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Sentenza 11 agosto 2025
Sentenza 11 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 11/08/2025, n. 7645 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 7645 |
| Data del deposito : | 11 agosto 2025 |
Testo completo
n. 12241/2022 r.g.a.c.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di LI
VIII SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di LI, VIII sezione civile, in composizione monocratica, dott. Pietro Lupi, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 12241/2022 R. Gen. Aff. Cont. assegnata in decisione all'udienza del 13 febbraio 2025 con la fissazione dei termini previsti dagli artt. 190 c.p.c. (60 + 20 gg.), l'ultimo dei quali è scaduto il 5 maggio 2025,
TRA
c.f.: , nato a [...] il [...] Parte_1 CodiceFiscale_1
e residente in [...],
elettivamente domiciliato in LI, alla Piazza Vanvitelli, n. 15, presso lo studio degli Avv.ti Angelo Pisani (c.f.: ) e CodiceFiscale_2 [...]
(c.f.: ), dai quali è rappresentato e difeso Pt_2 CodiceFiscale_3
in virtù di procura allegata all'atto di citazione.
- ATTRICE
E
Controparte_1
c.f.: , in persona del legale rappresentante pro
[...] P.IVA_1
tempore, elettivamente domiciliata in LI, alla Via Diaz, n. 11, presso l'Avvocatura Distrettuale di LI (c.f.: ) dalla quale è P.IVA_2
rappresentata e difesa ope legis.
Pag.
1 - CONVENUTA
E
c.f. e p. iva , Società di Controparte_2 P.IVA_3
diritto italiano facente parte del Gruppo Assicurativo he a decorrere CP_2
dal 31.7.2020 ha ricevuto il portafoglio assicurativo di Controparte_3
e di , con sede legale in
[...] Controparte_4
Milano alla via Clerici, n. 14, in persona del suo procuratore speciale Dott.
elettivamente domiciliata in LI, alla Via Giosuè Controparte_5
Carducci, n. 6, presso lo studio dell'Avv. Luca Fabrizio (c.f.:
[...]
), dal quale è rappresentata e difesa in virtù di procura allegata C.F._4
alla comparsa di costituzione e risposta.
- CHIAMATA IN CAUSA
Oggetto: risarcimento danni da responsabilità professionale.
Conclusioni: il procuratore dell'attore, nel riportarsi a tutti i propri atti e scritti difensivi e nel contestare le conclusioni dell'elaborato peritale,
incongruente e incompleto “confermare la responsabilità dei convenuti,
riportandosi a quanto dedotto nella consulenza tecnica di parte…; in
subordine… chiamare i CTU a chiarimenti o di provvedere per l'integrazione
della CTU, al fine di chiarire l'incongruenza e provvedere all'incompletezza
della stessa, anche a mezzo nomina di nuovo consulente”.
L'Avvocatura Distrettuale di LI per la convenuta CP_6
[.
, nell'impugnare e nell'opporsi alle avverse difese, “si riporta alla propria
comparsa di risposta chiedendo l'accoglimento delle conclusioni formulate,
previa, se del caso, ammissione delle istanze istruttorie formulate nella
seconda memoria dell'art. 183 c.p.c.”.
Pag. 2 Il procuratore della chiamata in causa Controparte_2
richiamandosi a tutte le precedenti richieste, deduzioni ed eccezioni “rinnova
la richiesta di accoglimento delle conclusioni già rassegnate nei pregressi
scritti difensivi così come ulteriormente raffinate tramite la memoria di cui al
secondo termine ex art. 183 co. VI c.p.c. (depositata il 24 marzo 2023)…
chiede che la causa sia assegnata in decisione con concessione dei termini di
cui all'art. 190 c.p.c.”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La domanda di è infondata e deve essere rigettata. Parte_1
Con atto di citazione notificato a mezzo PEC in data 11.05.2022
ha convenuto in giudizio, innanzi a questo Tribunale, Parte_1
l' e la Controparte_1 Controparte_2
al fine di ottenere la loro condanna, in solido tra loro e/o per quanto di
[...]
ragione (la prima anche unitamente e disgiuntamente ai suoi sanitari coinvolti), al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali subìti in conseguenza dei trattamenti sanitari praticatigli dal 04.01.2019 al
06.02.2019, periodo complessivo di ricovero presso la struttura ospedaliera convenuta.
L'attore ha esposto:
- che, già affetto da cardiopatia ischemica cronica, diabete di tipo II,
ipertensione arteriosa, dislipidemia mista, obesità, BPCO, ipertrofia prostatica, vascolopatia cerebrale e glaucoma, in data 04.01.2019 si ricoverava presso l' di LI - U.O. di Diabetologia per Controparte_6
sottoporsi a rivalutazione cardiovascolare, con diagnosi di ingresso in cartella:
cardiopatia ischemica;
Pag.
3 - che qui i sanitari gli praticavano una ricognizione-riconciliazione farmacologica, approntando una terapia farmacologica antipertensiva ipoglicemizzante, nonché ipolipidemizzante e, che, trasferito, in data
09.01.2019, dal reparto di Urgenza Diabetologica a quello di Cardiochirurgia,
veniva sottoposto, in data 15.01.2019 ad un intervento di rivascolarizzazione miocardica in CEC e cardioplegia, venendo dimesso da tal ultimo reparto in data 30.01.2019;
- che, durante il decorso post-operatorio, subiva un importante calo del
visus, a seguito del quale il personale sanitario gli effettuava ulteriori visite oftamologiche e neurochirurgiche ricoverandolo, sempre in data 30.01.2019,
nel reparto di Cardiologia riabilitativa, dal quale veniva dimesso in data
06.02.2019;
- che, durante tutto il ricovero ospedaliero (04.01/06.02.2019), gli venivano effettuati gli svariati e seguenti esami strumentali e prestazioni:
l'8.01 esame coronarografico, angiografico dei tronchi sovraortici ed aortografico;
il 09.01 esame RX grafico del torace;
il 15.01
rivascolarizzazione miocardica mediante doppio by-pass aorto-coronarico; il
16.01 esame RX grafico del torace;
il 17.01 esame RX grafico del torace;
il
18.01 esame RX grafico del torace;
il 22.01 esame TC del cranio;
il 23.01
esame RX grafico del torace;
il 24.01 esame angio-TC 3 del cranio;
il 28.01
esame RM di encefalo e tronco encefalico (il tutto come da cartella clinica n.
2019000542 relativa al ricovero dal 04.01 al 30.01.2019); il 31.01 esame ecocardiografico;
l'1.02 esame ecocolordoppler di tronchi sovraaortici e il
05.02 Potenziali evocati visivi e esame ecocardiograrafico con diagnosi di dimissione “riabilitazione motoria e cardiorespiratorio in soggetto affetto da
Pag. 4 cardiopatia ischemica cronica con severa malattia arterosclerotica
coronarica sottoposto ad intervento di rivascolarizzazione miocardica
mediante doppio by-pass aortocoronarico. Calo del visus bilaterale da
possibile ipoperfusione delle vie ottiche prechiasmatiche in paziente con
occlusione cronica bilaterale delle carotidi interne, malattia diabetica in
trattamento insulinico e buon controllo metabolico, ipertensione arteriosa,
dislipidemia mista in trattamento…” (come da cartella clinica n. 2019008950
relativa al ricovero praticato sempre presso l di LI dal Controparte_6
30.01 al 06.02.2019);
- che, nonostante nella “prima” cartella venisse segnalato nell'anamnesi la coesistenza di una patologia glaucomatosa in trattamento farmacologico, non si era approntata, per tutta la durata del ricovero, una terapia farmacologica topica con betabloccanti, terapia finalizzata ad evitare l'incremento della pressione intraoculare, produttiva di danni irreversibili al nervo ottico e, di conseguenza, al campo visivo;
terapia che non risultava neanche registrata, così come non erano registrati i valori pressori intraoculari;
- che tale condotta omissiva da parte dei sanitari gli cagionava un'escavazione glaucomatosa bilaterale del disco ottico risultante atrofico,
con secondaria, pressoché completa, perdita del visus;
- che, in data 14.02.2019, si sottoponeva a RM dell'encefalo e, stante il repentino calo del visus, ad ulteriori visite mediche e a un piano di trattamento riabilitativo presso l'ASL LI;
Pt_3
- che, sussistendo un evidente nesso di causalità tra il predetto omesso trattamento farmacologico e il danno subito, così come risultante da relazione
Pag. 5 medica versata in atti, il 10.10.2019 richiedeva il suo risarcimento alla
Contr convenuta , che, a sua volta, trasmetteva richiesta alla propria
Compagnia assicuratrice che provvedeva a Controparte_2
sottoporlo a visita medico-legale, rimasta senza esito;
- che, sottopostosi, altresì, a visita medica per il riconoscimento della invalidità civile, la Commissione addetta in data 12.07.2019 gli riconosceva lo
status di “Cieco con residuo visivo non superiore ad 1/20 in entrambi gli
occhi con eventuale correzione (L. 382/70 e 508/88)”;
- che, prima del ricovero, esso, in pensione dal 31.12.2017, conduceva una vita normale, nonostante le problematiche di salute, tenute sotto controllo e trattate con terapie adeguate - tant'è che pochi mesi prima dell'accesso e dei trattamenti ricevuti presso l'AOU convenuta aveva proceduto anche al rinnovo della patente di guida - e che i postumi riportati avevano inciso ed incidono sulla sua efficienza psico-fisica e sulle sue abitudini di vita che avevano subito una radicale modificazione.
ha chiesto, pertanto, di: Parte_1
- dichiarare che i postumi residuatigli, in uno alla progressione della malattia da ipertensione intraoculare ad atrofia dei nervi ottici irreversibile,
sono stati determinati da gravi responsabilità professionali da parte di tutti i medici che lo ebbero in cura e, pertanto, dell'Istituto sanitario convenuto;
- dichiarare che il mancato inquadramento diagnostico/farmacologico e l'assenza di un tempestivo e adeguato trattamento terapeutico, oltre ad evidenti errori medici, gli hanno determinato danni biologici, morali e patrimoniali;
- accertare l'esistenza di un eventuale concorso del danno dinamico-
Pag. 6 relazionale (comprensivo del danno esistenziale, oltre quello morale)
determinando il quantum risarcitorio tenendo conto, in ogni caso, anche della personalizzazione del risarcimento;
- per l'effetto, condannare l' di LI - unitamente e Controparte_6
disgiuntamente ai sanitari coinvolti - nonché la Controparte_2
in solido tra loro e/o per quanto di ragione, al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali subìti, anche quelli per perdita di chance e quelli non espressamente indicati, da quantificarsi con applicazione “delle tabelle di Milano” o altre tabelle ritenute di giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data del fatto illecito.
Vinte le spese di lite con attribuzione.
Con comparsa di costituzione e risposta contenente richiesta di differimento di udienza per domanda di chiamata in causa depositata tempestivamente il 31 agosto 2022, si è costituita in giudizio l'
[...]
che, preliminarmente, ha eccepito la Controparte_1
nullità dell'atto di citazione poiché carente e generico in relazione all'esposizione delle circostanze e generico nella descrizione dei danni lamentati, nonché perché indeterminato nell'esposizione giuridica, non avendo chiarito il titolo e l'incidenza della propria pretesa responsabilità.
Nel merito, ha contestato i fatti come asseriti in citazione deducendo l'esattezza della prestazione eseguita dai propri sanitari i quali, come emergente dalle cartelle cliniche in atti, avevano avuto in cura l'attore con scrupolosità e diligenza operando, oltretutto, secondo le Linee Guida dettate in materia e approntando le specifiche terapie richieste dal caso, sì da destituire di fondamento ogni allegazione dell'istante e le erronee conclusioni
Pag. 7 della relazione medica da esso depositata, priva di alcun valore probatorio e riscontro documentale. Infatti, dalla lettura delle cartelle cliniche si evinceva l'infondatezza del dedotto mancato inquadramento diagnostico-
farmacologico: il in data 15.01.2019, era stato correttamente sottoposto Pt_1
ad intervento cardiochirurgico di rivascolarizzazione miocardica in CEC e cardioplegia con VGSI1 su IVA e VGS2 su IMO con decorso post operatorio privo di complicanze e, poi, in data 21.01.2019, per riferito abbassamento del
visus era stata effettuata una consulenza oftalmologica, corredata da visita neurologica e TAC cranio con criterio d'urgenza, evidenziante una lesione ischemico cronica a carico del territorio dell'arteria cerebrale anteriore ed ulteriori due lesioni a livello sottocorticale parietale sin. 7, e un angio TAC
dei tronchi sopraortici con evidenza di trombosi di entrambe le arterie carotidi interne sicché, dimesso dal reparto di Cardiochirurgia chirurgicamente guarito veniva trasferito presso il reparto di riabilitazione Cardiovascolare della stessa
AOU.
Essendo queste le vicende di fatto, l' ha Controparte_1
sostenuto la mancanza di prova delle diverse asserzioni dell'attore. In
definitiva, non si manifestava alcuna complicanza chirurgica durante tutto il periodo di ricovero;
all'ingresso in struttura veniva opportunamente iniziata una terapia farmacologica specifica e nell'immediatezza del post-chirurgico approntata una terapia antiglaucomatosa mediante betabloccanti, che non lasciava spazio al alcuna doglianza circa una sua condotta censurabile, né dei suoi sanitari e della struttura ospedaliera e che le complicanze occorse all'istante – ossia a un paziente dal quadro clinico molto complesso, in quanto caratterizzato da malattia aterosclerotica multivasale con scompenso
Pag. 8 glicometabolico e pregressa trombosi delle carotidi interne bilaterale, non erano prevedibili e, pertanto, alcun nesso causale poteva sussistere tra la condotta dei propri sanitari e le invocate lesioni.
