CA
Sentenza 18 ottobre 2025
Sentenza 18 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 18/10/2025, n. 5038 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 5038 |
| Data del deposito : | 18 ottobre 2025 |
Testo completo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Quinta Sezione Civile
(già Prima Sezione Civile Bis) riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr.ssa ER NO - Presidente -
- dr. OL CE - Consigliere - Relatore -
- dr.ssa ER Di Martino - Consigliera - ha deliberato di definire mediante la pronuncia della presente
SENTENZA il processo d'appello avverso la sentenza pronunciata dal Tribunale di Santa Maria Capua Ve- tere, Quarta Sezione Civile, in persona della Giudice Maria Feola, in data 20/22 dicembre 2016
e contraddistinta dal n. 4185/2016, iscritto al n. 500/2018 del ruolo generale degli affari civili contenziosi, introitato in decisione all'esito dell'udienza collegiale del 3 giugno 2025 e pen- dente
TRA
l' Parte_1
(codice fiscale ), con sede in Santa Maria Capua Vetere (CE), alla Via M.
[...] P.IVA_1
Fiore n. 41, costituitasi in persona del suo liquidatore pro tempore, dr. , e Controparte_1
rappresentata e difesa dagli avv.ti Antonio RU (codice fiscale ) e Fran- C.F._1
cesco RU (codice fiscale - appellante - C.F._2
E
(codice fiscale dichiarato , rappresentato e Controparte_2 C.F._3
difeso dagli avv.ti Maddalena Carusone (codice fiscale e Saverio Della C.F._4
Corte (codice fiscale ) - appellato - C.F._5
I. PREMESSE DELLA DECISIONE
I.1.1. Il 14 novembre 2007, l' Controparte_3
(nel prosieguo, per comodità, anche solo la ) notificava a
[...] Parte_1
N. 500/2018 r.g.aa.cc. Pag. 1 di 8 Parte_1
c. Parte_1 Controparte_2 REPUBBLICA CP_4 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima Sezione Civile Bis)
il decreto ingiuntivo emesso col n. 1038/2007 dal Tribunale di Santa Ma- Controparte_2
ria Capua Vetere, Sezione distaccata di Aversa, con il quale veniva ordinato a Persona_1
, quale socio assegnatario di una villetta e delle relative pertinenze realizzate dalla Coo-
[...]
perativa, di pagare a quest'ultima la somma di 34.404,33 € (oltre agli «interessi al tasso legale dovuti al comune di Cesa dalla data degli sborsi da parte di questo ai proprietari dei suoli espro- priati fino al soddisfo», e agli ulteriori accessori) quale quota parte delle somme delle quali il
Comune di Cesa aveva alla medesima , in quanto assegnataria di alcuni dei lotti Parte_1
compresi nel Piano per l'Edilizia Economica e Popolare destinati alla realizzazione anche di quella villetta, chiesto il rimborso poiché corrispondenti ai costi da esso sostenuti per l'espro- priazione di tali lotti e che la sosteneva che il , come gli altri soci asse- Parte_1 CP_2
gnatari delle villette da essa realizzate, era tenuto a pagarle in forza dell'atto del 5 febbraio 1996 con il quale la villetta gli era stata assegnata, sottoscrivendo il cui art. 4 egli s'era obbligato «al pagamento di ogni eventuale ulteriore onere che a qualsiasi titolo dovesse essere richiesto dalla cooperativa assegnante relativamente all'indennità di esproprio».
I.1.2. Opponendosi al decreto ingiuntivo con una citazione notificata alla Cooperativa il
22 dicembre 2007, il , per quel che qui ancora rileva, eccepiva che obbligato a rim- CP_2
borsare la somma in questione al Comune di Cesa era il consorzio Co.Na.Pe. che aveva avuto con l'Ente i rapporti oggetto della procedura espropriativa, salvo il diritto del consorzio di ripe- tere poi dalla Cooperativa quanto versato, e che, pagando quanto richiestole dal Comune, la
Cooperativa correva il rischio di essere costretto a pagare lo stesso importo anche al consorzio.
I.1.3. La Cooperativa, costituendosi in giudizio, resisteva all'opposizione e ne chiedeva il rigetto, precisando che il non era più suo socio, avendo perso tale qualità nel mo- CP_2
mento della conclusione dell'atto con cui gli era stata assegnata la proprietà della villetta o co- munque del suo successivo recesso dalla società, ed era tenuto a pagarle la somma in que- stione in forza della clausola contenuta nel suddetto atto di assegnazione.
