e di comunicazione.
3. In linea con quanto previsto nei precedenti commi, i suddetti contenuti professionali di base, nell'ambito del ruolo professionale, sono così articolati e definiti: a) Settore Comunicazione Categoria D Gestione e coordinamento dei processi di comunicazione esterna ed interna in relazione ai fabbisogni dell'utenza ed agli obiettivi dell'Azienda o Ente, definizione di procedure interne per la comunicazione istituzionale, raccordo i processi di gestione dei siti internet, nell'ottica dell'attuazione delle disposizioni di materia di trasparenza e della comunicazione esterna dei servizi erogati dall'Azienda o Ente e del loro funzionamento. Profili di riferimento: specialista della comunicazione istituzionale. b) Settore Informazione Categoria D Gestione e coordinamento dei processi di informazione sviluppati in stretta connessione con gli obiettivi istituzionali dell'Azienda o Ente;
promozione e cura dei collegamenti con gli organi di informazione;
individuazione e/o implementazione di soluzioni innovative e di strumenti che possano garantire la costante e aggiornata informazione sull'attività istituzionale dell'Azienda
o Ente;
gestione degli eventi, dell'accesso civico e delle consultazioni pubbliche. Profili di riferimento: specialista nei rapporti con i media, giornalista pubblico.”
7. Alla luce della normativa richiamata deve essere vagliata l'attività espletata dalla ricorrente per il periodo di cui è causa.
Documentale e confermata dalla attività istruttoria la circostanza che nell'anno 2015 sia stato istituito l'Ufficio stampa che “cura i collegamenti con gli organi di informazione (…) al fine di assicurare il massimo grado di trasparenza , chiarezza e tempestività nelle comunicazioni da fornire nelle materie di interesse della amministrazione.” (cfr. pagina stampa web sito ASL
LATINA e organigramma all. 3 e 3a fasc. ricorr. oltre decreto commissario ad acta U00118 del
24.3.2015 all. 4).
In relazione all'attività svolta dalla ricorrente, per come descritta dai testi e risultante dalla documentazione in atti, può certamente ritenersi accertato che il ruolo assunto con decorrenza dalla istituzione dell'Ufficio stampa abbia avuto natura giornalistica, in quanto la ricorrente, in qualità di unica addetta all'ufficio e di giornalista iscritta all'albo, si è occupata di tutta l'attività di comunicazione all'esterno, in particolare ai mass media, di notizie di interesse pubblico assunte dai vari uffici, attraverso una interlocuzione diretta (organizzazione e partecipazione alle conferenze stampa) ovvero indiretta (redazione di comunicati stampa, redazione di news
6 letters e periodico aziendale); tutti i testi escussi hanno confermato che la ricorrente era l'unica referente dell'Ufficio stampa e che si occupava di interfacciarsi con i vari uffici al fine di raccogliere notizie utili e di interesse pubblico da comunicare all'esterno, con redazione e diramazione dei comunicati stampa, organizzazione di conferenze, redazione del news letter aziendale e del periodico aziendale.
La ricorrente pertanto certamente ha svolto il ruolo di giornalista pubblico addetto all'Ufficio stampa dell'azienda; con la conseguenza che ai sensi dell'art. 9 legge 150/2000 e 13 CCNL
Sanità avrebbe dovuto essere correttamente inquadrata nell'area D, quantomeno, per il periodo richiesto in ricorso dal 1.1.2016 al 31.12.2020.
8. In relazione al livello economico di inquadramento deve rigettarsi invece la richiesta formulata dalla ricorrente di riconoscimento del livello retributivo D3
Invero l'unica causa petendi posta a base della rivendicazione attorea è il riferimento alla sentenza emessa dalla CdA di Roma n. 1129/2020 (all. 15 fasc. ricorr.) in cui viene riconosciuto ai capi degli uffici stampa la posizione D3; tuttavia, è agevole osservare, che il rapporto di lavoro sub iudice della Corte di appello era con il di Roma, con CP_5 applicazione, pertanto, di un contratto collettivo diverso rispetto a quello applicabile al rapporto di cui è causa.