La ha, inoltre, contestato la reale esistenza dei Controparte_1
danni lamentati di cui non era stata fornita alcuna idonea prova;
la loro quantificazione ritenuta sproporzionata e arbitraria, e la richiesta di risarcimento del danno morale e del danno esistenziale scorporati dal danno biologico costituendone una duplicazione.
La convenuta ha, infine, rappresentato che per il sinistro in oggetto,
avvenuto nell'anno 2019, era assicurata per responsabilità civile terzi e prestatori d'opera con polizza n. IITOMM1900011 dell'1° agosto 2019 di
- operativa dal 31.07.2019 al Controparte_4
31.07.2022, e ciò anche in virtù della clausola di retroattività ("Claims
Made") di cui all'art. 20 - verso cui intendeva spiegare domanda di malleva ex art. 1917 c.c..
L ha, quindi, concluso: Controparte_1
- preliminarmente, chiedendo il differimento della prima udienza di comparizione per consentirle “la citazione delle altre convenute”, ossia di
, con sede legale in 6-8 College Controparte_4
Green, Dublin 2, Ireland. D02 con rappresentanza Generale per l'Italia C.F._5
in Milano, Via Clerici, n. 14, e di con pari Controparte_2
sede in Milano, alla Via Clerici, n. 14;
- dichiarare la nullità dell'atto introduttivo ovvero rigettare la domanda proposta con l'atto di citazione attesa la sua infondatezza nel merito e il difetto in termini probatori;
Pag.
9 - in via gradata ed ove accolta in tutto o in parte la domanda attorea,
condannare direttamente la Compagnia Controparte_4
nonché la al pagamento di quanto dovuto
[...] Controparte_2
all'attore e comunque condannare le chiamate in causa a mallevarla, rivalerla e garantirla da qualsivoglia conseguenza sfavorevole.
Per effetto della notifica dell'atto di citazione, la
[...]
non si è costituita. Controparte_2
Invece, solo a seguito della chiamata in causa con differimento dell'udienza al 26 gennaio 2023 avanzata dall' la Controparte_1
si è costituita in giudizio con comparsa di Controparte_2
costituzione e risposta depositata il 05.01.2023, nella quale ha precisato innanzitutto che - a decorrere dal 31.7.2020 - aveva Controparte_3
trasferito il proprio portafoglio assicurativo ad essa Controparte_2
società di diritto italiano facente parte del Gruppo Assicurativo
[...]
Di conseguenza, tutti i rapporti giuridici, economici e contrattuali, CP_2
attivi e passivi, già facenti capo ad sono stati ceduti Controparte_3
ad che è il soggetto effettivamente legittimato a Controparte_2
stare in questo giudizio, in virtù del richiamato atto di trasferimento inter
partes e dei sottesi provvedimenti autorizzativi delle autorità competenti.
La chiamata in causa ha impugnato la domanda dell'istante aderendo alle difese rassegnate dalla struttura ospedaliera sua assicurata e deducendo l'inammissibilità delle voci dei danni richiesti;
ha eccepito la mancata prova del nesso di causalità tra questi e la condotta dell'AOU convenuta e dei suoi sanitari, ai quali i descritti danni al nervo ottico non erano ascrivibili per aver erogato all'istante le migliori cure possibili.
Pag. 10 In relazione al rapporto assicurativo, costituito dalla menzionata polizza n. ITOMM1900011, richiamando come la convenuta l'art. 20 delle c.g.a., la chiamata in causa ha confermato la teorica operatività ratione
temporis della garanzia precisando, però, che tale garanzia per R.C.T. era stata prestata con una franchigia aggregata annua pari ad € 1.100.000,00,
sicché l'ipotetico valore del danno appariva allo stato assorbito da questa, da porsi, quindi, a carico della sua assicurata.
Inoltre, la Compagnia ha assunto che nell'ipotesi di coesistenza di altre polizze assicurative, da chiunque contratte, a copertura dei medesimi danni, le garanzie da essa prestate con la citata polizza opererebbero “a secondo rischio” rispetto alle altre e, cioè, in relazione alla eventuale eccedenza del risarcimento rispetto al massimale previsto dagli altri contratti assicurativi,
evidenziando ulteriormente che secondo quanto previsto dall'art. 1 nel caso in cui vi siano altre assicurazioni per il medesimo rischio, anche precedentemente stipulate con altro assicuratore individuale o collettivo, dal singolo medico o sanitario o da altro assicurato diverso dalla contraente, e queste siano operanti “a secondo rischio”, dovranno applicarsi in ogni caso i criteri di cui all'art. 1910 c.c.. e, pertanto, nel caso di accertamento della
Contr responsabilità dell' convenuta, l'unica prestazione cui poteva essere tenuta essa era rappresentata dalla manleva nei Controparte_2
limiti del massimale di polizza (pari ad € 20.000.000,00 per sinistro e ad euro
2.000.000,00 per tutti i sinistri originati entro il citato periodo di retroattività)
ed al netto della descritta franchigia aggregata annua e previa riduzione proporzionale dell'indennità ai sensi e per gli effetti dell'art. 1910 c.c., ove ricorrenti i presupposti per l'applicazione di tale norma.
Pag. 11 La ha concluso chiedendo di rigettare la Controparte_2
domanda attorea;
in subordine, nel caso di suo accoglimento, contenere la propria prestazione assicurativa (ove non assorbita dalla franchigia aggregata annua di € 1.100.000) nei limiti della frazione pro parte di responsabilità della struttura sanitaria disponendo che la manleva a suo onere contrattuale fosse limitata alla parte eccedente la suddetta franchigia, entro il massimale di polizza ed al netto di ogni eventuale ulteriore scoperto e sempre previa riduzione proporzionale dell'indennità ai sensi e per gli effetti dell'art. 1910
c.c., ove applicabile e, infine, condannare chi di ragione al pagamento a suo favore delle spese di lite.
Concessi i termini di cui all'art. 183, sesto comma, c.p.c. e depositate le relative memorie (nn. 1, 2 e 3 dall'istante e nn. 2 e 3 sia dalla convenuta
Contr
sia da;
rilevato che nella terza memoria Controparte_2
istruttoria l' aveva “rinunciato alla domanda” nei confronti Controparte_6
della ritenuto, pertanto, superfluo l'interrogatorio Controparte_7
formale deferito da quest'ultima nei confronti della struttura ospedaliera;
non ammessa la prova testimoniale richiesta da parte attrice, ritenuta irrilevante poiché vertente su circostanze di fatto generiche e ritenuta l'irrilevanza dell'ordine di esibizione richiesto dall'AOU convenuta nei confronti dell'attore e di terzi considerando l'oggetto della specifica domanda di risarcimento dei danni patrimoniali avanzata in citazione, veniva ammessa ed espletata CTU medico legale con la nomina del dott. , Persona_1
medico legale, e del dott. , medico chirurgo, specialista in Persona_2
Oftalmologia ed in Medicina legale, e all'udienza del 13 febbraio 2025 le parti hanno concluso come in epigrafe trascritto ed il Tribunale in
Pag. 12 composizione monocratica, ai sensi dell'art. 190 c.p.c., ha assegnato loro il termine di gg. 60 per il deposito delle comparse conclusionali (fino al
14.04.2025) e l'ulteriore termine di gg. 20 per il deposito delle memorie di replica (fino al 05.05.2025).
Va, innanzitutto, dato atto del verificarsi della condizione di procedibilità di cui all'art. 5, comma 1-bis, d.lgs. 28/2010 (introdotto dall'art. 84, primo comma, lett. b), d.l. 69/2013 l conv. in l. 98/2013), stante l'esperimento “ante causam” del procedimento di mediazione obbligatoria previsto dalla disposizione in argomento, conclusasi con esito negativo per assenza dell'AOU convenuta e di come da Controparte_2
verbale in atti del 23.09.2021.
L'attore non ha azione diretta nei confronti della la quale CP_2
si è costituita in giudizio solo a seguito della chiamata in causa da parte della convenuta. Attesa la mancata costituzione come convenuta, nulla per le spese tra l'attore e la compagnia.
Deve essere, poi, respinta l'eccezione della nullità dell'atto introduttivo sollevata dall convenuta, cui ha aderito Controparte_1
anche la Compagnia assicuratrice, per genericità della domanda circa l'esposizione delle circostanze di fatto e la descrizione dei danni lamentati,
nonché per indeterminatezza nell'esposizione giuridica, non avendo chiarito il titolo e l'incidenza della pretesa responsabilità della prima.
Al riguardo, circa le eccezioni di nullità dell'atto di citazione per indeterminatezza del petitum e della causa petendi si deve osservare che la citazione è nulla quando sono omessi o assolutamente incerti la determinazione della cosa oggetto della domanda o l'esposizione dei fatti e
Pag. 13 degli elementi di diritto su cui la stessa è fondata. In ordine al primo elemento identificatore della domanda, ossia il petitum va distinto il mediato da quello immediato ossia, da un lato, la concreta utilità, il bene della vita che la parte vuole ottenere in giudizio, dall'altra il tipo di provvedimento richiesto al giudice per conseguire tale risultato. Entrambi questi elementi possono essere oggetto di vizio.
L'attore non deve necessariamente seguire una formula fissa o una terminologia specifica, ma occorre che l'oggetto della domanda risulti, anche implicitamente, dalla descrizione contenuta nell'atto introduttivo, in modo che il giudice possa individuarlo e decidere in base al suo contenuto effettivo,
secondo il principio di iura novit curia.
In ordine al secondo elemento proprio della domanda giudiziale, la
causa petendi ovvero il titolo o ragione della domanda, si è soliti operare una distinzione tra diritti auto-determinati e diritti etero-determinati. Mentre per i primi, individuati principalmente nei diritti assoluti, non è necessario allegare i fatti costitutivi degli stessi per i secondi, i diritti relativi, invece, è
indispensabile portare a conoscenza del Giudice i titoli da cui tali diritti derivano poiché solo in tal modo la domanda sarà sufficientemente determinata e il Giudice sarà in grado di identificarli con esattezza.
Nel caso di specie la domanda risulta completa in tutti i suoi elementi necessari per giungere ad una decisione avendo l'attore domandato l'accertamento delle responsabilità, derivanti da omissioni e negligenze dei sanitari della struttura convenuta, per l'esito lesivo occorsogli ed indicando specificamente la condotta colposa addebitata ai predetti sanitari consentendo,
quindi, sia a questa che alla Compagnia assicuratrice di potersi
Pag. 14 compiutamente difendere.
Passando ad esaminare il merito, , sulla base della Parte_1
relazione di parte depositata, ha ascritto all sanitaria convenuta e al CP_1
suo personale agente la mancata prescrizione, per tutta la durata del ricovero
(04.01/06.02.2019), di una terapia farmacologica topica con betabloccanti tesa ad evitare l'incremento della pressione intraoculare, così cagionandogli un'escavazione glaucomatosa bilaterale del disco ottico risultante atrofico,
con secondaria perdita del visus, pressoché completa. Omissione ancor più
grave giacché nella “prima” cartella (n. 2019000542 relativa al ricovero dal
04.01 al 30.01.2019) era stata segnalata la coesistenza di una patologia glaucomatosa in trattamento farmacologico.
Si rileva innanzitutto che i trattamenti sanitari contestati sono avvenuti nell'anno 2019 e si applicano, quindi, le disposizioni della legge n. 24 dell'8
marzo 2017 (c.d. legge Gelli-Bianco) in vigore dal 1° aprile 2017.
Ai sensi dell'art. 7 di questa legge “La struttura sanitaria o
sociosanitaria pubblica o privata che, nell'adempimento della propria
obbligazione, si avvalga dell'opera di esercenti la professione sanitaria,
anche se scelti dal paziente e ancorché non dipendenti della struttura stessa,
risponde, ai sensi degli articoli 1218 e 1228 del codice civile, delle loro
condotte dolose o colpose”.
Trattasi, quindi, di una responsabilità contrattuale come, peraltro, era stato già affermato dalla giurisprudenza di legittimità da molti anni.
Appare utile premettere i princìpi giurisprudenziali, ormai consolidati,
in tema di responsabilità professionale medica, rilevanti nella presente controversia.
Pag. 15 Occorre rilevare sul piano processuale che “il paziente danneggiato
che agisca in giudizio deducendo l'inesatto adempimento dell'obbligazione
sanitaria deve provare il contratto o il “contatto sociale” ed ha l'onere di
provare, anche a mezzo di presunzioni, il nesso di causalità fra
l'aggravamento della situazione patologica (o l'insorgenza di nuove
patologie) e la condotta del sanitario, mentre è onere della parte debitrice
provare, ove il creditore abbia assolto il proprio onere probatorio, la causa
imprevedibile ed inevitabile dell'impossibilità dell'esatta esecuzione della
prestazione; in quanto il danno evento consta della lesione non dell'interesse
strumentale alla cui soddisfazione è preposta l'obbligazione (perseguimento
delle "leges artis" nella cura dell'interesse del creditore) ma del diritto alla
salute (interesse primario presupposto a quello contrattualmente regolato)”
(Cass. n. 28991/2019; Cass. n. 26907/2020).
