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Sentenza 14 gennaio 2025
Sentenza 14 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 14/01/2025, n. 53 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 53 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA IT ALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI AVELLINO
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Avellino, II sezione civile, nella persona del giudice Dott. Sossio Pellecchia, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1278/2021 R.G., assegnata in decisione all'udienza “cartolare” del
26.09.2024, con fissazione dei termini previsti dall'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, avente ad oggetto “azione revocatoria ex art. 2901 c.c.” e vertente
TRA
, C.F. , in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentate p.t., rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli e dall'avv. delegatario Michele Arcangelo Lauletta, rispettivamente in virtù di Protocollo d'Intesa stipulato il 22 giugno 2017 tra Avvocatura dello Stato ed e di lettera d'incarico del 6.4.2021, Parte_1
ATTRICE
E
, C.F. rappresentato e difeso, congiuntamente e Controparte_1 C.F._1
disgiuntamente, dagli avv.ti Brigida Cesta e Stefano Saveriano in virtù di procura in atti
CONVENUTO
NONCHE'
C.F. , in persona del legale Controparte_2 P.IVA_2
rappresentante p.t., rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dagli avv.ti Brigida
Cesta e Stefano Saveriano in virtù di procura in atti
CONVENUTA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti hanno concluso come da note di udienza di precisazione delle conclusioni.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con atto di citazione ritualmente notificato, l' spiegava azione Parte_1
revocatoria ex art. 2901 c.c. contro in proprio e in qualità di socio ed amministratore Controparte_1 unico della società unipersonale invocando, per l'effetto, la declaratoria di CP_2 inefficacia nei propri confronti dell'atto di conferimento per notar rep. n. 49.124 e racc. n. Per_1
21.193 - registrato in data 25.01.2016 presso l' al n. 499, serie IT - Controparte_3 con il quale il aveva conferito, nel patrimonio di siffatta società, la piena proprietà dell'azienda CP_1
della ditta individuale di cui era titolare esclusivo. A supporto Controparte_4 della nominata azione, l' esponeva di vantare un credito esigibile nei confronti del di Pt_1 CP_1 importo complessivo pari a € 462.950,52, precisando che il convenuto fosse a tal punto a conoscenza della propria esposizione debitoria da formulare, in data 30.06.2015, istanza di accesso alla procedura di crisi da sovraindebitamento ex L. 3/2012.
L'Ente deduceva altresì che - successivamente al sorgere del credito - il convenuto avesse conferito nella società (di cui è socio ed amministratore unico a far data dal 09.04.2015) il CP_2
complesso aziendale (dal valore periziato di € 747.400,00) relativo all'impresa edile
[...]
di cui era titolare esclusivo, con ciò spogliandosi della totalità dei beni immobili CP_4
di sua proprietà e, in particolare, delle due unità immobiliare ubicate nel comune di e così CP_3
distinte:
fabbricato sito in Via Alfonso Rubilli n. 22, composto da appartamento al quinto piano della scala C, interno 14 e autorimessa al piano interrato, assegnato al a seguito della divisione CP_1
degli immobili derivanti dalla successione legittima dei genitori censito presso la CC.RR.II di come segue: CP_3
A. cat A3 foglio 36 particella 2886 sub 44, R.C. 711,42- valore ex art. 79 DPR 602/73 pari ad
€ 269.916, 40
B. cat C6 foglio 36 particella 2886 sub 54, R.C. 213,19- valore ex art. 79 DPR 602/73 pari ad
€ 80. 586,00
un terzo dell'appartamento al quarto piano della scala A del fabbricato situato tra Viale Italia
e Via Vittorio Sellitto ad , assegnato al a seguito della divisione degli immobili CP_3 CP_1
pervenuti dalla successione del padre e così censito:
A. 1/3 di A/2 Foglio 36 particella 2981 sub 27, R. C. 1.152,99- valore ex art. 79 pari ad €
435.830,40
B. 1/3 di C Foglio 36 particella 2881 sub 60, R.C. 164,75- valore ex art. 79 pari ad € 62.276,40.
Si costituivano il e la chiedendo il rigetto della domanda attorea Controparte_1 CP_2 per carenza di tutti i presupposti di cui all'art. 2901 c.c., con vittoria di spese e competenze in favore dei procuratori dichiaratasi antistatari. Dopo lo scambio delle memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c., la causa proseguiva per valutare l'ammissione delle istanze istruttorie formulate dalle parti. Nelle more del giudizio, con le note di trattazione scritta del 13.06.2022, parte convenuta depositava la sentenza irrevocabile n. 109/2022, emessa dal Tribunale Penale di Avellino, con la quale il CP_1
veniva assolto dal reato ascrittogli di cui all'art. 11, comma 1, D. Lgs 74/2000 perché il fatto non sussiste. Lo scrivente, nel frattempo subentrato nel ruolo, rinviava la causa all'udienza del 06.04.2023 onde consentire al convenuto di quantificare l'effettiva esposizione debitoria nei confronti dell'erario e valutare la possibilità di un accordo con l'attrice. Seguiva un successivo rinvio per far sì che il convenuto perfezionasse l'avviata procedura di rottamazione del debito prevista dall'art. 1, commi da 231 a 252, L. 197/2022. All'udienza del 26.09.2024, fatte precisare le conclusioni alle parti, questo
Giudice assegnava la causa a sentenza con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e repliche.
La domanda attorea è fondata e merita integrale accoglimento.
Il presupposto dell'azione revocatoria è la sussistenza di un credito in capo all' attrice, Pt_1
elemento certamente sussistente nel caso di specie. Con la proposta di accordo ex art. 6 e ss. L. 3/2012 versata in atti, invero, il convenuto ha riconosciuto la propria esposizione debitoria nei confronti dell'erario per l'importo di € 427.628,32. In ogni caso, non ha mai contestato Controparte_1
l'esistenza del credito in capo all'Agenzia, limitandosi a dedurne l'erronea quantificazione al lordo della definizione agevolata quater (cfr. memoria di replica convenuto). È altresì provato in via documentale che detto credito fosse anteriore all'atto dispositivo per cui è causa giacché quest'ultimo risulta essere stato registrato in data 25.01.2016 mentre gli estratti di ruolo della provincia di CP_3
e di Belluno prodotti in giudizio evidenziano un debito tributario riferito ad annualità di imposta tutte precedenti al 2016.
Costante giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di precisare sul punto che al verificarsi del presupposto dell'imposizione consegue, in relazione a ciascun periodo d'imposta, il sorgere della relativa obbligazione tributaria, la cui nascita prescinde pertanto dalla successiva attività di liquidazione (che avvenga con dichiarazione o tramite accertamento) (cfr. Cassazione civile sez. trib.,
01/07/2024 n.18016). Ne deriva che gli atti impositivi hanno efficacia meramente dichiarativa e non costitutiva delle obbligazioni tributarie il cui insorgere prescinde dalla notifica al destinatario delle cartelle di pagamento.
Quanto alla sussistenza dei requisiti di legge per l'esperimento dell'azione revocatoria si osserva quanto segue. In relazione all'elemento dell'eventus damni, la Suprema Corte ha affermato il principio generale per cui “in tema di azione revocatoria ordinaria, l'accertamento dell'"eventus damni" non presuppone una valutazione del pregiudizio arrecato alle ragioni del creditore istante, ma richiede solo la dimostrazione da parte di quest'ultimo della pericolosità dell'atto impugnato, in termini di una possibile, quanto eventuale, infruttuosità della futura esecuzione sui beni del debitore.”
(cfr. Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 26310 del 29/09/2021; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 5105 del 09/03/2006).
Nello specifico, inoltre, il Supremo Consesso ha decretato che “Il conferimento di un bene in natura per la sottoscrizione di un deliberato aumento di capitale sociale è idoneo a pregiudicare le ragioni del creditore del conferente non potendosi dubitare che la sostituzione, nel patrimonio del debitore, di un bene immobile con una quota societaria realizzi una modificazione peggiorativa e pertanto idonea a giustificare, nel concorso degli altri requisiti di cui all'art. 2901 c.c., l'esperimento dell'azione revocatoria, tenuto conto che questa, non attinendo al momento genetico della società ed ai rapporti tra la medesima e il socio conferente, bensì al rapporto tra il socio e i suoi creditori, rimane priva di attitudine ad interferire con la disciplina normativa sulla nullità della società, sui conferimenti e sul capitale sociale.” (cfr. Cassazione civile, sez. I, 18/02/2000, n. 1804). In tal senso si è espressa anche la giurisprudenza di merito laddove ha riconosciuto che “l'eventus damni nell'azione revocatoria ordinaria sussiste anche in presenza di un conferimento di beni immobili in società, posto che tale atto dispositivo, sostituendo ai beni immobili le partecipazioni societarie soggette a maggiori mutamenti di valore, comporta una maggiore incertezza o difficoltà nel soddisfacimento del credito.” (cfr. Corte appello di Napoli, sez. V, 06/10/2023, n. 4248). Ne consegue che l'atto di conferimento immobiliare realizzato dal nella società deve CP_1 CP_2
ritenersi idoneo a pregiudicare le ragioni di garanzia patrimoniale dell'Agenzia creditrice poiché rende più difficilmente aggredibili gli immobili di sua proprietà.
