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Sentenza 3 novembre 2025
Sentenza 3 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sez. distaccata di Sassari, sentenza 03/11/2025, n. 379 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 379 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE DISTACCATA DI SASSARI
La Corte, composta dai sigg. Magistrati
Dott. Maria Grixoni Presidente
Dott. Cristina Fois Consigliere-relatore
Dott. Doriana Meloni Consigliere ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile d'appello in sede di rinvio, iscritta al n. 330 del Ruolo Generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024, promossa da:
( ) e ( ), Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2 rappresentati e difesi dagli Avv.ti Maria Alessandra Grippo, Benedetto Cimino e Aldo Sandulli, come da procura in atti;
APPELLANTI
CONTRO
(p.Iva C.F. Controparte_1 P.IVA_1
), in persona del Commissario Straordinario dott. con sede legale in P.IVA_2 CP_2
Sassari, Via Enrico Costa n. 57 (Piazza Fiume), elettivamente domiciliata a Nuoro, Via Giovanni
XXIII 8, presso lo studio dell'avv. Angelo Mocci, che la rappresenta e difende come da procura in atti;
APPELLATO
*****
All'udienza del 20 giugno 2025 la causa è stata trattenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse degli appellanti:
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Cagliari, Sezione distaccata di Sassari, in funzione di Giudice di rinvio in appello, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione rigettate, così provvedere a seguito di rinvio:
1. in applicazione delle motivazioni e dei principi di diritto fissati dalla Ordinanza di rinvio della Suprema Corte di Cassazione n. 16737/2024 adottare tutte le conseguenti statuizioni in fatto e diritto;
2. per l'effetto, rigettare l'appello proposto dall' di Nuoro nei Pt_3 confronti dei Sig.ri e avverso la Sentenza del Tribunale civile di Parte_1 Parte_2
Nuoro n. 650/2015 dell'8.11.2015 e confermare integralmente il dispositivo della predetta sentenza, che così disponeva: “- Dichiara(va) la responsabilità della (o dell'ente Parte_4 convenuto ora ritenuto competente) per il grave inadempimento dei propri sanitari in occasione dell'assistenza prestata a nella fase finale della gravidanza e del parto del feto nato Parte_1 morto avvenuto in data 4 gennaio 2001; - conseguentemente, condanna(va) la (o Parte_5
l'ente convenuto ora ritenuto competente) al risarcimento del danno cagionato per
l'inadempimento che liquida(va), in via equitativa, in complessivi € 155.002,44 in favore di
[...]
e in € 109.000,00 in favore di , oltre agli interessi di legge dalla decisione al Pt_1 Parte_2 saldo;
- Condanna(va) la convenuta (o l'ente convenuto ora ritenuto competente) alla refusione in favore degli attori delle spese processuali, che liquida(va) in complessivi € 13.786,00, di cui €
12.678,00 per compensi di avvocato oltre spese generali (15%), c.p.a. ed IVA;
- Pone le spese di
CTU a carico della parte soccombente.”;
3. condannare, infine, i convenuti, per quanto di competenza (o l'ente convenuto ora ritenuto competente), al pagamento delle spese di tutte le CTU svolte in primo ed in secondo grado, delle spese di lite, diritti e onorari di causa di tutti i precedenti gradi di giudizio, compreso quello in Cassazione ed il presente di rinvio, da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori anticipatari.”
Nell'interesse della Gestione Regionale Sanitaria Liquidatoria di CP_1
“Per le motivazioni suesposte la Gestione Regionale Sanitaria Liquidatoria di Controparte_1 chiede che l'Ill.ma Corte di Appello adita, respinta e disattesa ogni contraria istanza ed in totale riforma della sentenza impugnata, dichiari che di nessuna somma, per il titolo dedotto in giudizio, è debitrice nei confronti degli appellati e, conseguentemente, li condanni alla restituzione delle somme che, in esecuzione della sentenza di primo grado, l' , cui è succeduta Parte_4
e, successivamente, l'odierna Gestione Liquidatoria, ha loro corrisposto. Con Controparte_1 vittoria di spese e dei compensi del giudizio”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
e convenivano in giudizio davanti al Tribunale di Nuoro di Parte_1 Parte_2 Pt_3
Nuoro, domandandone la condanna al risarcimento dei danni subiti per la morte della loro bambina, avvenuta al momento del parto presso l'ospedale San Francesco di Nuoro, dove la , Pt_1 primipara di 41 anni, si era recata il 30.12.2000, alla scadenza della 40° settimana di gravidanza, per sottoporsi ad un esame strumentale, all'esito del quale il medico di turno aveva consigliato il ricovero. Nei giorni successivi era stata sottoposta a diversi esami ecografici e ai seguenti esami cardiotocografici:
a) il 30.12.2000, dalle ore 17:43 alle 18:00 e dalle ore 19:02 alle 20:10;
b) il 31.12.2000, dalle ore 07:25 alle 09:45, dalle 12:45 alle 13:14, dalle 15:35 alle 15:55 e dalle
20:28 alle 21:15;
c) il 1.01.2001, dalle ore 06:30 alle 07:22 e dalle ore 20:16 alle 20:55;
d) il 2.01.2001, dalle ore 06:30 alle 07:35 e dalle ore 19:47 alle 20:15;
e) il 3.01.2001, dalle ore 06:59 alle 07:53, dalle ore 16:50 alle 17:40 e tra le ore 20:00 e le 21:00;
f) il 4.01.2001, dalle ore 06:20 alle 07:50;
- l'ultimo tracciato cardiotocografico, iniziato alle 06:20, interrotto e successivamente ripreso e concluso alle 07:50, aveva evidenziato una scarsa variabilità del feto equivalente ad una fase di preagonia;
- all'esito del tracciato del 4.01.2001, era stato disposto dal medico di turno il taglio cesareo, poi eseguito alle ore 8:50 con esito infausto, perché il feto era stato estratto senza vita alle ore 8:55.