Nella fattispecie in esame, in relazione a quanto indicato nel CCNL sanità, il livello di inquadramento del giornalista pubblico è nell'area D;
la progressione economica orizzontale, invece, è sottoposta a procedure selettive;
alcun elemento è stato dedotto per ritenere che nel periodo dal 2016 al 2020 la ricorrente avrebbe maturato una posizione economica superiore.
9. State l'accertato diritto all'inquadramento nel livello D per il periodo dal 1.1.2016 al
31.12.2020 occorre verificare se la ricorrente ha percepito la giusta retribuzione ai sensi dell'art. 36 cost. attraverso una comparazione tra quanto di fatto corrisposto dalla e Pt_2 quanto avrebbe dovuto percepire in relazione all'inquadramento nella superiore area D.
Pacifica e ribadita in più parti degli scritti difensivi, la circostanza che la ricorrente abbia percepito la retribuzione indicata nella buste paga ove è ricompresa anche l'indennità di portavoce ex art. 7.
7 Dall'esame delle buste paga si evince che la ricorrente ha percepito per tutti i mesi rivendicati
(dal 2016 al 2020) l'indennità di portavoce nella misura di € 500,00 mensili, pari ad € 12.000 annui.
Nei conteggi riportati in ricorso le somme indicate come percepite in relazione al livello B4 non tengono conto dell'importo ricevuto a titolo di indennità di portavoce;
tanto è espressamente indicato nel corpo del ricorso così come nelle conclusioni dello stesso ove viene rivendicata la somma di € 37.339,60 “salvo sotto il profilo materiale detrarre le somme percepite in relazione all'indennità ax art. 7 legge 150/2000”.
Ed allora, anche alla luce dei conteggi elaborati dal ricorrente (erronei in quanto parametrati al livello retributivo D3 in luogo di D) le differenze retributive maturate sulla paga base e lavoro straordinario (tra i 6mila ed i 7mila euro annui) sarebbero integralmente compensate da quanto percepito a titolo di indennità di portavoce nella misura di € 12.000 annui.
La percezione della indennità nella misura di € 500,00 mensili risulta documentalmente acclarata dalle buste paga ove viene riportata per 12 mensilità.
Alcuna differenza retributiva può pertanto ritenersi maturata, in quanto la retribuzione di fatto percepita è stata molto superiore a quella che sarebbe spettata in relazione all'inquadramento nell'area D con perdita della indennità di portavoce.
10. Inoltre, dall'esame delle buste paga, risulta che la suddetta indennità è stata regolarmente computata (in quanto parte della retribuzione) all'interno dell'imponibile contributivo.
Rappresenta la difesa attorea al punto 4 pag. 13 che
“per il periodo di servizio svolto nella posizione D3 la ricorrente ha diritto ai conseguenti versamenti contributivi – a nulla rilevano sotto questo profilo somme diverse in particolare l'indennità prevista quale portavoce ex art. 7 lex 150/2020 non computata né computabile sotto tali profili ed inefficace ai fini pensionistici – a cui è obbligato il datore di lavoro. Si chiede pertanto che il giudice condanni il resistente al pagamento di dette somme contributive dovute ex lege in ragione delle somme determinande a seguito del riconoscimento giuridico e comunque economico richiesto.
11. Contrariamente a quanto dichiarato dalla difesa attorea – secondo cui le differenze contributive in ogni caso sussisterebbero in quanto l'indennità ex art. 7 non sarebbe stata computata sotto il profilo contributivo/pensionistico – dall'esame delle buste paga emerge con chiarezza che l'indennità ex art. 7 l. 150/2000, indicata tra gli assegni accessori, sia stata regolarmente ricompresa nel montante contributivo.
8 Analizzando, ad esempio, la busta paga di gennaio 2019 (ma tale rilievo è identico per tutte le buste paga) nella seconda pagina ove sono indicati i dati di dettaglio, risulta che lo stipendio pari a complessivi € 1.615,47 (1.504,51 stip. base + 26,00 elem. pereq. + 40,54 valore comune ind. + 44,37 fascia retrib. superiore) oltre alla retribuzione di anzianità (€ 52,18) ed all'indennità ex art. 7 l. 150/2000 (500,00) sono ricompresi nell'imponibile INPDAP AA.CC.