Va altresì osservato che l'onere probatorio in ordine all'esistenza di altro compendio immobiliare o mobiliare utile a soddisfare le ragioni creditorie incombeva sulla parte convenuta in ossequio al consolidato principio di diritto per cui “in tema di azione revocatoria, non essendo richiesta, a fondamento dell'azione, la totale compromissione della consistenza patrimoniale del debitore, ma soltanto il compimento di un atto che renda più incerta o difficile la soddisfazione del credito, l'onere di provare l'insussistenza di tale rischio, in ragione di ampie residualità patrimoniali, incombe, secondo i principi generali, al convenuto nell'azione di revocazione, che eccepisca la mancanza, per questo motivo, dell'"eventus damni".” (cfr. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 15257 del 06/08/2004; Cass.
Sez. 1, Sentenza n. 11471 del 24/07/2003). Nel caso di specie, tale onere è stato disatteso in quanto i convenuti hanno sì contestato l'esistenza dell'eventus damni, ma non hanno fornito alcuna prova in ordine alla sussistenza di un patrimonio residuo del che fosse tale da soddisfare ampiamente le CP_1
ragioni dell'ente creditore.
Peraltro, trattandosi di atto senz'altro successivo al sorgere del credito, il requisito soggettivo richiesto dall'art. 2901 c.c. in capo al debitore e alla società conferitaria si esaurisce nella cd. scientia damni
“intesa come semplice conoscenza - od agevole conoscibilità - del pregiudizio arrecato alle ragioni del creditore, che ben può essere provata in via presuntiva (cfr., tra le tante, Cass. 2019/n. 16221); in altri termini, è sufficiente la mera consapevolezza della riduzione della consistenza del patrimonio costituente la garanzia patrimoniale dei creditori, senza che sia necessaria anche la prova dell'intenzione di nuocere ai medesimi e, dunque, il requisito della mala fede (cfr., tra le tante, Cass.
1996/n. 4077; Cass. 1996/n. 2303). Nell'ipotesi in esame, la prova della scientia damni in capo ai convenuti può trarsi indubitabilmente dal concorso dei seguenti elementi presuntivi univoci e concordanti:
- la sostanziale coincidenza tra soggetto debitore e terzo, posto che il era titolare esclusivo della CP_1
ditta individuale ed è socio ed amministratore unico della Controparte_4
CP_2
- l'effettiva portata del conferimento sociale il cui valore è stato stimato in € 747.400,00 (cfr. relazione di stima ex art. 2465 c.c. a firma del dott. ) e la circostanza per la quale l'atto dispositivo ha Per_2
avuto ad oggetto gli immobili di maggior valore e più agevolmente aggredibili dai creditori.
A tanto si aggiunga che, per giurisprudenza pacifica, “nell'ipotesi in cui il debitore disponga del suo patrimonio mediante vendita contestuale di una pluralità di beni, devono ritenersi in re ipsa
l'esistenza e la consapevolezza (sua e dei terzi acquirenti) del pregiudizio patrimoniale che tali atti arrecano alle ragioni del creditore ai fini dell'esercizio, da parte di quest'ultimo, dell'azione pauliana” (Cass. 1999/n. 6248; Cass. 2005/n. 7104; Cass. 2013/n. 18034).
Quanto sopra esposto priva di qualsivoglia rilevanza il portato della sentenza penale irrevocabile n.
109/2022 con la quale il Tribunale penale di Avellino ha assolto il per non aver posto in essere CP_1
“condotte volte fraudolentemente ad occultare all'ente riscossore l'effettiva consistenza patrimoniale del debitore”. Premesso che la conclamata autonomia tra giudizio penale e giudizio civile consente al giudice civile di procedere ad un autonomo e distinto accertamento dei fatti di causa, va rilevato che il concetto di frode evocato dalla norma penale di cui all'art. 11 del D. Lgs. 74/2000 richiede un quid pluris rispetto al requisito della scientia damni dell'azione revocatoria ex art. 2901 c.c., intesa, come detto, come mera consapevolezza della riduzione della consistenza del patrimonio costituente la garanzia patrimoniale dei creditori.