Secondo gli attori tale esito era da addebitare al comportamento gravemente imperito e negligente del personale medico dell' che, non tenendo conto dei fattori di Controparte_3 rischio connessi alla condizione della paziente di primipara di 41 anni al termine della 40° settimana di gestazione, segnalati anche dal medico che ne aveva disposto il ricovero e dalla capo sala al personale infermieristico sanitario, non aveva provveduto a disporre esami strumentali più assidui, anche in considerazione della presenza, già da diversi giorni, di contrazioni irregolari.
Il personale medico si era dimostrato assolutamente incapace di leggere e interpretare correttamente i tracciati cardiotocografici eseguiti nella giornata del 3.01.2001, non avvedendosi che già nel tracciato eseguito dalle 6:59 alle 7:53 era presente una significativa modificazione della reattività fetale rispetto ai tracciati dei giorni precedenti. Non era stato poi riscontrato, fatto ancor più grave, che nel successivo tracciato, effettuato sempre il 3.01.2001 dalle 16:50 alle 17:40, vi era un evidente stato di sofferenza fetale e/o, in ogni caso, i sintomi di un imminente quadro patologico peggiorativo rispetto a quello precedente, che avrebbe dovuto indurre i medici all'esecuzione di un immediato parto cesareo, invece eseguito con notevole ritardo la mattina del giorno successivo.
L'ospedale si era reso inoltre gravemente inadempiente rispetto all'obbligo di custodia della documentazione e dei referti medici, avendo smarrito il tracciato carditocografico eseguito dalle
20:00 alle 21:00 del 3.01.2001, il cui svolgimento era stato accertato anche dal GIP nel corso del procedimento penale svolto contro i sanitari in seguito alla denuncia sporta il 5.01.2001 da essi attori, che avrebbe consentito di appurare ulteriormente la sofferenza in atto del feto già nella sera del 3.01.2001, aumentandone le probabilità di sopravvivenza con un intervento immediato. La si costituiva ritualmente in giudizio e contestava quanto dedotto dagli attori, Parte_4 negando ogni addebito di responsabilità nella causazione dell'evento, che riteneva riconducibile in via esclusiva ad un fatto imprevedibile ed inevitabile quale “l'asfissia da funicolo”.
La convenuta sosteneva, in particolare, che la ricostruzione dei fatti data dagli attori era smentita dalle risultanze del procedimento penale a carico del personale medico del reparto di ostetricia, concluso col decreto di archiviazione n.1790 pronunciato dal GIP il 20.12.2003, non essendo emerso alcun profilo di responsabilità causalmente riconducibile all'operato dei sanitari alla luce Parte delle due consulenze tecniche d'ufficio espletate. La sosteneva inoltre che poiché “i criteri di attribuzione della responsabilità per colpa, sono gli stessi, sia che vengano trattati in sede penale che in sede civile, differenziandosi esclusivamente per gli effetti sanzionatori” non sarebbe stato possibile pervenire all'affermazione della responsabilità dei sanitari, fermo restando che dagli esami eseguiti non emergeva un'indicazione di sofferenza fetale e, dunque, la necessità di praticare il cesareo fino alla mattina del 4.01.2000. L'evento asfittico era, infatti, “subentrato inaspettatamente
e repentinamente” ed era stato “il frutto di una condizione patologica non frequente…”.
Il tribunale, istruita la causa con documenti, acquisizione del fascicolo penale, interrogatorio formale, prova testimoniale e ctu, con sentenza n. 650/15 pubblicata in data 8.11.2025 riteneva fondata la domanda di accertamento della responsabilità dei sanitari del , Controparte_4 consistita nel non aver sottoposto la successivamente all'esame cardiotocografico del Pt_1 pomeriggio del 3 gennaio, già dubbio (secondo il ctu e patologico (per la dottoressa , Per_1 Per_2 in ogni caso non del tutto rassicurante, a stretta sorveglianza e monitoraggio dello stato del nascituro.
Il tribunale ravvisava pertanto la colpa dei sanitari nella fase finale della gravidanza per non aver adeguatamente assistito la paziente e attentamente sorvegliato lo stato del feto, pur essendovi una specifica indicazione in questo senso proveniente dalla CTG delle 16:50 del 3 gennaio, omettendo i controlli sullo stato del feto per un ampio arco temporale che andava dalle 17:40 del 3.01.2001 alle
6:50 del 4.01.2001.
Tale omissione era documentata e certificata dalla cartella clinica, dalla quale, come rilevato dai
C.T.U., emergeva che dopo la CTG delle 16:50 del 3 gennaio non era stato eseguito alcun monitoraggio fino alle 6:50 dell'indomani, quando ormai si era inverato uno stato di “preagonia” del feto, nato poi morto con il parto cesareo eseguito alle 8:00 circa.
Il tribunale sposava pienamente le conclusioni sulla responsabilità dei sanitari cui era pervenuta la ctu dott.ssa mentre riteneva quelle del dr. non adeguatamente motivate nonché Per_2 Per_1 inficiate da un'erronea valutazione della causalità degli eventi in termini di certezza, estranea all'istituto della responsabilità civile, governato dalla diversa regola di giudizio del “più probabile che non”.
