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Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 04/06/2025, n. 620 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 620 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
N. 55/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Luigi Cirillo Presidente
Carmine Di Fulvio Giudice relatore
Luigina Tiziana Marganella Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 55/2025 r.g. promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GIANLORENZO DI Parte_1 C.F._1
SEBASTIANO, giusta procura in atti,
RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. LUDOVICO DE Controparte_1 C.F._2
BENEDICTIS, giusta procura in atti,
RESISTENTE
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: Modifica delle condizioni di divorzio (contenzioso)
CONCLUSIONI
Come in atti.
pagina 1 di 4 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso presentato in data 9.01.2025 ha agito in giudizio nei confronti della ex Parte_1
coniuge chiedendo la modifica delle condizioni di divorzio previste nella sentenza n. Controparte_1
896/2015, nello specifico chiedendo in via principale la revoca del suo obbligo di contributo al mantenimento per i figli maggiorenni e e in subordine la riduzione. Per_1 Persona_2
La resistente si è costituita in giudizio con comparsa di costituzione e risposta depositata in data
11.3.2025 nella quale si è rimessa alla decisione di questo Tribunale.
A sostegno della propria domanda il ricorrente ha dedotto che:
1) Il Tribunale di Pescara con sentenza n. 896/2015 aveva dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti, prevedendo a carico del il versamento, a titolo di Pt_1 contributo al mantenimento dei figli e , della somma complessiva di €550,00, oltre Per_1 Per_2
rivalutazione ISTAT;
2) Medio tempore le condizioni personali, patrimoniali ed economiche del , così come quelle Pt_1
dei figli, avevano subito delle significative variazioni.
In particolare il reddito del lavoro del ricorrente, indicato in sentenza in € 2.700,00 mensili, negli anni era notevolmente diminuito e lo stesso aveva contratto matrimonio con la sig.ra , Persona_3
disoccupata.
Nell'anno 2023 aveva contratto mutuo trentennale per l'acquisto di una nuova casa sita in Cappelle sul
Tavo (PE) per un importo di € 140.000,00 e corrispondeva mensilmente l'importo mensile di € 685,00.
La figlia , dall'età di 23 anni, risultava impiegata presso la società SCARPEDIEM di Chieti Per_2
Scalo, probabilmente in regime di part-time.
Il figlio dall'età di 21 anni, era impiegato a tempo pieno presso la Sopreca Prefabbricati di Per_1
Villanova (PE).
3) Entrambi i figli, maggiorenni, vivevano con la madre in Cepagatti, alla via E. Cascella n. 58/B, con la conseguenza che, godendo di un reddito proprio sufficiente a soddisfare le loro esigenze di vita superiore all'importo del mantenimento, la revoca dello stesso non avrebbe modificare il tenore di vita goduto sino ad oggi.
La resistente ha dedotto “ allo scopo di favorire quelle più eque e giuste …- che il figlio Pt_2
le risulta recentemente assunto con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato;
[...]
pagina 2 di 4 - che la figlia le risulta recentemente assunta con contratto di lavoro subordinato a Persona_2
tempo parziale e determinato;
- che i figli e la stessa convenuta non sono proprietari di beni immobili e che la casa di abitazione è locata.”.
Ha, quindi, con memoria ex art. 473 bis. 17, comma 2, c.p.c., ha prodotto la documentazione attestante l'assunzione a tempo determinato della figlia presso la Gallucci Revolution S.r.l., a far data Per_2 dal settembre 2024, nonché la proroga del suddetto contratto, la documentazione attestante l'assunzione a tempo indeterminato del figlio presso la Sopreca Prefabbricati srl, nonché il Modello Per_1
730/2023 e 2024 dello stesso il contratto di locazione della resistente, gli estratti conto della Per_1
stessa e le fatture gas e luce del gennaio 2025.
All'udienza del 24.4.2025 parte resistente, presente personalmente unitamente ai figli maggiorenni, ha chiesto di essere autorizzata al deposito della documentazione inerente all'ultima busta paga dei figli, evidenziando altresì il carattere parziale e temporaneo del rapporto di lavoro della figlia . Per_2
All'udienza del 15.5.2025, sostituita dal deposito di note scritte, le parti hanno ribadito le conclusioni rese nei propri atti introduttivi del giudizio.
……………
La domanda del resistente volta ad ottenere la revoca del contributo al mantenimento in favore dei figli
è fondata.