Le spese del presente giudizio di merito seguono la soccombenza dei convenuti e si liquidano come in dispositivo.
Ai fini della liquidazione degli onorari a carico della parte soccombente nei giudizi relativi ad azione revocatoria, il valore della causa si determina sulla base non già dell'atto impugnato, bensì del credito per il quale si agisce, anche se il valore dei beni alienati, o comunque sottratti al creditore, risulti superiore o inferiore, e ciò in considerazione del carattere conservativo del rimedio, volto a paralizzare l'efficacia degli atti aggrediti per assicurare al creditore l'assoggettabilità ad esecuzione dei beni resi indisponibili dal debitore (Cass. 10089/2014; conf.: Cass. 3697/2020, massime precedenti conformi: 5402 del 2004, 1440 del 1973, 3076 del 1981, 7250 del 1986).
La liquidazione viene disposta con applicazione dei compensi minimi del VI scaglione di valore, stante la natura documentale del giudizio e la non eccessiva complessità giuridica delle questioni sottese alla controversia.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
1. accoglie la domanda attorea e, per l'effetto, dichiara l'inefficacia dell'atto di conferimento per notar rep. n. 49.124 e racc. n. 21.193 - registrato in data 25.01.2016 presso l' Per_1 Controparte_3
al n. 499, serie IT – nei confronti di;
[...] Parte_1
2. ordina al competente Conservatore dei Registri Immobiliari di provvedere alla trascrizione della presente sentenza ai sensi degli artt. 2655 e 2643 c.c.;
3. condanna e la in solido Controparte_1 Controparte_2
tra loro, alla refusione delle spese di giudizio in favore di Parte_1
che si liquidano in € 1.241,00 per esborsi ed € 11.229,00 per compensi professionali,
[...]
oltre rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% dei compensi ed ulteriori accessori, se dovuti, come per legge, in relazione alle specifiche qualità dei difensori di parte attrice.
Avellino, 14 gennaio 2025
Il Giudice
Dott. Sossio Pellecchia
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI AVELLINO
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Avellino, II sezione civile, nella persona del giudice Dott. Sossio Pellecchia, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1278/2021 R.G., assegnata in decisione all'udienza “cartolare” del
26.09.2024, con fissazione dei termini previsti dall'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, avente ad oggetto “azione revocatoria ex art. 2901 c.c.” e vertente
TRA
, C.F. , in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentate p.t., rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli e dall'avv. delegatario Michele Arcangelo Lauletta, rispettivamente in virtù di Protocollo d'Intesa stipulato il 22 giugno 2017 tra Avvocatura dello Stato ed e di lettera d'incarico del 6.4.2021, Parte_1
ATTRICE
E
, C.F. rappresentato e difeso, congiuntamente e Controparte_1 C.F._1
disgiuntamente, dagli avv.ti Brigida Cesta e Stefano Saveriano in virtù di procura in atti
CONVENUTO
NONCHE'
C.F. , in persona del legale Controparte_2 P.IVA_2
rappresentante p.t., rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dagli avv.ti Brigida
Cesta e Stefano Saveriano in virtù di procura in atti
CONVENUTA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti hanno concluso come da note di udienza di precisazione delle conclusioni.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con atto di citazione ritualmente notificato, l' spiegava azione Parte_1
revocatoria ex art. 2901 c.c. contro in proprio e in qualità di socio ed amministratore Controparte_1 unico della società unipersonale invocando, per l'effetto, la declaratoria di CP_2 inefficacia nei propri confronti dell'atto di conferimento per notar rep. n. 49.124 e racc. n. Per_1
21.193 - registrato in data 25.01.2016 presso l' al n. 499, serie IT - Controparte_3 con il quale il aveva conferito, nel patrimonio di siffatta società, la piena proprietà dell'azienda CP_1
della ditta individuale di cui era titolare esclusivo. A supporto Controparte_4 della nominata azione, l' esponeva di vantare un credito esigibile nei confronti del di Pt_1 CP_1 importo complessivo pari a € 462.950,52, precisando che il convenuto fosse a tal punto a conoscenza della propria esposizione debitoria da formulare, in data 30.06.2015, istanza di accesso alla procedura di crisi da sovraindebitamento ex L. 3/2012.