(€ 2.167,60); le competenze a titolo di lavoro straordinario (€ 247,40) sono ricomprese nell'imponibile INPDAP AA.PP. (€ 247,40)
In ogni caso, è evidente, che l'indennità di funzione percepita in qualità di portavoce, sia stata mensilmente ricompresa nel montante contributivo e fiscale applicato alla ricorrente, al pari delle altre voci retributive.
Alcuna differenza contributiva può ritenersi pertanto maturata in quanto l'importo percepito a titolo di indennità di portavoce è stato superiore a quanto avrebbe percepito con l'inquadramento nell'area D, perdendo l'indennità di funzione.
12. La domanda avente ad oggetto la condanna al pagamento delle differenze retributive deve pertanto essere rigettata.
13. L'accoglimento solo in minima parte del ricorso (statuizione nei fatti non utile alla ricorrente stante la cessazione del rapporto) giustifica la integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Latina, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da Pt_1
nei confronti di , INPGI,
[...] Controparte_1 CP_2
(R.G. 573/2022 ), ogni contraria domanda, eccezione e difesa respinte, così provvede:
- accerta che con decorrenza dal 1.1.2016 alla data di cessazione del rapporto (31.12.2020) la ricorrente ha svolto attività di giornalista pubblico riconducibile al superiore livello di inquadramento Area D CCNL Sanità;
- rigetta per il resto il ricorso;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Latina, 10/02/2025
9 Il Giudice del Lavoro
dr.ssa Valentina Avarello
10
IL TRIBUNALE DI LATINA Sezione Lavoro in persona del giudice del lavoro Valentina Avarello ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero 573 nel ruolo generale dell'anno 2022 promossa da
, rappresentato e difeso dall'Avv.to Pasquale Lattari Parte_1
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Massimo Valleriani
INPGI, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Andrea Cosimetti
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Laura CP_2
Loreni
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La presente sentenza, pronunciata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e depositata in via telematica, viene redatta senza la concisa esposizione dello svolgimento del processo e con una motivazione limitata alla succinta enunciazione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi, così come previsto dagli artt. 132 n. 4) c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. nonché sulla scorta del criterio della “ragione più liquida”, per cui se in un processo sussiste una ragione sufficiente per decidere la lite, la sentenza può fondarsi su di essa anche quando il motivo della decisione si pone, da un punto di vista logico, a valle di altre ragioni che non sono affrontate e decise.
1 Il principio – che trova fondamento costituzionale negli artt. 24 e 111 Cost. – consente di prescindere dall'osservanza dell'ordine logico delle questioni da esaminare di cui all'art. 276
c.p.c. così da decidere la causa nel modo più semplice e rapido ove si prospetti una quesione assorbente, quantunque logicamente subordinata, senza che sia necessario passare previamente in rassegna tutte le altre, anche se di carattere preliminare (v. Cass. n. 27953/2018; Cass. n.
2909/2017; Cass. 2853/2017; Cass. sez. VI-L ord. 28/05/2014, n. 12002, Cass. sez. un.
9936/14; Cass. Sez. Un. N. 26242.3/2014).