In altri termini, l'attore danneggiato deve provare l'esistenza del contratto o del contatto sociale e l'insorgenza o l'aggravamento della patologia e deve allegare, cioè, affermare, spiegando in maniera specifica,
l'inadempimento del debitore-medico che sia astrattamente idoneo a provocare il danno lamentato. Questo tipo di inadempimento viene definito come “inadempimento qualificato”. In sostanza, non qualsiasi inadempimento
è rilevante nella responsabilità professionale, ma “solo quello che costituisce
causa (o concausa) efficiente del danno” (Cass., Sezioni Unite, n. 577/2008).
A carico del convenuto medico o struttura (e solo se l'attore ha dimostrato quello che grava sulla sua posizione), spetterà invece dimostrare due cose: o che quell'inadempimento qualificato non c'è stato oppure che, pur esistendo,
non si pone in rapporto causale con l'evento.
Pag. 16 Più in particolare, con la sentenza n. 18392/2017 della Corte di
Cassazione viene descritto quello che è il cd. doppio ciclo causale: quando è
dedotta una responsabilità contrattuale della struttura sanitaria per inesatto adempimento della prestazione sanitaria, grava sul danneggiato paziente dimostrare il nesso di causalità, tra l'aggravamento della situazione patologica o l'insorgenza di una nuova patologia e l'azione o l'omissione dei sanitari.
Grava, invece, su questi ultimi dimostrare che l'esatta esecuzione della prestazione è divenuta impossibile per una causa imprevedibile e inevitabile.
Il primo ciclo causale consiste, quindi, nella dimostrazione del nesso causale a carico dell'attore danneggiato mentre il secondo individua l'onere probatorio a carico del medico o della struttura, precisando che questo secondo onere,
cioè quello del secondo ciclo causale, sorge solo se il danneggiato ha dimostrato il nesso causale tra la patologia e la condotta dei sanitari.
In pratica, il primo ciclo causale è comune ad ogni ipotesi di responsabilità, sia contrattuale che extracontrattuale. Cioè, esiste un “tronco
comune” delle azioni di danno, in cui gli oneri di prova del danneggiato sono uguali. Cioè, sia nella contrattuale che nella extracontrattuale, l'attore deve provare il nesso causale.
Passando al caso in esame, il come innanzi anticipato, ha Pt_1
sostenuto che l'omissione di una terapia farmacologica topica con betabloccanti, che avrebbe evitato l'accrescimento della pressione intraoculare, gli ha causato un'escavazione glaucomatosa bilaterale del disco ottico risultante atrofico con la susseguente perdita quasi completa del visus,
tanto da essere, in seguito, riconosciuto “Cieco con residuo visivo non
superiore ad 1/20 in entrambi gli occhi con eventuale correzione” ex leggi n.
Pag. 17 382/70 e n. 508/88 in sede di accertamento per il riconoscimento della invalidità civile.
Orbene, nel vagliare e verificare il profilo di responsabilità, c.d.
inadempimento qualificato, sollevato dal medesimo nei confronti dei sanitari della struttura convenuta, nella relazione di CTU depositata il 10.07.2024 i due tecnici incaricati – il dott. , specialista in Medicina Persona_1
Legale e delle Assicurazioni, e il dott. , specialista in Persona_2
Oftalmologia ed in Medicina Legale, dopo aver esaminato tutta la documentazione sanitaria acquisita in atti e ricostruite la vicenda ospedaliera dell'istante e le prospettazione in fatto di cui agli atti introduttivi delle parti ed esposte le osservazioni dei loro CCTT, hanno disatteso le sue conclusioni,
basandosi su due risultanze fondamentali:
1- l'assenza in atti di documentazione oculistica pre-ricovero che consentisse di valutare il livello di gravità della patologia glaucomatosa e che tale glaucoma così avanzato possa essere stato cagione dei danni visivi dell'attore; 2) gli esiti degli esami clinici somministrati e di cui alla “seconda” cartella clinica n. 2019008950 (relativa al ricovero dal 30.01.2019 al 06.02.2019), che denotavano la presenza di un quadro di papilledema, non hanno determinato la necessità della somministrazione di una terapia topica ipotonizzante.
Circostanze che permettono di inferire che “non è possibile confortare
in alcun modo l'ipotesi patogenetica del danno da glaucoma né come
conseguenza di un ipertono acuto da midriasi atropinica, né come danno da
mancata terapia topica ipotonizzante” con la conclusione che in base al criterio del “più probabile che non” “il danno visivo lamentato dal ricorrente
(recte: attore) sia da attribuire ad un fatto ischemico da ipoperfusione” (pag.
Pag. 18 36 dell'elaborato) e, di conseguenza, che “il danno alle vie ottiche, atteso che
non può essere attribuito a patologia glaucomatosa, non può che essere di
tipo vascolare e legato alla preesistente occlusione carotidea bilaterale nota
in anamnesi” (pari pag. 36).
Procedendo per ordine, la CTU ha, innanzitutto, evidenziato che in atti sono presenti due copie della “prima” cartella clinica n. 2019000542 (relativa al ricovero dal 04.01.2019 al 30.01.2019) depositate da attore e convenuta con numero di pagine complessivo diverso: quella dell'attore di 76 pagine, quella della convenuta struttura di 221 pagine (pag. 11) e che in entrambe è riportato la sussistenza di un risalente glaucoma la cui terapia era stata sospesa per imprecisati motivi circa un mese prima dell'esame neurologico del
25.01.2019 che l'aveva individuato “…25/01(2019) consulenza neurologica:
pz con glaucoma di vecchia data (terapia sospesa per motivi imprecisati circa
1 mese fa)” (cfr. pag. 12 e pag. 36).
Ciò premesso, dopo aver riassunto le posizioni delle parti e dei loro
CCTT relativamente alla valutazione del nesso di causa tra la riferita perdita visiva e l'intervento di rivascolarizzazione miocardica in CEC e cardioplegia cui è stato sottoposto l'attore in data 15.01.2019, e, in particolar modo, dopo aver riscontrato le note di osservazione ex art. 194 c.p.c. depositate da quello nominato dall'istante (dott. , unico ad averle inoltrate e trascritte Per_3
alle pagg. 25 e 26 della perizia, gli ausiliari hanno sottolineato la mancanza in atti di qualsivoglia documentazione clinica oculistica (“…va prima di tutto
evidenziato che in atti non è presente alcuna documentazione clinica di tipo
oculistico. Viene sostenuto ed è riportato in cartella clinica (“… in anamnesi
glaucoma…”) e nella anamnesi della lettera di dimissione del 06.02.2019,
Pag. 19 come pure nella consulenza oculistica del 21.01.2019 (in terapia con
Combigan collirio che riferisce di aver sospeso da alcuni giorni), che il
ricorrente (recte: l'attore) era affetto da glaucoma” (pag. 33).
I due CCTTUU hanno, poi, opportunamente esposto le caratteristiche della patologia glaucomatosa e l'ipotetica sua incidenza per la disamina del caso in esame: “Come ampiamente noto il glaucoma è una sindrome
caratterizzata da tre elementi: pressione intraoculare elevata, danni alla
papilla ottica, danni al campo visivo. Normalmente, alla diagnosi di
glaucoma, segue l'inquadramento del paziente con la esecuzione di un campo
visivo e di un OCT fibre per vedere il livello di gravità della patologia e
stabilire quindi la terapia adeguata. Nel caso si sospettino forme particolari,
come ad esempio un glaucoma da chiusura d'angolo, si associano ulteriori
esami di approfondimento. Come prima detto, nessuna documentazione è
presente in atti che, in epoca pre-ricovero, permetta di valutare il livello di
gravità della patologia glaucomatosa, che si può evincere dal livello di
compromissione del campo visivo, dai valori tonometrici che si ottengono con
la terapia e dal rapporto C/D della papilla ottica;
infatti, sappiamo che cosa
ben diversa è la sospensione della terapia ipotonizzante in una forma
avanzata di glaucoma con importante compromissione del campo visivo,
ampia escavazione papillare e scarso compenso tonometrico rispetto ad una
sospensione che intervenga in un caso in cui i valori tonometrici non sono
particolarmente elevati, il campo visivo è poco o nulla compromesso e la
papilla ottica non mostra particolari alterazioni. Nel primo caso, si può avere
una sicura progressione del danno, nel secondo caso può anche non aversi
alcun effetto negativo. Come già detto e ripetuto, però, nel fascicolo non è
Pag. 20 presente alcuna documentazione clinica oculistica pre-ricovero (campo
visivo, OCT fibre, curva tonometrica o altro) che permetta di ritenere che la
forma che affliggeva il periziato fosse un glaucoma avanzato. La sola
documentazione sanitaria contenuta nel fascicolo (di parte attrice) non è di
tipo clinico e, più precisamente, è costituita dal verbale dell'11.07.2019 CP_8
e dalla relazione di parte del Dott. (CTP che ha redatto la relazione Per_4
medica allegata in accluso all'atto di citazione). Peraltro, la stessa relazione
di parte del Dott. non cita alcuna documentazione clinica di tipo Per_4
oculistico ma solo la documentazione relativa agli interventi di tipo
cardiochirurgico.” (pag. 34).
In relazione alla ricostruzione patogenetica del danno visivo proposta dal CT dell'istante, il quale prendeva in considerazione la possibilità di un ipertono acuto oculare in conseguenza della midriasi indotta dalla somministrazione per via sistemica di atropina nel corso delle procedure anestesiologiche, gli CCTTUU hanno esposto che “una tale ipotesi
presuppone che il paziente presenti una camera anteriore bassa ed un angolo
camerulare stretto, predisposto alla chiusura. Si provvedeva quindi a
richiedere un esame ultrasonografico (UBM) o un OCT della camera
anteriore per accertare tale condizione. Tale esame non è mai stato fornito. È
stata invece trasmessa una documentazione sanitaria costituita da due visite
specialistiche del Dott. , in data 8 e 22 aprile 2024 e dalle immagini Per_5
del fundus oculi acquisite in data 22.04.2024. Va peraltro evidenziato che tali
immagini del fundus oculi non mostrano il quadro di una papilla atrofica o
subatrofica o con una escavazione papillare importante da riferire a
glaucoma, che sarebbe indice di un danno visivo rilevante. Quindi, tali
Pag. 21 immagini non sono tipiche di occhi con un danno glaucomatoso a livello della
papilla. In sintesi, non vi è documentazione ante ricovero che documenti un
glaucoma avanzato mentre lo stato attuale della papilla ottica non è tipico di
un danno glaucomatoso”. (pag. 35).
Tale argomentazione - hanno aggiunto i CCTTUU - risulta anche dagli esami medici annotati nella “seconda” cartella clinica (la n. 2019008950
relativa al ricovero dal 30.01.2019 al 06.02.2019) che, peraltro, supporta il
visus riferito dall'attore: “La cartella clinica relativa al ricovero del
30.01.2019, permette di supportare il visus riferito dal ricorrente (recte:
attore). Sono infatti presenti all'interno della predetta cartella: - una
consulenza oculistica in data 01.02.2019 con visus in OD assenza di
percezione luminosa e in OS 1/120 con assenza in OD di riflesso fotomotore
che invece risulta presente in OS;
- una RMN cranio che evidenzia trombosi
dei tratti intrapetroso ed intracavernoso dei sifoni carotidei. - un esame PEV
(Potenziali Evocati Visivi) da flash, in data 05.02.2019, che evidenzia reperti
elettrofisiologici compatibili con un grave danno delle vie esplorate. Tale
esame è compatibile con il visus riscontrato in sede di operazioni peritali, che
abbiamo visto essere pari a visus spento in OD e ridotto a motu manu in OS.
Inoltre, nella consulenza oculistica effettuata il 01.02.2019, la Pressione
Intraoculare rilevata era 12 mmHg, quindi assolutamente nella norma e ben
lontana dal poter essere definita elevata. Se, come sostenuto da parte attrice,
durante il ricovero non è stata somministrata terapia topica ipotonizzante – e
ciò sarebbe alla base della deprivazione visiva attualmente riscontrata - i
valori di pressione riscontrati avrebbero dovuto essere ben al di sopra della
norma. Nella stessa visita viene inoltre rilevato un papilledema OD >OS, che
Pag. 22 può essere correlato ad una forma ischemica. Va detto che anche la visita
oculistica del 21.01.2019 descrive un quadro di papilledema. In sintesi, non è
possibile confortare in alcun modo l'ipotesi patogenetica del danno da
glaucoma né come conseguenza di un ipertono acuto da midriasi atropinica
né come danno da mancata terapia topica ipotonizzante.” (pagg. 35 e 36).
I CCTTUU hanno, pertanto, concluso rappresentando che “Con
criterio probabilistico, è possibile affermare che il danno visivo lamentato dal
ricorrente (recte: attore) sia da attribuire ad un fatto ischemico da
ipoperfusione” ricordando al riguardo “che il ricorrente (recte: attore)
presentava una vasculopatia cerebrale ed una trombosi della carotide interna
bilateralmente, quindi una situazione circolatoria molto compromessa. Ne
consegue che il danno alle vie ottiche, atteso che non può essere attribuito a
patologia glaucomatosa, non può che essere di tipo vascolare e legato alla
preesistente occlusione carotidea bilaterale nota in anamnesi.”. (pag. 36),
*??? e aggiungendo che riguardo la circostanza che si evince dalla lettura della visita neurologica del 25.01.2019 per la quale durante “… l'intervento di
rivascolarizzazione miocardica è stato necessario chiudere alcune collaterali
del collo” non è supportata da idonea documentazione in atti e appare poco percorribile., a meno che lo specialista neurologo in questione non venga chiamato (qualora il Sig. Giudice lo ritenga opportuno) a testimoniare ed a confermare la fonte di tale affermazione .