L'Ente deduceva altresì che - successivamente al sorgere del credito - il convenuto avesse conferito nella società (di cui è socio ed amministratore unico a far data dal 09.04.2015) il CP_2
complesso aziendale (dal valore periziato di € 747.400,00) relativo all'impresa edile
[...]
di cui era titolare esclusivo, con ciò spogliandosi della totalità dei beni immobili CP_4
di sua proprietà e, in particolare, delle due unità immobiliare ubicate nel comune di e così CP_3
distinte:
fabbricato sito in Via Alfonso Rubilli n. 22, composto da appartamento al quinto piano della scala C, interno 14 e autorimessa al piano interrato, assegnato al a seguito della divisione CP_1
degli immobili derivanti dalla successione legittima dei genitori censito presso la CC.RR.II di come segue: CP_3
A. cat A3 foglio 36 particella 2886 sub 44, R.C. 711,42- valore ex art. 79 DPR 602/73 pari ad
€ 269.916, 40
B. cat C6 foglio 36 particella 2886 sub 54, R.C. 213,19- valore ex art. 79 DPR 602/73 pari ad
€ 80. 586,00
un terzo dell'appartamento al quarto piano della scala A del fabbricato situato tra Viale Italia
e Via Vittorio Sellitto ad , assegnato al a seguito della divisione degli immobili CP_3 CP_1
pervenuti dalla successione del padre e così censito:
A. 1/3 di A/2 Foglio 36 particella 2981 sub 27, R. C. 1.152,99- valore ex art. 79 pari ad €
435.830,40
B. 1/3 di C Foglio 36 particella 2881 sub 60, R.C. 164,75- valore ex art. 79 pari ad € 62.276,40.
Si costituivano il e la chiedendo il rigetto della domanda attorea Controparte_1 CP_2 per carenza di tutti i presupposti di cui all'art. 2901 c.c., con vittoria di spese e competenze in favore dei procuratori dichiaratasi antistatari. Dopo lo scambio delle memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c., la causa proseguiva per valutare l'ammissione delle istanze istruttorie formulate dalle parti. Nelle more del giudizio, con le note di trattazione scritta del 13.06.2022, parte convenuta depositava la sentenza irrevocabile n. 109/2022, emessa dal Tribunale Penale di Avellino, con la quale il CP_1
veniva assolto dal reato ascrittogli di cui all'art. 11, comma 1, D. Lgs 74/2000 perché il fatto non sussiste. Lo scrivente, nel frattempo subentrato nel ruolo, rinviava la causa all'udienza del 06.04.2023 onde consentire al convenuto di quantificare l'effettiva esposizione debitoria nei confronti dell'erario e valutare la possibilità di un accordo con l'attrice. Seguiva un successivo rinvio per far sì che il convenuto perfezionasse l'avviata procedura di rottamazione del debito prevista dall'art. 1, commi da 231 a 252, L. 197/2022. All'udienza del 26.09.2024, fatte precisare le conclusioni alle parti, questo
Giudice assegnava la causa a sentenza con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e repliche.
La domanda attorea è fondata e merita integrale accoglimento.
Il presupposto dell'azione revocatoria è la sussistenza di un credito in capo all' attrice, Pt_1
elemento certamente sussistente nel caso di specie. Con la proposta di accordo ex art. 6 e ss. L. 3/2012 versata in atti, invero, il convenuto ha riconosciuto la propria esposizione debitoria nei confronti dell'erario per l'importo di € 427.628,32. In ogni caso, non ha mai contestato Controparte_1
l'esistenza del credito in capo all'Agenzia, limitandosi a dedurne l'erronea quantificazione al lordo della definizione agevolata quater (cfr. memoria di replica convenuto). È altresì provato in via documentale che detto credito fosse anteriore all'atto dispositivo per cui è causa giacché quest'ultimo risulta essere stato registrato in data 25.01.2016 mentre gli estratti di ruolo della provincia di CP_3
e di Belluno prodotti in giudizio evidenziano un debito tributario riferito ad annualità di imposta tutte precedenti al 2016.