2. Con ricorso depositato in data 23.2.2022 la ricorrente indicata in epigrafe ha formulato le seguenti conclusioni:
<< - accertati e riconosciuti l'attività di giornalista pubblico nei servizi e le mansioni e compiti svolti pienamente dalla ricorrente nella posizione di capo responsabile ed addetto unico all'Ufficio stampa dell'Azienda ausl LT – costituito regolarmente - ai sensi art.9 lex 150 del 2000 - per i periodi meglio indicati in narrativa e sino al collocamento in pensione;
-riconoscere giuridicamente detta attività - in mancanza di adeguamento del proprio profilo professionale alla figura professionale relativa - appartenente al servizio informazione categoria D3 prevista dalla normativa e dal vigente CCNL (2016-2018) art. 13
-determinare la retribuzione dovuta e parametrata alla categoria D3 del CCNL comparto sanità (2016-2018) vigente per i capi - responsabili uffici stampa (art.13)
-accertata la minor retribuzione percepita de facto anche per l'inquadramento nella categoria epos.economica B 4 (a cui è stata aggiunta l'indennità ex art. 7 lex 150 del 2000)
-condannare la parte resistente al pagamento delle differenze retributive per il lavoro ordinario e straordinario svolto fra quanto percepito e quanto spettante, per le ragioni suindicate, parametrato alla retribuzione della categoria D3 pari alla somma di €.37.339,60 - salvo errori e/o omissioni di calcolo - e/o alla somma maggiore o minore determinanda dal giudicante (salvo sotto il profilo materiale detrarre le somme in ragione dell'indennità ex art. 7 lex 150 del 2000)
-condannare, conseguentemente, il datore di lavoro al versamento dei corrispondenti versamenti contributivi nelle misure previste ex lege per la posizione D3 per tutto il periodo di svolgimento dell'incarico in quanto dovuto e non versato e con ogni conseguenza di legge derivante ad ogni effetto per il trattamento previdenziale ai fini dei trattamenti ordinari di quiescenza, normale e privilegiato, sull'indennità di buonuscita o di fine servizio, sull'indennità alimentare, sull'equo indennizzo, sulle ritenute assistenziali e previdenziali e relativi contributi e sui contributi di riscatto.
In via subordinata e per mero tuziorismo difensivo
- accertato lo svolgimento di mansioni superiori a quelle di appartenenza e
- accertato che il ricorrente durante lo svolgimento di dirigenza dell'ufficio ha continuato a percepire la minore retribuzione per la posizione di appartenenza
- accertato e dichiarato relativamente ai periodi di svolgimento della funzione ex artt. 45 e 52 TU 165/01: a) il diritto del ricorrente all'equiparazione del trattamento stipendiale a quello attribuito e percepito dal personale della posizione D3 b) il diritto a percepire la retribuzione
2 prevista in tutte le voci componenti di detto personale e tutti gli incrementi stipendiali previsti specificatamente dagli strumenti pattizi per i periodi di svolgimento delle mansioni, servizi superiori appartenenti al livello e pos.econ. corrispondente;
c) il diritto ad ottenere il pagamento delle somme dovute a titolo di differenze economiche retributive, stipendiali rispetto alla retribuzione percepita per la pos. di appartenenza oltre accessori ed al CP_3 pagamento degli interessi e rivalutazione in misura e con decorrenza di legge;
d) il diritto al riconoscimento, conseguenziale, del trattamento correlato alla retribuzione riconosciuta sotto tutti i profili contribuitivi e previdenziali previsti dalla legge e dalla contrattazione, con ogni conseguenza di legge succitata sotto ogni profilo contributivo ai fini dei trattamenti ordinari di quiescenza, normale e privilegiato, sull'indennità di buonuscita o di fine servizio, sull'indennità alimentare, sull'equo indennizzo, sulle ritenute assistenziali e previdenziali e relativi contributi e sui contributi di riscatto.
- condannare parte resistente al pagamento delle somme dovute a tali titoli alla ricorrente ricorrente a titolo di trattamento economico e differenze di trattamento economico per le prestazioni lavorative effettivamente prestate in mansioni superiori, e riconosciute conseguentemente al ricorrente tutti i diritti contributivi correlati imposti al datore di lavoro
– condannare il datore di lavoro al versamento delle somme contributive nelle misure previste ex lege per la posizione D3 per tutto il periodo di svolgimento dell'incarico in quanto dovuto e non versato e con ogni conseguenza di legge derivante ad ogni effetto per il trattamento previdenziale e pensionistico;
oltre accessori ed interessi legali e rivalutazione in misura e con decorrenza di legge.
- il tutto nell'ambito di prescrizione quinquennale. >>
3. La ricorrente è stata dipendente della inquadrata come coadiutore Parte_2 amministrativo nell'area B, con posizione economica B4, CCNL comparto sanità; con decorrenza dal 20.12.2007 – a seguito di selezione interna – ha assunto il ruolo di portavoce addetto ai rapporti con i mass media in staff alla direzione, ai sensi dell'art. 7 comma 2 legge
150/2000; pacifico che, in relazione alla funzione di portavoce, abbia percepito la relativa indennità oltre allo stipendio tabellare proprio della qualifica di appartenenza.
