Ordinanza cautelare 28 ottobre 2021
Sentenza 2 novembre 2022
Accoglimento
Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 29/05/2025, n. 4690 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 4690 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 29/05/2025
N. 04690/2025REG.PROV.COLL.
N. 03776/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3776 del 2023, proposto dalle società Aga 2005 s.r.l. Unipersonale e Progetto Fiera s.r.l., in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dagli avvocati Raffaele Bifulco, Carlo Contaldi La Grotteria, Paolo Pittori, Michela Urbani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
OM CA, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Andrea Magnanelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
della società Investimenti s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Pasquale Frisina e Caterina Mercurio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il LA (Sezione Seconda) n. 14235/2022, resa tra le parti.
Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di OM CA e di Investimenti s.p.a.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatrice nell’udienza pubblica del giorno 20 febbraio 2025 la consigliera Silvia Martino;
Uditi gli avvocati Michela Urbani e Caterina Mercurio;
Dato atto dell'istanza di passaggio della causa in decisione depositata dall’avvocato Andrea Magnanelli;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Oggetto del contendere è l’esecuzione del Programma Urbanistico denominato “Nuova Fiera di OM”, oggetto di uno specifico Accordo di Programma sottoscritto il 10 febbraio 2004 tra Comune, Provincia di OM e Regione LA, poi ratificato con Delibera del Consiglio Comunale 26 febbraio 2004, n. 30 e definitivamente approvato con Ordinanza del Sindaco di OM 16.3. 2004, n. 64 (B.U.R. L. 30.3.2004, n. 9, S.O. n. 7).
La società AGA ha stipulato con OM CA la convenzione urbanistica in data 5 luglio 2004 (Racc. 65687 - Rep. 14963), per l’attuazione del Programma di Interventi.
Parte appellante espone che, a seguito di rinvenimenti archeologici, la Soprintendenza imponeva rilevanti fasce di rispetto e nuovi vincoli di protezione che comportavano sensibili modifiche progettuali dell’impianto stradale e dell’assetto di molte opere pubbliche previste in convenzione.
Veniva quindi formulata un’apposita variante tecnica, in seguito approvata con delibera consiliare 21.12.2011, n. 82, a cui seguiva la stipula di una convenzione integrativa per atto notarile 10.4.2013 (Racc. 22418 - Rep.82995).
Nelle more della realizzazione delle indicate opere infrastrutturali, le campagne di scavo interessavano il quadrante nord-est del perimetro convenzionato, facendo emergere ulteriori rinvenimenti archeologici.
Tali circostanze comportavano ritardi nello svolgimento delle attività oggetto di convenzione, per ovviare ai quali la società AGA elaborava e presentava una proposta di variante semplificata ex art. 1 bis , comma 2, della l. n. 36/87, formulata sulla base delle indicazioni della Soprintendenza Archeologia per il Comune di OM e redatta sulla base di uno studio di fattibilità preliminare, condiviso con il Dipartimento urbanistico.
A fronte dell’inerzia comunale in ordine all’approvazione della variante, la società AGA adiva il T.a.r. per il LA che, con sentenza n. 8616/2020, condannava OM CA a provvedere sull’istanza.
Il 23 luglio 2020 perveniva un preavviso di diniego in esito al quale la proponente, il 1° agosto 2020, presentava controdeduzioni, chiedendo altresì l’apertura di un “tavolo di confronto” sull’istanza di variante.
La ricorrente era poi costretta ad adire nuovamente il T.a.r. in sede di ottemperanza, al fine di ottenere una risposta definitiva dall’Amministrazione.
OM CA si determinava infine ad adottare la determina dirigenziale oggetto del presente contenzioso.
1.1. Avverso tale determinazione, con il ricorso di primo grado sono stati articolati 8 mezzi di gravame (da pag. 14 a pag. 58).
2. Con la sentenza oggetto dell’odierna impugnativa il T.a.r. ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse e compensato tra le parti le spese di lite.
3. L’appello è affidato ai seguenti motivi:
I. Violazione artt. 24 e 113 Cost. Violazione artt. 35, 63 e 64 c.p.a. Diniego di giustizia. Difetto di istruttoria. Ingiustizia manifesta .
Nelle more del giudizio OM CA ha unilateralmente individuato, quali condizioni per la riattivazione dell’iter di approvazione della variante (i) la rinuncia al mutamento di destinazione d’uso della cubatura fieristica del comparto Z1 e (ii) l’invarianza degli extra-standard convenzionali.
Le appellanti, quindi, in data 26.9.2022, hanno presentato i c.d. “nuovi tipi” redatti secondo le indicazioni dell’Amministrazione con nota acquisita al prot. n. QI/2022/157302 e chiesto, in accordo con l’Amministrazione medesima e l’Avvocatura, un rinvio dell’udienza di merito.
Le appellanti precisano tuttavia di avere predisposto la nuova proposta progettuale al limitato scopo di consentire una sollecita ripresa dei lavori nell’area “nuova Fiera di OM”, il tutto ferma la convinzione del valore e della legittimità delle scelte compiute con la precedente proposta di variante, oggetto del presente giudizio.
Nell’istanza di rinvio era stato comunque espressamente affermato che non si intendeva prestare acquiescenza alla D.D. 1852/2020.
Ciononostante il T.a.r. ha dichiarato l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
Secondo le appellanti, non vi erano i presupposti di siffatta pronuncia, anche perché non era ancora intervenuto un provvedimento di approvazione della variante richiesta.
In altre parole, nonostante le pluralità di iniziative, processuali e non, la situazione non è affatto mutata e le appellanti si trovano ancor oggi impossibilitate a riprendere i lavori.
II . Omessa pronuncia. Violazione artt.1, 2 e 39 del cpa e del principio della domanda ex art. 101 c.p.c.. Violazione art. 24 cost. Riproposizione dei motivi del ricorso al AR LA .
Per effetto della erronea declinatoria di improcedibilità, censurata con il primo motivo di appello, il T.a.r. ha omesso qualsivoglia esame del merito del ricorso.
Sono stati pertanto riproposti tutti i motivi del ricorso di primo grado.
Nello specifico:
a) Il primo gruppo di motivi verte specificamente sulla sussumibilità dell’istanza di variante nella procedura semplificata ex art. 1 bis della della l.r. n. 36 del 1987.
a1) Con il primo motivo, si lamenta che vi sarebbe stato, rispetto al preavviso di rigetto, un provvedimento “a sorpresa”. L’asserita incompatibilità tra il procedimento di variante semplificata, il mutamento di destinazione d’uso del comparto fieristico e la modifica delle NTA sarebbe stata infatti opposta da OM CA per la prima volta solo con il provvedimento definitivo.
