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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Como, sentenza 15/12/2025, n. 988 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Como |
| Numero : | 988 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 2236/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI COMO
SEZIONE I CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Agostino Abate Presidente dott.ssa Martina Roberta NE Giudice relatore dott. Alessandro D'Aniello Giudice onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA
NON DEFINITIVA nella causa civile iscritta al numero di ruolo in epigrafe indicato, promosso da
(C.F. ), nato a [...] nei Frentani il 13.12.1960, cittadino Parte_1 C.F._1 italiano, residente in [...], rappresentato e difeso dall'Avv. SOFFITTA
SERENA e dall'Avv. SOFFITTA GIUSEPPE
CONTRO
(C.F. ), nata a [...] il [...], cittadina italiana, Controparte_1 C.F._2 residente in [...], rappresentato e difeso dall'Avv. TAMBORINI
RI RI
Si dà atto che è stata data regolare comunicazione all , in persona del Controparte_2
Sostituto - Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Como, degli atti del procedimento.
I coniugi hanno contratto matrimonio con rito concordatario, in Cantù, il 31.5.1980 (atto trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Cantù, anno 1980, n. 60, parte II, serie A).
Dalla loro unione, sono nati i seguenti economicamente AUTOSUFFICIENTI: Parte_2
- , nata il [...] Persona_1
- , nato il [...] Persona_2
- , nato il [...] Persona_3
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 4.7.2024, ha chiesto al Tribunale di pronunciare la Parte_1 separazione personale -e successivo divorzio- dalla moglie, , senza condizioni. Controparte_1
In data 28.2.2025, si è costituita, aderendo alla domanda di separazione personale. Controparte_1
Nelle more del giudizio, i coniugi hanno raggiunto il seguente accordo:
− pronunciare sentenza di separazione personale dei coniugi e che Parte_1 Controparte_1 hanno contratto matrimonio concordatario in Cantù (CO) in data 31.05.1980 (atto trascritto nel registro dello stato civile del Comune di Cantù, anno 1980, Atto N. 60, Parte II, Serie A) con trasmissione della sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Cantù (CO) per la relativa annotazione nei registri;
− dichiarare i coniugi economicamente indipendenti e per tale motivo non tenuti reciprocamente ad alcun obbligo di mantenimento;
− Spese legali interamente compensate tra le parti.
Le parti hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di SCRITTE e hanno dichiarato di non CP_3 volersi conciliare, chiedendo anche la rimessione della causa sul ruolo per la successiva pronuncia di divorzio, senza condizioni.
DIRITTO
Il Collegio ritiene che le risultanze del giudizio ed il comportamento processuale delle parti confermino quanto dedotto da entrambi i coniugi, ossia che la convivenza tra loro è divenuta intollerabile e che ne è impossibile la prosecuzione.
Ricorrono, dunque, le condizioni, per pronunziare ex art. 151 c.c. la separazione personale dei coniugi.
La coppia non ha prole minore o maggiorenne economicamente non autonoma.
P.Q.M.
Il Tribunale di Como, in composizione collegiale, NON definendo il giudizio, pronunciando nella causa fra le parti in epigrafe indicate, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa, così decide:
1. DICHIARA la separazione personale dei coniugi e , Parte_1 Controparte_1 sposati in data 31.5.1980 a Cantù (atto trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Cantù - anno 1980, n. 60, parte II, serie A);
2. DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato all'impugnazione della odierna sentenza;
3. PROVVEDE in ordine alla prosecuzione del giudizio come da separata ordinanza;
4. RISERVA alla pronuncia definitiva la statuizione sulle spese.
MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della presente sentenza, al passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Cantù, perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge. Così deciso in Como, nella camera di consiglio del 12.12.2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Martina Roberta NE dott. Agostino Abate
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI COMO
SEZIONE I CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Agostino Abate Presidente dott.ssa Martina Roberta NE Giudice relatore dott. Alessandro D'Aniello Giudice onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA
NON DEFINITIVA nella causa civile iscritta al numero di ruolo in epigrafe indicato, promosso da
(C.F. ), nato a [...] nei Frentani il 13.12.1960, cittadino Parte_1 C.F._1 italiano, residente in [...], rappresentato e difeso dall'Avv. SOFFITTA
SERENA e dall'Avv. SOFFITTA GIUSEPPE
CONTRO
(C.F. ), nata a [...] il [...], cittadina italiana, Controparte_1 C.F._2 residente in [...], rappresentato e difeso dall'Avv. TAMBORINI
RI RI
Si dà atto che è stata data regolare comunicazione all , in persona del Controparte_2
Sostituto - Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Como, degli atti del procedimento.
I coniugi hanno contratto matrimonio con rito concordatario, in Cantù, il 31.5.1980 (atto trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Cantù, anno 1980, n. 60, parte II, serie A).
Dalla loro unione, sono nati i seguenti economicamente AUTOSUFFICIENTI: Parte_2
- , nata il [...] Persona_1
- , nato il [...] Persona_2
- , nato il [...] Persona_3
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 4.7.2024, ha chiesto al Tribunale di pronunciare la Parte_1 separazione personale -e successivo divorzio- dalla moglie, , senza condizioni. Controparte_1
In data 28.2.2025, si è costituita, aderendo alla domanda di separazione personale. Controparte_1
Nelle more del giudizio, i coniugi hanno raggiunto il seguente accordo:
− pronunciare sentenza di separazione personale dei coniugi e che Parte_1 Controparte_1 hanno contratto matrimonio concordatario in Cantù (CO) in data 31.05.1980 (atto trascritto nel registro dello stato civile del Comune di Cantù, anno 1980, Atto N. 60, Parte II, Serie A) con trasmissione della sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Cantù (CO) per la relativa annotazione nei registri;
− dichiarare i coniugi economicamente indipendenti e per tale motivo non tenuti reciprocamente ad alcun obbligo di mantenimento;
− Spese legali interamente compensate tra le parti.
Le parti hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di SCRITTE e hanno dichiarato di non CP_3 volersi conciliare, chiedendo anche la rimessione della causa sul ruolo per la successiva pronuncia di divorzio, senza condizioni.
DIRITTO
Il Collegio ritiene che le risultanze del giudizio ed il comportamento processuale delle parti confermino quanto dedotto da entrambi i coniugi, ossia che la convivenza tra loro è divenuta intollerabile e che ne è impossibile la prosecuzione.
Ricorrono, dunque, le condizioni, per pronunziare ex art. 151 c.c. la separazione personale dei coniugi.
La coppia non ha prole minore o maggiorenne economicamente non autonoma.
P.Q.M.
Il Tribunale di Como, in composizione collegiale, NON definendo il giudizio, pronunciando nella causa fra le parti in epigrafe indicate, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa, così decide:
1. DICHIARA la separazione personale dei coniugi e , Parte_1 Controparte_1 sposati in data 31.5.1980 a Cantù (atto trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Cantù - anno 1980, n. 60, parte II, serie A);
2. DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato all'impugnazione della odierna sentenza;
3. PROVVEDE in ordine alla prosecuzione del giudizio come da separata ordinanza;
4. RISERVA alla pronuncia definitiva la statuizione sulle spese.
MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della presente sentenza, al passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Cantù, perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge. Così deciso in Como, nella camera di consiglio del 12.12.2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Martina Roberta NE dott. Agostino Abate