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Sentenza 11 settembre 2025
Sentenza 11 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 11/09/2025, n. 5034 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 5034 |
| Data del deposito : | 11 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composta: dott. Nicola SARACINO presidente dott. Gianluca MAURO PELLEGRINI consigliere relatore dott.ssa Giovanna GIANI' consigliere riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di appello iscritta al n. 1905 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022 trattenuta in decisione con ordinanza ex art. 127-ter c.p.c. depositata il 22 aprile 2025 e vertente
TRA
(c.f.: ) Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avvocato Alessandra De Tollis
APPELLANTE
E
(c.f.: ) Controparte_1 P.IVA_1
APPELLATA CONTUMACE
OGGETTO: vendita
1
CONCLUSIONI
Il difensore dell'appellante ha concluso riportandosi alle conclusioni rassegnate nelle note di trattazione scritta depositate ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE ha proposto appello avverso la sentenza del Tribunale di Civitavecchia Parte_1
n. 964/2021, che ha rigettato l'opposizione proposta dalla avverso il decreto ingiuntivo Pt_1
n. 179/2014 emesso dal Tribunale di Civitavecchia in data 28 febbraio 2014, con cui le è stato ingiunto il pagamento della somma di 58.776,72 € oltre accessori in favore della
[...]
pari all'importo complessivo di alcune fatture rimaste Controparte_1 insolute emesse dal mese di agosto 2012 al mese di agosto 2013 in relazione alla fornitura di prodotti ortofrutticoli.
L'appellante ha dedotto al riguardo che il tribunale:
1) non ha valutato correttamente il materiale probatorio acquisito nel corso del processo, ritenendo erroneamente che la creditrice avesse assolto l'onere di provare il credito di cui è stato ingiunto il pagamento;
2) non ha accolto la richiesta di ordine di esibizione delle scritture contabili e dei bilanci da parte dell'opposta;
3) ha erroneamente riconosciuto applicabile il tasso di interesse moratorio ex d.lgs. n.
231 del 2002, in quanto i rapporti di fornitura tra la e la società opposta “si sono sempre Pt_1 svolti informalmente”, non sussistendo alcuna pattuizione scritta che li regolamentasse;
4) ha liquidato in maniera errata le spese legali in favore della società opposta.
L'appellante ha concluso domandando, in riforma della sentenza impugnata,
l'accoglimento dell'opposizione proposta avverso il decreto ingiuntivo n. 179/2014 emesso dal Tribunale di Civitavecchia e, per l'effetto, la revoca del decreto ingiuntivo opposto con vittoria delle spese di lite.
In via istruttoria, l'appellante ha reiterato la richiesta di esibizione delle scritture contabili della a far tempo dall'anno 2010. CP_1 Controparte_1
L non si è costituita in giudizio. Controparte_1
L'appello è infondato e va pertanto respinto.
Con i primi due motivi – che possono essere esaminati congiuntamente perché strettamente connessi tra di loro - l'appellante si duole della valutazione del materiale probatorio operata dal tribunale e del mancato accoglimento della richiesta di esibizione delle
“scritture contabili e bilanci” della società opposta (finalizzata a valutare l'opportunità di un'eventuale richiesta di c.t.u. contabile: così a pag. 7 dell'atto di appello).
Quanto alla richiesta di esibizione ex art. 210 c.p.c. (reiterata nel presente giudizio di appello, respinta dal collegio con ordinanza del 15/12/2022 – 12/1/2023 e non più riproposta dall'appellante nelle conclusioni rassegnate nelle note di trattazione scritta depositate il 26
2 marzo 2025), si osserva che:
a) l'ordine di esibizione costituisce una facoltà rimessa al prudente apprezzamento del giudice del merito e il suo mancato esercizio non è sindacabile in sede di legittimità, neppure sotto il profilo del vizio di motivazione (Cass. 18227/2024; Cass. 31251/2021; Cass.
149/2003; Cass. 15983/2000; Cass. 370/1999; Cass. 4363/1997; Cass. 1784/1996).
b) l'ordine di esibizione di documenti deve riguardare documenti che siano specificatamente indicati dalla parte che ne abbia fatto istanza e che risultino indispensabili ai fini della prova dei fatti controversi e non può in alcun caso supplire al mancato assolvimento dell'onere della prova a carico della parte istante (Cass. 982/2024; Cass. 31251/2021; Cass.