A seguito dell'impugnazione della (nelle more divenuta e oggi Parte_4 CP_1 gestione liquidatoria), l'intestata Corte d'appello in diversa composizione collegiale, rinnovata la consulenza tecnica sull'assunto dell'inconciliabilità degli esiti cui erano pervenuti i precedenti periti, ribaltava la decisione del Tribunale rigettando la domanda risarcitoria.
La Corte, prendendo in considerazione i tracciati effettuati sino al pomeriggio del 3 gennaio alle
16,50, sulla base delle valutazioni concordanti dei CTU nominati in appello, conformi a quelle rese nel procedimento penale, riteneva che sino a tale tracciato non fosse emerso alcun dato indicativo di sofferenza del bambino, tale da suggerire un immediato cesareo e nemmeno l'esecuzione di controlli più ravvicinati. Su tali basi escludeva qualsiasi responsabilità dei sanitari per la morte per asfissia della bambina, dovuta ad un fatto repentino e imprevedibile, non deducibile dagli esami strumentali condotti fino al pomeriggio precedente.
Il giudice del gravame motivava che nella cartella clinica, avente natura di certificazione amministrativa, non era riportato il tracciato asseritamente effettuato nella sera del 3 gennaio dopo le ore 20,00, e che in ogni caso, l'eventuale accertamento del suo compimento, effettuato nel procedimento penale, dal momento che se ne ignorava l'esito, non sarebbe stato sufficiente a dimostrare o far presumere la presenza di indicazioni certe di sofferenza fetale patologica, impositiva di un più tempestivo taglio cesareo.
A seguito di ricorso in cassazione dei signori , la sentenza della Corte d'appello è Parte_6 stata cassata con rinvio alla medesima corte in diversa composizione collegiale per una nuova valutazione dei fatti e della correttezza dell'operato dei sanitari del nosocomio di Nuoro alla luce del principio di diritto, disatteso dalla Corte, per cui “le attestazioni contenute in una cartella clinica, redatta da un'azienda ospedaliera pubblica, o da un ente convenzionato con il servizio sanitario pubblico, hanno natura di certificazione amministrativa, cui è applicabile lo speciale regime di cui agli artt. 2699 e segg. c.c., per quanto attiene alle sole trascrizioni delle attività espletate nel corso di una terapia o di un intervento, restando, invece, non coperte da fede privilegiata le valutazioni, le diagnosi o, comunque, le manifestazioni di scienza o di opinione in essa espresse” (Cass. n. 27471 del 2017, da ultimo Cass. n. 27288 del 2022).
La Corte di cassazione ha poi censurato la valutazione compiuta dal giudice dell'appello nella ricostruzione del nesso causale tra la condotta dei sanitari e l'evento, richiamando in proposito il proprio costante orientamento sulle ricadute dell'incompletezza della cartella clinica alla luce del principio di vicinanza della prova, in forza del quale “In tema di responsabilità medica, la difettosa tenuta della cartella clinica da parte dei sanitari non può pregiudicare sul piano probatorio il paziente, cui anzi, in ossequio al principio di vicinanza della prova, è dato ricorrere a presunzioni se sia impossibile la prova diretta a causa del comportamento della parte contro la quale doveva dimostrarsi il fatto invocato. Tali principi operano non solo ai fini dell'accertamento dell'eventuale colpa del medico, ma anche in relazione alla stessa individuazione del nesso eziologico fra la sua condotta e le conseguenze dannose subite dal paziente. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione del giudice di merito, che aveva escluso la responsabilità dei sanitari nonostante non risultassero per sei ore annotazioni sulla cartella clinica di una neonata, nata poi con grave insufficienza mentale causata da asfissia perinatale, così da rendere incomprensibile se poteva essere più appropriata la rilevazione del tracciato cardiotocografico rispetto alla mera auscultazione del battito cardiaco del feto)” (Cass. n. 6209 del 2016).
Inoltre, la Corte di cassazione ha censurato la sentenza del giudice d'appello anche nella parte in cui escludeva la responsabilità dei sanitari ricorrendo ad un giudizio di certezza anziché secondo al corretto criterio civilistico del “più probabile che non”.
La causa è stata riassunta in sede di rinvio dai signori che hanno concluso per il Parte_6 rigetto dell'appello proposto dall' , oggi gestione liquidatoria, avverso la sentenza Parte_7 del Tribunale di Nuoro, che aveva accolto la loro domanda risarcitoria dopo aver accertato la responsabilità dei sanitari dell'ospedale di Nuoro.
Si è costituita la gestione liquidatoria, reiterando i motivi d'appello a suo tempo formulati avverso la sentenza di condanna del Tribunale, insistendo per l'assenza di responsabilità dei sanitari del nosocomio nella morte della bambina, dovuta ad un evento repentino e imprevedibile, inevitabile anche nell'ipotesi in cui fosse stato eseguito il tracciato della sera del 3 gennaio 2001.
La causa, senza ulteriore attività istruttoria, è stata trattenuta in decisione all'udienza del 20 giugno
2025 sulle conclusioni delle parti in epigrafe trascritte, con assegnazione di termini per lo scambio di scritti conclusionali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La causa torna all'esame dell'intestata Corte d'appello in diversa composizione collegiale per un nuovo esame dell'impugnazione a suo tempo proposta da oggi gestione liquidatoria, CP_1 avverso la sentenza del Tribunale di Nuoro, di accoglimento della domanda risarcitoria attorea.
Il giudice di primo grado, ravvisata la responsabilità dei sanitari del nosocomio di Nuoro, consistita nel non avere adeguatamente assistito la paziente e attentamente sorvegliato lo stato del feto nella fase finale della gravidanza, pur essendovi una specifica indicazione in questo senso proveniente dalla CTG delle 16:50 del 3 gennaio, dunque omettendo i controlli sullo stato del feto per un ampio arco temporale che andava dalle 17:40 del 3.01.2001 alle 6:50 del 4.01.2001, condannava la
[...]
