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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 25/11/2025, n. 1180 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 1180 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRANI
Il Tribunale Riunito in camera di Consiglio nelle persone dei sottoscritti magistrati
DOTT. FRANCESCA PASTORE Presidente
DOTT. MARIA AZZURRA GUERRA Componente
DOTT. GRAZIA MARIA LOPOPOLO Relatore
Letti gli atti e i documenti relativi al ricorso ex art. 630 e 178 c.p.c. rubricato al n. RG
1056/2025 depositato in data da:
(Iscrizione al registro delle imprese ), rappresentata e Parte_1 P.IVA_1 difesa dall'avv. PELUSO GIOVANNI ALBERTO (C.F. ) e domiciliata C.F._1 presso l'indirizzo telematico di questo Email_1 ricorrente
CONTRO
(CF: . Controparte_1 C.F._2
convenuto contumace
NONCHE' CONTRO
(gruppo ) CP_2 CP_3 convenuto contumace
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
La soc. , creditore procedente in sede esecutiva mobiliare, ha proposto reclamo ex Parte_1 art. 630 c.p.c. avverso il provvedimento del G.E. con il quale è stata dichiarata l'estinzione della procedura di esecuzione mobiliare presso terzi n. RGEs 465/2024
In particolare, l'odierna reclamante censura il provvedimento di estinzione del Giudice dell'Esecuzione del 5.3.2025 affermando che è stata fatta erronea applicazione delle disposizioni di cui all'art. 543 IV co. c.p.c. Ritiene la reclamante che “Vi è unanime giurisprudenza contraria, la quale afferma che il termine rilevante per il deposito dell'avviso
543 cpc è l'udienza effettiva, e non quella indicata in pignoramento: termine ampiamente rispettato”. Sostiene infatti che la prima notifica al debitore esecutato è stata tentata prima della data indicata nell'atto di pignoramento per la comparizione delle parti e che solo dopo molti tentativi, vista l'irreperibilità del destinatario, è stata utilmente effettuata ex art. 143 c.p.c.
Effettuate le notifiche di rito, nel termine concesso per l'eventuale deposito di memorie né il debitore né il terzo pignorato si sono costituiti, pertanto il ricorso viene discusso in Camera di
Consiglio e deciso con sentenza.
****
Il reclamo va rigettato per i motivi di seguito esposti.
Preliminarmente vi è da dire che la procedura è stata introdotta prima della modifica apportata dal correttivo Cartabia all'art. 543 V co c.p.c., entrato in vigore solo in data 28/11/2024, per cui all'epoca dei fatti vi era l'obbligo di notificare l'avviso di iscrizione a ruolo anche al debitore.
Tanto precisato, dalla lettura del fascicolo telematico relativo alla procedura esecutiva reclamata, RGE 465/2024, acquisito alla causa in esame, emerge che l'avviso di iscrizione a ruolo è stato notificato sia al terzo che al debitore in data 5/4/2024 ovvero tre giorni prima della data di udienza indicata nell'atto di pignoramento (8/4/2024). Tuttavia, la notifica al debitore non andava a buon fine cosicchè, vista l'irreperibilità del destinatario (debitore), veniva tentata la notifica tramite UNEP ed infine effettuata ai sensi dell'art. 143 c.p.c.
Il deposito nel fascicolo telematico della documentazione completa è successivo all'8/4/2024.
Il G.E., quindi, verificato che la notifica al debitore esecutato dell'avviso di iscrizione a ruolo della procedura esecutiva non era stata effettuata entro l'8/4/2024 (data di udienza indicata dal creditore) e che, conseguentemente, la documentazione di tale notifica era stata depositata tardivamente, ha fatto applicazione della norma nella sua attuale rinnovata formulazione, atteso che il legislatore nel 2021 ha espressamente scelto di introdurre la regola di cui al comma 5 dell'art. 543 c.p.c. per cui “il creditore, entro la data dell'udienza di comparizione indicata nell'atto di pignoramento, notifica al debitore e al terzo l'avviso dell'avvenuta iscrizione a ruolo …….omissis….e deposita l'avviso notificato nel fascicolo dell'esecuzione”; quindi, prosegue la norma “la mancata notifica dell'avviso o il suo mancato deposito nel fascicolo dell'esecuzione determina l'inefficacia del pignoramento”.
Ora, la parte, non appena resasi conto dell'impedimento (per causa a essa non imputabile) che rendeva impossibile eseguire gli adempimenti nel termine previsto dalla legge, avrebbe dovuto chiedere la rimessione in termini ex art. 153 II co c.p.c.
Non avendolo fatto è incorsa in decadenza: infatti, i termini previsti dall'art. 543 V co c.p.c. hanno carattere perentorio e non sono suscettibili di sanatoria a posteriori.