13878/2010; Cass. 20104/2009; Cass. 17948/2006; Cass. 10043/2004; Cass. 10916/2003;
Cass. 9126/1990);
Nel caso di specie – come già evidenziato nell'ordinanza con cui questa Corte ha respinto l'istanza di esibizione ex art. 210 c.p.c. – la richiesta è stata formulata in modo generico [(“si chiede che venga ordinata alla società opposta la esibizione e/o il deposito delle scritture contabili e dei bilanci con riferimento non solo al periodo di fatturazione ma ai periodi precedenti (almeno dall'anno 2010)”: v. la memoria ex art. 183, sesto comma, n. 2
c.p.c.] e con una finalità eminentemente esplorativa (nell'atto di appello si legge che la richiesta è stata fatta “per poter effettivamente ricostruire il rapporto commerciale tra le parti” e che “eventualmente, una volta depositati i documenti da parte dell'opposta, si sarebbe potuto valutare un ricorso di una CTU contabile”).
Alla luce delle considerazioni che precedono deve ritenersi incensurabile e condivisibile la decisione del tribunale di non dare corso all'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. richiesto dall'opponente.
Quanto alla valutazione del materiale probatorio acquisito nel corso del giudizio di primo grado si osserva quanto segue.
Nel proporre opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 179/2014, non Parte_1 ha contestato in alcun modo la fornitura della merce di cui la Controparte_1 ha chiesto il pagamento in via monitoria.
[...]
In allegato al ricorso per decreto ingiuntivo sono state depositate le fatture di cui la
[...] ha chiesto il pagamento e la stessa opponente ha Controparte_1 affermato di avere puntualmente annotato tali fatture nelle proprie scritture contabili [“sono state tutte contabilizzate al passivo delle ditta Birsa attraverso il proprio commercialista”]: così a pag. 4 dell'atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo. si è limitata piuttosto a negare di essere debitrice della somma di cui è Parte_1 stato ingiunto il pagamento, affermando di avere già provveduto a pagare gli importi indicati nelle fatture e precisando che:
a) “i pagamenti avvenivano sempre presso il magazzino in via Zambra solitamente a mezzo contanti, a volte con assegno, come avvenuto nel caso di cui all'assegno n.
0.200.926.861, c.c. Banca Popolare di Lodi n. 149066 di cui si deposita la matrice” (pag. 2
3 dell'atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo);
b) “il Signor [marito dell'opponente] solitamente effettuava il ritiro merce Per_1 presso il magazzino e li pagava nelle mani della segretaria oppure del Signor Per_2 [...]
o del Signor o del Signor che incontrava quotidianamente” (pag. 3 CP_1 Per_3 Per_4 dell'atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo);
c) “le suddette modalità di pagamento e di ritiro della merce si sono ripetute immutate per anni” (pag. 3 dell'atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo).
L'opponente ha ammesso al riguardo che “il Signor il quale si è Persona_5 sempre occupato del ritiro della merce presso il magazzino e del pagamento delle somme via via richieste per le forniture non si preoccupava mai di far apporre sulle fatture la ricevuta o timbro di pagamento” (così a pag. 2 dell'atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo) e che “l'opponente e il di lei marito agivano in totale fiducia ed hanno sempre corrisposto tutte le somme richieste senza premunirsi pretendendo il rilascio di ulteriori ricevute” (così a pag. 4 dell'atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo).
Poiché l'opposizione si fonda su un'eccezione di pagamento del corrispettivo dovuto per la fornitura di merce, era onere dell'opponente – come correttamente affermato dal tribunale – fornire la prova del pagamento degli importi indicati nelle fatture azionate in via monitoria.