I.1.4. All'esito del processo di primo grado, il Tribunale sammaritano, con la propria sen- tenza n. 4185/2016, pubblicata il 22 dicembre 2016, accoglieva l'opposizione del , CP_2
revocava il decreto ingiuntivo opposto e compensava integralmente le spese processuali tra le parti, negando la sussistenza del diritto azionato dalla Cooperativa poiché, sotto il profilo
N. 500/2018 r.g.aa.cc. a Pag. 2 di 8 Pt_1 Parte_1 Responsabilità Limitata c. Controparte_2 REPUBBLICA ITAL CP_4 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima Sezione Civile Bis)
letterale, il «contenuto del suddetto art. 4, nonostante l'inciso iniziale (la parte assegnataria si impegna e si obbliga al pagamento di ogni eventuale onere, che a qualsiasi titolo dovesse essere richiesto alla cooperativa …), si riferisce esclusivamente alle somme eventualmente dovute a titolo di indennità di esproprio, stante la specificazione successiva (relativamente all'indennità di esproprio di cui in premessa) e non può, dunque, riguardare anche quelle richieste ad altro titolo e, cioè, di risarcimento danni o di indennità di occupazione» e, a suo avviso, una diversa interpretazione di detta previsione contrattuale «– quantomeno per ciò che concerne la richie- sta di risarcimento danni – finirebbe per rendere nulla una pattuizione che vincolasse l'acqui- rente (l'assegnatario) a subire le conseguenze dannose di un comportamento colposo od omis- sivo di un terzo o del venditore (l'assegnante e cioè la società), nella specie delegato alla pro- cedura di esproprio», ed osservando che la somma in questione costituiva una parte di quanto pagato dal Comune a titolo di indennità di occupazione o di risarcimento e non già di indennità di espropriazione.
I.2. Con una citazione notificata al il 17 gennaio 2018, la CP_2 CP_5
quindi appellata a questa Corte al fine di ottenere che, in riforma della suddetta sentenza, l'op- posizione della controparte sia integralmente rigettata, sostenendo, in sostanza, che il Giudice di prime cure ha errato:
1) nell'interpretare la clausola contenuta nell'art. 4 del suddetto atto di assegnazione, limitandone la portata alle sole indennità di esproprio e non già a tutto quanto pagato dal
[...]
di Cesa ai proprietari dei fondi che dovevano essere espropriati e poi di fatto lo furono, Pt_2
anche se, on legittimamente, per effetto della loro occupazione cd. acquisitiva;
2) nel non rilevare che essa non aveva esclusivamente finalità mutualistiche ed era per- tanto priva di un proprio patrimonio distinto da quello dei suoi soci.
I.2.2. Costituendosi innanzi a questa Corte il 12 aprile 2018, il ha eccepito CP_2
preliminarmente l'inammissibilità dell'avverso appello poiché proposto dopo la scadenza del termine di cui all'art. 327, co. 1, c.p.c., nel testo, a suo avviso, nella specie applicabile ratione temporis applicabile, cioè quello anteriore alla riduzione da un anno a sei mesi di tale termine da parte della legge 18 giugno 2009, n. 69, e ne ha contestato comunque la fondatezza, chie- dendo pertanto la declaratoria della sua inammissibilità o il suo rigetto.
N. 500/2018 r.g.aa.cc. a Pag. 3 di 8 Parte_1 Responsabilità c. Pt_1 Controparte_2 REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima Sezione Civile Bis)
I.
2.3. Nessuna delle parti ha poi in qualche modo modificato le proprie conclusioni.
II. RAGIONI DELLA DECISIONE
II.1. Innanzitutto, va osservato che l'appello in esame – proposto, come s'è detto, il 17 gennaio 2018 avverso una sentenza pubblicata il 22 dicembre 2016 – va giudicato tempestivo, considerata la sospensione dei termini processuali per la durata del periodo feriale dell'anno
2017, siccome rispettoso del termine decadenziale di un anno previsto dall'art. 327, co. 1,
c.p.c., nel testo anteriore alla sua modifica da parte della legge 18 giugno 2009, n. 69, che è quello nella specie applicabile ratione temporis, posto che:
a) tale modifica, secondo quanto disposto dall'art. 58, co. 1, di detta legge, si applica solo «ai giudizi instaurati dopo la data della sua entrata in vigore», avvenuta il 4 luglio 2009, e deve intendersi riferibile ai giudizi il cui primo grado è iniziato dopo tale data (in tal senso v., ad es., Cass. 6007/2012, 17060/2012, 19969/2015 e 20102/2016);
b) nel caso di specie, il processo di primo grado deve ritenersi iniziato, per quanto dispo- sto dall'art. 643, co. 3, c.p.c., il 14 novembre 2007, questa essendo la data in cui venne notifi- cato al il decreto ingiuntivo del Tribunale di Santa maria Capua Vetere n. CP_2
1038/2007, ed è proseguito, sia pure in maniera alquanto tormentata e dopo essere stato, in particolare, oggetto di un mutamento di rito, di una cancellazione (non accompagnata né se- guita da un'estinzione) e di una riassunzione, fino alla sentenza oggetto dell'appello in esame.