Anche in base al principio generale di buona fede, l’Amministrazione non avrebbe potuto sottrarsi all’adempimento di avviare sulla progettualità predisposta da AGA un contraddittorio propositivo che tenesse conto dei diritti acquisiti, dello squilibrio sinallagmatico determinato dai ritrovamenti archeologici e della realizzazione a suo favore di quasi il 90% delle opere pubbliche e dunque dell’adempimento delle obbligazioni gravanti sulla ricorrente.
a2) Con il secondo motivo si sostiene che non ci sarebbe alcun mutamento di destinazione d’uso urbanisticamente rilevante.
Le appellanti ricordano che i cardini fondamentali della variante proposta sono i seguenti (doc.18):
a) la riduzione di 19.200 mc, rispetto ai 98.000 mc realizzabili in base all’ ante operam nel comparto Z4. Tale modifica sarebbe riconducibile alla lett. “c”, del comma 2, dell’art. 1 bis, della l.r. n. 36/87;
b) la modifica delle perimetrazioni dei comparti fondiari e delle aree pubbliche, dovute a ritrovamenti archeologici, nell’asserito rispetto dei dati generali di progetto e degli standard urbanistici. Tale modifica sarebbe riconducibile alla lett. “g”, del comma 2, dell’art. 1 bis, l.reg. 36/87.
c) la diversa dislocazione degli insediamenti nei comparti Z1, Z2, Z4, con atterraggio nel comparto Z3 di complessivi 91.487 mc su 549.000 mc, pari al 16,7 % del totale. Tale modifica sarebbe riconducibile alla lett. “i”, del co.2, dell’art. 1 bis, l.r. 36/87. La competenza consiliare sulle cessioni e retrocessioni necessarie all’attuazione di tali diverse dislocazioni non varrebbe a recuperare nella fattispecie una discrezionalità pianificatoria né a modificare l’assetto delle competenze sulla variante. L’organo consiliare sarebbe infatti chiamato ad esprimersi relativamente alle sole questioni patrimoniali.
d) la modifica alla viabilità mediante realizzazione di:
d.1: una strada di accesso all’area ovest della Fiera di OM, oggi ricadente in area privata e priva della corsia di ritorno al sistema delle infrastrutture pubbliche quando i cancelli del complesso fieristico sono chiusi;
d.2: opere di adeguamento della viabilità locale afferente al comparto Z2, che dava accesso anche al parcheggio multipiano P9, con conseguente modifica del parcheggio P10, già approvate dal Dipartimento mobilità e trasporti con D.D. 413 del 9.5.2011 (doc. 26);
d.3: dislocazione del parcheggio multipiano P9, non realizzabile perché interferente con i ritrovamenti archeologici, nei parcheggi P9 e P7a a raso e P13 in corrispondenza del servizio pubblico (asilo), attualmente carente di un necessario parcheggio.
Tali modifiche sarebbero riconducibili alla lett. “o”, del co.2, dell’art. 1 bis, l.r. 36/87.
e) la suddivisione del comparto Z3, di 89.972 mq di superficie fondiaria, in tre sub-comparti edificatori, per consentire la realizzazione per fasi dei complessivi 640.486 mc di insediamenti direzionali previsti; inoltre, dal comparto fieristico Z1 viene ricavato il sub-comparto Z1p, nel quale si prevede la realizzazione di un insediamento direzionale in luogo dei padiglioni fieristici, coerentemente, in thesi , alle previsioni dell’art.6, ultimo comma, della convenzione originaria e in conformità alla destinazione M2 la quale sarebbe oggi vigente sulle aree in questione a seguito della mancata attuazione, da parte di terzi, del Comparto Fieristico. Tali modifiche sarebbero riconducibili alla lett. “p”, del comma 2, dell’art. 1 bis, l.reg. 36/87, che appunto contempla la suddivisione dei comparti edificatori in sub-comparti, fermo restando il rispetto degli standard urbanistici.
Secondo OM CA la proposta di variante non sarebbe sussumibile nell’ipotesi della variante semplificata in considerazione del fatto che, in relazione al comparto Z1, si avrebbe un cambio di destinazione urbanistica (da fieristico a direzionale) maggiore del 10% rispetto alla volumetria del comparto (doc.15, p.6). Tale tesi sarebbe errata.
Il programma urbanistico in esame, al momento della approvazione, prevedeva la realizzazione di:
- 735.405 mc espositivi sul comparto Z1;
- 856.538 mc direzionali sui comparti Z2, Z3 e Z4.
La variante interessa 154.683,45 mc espositivi del comparto Z1 (inattuati dalla società Investimenti – proprietaria della Fiera di OM - che non ha acquistato il terreno e non ha realizzato quanto ivi previsto in termini “espositivi”), per i quali si propone una destinazione direzionale, conformemente al disposto dell’art. 6 della Convenzione, secondo cui “ in caso di mancata realizzazione, in tutto o in parte, di quanto previsto nel comparto Z1 dal programma degli interventi denominato “Nuova Fiera di OM”, verrà meno, per la parte non realizzata, il vincolo di destinazione d’uso fieristico-espositivo gravante sulle aree fondiarie del comparto “Z1”, destinato a padiglioni espositivi, con il ripristino, nella parte di esso non edificata, delle destinazioni d’uso consentite in zona M2 dal vigente PRG ed il conseguente venir meno, per la parte non attuata del comparto, delle deroghe concesse con il presente atto, in relazione al calcolo delle altezze e delle volumetrie sia per la definizione degli oneri concessori che per la definizione delle superfici da destinare a standard. Restano comunque ferme le previsioni urbanistiche dell’Accordo relative ai comparti Z2, Z3, Z4 ” (art. 6, ult. comma, Convenzione – doc.2).
Non vi sarebbe, quindi, un mutamento di destinazione d’uso ma l’applicazione diretta della norma di PRG applicabile alla fattispecie.
Non sarebbe poi vero che il mutamento involga oltre il 10% della cubatura complessiva del Programma: i 154.683,45 mc del comparto Z1 sono infatti al di sotto del decimo della edificabilità complessiva, pari a 1.591.943 mc.
Anche queste modifiche sarebbero riconducibili alla lett. “d”, del co. 2, dell’art. 1 bis, l.r. 36/87.
Il passaggio da “fieristico” a “direzionale” non avrebbe comunque alcuna rilevanza urbanistica, ai sensi dell’art. 23 ter, d.P.R. 380 del 2001.
a3) Con il terzo motivo si deduce che non vi sarebbero modifiche delle NTA ma un adeguamento delle stesse alle esigenze sopravvenute e all’entrata in vigore del nuovo PRG.
Ciò vale in particolare per quanto riguarda le pretese modifiche all’art.9, con lo stralcio della parte in cui prevede che “(…) Le NTA del Nuovo PRG, adottato dal consiglio comunale con deliberazione del 28 marzo 2003, non si applicano fino alla sua definitiva approvazione, ai sensi di quanto disposto dall’art. 104 (norme transitorie) delle stesse NTA. ”.