Tale prova non è stata fornita, non potendosi ritenere al riguardo attendibili e rilevanti – contrariamente a quanto ritiene l'appellante - le dichiarazioni rese dai testi Persona_5
(ex marito di ) e (genero di ). Parte_1 Testimone_1 Parte_1
Il teste si è limitato a confermare il fatto che la prassi commerciale intercorsa Tes_1 tra le parti all'inizio del rapporto commerciale prevedeva che il pagamento della merce avvenisse con denaro contante al momento del ritiro della merce, ma ha dichiarato di non sapere se tali modalità di pagamento siano state utilizzate per tutta la durata del rapporto e fino a quando è cessata l'attività commerciale della (sì che non è dato sapere se anche le Pt_1 fatture di cui si discute in questo giudizio siano state effettivamente saldate mediante pagamento in contanti).
Quanto al teste – che in maniera contraddittoria ha prima affermato di non far Per_1
“parte dell'azienda” e di limitarsi a dare “una mano ogni tanto alla sig.ra ” salvo poi Pt_1 precisare che “tutta la merce indicata in fattura era stata da me ritirata in quanto da circa nove anni lavoravo nell'attività” – egli ha confermato le circostanze dedotte nei capitoli di prova (e cioè il fatto che la merce veniva pagata in contanti al momento del ritiro della merce o al massimo dopo due o tre forniture di merce, che il saldo del prezzo è sempre avvenuto non oltre il termine di 10/15 giorni dalla consegna della merce e che solo occasionalmente il pagamento è avvenuto a mezzo assegno).
Tali dichiarazioni devono ritenersi tuttavia inattendibili in quanto:
a) il fatto che i pagamenti di cui si discute nel presente giudizio siano avvenuti in contanti al momento della consegna della merce (salvo qualche sporadico pagamento differito
4 di qualche giorno) è in contrasto con quanto risulta dalle fatture emesse dalla
[...]
che – come riconosce anche l'opponente nella memoria ex art. 183, Controparte_1 sesto comma, n. 2 c.p.c. – a far tempo dal mese di gennaio 2012 sono state tutte emesse con la dicitura “a credito”, laddove in precedenza venivano tutte emesse con la dicitura “contanti alla consegna”, senza che la abbia mai contestato nel corso del rapporto la variazione Pt_1 della dicitura operata dal fornitore della merce. Ciò consente di ritenere inattendibile la dichiarazione del teste dal momento che, se fosse vero che la merce è sempre stata Per_1 pagata in contanti e con regolarità, la non avrebbe Controparte_1 iniziato ad emettere fatture recanti la dicitura “a credito” (circostanza che l'opponente non ha saputo giustificare, limitandosi ad affermare che “purtroppo nessuno ha dato peso alla dicitura “a credito” che compare sulle fatture a far data dalla fine del 2011”: così a pag. 4 dell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo);
b) le circostanze riferite dal teste – oltre ad essere incoerenti con la differente Per_1 dicitura apposta sulle fatture nel corso del tempo – sono smentite anche dalla deposizione della teste (sulla cui attendibilità non vi è ragione di dubitare, trattandosi di una Testimone_2 dipendente della che non risulta avere alcun Controparte_1 interesse all'esito del giudizio). La teste ha infatti dichiarato che quando il pagamento Tes_2 avveniva al momento della consegna della merce veniva contestualmente consegnata all' una fattura attestante l'avvenuto pagamento, che fungeva anche da quietanza del Per_1 pagamento effettuato (ciò che smentisce l'allegazione dell'opponente secondo cui i pagamenti in denaro contante non venivano mai quietanzati).
Va parimenti escluso che l'odierna appellante abbia fornito la prova di pagamenti effettuati a mezzo di assegno bancario, dal momento che dell'unico pagamento allegato
(quello che sarebbe stato effettuato con assegno bancario n.
0.200.926.861 tratto sul c.c. n.