II.2. Passando quindi al primo motivo di doglianza della appellante, va os- Parte_1
servato che il diritto di quest'ultima di ottenere dagli assegnatari degli immobili da essa costruiti
è stato già diverse volte riconosciuto da questa Corte d'Appello nell'ambito di controversie ana- loghe a quella ora all'esame di questo Collegio insorte tra la prima e altri assegnatari (quanto meno) con le sentenze nn. 3106/2017, 5072/2017, 4704/2021, 340/2024, 978/2024 e
2406/2024 (le prime due passate in giudicato in conseguenza della sentenza n. 17448/2019 e, rispettivamente, dell'ordinanza n. 35539/2023 della Suprema Corte che hanno dichiarato inammissibili i ricorsi contro le stesse proposti per la loro cassazione) sulla base di considera- zioni che, nel loro nucleo essenziale, sono integralmente condivisibili e che possono essere sin- tetizzate riportando la parte in proposito rilevante e di seguito riportata della motivazione della
N. 500/2018 r.g.aa.cc. a Pag. 4 di 8 Parte_1 Responsabilità Limitata c. Controparte_2 REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima Sezione Civile Bis)
sentenza n. 3106/2017:
«In particolare, deve considerarsi che all'epoca del trasferimento ed assegnazione dell'immobile dell'edilizia residenziale pubblica al socio odierno appellato era già impossibile che si verificassero le condizioni per la corresponsione delle indennità di esproprio – relative a procedure ablative legittime – in favore dei privati proprietari dei lotti espropriati. Ed infatti, es- sendo intervenuta l'occupazione dei suoli di che trattasi nell'anno 1986, al momento della sti- pula dell'atto di trasferimento dell'alloggio dell'edilizia residenziale pubblica in favore di […], nell'anno 1996, senza che fosse intervenuta l'adozione del decreto di esproprio e fosse stata depositata la relativa indennità, erano già venuti meno i presupposti per l'adozione del provve- dimento ablativo stesso e per il pagamento della relativa indennità di esproprio. E, dunque, per- ché la previsione di cui all'art. 4 innanzi riportato abbia un senso deve necessariamente ritenersi che l'obbligo del socio in commento è da ritenersi esteso ad ogni esborso che la cooperativa ha dovuto sostenere per l'acquisizione delle aree oggetto di edificazione;
essendo questa interpre- tazione conforme al dato normativo di cui all'art. 1367 c.c. che impone di interpretare le singole clausole del contratto nel modo che possano avere un senso.
Invero, la clausola in commento è scritta con locuzione di ampia portata: qualsiasi onere, a qualsiasi titolo dovuto, in relazione alle procedure espropriative per indennità di espro- prio; sicché, escludere dalla sua previsione le somme dovute per l'acquisizione dei suoli edifi- candi, sebbene a titolo di risarcimento del danno, equivarrebbe a limitarne in modo surrettizio
l'ambito applicativo e ad affermare che già al momento della sua assunzione l'obbligazione di che trattasi non avrebbe potuto essere adempiuta.
In proposito va altresì osservato che, sebbene i criteri ermeneutici di cui agli artt. 1362 e ss. c.c. siano governati da un principio di gerarchia interna in forza del quale i canoni stretta- mente interpretativi prevalgono su quelli interpretativi-integrativi, tanto da escluderne la con- creta operatività quando l'applicazione dei primi risulti da sola sufficiente a rendere palese la
"comune intenzione delle parti stipulanti", la necessità di ricostruire quest'ultima senza "limi- tarsi al senso letterale delle parole", ma avendo riguardo al "comportamento complessivo" dei contraenti, comporta che il dato testuale del contratto, pur rivestendo un rilievo centrale, non sia necessariamente decisivo ai fini della ricostruzione dell'accordo, giacché il significato delle
N. 500/2018 r.g.aa.cc. A.C.L.I. a Pag. 5 di 8 Parte_1 Responsabilità c. Pt_1 Controparte_2 REPUBBLICA CP_4 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima Sezione Civile Bis)
dichiarazioni negoziali non è un "prius", ma l'esito di un processo interpretativo che non può arrestarsi al tenore letterale delle parole, ma deve considerare tutti gli ulteriori elementi, testuali ed extratestuali, indicati dal legislatore (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 14432 del 15/07/2016).
Ancora va osservato che l'art. 35 della L. 865/1971, segnatamente il comma 12, impone ai soci delle cooperative assegnatarie dei suoli edificati di sostenere tutte le spese e gli esborsi necessari per l'acquisizione dei suoli stessi, senza distinzione fra titoli derivanti da procedure ablative legittime e non;
sicché, anche in ragione della ratio sottesa alla legislazione che disci- plina la fattispecie a monte della vicenda che ci occupa, deve ritenersi che gli oneri e le somme sborsate per l'acquisizione dei suoli oggetto di edificazione devono essere sostenuti dagli asse- gnatari degli edifici dell'edilizia economica e popolare, pro quota, in ragione dei millesimi di pro- prietà assegnati.