Risulta documentale che a partire dal 2015 la abbia istituito l'Ufficio Stampa Parte_2 aziendalefacente parte dello Staff di direzione (cfr. all. 3, 3a e 4 fasc. ricorr.)
Deduce la ricorrente di essere stata assegnata, sin dalla sua costituzione, in via esclusiva al suddetto ufficio svolgendo a tutti gli effetti attività di giornalista e di aver pertanto diritto ai sensi dell'art. 9 legge 150/2000 ed all'art. 13 CCNL Sanità all'inquadramento nell'Area D livello economico D3; ha chiesto pertanto la condanna della al pagamento delle Pt_2 differenze retributive tra quanto percepito il relazione alla qualifica formalmente assegnata
Area B4 unitamente all'indennità di portavoce ex art. 7 legge 150/2000 e le maggior somme dovute in relazione al livello D3 oltre alla regolarizzazione contributiva, nei limiti della
3 prescrizione quinquennale. In via subordinata ha chiesto dichiararsi lo svolgimento di mansioni superiori, con diritto alle differenze retributive dal 1.1.2016 al 31.12.2020.
Richiamati i principi di diritto espressi dalla Cassazione a Sezioni Unite nella sent. n. 21764 del
2021 ha chiesto ed ottenuto la chiamata in causa dell'INPGI.
L'Istituto Previdenziale, costituitesi in giudizio, ha rappresentato che a decorrere dal
01.07.2022, la gestione previdenziale sostitutiva dell' è stata normativamente CP_4 ascritta all' che, pertanto, ad oggi è l'unico soggetto legittimato nel contenzioso in CP_2 questione.
Il contraddittorio pertanto è stato esteso nei confronti dell' , regolarmente costituito. CP_2
La nel costituirsi in giudizio ha negato, in via principale, che l'attività svolta Parte_2 dalla ricorrente sia riconducibile a quella di giornalista per essersi di fatto sempre limitata a svolgere compiti di portavoce, con percezione della indennità ex art. 7 legge 150/2000, risultando carente, nell'attività come di fatto esplicatasi, una attività mediazione tra il fatto e la diffusione della notizia, propria del giornalista. In ogni caso ha evidenziato che, quand'anche dovesse essere riconosciuta la riconducibilità dell'attività svolta al superiore livello D, in ogni caso, stante la percezione dell'indennità di portavoce, non sussisterebbero differenze retributive.
4. Il ricorso è fondato solo in parte e nei limiti che di seguito succintamente si espongono.
5. Occorre richiamare il dettato normativo della Legge 7 giugno 2000, n. 150 con la quale viene disciplinata l'attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni.
All'art. 7 rubricato portavoce prescrive:
<“
1. L'organo di vertice dell'amministrazione pubblica può essere coadiuvato da un portavoce, anche esterno all'amministrazione, con compiti di diretta collaborazione ai fini dei rapporti di carattere politico-istituzionale con gli organi di informazione. Il portavoce, incaricato dal medesimo organo, non può, per tutta la durata del relativo incarico, esercitare attività nei settori radiotelevisivo, del giornalismo, della stampa e delle relazioni pubbliche.
2. Al portavoce è attribuita una indennità determinata dall'organo di vertice nei limiti delle risorse disponibili appositamente iscritte in bilancio da ciascuna amministrazione per le medesime finalità.
L'art. 9 individua invece le funzioni dell'Ufficio stampa:
4 “1. Le amministrazioni pubbliche di cui al D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, art. 1, comma 2, possono dotarsi, anche in forma associata, di un ufficio stampa, la cui attività è in via prioritaria indirizzata ai mezzi di informazione di massa.
2. Gli uffici stampa sono costituiti da personale iscritto all'albo nazionale dei giornalisti. Tale dotazione di personale è costituita da dipendenti delle amministrazioni pubbliche anche in posizione di comando o fuori ruolo, o da personale estraneo alla pubblica amministrazione in possesso dei titoli individuati dal regolamento di cui all'art. 5, utilizzato con le modalità di cui al D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, art. 7, comma 6 e successive modificazioni, nei limiti delle risorse disponibili nei bilanci di ciascuna amministrazione per le medesime finalità.