Altro punto critico rilevato dall’Amministrazione è che “ nella parte afferente al Titolo II (Definizioni) è introdotto un nuovo articolo (art. 7: Numero dei piani) non previsto dalla normativa originaria, che così recita: “Il numero dei piani è calcolato a partire dalla quota di estradosso del piano piastra, a sistemazione avvenuta, (quota di imposta degli edifici posta a una quota non superiore a +3,50 m. rispetto alla quota di sistemazione della viabilità circostante) fino alla linea di gronda.”, con conseguenti ricadute rispetto al calcolo della volumetria realizzabile, considerata come prodotto della SUL di ogni piano per l’altezza relativa (pari alla differenza in ogni punto tra la quota di sistemazione esterna, o di imposta, e la quota della linea di gronda) ” (doc.15, p.8).
Secondo la lettura offerta dalle ricorrenti tale norma si limiterebbe a generalizzare una regola in precedenza specificamente dettata per i soli comparti fondiari Z2-Z3-Z4.
Quanto invece al comparto Z1, il calcolo delle cubature fieristiche seguiva regole a sé stanti, tra le quali la deroga al PRG quanto alle altezze dei padiglioni espositivi (art. 10, doc. 20; si v. anche art. 6, ult. comma, doc.2, più volte richiamato).
La modifica qui in discussione sarebbe la conseguenza della mancata attuazione della specifica sotto-categoria fieristica originariamente prevista per il comparto Z1, con conseguente riespansione della più generale destinazione a Servizi Privati della zona M2 del PRG previgente.
In ogni caso, la proposta avrebbe potuto essere stralciata in sede di contraddittorio.
Quanto poi al fatto che “ nella parte afferente al Titolo III (Attuazione del Programma) è cambiato ogni riferimento alle tavole prescrittive del Programma di cui agli artt. 8, 9 e 10. Inoltre l’art. 9 afferente alla disciplina delle aree pubbliche, è stato stralciato della seguente parte : “(…) aree destinate alla costruzione di edifici di interesse pubblico come indicato nella “Zonizzazione” (TAV.3) (…) I vincoli per queste aree riguardano: i perimetri delle stesse aree; i collegamenti pedonali, tutti sopraelevati dalla quota del terreno, che potranno subire aggiustamenti di tracciato qualora si rendesse necessario in fase di progettazione esecutiva ”, le appellanti sostengono che tale norma non sarebbe più necessaria perché gli edifici pubblici sono stati realizzati.
In ogni caso, la norma avrebbe potuto essere reinserita, se richiesto dall’Amministrazione.
b) Con il secondo gruppo di censure si critica, rispetto alle asserite incompletezze documentali e alle questioni afferenti gli standard, l’atteggiamento, ritenuto dilatorio e strumentale dell’Amministrazione, posto che sarebbe stato sufficiente aprire ad un contraddittorio tecnico (IV motivo) per dimostrare l’assoluto rispetto di tutti gli obblighi di PRG e convenzionali quanto ai parcheggi (V motivo) e al verde (VI motivo);
b4) Nello specifico, con il quarto motivo, si deduce che l’Amministrazione avrebbe potuto aprire un contraddittorio tecnico sulle questioni sollevate e comunque richiedere documentazione integrativa, eventualmente attraverso l’apertura di un tavolo tecnico.
b5) Il quinto motivo riguarda le modifiche rispetto ai parcheggi pubblici.
Secondo OM CA, rispetto ai parcheggi pubblici rileva (doc.15, pp. 6 e 7):
a) la riduzione di 9.811 mq di standard;
b) la trasformazione del parcheggio P9, originariamente a due piani, in un parcheggio a raso;
c) la realizzazione del parcheggio P13 sulla viabilità di accesso all’asilo nido.
L’appellante sottolinea che se è vero che vi è stata una riduzione di 9.811 mq di parcheggi pubblici, vero è anche che lo standard di legge è pienamente rispettato: a fronte di uno standard di PRG di 269.613 mq di parcheggi pubblici, il progetto ne prevede 270.687 mq (quindi 1.074 mq in più rispetto al dovuto).
La riduzione rilevata dall’Amministrazione attiene ai parcheggi extra-standard e dipende in parte dalla riduzione della cubatura per 19.200 mc relativamente al comparto Z4 (con diminuzione dello standard per mq. 3.291 mq) e per altra parte dal notevolissimo incremento del verde extra-standard archeologico: quest’ultimo, infatti, passa dagli 84.320 mq previsti nella Convenzione Integrativa ai 114.308 mq risultanti dalla progettualità predisposta in accordo con la Soprintendenza e da quest’ultima già autorizzati (doc.23).
La variante comporta altresì la realizzazione di una grande area di tutela e valorizzazione archeologica – il cosiddetto Parco Archeologico – con una superficie complessiva di 23.000 mq, la quale sarebbe finalizzata alla massima integrazione degli spazi archeologici, delle aree verdi e degli spazi edificati.
La realizzazione della viabilità all’interno del comparto Z1 dipende dalla frammentazione proprietaria conseguente al mancato acquisto da parte di Fiera OM s.r.l. (società totalmente partecipata da Investimenti e di conseguenza da OM CA stessa che è della medesima socia) dell’intera superficie del comparto.
Nel comparto Z4 si è previsto un collegamento ciclopedonale pubblico sottostante la passerella pubblica di collegamento aereo tra la stazione ferroviaria e la Fiera di OM. Questa previsione rimedierebbe ad un originario errore progettuale.
La viabilità di accesso al comparto Z2 perpendicolare a Viale Eiffel è stata modificata in modo da non interferire con l’area verde di tutela e valorizzazione archeologica.
Quanto infine al parcheggio P13, si tratta di nuovi parcheggi pubblici a raso precedentemente non previsti e progettati per venire incontro alle esigenze degli utenti dell’asilo nido, servizio extra standard realizzato e in funzione.
b6) Il sesto motivo riguarda le modifiche al verde pubblico. La stessa OM CA riconosce che la variante in oggetto “ prevede una quantità finale destinata a detto standard pari a 1.028.046 mq (+4.9604 mq), di cui 913.738 mq afferenti al verde di progetto (-25.084 mq rispetto alla previsione originaria: decremento in considerazione della riduzione della SULcomplessiva dei comparti fondiari) e con una quantità di verde di rispetto archeologico, invece, pari a 114.308 mq (+29.988 mq rispetto alla previsione originaria) ” (così il doc.15, p. 7).
Al riguardo, sarebbe capzioso il rilievo relativo alla frammentazione del verde pubblico che, secondo l’Amministrazione, costituirebbe mero “verde di arredo” ubicato in “fasce residuali”.
Le appellanti sottolineano che il verde di rispetto archeologico (sigle da V15 a V22) ha costituito l’oggetto di una progettazione esecutiva (predisposta in stretta collaborazione con un agronomo e approvata dal MIBAC con parere favorevole prot. 24222 del 12.10.2018 – doc.9) tra le cui finalità vi è stata anche quella di ricreare degli ambiti di continuità ed un sistema di fruibilità integrato con il verde pubblico di PRG.
c) Il terzo gruppo di censure riguarda questioni varie sia di merito che procedimentali.
c7) In particolare, il settimo motivo censura l’argomentazione secondo cui l’esame dell’istanza dovrebbe essere sottoposto all’unanime consenso tra tutti i proprietari di aree interne al perimetro del Programma Urbanistico, anche se non toccati dalla variante. La tesì sarebbe irragionevole tenuto conto che, secondo le ricorrenti, la variante sarebbe rispettosa delle regole di PRG e delle quantità di pesi insediatavi e standard urbanistici del Programma Convenzionato.