Costante giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di precisare sul punto che al verificarsi del presupposto dell'imposizione consegue, in relazione a ciascun periodo d'imposta, il sorgere della relativa obbligazione tributaria, la cui nascita prescinde pertanto dalla successiva attività di liquidazione (che avvenga con dichiarazione o tramite accertamento) (cfr. Cassazione civile sez. trib.,
01/07/2024 n.18016). Ne deriva che gli atti impositivi hanno efficacia meramente dichiarativa e non costitutiva delle obbligazioni tributarie il cui insorgere prescinde dalla notifica al destinatario delle cartelle di pagamento.
Quanto alla sussistenza dei requisiti di legge per l'esperimento dell'azione revocatoria si osserva quanto segue. In relazione all'elemento dell'eventus damni, la Suprema Corte ha affermato il principio generale per cui “in tema di azione revocatoria ordinaria, l'accertamento dell'"eventus damni" non presuppone una valutazione del pregiudizio arrecato alle ragioni del creditore istante, ma richiede solo la dimostrazione da parte di quest'ultimo della pericolosità dell'atto impugnato, in termini di una possibile, quanto eventuale, infruttuosità della futura esecuzione sui beni del debitore.”
(cfr. Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 26310 del 29/09/2021; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 5105 del 09/03/2006).
Nello specifico, inoltre, il Supremo Consesso ha decretato che “Il conferimento di un bene in natura per la sottoscrizione di un deliberato aumento di capitale sociale è idoneo a pregiudicare le ragioni del creditore del conferente non potendosi dubitare che la sostituzione, nel patrimonio del debitore, di un bene immobile con una quota societaria realizzi una modificazione peggiorativa e pertanto idonea a giustificare, nel concorso degli altri requisiti di cui all'art. 2901 c.c., l'esperimento dell'azione revocatoria, tenuto conto che questa, non attinendo al momento genetico della società ed ai rapporti tra la medesima e il socio conferente, bensì al rapporto tra il socio e i suoi creditori, rimane priva di attitudine ad interferire con la disciplina normativa sulla nullità della società, sui conferimenti e sul capitale sociale.” (cfr. Cassazione civile, sez. I, 18/02/2000, n. 1804). In tal senso si è espressa anche la giurisprudenza di merito laddove ha riconosciuto che “l'eventus damni nell'azione revocatoria ordinaria sussiste anche in presenza di un conferimento di beni immobili in società, posto che tale atto dispositivo, sostituendo ai beni immobili le partecipazioni societarie soggette a maggiori mutamenti di valore, comporta una maggiore incertezza o difficoltà nel soddisfacimento del credito.” (cfr. Corte appello di Napoli, sez. V, 06/10/2023, n. 4248). Ne consegue che l'atto di conferimento immobiliare realizzato dal nella società deve CP_1 CP_2
ritenersi idoneo a pregiudicare le ragioni di garanzia patrimoniale dell'Agenzia creditrice poiché rende più difficilmente aggredibili gli immobili di sua proprietà.
Va altresì osservato che l'onere probatorio in ordine all'esistenza di altro compendio immobiliare o mobiliare utile a soddisfare le ragioni creditorie incombeva sulla parte convenuta in ossequio al consolidato principio di diritto per cui “in tema di azione revocatoria, non essendo richiesta, a fondamento dell'azione, la totale compromissione della consistenza patrimoniale del debitore, ma soltanto il compimento di un atto che renda più incerta o difficile la soddisfazione del credito, l'onere di provare l'insussistenza di tale rischio, in ragione di ampie residualità patrimoniali, incombe, secondo i principi generali, al convenuto nell'azione di revocazione, che eccepisca la mancanza, per questo motivo, dell'"eventus damni".” (cfr. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 15257 del 06/08/2004; Cass.
Sez. 1, Sentenza n. 11471 del 24/07/2003). Nel caso di specie, tale onere è stato disatteso in quanto i convenuti hanno sì contestato l'esistenza dell'eventus damni, ma non hanno fornito alcuna prova in ordine alla sussistenza di un patrimonio residuo del che fosse tale da soddisfare ampiamente le CP_1
ragioni dell'ente creditore.
Peraltro, trattandosi di atto senz'altro successivo al sorgere del credito, il requisito soggettivo richiesto dall'art. 2901 c.c. in capo al debitore e alla società conferitaria si esaurisce nella cd. scientia damni
“intesa come semplice conoscenza - od agevole conoscibilità - del pregiudizio arrecato alle ragioni del creditore, che ben può essere provata in via presuntiva (cfr., tra le tante, Cass. 2019/n. 16221); in altri termini, è sufficiente la mera consapevolezza della riduzione della consistenza del patrimonio costituente la garanzia patrimoniale dei creditori, senza che sia necessaria anche la prova dell'intenzione di nuocere ai medesimi e, dunque, il requisito della mala fede (cfr., tra le tante, Cass.