[…] Riguardo, poi, alla sussistenza dell'obbligo della cooperativa di pagare il risarci- mento e le indennità in questione, deve rilevarsi che all'art. X della convenzione intervenuta in data 22.12.1990 fra il consorzio CO.NA.PE. e la cooperativa edilizia era già Parte_1
così testualmente previsto: “Il consorzio conferisce delega all'esproprio già di sua competenza alle cooperative assegnatarie”. E, proprio in ragione di tale previsione pattizia, il legale del co- mune di Cesa, essendo stato destinatario di condanne giudiziarie al pagamento del risarci- mento del danno in favore dei rispettivi proprietari dei suoli, irreversibilmente trasformati in as- senza di valido titolo ablativo […], in data 31.08.2005, ha inviato alla cooperativa odierna appel- lante, quale ente assegnatario dei lotti edificati, “richiesta di rimborso – atto di diffida e messa in mora”, al fine di ottenere il rimborso delle predette poste risarcitorie. E tale richiesta era stata preceduta già da altre, formulate sin dall'anno 2001, anche direttamente nei confronti dei soci della cooperativa […]. Detti soci, infatti, erano anche stati invitati a parte- Parte_3
cipare ad incontri svoltisi presso il comune, unitamente ai proprietari malamente espropriati, proprio al fine di trovare una composizione concordata della vicenda risarcitoria in argomento.
In definitiva, il tenore della clausola contrattuale di cui all'art. 4 innanzi riportato e la ine- quivocabile sussistenza dell'obbligo della cooperativa di provvedere agli esborsi di che trattasi, in mancanza di contestazioni circa l'esattezza del calcolo millesimale effettuato dalla coope- rativa intimante, impone l'accoglimento dell'appello».
N. 500/2018 r.g.aa.cc. a Pag. 6 di 8 Parte_1 Responsabilità Limitata c. Controparte_2 REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima Sezione Civile Bis)
Non può dunque dubitarsi dell'obbligo del di corrispondere alla Cooperativa CP_2
la somma di cui al decreto ingiuntivo dal primo opposto.
Pertanto, l'appello in esame, già per il suo primo motivo, va accolto e, in riforma della sentenza appellata, l'opposizione del al decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di CP_2
Santa Maria Capua Vetere col n. 1038/2007 va rigettata.
II.3.1. Segue, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., la condanna del a rifondere alla con- CP_2
troparte le spese di entrambi i gradi processuali, che, tenendo conto anche della notula di quelle relative al processo di primo grado depositata dall'avv. Antonio RU il 26 settembre 2016, vanno liquidate come indicato nel dispositivo della presente sentenza rapportando alle risul- tanze processuali i parametri fissati dal decreto del Ministro della Giustizia 10 marzo 2014, n.
55, per la liquidazione giudiziale dei compensi e dei rimborsi di spese spettanti agli avvocati, a partire da quello del valore della controversia, collocabile nello scaglione da 26.000,01 a
52.000,00 €.
II.3.2. L'istanza di integrale distrazione di tali spese in proprio favore che l'avv. France- sco RU ha formulato nella comparsa conclusionale del processo d'appello può però essere accolta solo limitatamente alle spese del processo d'appello, giacché innanzi al Giudice di prime cure la ora appellante era rappresentata e difesa dal solo avv. Antonio Parte_1
RU, che, con le difese scritte conclusive del processo di primo grado, chiese la distrazione delle relative spese in proprio favore e la cui istanza, cui non risulta che egli abbia mai rinunciato, va pertanto accolta.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli, definitivamente pronunziando sull'appello avverso la sentenza del
Tribunale di Santa Maria Capua Vetere n. 4185/2016, pubblicata il 22 dicembre 2016, proposto il 17 gennaio 2018 dall' Parte_4
contro
:
[...] Controparte_2
A) accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza appellata, rigetta l'opposi- zione del al decreto ingiuntivo emesso col n. 1038/2007 dal Tribunale di Santa Ma- CP_2
ria Capua Vetere, Sezione distaccata di Aversa, e ne revoca la revoca;
N. 500/2018 r.g.aa.cc. a Pag. 7 di 8 Parte_1
c. Parte_1 Controparte_2 REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima Sezione Civile Bis)
B) condanna il a rifondere alla predetta cooperativa le spese del processo CP_2
di primo grado, che liquida nel complessivo importo di 6.909,92 €, di cui 6.000,00 € per il totale dei compensi, 900,00 € per il rimborso forfettario delle spese generali e 9,92 € per il rimborso delle spese vive, oltre agli eventuali ulteriori accessori, e distrae in favore dell'avv. Antonio
RU, e le spese del processo d'appello, che liquida nel complessivo importo di 6.561,50 €, di cui 5.000,00 € per il totale dei compensi, 750,00 € per il rimborso forfettario delle spese generali e 811,50 € per il rimborso delle spese vive, oltre agli eventuali ulteriori accessori, e distrae in favore dell'avv. Francesco RU.
Così deciso in Napoli, il 7 ottobre 2025.
