Art. 1.
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la Convenzione d'estradizione e di assistenza giudiziaria in materia penale fra l'Italia, e lo Stato d'Israele, conclusa in Roma il 24 febbraio 1956.
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la Convenzione d'estradizione e di assistenza giudiziaria in materia penale fra l'Italia, e lo Stato d'Israele, conclusa in Roma il 24 febbraio 1956.