In definitiva, alla luce delle argomentazioni dei CCTTUU, deve ritenersi non provata né la negligenza e/o l'imperizia dei sanitari della struttura ospedaliera convenuta il cui contegno avrebbe concretizzato un inadempimento contrattuale ex artt. 1223 e 1228 c.c., né il nesso causale tra le
Pag. 23 loro condotte e la perdita pressoché completa del visus occorsa all'istante.
Questo Tribunale ritiene di poter condividere tali conclusioni, ivi comprese le risposte alle osservazioni sollevate dal CT di parte attrice, perché
sorrette da motivazioni logiche e adeguate.
Non resta, dunque, che riportare di seguito le consequenziali risposte fornite dagli ausiliari agli specifici quesiti di cui al mandato loro conferito:
- il “… al momento in cui si rivolse alla struttura ospedaliera Pt_1
convenuta in giudizio (04.01.2019), era affetto da Cardiopatia Ischemica. In
anamnesi Diabete Mellito da circa 30 anni e occlusione della carotide interna
destra e sinistra dal 2017.” (pag. 37);
- il medesimo “… fu sottoposto prima a coronarografia in data
08.01.2019 e, in data 15.01.2019, a rivascolarizzazione miocardica in CEC e
cardioplegia. Tali interventi possono essere definiti a carattere routinario ma
non di facile esecuzione.” (pag. 37);
- “In data 18.01.2019 il paziente ha lamentato un crollo visivo. Tale
crollo, con il criterio del 'più probabile che non', non appare causalmente
imputabile a condotte commissive o omissive del personale sanitario della
struttura convenuta.” (pag. 38);
- “Non appare sussistere nel caso in esame omissione della media
diligenza da parte dei sanitari” (pag. 38), non avendo, peraltro, il trattamento eseguito un carattere di straordinarietà ed eccezionalità ovvero implicante la risoluzione di problemi tecnici di particolare difficoltà, trascendenti la preparazione media, o non ancora sufficientemente studiati dalla scienza medica;
- sempre relativamente alla sussistenza di condotte scorrette e ai
Pag. 24 profili di colpa dedotti in citazione e, in particolare, in ordine all'omessa terapia farmacologica, hanno scritto: “Non appaiono sussistere condotte
scorrette e profili di colpa in relazione alla omessa terapia farmacologica”
(pag. 38), specificando che nelle proprie valutazioni sul nesso di causalità e colpa, delle acquisizioni della letteratura medico-scientifica, nonché delle linee guida e delle buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica nazionale ed internazionale attuali (ai fini della causalità) e di quelle note all'epoca dei fatti (ai fini della colpa) “Si è tenuto conto delle buone prassi in
assenza di Linee Guida relative a casi quali quello di specie.”(pag. 39);
- ancora, la struttura sanitaria era munita dei Controparte_6
necessari presidi per trattare adeguatamente il caso;
il trattamento eseguito era necessario per assicurare la guarigione o la sopravvivenza dell'istante e non c'erano altre alternative terapeutiche che, in termini di efficacia, rischio,
sofferenza ed effetti collaterali avrebbero potuto determinare il
[...]
ad optare per un trattamento diverso da quello eseguito: “La Pt_1
struttura sanitaria era munita dei necessari presidi per trattare
adeguatamente il caso. Il trattamento eseguito era necessario per assicurare
la guarigione o la sopravvivenza dell'istante. Non c'erano altre alternative
terapeutiche” (pag. 39);
- inoltre, avuto riguardo al cd. danno iatrogeno nei limiti di quanto dedotto dall'istante, l'evento non ha cagionato un peggioramento temporaneo delle sue generali condizioni rispetto a quelle preesistenti e, di conseguenza non sussiste alcun rapporto causale tra le lesioni rilevate e un peggioramento di queste ultime e tra le lesioni rilevate e la preclusione di attività
dell'ordinaria esistenza inerenti alla sfera individuale, relazionale, alle
Pag. 25 normali attività quotidiane: “Il peggioramento temporaneo e permanente delle
condizioni generali del soggetto non è da imputare, secondo le regole
civilistiche del 'più probabile che non', all'azione omissiva o commissiva del
convenuto” - recte: della convenuta – (pag. 40);
- l'ipovisus riferito, quale postumo di natura soggettiva e non obiettivabile, può ritenersi attendibile in riferimento alle lesioni riportate dal
“l'ipovisus riferito, la cui rilevazione soggiace a criteri di soggettività Pt_1
dell'esaminato, può essere ritenuto attendibile perché supportato dalle
risultanze di esami strumentali (PEV)” (pag. 40), fermo restando che alcun addebito può essere ascritto in tal senso alla struttura convenuta e ai suoi sanitari;
- in ordine allo stato di salute dell'istante anteriore ai fatti di causa,
ossia alle condizioni psico-fisiche preesistenti e indipendenti dall'eventuale errore medico - come sopra esposto escluso dalla relazione peritale - che potevano influire sul determinismo e sul decorso della lesione conseguente ai fatti di causa e sulle sue conseguenze, provocando una compromissione biologica maggiore di quella che si sarebbe avuta in loro assenza, i
CC.TT.UU. hanno evidenziato che “Il periziato presentava una condizione
circolatoria molto compromessa con occlusione della carotide interna
bilateralmente; si tenga presente al riguardo che la arteria oftalmica, che
irrora il nervo ottico e l'occhio, è una diramazione della carotide interna.
Non è possibile sapere quali fossero le condizioni visive del paziente prima
del ricovero per cui è causa, in quanto manca qualsiasi documentazione
sanitaria al riguardo, anche se, ragionevolmente, le stesse erano con buona
probabilità già compromesse” (pag. 40);
Pag. 26 - in relazione al grado di danno biologico permanente riportato, che per i motivi espressi dagli ausiliari non può essere oggetto di risarcimento,
nella perizia si legge: “La menomazione residuata incide su uno stato psico-
fisico anteriore già compromesso per altra causa e sullo stesso sistema
organo-funzionale già compromesso (invalidità concorrente). Non si è però in
grado di precisare la compromissione preesistente per mancanza di
documentazione clinica relativa allo stato anteriore. Il danno biologico
permanente, valutato in base alle “Linee Guida per la valutazione medico-
legale del danno alla persona in ambito civilistico” della SIMLA, + pari
all'81%, anche se non risarcibile in considerazione di quanto detto finora”
(pag. 41);
- i postumi residuati “non sono suscettibili di miglioramento.” e
“impediscono del tutto ogni attività lavorativa” al soggetto comunque Pt_1
in pensione dal 31.12.2017 (cfr. pag 5, sub t della citazione); “Non sono
presenti spese mediche sostenute” e “Non si prevedono spese future” (pag.
42);
Occorre, invece, soffermarsi su un elemento riportato dai CCTTUU e sui quali l'attore ha depositato anche osservazioni.
I CCTTUU hanno evidenziato che nella cartella clinica in data 25
gennaio 2019 è annotata la consulenza neurologica in cui si legge che il paziente “ha presentato, in 5° giornata da un intervento di
rivascolarizzazione miocardica durante il quale è stato necessario chiudere
alcune collaterali del collo, un improvviso calo del visus bilateralmente”.
I due CCTTUU hanno osservato sul punto che la annotata chiusura di alcune collaterali del collo “non è supportata da idonea documentazione in
Pag. 27 atti e ci sembra poco percorribile”.
Parte attrice ha fatto leva sul valore di fede privilegiata della cartella per attribuire il fatto ischemico da ipoperfusione che i CCTTUU hanno indicato come causa della significativa riduzione del visus proprio “nella
improvvida chiusura, durante l'intervento, di alcune collaterali del collo, che
fornivano il circolo cerebrale, bypassando le carotidi obliterate”.
Occorre, innanzitutto, rilevare che il prospettato errore nella scelta e nell'esecuzione di questo atto operatorio, sebbene quest'atto fosse già
rilevabile dalla lettura della consulenza neurologica del 25/1/2019 riportata nella cartella clinica che lo stesso attore ha depositato in sede di costituzione in giudizio, non è stato indicato tra gli “inadempimenti qualificati” contestati ai sanitari che sono stati, invece, limitati ad una condotta omissiva consistente nell'omessa esecuzione di una terapia farmacologica in grado di impedire l'instaurarsi dell'atrofia dei nervi ottici.
Si noti che nell'esposizione cronologica dei fatti la consulenza neurologica in questione non viene neppure menzionata mentre l'intervento del 15/01/2019 viene descritto, come da cartella clinica, come di
“rivascolarizzazione miocardica mediante doppio by-pass aorto-coronarico”
senza menzione dell'interessamento delle carotidi.
É noto che “Le attestazioni contenute in una cartella clinica, redatta
da un'azienda ospedaliera pubblica o da un ente convenzionato con il SSN,
hanno natura di certificazione amministrativa - a cui è applicabile lo speciale
regime degli artt. 2699 e ss. c.c. - per quanto attiene alle indicazioni ivi
contenute delle attività svolte nel corso di una terapia o di un intervento (a
differenza delle valutazioni, delle diagnosi o, comunque, delle manifestazioni
Pag. 28 di scienza o di opinione annotate, prive di fede privilegiata), mentre le attività
non risultanti dalla cartella possono essere provate con ogni mezzo” (da ultimo Cass., sez. III, ord. n. 16737 del 17 giugno 2024).
Alla luce dei principi della massima, nel caso all'annotazione contenuta nella consulenza del 25 gennaio 2019 non può attribuirsi valore fidefaciente e questo perché il neurologo non era presente all'intervento chirurgico come da scheda con indicazione dei presenti a pag. 156 della cartella prodotta dall'AOU Federico II. Pertanto, quello che scrive il neurologo non è qualcosa che è accaduto in sua presenza e di cui egli possa rilasciare certificazione.
Inoltre, a pag. 25 dello stesso documento vi è un'altra consulenza neurologica effettuata da altro sanitario due giorni prima, il 23 gennaio 2019,
in cui non vi è alcun riferimento all'intervento alle collaterali del collo.
Ancora, la descrizione a pag. 156 dell'intervento del 15 gennaio 2019
appare dettagliata e deve ritenersi veramente anomalo che i sanitari, in tempi non sospetti, non abbiano fatto alcuna menzione di un intervento anche ai predetti collaterali.
Esclusa, pertanto, che abbia valore di fede privilegiata quanto riportato nella consulenza del 25 gennaio 2019, era onere dell'attore, non solo dedurre questo presunto ulteriore inadempimento qualificato, che poteva essere rilevato agevolmente ben prima delle operazioni dei CCTTUU dalla lettura della cartella, ma soprattutto – e ciò anche nel caso che si ritenga che l'onere di allegazione dell'inadempimento non si debba spingere sino a tanto –
provare il compimento di questo ulteriore atto operatorio, potenzialmente produttivo del fatto ischemico da ipoperfusione, considerato che di esso non
Pag. 29 vi è menzione nella scheda operatoria dell'intervento chirurgico.
Mancando la prova del compimento di questo ulteriore atto operatorio
– perché la annotazione del neurologo che non ha fede privilegiata contrasta con quanto emerge dalla scheda operatoria e non vi sono motivi per ritenerla più attendibile di quest'ultima - difetta in radice la prova del nesso causale tra questo atto e l'aggravamento delle condizioni del paziente, prova che era a
Contr carico dell'attore e che, solo una volta fornita, onerava la di fornire la prova liberatoria ai sensi dell'art. 1218 c.c..
In conclusione, non essendoci motivo di discostarsi dalle conclusioni dei CCTTUU, la domanda va rigettata.
Si ritiene di poter compensa interamente tra attore ed CP_6
[. e quest'ultima e la le spese di lite in Controparte_2
considerazione per il giudizio principale dell'oggettiva difficoltà di individuazione delle cause del peggioramento delle condizioni del paziente e per quello di malleva per il riconoscimento da parte dell'Università della franchigia cd. aggregata che impediva ogni pagamento e della conseguente rinuncia alla domanda.
Le spese di CTU, ferma restando la solidarietà passiva di tutte le parti nei confronti dei due consulenti in base al decreto di liquidazione del 19
settembre 2024 (Cass., sez. II, sent. n. 28094 del 30/12/2009; Cass. sez. 6-3,
ord. n. 23522/2014), si pongono nei rapporti interni delle parti a carico esclusivo dell'attore con il conseguente diritto della convenuta e della chiamata in causa di ripetere dal medesimo le somme eventualmente versate o che saranno costrette a versare ai CCTTUU in forza del predetto decreto.
P.Q.M.
Pag. 30 Il Tribunale di LI, VIII sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa promossa da nei confronti della Parte_1 Controparte_1
giudizio svoltosi con la chiamata in causa della
[...] [...]
, così provvede: Controparte_2
1) rigetta la domanda di nei confronti della Parte_1 [...]
Controparte_1
2) compensa le spese di lite tra tutte le parti;
3) spese di CTU come da motivazione.
Così deciso in LI, in data 11 agosto 2025.