149066 accesso presso la Banca Popolare di Lodi) è stata depositata soltanto la matrice e che
– come già rilevato dal tribunale – va ragionevolmente escluso che il pagamento fosse riferibile ad una delle forniture di merce di cui si discute nel presente giudizio, dal momento che l'assegno è stato emesso molti mesi prima dell'emissione delle fatture di cui la
[...] ha chiesto il pagamento in via monitoria. Controparte_1
Alla luce delle considerazioni che precedono, i primi due motivi di appello sono infondati, in quanto non ha fornito la prova del pagamento delle fatture Parte_1 azionate in via monitoria dalla Controparte_1
Con il terzo motivo l'appellante si duole del fatto che il tribunale abbia ritento applicabile al rapporto contrattuale intercorso tra le parti il tasso di interesse moratorio previsto dall'art. 5 del d.lgs. n. 231 del 2002, affermando al riguardo che i rapporti di fornitura tra la e la società opposta “si sono sempre svolti informalmente”, non sussistendo alcuna Pt_1 pattuizione scritta che li regolamentasse.
La doglianza è palesemente infondata, in quanto la corresponsione degli interessi di mora nella misura prevista dall'art. 5 del d.lgs. n. 231 del 2002 deriva dal fatto che il rapporto
5 contrattuale intercorso tra le parti (fornitura di merci) è riconducibile alla nozione di transazione commerciale di cui all'art. 2, lett. a) del d.lgs. n. 231 del 2002, essendo a tal fine irrilevante il fatto che i rapporti di fornitura tra la e la società opposta non fossero Pt_1 regolati per iscritto.
Con il quarto motivo l'appellante si duole infine della liquidazione delle spese di lite operata dal tribunale, affermando che essa sarebbe eccessiva nel quantum.
Anche tale doglianza è infondata, non essendo censurabile la liquidazione operata dal tribunale nella misura di 10.000,00 € oltre accessori di legge, in quanto inferiore ai valori medi previsti dalle tabelle allegate al d.m. 10 marzo 2014, n. 55 per le cause rientranti (come nel caso di specie) nello scaglione di valore compreso tra 52.000,01 € e 260.000,00 €.
Alla luce delle considerazioni che precedono, l'appello va pertanto respinto.
Nulla sulle spese, stante la contumacia della parte appellata.
P.Q.M.
La Corte di appello di Roma, definitivamente pronunciando, rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Civitavecchia n. 964/2021. Parte_1
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello - se dovuto – previsto per l'impugnazione.
Così deciso in Roma, il 5 settembre 2025.
Il consigliere estensore Il Presidente
Gianluca MAURO PELLEGRINI Nicola SARACINO
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composta: dott. Nicola SARACINO presidente dott. Gianluca MAURO PELLEGRINI consigliere relatore dott.ssa Giovanna GIANI' consigliere riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di appello iscritta al n. 1905 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022 trattenuta in decisione con ordinanza ex art. 127-ter c.p.c. depositata il 22 aprile 2025 e vertente
TRA
(c.f.: ) Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avvocato Alessandra De Tollis
APPELLANTE
E
(c.f.: ) Controparte_1 P.IVA_1
APPELLATA CONTUMACE
OGGETTO: vendita
1
CONCLUSIONI
Il difensore dell'appellante ha concluso riportandosi alle conclusioni rassegnate nelle note di trattazione scritta depositate ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE ha proposto appello avverso la sentenza del Tribunale di Civitavecchia Parte_1
n. 964/2021, che ha rigettato l'opposizione proposta dalla avverso il decreto ingiuntivo Pt_1
n. 179/2014 emesso dal Tribunale di Civitavecchia in data 28 febbraio 2014, con cui le è stato ingiunto il pagamento della somma di 58.776,72 € oltre accessori in favore della
[...]
pari all'importo complessivo di alcune fatture rimaste Controparte_1 insolute emesse dal mese di agosto 2012 al mese di agosto 2013 in relazione alla fornitura di prodotti ortofrutticoli.
L'appellante ha dedotto al riguardo che il tribunale:
1) non ha valutato correttamente il materiale probatorio acquisito nel corso del processo, ritenendo erroneamente che la creditrice avesse assolto l'onere di provare il credito di cui è stato ingiunto il pagamento;
2) non ha accolto la richiesta di ordine di esibizione delle scritture contabili e dei bilanci da parte dell'opposta;
3) ha erroneamente riconosciuto applicabile il tasso di interesse moratorio ex d.lgs. n.
231 del 2002, in quanto i rapporti di fornitura tra la e la società opposta “si sono sempre Pt_1 svolti informalmente”, non sussistendo alcuna pattuizione scritta che li regolamentasse;
4) ha liquidato in maniera errata le spese legali in favore della società opposta.
