Articolo 1 della Legge 24 dicembre 1957, n. 1342
Articolo 2
Versione
14 febbraio 1958
Art. 1.

Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la Convenzione d'estradizione e di assistenza giudiziaria in materia penale fra l'Italia, e lo Stato d'Israele, conclusa in Roma il 24 febbraio 1956.
Entrata in vigore il 14 febbraio 1958