1996/n. 4077; Cass. 1996/n. 2303). Nell'ipotesi in esame, la prova della scientia damni in capo ai convenuti può trarsi indubitabilmente dal concorso dei seguenti elementi presuntivi univoci e concordanti:
- la sostanziale coincidenza tra soggetto debitore e terzo, posto che il era titolare esclusivo della CP_1
ditta individuale ed è socio ed amministratore unico della Controparte_4
CP_2
- l'effettiva portata del conferimento sociale il cui valore è stato stimato in € 747.400,00 (cfr. relazione di stima ex art. 2465 c.c. a firma del dott. ) e la circostanza per la quale l'atto dispositivo ha Per_2
avuto ad oggetto gli immobili di maggior valore e più agevolmente aggredibili dai creditori.
A tanto si aggiunga che, per giurisprudenza pacifica, “nell'ipotesi in cui il debitore disponga del suo patrimonio mediante vendita contestuale di una pluralità di beni, devono ritenersi in re ipsa
l'esistenza e la consapevolezza (sua e dei terzi acquirenti) del pregiudizio patrimoniale che tali atti arrecano alle ragioni del creditore ai fini dell'esercizio, da parte di quest'ultimo, dell'azione pauliana” (Cass. 1999/n. 6248; Cass. 2005/n. 7104; Cass. 2013/n. 18034).
Quanto sopra esposto priva di qualsivoglia rilevanza il portato della sentenza penale irrevocabile n.
109/2022 con la quale il Tribunale penale di Avellino ha assolto il per non aver posto in essere CP_1
“condotte volte fraudolentemente ad occultare all'ente riscossore l'effettiva consistenza patrimoniale del debitore”. Premesso che la conclamata autonomia tra giudizio penale e giudizio civile consente al giudice civile di procedere ad un autonomo e distinto accertamento dei fatti di causa, va rilevato che il concetto di frode evocato dalla norma penale di cui all'art. 11 del D. Lgs. 74/2000 richiede un quid pluris rispetto al requisito della scientia damni dell'azione revocatoria ex art. 2901 c.c., intesa, come detto, come mera consapevolezza della riduzione della consistenza del patrimonio costituente la garanzia patrimoniale dei creditori.
Le spese del presente giudizio di merito seguono la soccombenza dei convenuti e si liquidano come in dispositivo.
Ai fini della liquidazione degli onorari a carico della parte soccombente nei giudizi relativi ad azione revocatoria, il valore della causa si determina sulla base non già dell'atto impugnato, bensì del credito per il quale si agisce, anche se il valore dei beni alienati, o comunque sottratti al creditore, risulti superiore o inferiore, e ciò in considerazione del carattere conservativo del rimedio, volto a paralizzare l'efficacia degli atti aggrediti per assicurare al creditore l'assoggettabilità ad esecuzione dei beni resi indisponibili dal debitore (Cass. 10089/2014; conf.: Cass. 3697/2020, massime precedenti conformi: 5402 del 2004, 1440 del 1973, 3076 del 1981, 7250 del 1986).
La liquidazione viene disposta con applicazione dei compensi minimi del VI scaglione di valore, stante la natura documentale del giudizio e la non eccessiva complessità giuridica delle questioni sottese alla controversia.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
1. accoglie la domanda attorea e, per l'effetto, dichiara l'inefficacia dell'atto di conferimento per notar rep. n. 49.124 e racc. n. 21.193 - registrato in data 25.01.2016 presso l' Per_1 Controparte_3
al n. 499, serie IT – nei confronti di;
[...] Parte_1
2. ordina al competente Conservatore dei Registri Immobiliari di provvedere alla trascrizione della presente sentenza ai sensi degli artt. 2655 e 2643 c.c.;
3. condanna e la in solido Controparte_1 Controparte_2
tra loro, alla refusione delle spese di giudizio in favore di Parte_1
che si liquidano in € 1.241,00 per esborsi ed € 11.229,00 per compensi professionali,
[...]
oltre rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% dei compensi ed ulteriori accessori, se dovuti, come per legge, in relazione alle specifiche qualità dei difensori di parte attrice.
Avellino, 14 gennaio 2025
Il Giudice
Dott. Sossio Pellecchia