Ed invero la giurisprudenza di legittimità ha affermato che: “in tema di contributo al mantenimento del figlio maggiorenne da parte del genitore separato non convivente, lo svolgimento di un'attività retribuita, ancorché prestata in esecuzione di contratto di lavoro a tempo determinato, può costituire un elemento rappresentativo della capacità del figlio di procurarsi un'adeguata fonte di reddito, e quindi della raggiunta autosufficienza economica, che esclude la reviviscenza dell'obbligo di mantenimento da parte del genitore a seguito della cessazione del rapporto di lavoro, fermo restando che non ogni attività lavorativa a tempo determinato è idonea a dimostrare il raggiungimento della menzionata autosufficienza economica, che può essere esclusa dalla breve durata del rapporto o dalla ridotta misura della retribuzione. (Cass. Civile 40282/2021, 6509/2017, )
Nel caso di specie va osservato che, dalla documentazione prodotta agli atti (all. 1, 2, 7, 8 memoria ex art. 473 bis. 17, comma 2, c.p.c.; all. 2 note di trattazione scritta di parte resistente) emerge che il figlio
è impiegato a tempo indeterminato presso la Sopreca Prefabbricati s.r.l. con una retribuzione Per_1 mensile netta di circa € 1.300,00 ed ha, perciò, già fatto il suo ingresso in modo stabile nel mondo del lavoro, non risultando peraltro che ci siano suoi percorsi formativi in corso, sicchè non vi è subbio sulla sua capacità di procurarsi un'adeguata fonte di reddito e quindi della raggiunta autosufficienza pagina 3 di 4 economica, che esclude la necessità della persistenza dell'obbligo del padre di contributo al mantenimento.
Ma alla stessa conclusione deve giungersi per la figlia , secondo il principio giurisprudenziale Per_2
sopra ricordato, in quanto dalla documentazione versata in atti (all. 5,6 memoria ex art. 473 bis. 17, comma 2, c.p.c. ed all. 1 note di trattazione scritta di parte resistente) risulta che la stessa è stata assunta come impiegata presso la Gallucci Revolution S.r.l. con contratto a tempo determinato, dal 21.9.2024 e prima scadenza prorogata al 30.04.2025 e con una retribuzione mensile di circa € 1.000,00, anche in questo caso senza che vi siano percorsi formativi in corso.
Pertanto, la domanda del ricorrente va accolta.
Le spese di lite vanno dichiarate compensate tra le parti, atteso che parte resistente non si è opposta alla domanda di parte ricorrente ma si è rimessa alla decisione del tribunale.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) accoglie il ricorso e per l'effetto revoca, con decorrenza dal gennaio 2025, l'obbligo del ricorrente di versare il contributo al mantenimento in favore dei figli e , previsto nella Per_1 Persona_2
sentenza di divorzio n. 896/2015 del Tribunale di Pescara;
3) dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del presente giudizio.
Pescara 4 giugno 2025
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott. Carmine Di Fulvio Dott. Luigi Cirillo
Dispone ai sensi dell'art.52 D.lgs. 196/2003 che in caso di riproduzione e diffusione del presente provvedimento in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei figli delle medesime.
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Luigi Cirillo Presidente
Carmine Di Fulvio Giudice relatore
Luigina Tiziana Marganella Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 55/2025 r.g. promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GIANLORENZO DI Parte_1 C.F._1
SEBASTIANO, giusta procura in atti,
RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. LUDOVICO DE Controparte_1 C.F._2
BENEDICTIS, giusta procura in atti,
RESISTENTE
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: Modifica delle condizioni di divorzio (contenzioso)
CONCLUSIONI
Come in atti.
pagina 1 di 4 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso presentato in data 9.01.2025 ha agito in giudizio nei confronti della ex Parte_1
coniuge chiedendo la modifica delle condizioni di divorzio previste nella sentenza n. Controparte_1
896/2015, nello specifico chiedendo in via principale la revoca del suo obbligo di contributo al mantenimento per i figli maggiorenni e e in subordine la riduzione. Per_1 Persona_2
La resistente si è costituita in giudizio con comparsa di costituzione e risposta depositata in data
11.3.2025 nella quale si è rimessa alla decisione di questo Tribunale.
A sostegno della propria domanda il ricorrente ha dedotto che:
1) Il Tribunale di Pescara con sentenza n. 896/2015 aveva dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti, prevedendo a carico del il versamento, a titolo di Pt_1 contributo al mantenimento dei figli e , della somma complessiva di €550,00, oltre Per_1 Per_2
rivalutazione ISTAT;
2) Medio tempore le condizioni personali, patrimoniali ed economiche del , così come quelle Pt_1
dei figli, avevano subito delle significative variazioni.
In particolare il reddito del lavoro del ricorrente, indicato in sentenza in € 2.700,00 mensili, negli anni era notevolmente diminuito e lo stesso aveva contratto matrimonio con la sig.ra , Persona_3
disoccupata.
Nell'anno 2023 aveva contratto mutuo trentennale per l'acquisto di una nuova casa sita in Cappelle sul
Tavo (PE) per un importo di € 140.000,00 e corrispondeva mensilmente l'importo mensile di € 685,00.
La figlia , dall'età di 23 anni, risultava impiegata presso la società SCARPEDIEM di Chieti Per_2
Scalo, probabilmente in regime di part-time.
Il figlio dall'età di 21 anni, era impiegato a tempo pieno presso la Sopreca Prefabbricati di Per_1
Villanova (PE).