I trasferimenti di singoli lotti interamente attuati quanto ai profili convenzionali relativi agli obblighi infrastrutturali non potrebbe determinare una modifica soggettiva della convenzione stipulata tra le parti originarie.
c8) L’ottavo motivo deduce la violazione dell’art. 1, c. 21 ss., l. 308/04 la quale prevede forme di compensazione a favore del soggetto che – per effetto di vincoli sopravvenuti – non possa più esercitare il diritto di edificare già assentito: è infatti in tali casi consentito al privato di chiedere di esercitare il diritto edificatorio su altra area del territorio comunale di cui abbia la disponibilità.
4. Si sono costituite, per resistere, OM CA e la società Investimenti s.r.l.
5. OM capitale e la società Investimenti hanno depositato memorie conclusionali.
6. Le appellanti hanno depositato una memoria di replica.
7. L’appello, infine, è stato trattenuto per la decisione alla pubblica udienza del 20 febbraio 2025.
8. Il primo motivo dell’appello è fondato.
8.1. Il T.a.r. ha sancito l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse perché la società AGA – sulla scorta dei rilievi di merito contenuti nel provvedimento impugnato - ha presentato una nuova istanza, la quale sarebbe sostitutiva di quella precedente.
Va tuttavia osservato che, nella domanda di rinvio formulata in primo grado, le ricorrenti avevano precisato di non avere intenzione di prestare acquiescenza nei confronti dell’impugnata D.D. 1852/2020 e non hanno comunque dichiarato di non avere più interesse alla decisione del ricorso.
In tal senso, le appellanti hanno rimarcato il loro interesse ad una decisione che sancisca la fondatezza delle loro tesi in ordine all’asserita invarianza dei parametri urbanistici e l’illegittimità del diniego di OM CA di autorizzare il mutamento di destinazione d’uso per il tramite di una variante semplificata.
Ed in effetti – come peraltro osservato dallo stesso T.a.r. - il presente contenzioso verte non tanto sull’assentibilità o meno, nel merito, della proposta di variante, quanto sulla natura del procedimento urbanistico da seguire (semplificato o meno), in ordine ai contenuti del progetto originario (al quale, le società hanno affermato di non voler rinunciare).
La declaratoria di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse non è quindi corretta se non altro perché vi una rilevante differenza tra un procedimento di variante ordinaria e il procedimento semplificato, il quale viene definito nella sola sede comunale, senza nemmeno richiedere, stando alla disciplina regionale applicabile, l’intervento dell’organo consiliare.
9. Ciò posto, giova anzitutto riportare il testo dell’art. 1 bis della l.r. n. 37 del 1987, nella versione applicabile ratione temporis :
1. I piani attuativi e i programmi urbanistici comunque denominati, conformi allo strumento urbanistico generale, anche qualora contengano le modifiche di cui al comma 2 o l'individuazione delle zone di recupero di cui all'articolo 27 della L. 457/1978, purché anch'esse conformi allo strumento urbanistico generale, sono approvati dalla giunta comunale, pubblicati con le modalità previste dalla normativa statale e/o regionale di riferimento, approvati entro il termine di cui all'articolo 22, comma 1, della legge 30 aprile 1999, n. 136 (Norme per il sostegno ed il rilancio dell'edilizia residenziale pubblica e per interventi in materia di opere a carattere ambientale), elevato a diciotto mesi per i comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti e vengono trasmessi alla Regione per la verifica di conformità allo strumento urbanistico generale, alle norme urbanistiche e alle disposizioni della presente legge. L'efficacia dei suddetti piani attuativi e programmi urbanistici comunque denominati decorre dall'esito positivo della verifica. Decorso il termine di sessanta giorni dall'inoltro, la verifica si intende favorevolmente resa. La giunta comunale, con la deliberazione di approvazione del piano attuativo e il programma urbanistico comunque denominato, autorizza l'acquisizione al patrimonio comunale delle aree cedute a titolo di standard urbanistici, determina i corrispettivi dovuti, individua le opere di urbanizzazione primaria e secondaria, approva i relativi progetti, stabilisce l'utilizzo del costo di costruzione e di eventuali oneri straordinari ed autorizza la stipula della convenzione
2 . Le modifiche di seguito elencate a piani attuativi e programmi urbanistici comunque denominati già approvati, ancorché decaduti, non costituiscono variante quando riguardano:
a) una diversa utilizzazione, sempre ai fini pubblici, degli spazi destinati a verde pubblico e servizi ;
b) le previsioni di spazi per attrezzature pubbliche di interesse generale, quando l’esigenza di prevedere le attrezzature stesse nell’ambito del comprensorio oggetto dello strumento attuativo era stata riconosciuta in sede di strumento urbanistico generale ;
c) la riduzione delle volumetrie edificabili rispetto a quelle previste dallo stesso strumento urbanistico generale, purché contenute entro il 20 per cento ;
d) il mutamento delle destinazioni d’uso che non comporti diminuzione nella dotazione di aree per servizi pubblici o di uso pubblico prevista dai piani attuativi e i programmi urbanistici comunque denominati e sia contenuto, per ogni singola funzione prevista dal programma, entro il limite massimo del 10 per cento ;
e) modificazioni planovolumetriche che non alterino le caratteristiche tipologiche e le volumetrie complessive degli edifici, anche se comportanti modifiche delle altezze comunque entro i limiti stabiliti dal D.M. 2 aprile 1968 del Ministro per i lavori pubblici ;
[...];
g) la modifica di perimetrazioni conseguenti alla diversa scala di rappresentazione grafica del piano o del programma urbanistico comunque denominato, nonché le modifiche dovute a motivate esigenze sopravvenute come ritrovamenti archeologici, limitazioni connesse all'imposizione di nuovi vincoli, problemi geologici, senza modificare i pesi insediativi e gli standard urbanistici ;
[...];
i) la diversa dislocazione, entro i limiti del 20 per cento, degli insediamenti, dei servizi, delle infrastrutture o del verde pubblico senza aumento delle quantità e dei pesi insediativi e senza la riduzione degli standard urbanistici ;
[...];
[...];
n) l’adeguamento e/o la rettifica di limitata entità che comportino modifiche al perimetro del piano o del programma;
o) la modifica alla viabilità primaria e secondaria per la parte che interessa il comprensorio oggetto dello strumento attuativo o del programma, a condizione che le modifiche alla stessa apportate non compromettano l'attuazione delle previsioni dello strumento urbanistico generale per la parte esterna al comprensorio medesimo e non mutino le caratteristiche della viabilità fissate da dette previsioni;
p) la suddivisione dei comparti edificatori in sub-comparti, fermo restando il rispetto degli standard urbanistici;
[...].
