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Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 27/05/2025, n. 798 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 798 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 682/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO __________
IL TRIBUNALE DI RAGUSA Sezione Civile
__________
composto dai magistrati dr Massimo Pulvirenti Presidente rel. est. dr Sandra Levanti Giudice dr Rosanna Scollo Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 682/2022 R.G. Sep., avente ad oggetto separazione personale promossa
DA
, nato a [...] il [...], ), e Parte_1 CodiceFiscale_1
res. a Ragusa in Via del Plebiscito n. 22, elett. dom.to presso lo studio dell'Avv. Ines Corallo, giusta procura in atti;
RICORRENTE
CONTRO
, nata a [...] il [...] ( ) ; Controparte_1 CodiceFiscale_2
RESISTENTE – contumace -
Con l'intervento del pubblico ministero.
Rimessa al collegio per la decisione all'esito dell'udienza sostituita da note scritte. del 29.1.2025, sulle conclusioni precisate come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritenuto in fatto e in diritto: che ha chiesto a questo Tribunale la pronuncia della sua separazione Parte_1
pagina 1 di 3 personale da;
Controparte_1
che ha esposto di aver contratto matrimonio in data 12/04/1975, in Ragusa, con atto trascritto nei registri dello Stato Civile del comune di Ragusa, Anno 1975, parte 2, serie A, numero 55, con la resistente, dall'unione con la quale sono nati due figli, (Ragusa, 30/06/1975) e , Per_1 Per_2
(Ragusa, 01/12/1978). che ha assunto che i coniugi vivono separati di fatto sin dal 1986, allorquando la moglie decise di abbandonare il tetto coniugale senza farvi più rientro trasferendosi insieme ai due figli nel comune di
Borgo Torinese.
che ha chiesto, pertanto, pronunciarsi la separazione personale dei coniugi, senza null'altro disporre;
che non potendo darsi luogo al tentativo di conciliazione delle parti, non essendo la resistente neppure comparsa all'udienza dinnanzi al Presidente del Tribunale di giorno 23.02.2023, sebbene regolarmente citata in giudizio, i coniugi sono stati autorizzati a vivere separatamente e il giudizio è proseguito nel merito;
che la resistente non si è costituita in giudizio;
che il Pubblico Ministero ha chiesto pronunziarsi la separazione dei coniugi;
che la causa all'udienza del 29.1.2025 sostituita da note scritte, è stata rimessa al Collegio per la decisione, senza la concessione di termini avendovi la parte costituita rinunciato;
che, preliminarmente, va dichiarata la contumacia della resistente , non costituitasi Controparte_1
in giudizio benché regolarmente citata;
che la domanda di separazione è fondata e va conseguentemente accolta;
che, invero, la separazione di fatto tra i coniugi risalente nel tempo, come reso palese anche dalla riscontrata diversa residenza, l'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione stante l'assenza della resistente resasi irreperibile, la mancata costituzione della stessa nel presente giudizio, sono tutti elementi che comprovano la sussistenza di una situazione tale da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, di fatto già cessata da diversi anni;
che su nessun'altra domanda il Tribunale è chiamato a pronunciarsi;
che in relazione alla natura della controversia, le spese processuali vanno dichiarate irripetibili.
P.T.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, così statuisce: dichiara la contumacia di , che benché ritualmente citata non si è costituita in Controparte_1
giudizio;
pagina 2 di 3 Pronuncia la separazione personale dei coniugi e che Parte_1 Controparte_1
hanno contratto matrimonio in data in data 12/04/1975, in Ragusa, con atto trascritto nei registri dello
Stato Civile del comune di Ragusa, Anno 1975, parte 2, serie A, numero 55;
Manda la Cancelleria per gli adempimenti di legge;
Ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune di Ragusa di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
Dichiara irripetibili le spese di giudizio.