Il Giudice
(dott. Pietro Lupi)
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44,
come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209.
Pag. 31
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di LI
VIII SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di LI, VIII sezione civile, in composizione monocratica, dott. Pietro Lupi, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 12241/2022 R. Gen. Aff. Cont. assegnata in decisione all'udienza del 13 febbraio 2025 con la fissazione dei termini previsti dagli artt. 190 c.p.c. (60 + 20 gg.), l'ultimo dei quali è scaduto il 5 maggio 2025,
TRA
c.f.: , nato a [...] il [...] Parte_1 CodiceFiscale_1
e residente in [...],
elettivamente domiciliato in LI, alla Piazza Vanvitelli, n. 15, presso lo studio degli Avv.ti Angelo Pisani (c.f.: ) e CodiceFiscale_2 [...]
(c.f.: ), dai quali è rappresentato e difeso Pt_2 CodiceFiscale_3
in virtù di procura allegata all'atto di citazione.
- ATTRICE
E
Controparte_1
c.f.: , in persona del legale rappresentante pro
[...] P.IVA_1
tempore, elettivamente domiciliata in LI, alla Via Diaz, n. 11, presso l'Avvocatura Distrettuale di LI (c.f.: ) dalla quale è P.IVA_2
rappresentata e difesa ope legis.
Pag.
1 - CONVENUTA
E
c.f. e p. iva , Società di Controparte_2 P.IVA_3
diritto italiano facente parte del Gruppo Assicurativo he a decorrere CP_2
dal 31.7.2020 ha ricevuto il portafoglio assicurativo di Controparte_3
e di , con sede legale in
[...] Controparte_4
Milano alla via Clerici, n. 14, in persona del suo procuratore speciale Dott.
elettivamente domiciliata in LI, alla Via Giosuè Controparte_5
Carducci, n. 6, presso lo studio dell'Avv. Luca Fabrizio (c.f.:
[...]
), dal quale è rappresentata e difesa in virtù di procura allegata C.F._4
alla comparsa di costituzione e risposta.
- CHIAMATA IN CAUSA
Oggetto: risarcimento danni da responsabilità professionale.
Conclusioni: il procuratore dell'attore, nel riportarsi a tutti i propri atti e scritti difensivi e nel contestare le conclusioni dell'elaborato peritale,
incongruente e incompleto “confermare la responsabilità dei convenuti,
riportandosi a quanto dedotto nella consulenza tecnica di parte…; in
subordine… chiamare i CTU a chiarimenti o di provvedere per l'integrazione
della CTU, al fine di chiarire l'incongruenza e provvedere all'incompletezza
della stessa, anche a mezzo nomina di nuovo consulente”.
L'Avvocatura Distrettuale di LI per la convenuta CP_6
[.
, nell'impugnare e nell'opporsi alle avverse difese, “si riporta alla propria
comparsa di risposta chiedendo l'accoglimento delle conclusioni formulate,
previa, se del caso, ammissione delle istanze istruttorie formulate nella
seconda memoria dell'art. 183 c.p.c.”.
Pag. 2 Il procuratore della chiamata in causa Controparte_2
richiamandosi a tutte le precedenti richieste, deduzioni ed eccezioni “rinnova
la richiesta di accoglimento delle conclusioni già rassegnate nei pregressi
scritti difensivi così come ulteriormente raffinate tramite la memoria di cui al
secondo termine ex art. 183 co. VI c.p.c. (depositata il 24 marzo 2023)…
chiede che la causa sia assegnata in decisione con concessione dei termini di
cui all'art. 190 c.p.c.”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La domanda di è infondata e deve essere rigettata. Parte_1
Con atto di citazione notificato a mezzo PEC in data 11.05.2022
ha convenuto in giudizio, innanzi a questo Tribunale, Parte_1
l' e la Controparte_1 Controparte_2
al fine di ottenere la loro condanna, in solido tra loro e/o per quanto di
[...]
ragione (la prima anche unitamente e disgiuntamente ai suoi sanitari coinvolti), al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali subìti in conseguenza dei trattamenti sanitari praticatigli dal 04.01.2019 al
06.02.2019, periodo complessivo di ricovero presso la struttura ospedaliera convenuta.
L'attore ha esposto:
- che, già affetto da cardiopatia ischemica cronica, diabete di tipo II,
ipertensione arteriosa, dislipidemia mista, obesità, BPCO, ipertrofia prostatica, vascolopatia cerebrale e glaucoma, in data 04.01.2019 si ricoverava presso l' di LI - U.O. di Diabetologia per Controparte_6
sottoporsi a rivalutazione cardiovascolare, con diagnosi di ingresso in cartella:
cardiopatia ischemica;
Pag.
3 - che qui i sanitari gli praticavano una ricognizione-riconciliazione farmacologica, approntando una terapia farmacologica antipertensiva ipoglicemizzante, nonché ipolipidemizzante e, che, trasferito, in data
09.01.2019, dal reparto di Urgenza Diabetologica a quello di Cardiochirurgia,
veniva sottoposto, in data 15.01.2019 ad un intervento di rivascolarizzazione miocardica in CEC e cardioplegia, venendo dimesso da tal ultimo reparto in data 30.01.2019;
- che, durante il decorso post-operatorio, subiva un importante calo del
visus, a seguito del quale il personale sanitario gli effettuava ulteriori visite oftamologiche e neurochirurgiche ricoverandolo, sempre in data 30.01.2019,
nel reparto di Cardiologia riabilitativa, dal quale veniva dimesso in data
06.02.2019;
- che, durante tutto il ricovero ospedaliero (04.01/06.02.2019), gli venivano effettuati gli svariati e seguenti esami strumentali e prestazioni:
l'8.01 esame coronarografico, angiografico dei tronchi sovraortici ed aortografico;
il 09.01 esame RX grafico del torace;
il 15.01
rivascolarizzazione miocardica mediante doppio by-pass aorto-coronarico; il
16.01 esame RX grafico del torace;
il 17.01 esame RX grafico del torace;
il
18.01 esame RX grafico del torace;
il 22.01 esame TC del cranio;
il 23.01
esame RX grafico del torace;
il 24.01 esame angio-TC 3 del cranio;
il 28.01
esame RM di encefalo e tronco encefalico (il tutto come da cartella clinica n.
2019000542 relativa al ricovero dal 04.01 al 30.01.2019); il 31.01 esame ecocardiografico;
l'1.02 esame ecocolordoppler di tronchi sovraaortici e il
05.02 Potenziali evocati visivi e esame ecocardiograrafico con diagnosi di dimissione “riabilitazione motoria e cardiorespiratorio in soggetto affetto da
Pag. 4 cardiopatia ischemica cronica con severa malattia arterosclerotica
coronarica sottoposto ad intervento di rivascolarizzazione miocardica
mediante doppio by-pass aortocoronarico. Calo del visus bilaterale da
possibile ipoperfusione delle vie ottiche prechiasmatiche in paziente con
occlusione cronica bilaterale delle carotidi interne, malattia diabetica in
trattamento insulinico e buon controllo metabolico, ipertensione arteriosa,
dislipidemia mista in trattamento…” (come da cartella clinica n. 2019008950
relativa al ricovero praticato sempre presso l di LI dal Controparte_6
30.01 al 06.02.2019);
- che, nonostante nella “prima” cartella venisse segnalato nell'anamnesi la coesistenza di una patologia glaucomatosa in trattamento farmacologico, non si era approntata, per tutta la durata del ricovero, una terapia farmacologica topica con betabloccanti, terapia finalizzata ad evitare l'incremento della pressione intraoculare, produttiva di danni irreversibili al nervo ottico e, di conseguenza, al campo visivo;
terapia che non risultava neanche registrata, così come non erano registrati i valori pressori intraoculari;
- che tale condotta omissiva da parte dei sanitari gli cagionava un'escavazione glaucomatosa bilaterale del disco ottico risultante atrofico,
con secondaria, pressoché completa, perdita del visus;
- che, in data 14.02.2019, si sottoponeva a RM dell'encefalo e, stante il repentino calo del visus, ad ulteriori visite mediche e a un piano di trattamento riabilitativo presso l'ASL LI;
Pt_3
- che, sussistendo un evidente nesso di causalità tra il predetto omesso trattamento farmacologico e il danno subito, così come risultante da relazione
Pag. 5 medica versata in atti, il 10.10.2019 richiedeva il suo risarcimento alla
Contr convenuta , che, a sua volta, trasmetteva richiesta alla propria
Compagnia assicuratrice che provvedeva a Controparte_2
sottoporlo a visita medico-legale, rimasta senza esito;
- che, sottopostosi, altresì, a visita medica per il riconoscimento della invalidità civile, la Commissione addetta in data 12.07.2019 gli riconosceva lo
status di “Cieco con residuo visivo non superiore ad 1/20 in entrambi gli
occhi con eventuale correzione (L. 382/70 e 508/88)”;
- che, prima del ricovero, esso, in pensione dal 31.12.2017, conduceva una vita normale, nonostante le problematiche di salute, tenute sotto controllo e trattate con terapie adeguate - tant'è che pochi mesi prima dell'accesso e dei trattamenti ricevuti presso l'AOU convenuta aveva proceduto anche al rinnovo della patente di guida - e che i postumi riportati avevano inciso ed incidono sulla sua efficienza psico-fisica e sulle sue abitudini di vita che avevano subito una radicale modificazione.
ha chiesto, pertanto, di: Parte_1
- dichiarare che i postumi residuatigli, in uno alla progressione della malattia da ipertensione intraoculare ad atrofia dei nervi ottici irreversibile,
sono stati determinati da gravi responsabilità professionali da parte di tutti i medici che lo ebbero in cura e, pertanto, dell'Istituto sanitario convenuto;
- dichiarare che il mancato inquadramento diagnostico/farmacologico e l'assenza di un tempestivo e adeguato trattamento terapeutico, oltre ad evidenti errori medici, gli hanno determinato danni biologici, morali e patrimoniali;
- accertare l'esistenza di un eventuale concorso del danno dinamico-
Pag. 6 relazionale (comprensivo del danno esistenziale, oltre quello morale)
determinando il quantum risarcitorio tenendo conto, in ogni caso, anche della personalizzazione del risarcimento;
- per l'effetto, condannare l' di LI - unitamente e Controparte_6
disgiuntamente ai sanitari coinvolti - nonché la Controparte_2
in solido tra loro e/o per quanto di ragione, al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali subìti, anche quelli per perdita di chance e quelli non espressamente indicati, da quantificarsi con applicazione “delle tabelle di Milano” o altre tabelle ritenute di giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data del fatto illecito.
Vinte le spese di lite con attribuzione.
Con comparsa di costituzione e risposta contenente richiesta di differimento di udienza per domanda di chiamata in causa depositata tempestivamente il 31 agosto 2022, si è costituita in giudizio l'
[...]
che, preliminarmente, ha eccepito la Controparte_1
nullità dell'atto di citazione poiché carente e generico in relazione all'esposizione delle circostanze e generico nella descrizione dei danni lamentati, nonché perché indeterminato nell'esposizione giuridica, non avendo chiarito il titolo e l'incidenza della propria pretesa responsabilità.
Nel merito, ha contestato i fatti come asseriti in citazione deducendo l'esattezza della prestazione eseguita dai propri sanitari i quali, come emergente dalle cartelle cliniche in atti, avevano avuto in cura l'attore con scrupolosità e diligenza operando, oltretutto, secondo le Linee Guida dettate in materia e approntando le specifiche terapie richieste dal caso, sì da destituire di fondamento ogni allegazione dell'istante e le erronee conclusioni
Pag. 7 della relazione medica da esso depositata, priva di alcun valore probatorio e riscontro documentale. Infatti, dalla lettura delle cartelle cliniche si evinceva l'infondatezza del dedotto mancato inquadramento diagnostico-
farmacologico: il in data 15.01.2019, era stato correttamente sottoposto Pt_1
ad intervento cardiochirurgico di rivascolarizzazione miocardica in CEC e cardioplegia con VGSI1 su IVA e VGS2 su IMO con decorso post operatorio privo di complicanze e, poi, in data 21.01.2019, per riferito abbassamento del
visus era stata effettuata una consulenza oftalmologica, corredata da visita neurologica e TAC cranio con criterio d'urgenza, evidenziante una lesione ischemico cronica a carico del territorio dell'arteria cerebrale anteriore ed ulteriori due lesioni a livello sottocorticale parietale sin. 7, e un angio TAC
dei tronchi sopraortici con evidenza di trombosi di entrambe le arterie carotidi interne sicché, dimesso dal reparto di Cardiochirurgia chirurgicamente guarito veniva trasferito presso il reparto di riabilitazione Cardiovascolare della stessa
AOU.
Essendo queste le vicende di fatto, l' ha Controparte_1
sostenuto la mancanza di prova delle diverse asserzioni dell'attore. In
definitiva, non si manifestava alcuna complicanza chirurgica durante tutto il periodo di ricovero;
all'ingresso in struttura veniva opportunamente iniziata una terapia farmacologica specifica e nell'immediatezza del post-chirurgico approntata una terapia antiglaucomatosa mediante betabloccanti, che non lasciava spazio al alcuna doglianza circa una sua condotta censurabile, né dei suoi sanitari e della struttura ospedaliera e che le complicanze occorse all'istante – ossia a un paziente dal quadro clinico molto complesso, in quanto caratterizzato da malattia aterosclerotica multivasale con scompenso
Pag. 8 glicometabolico e pregressa trombosi delle carotidi interne bilaterale, non erano prevedibili e, pertanto, alcun nesso causale poteva sussistere tra la condotta dei propri sanitari e le invocate lesioni.