L'appellante ha concluso domandando, in riforma della sentenza impugnata,
l'accoglimento dell'opposizione proposta avverso il decreto ingiuntivo n. 179/2014 emesso dal Tribunale di Civitavecchia e, per l'effetto, la revoca del decreto ingiuntivo opposto con vittoria delle spese di lite.
In via istruttoria, l'appellante ha reiterato la richiesta di esibizione delle scritture contabili della a far tempo dall'anno 2010. CP_1 Controparte_1
L non si è costituita in giudizio. Controparte_1
L'appello è infondato e va pertanto respinto.
Con i primi due motivi – che possono essere esaminati congiuntamente perché strettamente connessi tra di loro - l'appellante si duole della valutazione del materiale probatorio operata dal tribunale e del mancato accoglimento della richiesta di esibizione delle
“scritture contabili e bilanci” della società opposta (finalizzata a valutare l'opportunità di un'eventuale richiesta di c.t.u. contabile: così a pag. 7 dell'atto di appello).
Quanto alla richiesta di esibizione ex art. 210 c.p.c. (reiterata nel presente giudizio di appello, respinta dal collegio con ordinanza del 15/12/2022 – 12/1/2023 e non più riproposta dall'appellante nelle conclusioni rassegnate nelle note di trattazione scritta depositate il 26
2 marzo 2025), si osserva che:
a) l'ordine di esibizione costituisce una facoltà rimessa al prudente apprezzamento del giudice del merito e il suo mancato esercizio non è sindacabile in sede di legittimità, neppure sotto il profilo del vizio di motivazione (Cass. 18227/2024; Cass. 31251/2021; Cass.
149/2003; Cass. 15983/2000; Cass. 370/1999; Cass. 4363/1997; Cass. 1784/1996).
b) l'ordine di esibizione di documenti deve riguardare documenti che siano specificatamente indicati dalla parte che ne abbia fatto istanza e che risultino indispensabili ai fini della prova dei fatti controversi e non può in alcun caso supplire al mancato assolvimento dell'onere della prova a carico della parte istante (Cass. 982/2024; Cass. 31251/2021; Cass.
13878/2010; Cass. 20104/2009; Cass. 17948/2006; Cass. 10043/2004; Cass. 10916/2003;
Cass. 9126/1990);
Nel caso di specie – come già evidenziato nell'ordinanza con cui questa Corte ha respinto l'istanza di esibizione ex art. 210 c.p.c. – la richiesta è stata formulata in modo generico [(“si chiede che venga ordinata alla società opposta la esibizione e/o il deposito delle scritture contabili e dei bilanci con riferimento non solo al periodo di fatturazione ma ai periodi precedenti (almeno dall'anno 2010)”: v. la memoria ex art. 183, sesto comma, n. 2
c.p.c.] e con una finalità eminentemente esplorativa (nell'atto di appello si legge che la richiesta è stata fatta “per poter effettivamente ricostruire il rapporto commerciale tra le parti” e che “eventualmente, una volta depositati i documenti da parte dell'opposta, si sarebbe potuto valutare un ricorso di una CTU contabile”).
Alla luce delle considerazioni che precedono deve ritenersi incensurabile e condivisibile la decisione del tribunale di non dare corso all'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. richiesto dall'opponente.
Quanto alla valutazione del materiale probatorio acquisito nel corso del giudizio di primo grado si osserva quanto segue.
Nel proporre opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 179/2014, non Parte_1 ha contestato in alcun modo la fornitura della merce di cui la Controparte_1 ha chiesto il pagamento in via monitoria.
[...]
In allegato al ricorso per decreto ingiuntivo sono state depositate le fatture di cui la
[...] ha chiesto il pagamento e la stessa opponente ha Controparte_1 affermato di avere puntualmente annotato tali fatture nelle proprie scritture contabili [“sono state tutte contabilizzate al passivo delle ditta Birsa attraverso il proprio commercialista”]: così a pag. 4 dell'atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo. si è limitata piuttosto a negare di essere debitrice della somma di cui è Parte_1 stato ingiunto il pagamento, affermando di avere già provveduto a pagare gli importi indicati nelle fatture e precisando che:
a) “i pagamenti avvenivano sempre presso il magazzino in via Zambra solitamente a mezzo contanti, a volte con assegno, come avvenuto nel caso di cui all'assegno n.