Il Consigliere estensore La Presidente
OL CE ER NO
N. 500/2018 r.g.aa.cc. - a Pag. 8 di 8 Pt_1 Parte_1 Responsabilità Limitata c. Controparte_2
(già Prima Sezione Civile Bis) riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr.ssa ER NO - Presidente -
- dr. OL CE - Consigliere - Relatore -
- dr.ssa ER Di Martino - Consigliera - ha deliberato di definire mediante la pronuncia della presente
SENTENZA il processo d'appello avverso la sentenza pronunciata dal Tribunale di Santa Maria Capua Ve- tere, Quarta Sezione Civile, in persona della Giudice Maria Feola, in data 20/22 dicembre 2016
e contraddistinta dal n. 4185/2016, iscritto al n. 500/2018 del ruolo generale degli affari civili contenziosi, introitato in decisione all'esito dell'udienza collegiale del 3 giugno 2025 e pen- dente
TRA
l' Parte_1
(codice fiscale ), con sede in Santa Maria Capua Vetere (CE), alla Via M.
[...] P.IVA_1
Fiore n. 41, costituitasi in persona del suo liquidatore pro tempore, dr. , e Controparte_1
rappresentata e difesa dagli avv.ti Antonio RU (codice fiscale ) e Fran- C.F._1
cesco RU (codice fiscale - appellante - C.F._2
E
(codice fiscale dichiarato , rappresentato e Controparte_2 C.F._3
difeso dagli avv.ti Maddalena Carusone (codice fiscale e Saverio Della C.F._4
Corte (codice fiscale ) - appellato - C.F._5
I. PREMESSE DELLA DECISIONE
I.1.1. Il 14 novembre 2007, l' Controparte_3
(nel prosieguo, per comodità, anche solo la ) notificava a
[...] Parte_1
N. 500/2018 r.g.aa.cc. Pag. 1 di 8 Parte_1
c. Parte_1 Controparte_2 REPUBBLICA CP_4 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima Sezione Civile Bis)
il decreto ingiuntivo emesso col n. 1038/2007 dal Tribunale di Santa Ma- Controparte_2
ria Capua Vetere, Sezione distaccata di Aversa, con il quale veniva ordinato a Persona_1
, quale socio assegnatario di una villetta e delle relative pertinenze realizzate dalla Coo-
[...]
perativa, di pagare a quest'ultima la somma di 34.404,33 € (oltre agli «interessi al tasso legale dovuti al comune di Cesa dalla data degli sborsi da parte di questo ai proprietari dei suoli espro- priati fino al soddisfo», e agli ulteriori accessori) quale quota parte delle somme delle quali il
Comune di Cesa aveva alla medesima , in quanto assegnataria di alcuni dei lotti Parte_1
compresi nel Piano per l'Edilizia Economica e Popolare destinati alla realizzazione anche di quella villetta, chiesto il rimborso poiché corrispondenti ai costi da esso sostenuti per l'espro- priazione di tali lotti e che la sosteneva che il , come gli altri soci asse- Parte_1 CP_2
gnatari delle villette da essa realizzate, era tenuto a pagarle in forza dell'atto del 5 febbraio 1996 con il quale la villetta gli era stata assegnata, sottoscrivendo il cui art. 4 egli s'era obbligato «al pagamento di ogni eventuale ulteriore onere che a qualsiasi titolo dovesse essere richiesto dalla cooperativa assegnante relativamente all'indennità di esproprio».
I.1.2. Opponendosi al decreto ingiuntivo con una citazione notificata alla Cooperativa il
22 dicembre 2007, il , per quel che qui ancora rileva, eccepiva che obbligato a rim- CP_2
borsare la somma in questione al Comune di Cesa era il consorzio Co.Na.Pe. che aveva avuto con l'Ente i rapporti oggetto della procedura espropriativa, salvo il diritto del consorzio di ripe- tere poi dalla Cooperativa quanto versato, e che, pagando quanto richiestole dal Comune, la
Cooperativa correva il rischio di essere costretto a pagare lo stesso importo anche al consorzio.
I.1.3. La Cooperativa, costituendosi in giudizio, resisteva all'opposizione e ne chiedeva il rigetto, precisando che il non era più suo socio, avendo perso tale qualità nel mo- CP_2
mento della conclusione dell'atto con cui gli era stata assegnata la proprietà della villetta o co- munque del suo successivo recesso dalla società, ed era tenuto a pagarle la somma in que- stione in forza della clausola contenuta nel suddetto atto di assegnazione.