Si aggiunga che il dato testuale normativo (nel quale viene usata la congiunzione E nel primo periodo e la congiunzione O nel secondo periodo), che infligge l'inefficacia, è chiaramente
2 2 riferito a entrambi gli adempimenti da parte del creditore, quello della notifica dell'avviso e quella del suo deposito.
Argomentare diversamente, innanzi tutto confliggerebbe con il dato letterale della norma, ed in più significherebbe assegnare alla disposizione una incidenza diversa in ragione di elementi che non dipendono dal contegno delle parti, quali il maggiore o minore carico dell'Ufficio giudiziario, circostanza da cui consegue un più o meno ampio “differimento” delle udienze indicate in citazione (cfr Trib. Napoli Nord n. 2364/2023).
A fronte di tale chiarezza del testo e, soprattutto, della specifica scelta del legislatore di introdurre questa disposizione, il giudicante non può di certo compiere una interpretazione del tutto obliterativa del dato normativo.
Peraltro, va detto che questa norma risponde comunque a un principio già ben noto e presente nel giudizio esecutivo, cioè quello del valore determinante dell'impulso del creditore procedente, anche al fine di non lasciare il debitore inutilmente esposto oltre il necessario ai vincoli derivanti dalla fase esecutiva.
Men che meno il Tribunale ravvisa una incoerenza della norma rispetto ai princìpi anche di derivazione costituzionale, laddove ci sono altre ipotesi, anch'esse già presenti nel sistema processuale esecutivo, nelle quali è determinante questo genere di adempimento da parte del creditore procedente pena l'estinzione del procedimento (es. art. 567 c.p.c., vecchia e nuova formulazione e lo stesso art. 543 c.p.c. al IV co) che si giustificano con esigenze di speditezza dell'esecuzione e di tutela di tutte le parti coinvolte.
Ne deriva il rigetto del reclamo.
Nulla deve disporsi in ordine alle spese essendo le altre parti contumaci.
P.Q.M.
definitivamente pronunziando sulla domanda, ogni altra eccezione disattesa:
Rigetta il reclamo;
Nulla per le spese di lite.
Dichiara che il soccombente è tenuto al versamento di una somma pari al contributo unificato versato per l'instaurazione del procedimento di reclamo.
Così deciso in Trani, 20/11/2025
Il Giudice relatore Il Presidente
GR RI OP AN TO
3 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRANI
Il Tribunale Riunito in camera di Consiglio nelle persone dei sottoscritti magistrati
DOTT. FRANCESCA PASTORE Presidente
DOTT. MARIA AZZURRA GUERRA Componente
DOTT. GRAZIA MARIA LOPOPOLO Relatore
Letti gli atti e i documenti relativi al ricorso ex art. 630 e 178 c.p.c. rubricato al n. RG
1056/2025 depositato in data da:
(Iscrizione al registro delle imprese ), rappresentata e Parte_1 P.IVA_1 difesa dall'avv. PELUSO GIOVANNI ALBERTO (C.F. ) e domiciliata C.F._1 presso l'indirizzo telematico di questo Email_1 ricorrente
CONTRO
(CF: . Controparte_1 C.F._2
convenuto contumace
NONCHE' CONTRO
(gruppo ) CP_2 CP_3 convenuto contumace
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
La soc. , creditore procedente in sede esecutiva mobiliare, ha proposto reclamo ex Parte_1 art. 630 c.p.c. avverso il provvedimento del G.E. con il quale è stata dichiarata l'estinzione della procedura di esecuzione mobiliare presso terzi n. RGEs 465/2024
In particolare, l'odierna reclamante censura il provvedimento di estinzione del Giudice dell'Esecuzione del 5.3.2025 affermando che è stata fatta erronea applicazione delle disposizioni di cui all'art. 543 IV co. c.p.c. Ritiene la reclamante che “Vi è unanime giurisprudenza contraria, la quale afferma che il termine rilevante per il deposito dell'avviso
543 cpc è l'udienza effettiva, e non quella indicata in pignoramento: termine ampiamente rispettato”. Sostiene infatti che la prima notifica al debitore esecutato è stata tentata prima della data indicata nell'atto di pignoramento per la comparizione delle parti e che solo dopo molti tentativi, vista l'irreperibilità del destinatario, è stata utilmente effettuata ex art. 143 c.p.c.
Effettuate le notifiche di rito, nel termine concesso per l'eventuale deposito di memorie né il debitore né il terzo pignorato si sono costituiti, pertanto il ricorso viene discusso in Camera di
Consiglio e deciso con sentenza.
****
Il reclamo va rigettato per i motivi di seguito esposti.