0.200.926.861, c.c. Banca Popolare di Lodi n. 149066 di cui si deposita la matrice” (pag. 2
3 dell'atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo);
b) “il Signor [marito dell'opponente] solitamente effettuava il ritiro merce Per_1 presso il magazzino e li pagava nelle mani della segretaria oppure del Signor Per_2 [...]
o del Signor o del Signor che incontrava quotidianamente” (pag. 3 CP_1 Per_3 Per_4 dell'atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo);
c) “le suddette modalità di pagamento e di ritiro della merce si sono ripetute immutate per anni” (pag. 3 dell'atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo).
L'opponente ha ammesso al riguardo che “il Signor il quale si è Persona_5 sempre occupato del ritiro della merce presso il magazzino e del pagamento delle somme via via richieste per le forniture non si preoccupava mai di far apporre sulle fatture la ricevuta o timbro di pagamento” (così a pag. 2 dell'atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo) e che “l'opponente e il di lei marito agivano in totale fiducia ed hanno sempre corrisposto tutte le somme richieste senza premunirsi pretendendo il rilascio di ulteriori ricevute” (così a pag. 4 dell'atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo).
Poiché l'opposizione si fonda su un'eccezione di pagamento del corrispettivo dovuto per la fornitura di merce, era onere dell'opponente – come correttamente affermato dal tribunale – fornire la prova del pagamento degli importi indicati nelle fatture azionate in via monitoria.
Tale prova non è stata fornita, non potendosi ritenere al riguardo attendibili e rilevanti – contrariamente a quanto ritiene l'appellante - le dichiarazioni rese dai testi Persona_5
(ex marito di ) e (genero di ). Parte_1 Testimone_1 Parte_1
Il teste si è limitato a confermare il fatto che la prassi commerciale intercorsa Tes_1 tra le parti all'inizio del rapporto commerciale prevedeva che il pagamento della merce avvenisse con denaro contante al momento del ritiro della merce, ma ha dichiarato di non sapere se tali modalità di pagamento siano state utilizzate per tutta la durata del rapporto e fino a quando è cessata l'attività commerciale della (sì che non è dato sapere se anche le Pt_1 fatture di cui si discute in questo giudizio siano state effettivamente saldate mediante pagamento in contanti).
Quanto al teste – che in maniera contraddittoria ha prima affermato di non far Per_1
“parte dell'azienda” e di limitarsi a dare “una mano ogni tanto alla sig.ra ” salvo poi Pt_1 precisare che “tutta la merce indicata in fattura era stata da me ritirata in quanto da circa nove anni lavoravo nell'attività” – egli ha confermato le circostanze dedotte nei capitoli di prova (e cioè il fatto che la merce veniva pagata in contanti al momento del ritiro della merce o al massimo dopo due o tre forniture di merce, che il saldo del prezzo è sempre avvenuto non oltre il termine di 10/15 giorni dalla consegna della merce e che solo occasionalmente il pagamento è avvenuto a mezzo assegno).
Tali dichiarazioni devono ritenersi tuttavia inattendibili in quanto:
a) il fatto che i pagamenti di cui si discute nel presente giudizio siano avvenuti in contanti al momento della consegna della merce (salvo qualche sporadico pagamento differito
4 di qualche giorno) è in contrasto con quanto risulta dalle fatture emesse dalla
[...]