I.1.4. All'esito del processo di primo grado, il Tribunale sammaritano, con la propria sen- tenza n. 4185/2016, pubblicata il 22 dicembre 2016, accoglieva l'opposizione del , CP_2
revocava il decreto ingiuntivo opposto e compensava integralmente le spese processuali tra le parti, negando la sussistenza del diritto azionato dalla Cooperativa poiché, sotto il profilo
N. 500/2018 r.g.aa.cc. a Pag. 2 di 8 Pt_1 Parte_1 Responsabilità Limitata c. Controparte_2 REPUBBLICA ITAL CP_4 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima Sezione Civile Bis)
letterale, il «contenuto del suddetto art. 4, nonostante l'inciso iniziale (la parte assegnataria si impegna e si obbliga al pagamento di ogni eventuale onere, che a qualsiasi titolo dovesse essere richiesto alla cooperativa …), si riferisce esclusivamente alle somme eventualmente dovute a titolo di indennità di esproprio, stante la specificazione successiva (relativamente all'indennità di esproprio di cui in premessa) e non può, dunque, riguardare anche quelle richieste ad altro titolo e, cioè, di risarcimento danni o di indennità di occupazione» e, a suo avviso, una diversa interpretazione di detta previsione contrattuale «– quantomeno per ciò che concerne la richie- sta di risarcimento danni – finirebbe per rendere nulla una pattuizione che vincolasse l'acqui- rente (l'assegnatario) a subire le conseguenze dannose di un comportamento colposo od omis- sivo di un terzo o del venditore (l'assegnante e cioè la società), nella specie delegato alla pro- cedura di esproprio», ed osservando che la somma in questione costituiva una parte di quanto pagato dal Comune a titolo di indennità di occupazione o di risarcimento e non già di indennità di espropriazione.
I.2. Con una citazione notificata al il 17 gennaio 2018, la CP_2 CP_5
quindi appellata a questa Corte al fine di ottenere che, in riforma della suddetta sentenza, l'op- posizione della controparte sia integralmente rigettata, sostenendo, in sostanza, che il Giudice di prime cure ha errato:
1) nell'interpretare la clausola contenuta nell'art. 4 del suddetto atto di assegnazione, limitandone la portata alle sole indennità di esproprio e non già a tutto quanto pagato dal
[...]
di Cesa ai proprietari dei fondi che dovevano essere espropriati e poi di fatto lo furono, Pt_2
anche se, on legittimamente, per effetto della loro occupazione cd. acquisitiva;
2) nel non rilevare che essa non aveva esclusivamente finalità mutualistiche ed era per- tanto priva di un proprio patrimonio distinto da quello dei suoi soci.
I.2.2. Costituendosi innanzi a questa Corte il 12 aprile 2018, il ha eccepito CP_2
preliminarmente l'inammissibilità dell'avverso appello poiché proposto dopo la scadenza del termine di cui all'art. 327, co. 1, c.p.c., nel testo, a suo avviso, nella specie applicabile ratione temporis applicabile, cioè quello anteriore alla riduzione da un anno a sei mesi di tale termine da parte della legge 18 giugno 2009, n. 69, e ne ha contestato comunque la fondatezza, chie- dendo pertanto la declaratoria della sua inammissibilità o il suo rigetto.
N. 500/2018 r.g.aa.cc. a Pag. 3 di 8 Parte_1 Responsabilità c. Pt_1 Controparte_2 REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima Sezione Civile Bis)
I.
2.3. Nessuna delle parti ha poi in qualche modo modificato le proprie conclusioni.
II. RAGIONI DELLA DECISIONE
II.1. Innanzitutto, va osservato che l'appello in esame – proposto, come s'è detto, il 17 gennaio 2018 avverso una sentenza pubblicata il 22 dicembre 2016 – va giudicato tempestivo, considerata la sospensione dei termini processuali per la durata del periodo feriale dell'anno
2017, siccome rispettoso del termine decadenziale di un anno previsto dall'art. 327, co. 1,
c.p.c., nel testo anteriore alla sua modifica da parte della legge 18 giugno 2009, n. 69, che è quello nella specie applicabile ratione temporis, posto che:
a) tale modifica, secondo quanto disposto dall'art. 58, co. 1, di detta legge, si applica solo «ai giudizi instaurati dopo la data della sua entrata in vigore», avvenuta il 4 luglio 2009, e deve intendersi riferibile ai giudizi il cui primo grado è iniziato dopo tale data (in tal senso v., ad es., Cass. 6007/2012, 17060/2012, 19969/2015 e 20102/2016);
b) nel caso di specie, il processo di primo grado deve ritenersi iniziato, per quanto dispo- sto dall'art. 643, co. 3, c.p.c., il 14 novembre 2007, questa essendo la data in cui venne notifi- cato al il decreto ingiuntivo del Tribunale di Santa maria Capua Vetere n. CP_2
1038/2007, ed è proseguito, sia pure in maniera alquanto tormentata e dopo essere stato, in particolare, oggetto di un mutamento di rito, di una cancellazione (non accompagnata né se- guita da un'estinzione) e di una riassunzione, fino alla sentenza oggetto dell'appello in esame.