3. L'ufficio stampa è diretto da un coordinatore, che assume la qualifica di capo ufficio stampa, il quale, sulla base delle direttive impartite dall'organo di vertice dell'amministrazione, cura i collegamenti con gli organi di informazione, assicurando il massimo grado di trasparenza, chiarezza e tempestività delle comunicazioni da fornire nelle materie di interesse dell'amministrazione.
4. I coordinatori e i componenti dell'ufficio stampa non possono esercitare, per tutta la durata dei relativi incarichi, attività professionali nei settori radiotelevisivo, del giornalismo, della stampa e delle relazioni pubbliche. Eventuali deroghe possono essere previste dalla contrattazione collettiva di cui al comma 5.
5. Negli uffici stampa l'individuazione e la regolamentazione dei profili professionali sono affidate alla contrattazione collettiva nell'ambito di una speciale area di contrattazione, con l'intervento delle organizzazioni rappresentative della categoria dei giornalisti. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. (…)>>
È agevole osservare che la differenza principale, fissata dalla legge 150/2000, tra il portavoce e l'Ufficio stampa è che quest'ultimo assolve compiti istituzionali di informazione, mentre, il portavoce, è in stretto collegamento con il vertice politico delle amministrazioni.
In altri termini, il portavoce è strumento del vertice politico, l'ufficio stampa rappresenta invece l'amministrazione nel suo insieme.
Il portavoce si occupa esclusivamente dei “rapporti di carattere politico-istituzionale con gli organi di informazione”, gli uffici stampa invece indirizzano la loro attività “in via prioritaria” ai “mezzi di informazione di massa”
Il portavoce percepisce un'indennità determinata direttamente dall'organo di vertice, il trattamento economico del personale degli uffici stampa è invece disciplinato dalla contrattazione collettiva.
6. Con riferimento al CCNL applicato al rapporto di lavoro, l'art. 13 CCNL Sanità 2016/2018, , rubricato“Istituzione nuovi profili per le attività di comunicazione e informazione” prescrive che il giornalista pubblico sia inquadrabile nell'area D:
5 “1. Nel quadro dei processi di innovazione del lavoro pubblico, al fine di valorizzare e migliorare le attività di informazione e di comunicazione svolte dalle pubbliche amministrazioni, sono previsti profili professionali idonei a garantire l'ottimale attuazione dei compiti e funzioni connessi alle suddette attività.
2. Tenuto conto del sistema di classificazione del personale di cui all'allegato 1 del CCNL del 7.4.1999 come modificato dall'Allegato 1 del CCNL integrativo del 20.9.2001 e dall'Allegato 1 del CCNL del 19.4.2004, il comma 3 definisce i “contenuti professionali di base” delle attività di informazione e di comunicazione.
3. In linea con quanto previsto nei precedenti commi, i suddetti contenuti professionali di base, nell'ambito del ruolo professionale, sono così articolati e definiti: a) Settore Comunicazione Categoria D Gestione e coordinamento dei processi di comunicazione esterna ed interna in relazione ai fabbisogni dell'utenza ed agli obiettivi dell'Azienda o Ente, definizione di procedure interne per la comunicazione istituzionale, raccordo i processi di gestione dei siti internet, nell'ottica dell'attuazione delle disposizioni di materia di trasparenza e della comunicazione esterna dei servizi erogati dall'Azienda o Ente e del loro funzionamento. Profili di riferimento: specialista della comunicazione istituzionale. b) Settore Informazione Categoria D Gestione e coordinamento dei processi di informazione sviluppati in stretta connessione con gli obiettivi istituzionali dell'Azienda o Ente;
promozione e cura dei collegamenti con gli organi di informazione;
individuazione e/o implementazione di soluzioni innovative e di strumenti che possano garantire la costante e aggiornata informazione sull'attività istituzionale dell'Azienda
o Ente;
gestione degli eventi, dell'accesso civico e delle consultazioni pubbliche. Profili di riferimento: specialista nei rapporti con i media, giornalista pubblico.”
7. Alla luce della normativa richiamata deve essere vagliata l'attività espletata dalla ricorrente per il periodo di cui è causa.