che – come riconosce anche l'opponente nella memoria ex art. 183, Controparte_1 sesto comma, n. 2 c.p.c. – a far tempo dal mese di gennaio 2012 sono state tutte emesse con la dicitura “a credito”, laddove in precedenza venivano tutte emesse con la dicitura “contanti alla consegna”, senza che la abbia mai contestato nel corso del rapporto la variazione Pt_1 della dicitura operata dal fornitore della merce. Ciò consente di ritenere inattendibile la dichiarazione del teste dal momento che, se fosse vero che la merce è sempre stata Per_1 pagata in contanti e con regolarità, la non avrebbe Controparte_1 iniziato ad emettere fatture recanti la dicitura “a credito” (circostanza che l'opponente non ha saputo giustificare, limitandosi ad affermare che “purtroppo nessuno ha dato peso alla dicitura “a credito” che compare sulle fatture a far data dalla fine del 2011”: così a pag. 4 dell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo);
b) le circostanze riferite dal teste – oltre ad essere incoerenti con la differente Per_1 dicitura apposta sulle fatture nel corso del tempo – sono smentite anche dalla deposizione della teste (sulla cui attendibilità non vi è ragione di dubitare, trattandosi di una Testimone_2 dipendente della che non risulta avere alcun Controparte_1 interesse all'esito del giudizio). La teste ha infatti dichiarato che quando il pagamento Tes_2 avveniva al momento della consegna della merce veniva contestualmente consegnata all' una fattura attestante l'avvenuto pagamento, che fungeva anche da quietanza del Per_1 pagamento effettuato (ciò che smentisce l'allegazione dell'opponente secondo cui i pagamenti in denaro contante non venivano mai quietanzati).
Va parimenti escluso che l'odierna appellante abbia fornito la prova di pagamenti effettuati a mezzo di assegno bancario, dal momento che dell'unico pagamento allegato
(quello che sarebbe stato effettuato con assegno bancario n.
0.200.926.861 tratto sul c.c. n.
149066 accesso presso la Banca Popolare di Lodi) è stata depositata soltanto la matrice e che
– come già rilevato dal tribunale – va ragionevolmente escluso che il pagamento fosse riferibile ad una delle forniture di merce di cui si discute nel presente giudizio, dal momento che l'assegno è stato emesso molti mesi prima dell'emissione delle fatture di cui la
[...] ha chiesto il pagamento in via monitoria. Controparte_1
Alla luce delle considerazioni che precedono, i primi due motivi di appello sono infondati, in quanto non ha fornito la prova del pagamento delle fatture Parte_1 azionate in via monitoria dalla Controparte_1
Con il terzo motivo l'appellante si duole del fatto che il tribunale abbia ritento applicabile al rapporto contrattuale intercorso tra le parti il tasso di interesse moratorio previsto dall'art. 5 del d.lgs. n. 231 del 2002, affermando al riguardo che i rapporti di fornitura tra la e la società opposta “si sono sempre svolti informalmente”, non sussistendo alcuna Pt_1 pattuizione scritta che li regolamentasse.
La doglianza è palesemente infondata, in quanto la corresponsione degli interessi di mora nella misura prevista dall'art. 5 del d.lgs. n. 231 del 2002 deriva dal fatto che il rapporto
5 contrattuale intercorso tra le parti (fornitura di merci) è riconducibile alla nozione di transazione commerciale di cui all'art. 2, lett. a) del d.lgs. n. 231 del 2002, essendo a tal fine irrilevante il fatto che i rapporti di fornitura tra la e la società opposta non fossero Pt_1 regolati per iscritto.
Con il quarto motivo l'appellante si duole infine della liquidazione delle spese di lite operata dal tribunale, affermando che essa sarebbe eccessiva nel quantum.
Anche tale doglianza è infondata, non essendo censurabile la liquidazione operata dal tribunale nella misura di 10.000,00 € oltre accessori di legge, in quanto inferiore ai valori medi previsti dalle tabelle allegate al d.m. 10 marzo 2014, n. 55 per le cause rientranti (come nel caso di specie) nello scaglione di valore compreso tra 52.000,01 € e 260.000,00 €.
Alla luce delle considerazioni che precedono, l'appello va pertanto respinto.
Nulla sulle spese, stante la contumacia della parte appellata.
P.Q.M.
La Corte di appello di Roma, definitivamente pronunciando, rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Civitavecchia n. 964/2021. Parte_1
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello - se dovuto – previsto per l'impugnazione.
Così deciso in Roma, il 5 settembre 2025.
Il consigliere estensore Il Presidente
Gianluca MAURO PELLEGRINI Nicola SARACINO
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