10. Con il provvedimento impugnato OM CA ha fatto osservare quanto segue.
È stato anzitutto richiamato il preavviso di rigetto con il quale - dopo aver illustrato i più rilevanti contenuti della proposta di variante - l’Amministrazione aveva già rappresentato che “ In relazione alla natura e consistenza delle modifiche proposte al Programma di interventi della nuova Fiera di OM ” [...] non ultimo in relazione alle previste cessioni e retrocessioni, non si ravvisa in particolare la riconducibilità della procedura all’art. 1bis L.R. LA n. 36/87 ”.
Nella determinazione definitiva viene quindi richiamato e ribadito che:
“- la documentazione è risultata insufficiente e incompleta ai fini di un opportuno esame della proposta di variante al “Programma di Interventi della nuova Fiera di OM” considerate le ricadute rispetto agli elaborati di Convenzione Urbanistica Rep. 65687/2004 e successiva Convenzione Urbanistica Integrativa Rep. 82995/2013 [...];
- il comparto fondiario Z1 [...] viene ridimensionato e suddiviso nei sub-comparti Z1 e Z1p, quest’ultimo di superficie fondiaria dichiarata pari a 16.528 mq, oggetto di cambio di destinazione d’uso da “insediamento fieristico” (destinazione comparto originario Z1) a “direzionale-ricettivo ” [...]. - La SUL del comparto Z1, inoltre, con la variante esaminata, passa da complessivi 210.116 mq di previsione, ad una SUL di 165.920,44 mq; mentre il sub-comparto Z1p ha una SUL pari a 30.907,36 mq determinando, per singola funzione prevista dal Programma, in questo caso “insediamento fieristico” (comparto Z1 originario), un mutamento della destinazione d’uso, maggiore del 10% rispetto a quanto invece consentito dall’art. 1bis, comma 2, della LR n. 36/1987 e ss.mm.ii.;
i Comparti così ridefiniti (Z1 + Z1p) sommano una SUL pari a 196.827,80 mq < SUL di partenza pari a 210.116 mq, per i restanti 13.288,20 mq, pari a circa 46.508 mc di volumetria realizzabile; ne si propone il trasferimento dal Comparto Z1 al Comparto Z3, anche in questo caso mutando di destinazione d’uso da “insediamento fieristico” a “direzionale-ricettivo”, incrementando ulteriormente la percentuale entro la quale è ritenuta ammissibile l'applicazione del disposto normativo sopra richiamato ;
dalla Tav. 06 “proposta di zonizzazione post operam” esaminata, prot. QI 136294/2018, sembrerebbe, inoltre, che il sub-comparto Z1p costituisca di fatto un comparto indipendente, non essendo chiaro neanche il regime della viabilità disegnata al contorno dello stesso e mancando un elaborato grafico della rete viaria esplicativo in tal senso;
nella domanda di variante non sembrerebbe, inoltre, essere stata coinvolta la Società Progetto Fiera, quale Soggetto comunque comparente nella Convenzione Urbanistica integrativa Rep. 82995/2013 e nuovamente interessato dalla proposta di cessione di aree a OM CA come illustrato nella Tav. n. 5: “Proposta di cessioni e retrocessioni” pervenuta con prot. QI 136294/2018;
- dalla “Relazione” prot. QI 136294/2018 (Tav. n. 01) si legge che il perimetro e l’estensione dell’area di tutela e valorizzazione archeologica, approvata con nota della Soprintendenza prot. 2994 del 7.05.2009, sono stati definiti in base alle esigenze di protezione dei singoli rinvenimenti della campagna scavi ed alle esigenze di leggibilità complessiva del sistema arcaico da preservare, la cosiddetta area archeologica “D”, nella Tav. 06 “Proposta di zonizzazione post operam”, indicata graficamente con la sigla V20 (dove V = verde pubblico), la cui estensione non risulta dichiarata o dimostrata nei vari allegati alla proposta esaminata, ha determinato il ridimensionamento e la rimodulazione dei comparti fondiari Z2 e Z3, suddivisi rispettivamente nei sub-comparti Z2 e Z2p, per una superficie finale pari a 36.445 mq, ossia -12.259 mq rispetto il comparto Z2 originario; e nei sub-comparti Z3p1, Z3p2 e Z3p3, per una superficie finale pari a 89.972 mq, ossia + 30.859 mq rispetto il comparto Z3 originario;
appare evidente che, nonostante l’inserimento dell’area archeologica abbia frammentato l’originario assetto nel settore nord-est del Programma in questione, la Società AGA è riuscita a salvaguardare le previsioni edificatorie addirittura incrementando la volumetria originariamente prevista proprio sui due comparti compromessi (Z2 e Z3), che da 758.538 mc passa a 808.117,17 mc (Z2 +Z2p + Z3p1 + Z3p2 + Z3p3), pari quindi a + 49.580 mc di volumetria realizzabile e di cui 46.508 mc, circa, trasferiti dal comparto Z1 (di proprietà della Società Progetto Fiera); la cubatura
realizzabile nei comparti Z2 e Z3 mostrava, quindi, già un delta positivo pari a 3.072 mc circa, anche ad esito dei rinvenimenti archeologici senza, pertanto, giustificazione e necessità, di trasferire ulteriore cubatura dal comparto Z1, considerato anche il vincolo di destinazione d’uso “fieristico espositivo” gravante sulle aree fondiarie del Comparto medesimo, come disciplinato ai sensi dell’art. 6 della Convenzione Urbanistica Rep. 65687/2004;
- la previsione dell’area archeologica “D” determina, anche, la rimodulazione e la dislocazione dei parcheggi pubblici previsti nel settore considerato: P10 (frammentato in P10 a e P10b), P9, che da due livelli passa ad un unico piano a raso, e l’introduzione del parcheggio pubblico P7a;
all’interno del Programma in questione è anche introdotto il parcheggio pubblico P13, posto a ridosso del Servizio Pubblico S1 (Asilo Nido immesso nel Patrimonio di OM CA con verbale redatto dal Dip. Patrimonio prot. QC 23263/2007), non solo suddividendo l’area destinata a verde pubblico (V8), in V8a e V8b, ma ponendosi esattamente sopra alla viabilità già realizzata, di accesso al servizio medesimo;
in sintesi i parcheggi pubblici previsti dall' impianto originario del Programma Urbanistico in questione (dopo l’approvazione della DAC 82/2011) di superficie totale pari a 280.498 mq, si riducono a 270.687 mq (- 9811 mq), da accertare, tra l’altro, attraverso misurazioni in contraddittorio;