II.2. Passando quindi al primo motivo di doglianza della appellante, va os- Parte_1
servato che il diritto di quest'ultima di ottenere dagli assegnatari degli immobili da essa costruiti
è stato già diverse volte riconosciuto da questa Corte d'Appello nell'ambito di controversie ana- loghe a quella ora all'esame di questo Collegio insorte tra la prima e altri assegnatari (quanto meno) con le sentenze nn. 3106/2017, 5072/2017, 4704/2021, 340/2024, 978/2024 e
2406/2024 (le prime due passate in giudicato in conseguenza della sentenza n. 17448/2019 e, rispettivamente, dell'ordinanza n. 35539/2023 della Suprema Corte che hanno dichiarato inammissibili i ricorsi contro le stesse proposti per la loro cassazione) sulla base di considera- zioni che, nel loro nucleo essenziale, sono integralmente condivisibili e che possono essere sin- tetizzate riportando la parte in proposito rilevante e di seguito riportata della motivazione della
N. 500/2018 r.g.aa.cc. a Pag. 4 di 8 Parte_1 Responsabilità Limitata c. Controparte_2 REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima Sezione Civile Bis)
sentenza n. 3106/2017:
«In particolare, deve considerarsi che all'epoca del trasferimento ed assegnazione dell'immobile dell'edilizia residenziale pubblica al socio odierno appellato era già impossibile che si verificassero le condizioni per la corresponsione delle indennità di esproprio – relative a procedure ablative legittime – in favore dei privati proprietari dei lotti espropriati. Ed infatti, es- sendo intervenuta l'occupazione dei suoli di che trattasi nell'anno 1986, al momento della sti- pula dell'atto di trasferimento dell'alloggio dell'edilizia residenziale pubblica in favore di […], nell'anno 1996, senza che fosse intervenuta l'adozione del decreto di esproprio e fosse stata depositata la relativa indennità, erano già venuti meno i presupposti per l'adozione del provve- dimento ablativo stesso e per il pagamento della relativa indennità di esproprio. E, dunque, per- ché la previsione di cui all'art. 4 innanzi riportato abbia un senso deve necessariamente ritenersi che l'obbligo del socio in commento è da ritenersi esteso ad ogni esborso che la cooperativa ha dovuto sostenere per l'acquisizione delle aree oggetto di edificazione;
essendo questa interpre- tazione conforme al dato normativo di cui all'art. 1367 c.c. che impone di interpretare le singole clausole del contratto nel modo che possano avere un senso.
Invero, la clausola in commento è scritta con locuzione di ampia portata: qualsiasi onere, a qualsiasi titolo dovuto, in relazione alle procedure espropriative per indennità di espro- prio; sicché, escludere dalla sua previsione le somme dovute per l'acquisizione dei suoli edifi- candi, sebbene a titolo di risarcimento del danno, equivarrebbe a limitarne in modo surrettizio
l'ambito applicativo e ad affermare che già al momento della sua assunzione l'obbligazione di che trattasi non avrebbe potuto essere adempiuta.
In proposito va altresì osservato che, sebbene i criteri ermeneutici di cui agli artt. 1362 e ss. c.c. siano governati da un principio di gerarchia interna in forza del quale i canoni stretta- mente interpretativi prevalgono su quelli interpretativi-integrativi, tanto da escluderne la con- creta operatività quando l'applicazione dei primi risulti da sola sufficiente a rendere palese la
"comune intenzione delle parti stipulanti", la necessità di ricostruire quest'ultima senza "limi- tarsi al senso letterale delle parole", ma avendo riguardo al "comportamento complessivo" dei contraenti, comporta che il dato testuale del contratto, pur rivestendo un rilievo centrale, non sia necessariamente decisivo ai fini della ricostruzione dell'accordo, giacché il significato delle
N. 500/2018 r.g.aa.cc. A.C.L.I. a Pag. 5 di 8 Parte_1 Responsabilità c. Pt_1 Controparte_2 REPUBBLICA CP_4 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima Sezione Civile Bis)
dichiarazioni negoziali non è un "prius", ma l'esito di un processo interpretativo che non può arrestarsi al tenore letterale delle parole, ma deve considerare tutti gli ulteriori elementi, testuali ed extratestuali, indicati dal legislatore (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 14432 del 15/07/2016).
Ancora va osservato che l'art. 35 della L. 865/1971, segnatamente il comma 12, impone ai soci delle cooperative assegnatarie dei suoli edificati di sostenere tutte le spese e gli esborsi necessari per l'acquisizione dei suoli stessi, senza distinzione fra titoli derivanti da procedure ablative legittime e non;
sicché, anche in ragione della ratio sottesa alla legislazione che disci- plina la fattispecie a monte della vicenda che ci occupa, deve ritenersi che gli oneri e le somme sborsate per l'acquisizione dei suoli oggetto di edificazione devono essere sostenuti dagli asse- gnatari degli edifici dell'edilizia economica e popolare, pro quota, in ragione dei millesimi di pro- prietà assegnati.