3) Entrambi i figli, maggiorenni, vivevano con la madre in Cepagatti, alla via E. Cascella n. 58/B, con la conseguenza che, godendo di un reddito proprio sufficiente a soddisfare le loro esigenze di vita superiore all'importo del mantenimento, la revoca dello stesso non avrebbe modificare il tenore di vita goduto sino ad oggi.
La resistente ha dedotto “ allo scopo di favorire quelle più eque e giuste …- che il figlio Pt_2
le risulta recentemente assunto con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato;
[...]
pagina 2 di 4 - che la figlia le risulta recentemente assunta con contratto di lavoro subordinato a Persona_2
tempo parziale e determinato;
- che i figli e la stessa convenuta non sono proprietari di beni immobili e che la casa di abitazione è locata.”.
Ha, quindi, con memoria ex art. 473 bis. 17, comma 2, c.p.c., ha prodotto la documentazione attestante l'assunzione a tempo determinato della figlia presso la Gallucci Revolution S.r.l., a far data Per_2 dal settembre 2024, nonché la proroga del suddetto contratto, la documentazione attestante l'assunzione a tempo indeterminato del figlio presso la Sopreca Prefabbricati srl, nonché il Modello Per_1
730/2023 e 2024 dello stesso il contratto di locazione della resistente, gli estratti conto della Per_1
stessa e le fatture gas e luce del gennaio 2025.
All'udienza del 24.4.2025 parte resistente, presente personalmente unitamente ai figli maggiorenni, ha chiesto di essere autorizzata al deposito della documentazione inerente all'ultima busta paga dei figli, evidenziando altresì il carattere parziale e temporaneo del rapporto di lavoro della figlia . Per_2
All'udienza del 15.5.2025, sostituita dal deposito di note scritte, le parti hanno ribadito le conclusioni rese nei propri atti introduttivi del giudizio.
……………
La domanda del resistente volta ad ottenere la revoca del contributo al mantenimento in favore dei figli
è fondata.
Ed invero la giurisprudenza di legittimità ha affermato che: “in tema di contributo al mantenimento del figlio maggiorenne da parte del genitore separato non convivente, lo svolgimento di un'attività retribuita, ancorché prestata in esecuzione di contratto di lavoro a tempo determinato, può costituire un elemento rappresentativo della capacità del figlio di procurarsi un'adeguata fonte di reddito, e quindi della raggiunta autosufficienza economica, che esclude la reviviscenza dell'obbligo di mantenimento da parte del genitore a seguito della cessazione del rapporto di lavoro, fermo restando che non ogni attività lavorativa a tempo determinato è idonea a dimostrare il raggiungimento della menzionata autosufficienza economica, che può essere esclusa dalla breve durata del rapporto o dalla ridotta misura della retribuzione. (Cass. Civile 40282/2021, 6509/2017, )
Nel caso di specie va osservato che, dalla documentazione prodotta agli atti (all. 1, 2, 7, 8 memoria ex art. 473 bis. 17, comma 2, c.p.c.; all. 2 note di trattazione scritta di parte resistente) emerge che il figlio
è impiegato a tempo indeterminato presso la Sopreca Prefabbricati s.r.l. con una retribuzione Per_1 mensile netta di circa € 1.300,00 ed ha, perciò, già fatto il suo ingresso in modo stabile nel mondo del lavoro, non risultando peraltro che ci siano suoi percorsi formativi in corso, sicchè non vi è subbio sulla sua capacità di procurarsi un'adeguata fonte di reddito e quindi della raggiunta autosufficienza pagina 3 di 4 economica, che esclude la necessità della persistenza dell'obbligo del padre di contributo al mantenimento.
Ma alla stessa conclusione deve giungersi per la figlia , secondo il principio giurisprudenziale Per_2
sopra ricordato, in quanto dalla documentazione versata in atti (all. 5,6 memoria ex art. 473 bis. 17, comma 2, c.p.c. ed all. 1 note di trattazione scritta di parte resistente) risulta che la stessa è stata assunta come impiegata presso la Gallucci Revolution S.r.l. con contratto a tempo determinato, dal 21.9.2024 e prima scadenza prorogata al 30.04.2025 e con una retribuzione mensile di circa € 1.000,00, anche in questo caso senza che vi siano percorsi formativi in corso.
Pertanto, la domanda del ricorrente va accolta.
Le spese di lite vanno dichiarate compensate tra le parti, atteso che parte resistente non si è opposta alla domanda di parte ricorrente ma si è rimessa alla decisione del tribunale.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) accoglie il ricorso e per l'effetto revoca, con decorrenza dal gennaio 2025, l'obbligo del ricorrente di versare il contributo al mantenimento in favore dei figli e , previsto nella Per_1 Persona_2
sentenza di divorzio n. 896/2015 del Tribunale di Pescara;
3) dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del presente giudizio.
Pescara 4 giugno 2025
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott. Carmine Di Fulvio Dott. Luigi Cirillo
Dispone ai sensi dell'art.52 D.lgs. 196/2003 che in caso di riproduzione e diffusione del presente provvedimento in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei figli delle medesime.
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