Documentale e confermata dalla attività istruttoria la circostanza che nell'anno 2015 sia stato istituito l'Ufficio stampa che “cura i collegamenti con gli organi di informazione (…) al fine di assicurare il massimo grado di trasparenza , chiarezza e tempestività nelle comunicazioni da fornire nelle materie di interesse della amministrazione.” (cfr. pagina stampa web sito ASL
LATINA e organigramma all. 3 e 3a fasc. ricorr. oltre decreto commissario ad acta U00118 del
24.3.2015 all. 4).
In relazione all'attività svolta dalla ricorrente, per come descritta dai testi e risultante dalla documentazione in atti, può certamente ritenersi accertato che il ruolo assunto con decorrenza dalla istituzione dell'Ufficio stampa abbia avuto natura giornalistica, in quanto la ricorrente, in qualità di unica addetta all'ufficio e di giornalista iscritta all'albo, si è occupata di tutta l'attività di comunicazione all'esterno, in particolare ai mass media, di notizie di interesse pubblico assunte dai vari uffici, attraverso una interlocuzione diretta (organizzazione e partecipazione alle conferenze stampa) ovvero indiretta (redazione di comunicati stampa, redazione di news
6 letters e periodico aziendale); tutti i testi escussi hanno confermato che la ricorrente era l'unica referente dell'Ufficio stampa e che si occupava di interfacciarsi con i vari uffici al fine di raccogliere notizie utili e di interesse pubblico da comunicare all'esterno, con redazione e diramazione dei comunicati stampa, organizzazione di conferenze, redazione del news letter aziendale e del periodico aziendale.
La ricorrente pertanto certamente ha svolto il ruolo di giornalista pubblico addetto all'Ufficio stampa dell'azienda; con la conseguenza che ai sensi dell'art. 9 legge 150/2000 e 13 CCNL
Sanità avrebbe dovuto essere correttamente inquadrata nell'area D, quantomeno, per il periodo richiesto in ricorso dal 1.1.2016 al 31.12.2020.
8. In relazione al livello economico di inquadramento deve rigettarsi invece la richiesta formulata dalla ricorrente di riconoscimento del livello retributivo D3
Invero l'unica causa petendi posta a base della rivendicazione attorea è il riferimento alla sentenza emessa dalla CdA di Roma n. 1129/2020 (all. 15 fasc. ricorr.) in cui viene riconosciuto ai capi degli uffici stampa la posizione D3; tuttavia, è agevole osservare, che il rapporto di lavoro sub iudice della Corte di appello era con il di Roma, con CP_5 applicazione, pertanto, di un contratto collettivo diverso rispetto a quello applicabile al rapporto di cui è causa.
Nella fattispecie in esame, in relazione a quanto indicato nel CCNL sanità, il livello di inquadramento del giornalista pubblico è nell'area D;
la progressione economica orizzontale, invece, è sottoposta a procedure selettive;
alcun elemento è stato dedotto per ritenere che nel periodo dal 2016 al 2020 la ricorrente avrebbe maturato una posizione economica superiore.
9. State l'accertato diritto all'inquadramento nel livello D per il periodo dal 1.1.2016 al
31.12.2020 occorre verificare se la ricorrente ha percepito la giusta retribuzione ai sensi dell'art. 36 cost. attraverso una comparazione tra quanto di fatto corrisposto dalla e Pt_2 quanto avrebbe dovuto percepire in relazione all'inquadramento nella superiore area D.
Pacifica e ribadita in più parti degli scritti difensivi, la circostanza che la ricorrente abbia percepito la retribuzione indicata nella buste paga ove è ricompresa anche l'indennità di portavoce ex art. 7.
7 Dall'esame delle buste paga si evince che la ricorrente ha percepito per tutti i mesi rivendicati
(dal 2016 al 2020) l'indennità di portavoce nella misura di € 500,00 mensili, pari ad € 12.000 annui.
Nei conteggi riportati in ricorso le somme indicate come percepite in relazione al livello B4 non tengono conto dell'importo ricevuto a titolo di indennità di portavoce;
tanto è espressamente indicato nel corpo del ricorso così come nelle conclusioni dello stesso ove viene rivendicata la somma di € 37.339,60 “salvo sotto il profilo materiale detrarre le somme percepite in relazione all'indennità ax art. 7 legge 150/2000”.