[…] Riguardo, poi, alla sussistenza dell'obbligo della cooperativa di pagare il risarci- mento e le indennità in questione, deve rilevarsi che all'art. X della convenzione intervenuta in data 22.12.1990 fra il consorzio CO.NA.PE. e la cooperativa edilizia era già Parte_1
così testualmente previsto: “Il consorzio conferisce delega all'esproprio già di sua competenza alle cooperative assegnatarie”. E, proprio in ragione di tale previsione pattizia, il legale del co- mune di Cesa, essendo stato destinatario di condanne giudiziarie al pagamento del risarci- mento del danno in favore dei rispettivi proprietari dei suoli, irreversibilmente trasformati in as- senza di valido titolo ablativo […], in data 31.08.2005, ha inviato alla cooperativa odierna appel- lante, quale ente assegnatario dei lotti edificati, “richiesta di rimborso – atto di diffida e messa in mora”, al fine di ottenere il rimborso delle predette poste risarcitorie. E tale richiesta era stata preceduta già da altre, formulate sin dall'anno 2001, anche direttamente nei confronti dei soci della cooperativa […]. Detti soci, infatti, erano anche stati invitati a parte- Parte_3
cipare ad incontri svoltisi presso il comune, unitamente ai proprietari malamente espropriati, proprio al fine di trovare una composizione concordata della vicenda risarcitoria in argomento.
In definitiva, il tenore della clausola contrattuale di cui all'art. 4 innanzi riportato e la ine- quivocabile sussistenza dell'obbligo della cooperativa di provvedere agli esborsi di che trattasi, in mancanza di contestazioni circa l'esattezza del calcolo millesimale effettuato dalla coope- rativa intimante, impone l'accoglimento dell'appello».
N. 500/2018 r.g.aa.cc. a Pag. 6 di 8 Parte_1 Responsabilità Limitata c. Controparte_2 REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima Sezione Civile Bis)
Non può dunque dubitarsi dell'obbligo del di corrispondere alla Cooperativa CP_2
la somma di cui al decreto ingiuntivo dal primo opposto.
Pertanto, l'appello in esame, già per il suo primo motivo, va accolto e, in riforma della sentenza appellata, l'opposizione del al decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di CP_2
Santa Maria Capua Vetere col n. 1038/2007 va rigettata.
II.3.1. Segue, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., la condanna del a rifondere alla con- CP_2
troparte le spese di entrambi i gradi processuali, che, tenendo conto anche della notula di quelle relative al processo di primo grado depositata dall'avv. Antonio RU il 26 settembre 2016, vanno liquidate come indicato nel dispositivo della presente sentenza rapportando alle risul- tanze processuali i parametri fissati dal decreto del Ministro della Giustizia 10 marzo 2014, n.
55, per la liquidazione giudiziale dei compensi e dei rimborsi di spese spettanti agli avvocati, a partire da quello del valore della controversia, collocabile nello scaglione da 26.000,01 a
52.000,00 €.
II.3.2. L'istanza di integrale distrazione di tali spese in proprio favore che l'avv. France- sco RU ha formulato nella comparsa conclusionale del processo d'appello può però essere accolta solo limitatamente alle spese del processo d'appello, giacché innanzi al Giudice di prime cure la ora appellante era rappresentata e difesa dal solo avv. Antonio Parte_1
RU, che, con le difese scritte conclusive del processo di primo grado, chiese la distrazione delle relative spese in proprio favore e la cui istanza, cui non risulta che egli abbia mai rinunciato, va pertanto accolta.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli, definitivamente pronunziando sull'appello avverso la sentenza del
Tribunale di Santa Maria Capua Vetere n. 4185/2016, pubblicata il 22 dicembre 2016, proposto il 17 gennaio 2018 dall' Parte_4
contro
:
[...] Controparte_2
A) accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza appellata, rigetta l'opposi- zione del al decreto ingiuntivo emesso col n. 1038/2007 dal Tribunale di Santa Ma- CP_2
ria Capua Vetere, Sezione distaccata di Aversa, e ne revoca la revoca;
N. 500/2018 r.g.aa.cc. a Pag. 7 di 8 Parte_1
c. Parte_1 Controparte_2 REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima Sezione Civile Bis)
B) condanna il a rifondere alla predetta cooperativa le spese del processo CP_2
di primo grado, che liquida nel complessivo importo di 6.909,92 €, di cui 6.000,00 € per il totale dei compensi, 900,00 € per il rimborso forfettario delle spese generali e 9,92 € per il rimborso delle spese vive, oltre agli eventuali ulteriori accessori, e distrae in favore dell'avv. Antonio
RU, e le spese del processo d'appello, che liquida nel complessivo importo di 6.561,50 €, di cui 5.000,00 € per il totale dei compensi, 750,00 € per il rimborso forfettario delle spese generali e 811,50 € per il rimborso delle spese vive, oltre agli eventuali ulteriori accessori, e distrae in favore dell'avv. Francesco RU.
Così deciso in Napoli, il 7 ottobre 2025.
Il Consigliere estensore La Presidente
OL CE ER NO
N. 500/2018 r.g.aa.cc. - a Pag. 8 di 8 Pt_1 Parte_1 Responsabilità Limitata c. Controparte_2