Così deciso in Ragusa il 23.05.2025
Il Presidente Est.
dott. Massimo Pulvirenti
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO __________
IL TRIBUNALE DI RAGUSA Sezione Civile
__________
composto dai magistrati dr Massimo Pulvirenti Presidente rel. est. dr Sandra Levanti Giudice dr Rosanna Scollo Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 682/2022 R.G. Sep., avente ad oggetto separazione personale promossa
DA
, nato a [...] il [...], ), e Parte_1 CodiceFiscale_1
res. a Ragusa in Via del Plebiscito n. 22, elett. dom.to presso lo studio dell'Avv. Ines Corallo, giusta procura in atti;
RICORRENTE
CONTRO
, nata a [...] il [...] ( ) ; Controparte_1 CodiceFiscale_2
RESISTENTE – contumace -
Con l'intervento del pubblico ministero.
Rimessa al collegio per la decisione all'esito dell'udienza sostituita da note scritte. del 29.1.2025, sulle conclusioni precisate come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritenuto in fatto e in diritto: che ha chiesto a questo Tribunale la pronuncia della sua separazione Parte_1
pagina 1 di 3 personale da;
Controparte_1
che ha esposto di aver contratto matrimonio in data 12/04/1975, in Ragusa, con atto trascritto nei registri dello Stato Civile del comune di Ragusa, Anno 1975, parte 2, serie A, numero 55, con la resistente, dall'unione con la quale sono nati due figli, (Ragusa, 30/06/1975) e , Per_1 Per_2
(Ragusa, 01/12/1978). che ha assunto che i coniugi vivono separati di fatto sin dal 1986, allorquando la moglie decise di abbandonare il tetto coniugale senza farvi più rientro trasferendosi insieme ai due figli nel comune di
Borgo Torinese.
che ha chiesto, pertanto, pronunciarsi la separazione personale dei coniugi, senza null'altro disporre;
che non potendo darsi luogo al tentativo di conciliazione delle parti, non essendo la resistente neppure comparsa all'udienza dinnanzi al Presidente del Tribunale di giorno 23.02.2023, sebbene regolarmente citata in giudizio, i coniugi sono stati autorizzati a vivere separatamente e il giudizio è proseguito nel merito;
che la resistente non si è costituita in giudizio;
che il Pubblico Ministero ha chiesto pronunziarsi la separazione dei coniugi;
che la causa all'udienza del 29.1.2025 sostituita da note scritte, è stata rimessa al Collegio per la decisione, senza la concessione di termini avendovi la parte costituita rinunciato;
che, preliminarmente, va dichiarata la contumacia della resistente , non costituitasi Controparte_1
in giudizio benché regolarmente citata;
che la domanda di separazione è fondata e va conseguentemente accolta;
che, invero, la separazione di fatto tra i coniugi risalente nel tempo, come reso palese anche dalla riscontrata diversa residenza, l'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione stante l'assenza della resistente resasi irreperibile, la mancata costituzione della stessa nel presente giudizio, sono tutti elementi che comprovano la sussistenza di una situazione tale da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, di fatto già cessata da diversi anni;
che su nessun'altra domanda il Tribunale è chiamato a pronunciarsi;
che in relazione alla natura della controversia, le spese processuali vanno dichiarate irripetibili.
P.T.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, così statuisce: dichiara la contumacia di , che benché ritualmente citata non si è costituita in Controparte_1
giudizio;
pagina 2 di 3 Pronuncia la separazione personale dei coniugi e che Parte_1 Controparte_1
hanno contratto matrimonio in data in data 12/04/1975, in Ragusa, con atto trascritto nei registri dello
Stato Civile del comune di Ragusa, Anno 1975, parte 2, serie A, numero 55;
Manda la Cancelleria per gli adempimenti di legge;
Ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune di Ragusa di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
Dichiara irripetibili le spese di giudizio.
Così deciso in Ragusa il 23.05.2025
Il Presidente Est.
dott. Massimo Pulvirenti
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