(oggi gestione liquidatoria) al risarcimento del danno, che liquidava in via equitativa in Parte_4 complessivi euro 155.002,44 in favore di e in euro 109.000,00 in favore di Parte_1 Pt_2
, oltre agli interessi di legge dalla decisione al saldo, spese di ctu e di lite.
[...]
Contr appellava la sentenza censurando il giudizio di responsabilità compiuto dal Tribunale con particolare riferimento alla valutazione delle numerose consulenze tecniche espletate sia nel giudizio penale che in quello civile, a suo dire convergenti nell'escludere qualsiasi profilo di colpa dei sanitari del nosocomio di Nuoro nella morte della nascitura, dovuta ad asfissia da funicolo, insorta repentinamente e inaspettatamente, non evitabile neppure con l'eventuale svolgimento di esami cardiotocografici più ravvicinati.
Va anche detto che la gestione liquidatoria non presentava specifici motivi di censura con riferimento alla quantificazione del danno, con conseguente passaggio in giudicato della relativa statuizione, chiaramente condizionata al giudizio positivo sulla responsabilità dei sanitari.
Accertamento del quale la Corte è interamente reinvestita per effetto dell'annullamento della sentenza d'appello e delle argomentazioni sulle quali si basava, fondate sull'incompletezza della cartella clinica e sull'impossibilità di dare la prova dell'effettiva esecuzione dell'esame cardiotocografico delle h. 20,00 del 3 gennaio senza ricorrere alla querela di falso;
sulle errate ripercussioni dell'omessa tenuta della cartella nella ricostruzione del nesso causale;
sull'erronea ricostruzione del nesso causale tra l'operato dei sanitati e l'evento infausto facendo ricorso a un criterio di certezza, proprio del giudizio penale, anziché al corretto criterio civilistico del “più probabile che non”.
Ora, è fatto incontestato e documentato che , primipara di 41 anni al termine della 40° Parte_1 settimana di gravidanza, il 30.12.2000 è stata ricoverata presso l'ospedale San Francesco di Nuoro su indicazione dello specialista di fiducia per l'irregolare attività contrattile uterina. Da tale momento, e fino al pomeriggio del 3 gennaio 2001, la è stata sottoposta a regolari controlli Pt_1 cardiotocografici, metodica di sorveglianza del benessere fetale volta a identificare i sintomi più frequenti e patognomonici della cosiddetta sofferenza fetale (cfr. relazione c.t.u dott. . Per_2
In particolare, risultano eseguiti e regolarmente annotati in cartella i seguenti esami:
a) il 30.12.2000, dalle ore 17:43 alle 18:00 e dalle ore 19:02 alle 20:10;
b) il 31.12.2000, dalle ore 07:25 alle 09:45, dalle 12:45 alle 13:14, dalle 15:35 alle 15:55 e dalle
20:28 alle 21:15;
c) il 1.01.2001, dalle ore 06:30 alle 07:22 e dalle ore 20:16 alle 20:55;
d) il 2.01.2001, dalle ore 06:30 alle 07:35 e dalle ore 19:47 alle 20:15;
e) il 3.01.2001, dalle ore 06:59 alle 07:53, dalle ore 16:50 alle 17:40;
f) il 4.01.2001, dalle ore 06:20 alle 07:50. La lettura dei tracciati cardiotocografici ha costituito la principale ragione del contendere, sulla quale si sono confrontati i consulenti tecnici del Pubblico Ministero (dr. prof. Persona_3
prof. , del GIP (prof. e prof.ssa ) nel Persona_4 Per_5 Persona_6 Persona_7 relativo procedimento aperto contro i sanitari e definito con l'archiviazione, quindi il collegio peritale nominato dal Tribunale civile di Nuoro (dr.ssa e dr. e quello nominato dalla Per_2 Per_1
Corte d'appello (dr. e dr. , le consulenze di parte appellata (prof. e la Per_8 Per_9 Persona_10 lettura dei tracciati data dal dott. su richiesta del consulente di parte appellata. Per_11
Tali elaborati sono stati tutti acquisiti al giudizio e sono pertanto oggetto di valutazione da parte della Corte secondo il noto principio secondo cui “Qualora, nel corso del giudizio di merito, venga espletata una consulenza tecnica, i cui risultati siano difformi da quelli di altra consulenza tecnica svolta in un diverso giudizio e successivamente acquisita agli atti, il giudice può seguire il parere che ritiene più congruo o discostarsene, dando adeguata e specifica giustificazione del suo convincimento;
in particolare, quando intenda uniformarsi alla seconda consulenza, non può limitarsi ad un'adesione acritica ma deve giustificare la propria preferenza, indicando le ragioni per cui ritiene di disattendere le conclusioni del primo consulente, salvo che queste risultino criticamente esaminate dalla nuova relazione”(Cass.
Sez. 3, Ordinanza n. 29713 del 19/11/2024).