- il comparto fondiario Z4 di estensione originaria pari a 23.765 mq, viene suddiviso in due sub-comparti: Z4 e Z4p, quest’ultimo costituito da due parti fondiarie distinte e separate tra loro, di consistenza finale pari a 21.740 mq (- 2025 mq), introducendo un collegamento ciclopedonale pubblico, previa definizione di opportuna servitù di passaggio, sottostante la passarella pubblica di connessione aerea tra la stazione ferroviaria e la Fiera di OM, di ricongiungimento anche tra i verdi pubblici V1 e V5a;
- relativamente al Verde Pubblico della proposta esaminata recante prot. QI 136294/2018 si evidenzia che non sono state inserite nella “Relazione” allegata, contrariamente invece a quanto fatto per le altre grandezze modificate, le tabelle di confronto tra le aree destinate a verde pubblico da previsione originaria dello strumento urbanistico attuativo in questione (aree da V1 a V13 – escluso V4, assente nella successione numerica delle aree medesime) e le aree invece di verde pubblico trasformate con la variante in oggetto (che da V1 arrivano a V21 in completa successione), e che prevede una quantità finale destinata a detto standard pari a 1.028.046 mq (+ 4904 mq), di cui
913.738 mq afferenti al verde di progetto (- 25084 mq rispetto previsione originaria = decremento in considerazione della riduzione della SUL complessiva dei comparti fondiari) e con una quantità di verde di rispetto archeologico, invece, pari a 114.308 mq (+ 29.988 mq rispetto previsione originaria);
dall’esame della Tav. 06 “proposta di zonizzazione post operam”, in relazione al verde pubblico, si evidenzia come la cosiddetta area archeologica “D”, di consistenza non dichiarata, sia stata considerata come V20, ossia come un’area a verde pubblico, mentre sarebbe stato opportuno distinguere, in generale, le aree destinate a detto standard da quelle invece riservate al verde di rispetto archeologico, così come correttamente distinte nell’originaria zonizzazione del Programma. Nel “post operam” presentato, inoltre, anche l’area V21 è stata totalmente sovrapposta al vincolo archeologico della “Villa”, così come anche le aree V15, V16, V17 e V22, senza specificare appunto di quale verde esattamente si tratti ai fini della computazione finale dello standard pubblico rispetto alla quantità prevista dall’Accordo di Programma; sottratte le aree a Verde Pubblico sovrapposte alle fasce di vincolo archeologico, le rimanenti aree destinate allo standard pubblico in questione, risultano frammentate e distribuite con una configurazione tale da costituire più dei verdi di arredo o delle fasce residuali, piuttosto che delle aree funzionalmente accessibili e usufruibili come verde pubblico, anche se poste in continuità alle fasce di vincolo archeologico (vedasi es.: aree V5a e V5c – V6b - V11a e V11b – V14a e V14b);
- nella Tav. 05 prot. QI 136294/2018, afferente alla “proposta di cessioni e retrocessioni” su base catastale delle aree interessate dalla variante, sono computate in 40.613 mq il totale delle cessioni da effettuare a OM CA e in 40.541 mq il totale delle aree oggetto di retrocessione da parte della stessa Amministrazione; non risultando, inoltre, computate, aree fondiarie private pari a 72 mq (cfr. relazione prot. QI 136294/2018: tab. “post operam” comparti fondiari);
tra gli elaborati recanti prot. QI 136294/2018 è pervenuta, anche, la variante alle Norme Tecniche di Attuazione (NTA) dello Strumento Attuativo approvato in Accordo di Programma recanti con prot. QI 39552/2003, e si evidenzia che ai sensi dell’art. 3 delle NTA dello Strumento medesimo “Ogni successiva modifica agli elaborati prescrittivi, comporta variante al Programma (…)”, nello specifico, con le NTA pervenute con prot. QI 136294/2018 (Tav. 8), si assiste ad una radicale novazione delle stesse, tali da non potersi considerare, appunto, “modifiche non sostanziali” di cui alle fattispecie riconosciute con l’art. 1 bis, comma 2 della L.R. n. 36/1987;
relativamente alle NTA della proposta di modifica prot. QI 136294/2018 in argomento, si rappresenta, altresì, che:
- risulta modificato l’art. 2 della normativa originaria, con lo stralcio della parte in cui: “(…) Le Norme Tecniche di Attuazione del Nuovo Piano Regolatore, adottato dal consiglio comunale con deliberazione del 28 marzo 2003, non si applicano fino alla sua definitiva approvazione, ai sensi di quanto disposto dall’art. 104 (norme transitorie) delle stesse Norme Tecniche di Attuazione.”;
- nella parte afferente al Titolo II (Definizioni) è introdotto un nuovo articolo (art. 7: Numero dei piani) non previsto dalla normativa originaria, che così recita: “Il numero dei piani è calcolato a partire dalla quota di estradosso del piano piastra, a sistemazione avvenuta, (quota di imposta degli edifici posta a una quota non superiore a +3,50 m. rispetto alla quota di sistemazione della viabilità circostante) fino alla linea di gronda.”, con conseguenti ricadute rispetto al calcolo della volumetria realizzabile, considerata come prodotto della SUL di ogni piano per l’altezza relativa (pari alla differenza in ogni punto tra la quota di sistemazione esterna, o di impsta, e la quota della linea di gronda);
- nella parte afferente al Titolo III (Attuazione del Programma) è cambiato ogni riferimento alle tavole prescrittive del Programma di cui agli artt. 8, 9 e 10. Inoltre l’art. 9 afferente alla disciplina delle aree pubbliche, è stato stralciato della seguente parte: “(…) aree destinate alla costruzione di edifici di interesse pubblico come indicato nella “Zonizzazione” (TAV.3) (…) I vincoli per queste aree riguardano: i perimetri delle stesse aree; i collegamenti pedonali, tutti sopraelevati dalla quota del terreno, che potranno subire aggiustamenti di tracciato qualora si rendesse necessario in fase di progettazione esecutiva” [...] ”.
