TRIB
Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 01/12/2025, n. 8851 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 8851 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
Il Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro 2 Sezione, in persona della dott.ssa Maria
Rosaria Palumbo, in funzione di Giudice del Lavoro, a seguito del deposito di note di trattazione scritta disposto ai sensi dell'art. 127 ter cpc, per il giorno 27.11.2025, così come modificato dal d.lgs 149/2022, nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi della sezione lavoro, ha emesso la seguente sentenza nella causa iscritta al n. 15476/2023 del ruolo generale vertente tra
, rapp.ta e difesa dall' avv. PEZZELLA ALFONSO, con cui è Parte_1 domiciliata telematicamente ricorrente
e
, rapp.to e difeso dall' avv. TEDESCHI MARIA PIA, con cui elett.te domiciliato CP_1 come in atti resistente
Conclusioni delle parti e ragioni della decisione
Con ricorso depositato il 30.8.2023, l'istante di cui in epigrafe, premesso che conveniva in giudizio l' per sentir dichiarare il proprio diritto all'assegno CP_1 sociale a decorrere dalla data della domanda amministrativa del 5.2.21 con condanna al pagamento della prestazione richiesta e dei ratei maturati e non riscossi oltre ratei sino al soddisfo con vittoria delle spese di lite. DU , altresi', che in data 26.10.22 riceveva comunicazione di liquidazione dell'assegno sociale cat AS n. 04047142 con decorrenza 1.3.21 e che , tuttavia , l'importo liquidato a titolo di ratei arretrati per E. 3.351,25 pari ad un importo mensile di
E. 165,41 non era corretto, considerati i redditi pari a zero per l'anno 2016 con conseguenziale suo diritto alla percezione nella sua interezza.
Ritualmente notificato il ricorso, si costituiva in giudizio l' chiedendo: “ in via CP_1 preliminare dichiarare la nullità e/o improponibilità, inammissibilità ed improcedibilità del presente ricorso giudiziario e, ancora, dichiarare l'intervenuta prescrizione e/o decadenza dell'azione giudiziaria;
in subordine e nel merito rigettare la domanda perché del tutto infondata per mancanza dei requisiti previsti dalla legge”.
All'udienza cartolare, nelle note di trattazione scritta parte ricorrente chiedeva la cessata materia del contendere, essendo stato riconosciuto, in data 9.11.2024, il conguaglio dell'assegno de quo a far data dal 01/01/2023 e rideterminazione dell'assegno e pensione lorda comprensiva di maggiorazione sociale.
Alla luce delle allegazioni delle parti, pertanto, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Tale formula, largamente diffusa, pur non trovando previsione nel codice di rito, indica un vero e proprio istituto processuale di cui la giurisprudenza della
Cassazione ha definito i confini.
La cessazione della materia del contendere può definirsi come quella situazione obiettiva che si viene a creare per il sopravvenire di ragioni di fatto che estinguono la situazione giuridica posta a fondamento della domanda, sicchè viene a mancare la stessa "materia" su cui si fonda la controversia.
Gli eventi generatori della cessazione della materia del contendere possono essere di natura fattuale come pure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti (rinuncia alla pretesa, rinuncia all'azione, adempimento spontaneo, transazione o conciliazione).
La deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti dopo la proposizione della domanda si giustifica alla luce del principio di economia dei mezzi processuali.
Sotto il profilo sistematico, la cessazione della materia del contendere viene considerata come l'antitesi dell'interesse ad agire: una volta che sia venuto meno in corso di causa il fondamento stesso della lite - che costituendo una condizione dell'azione deve sussistere fino al momento della decisione - vengono a mancare sia l'interesse ad agire che a contraddire e, con essi, la necessità di una pronuncia del giudice.
Affinchè il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti:
- l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione;
- occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
- deve trattarsi di situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti, nel senso che il fatto di cessazione deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte.
La pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio, deve assumere la forma di sentenza, perchè solo la sentenza è in grado di tutelare, al contempo, il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda (essendo idonea a passare in giudicato), ed a permettere all'attore di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni.
Alla stregua delle osservazioni tutte sopra esposte, l'avvenuto conguaglio dell'assegno de quo a far data dal 01/01/2023 e rideterminazione dell'assegno e pensione lorda comprensiva di maggiorazione sociale, determina la cessazione della materia del contendere, perchè è venuta meno la posizione di contrasto tra le parti e, con essa, sia il loro interesse a proseguire il giudizio, sia l'obbligo del giudice di pronunciare sull'oggetto della controversia. Residua la questione delle spese da regolarsi secondo il principio della soccombenza virtuale, in forza del quale il giudice provvede sulle spese delibando il fondamento della domanda per valutare se essa sarebbe stata accolta o rigettata nel caso in cui non fosse intervenuta la cessazione della materia del contendere.
Nella specie, si ritiene che le spese, stante la fondatezza della domanda ed il riconoscimento della prestazione richiesta in data successiva alla notifica del ricorso, esse vengono poste a carico dell' per il principio della soccombenza CP_1 virtuale, tenuto conto dell'attività difensiva svolta e della natura della decisione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, nella persona della dott.ssa Maria Rosaria Palumbo, sulla causa di cui in epigrafe, così provvede:
A) Dichiara cessata la materia del contendere;
B) Condanna l' al pagamento delle spese di lite che si liquidano in CP_1 complessivi E. 832,00 oltre Iva Cpa e rimborso spese generali, con attribuzione.
Si comunichi.