Con riferimento alle prove raccolte in un diverso processo fra le stesse o altre parti la Corte di
Cassazione ha inoltre affermato che “Il giudice di merito, in mancanza di qualsiasi divieto di legge, oltre che utilizzare prove raccolte in diverso giudizio fra le stesse o altre parti, può anche avvalersi delle risultanze derivanti da atti di indagini preliminari svolte in sede penale, le quali debbono, tuttavia, considerarsi quali semplici indizi idonei a fornire utili e concorrenti elementi di giudizio, la cui concreta efficacia sintomatica dei singoli fatti noti deve essere valutata - in conformità con la regola dettata in tema di prova per presunzioni - non solo analiticamente, ma anche nella loro convergenza globale, accertandone la pregnanza conclusiva in base ad un apprezzamento che, se sorretto da adeguata e corretta motivazione sotto il profilo logico e giuridico, non è sindacabile in sede di legittimità. Ne consegue, da un canto, che anche una consulenza tecnica disposta dal
Giudice per le indagini preliminari in un procedimento penale, se ritualmente prodotta dalla parte interessata, può essere liberamente valutata come elemento indiziario idoneo alla dimostrazione di un fatto determinato, dall'altro, che in grado di appello, il giudice del gravame ha l'obbligo di estendere il proprio giudizio a tutte le risultanze probatorie e non limitarsi ad una rivalutazione della sola consulenza. (Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 19521 del 19/07/2019). Ciò posto, nel caso di specie, è pacifica l'utilità dell'esame cardiotocografico1.
Tale esame ha mostrato un andamento fisiologico con riferimento ai tracciati eseguiti sino alla giornata del 2 gennaio. Viceversa, i due tracciati della giornata del 3 gennaio, annotati in cartella, hanno mostrato un andamento su cui è necessario concentrare l'attenzione per determinare se l'esito infausto del 4 gennaio sia derivato dal comportamento imperito e negligente dei sanitari, che avevano in cura la paziente.
Ebbene, è proprio la valutazione di tali ultimi due tracciati ad aver fatto discutere i vari consulenti investiti dell'indagine.
Il dr. (consulente del Tribunale) ha riferito che il tracciato del 3/1/2001 delle h. 6.59, pur Per_1 mostrando una riduzione dell'ampiezza e frequenza delle accelerazioni, ed una ridotta variabilità della frequenza base (<5bpm), rispetto al tracciato del 2/01/2001 è da interpretarsi clinicamente normale poiché la ridotta variabilità è di durata inferiore ai 40 minuti. Il tracciato del 3/1/2001 delle h. 16.50 ha una variabilità ridotta (< 5bpm) per una durata superiore ai 40 minuti ma inferiore ai 90 minuti ed è dunque da classificarsi clinicamente dubbio (Linee Guida Royal College
G.B.).
Il prof. (consulente del P.M.) così interpretava il tracciato CTG 03.01.2001 ore 16,50: Per_5
“variabilità in alcuni tratti ridotta, presenza di MAF”.
Il dr. (consulente di parte attrice) giudicava il tracciato CTG del 3.1.2011 delle Persona_12 ore 6.59/7.53 “NORMALE con modificazione della reattività neurovegetativa fetale rispetto ai precedenti tracciati” mentre definiva quello del pomeriggio del 3 gennaio (dalle 16.50 alle 17.40) come “CTG PATOLOGICO” …FCF basale 160bpm; tachicardia fetale lieve, variabilità della linea di base ridotta, assenza di accelerazioni. Presenza di decelerazioni tardive. Ondulazione della linea di base. Contrazioni non coordinazione. Riduzione della reattività neurovegetativa fetale”.
Per la dr.ssa (consulente del Tribunale) nel CTG del 3.1.2001 delle ore 16,50-17.40 vi è “un Per_2 repentino viraggio del tracciato CTG che presenta patterns patologici: assenza di accelerazioni e presenza di decelerazioni tardive”.
Tutti i consulenti sono poi concordi nel definire il tracciato delle 6,20 del 4.1.2001, come
“patologico” (prof. , addirittura “PREAGONICO” (dr. , CLINICAMENTE Per_5 Per_11 PATOLOGICO (DR. Monni), “non rassicurante, di tipo classificabile come “patologico” ( Per_14
.
[...]
Dunque, sulla base di tali dati può affermarsi che già il tracciato del pomeriggio del 3.1.2001, ultimo annotato in cartella, rivelava un vistoso cambiamento in peggio della variabilità rilevata nei tracciati precedenti. Lo afferma con certezza il dr. nel definirlo addirittura “patologico” per Per_11
l'assenza di accelerazioni e la presenza di decelerazioni tardive con una complessiva riduzione della reattività neurovegetativa fetale. Il dr. o definisce “clinicamente dubbio” per la “variabilità Per_1 ridotta”, peraltro già rilevata dall'ausiliario anche nel precedente tracciato delle h.
6.59 del 3.1 seppure definito ancora “clinicamente normale”. Anche i consulenti nominati dalla Corte d'appello,
e , pur ritenendo ancora “nei limiti della norma” l'esame cardiotocografico del Per_9 Per_8 pomeriggio del 3 gennaio, evidenziano in ogni caso la riduzione della variabilità rispetto ai tracciati precedenti.
Ora, il contenuto dei singoli tracciati deve essere letto non in modo atomistico, ma alla luce dell'ulteriore elemento dell'esistenza di un'innegabile progressività nel peggioramento della
“reattività neurovegetativa fetale”. Ebbene, è proprio l'esistenza di un peggioramento tra il primo e il secondo tracciato del 3 gennaio, oltre all'esito comunque non positivo di entrambi, considerati singulariter, che avrebbe dovuto imporre ai sanitari del nosocomio quantomeno “una osservazione più assidua e frequente” della paziente (così il prof. consulente del P.M.). Il dr. pur Per_4 Per_1 escludendo che il tracciato del pomeriggio del 3 gennaio, da lui classificato “dubbio”, contenesse un'indicazione per un taglio cesareo d'urgenza, in ogni caso afferma che “…il medico, dovendo agire sempre con diligenza, avrebbe potuto disporre una ripetizione dell'esame cardiotocografico in tempi più ravvicinati (ogni 6 ore) …”.