10.1. Tanto premesso, l’Amministrazione capitolina, alla luce delle controdeduzioni presentate, ha rilevato che:
- “ l’Amministrazione ha il dovere di valutare l’inquadramento normativo entro il quale ammettere l’eventuale fattibilità della proposta, proprio in ragione dei pesi ridefiniti rispetto allo Strumento Attuativo approvato con Accordo di Programma e che sono di esclusiva competenza dell’organo consiliare, come affermato dalla stessa Società nello stesso paragrafo I delle Osservazioni, e come disciplinato a livello normativo dall’art. 42 del D. Lgs 267/2000 e ss.mm.ii. (Testo Unico Enti Locali) ” ;
- “ l’espressione dell’Assemblea Capitolina nel merito degli aspetti patrimoniali, corrispondenti, come dichiarato dalla Società AGA con la variante in oggetto, a 40.613 mq di aree da cedere a OM CA ed a 40.541 mq di aree in retrocessione da parte della stessa Amministrazione nei confronti della Società AGA, non può costituire una mera presa d’atto dell’Aula, in quanto con la zonizzazione modificata sono connessi effetti patrimoniali, economici, gestionali, di tutela del territorio, ecc, da considerarsi tutti quali aspetti non valutabili secondariamente e separatamente dagli Uffici preposti non solo a dette verifiche, ma anche a rappresentare ed indirizzare correttamente gli Organi superiori, proprio e soprattutto in considerazione di quelle aree, oggi, appartenenti al patrimonio indisponibile di OM CA ”;
- “ in merito “alla questione relativa alla natura e consistenza delle modifiche proposte, senz’altro riconducibili alla procedura dell’art. 1 bis, L.R. LA n. 36/1987 e ss. mm. e ii.” si ribadiscono gli aspetti evidenziati e commentati nelle premesse, relativamente ai contenuti dell’avviso di rigetto prot. QI 79885/2020 ”;
- “ in riferimento alle osservazioni prot. QI 88280/2020, nella parte in cui viene espressamente riportato dalla Società AGA 2005 Unipersonale Srl: “(…) che il programma è un’unica operazione urbanistica convenzionata per cui tutte le relative obbligazioni sono legate l’una all’altra e che conseguentemente la realizzazione delle opere pubbliche come la cessione di beni immobili deve trovare nei corrispondenti diritti edificatori una sua giustificazione, pena la risoluzione in danno, la restituzione dei beni e del controvalore delle opere che non trovano una giustificazione (…)”, si evidenzia che l'Amministrazione Capitolina ha tutto l’interesse e la volontà, viste anche le proroghe concesse, ad addivenire ad una soluzione urbanistico-edilizia-patrimoniale-economica condivisa tra le Parti tutte firmatarie non solo delle Convenzioni Urbanistiche in essere ma anche di quelle sopravvenute a seguito di atti di compravendita al fine di salvaguardare e perfezionare l’interesse pubblico comunque connesso con l’attuazione del Programma in questione, ma attraverso un idoneo provvedimento, considerati, appunto, gli aspetti urbanistico-edilizi-patrimoniali ed economici oggetto di variante e che già sono stati argomento di rinegoziazione con la D.A.C. n. 82/2011 ;
- per quanto concerne strettamente il merito della proposta progettuale di variante (modifica) urbanistica, non possono che confermarsi le criticità sugli aspetti urbanistico-edilizi, quindi anche di natura patrimoniale, e non solo, messi in evidenza con l’avviso di rigetto prot. QI 79885/2020 e così come ribaditi nelle premesse, sottolineando ancora una volta che è, anche, e soprattutto nel merito dell’inquadramento del procedimento tecnico amministrativo, proprio in relazione alla natura e alla consistenza della variante proposta al “Programma di Interventi della nuova Fiera di OM”, come approvato da ultimo con DAC 82/2011, che questa non può essere riconducibile al combinato disposto dell’art. 1 bis, comma 3, della L.R. LA n. 36/1987 e ss.mm.ii. e dell’art. 6, comma 2 della L.R. LA n. 22/1997 e ss.mm.ii .”.
10.2. L’Amministrazione ha infine definitivamente rappresentato “l’impossibilità di procedere all’adozione della Determinazione Dirigenziale a valere quale approvazione della modifica non sostanziale ai sensi dell’art. 1 bis, comma 2, della L.R. LA n. 36/1987, visto che l‘inquadramento normativo a cui ricondurre la variante proposta dalla Società AGA, afferisce indiscutibilmente all’art. 1 della L.R. LA n. 36/1987 ”.
11. Ciò posto, sono anzitutto infondate le censure rubricate sub a1), a2, a3), b5).
11.1. Dall’esame del preavviso di rigetto emerge anzitutto come l’Amministrazione capitolina avesse già prospettato alla ricorrente la necessità di seguire il procedimento ordinario.
Non vi è stato, pertanto, sotto tale essenziale profilo, alcun provvedimento “a sorpresa”.
L’unico aspetto analizzato dall’Amministrazione nella determinazione conclusiva non specificamente richiamato nel preavviso riguarda i contenuti delle modifiche alle NTA.
Tuttavia la stessa ricorrente ha evidenziato che tali modifiche sono conseguenziali alla rimodulazione del programma di intervento di cui in sede di preavviso di rigetto erano comunque stati già segnalati alla ricorrente gli aspetti più rilevanti, tali da richiedere “per natura e consistenza” il procedimento ordinario di variante.
11.1.1. Sotto tale profilo, non giova alla ricorrente richiamare l’art. 1 dell’AdP, secondo cui “ resta attribuita alla Conferenza dei Servizi la competenza […] di approvare i progetti e le varianti di progetto che dovessero eventualmente rendersi necessarie in fase attuativa sulla base di nuovi elementi, al momento non prevedibili (ritrovamenti archeologici, eventi straordinari ecc )”, poiché tale previsione trova applicazione solo “ a condizione che le medesime modifiche e varianti non incidano sugli elementi essenziali caratterizzanti l’accordo (superfici lorde, volumi, destinazioni d’uso, superficie complessiva dell’area d’intervento) ”.
Va soggiunto che nella stessa istanza di variante la società proponente afferma di avere provveduto “ alla riprogettazione dei comparti fondiari, delle infrastrutture locali, dei parcheggi pubblici e delle aree a verde pubblico » e, dunque – come sottolineato dalla società controinteressata - ad un ripensamento dell’intero impianto urbanistico originario, il quale era finalizzato a realizzare, in quanto “ conforme ai piani strategici di sviluppo dell’Amministrazione comunale ”, l’obiettivo di imprimere “ un notevole impulso all’attività fieristico-congressuale a OM, realizzando un nuovo quartiere fieristico ed un polo esterno in grado di offrire spazi più ampi e dotati di tutte le infrastrutture e le tecnologie necessari ” (pag. 7 del documento 4 in primo grado di parte ricorrente).
11.2. Venendo poi alle specifiche ragioni per cui l’Amministrazione capitolina ha escluso l’applicazione del procedimento semplificato, risultano dirimenti quelle relative al cambio di destinazione d’uso del comparto fieristico, nonché alla modifica degli standard urbanistici.
11.2.1. Si è già riportato il passaggio della determinazione impugnata in cui è stato rilevato come il comparto Z sia stato suddiviso nei sub-comparti Z1 e Z1p, quest’ultimo di superficie fondiaria dichiarata pari a 16.528 mq, oggetto di cambio di destinazione d’uso da “insediamento fieristico” (destinazione comparto originario Z1) a “direzionale-ricettivo”.
Il Dipartimento urbanistico ha in particolare osservato che “ la SUL del comparto Z1, inoltre, con la variante esaminata, passa da complessivi 210.116 mq di previsione, ad una SUL di 165.920,44 mq; mentre il sub-comparto Z1p ha una SUL pari a 30.907,36 mq determinando, per singola funzione prevista dal Programma, in questo caso “insediamento fieristico” (comparto Z1 originario), un mutamento della destinazione d’uso, maggiore del 10% rispetto a quanto invece consentito dall’art. 1bis, comma 2, della LR n. 36/1987 e ss.mm.ii. ”.
