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Sentenza 6 marzo 2025
Sentenza 6 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Como, sentenza 06/03/2025, n. 166 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Como |
| Numero : | 166 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. N. 2316/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI COMO
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, in persona del giudice dott. Paolo Bertollini, ha emesso ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al R.G.N. 2316/2024, assunta in decisione a seguito di discussione orale all'udienza del 5.03.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter
c.p.c., vertente
TRA
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), entrambi elettivamente domiciliati in Sant'Agata Dè Goti, via Piano C.F._2
n. 10, presso lo studio dell'avv. Ada Ciervo che li rappresenta e difende come da procura in calce all'atto di citazione;
Opponenti
E
C.F. , in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_1
pro tempore, elettivamente domiciliata in Palazzolo, via S. Pellico n. 18, presso lo studio dell'avv. Micol Salogni e dell'avv. Fabiana Valli, che la rappresentano e difendono giusta procura allegata alla comparsa di risposta;
Opposta pagina 1 di 3 Conclusioni delle parti:
Per parte opponente: “Conclude affinché Codesto Ecc.mo Giudicante Voglia, previa revoca del decreto ingiuntivo n. 829/2024 del 19.06.2024 (Trib. Como – Giudice Dott. Agostino Abate,
R.G. 1993/2024), dichiarare cessata la materia del contendere, con sentenza e con spese compensate, con rinuncia ai termini di legge”;
Per parte opposta: “dichiararsi la cessazione della materia del contendere con spese compensate tra le Parti”
Oggetto: Cessazione della materia del contendere
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, e Parte_1 Parte_2 proponevano opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 829/2024, emesso dall'intestato
Tribunale a favore della per il pagamento del complessivo importo Controparte_1
di € 20.778,85, oltre interessi e spese, per la sostituzione e il montaggio di nuovi infissi.
Con comparsa di costituzione e risposta del 4.10.2024, si costituiva in giudizio la parte opposta concludendo per la conferma del decreto ingiuntivo.
All'esito dell'udienza dell'8.01.2025, esaurita la fase di trattazione, veniva disattesa la richiesta di concessione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo e il giudice formulava una proposta conciliativa, disponendo la mediazione demandata.
Successivamente, con istanza del 13.02.2025, gli opponenti rappresentavano di essere addivenuti alla conclusione di un accordo transattivo con la controparte e chiedevano dichiararsi cessata la materia del contendere, con revoca del decreto ingiuntivo, a spese compensate.
Instaurato il contraddittorio sul punto e fissata l'udienza del 5.03.2025, anche per la precisazione delle conclusioni e per la discussione orale della causa, detta udienza veniva successivamente sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c., su richiesta congiunta delle parti.
pagina 2 di 3 All'esito, lette le note scritte, viene pronunciata la presente sentenza ex art. 281-sexies c.p.c.
2. Tanto esposto, occorre dare atto del raggiungimento di un accordo transattivo tra le parti in data 27.01.2025, a definizione del presente giudizio. Ciò giustifica, pertanto, la declaratoria di cessata materia del contendere e la conseguente revoca del decreto ingiuntivo.
Inoltre, bisogna dare atto dell'accordo intervenuto tra le parti nel senso della integrale compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
1) Dichiara cessata la materia del contendere e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n.
829/2024 emesso da questo Tribunale (R.G. n. 1993/2024);
2) Compensa le spese processuali tra le parti.
Como, 6 marzo 2025
Il giudice dott. Paolo Bertollini
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI COMO
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, in persona del giudice dott. Paolo Bertollini, ha emesso ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al R.G.N. 2316/2024, assunta in decisione a seguito di discussione orale all'udienza del 5.03.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter
c.p.c., vertente
TRA
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), entrambi elettivamente domiciliati in Sant'Agata Dè Goti, via Piano C.F._2
n. 10, presso lo studio dell'avv. Ada Ciervo che li rappresenta e difende come da procura in calce all'atto di citazione;
Opponenti
E
C.F. , in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_1
pro tempore, elettivamente domiciliata in Palazzolo, via S. Pellico n. 18, presso lo studio dell'avv. Micol Salogni e dell'avv. Fabiana Valli, che la rappresentano e difendono giusta procura allegata alla comparsa di risposta;
Opposta pagina 1 di 3 Conclusioni delle parti:
Per parte opponente: “Conclude affinché Codesto Ecc.mo Giudicante Voglia, previa revoca del decreto ingiuntivo n. 829/2024 del 19.06.2024 (Trib. Como – Giudice Dott. Agostino Abate,
R.G. 1993/2024), dichiarare cessata la materia del contendere, con sentenza e con spese compensate, con rinuncia ai termini di legge”;
Per parte opposta: “dichiararsi la cessazione della materia del contendere con spese compensate tra le Parti”
Oggetto: Cessazione della materia del contendere
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, e Parte_1 Parte_2 proponevano opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 829/2024, emesso dall'intestato
Tribunale a favore della per il pagamento del complessivo importo Controparte_1
di € 20.778,85, oltre interessi e spese, per la sostituzione e il montaggio di nuovi infissi.
Con comparsa di costituzione e risposta del 4.10.2024, si costituiva in giudizio la parte opposta concludendo per la conferma del decreto ingiuntivo.
All'esito dell'udienza dell'8.01.2025, esaurita la fase di trattazione, veniva disattesa la richiesta di concessione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo e il giudice formulava una proposta conciliativa, disponendo la mediazione demandata.
Successivamente, con istanza del 13.02.2025, gli opponenti rappresentavano di essere addivenuti alla conclusione di un accordo transattivo con la controparte e chiedevano dichiararsi cessata la materia del contendere, con revoca del decreto ingiuntivo, a spese compensate.
Instaurato il contraddittorio sul punto e fissata l'udienza del 5.03.2025, anche per la precisazione delle conclusioni e per la discussione orale della causa, detta udienza veniva successivamente sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c., su richiesta congiunta delle parti.
pagina 2 di 3 All'esito, lette le note scritte, viene pronunciata la presente sentenza ex art. 281-sexies c.p.c.
2. Tanto esposto, occorre dare atto del raggiungimento di un accordo transattivo tra le parti in data 27.01.2025, a definizione del presente giudizio. Ciò giustifica, pertanto, la declaratoria di cessata materia del contendere e la conseguente revoca del decreto ingiuntivo.
Inoltre, bisogna dare atto dell'accordo intervenuto tra le parti nel senso della integrale compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
1) Dichiara cessata la materia del contendere e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n.
829/2024 emesso da questo Tribunale (R.G. n. 1993/2024);
2) Compensa le spese processuali tra le parti.
Como, 6 marzo 2025
Il giudice dott. Paolo Bertollini
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