Secondo la ben più circostanziata e convincente relazione della dr.ssa i sanitari all'esito del Per_2 tracciato del 3.1.2001 delle 6,50 avevano di fronte a loro diversi fattori di rischio e una variabile negativa: età > ai 35 anni primiparità avanzata ctg anomalo (variabile negativa) dunque, un quadro non tranquillizzante, ma soprattutto coerente, che deponeva per la necessità di un'assistenza più pressante rispetto a quella che si effettua in una gravidanza a basso rischio.
Viceversa, la relazione espletata in appello, oltre che carente nel contestualizzare Persona_13
l'andamento pacificamente peggiorativo dei tracciati alle ulteriori condizioni personali di rischio della , primipara attempata alla 41 settimana di gravidanza, appare persino contraddittoria Pt_1
(…la paziente è stata quindi tenuta sotto costante e stretta osservazione..), e in ogni caso isolata nella parte in cui, nonostante abbia giudicato il CTG del pomeriggio del 3.1.2001 meno brillante dei precedenti, omette qualsiasi giudizio sul lungo intervallo, di oltre 14 ore, trascorso tra quel tracciato meno brillante e quello “preagonico” del 4 gennaio, con un approccio persino in controtendenza rispetto all'intervallo notturno (massimo di otto/dieci ore) dei giorni precedenti, caratterizzati da tracciati del tutto rassicuranti.
Dunque, già sulla base di tali elementi – allentamento del monitoraggio del benessere fetale nonostante l'innegabile peggioramento degli ultimi CTG – è possibile ravvisare, in conformità a quanto coerentemente concluso dalla dr.ssa un comportamento negligente dei sanitari che, Per_2 mal interpretando e omettendo di approfondire le anomalie elettriche del CTG delle ore 16,50 del
3.1.2001, hanno ritardato l'esecuzione del parto cesareo per sottrarre il feto all'insulto ipossico- ischemico protrattosi per circa 16 ore (rel. , così rendendosi causalmente responsabili Per_1 dell'evento infausto.
Al riguardo va detto infatti che l'esame autoptico disposto dal Pubblico Ministero nel procedimento penale aveva tassativamente escluso patologie di altro tipo evidenziando che la morte del feto era avvenuta per un fatto meccanico, ossia per “asfissia intra partum addebitabile ad un doppio giro di funicolo ombelico attorno al collo”. Alla luce di tali considerazioni appaiono poco conferenti con il caso concreto le lunghe dissertazioni fatte dal dr. sulla limitata attendibilità dell'esame Per_1 cardiotocografico con la diagnosi di “paralisi cerebrale fetale”, “infezioni infrauterine”,
“coagulopatie”, nonché sulla percentuale del 99% di falsi positivi in caso di tracciato cardiotocografico “poco rassicurante”, ma anche sulla controindicata estensione di tale esame a tutte le gravide a basso rischio, presso il termine o a termine, come metodo di screening sul benessere fetale, per i costi elevati e l'alto numero di falsi positivi. Infatti, l'esito dei due tracciati del 3 gennaio e la tendenza peggiorativa del quadro clinico da questi manifestata sono elementi che devono essere letti alla luce delle particolari condizioni di rischio della : l'età (41 anni) e il Pt_1 superamento del termine (41° settimana). Da tali dati fattuali è possibile desumere che la morte del feto è avvenuta per un fatto meccanico, asfissia da doppio giro di cordone ombelicale, incontestabilmente rilevato non solo dal tracciato preagonico del 4 gennaio, ma già dai due del giorno precedente.
Tutti gli elementi in atti lasciano presumere che la condizione di sofferenza del feto, conclamata dal tracciato preagonico del 4 gennaio e già rilevata dai due tracciati del 3 gennaio, annotati in cartella, fosse ancor più evidente nel tracciato dell'esame eseguito alle ore 20 della stessa giornata del 3 gennaio. Infatti, i due tracciati eseguiti la mattina e il pomeriggio del 3 gennaio, gli unici appunto annotati in cartella, già evidenziavano una riduzione della variabilità (prof. dr. Per_5 Per_1
Per_1 dr.ssa dr. prof. . Per_2 Per_11 Ebbene, con riferimento al tracciato della sera del 3 gennaio, per quanto misteriosamente sparito dalla cartella clinica, le risultanze di causa consentono di affermare sia il suo effettivo svolgimento che il suo esito affatto rassicurante.
A tale proposito, la Corte di cassazione, nel rinviare la causa a questa Corte d'appello per un nuovo accertamento, ha inequivocabilmente chiarito che il valore certificativo della cartella clinica è limitato al suo contenuto positivo, mentre la prova del compimento di attività non annotate per una sua lacunosa tenuta può essere offerta con qualsisia mezzo, dunque anche per testimoni e presunzioni.
Ebbene, nel caso di specie, a parte le dichiarazioni molto precise e lucide della , che Pt_1 ricordava perfettamente di aver eseguito l'esame tra le 20 e le 21 del 3 gennaio e di aver addirittura annotato su un grafico i movimenti della bambina su indicazione dell'ostetrica, anche le compagne di stanza dei giorni del ricovero, sentite in qualità di testimoni sia nel processo penale che in quello civile, hanno riferito che la era stata sottoposta a tracciato cardiotocografico alle 20 del Pt_1
3.1.2001 (testi e , mentre la teste non ricordava se la avesse eseguito Tes_1 Tes_2 Per_9 Pt_1
l'esame ma non lo escludeva neppure.
Che l'esame sia stato eseguito si ricava, poi, anche presuntivamente dal fatto che nelle giornate precedenti era stato sempre eseguito un CTG in quella fascia oraria, così da non lasciar mai passare un intervallo notturno superiore alle 10 ore, a fronte dell'inspiegabile intervallo di oltre 14 ore trascorso proprio dopo il controllo del pomeriggio del 3 gennaio, che pure aveva presentato un andamento quantomeno peggiorativo e dubbio rispetto a quelli precedenti.