Ed allora, anche alla luce dei conteggi elaborati dal ricorrente (erronei in quanto parametrati al livello retributivo D3 in luogo di D) le differenze retributive maturate sulla paga base e lavoro straordinario (tra i 6mila ed i 7mila euro annui) sarebbero integralmente compensate da quanto percepito a titolo di indennità di portavoce nella misura di € 12.000 annui.
La percezione della indennità nella misura di € 500,00 mensili risulta documentalmente acclarata dalle buste paga ove viene riportata per 12 mensilità.
Alcuna differenza retributiva può pertanto ritenersi maturata, in quanto la retribuzione di fatto percepita è stata molto superiore a quella che sarebbe spettata in relazione all'inquadramento nell'area D con perdita della indennità di portavoce.
10. Inoltre, dall'esame delle buste paga, risulta che la suddetta indennità è stata regolarmente computata (in quanto parte della retribuzione) all'interno dell'imponibile contributivo.
Rappresenta la difesa attorea al punto 4 pag. 13 che
“per il periodo di servizio svolto nella posizione D3 la ricorrente ha diritto ai conseguenti versamenti contributivi – a nulla rilevano sotto questo profilo somme diverse in particolare l'indennità prevista quale portavoce ex art. 7 lex 150/2020 non computata né computabile sotto tali profili ed inefficace ai fini pensionistici – a cui è obbligato il datore di lavoro. Si chiede pertanto che il giudice condanni il resistente al pagamento di dette somme contributive dovute ex lege in ragione delle somme determinande a seguito del riconoscimento giuridico e comunque economico richiesto.
11. Contrariamente a quanto dichiarato dalla difesa attorea – secondo cui le differenze contributive in ogni caso sussisterebbero in quanto l'indennità ex art. 7 non sarebbe stata computata sotto il profilo contributivo/pensionistico – dall'esame delle buste paga emerge con chiarezza che l'indennità ex art. 7 l. 150/2000, indicata tra gli assegni accessori, sia stata regolarmente ricompresa nel montante contributivo.
8 Analizzando, ad esempio, la busta paga di gennaio 2019 (ma tale rilievo è identico per tutte le buste paga) nella seconda pagina ove sono indicati i dati di dettaglio, risulta che lo stipendio pari a complessivi € 1.615,47 (1.504,51 stip. base + 26,00 elem. pereq. + 40,54 valore comune ind. + 44,37 fascia retrib. superiore) oltre alla retribuzione di anzianità (€ 52,18) ed all'indennità ex art. 7 l. 150/2000 (500,00) sono ricompresi nell'imponibile INPDAP AA.CC.
(€ 2.167,60); le competenze a titolo di lavoro straordinario (€ 247,40) sono ricomprese nell'imponibile INPDAP AA.PP. (€ 247,40)
In ogni caso, è evidente, che l'indennità di funzione percepita in qualità di portavoce, sia stata mensilmente ricompresa nel montante contributivo e fiscale applicato alla ricorrente, al pari delle altre voci retributive.
Alcuna differenza contributiva può ritenersi pertanto maturata in quanto l'importo percepito a titolo di indennità di portavoce è stato superiore a quanto avrebbe percepito con l'inquadramento nell'area D, perdendo l'indennità di funzione.
12. La domanda avente ad oggetto la condanna al pagamento delle differenze retributive deve pertanto essere rigettata.
13. L'accoglimento solo in minima parte del ricorso (statuizione nei fatti non utile alla ricorrente stante la cessazione del rapporto) giustifica la integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Latina, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da Pt_1
nei confronti di , INPGI,
[...] Controparte_1 CP_2
(R.G. 573/2022 ), ogni contraria domanda, eccezione e difesa respinte, così provvede:
- accerta che con decorrenza dal 1.1.2016 alla data di cessazione del rapporto (31.12.2020) la ricorrente ha svolto attività di giornalista pubblico riconducibile al superiore livello di inquadramento Area D CCNL Sanità;
- rigetta per il resto il ricorso;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Latina, 10/02/2025
9 Il Giudice del Lavoro
dr.ssa Valentina Avarello
10