Preliminarmente vi è da dire che la procedura è stata introdotta prima della modifica apportata dal correttivo Cartabia all'art. 543 V co c.p.c., entrato in vigore solo in data 28/11/2024, per cui all'epoca dei fatti vi era l'obbligo di notificare l'avviso di iscrizione a ruolo anche al debitore.
Tanto precisato, dalla lettura del fascicolo telematico relativo alla procedura esecutiva reclamata, RGE 465/2024, acquisito alla causa in esame, emerge che l'avviso di iscrizione a ruolo è stato notificato sia al terzo che al debitore in data 5/4/2024 ovvero tre giorni prima della data di udienza indicata nell'atto di pignoramento (8/4/2024). Tuttavia, la notifica al debitore non andava a buon fine cosicchè, vista l'irreperibilità del destinatario (debitore), veniva tentata la notifica tramite UNEP ed infine effettuata ai sensi dell'art. 143 c.p.c.
Il deposito nel fascicolo telematico della documentazione completa è successivo all'8/4/2024.
Il G.E., quindi, verificato che la notifica al debitore esecutato dell'avviso di iscrizione a ruolo della procedura esecutiva non era stata effettuata entro l'8/4/2024 (data di udienza indicata dal creditore) e che, conseguentemente, la documentazione di tale notifica era stata depositata tardivamente, ha fatto applicazione della norma nella sua attuale rinnovata formulazione, atteso che il legislatore nel 2021 ha espressamente scelto di introdurre la regola di cui al comma 5 dell'art. 543 c.p.c. per cui “il creditore, entro la data dell'udienza di comparizione indicata nell'atto di pignoramento, notifica al debitore e al terzo l'avviso dell'avvenuta iscrizione a ruolo …….omissis….e deposita l'avviso notificato nel fascicolo dell'esecuzione”; quindi, prosegue la norma “la mancata notifica dell'avviso o il suo mancato deposito nel fascicolo dell'esecuzione determina l'inefficacia del pignoramento”.
Ora, la parte, non appena resasi conto dell'impedimento (per causa a essa non imputabile) che rendeva impossibile eseguire gli adempimenti nel termine previsto dalla legge, avrebbe dovuto chiedere la rimessione in termini ex art. 153 II co c.p.c.
Non avendolo fatto è incorsa in decadenza: infatti, i termini previsti dall'art. 543 V co c.p.c. hanno carattere perentorio e non sono suscettibili di sanatoria a posteriori.
Si aggiunga che il dato testuale normativo (nel quale viene usata la congiunzione E nel primo periodo e la congiunzione O nel secondo periodo), che infligge l'inefficacia, è chiaramente
2 2 riferito a entrambi gli adempimenti da parte del creditore, quello della notifica dell'avviso e quella del suo deposito.
Argomentare diversamente, innanzi tutto confliggerebbe con il dato letterale della norma, ed in più significherebbe assegnare alla disposizione una incidenza diversa in ragione di elementi che non dipendono dal contegno delle parti, quali il maggiore o minore carico dell'Ufficio giudiziario, circostanza da cui consegue un più o meno ampio “differimento” delle udienze indicate in citazione (cfr Trib. Napoli Nord n. 2364/2023).
A fronte di tale chiarezza del testo e, soprattutto, della specifica scelta del legislatore di introdurre questa disposizione, il giudicante non può di certo compiere una interpretazione del tutto obliterativa del dato normativo.
Peraltro, va detto che questa norma risponde comunque a un principio già ben noto e presente nel giudizio esecutivo, cioè quello del valore determinante dell'impulso del creditore procedente, anche al fine di non lasciare il debitore inutilmente esposto oltre il necessario ai vincoli derivanti dalla fase esecutiva.
Men che meno il Tribunale ravvisa una incoerenza della norma rispetto ai princìpi anche di derivazione costituzionale, laddove ci sono altre ipotesi, anch'esse già presenti nel sistema processuale esecutivo, nelle quali è determinante questo genere di adempimento da parte del creditore procedente pena l'estinzione del procedimento (es. art. 567 c.p.c., vecchia e nuova formulazione e lo stesso art. 543 c.p.c. al IV co) che si giustificano con esigenze di speditezza dell'esecuzione e di tutela di tutte le parti coinvolte.
Ne deriva il rigetto del reclamo.
Nulla deve disporsi in ordine alle spese essendo le altre parti contumaci.
P.Q.M.
definitivamente pronunziando sulla domanda, ogni altra eccezione disattesa:
Rigetta il reclamo;
Nulla per le spese di lite.
Dichiara che il soccombente è tenuto al versamento di una somma pari al contributo unificato versato per l'instaurazione del procedimento di reclamo.
Così deciso in Trani, 20/11/2025
Il Giudice relatore Il Presidente
GR RI OP AN TO
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