Ebbene, da tutti gli elementi acquisiti in giudizio, unitariamente considerati, ossia dall'andamento progressivamente peggiorativo già evidenziato dai tracciati del 3 gennaio (ridotta variabilità per una durata inferiore ai 40 minuti nel tracciato delle h.
6.59 e superiore ai 40 minuti in quello del pomeriggio), dal fatto in sé della sua ingiustificata sparizione, dagli esiti dell'esame autoptico sulla causa meccanica della morte e sulla sua riconducibilità anche a dodici ore avanti la morte (dr.
, è ragionevole affermare, in termini di alta probabilità, che il tracciato eseguito tra le 20 Per_3
e le 21 del 3 gennaio evidenziasse ancor più nitidamente la sofferenza fetale in atto, ponendosi agli occhi dei sanitari del nosocomio nuorese come chiaro e inequivocabile indicatore della necessità di eseguire un parto cesareo con urgenza, o quantomeno di sottoporre la a controllo e Pt_1 monitoraggio continui, viceversa rinviati dai sanitari dell'ospedale nuorese con comportamento imperito e negligente alla mattina successiva.
Per accertate la riconducibilità causale della morte del feto al comportamento negligente e imperito degli operatori sanitari non può infatti non considerarsi infatti che la struttura sanitaria, pur essendovi onerata, non ha offerto alcun elemento probatorio, neppure presuntivo, su una possibile “normalità” di tale ultimo tracciato delle h.20 del 3 gennaio, limitandosi a negare che fosse stato eseguito.
È principio noto (richiamato nell'ordinanza di rinvio) che la struttura e/o i sanitari che siano convenuti in giudizio per ipotesi di 'malpractice' sono tenuti a fornire la prova liberatoria richiesta dall'art. 1218 c.c., con la conseguenza che il mancato raggiungimento di tale prova (compreso il mero dubbio sull'esattezza dell'adempimento) non può che ricadere a loro carico. È noto, altresì, che la difettosa tenuta della cartella clinica da parte dei sanitari non può tradursi, sul piano processuale, in un pregiudizio per il paziente (cfr. Cass. n. 1538/2010) e che è anzi consentito il ricorso alle presunzioni "in ogni caso in cui la prova non possa essere data per un comportamento ascrivibile alla stessa parte contro la quale il fatto da provare avrebbe potuto essere invocato" (Cass. n.
11316/2003; cfr. Cass. n. 10060/2010); tali principi, che costituiscono espressione del criterio della vicinanza alla prova nel più ampio quadro della distribuzione degli oneri probatori, assumono speciale pregnanza in quanto sono destinati ad operare non soltanto ai fini della valutazione della condotta del sanitario (ossia dell'accertamento della colpa), ma anche in relazione alla stessa individuazione del nesso eziologico fra la condotta medica e le conseguenze dannose subite dal paziente (cfr., oltre alle citate Cass. n. 11316/2003 e n. 10060/20109, anche Cass. n. 12218/2015).
In conclusione, la nuova valutazione dell'ingente materiale di causa, condotta alla luce dei principi sulla vicinanza della prova e sulla lacunosa tenuta della cartella clinica indicati nell'ordinanza di rinvio dalla cassazione, consente di affermare che la morte del feto, avvenuta per sofferenza fetale acuta dovuta a distocia del funicolo, è da attribuire con elevata probabilità al comportamento inadempiente dei sanitari del nosocomio nuorese, consistito nella mancata diagnosi strumentale di sofferenza fetale, già emergente dai tracciati CTG del pomeriggio e della sera del 3 gennaio 2001, e per la ritardata esecuzione del parto cesareo che avrebbe con elevata probabilità scongiurato l'evento infausto, viceversa avveratosi.
Per tali ragioni, l'appello proposto dalla gestione liquidatoria non può trovare accoglimento.
Seppure con motivazione parzialmente diversa, la decisione del Tribunale di Nuoro è nella sostanza confermata sia nella parte in cui ha ritenuto la responsabilità dei sanitari del nosocomio di Nuoro che nella liquidazione del danno e statuizioni accessorie, peraltro queste ultime coperte dal giudicato interno poiché non oggetto di specifiche ragioni di censura da parte dell'azienda sanitaria.
Le spese di lite di tutti i gradi del giudizio, liquidate nei valori medi del relativo scaglione con riferimento al maggior importo liquidato in favore della (da € 52.001 a € 260.000), minimi Pt_1 per la fase trattazione/istruttoria del giudizio di rinvio, comprese quelle di ctu, seguono la soccombenza e sono pertanto poste a carico della Gestione Liquidatoria di ATS.
PQM
la Corte, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa deduzione, eccezione e domanda, rigetta l'appello proposto da , oggi Gestione liquidatoria di Parte_4 [...]
avverso la sentenza n. 650/2015 Tribunale di Nuoro Controparte_5 pubblicata in data 8/11/2015 e, per l'effetto,
1) dichiara la responsabilità della per il grave inadempimento dei propri Parte_4 sanitari in occasione dell'assistenza prestata a nella fase finale della Parte_1 gravidanza e del parto del feto nato morto avvenuto in data 4.01.2001;
2) conseguentemente, condanna la Gestione liquidatoria di Controparte_5
in persona del Commissario Straordinario (subentrata alla
[...] Parte_4
al risarcimento del danno cagionato per l'inadempimento, che liquida, in via
[...] equitativa, in complessivi euro 155.002,44 in favore di e in euro 109.000,00 Parte_1 in favore di , oltre interessi di legge dalla decisione al saldo;
Parte_2
3) condanna la Gestione liquidatoria di in Controparte_5 persona del Commissario Straordinario alla rifusione in favore degli attori delle spese processuali di tutti i gradi del giudizio, da distrarsi a favore dei procuratori che si sono dichiarati antistatari, che liquida come segue: primo grado: € 13.786,00, di cui euro 12.678,00 per compensi di avvocato, oltre accessori;
giudizio d'appello: € 14.317,00 oltre accessori;
giudizio di cassazione: € 7.655,00 oltre accessori;
giudizio di rinvio: € 12.154,00.