La ha, inoltre, contestato la reale esistenza dei Controparte_1
danni lamentati di cui non era stata fornita alcuna idonea prova;
la loro quantificazione ritenuta sproporzionata e arbitraria, e la richiesta di risarcimento del danno morale e del danno esistenziale scorporati dal danno biologico costituendone una duplicazione.
La convenuta ha, infine, rappresentato che per il sinistro in oggetto,
avvenuto nell'anno 2019, era assicurata per responsabilità civile terzi e prestatori d'opera con polizza n. IITOMM1900011 dell'1° agosto 2019 di
- operativa dal 31.07.2019 al Controparte_4
31.07.2022, e ciò anche in virtù della clausola di retroattività ("Claims
Made") di cui all'art. 20 - verso cui intendeva spiegare domanda di malleva ex art. 1917 c.c..
L ha, quindi, concluso: Controparte_1
- preliminarmente, chiedendo il differimento della prima udienza di comparizione per consentirle “la citazione delle altre convenute”, ossia di
, con sede legale in 6-8 College Controparte_4
Green, Dublin 2, Ireland. D02 con rappresentanza Generale per l'Italia C.F._5
in Milano, Via Clerici, n. 14, e di con pari Controparte_2
sede in Milano, alla Via Clerici, n. 14;
- dichiarare la nullità dell'atto introduttivo ovvero rigettare la domanda proposta con l'atto di citazione attesa la sua infondatezza nel merito e il difetto in termini probatori;
Pag.
9 - in via gradata ed ove accolta in tutto o in parte la domanda attorea,
condannare direttamente la Compagnia Controparte_4
nonché la al pagamento di quanto dovuto
[...] Controparte_2
all'attore e comunque condannare le chiamate in causa a mallevarla, rivalerla e garantirla da qualsivoglia conseguenza sfavorevole.
Per effetto della notifica dell'atto di citazione, la
[...]
non si è costituita. Controparte_2
Invece, solo a seguito della chiamata in causa con differimento dell'udienza al 26 gennaio 2023 avanzata dall' la Controparte_1
si è costituita in giudizio con comparsa di Controparte_2
costituzione e risposta depositata il 05.01.2023, nella quale ha precisato innanzitutto che - a decorrere dal 31.7.2020 - aveva Controparte_3
trasferito il proprio portafoglio assicurativo ad essa Controparte_2
società di diritto italiano facente parte del Gruppo Assicurativo
[...]
Di conseguenza, tutti i rapporti giuridici, economici e contrattuali, CP_2
attivi e passivi, già facenti capo ad sono stati ceduti Controparte_3
ad che è il soggetto effettivamente legittimato a Controparte_2
stare in questo giudizio, in virtù del richiamato atto di trasferimento inter
partes e dei sottesi provvedimenti autorizzativi delle autorità competenti.
La chiamata in causa ha impugnato la domanda dell'istante aderendo alle difese rassegnate dalla struttura ospedaliera sua assicurata e deducendo l'inammissibilità delle voci dei danni richiesti;
ha eccepito la mancata prova del nesso di causalità tra questi e la condotta dell'AOU convenuta e dei suoi sanitari, ai quali i descritti danni al nervo ottico non erano ascrivibili per aver erogato all'istante le migliori cure possibili.
Pag. 10 In relazione al rapporto assicurativo, costituito dalla menzionata polizza n. ITOMM1900011, richiamando come la convenuta l'art. 20 delle c.g.a., la chiamata in causa ha confermato la teorica operatività ratione
temporis della garanzia precisando, però, che tale garanzia per R.C.T. era stata prestata con una franchigia aggregata annua pari ad € 1.100.000,00,
sicché l'ipotetico valore del danno appariva allo stato assorbito da questa, da porsi, quindi, a carico della sua assicurata.
Inoltre, la Compagnia ha assunto che nell'ipotesi di coesistenza di altre polizze assicurative, da chiunque contratte, a copertura dei medesimi danni, le garanzie da essa prestate con la citata polizza opererebbero “a secondo rischio” rispetto alle altre e, cioè, in relazione alla eventuale eccedenza del risarcimento rispetto al massimale previsto dagli altri contratti assicurativi,
evidenziando ulteriormente che secondo quanto previsto dall'art. 1 nel caso in cui vi siano altre assicurazioni per il medesimo rischio, anche precedentemente stipulate con altro assicuratore individuale o collettivo, dal singolo medico o sanitario o da altro assicurato diverso dalla contraente, e queste siano operanti “a secondo rischio”, dovranno applicarsi in ogni caso i criteri di cui all'art. 1910 c.c.. e, pertanto, nel caso di accertamento della
Contr responsabilità dell' convenuta, l'unica prestazione cui poteva essere tenuta essa era rappresentata dalla manleva nei Controparte_2
limiti del massimale di polizza (pari ad € 20.000.000,00 per sinistro e ad euro
2.000.000,00 per tutti i sinistri originati entro il citato periodo di retroattività)
ed al netto della descritta franchigia aggregata annua e previa riduzione proporzionale dell'indennità ai sensi e per gli effetti dell'art. 1910 c.c., ove ricorrenti i presupposti per l'applicazione di tale norma.
Pag. 11 La ha concluso chiedendo di rigettare la Controparte_2
domanda attorea;
in subordine, nel caso di suo accoglimento, contenere la propria prestazione assicurativa (ove non assorbita dalla franchigia aggregata annua di € 1.100.000) nei limiti della frazione pro parte di responsabilità della struttura sanitaria disponendo che la manleva a suo onere contrattuale fosse limitata alla parte eccedente la suddetta franchigia, entro il massimale di polizza ed al netto di ogni eventuale ulteriore scoperto e sempre previa riduzione proporzionale dell'indennità ai sensi e per gli effetti dell'art. 1910
c.c., ove applicabile e, infine, condannare chi di ragione al pagamento a suo favore delle spese di lite.
Concessi i termini di cui all'art. 183, sesto comma, c.p.c. e depositate le relative memorie (nn. 1, 2 e 3 dall'istante e nn. 2 e 3 sia dalla convenuta
Contr
sia da;
rilevato che nella terza memoria Controparte_2
istruttoria l' aveva “rinunciato alla domanda” nei confronti Controparte_6
della ritenuto, pertanto, superfluo l'interrogatorio Controparte_7
formale deferito da quest'ultima nei confronti della struttura ospedaliera;
non ammessa la prova testimoniale richiesta da parte attrice, ritenuta irrilevante poiché vertente su circostanze di fatto generiche e ritenuta l'irrilevanza dell'ordine di esibizione richiesto dall'AOU convenuta nei confronti dell'attore e di terzi considerando l'oggetto della specifica domanda di risarcimento dei danni patrimoniali avanzata in citazione, veniva ammessa ed espletata CTU medico legale con la nomina del dott. , Persona_1
medico legale, e del dott. , medico chirurgo, specialista in Persona_2
Oftalmologia ed in Medicina legale, e all'udienza del 13 febbraio 2025 le parti hanno concluso come in epigrafe trascritto ed il Tribunale in
Pag. 12 composizione monocratica, ai sensi dell'art. 190 c.p.c., ha assegnato loro il termine di gg. 60 per il deposito delle comparse conclusionali (fino al
14.04.2025) e l'ulteriore termine di gg. 20 per il deposito delle memorie di replica (fino al 05.05.2025).
Va, innanzitutto, dato atto del verificarsi della condizione di procedibilità di cui all'art. 5, comma 1-bis, d.lgs. 28/2010 (introdotto dall'art. 84, primo comma, lett. b), d.l. 69/2013 l conv. in l. 98/2013), stante l'esperimento “ante causam” del procedimento di mediazione obbligatoria previsto dalla disposizione in argomento, conclusasi con esito negativo per assenza dell'AOU convenuta e di come da Controparte_2
verbale in atti del 23.09.2021.
L'attore non ha azione diretta nei confronti della la quale CP_2
si è costituita in giudizio solo a seguito della chiamata in causa da parte della convenuta. Attesa la mancata costituzione come convenuta, nulla per le spese tra l'attore e la compagnia.
Deve essere, poi, respinta l'eccezione della nullità dell'atto introduttivo sollevata dall convenuta, cui ha aderito Controparte_1
anche la Compagnia assicuratrice, per genericità della domanda circa l'esposizione delle circostanze di fatto e la descrizione dei danni lamentati,
nonché per indeterminatezza nell'esposizione giuridica, non avendo chiarito il titolo e l'incidenza della pretesa responsabilità della prima.
Al riguardo, circa le eccezioni di nullità dell'atto di citazione per indeterminatezza del petitum e della causa petendi si deve osservare che la citazione è nulla quando sono omessi o assolutamente incerti la determinazione della cosa oggetto della domanda o l'esposizione dei fatti e
Pag. 13 degli elementi di diritto su cui la stessa è fondata. In ordine al primo elemento identificatore della domanda, ossia il petitum va distinto il mediato da quello immediato ossia, da un lato, la concreta utilità, il bene della vita che la parte vuole ottenere in giudizio, dall'altra il tipo di provvedimento richiesto al giudice per conseguire tale risultato. Entrambi questi elementi possono essere oggetto di vizio.
L'attore non deve necessariamente seguire una formula fissa o una terminologia specifica, ma occorre che l'oggetto della domanda risulti, anche implicitamente, dalla descrizione contenuta nell'atto introduttivo, in modo che il giudice possa individuarlo e decidere in base al suo contenuto effettivo,
secondo il principio di iura novit curia.
In ordine al secondo elemento proprio della domanda giudiziale, la
causa petendi ovvero il titolo o ragione della domanda, si è soliti operare una distinzione tra diritti auto-determinati e diritti etero-determinati. Mentre per i primi, individuati principalmente nei diritti assoluti, non è necessario allegare i fatti costitutivi degli stessi per i secondi, i diritti relativi, invece, è
indispensabile portare a conoscenza del Giudice i titoli da cui tali diritti derivano poiché solo in tal modo la domanda sarà sufficientemente determinata e il Giudice sarà in grado di identificarli con esattezza.
Nel caso di specie la domanda risulta completa in tutti i suoi elementi necessari per giungere ad una decisione avendo l'attore domandato l'accertamento delle responsabilità, derivanti da omissioni e negligenze dei sanitari della struttura convenuta, per l'esito lesivo occorsogli ed indicando specificamente la condotta colposa addebitata ai predetti sanitari consentendo,
quindi, sia a questa che alla Compagnia assicuratrice di potersi
Pag. 14 compiutamente difendere.
Passando ad esaminare il merito, , sulla base della Parte_1
relazione di parte depositata, ha ascritto all sanitaria convenuta e al CP_1
suo personale agente la mancata prescrizione, per tutta la durata del ricovero
(04.01/06.02.2019), di una terapia farmacologica topica con betabloccanti tesa ad evitare l'incremento della pressione intraoculare, così cagionandogli un'escavazione glaucomatosa bilaterale del disco ottico risultante atrofico,
con secondaria perdita del visus, pressoché completa. Omissione ancor più
grave giacché nella “prima” cartella (n. 2019000542 relativa al ricovero dal
04.01 al 30.01.2019) era stata segnalata la coesistenza di una patologia glaucomatosa in trattamento farmacologico.
Si rileva innanzitutto che i trattamenti sanitari contestati sono avvenuti nell'anno 2019 e si applicano, quindi, le disposizioni della legge n. 24 dell'8
marzo 2017 (c.d. legge Gelli-Bianco) in vigore dal 1° aprile 2017.
Ai sensi dell'art. 7 di questa legge “La struttura sanitaria o
sociosanitaria pubblica o privata che, nell'adempimento della propria
obbligazione, si avvalga dell'opera di esercenti la professione sanitaria,
anche se scelti dal paziente e ancorché non dipendenti della struttura stessa,
risponde, ai sensi degli articoli 1218 e 1228 del codice civile, delle loro
condotte dolose o colpose”.
Trattasi, quindi, di una responsabilità contrattuale come, peraltro, era stato già affermato dalla giurisprudenza di legittimità da molti anni.
Appare utile premettere i princìpi giurisprudenziali, ormai consolidati,
in tema di responsabilità professionale medica, rilevanti nella presente controversia.
Pag. 15 Occorre rilevare sul piano processuale che “il paziente danneggiato
che agisca in giudizio deducendo l'inesatto adempimento dell'obbligazione
sanitaria deve provare il contratto o il “contatto sociale” ed ha l'onere di
provare, anche a mezzo di presunzioni, il nesso di causalità fra
l'aggravamento della situazione patologica (o l'insorgenza di nuove
patologie) e la condotta del sanitario, mentre è onere della parte debitrice
provare, ove il creditore abbia assolto il proprio onere probatorio, la causa
imprevedibile ed inevitabile dell'impossibilità dell'esatta esecuzione della
prestazione; in quanto il danno evento consta della lesione non dell'interesse
strumentale alla cui soddisfazione è preposta l'obbligazione (perseguimento
delle "leges artis" nella cura dell'interesse del creditore) ma del diritto alla
salute (interesse primario presupposto a quello contrattualmente regolato)”
(Cass. n. 28991/2019; Cass. n. 26907/2020).
