TRIB
Sentenza 9 luglio 2025
Sentenza 9 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 09/07/2025, n. 8092 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 8092 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2025 |
Testo completo
N. 9537/2025 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI ROMA
I SEZIONE LAVORO in persona del giudice dr. Alessandro COCO, all'esito di udienza tenuta in data 8 luglio 2025 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in data 9 luglio 2025 ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 9537/2025 del R.G.A.C. del Tribunale di Roma, promossa
DA
– Avv. L. Zampieri Parte_1
ricorrente
CONTRO
, in persona del legale Controparte_1 rappresentante p. t.
resistente contumace
Conclusioni: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente depositato e notificato parte attrice ha premesso che, nonostante sia titolare di assegno di assistenza in forza di decreto di omologa, l' CP_2 non le ha ancora erogato alcun rateo della predetta indennità; ha adito dunque il giudice del lavoro di Roma a tal fine.
L' non si è costituito nonostante la regolarità della notifica, e va pertanto CP_2 dichiarato contumace.
Superflua qualsiasi attività istruttoria orale, questo giudice ha deciso la causa con la presente contestuale sentenza previo deposito di note di trattazione scritta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Tribunale non può fare a meno di rilevare come l'assunto attoreo sia fondato.
Difatti, ricorrono tutti i requisiti di legge per riconoscere alla ricorrente il diritto all'assegno di assistenza con decorrenza da marzo 2023 (vedansi all.ti 1-2 al ricorso).
Il ricorso può dunque essere accolto.
La condanna deve essere emessa in forma generica in quanto i conteggi allegati al ricorso sono aggiornati alla data del deposito del ricorso stesso, mentre nelle more del giudizio sono maturati ulteriori ratei.
Le spese processuali seguono la soccombenza.
DISPOSITIVO condanna l' al pagamento in favore di parte ricorrente dei ratei dell'assegno di CP_2 assistenza maturati e maturandi da marzo 2023 in avanti, oltre accessori di legge;
condanna l' al rimborso delle spese processuali sostenute da parte ricorrente, CP_2 che liquida in complessivi euro 1.900,00 oltre rimborso forfettario nella misura del
15 %, IVA e CPA, da distrarsi.
Roma, 9 luglio 2025
IL GIUDICE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI ROMA
I SEZIONE LAVORO in persona del giudice dr. Alessandro COCO, all'esito di udienza tenuta in data 8 luglio 2025 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in data 9 luglio 2025 ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 9537/2025 del R.G.A.C. del Tribunale di Roma, promossa
DA
– Avv. L. Zampieri Parte_1
ricorrente
CONTRO
, in persona del legale Controparte_1 rappresentante p. t.
resistente contumace
Conclusioni: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente depositato e notificato parte attrice ha premesso che, nonostante sia titolare di assegno di assistenza in forza di decreto di omologa, l' CP_2 non le ha ancora erogato alcun rateo della predetta indennità; ha adito dunque il giudice del lavoro di Roma a tal fine.
L' non si è costituito nonostante la regolarità della notifica, e va pertanto CP_2 dichiarato contumace.
Superflua qualsiasi attività istruttoria orale, questo giudice ha deciso la causa con la presente contestuale sentenza previo deposito di note di trattazione scritta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Tribunale non può fare a meno di rilevare come l'assunto attoreo sia fondato.
Difatti, ricorrono tutti i requisiti di legge per riconoscere alla ricorrente il diritto all'assegno di assistenza con decorrenza da marzo 2023 (vedansi all.ti 1-2 al ricorso).
Il ricorso può dunque essere accolto.
La condanna deve essere emessa in forma generica in quanto i conteggi allegati al ricorso sono aggiornati alla data del deposito del ricorso stesso, mentre nelle more del giudizio sono maturati ulteriori ratei.
Le spese processuali seguono la soccombenza.
DISPOSITIVO condanna l' al pagamento in favore di parte ricorrente dei ratei dell'assegno di CP_2 assistenza maturati e maturandi da marzo 2023 in avanti, oltre accessori di legge;
condanna l' al rimborso delle spese processuali sostenute da parte ricorrente, CP_2 che liquida in complessivi euro 1.900,00 oltre rimborso forfettario nella misura del
15 %, IVA e CPA, da distrarsi.
Roma, 9 luglio 2025
IL GIUDICE