Così deciso, in Napoli, in data 1/12/2025
Il giudice del lavoro dr.ssa Maria Rosaria Palumbo
In nome del popolo italiano
Il Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro 2 Sezione, in persona della dott.ssa Maria
Rosaria Palumbo, in funzione di Giudice del Lavoro, a seguito del deposito di note di trattazione scritta disposto ai sensi dell'art. 127 ter cpc, per il giorno 27.11.2025, così come modificato dal d.lgs 149/2022, nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi della sezione lavoro, ha emesso la seguente sentenza nella causa iscritta al n. 15476/2023 del ruolo generale vertente tra
, rapp.ta e difesa dall' avv. PEZZELLA ALFONSO, con cui è Parte_1 domiciliata telematicamente ricorrente
e
, rapp.to e difeso dall' avv. TEDESCHI MARIA PIA, con cui elett.te domiciliato CP_1 come in atti resistente
Conclusioni delle parti e ragioni della decisione
Con ricorso depositato il 30.8.2023, l'istante di cui in epigrafe, premesso che conveniva in giudizio l' per sentir dichiarare il proprio diritto all'assegno CP_1 sociale a decorrere dalla data della domanda amministrativa del 5.2.21 con condanna al pagamento della prestazione richiesta e dei ratei maturati e non riscossi oltre ratei sino al soddisfo con vittoria delle spese di lite. DU , altresi', che in data 26.10.22 riceveva comunicazione di liquidazione dell'assegno sociale cat AS n. 04047142 con decorrenza 1.3.21 e che , tuttavia , l'importo liquidato a titolo di ratei arretrati per E. 3.351,25 pari ad un importo mensile di
E. 165,41 non era corretto, considerati i redditi pari a zero per l'anno 2016 con conseguenziale suo diritto alla percezione nella sua interezza.
Ritualmente notificato il ricorso, si costituiva in giudizio l' chiedendo: “ in via CP_1 preliminare dichiarare la nullità e/o improponibilità, inammissibilità ed improcedibilità del presente ricorso giudiziario e, ancora, dichiarare l'intervenuta prescrizione e/o decadenza dell'azione giudiziaria;
in subordine e nel merito rigettare la domanda perché del tutto infondata per mancanza dei requisiti previsti dalla legge”.
All'udienza cartolare, nelle note di trattazione scritta parte ricorrente chiedeva la cessata materia del contendere, essendo stato riconosciuto, in data 9.11.2024, il conguaglio dell'assegno de quo a far data dal 01/01/2023 e rideterminazione dell'assegno e pensione lorda comprensiva di maggiorazione sociale.
Alla luce delle allegazioni delle parti, pertanto, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Tale formula, largamente diffusa, pur non trovando previsione nel codice di rito, indica un vero e proprio istituto processuale di cui la giurisprudenza della
Cassazione ha definito i confini.
La cessazione della materia del contendere può definirsi come quella situazione obiettiva che si viene a creare per il sopravvenire di ragioni di fatto che estinguono la situazione giuridica posta a fondamento della domanda, sicchè viene a mancare la stessa "materia" su cui si fonda la controversia.
Gli eventi generatori della cessazione della materia del contendere possono essere di natura fattuale come pure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti (rinuncia alla pretesa, rinuncia all'azione, adempimento spontaneo, transazione o conciliazione).
La deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti dopo la proposizione della domanda si giustifica alla luce del principio di economia dei mezzi processuali.
Sotto il profilo sistematico, la cessazione della materia del contendere viene considerata come l'antitesi dell'interesse ad agire: una volta che sia venuto meno in corso di causa il fondamento stesso della lite - che costituendo una condizione dell'azione deve sussistere fino al momento della decisione - vengono a mancare sia l'interesse ad agire che a contraddire e, con essi, la necessità di una pronuncia del giudice.
Affinchè il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti:
- l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione;
- occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
- deve trattarsi di situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti, nel senso che il fatto di cessazione deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte.
La pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio, deve assumere la forma di sentenza, perchè solo la sentenza è in grado di tutelare, al contempo, il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda (essendo idonea a passare in giudicato), ed a permettere all'attore di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni.
Alla stregua delle osservazioni tutte sopra esposte, l'avvenuto conguaglio dell'assegno de quo a far data dal 01/01/2023 e rideterminazione dell'assegno e pensione lorda comprensiva di maggiorazione sociale, determina la cessazione della materia del contendere, perchè è venuta meno la posizione di contrasto tra le parti e, con essa, sia il loro interesse a proseguire il giudizio, sia l'obbligo del giudice di pronunciare sull'oggetto della controversia. Residua la questione delle spese da regolarsi secondo il principio della soccombenza virtuale, in forza del quale il giudice provvede sulle spese delibando il fondamento della domanda per valutare se essa sarebbe stata accolta o rigettata nel caso in cui non fosse intervenuta la cessazione della materia del contendere.
Nella specie, si ritiene che le spese, stante la fondatezza della domanda ed il riconoscimento della prestazione richiesta in data successiva alla notifica del ricorso, esse vengono poste a carico dell' per il principio della soccombenza CP_1 virtuale, tenuto conto dell'attività difensiva svolta e della natura della decisione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, nella persona della dott.ssa Maria Rosaria Palumbo, sulla causa di cui in epigrafe, così provvede:
A) Dichiara cessata la materia del contendere;
B) Condanna l' al pagamento delle spese di lite che si liquidano in CP_1 complessivi E. 832,00 oltre Iva Cpa e rimborso spese generali, con attribuzione.
Si comunichi.
Così deciso, in Napoli, in data 1/12/2025
Il giudice del lavoro dr.ssa Maria Rosaria Palumbo