In altri termini, l'attore danneggiato deve provare l'esistenza del contratto o del contatto sociale e l'insorgenza o l'aggravamento della patologia e deve allegare, cioè, affermare, spiegando in maniera specifica,
l'inadempimento del debitore-medico che sia astrattamente idoneo a provocare il danno lamentato. Questo tipo di inadempimento viene definito come “inadempimento qualificato”. In sostanza, non qualsiasi inadempimento
è rilevante nella responsabilità professionale, ma “solo quello che costituisce
causa (o concausa) efficiente del danno” (Cass., Sezioni Unite, n. 577/2008).
A carico del convenuto medico o struttura (e solo se l'attore ha dimostrato quello che grava sulla sua posizione), spetterà invece dimostrare due cose: o che quell'inadempimento qualificato non c'è stato oppure che, pur esistendo,
non si pone in rapporto causale con l'evento.
Pag. 16 Più in particolare, con la sentenza n. 18392/2017 della Corte di
Cassazione viene descritto quello che è il cd. doppio ciclo causale: quando è
dedotta una responsabilità contrattuale della struttura sanitaria per inesatto adempimento della prestazione sanitaria, grava sul danneggiato paziente dimostrare il nesso di causalità, tra l'aggravamento della situazione patologica o l'insorgenza di una nuova patologia e l'azione o l'omissione dei sanitari.
Grava, invece, su questi ultimi dimostrare che l'esatta esecuzione della prestazione è divenuta impossibile per una causa imprevedibile e inevitabile.
Il primo ciclo causale consiste, quindi, nella dimostrazione del nesso causale a carico dell'attore danneggiato mentre il secondo individua l'onere probatorio a carico del medico o della struttura, precisando che questo secondo onere,
cioè quello del secondo ciclo causale, sorge solo se il danneggiato ha dimostrato il nesso causale tra la patologia e la condotta dei sanitari.
In pratica, il primo ciclo causale è comune ad ogni ipotesi di responsabilità, sia contrattuale che extracontrattuale. Cioè, esiste un “tronco
comune” delle azioni di danno, in cui gli oneri di prova del danneggiato sono uguali. Cioè, sia nella contrattuale che nella extracontrattuale, l'attore deve provare il nesso causale.
Passando al caso in esame, il come innanzi anticipato, ha Pt_1
sostenuto che l'omissione di una terapia farmacologica topica con betabloccanti, che avrebbe evitato l'accrescimento della pressione intraoculare, gli ha causato un'escavazione glaucomatosa bilaterale del disco ottico risultante atrofico con la susseguente perdita quasi completa del visus,
tanto da essere, in seguito, riconosciuto “Cieco con residuo visivo non
superiore ad 1/20 in entrambi gli occhi con eventuale correzione” ex leggi n.
Pag. 17 382/70 e n. 508/88 in sede di accertamento per il riconoscimento della invalidità civile.
Orbene, nel vagliare e verificare il profilo di responsabilità, c.d.
inadempimento qualificato, sollevato dal medesimo nei confronti dei sanitari della struttura convenuta, nella relazione di CTU depositata il 10.07.2024 i due tecnici incaricati – il dott. , specialista in Medicina Persona_1
Legale e delle Assicurazioni, e il dott. , specialista in Persona_2
Oftalmologia ed in Medicina Legale, dopo aver esaminato tutta la documentazione sanitaria acquisita in atti e ricostruite la vicenda ospedaliera dell'istante e le prospettazione in fatto di cui agli atti introduttivi delle parti ed esposte le osservazioni dei loro CCTT, hanno disatteso le sue conclusioni,
basandosi su due risultanze fondamentali:
1- l'assenza in atti di documentazione oculistica pre-ricovero che consentisse di valutare il livello di gravità della patologia glaucomatosa e che tale glaucoma così avanzato possa essere stato cagione dei danni visivi dell'attore; 2) gli esiti degli esami clinici somministrati e di cui alla “seconda” cartella clinica n. 2019008950 (relativa al ricovero dal 30.01.2019 al 06.02.2019), che denotavano la presenza di un quadro di papilledema, non hanno determinato la necessità della somministrazione di una terapia topica ipotonizzante.
Circostanze che permettono di inferire che “non è possibile confortare
in alcun modo l'ipotesi patogenetica del danno da glaucoma né come
conseguenza di un ipertono acuto da midriasi atropinica, né come danno da
mancata terapia topica ipotonizzante” con la conclusione che in base al criterio del “più probabile che non” “il danno visivo lamentato dal ricorrente
(recte: attore) sia da attribuire ad un fatto ischemico da ipoperfusione” (pag.
Pag. 18 36 dell'elaborato) e, di conseguenza, che “il danno alle vie ottiche, atteso che
non può essere attribuito a patologia glaucomatosa, non può che essere di
tipo vascolare e legato alla preesistente occlusione carotidea bilaterale nota
in anamnesi” (pari pag. 36).
Procedendo per ordine, la CTU ha, innanzitutto, evidenziato che in atti sono presenti due copie della “prima” cartella clinica n. 2019000542 (relativa al ricovero dal 04.01.2019 al 30.01.2019) depositate da attore e convenuta con numero di pagine complessivo diverso: quella dell'attore di 76 pagine, quella della convenuta struttura di 221 pagine (pag. 11) e che in entrambe è riportato la sussistenza di un risalente glaucoma la cui terapia era stata sospesa per imprecisati motivi circa un mese prima dell'esame neurologico del
25.01.2019 che l'aveva individuato “…25/01(2019) consulenza neurologica:
pz con glaucoma di vecchia data (terapia sospesa per motivi imprecisati circa
1 mese fa)” (cfr. pag. 12 e pag. 36).
Ciò premesso, dopo aver riassunto le posizioni delle parti e dei loro
CCTT relativamente alla valutazione del nesso di causa tra la riferita perdita visiva e l'intervento di rivascolarizzazione miocardica in CEC e cardioplegia cui è stato sottoposto l'attore in data 15.01.2019, e, in particolar modo, dopo aver riscontrato le note di osservazione ex art. 194 c.p.c. depositate da quello nominato dall'istante (dott. , unico ad averle inoltrate e trascritte Per_3
alle pagg. 25 e 26 della perizia, gli ausiliari hanno sottolineato la mancanza in atti di qualsivoglia documentazione clinica oculistica (“…va prima di tutto
evidenziato che in atti non è presente alcuna documentazione clinica di tipo
oculistico. Viene sostenuto ed è riportato in cartella clinica (“… in anamnesi
glaucoma…”) e nella anamnesi della lettera di dimissione del 06.02.2019,
Pag. 19 come pure nella consulenza oculistica del 21.01.2019 (in terapia con
Combigan collirio che riferisce di aver sospeso da alcuni giorni), che il
ricorrente (recte: l'attore) era affetto da glaucoma” (pag. 33).
I due CCTTUU hanno, poi, opportunamente esposto le caratteristiche della patologia glaucomatosa e l'ipotetica sua incidenza per la disamina del caso in esame: “Come ampiamente noto il glaucoma è una sindrome
caratterizzata da tre elementi: pressione intraoculare elevata, danni alla
papilla ottica, danni al campo visivo. Normalmente, alla diagnosi di
glaucoma, segue l'inquadramento del paziente con la esecuzione di un campo
visivo e di un OCT fibre per vedere il livello di gravità della patologia e
stabilire quindi la terapia adeguata. Nel caso si sospettino forme particolari,
come ad esempio un glaucoma da chiusura d'angolo, si associano ulteriori
esami di approfondimento. Come prima detto, nessuna documentazione è
presente in atti che, in epoca pre-ricovero, permetta di valutare il livello di
gravità della patologia glaucomatosa, che si può evincere dal livello di
compromissione del campo visivo, dai valori tonometrici che si ottengono con
la terapia e dal rapporto C/D della papilla ottica;
infatti, sappiamo che cosa
ben diversa è la sospensione della terapia ipotonizzante in una forma
avanzata di glaucoma con importante compromissione del campo visivo,
ampia escavazione papillare e scarso compenso tonometrico rispetto ad una
sospensione che intervenga in un caso in cui i valori tonometrici non sono
particolarmente elevati, il campo visivo è poco o nulla compromesso e la
papilla ottica non mostra particolari alterazioni. Nel primo caso, si può avere
una sicura progressione del danno, nel secondo caso può anche non aversi
alcun effetto negativo. Come già detto e ripetuto, però, nel fascicolo non è
Pag. 20 presente alcuna documentazione clinica oculistica pre-ricovero (campo
visivo, OCT fibre, curva tonometrica o altro) che permetta di ritenere che la
forma che affliggeva il periziato fosse un glaucoma avanzato. La sola
documentazione sanitaria contenuta nel fascicolo (di parte attrice) non è di
tipo clinico e, più precisamente, è costituita dal verbale dell'11.07.2019 CP_8
e dalla relazione di parte del Dott. (CTP che ha redatto la relazione Per_4
medica allegata in accluso all'atto di citazione). Peraltro, la stessa relazione
di parte del Dott. non cita alcuna documentazione clinica di tipo Per_4
oculistico ma solo la documentazione relativa agli interventi di tipo
cardiochirurgico.” (pag. 34).
In relazione alla ricostruzione patogenetica del danno visivo proposta dal CT dell'istante, il quale prendeva in considerazione la possibilità di un ipertono acuto oculare in conseguenza della midriasi indotta dalla somministrazione per via sistemica di atropina nel corso delle procedure anestesiologiche, gli CCTTUU hanno esposto che “una tale ipotesi
presuppone che il paziente presenti una camera anteriore bassa ed un angolo
camerulare stretto, predisposto alla chiusura. Si provvedeva quindi a
richiedere un esame ultrasonografico (UBM) o un OCT della camera
anteriore per accertare tale condizione. Tale esame non è mai stato fornito. È
stata invece trasmessa una documentazione sanitaria costituita da due visite
specialistiche del Dott. , in data 8 e 22 aprile 2024 e dalle immagini Per_5
del fundus oculi acquisite in data 22.04.2024. Va peraltro evidenziato che tali
immagini del fundus oculi non mostrano il quadro di una papilla atrofica o
subatrofica o con una escavazione papillare importante da riferire a
glaucoma, che sarebbe indice di un danno visivo rilevante. Quindi, tali
Pag. 21 immagini non sono tipiche di occhi con un danno glaucomatoso a livello della
papilla. In sintesi, non vi è documentazione ante ricovero che documenti un
glaucoma avanzato mentre lo stato attuale della papilla ottica non è tipico di
un danno glaucomatoso”. (pag. 35).
Tale argomentazione - hanno aggiunto i CCTTUU - risulta anche dagli esami medici annotati nella “seconda” cartella clinica (la n. 2019008950
relativa al ricovero dal 30.01.2019 al 06.02.2019) che, peraltro, supporta il
visus riferito dall'attore: “La cartella clinica relativa al ricovero del
30.01.2019, permette di supportare il visus riferito dal ricorrente (recte:
attore). Sono infatti presenti all'interno della predetta cartella: - una
consulenza oculistica in data 01.02.2019 con visus in OD assenza di
percezione luminosa e in OS 1/120 con assenza in OD di riflesso fotomotore
che invece risulta presente in OS;
- una RMN cranio che evidenzia trombosi
dei tratti intrapetroso ed intracavernoso dei sifoni carotidei. - un esame PEV
(Potenziali Evocati Visivi) da flash, in data 05.02.2019, che evidenzia reperti
elettrofisiologici compatibili con un grave danno delle vie esplorate. Tale
esame è compatibile con il visus riscontrato in sede di operazioni peritali, che
abbiamo visto essere pari a visus spento in OD e ridotto a motu manu in OS.
Inoltre, nella consulenza oculistica effettuata il 01.02.2019, la Pressione
Intraoculare rilevata era 12 mmHg, quindi assolutamente nella norma e ben
lontana dal poter essere definita elevata. Se, come sostenuto da parte attrice,
durante il ricovero non è stata somministrata terapia topica ipotonizzante – e
ciò sarebbe alla base della deprivazione visiva attualmente riscontrata - i
valori di pressione riscontrati avrebbero dovuto essere ben al di sopra della
norma. Nella stessa visita viene inoltre rilevato un papilledema OD >OS, che
Pag. 22 può essere correlato ad una forma ischemica. Va detto che anche la visita
oculistica del 21.01.2019 descrive un quadro di papilledema. In sintesi, non è
possibile confortare in alcun modo l'ipotesi patogenetica del danno da
glaucoma né come conseguenza di un ipertono acuto da midriasi atropinica
né come danno da mancata terapia topica ipotonizzante.” (pagg. 35 e 36).
I CCTTUU hanno, pertanto, concluso rappresentando che “Con
criterio probabilistico, è possibile affermare che il danno visivo lamentato dal
ricorrente (recte: attore) sia da attribuire ad un fatto ischemico da
ipoperfusione” ricordando al riguardo “che il ricorrente (recte: attore)
presentava una vasculopatia cerebrale ed una trombosi della carotide interna
bilateralmente, quindi una situazione circolatoria molto compromessa. Ne
consegue che il danno alle vie ottiche, atteso che non può essere attribuito a
patologia glaucomatosa, non può che essere di tipo vascolare e legato alla
preesistente occlusione carotidea bilaterale nota in anamnesi.”. (pag. 36),
*??? e aggiungendo che riguardo la circostanza che si evince dalla lettura della visita neurologica del 25.01.2019 per la quale durante “… l'intervento di
rivascolarizzazione miocardica è stato necessario chiudere alcune collaterali
del collo” non è supportata da idonea documentazione in atti e appare poco percorribile., a meno che lo specialista neurologo in questione non venga chiamato (qualora il Sig. Giudice lo ritenga opportuno) a testimoniare ed a confermare la fonte di tale affermazione .