Al riguardo, si osserva che a non diversa conclusione può condurre l’art. 6, ultimo comma, dell’originaria Convenzione del 2004, richiamato dalle appellanti, secondo cui “ In caso di mancata realizzazione, in tutto o in parte, di quanto previsto nel comparto Z1 [...] verrà meno per la parte non realizzata il vincolo di destinazione d’uso fieristico – espositivo [...] con il ripristino nella parte non edificata delle destinazioni d’uso consentite in zona M2 dal vigente PRG ”.
Questa disposizione è infatti semplicemente ricognitiva degli effetti derivanti dal fatto che l’Accordo di programma così come originariamente concepito non venga attuato, mentre la società appellante ha chiesto non già di stipulare un nuovo Accordo e/o una nuova convenzione ai sensi del PRG vigente, bensì l’approvazione di una variante urbanistica, con conseguente modifica della convenzione in essere mediante la parziale eliminazione del vincolo fieristico caratterizzante l’originario programma urbanistico.
Per tale ipotesi l’art.1bis, comma 2, lett. d) della l.r. n. 36 del 1987, prevede espressamente che le modifiche al piano attuativo o programma urbanistico già approvato non costituiscono variante (potendo quindi essere approvate in forma semplificata) solo se il mutamento delle destinazioni d’uso, oltre a non comportare diminuzione nella dotazione di aree per servizi pubblici o di uso pubblico, sia contenuto, “ per ogni singola funzione prevista dal programma ”, entro il limite massimo del 10 per cento.
La norma fa quindi esplicito riferimento alle “funzioni previste” e non già, come affermano le ricorrenti, alla superficie e/o volumetria complessiva del comparto, indipendentemente dalla destinazione d’uso.
11.3. La rimodulazione del Piano degli interventi ha comportato anche la variazione delle aree oggetto di cessione all’Amministrazione.
Si tratta di una modifica non conseguibile mediante il procedimento ordinario (non è infatti espressamente richiamata dal cit. art. 1 – bis), e, a differenza di quanto affermato dalle appellanti, non può essere ridotta ad una mera questione patrimoniale in quanto incide sull’assetto del territorio e sulla redistribuzione delle funzioni, pubbliche e private, oggetto del programma urbanistico.
11.4. Il Dipartimento ha poi osservato che “ i parcheggi pubblici previsti dall' impianto originario del Programma Urbanistico in questione (dopo l’approvazione della DAC 82/2011) di superficie totale pari a 280.498 mq, si riducono a 270.687 mq (- 9811 mq), da accertare, tra l’altro, attraverso misurazioni in contraddittorio ”.
Al riguardo, è irrilevante che essi rimangano comunque superiori a quelli obbligatori ai sensi del D.M. n. 1444 del 1968.
L’art. 1- bis – laddove considera non sostanziali le varianti che non modifichino “i pesi insediativi e gli standard urbanistici” (comma 2, lett. g) - non reca infatti alcun riferimento al carattere, obbligatorio o meno, degli standard medesimi.
In ogni caso, la scelta relativa al sovradimensionamento degli standard è squisitamente discrezionale, sicché anche sotto tale aspetto la modifica proposta – in quanto elide un profilo caratterizzante il Piano - non avrebbe potuto essere approvata mediante il procedimento semplificato.
11.5. Il progetto prevede altresì la localizzazione di nuove opere pubbliche (in particolare, un collegamento ciclopedonale e un nuovo parcheggio pubblico, oltre che la trasformazione e rilocalizzazione di quelli già previsti).
Anche l’inserimento nel Piano di nuove opere pubbliche (ipotesi non contemplata dall’art. 1bis della l.r. n. 36 del 1987), implica la necessità di seguire il procedimento ordinario.
12. La deduzione secondo cui l’Amministrazione avrebbe dovuto – prima di adottare la determinazione impugnata – convocare un tavolo tecnico per consentire alla ricorrente di apportare modifiche e/o integrare la documentazione (motivo b4) non tiene conto del fatto che il Dipartimento urbanistico ha sollevato un problema di metodo più che di merito poiché, in considerazione dei contenuti della variante, avrebbe dovuto essere seguito il procedimento ordinario.
In ogni caso – come poi effettivamente avvenuto – nulla impediva alla ricorrente di modificare autonomamente il progetto, sulla scorta delle osservazioni avanzate dal Dipartimento urbanistico.
13. Quanto alle argomentazioni sub b6) – volte a confutare le critiche dell’Amministrazione circa la “frammentazione” del verde pubblico – si osserva che queste ultime riguardano il merito della proposta di variante la quale, secondo l’Amministrazione medesima, avrebbe comunque dovuto essere sottoposta al procedimento ordinario. Solo in tale sede, pertanto, tali apprezzamenti critici avrebbero potuto eventualmente tradursi in un diniego definitivo della soluzione proposta.
Relativamente alla fase in esame, essi hanno soltanto valenza endoprocedimentale, non risultando immediatamente lesivi per gli interessi delle società appellanti.
14. Relativamente alla richiesta di OM CA (di cui al motivo sub c7) che la “ soluzione urbanistico-edilizia-patrimoniale-economica ” venga “ condivisa tra tutte le parti firmatarie non solo delle Convenzioni Urbanistiche in essere ma anche di quelle sopravvenute a seguito di atti di compravendita al fine di salvaguardare e perfezionare l’interesse pubblico comunque connesso con l’attuazione del Programma in questione ”, anche in questo caso si tratta di un rilievo endoprocedimentale, privo di immediata valenza lesiva.
La necessità di “condivisione” è comunque cosa ben diversa dal “condizionamento” o “potere di veto” evocati dalle appellanti.
15. Infine, quanto alle deduzioni (sub c8) circa l’obbligo dell’Amministrazione capitolina di consentire la rimodulazione dei comparti fondiari a fronte dei vincoli derivanti dai rinvenimenti archeologici, si è già più volte sottolineato che l’Amministrazione non ha mai negato tale esigenza, e quindi la volontà di consentire la rimodulazione del Piano degli interventi, ma ha solo rappresentato la necessità che il progetto venga sottoposto al procedimento ordinario di variante.
Anche in questo caso, le doglianze della ricorrente sono infondate.
16. Per quanto sopra argomentato, il primo motivo di appello deve essere accolto ma il ricorso di primo grado, per le ragioni evidenziate, deve essere respinto.
La peculiarità della vicenda induce a compensare integralmente tra le parti le spese del doppio grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie in parte e lo respinge per il resto, nei sensi di cui in motivazione.
Per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, respinge integralmente il ricorso di primo grado.
Compensa tra le parti le spese del doppio grado di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in OM nella camera di consiglio del giorno 20 febbraio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Vincenzo Neri, Presidente
Silvia Martino, Consigliere, Estensore
Giuseppe Rotondo, Consigliere
Luigi Furno, Consigliere
Eugenio Tagliasacchi, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Silvia Martino | Vincenzo Neri |
IL SEGREARIO