In definitiva, alla luce delle argomentazioni dei CCTTUU, deve ritenersi non provata né la negligenza e/o l'imperizia dei sanitari della struttura ospedaliera convenuta il cui contegno avrebbe concretizzato un inadempimento contrattuale ex artt. 1223 e 1228 c.c., né il nesso causale tra le
Pag. 23 loro condotte e la perdita pressoché completa del visus occorsa all'istante.
Questo Tribunale ritiene di poter condividere tali conclusioni, ivi comprese le risposte alle osservazioni sollevate dal CT di parte attrice, perché
sorrette da motivazioni logiche e adeguate.
Non resta, dunque, che riportare di seguito le consequenziali risposte fornite dagli ausiliari agli specifici quesiti di cui al mandato loro conferito:
- il “… al momento in cui si rivolse alla struttura ospedaliera Pt_1
convenuta in giudizio (04.01.2019), era affetto da Cardiopatia Ischemica. In
anamnesi Diabete Mellito da circa 30 anni e occlusione della carotide interna
destra e sinistra dal 2017.” (pag. 37);
- il medesimo “… fu sottoposto prima a coronarografia in data
08.01.2019 e, in data 15.01.2019, a rivascolarizzazione miocardica in CEC e
cardioplegia. Tali interventi possono essere definiti a carattere routinario ma
non di facile esecuzione.” (pag. 37);
- “In data 18.01.2019 il paziente ha lamentato un crollo visivo. Tale
crollo, con il criterio del 'più probabile che non', non appare causalmente
imputabile a condotte commissive o omissive del personale sanitario della
struttura convenuta.” (pag. 38);
- “Non appare sussistere nel caso in esame omissione della media
diligenza da parte dei sanitari” (pag. 38), non avendo, peraltro, il trattamento eseguito un carattere di straordinarietà ed eccezionalità ovvero implicante la risoluzione di problemi tecnici di particolare difficoltà, trascendenti la preparazione media, o non ancora sufficientemente studiati dalla scienza medica;
- sempre relativamente alla sussistenza di condotte scorrette e ai
Pag. 24 profili di colpa dedotti in citazione e, in particolare, in ordine all'omessa terapia farmacologica, hanno scritto: “Non appaiono sussistere condotte
scorrette e profili di colpa in relazione alla omessa terapia farmacologica”
(pag. 38), specificando che nelle proprie valutazioni sul nesso di causalità e colpa, delle acquisizioni della letteratura medico-scientifica, nonché delle linee guida e delle buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica nazionale ed internazionale attuali (ai fini della causalità) e di quelle note all'epoca dei fatti (ai fini della colpa) “Si è tenuto conto delle buone prassi in
assenza di Linee Guida relative a casi quali quello di specie.”(pag. 39);
- ancora, la struttura sanitaria era munita dei Controparte_6
necessari presidi per trattare adeguatamente il caso;
il trattamento eseguito era necessario per assicurare la guarigione o la sopravvivenza dell'istante e non c'erano altre alternative terapeutiche che, in termini di efficacia, rischio,
sofferenza ed effetti collaterali avrebbero potuto determinare il
[...]
ad optare per un trattamento diverso da quello eseguito: “La Pt_1
struttura sanitaria era munita dei necessari presidi per trattare
adeguatamente il caso. Il trattamento eseguito era necessario per assicurare
la guarigione o la sopravvivenza dell'istante. Non c'erano altre alternative
terapeutiche” (pag. 39);
- inoltre, avuto riguardo al cd. danno iatrogeno nei limiti di quanto dedotto dall'istante, l'evento non ha cagionato un peggioramento temporaneo delle sue generali condizioni rispetto a quelle preesistenti e, di conseguenza non sussiste alcun rapporto causale tra le lesioni rilevate e un peggioramento di queste ultime e tra le lesioni rilevate e la preclusione di attività
dell'ordinaria esistenza inerenti alla sfera individuale, relazionale, alle
Pag. 25 normali attività quotidiane: “Il peggioramento temporaneo e permanente delle
condizioni generali del soggetto non è da imputare, secondo le regole
civilistiche del 'più probabile che non', all'azione omissiva o commissiva del
convenuto” - recte: della convenuta – (pag. 40);
- l'ipovisus riferito, quale postumo di natura soggettiva e non obiettivabile, può ritenersi attendibile in riferimento alle lesioni riportate dal
“l'ipovisus riferito, la cui rilevazione soggiace a criteri di soggettività Pt_1
dell'esaminato, può essere ritenuto attendibile perché supportato dalle
risultanze di esami strumentali (PEV)” (pag. 40), fermo restando che alcun addebito può essere ascritto in tal senso alla struttura convenuta e ai suoi sanitari;
- in ordine allo stato di salute dell'istante anteriore ai fatti di causa,
ossia alle condizioni psico-fisiche preesistenti e indipendenti dall'eventuale errore medico - come sopra esposto escluso dalla relazione peritale - che potevano influire sul determinismo e sul decorso della lesione conseguente ai fatti di causa e sulle sue conseguenze, provocando una compromissione biologica maggiore di quella che si sarebbe avuta in loro assenza, i
CC.TT.UU. hanno evidenziato che “Il periziato presentava una condizione
circolatoria molto compromessa con occlusione della carotide interna
bilateralmente; si tenga presente al riguardo che la arteria oftalmica, che
irrora il nervo ottico e l'occhio, è una diramazione della carotide interna.
Non è possibile sapere quali fossero le condizioni visive del paziente prima
del ricovero per cui è causa, in quanto manca qualsiasi documentazione
sanitaria al riguardo, anche se, ragionevolmente, le stesse erano con buona
probabilità già compromesse” (pag. 40);
Pag. 26 - in relazione al grado di danno biologico permanente riportato, che per i motivi espressi dagli ausiliari non può essere oggetto di risarcimento,
nella perizia si legge: “La menomazione residuata incide su uno stato psico-
fisico anteriore già compromesso per altra causa e sullo stesso sistema
organo-funzionale già compromesso (invalidità concorrente). Non si è però in
grado di precisare la compromissione preesistente per mancanza di
documentazione clinica relativa allo stato anteriore. Il danno biologico
permanente, valutato in base alle “Linee Guida per la valutazione medico-
legale del danno alla persona in ambito civilistico” della SIMLA, + pari
all'81%, anche se non risarcibile in considerazione di quanto detto finora”
(pag. 41);
- i postumi residuati “non sono suscettibili di miglioramento.” e
“impediscono del tutto ogni attività lavorativa” al soggetto comunque Pt_1
in pensione dal 31.12.2017 (cfr. pag 5, sub t della citazione); “Non sono
presenti spese mediche sostenute” e “Non si prevedono spese future” (pag.
42);
Occorre, invece, soffermarsi su un elemento riportato dai CCTTUU e sui quali l'attore ha depositato anche osservazioni.
I CCTTUU hanno evidenziato che nella cartella clinica in data 25
gennaio 2019 è annotata la consulenza neurologica in cui si legge che il paziente “ha presentato, in 5° giornata da un intervento di
rivascolarizzazione miocardica durante il quale è stato necessario chiudere
alcune collaterali del collo, un improvviso calo del visus bilateralmente”.
I due CCTTUU hanno osservato sul punto che la annotata chiusura di alcune collaterali del collo “non è supportata da idonea documentazione in
Pag. 27 atti e ci sembra poco percorribile”.
Parte attrice ha fatto leva sul valore di fede privilegiata della cartella per attribuire il fatto ischemico da ipoperfusione che i CCTTUU hanno indicato come causa della significativa riduzione del visus proprio “nella
improvvida chiusura, durante l'intervento, di alcune collaterali del collo, che
fornivano il circolo cerebrale, bypassando le carotidi obliterate”.
Occorre, innanzitutto, rilevare che il prospettato errore nella scelta e nell'esecuzione di questo atto operatorio, sebbene quest'atto fosse già
rilevabile dalla lettura della consulenza neurologica del 25/1/2019 riportata nella cartella clinica che lo stesso attore ha depositato in sede di costituzione in giudizio, non è stato indicato tra gli “inadempimenti qualificati” contestati ai sanitari che sono stati, invece, limitati ad una condotta omissiva consistente nell'omessa esecuzione di una terapia farmacologica in grado di impedire l'instaurarsi dell'atrofia dei nervi ottici.
Si noti che nell'esposizione cronologica dei fatti la consulenza neurologica in questione non viene neppure menzionata mentre l'intervento del 15/01/2019 viene descritto, come da cartella clinica, come di
“rivascolarizzazione miocardica mediante doppio by-pass aorto-coronarico”
senza menzione dell'interessamento delle carotidi.
É noto che “Le attestazioni contenute in una cartella clinica, redatta
da un'azienda ospedaliera pubblica o da un ente convenzionato con il SSN,
hanno natura di certificazione amministrativa - a cui è applicabile lo speciale
regime degli artt. 2699 e ss. c.c. - per quanto attiene alle indicazioni ivi
contenute delle attività svolte nel corso di una terapia o di un intervento (a
differenza delle valutazioni, delle diagnosi o, comunque, delle manifestazioni
Pag. 28 di scienza o di opinione annotate, prive di fede privilegiata), mentre le attività
non risultanti dalla cartella possono essere provate con ogni mezzo” (da ultimo Cass., sez. III, ord. n. 16737 del 17 giugno 2024).
Alla luce dei principi della massima, nel caso all'annotazione contenuta nella consulenza del 25 gennaio 2019 non può attribuirsi valore fidefaciente e questo perché il neurologo non era presente all'intervento chirurgico come da scheda con indicazione dei presenti a pag. 156 della cartella prodotta dall'AOU Federico II. Pertanto, quello che scrive il neurologo non è qualcosa che è accaduto in sua presenza e di cui egli possa rilasciare certificazione.
Inoltre, a pag. 25 dello stesso documento vi è un'altra consulenza neurologica effettuata da altro sanitario due giorni prima, il 23 gennaio 2019,
in cui non vi è alcun riferimento all'intervento alle collaterali del collo.
Ancora, la descrizione a pag. 156 dell'intervento del 15 gennaio 2019
appare dettagliata e deve ritenersi veramente anomalo che i sanitari, in tempi non sospetti, non abbiano fatto alcuna menzione di un intervento anche ai predetti collaterali.
Esclusa, pertanto, che abbia valore di fede privilegiata quanto riportato nella consulenza del 25 gennaio 2019, era onere dell'attore, non solo dedurre questo presunto ulteriore inadempimento qualificato, che poteva essere rilevato agevolmente ben prima delle operazioni dei CCTTUU dalla lettura della cartella, ma soprattutto – e ciò anche nel caso che si ritenga che l'onere di allegazione dell'inadempimento non si debba spingere sino a tanto –
provare il compimento di questo ulteriore atto operatorio, potenzialmente produttivo del fatto ischemico da ipoperfusione, considerato che di esso non
Pag. 29 vi è menzione nella scheda operatoria dell'intervento chirurgico.
Mancando la prova del compimento di questo ulteriore atto operatorio
– perché la annotazione del neurologo che non ha fede privilegiata contrasta con quanto emerge dalla scheda operatoria e non vi sono motivi per ritenerla più attendibile di quest'ultima - difetta in radice la prova del nesso causale tra questo atto e l'aggravamento delle condizioni del paziente, prova che era a
Contr carico dell'attore e che, solo una volta fornita, onerava la di fornire la prova liberatoria ai sensi dell'art. 1218 c.c..
In conclusione, non essendoci motivo di discostarsi dalle conclusioni dei CCTTUU, la domanda va rigettata.
Si ritiene di poter compensa interamente tra attore ed CP_6
[. e quest'ultima e la le spese di lite in Controparte_2
considerazione per il giudizio principale dell'oggettiva difficoltà di individuazione delle cause del peggioramento delle condizioni del paziente e per quello di malleva per il riconoscimento da parte dell'Università della franchigia cd. aggregata che impediva ogni pagamento e della conseguente rinuncia alla domanda.
Le spese di CTU, ferma restando la solidarietà passiva di tutte le parti nei confronti dei due consulenti in base al decreto di liquidazione del 19
settembre 2024 (Cass., sez. II, sent. n. 28094 del 30/12/2009; Cass. sez. 6-3,
ord. n. 23522/2014), si pongono nei rapporti interni delle parti a carico esclusivo dell'attore con il conseguente diritto della convenuta e della chiamata in causa di ripetere dal medesimo le somme eventualmente versate o che saranno costrette a versare ai CCTTUU in forza del predetto decreto.
P.Q.M.
Pag. 30 Il Tribunale di LI, VIII sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa promossa da nei confronti della Parte_1 Controparte_1
giudizio svoltosi con la chiamata in causa della
[...] [...]
, così provvede: Controparte_2
1) rigetta la domanda di nei confronti della Parte_1 [...]
Controparte_1
2) compensa le spese di lite tra tutte le parti;
3) spese di CTU come da motivazione.
Così deciso in LI, in data 11 agosto 2025.
Il Giudice
(dott. Pietro Lupi)
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44,
come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209.
Pag. 31