Pone le spese delle c.t.u. espletate nei due gradi del giudizio a carico della
[...]
. Controparte_1
Così deciso in Sassari nella camera di consiglio del 23 ottobre 2025.
Il consigliere estensore
Dr.ssa Cristina Fois Il Presidente
Dr.ssa Maria Grixoni 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Infatti, è utile “nell'identificare i sintomi più frequenti e patognomonici della cosiddetta “sofferenza fetale”” (rel. Per_ ;
“la cardiotocografia è la metodica più utilizzata per valutare le condizioni fetali. Il monitoraggio fetale, eseguito tramite la cardiotocografia (CTG), concordemente a quanto riportato in letteratura nazionale e internazionale, risulta giustificato dopo il termine della gravidanza o nelle gravidanze a rischio” (rel. Monni);
“la CTG è una metodica indiretta di valutazione delle condizioni fetali, con una elevata sensibilità (fino oltre il 99%) nel predire uno stato di benessere fetale, ma gravata da una bassa specificità (intorno al 50 %); ciò significa che circa la metà dei casi considerati come non rassicuranti al tracciato CGT sono associati a neonati comunque in buone condizioni alla nascita” (rel. . Persona_13
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE DISTACCATA DI SASSARI
La Corte, composta dai sigg. Magistrati
Dott. Maria Grixoni Presidente
Dott. Cristina Fois Consigliere-relatore
Dott. Doriana Meloni Consigliere ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile d'appello in sede di rinvio, iscritta al n. 330 del Ruolo Generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024, promossa da:
( ) e ( ), Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2 rappresentati e difesi dagli Avv.ti Maria Alessandra Grippo, Benedetto Cimino e Aldo Sandulli, come da procura in atti;
APPELLANTI
CONTRO
(p.Iva C.F. Controparte_1 P.IVA_1
), in persona del Commissario Straordinario dott. con sede legale in P.IVA_2 CP_2
Sassari, Via Enrico Costa n. 57 (Piazza Fiume), elettivamente domiciliata a Nuoro, Via Giovanni
XXIII 8, presso lo studio dell'avv. Angelo Mocci, che la rappresenta e difende come da procura in atti;
APPELLATO
*****
All'udienza del 20 giugno 2025 la causa è stata trattenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse degli appellanti:
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Cagliari, Sezione distaccata di Sassari, in funzione di Giudice di rinvio in appello, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione rigettate, così provvedere a seguito di rinvio:
1. in applicazione delle motivazioni e dei principi di diritto fissati dalla Ordinanza di rinvio della Suprema Corte di Cassazione n. 16737/2024 adottare tutte le conseguenti statuizioni in fatto e diritto;
2. per l'effetto, rigettare l'appello proposto dall' di Nuoro nei Pt_3 confronti dei Sig.ri e avverso la Sentenza del Tribunale civile di Parte_1 Parte_2
Nuoro n. 650/2015 dell'8.11.2015 e confermare integralmente il dispositivo della predetta sentenza, che così disponeva: “- Dichiara(va) la responsabilità della (o dell'ente Parte_4 convenuto ora ritenuto competente) per il grave inadempimento dei propri sanitari in occasione dell'assistenza prestata a nella fase finale della gravidanza e del parto del feto nato Parte_1 morto avvenuto in data 4 gennaio 2001; - conseguentemente, condanna(va) la (o Parte_5
l'ente convenuto ora ritenuto competente) al risarcimento del danno cagionato per
l'inadempimento che liquida(va), in via equitativa, in complessivi € 155.002,44 in favore di
[...]
e in € 109.000,00 in favore di , oltre agli interessi di legge dalla decisione al Pt_1 Parte_2 saldo;
- Condanna(va) la convenuta (o l'ente convenuto ora ritenuto competente) alla refusione in favore degli attori delle spese processuali, che liquida(va) in complessivi € 13.786,00, di cui €
12.678,00 per compensi di avvocato oltre spese generali (15%), c.p.a. ed IVA;
- Pone le spese di
CTU a carico della parte soccombente.”;
3. condannare, infine, i convenuti, per quanto di competenza (o l'ente convenuto ora ritenuto competente), al pagamento delle spese di tutte le CTU svolte in primo ed in secondo grado, delle spese di lite, diritti e onorari di causa di tutti i precedenti gradi di giudizio, compreso quello in Cassazione ed il presente di rinvio, da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori anticipatari.”
Nell'interesse della Gestione Regionale Sanitaria Liquidatoria di CP_1
“Per le motivazioni suesposte la Gestione Regionale Sanitaria Liquidatoria di Controparte_1 chiede che l'Ill.ma Corte di Appello adita, respinta e disattesa ogni contraria istanza ed in totale riforma della sentenza impugnata, dichiari che di nessuna somma, per il titolo dedotto in giudizio, è debitrice nei confronti degli appellati e, conseguentemente, li condanni alla restituzione delle somme che, in esecuzione della sentenza di primo grado, l' , cui è succeduta Parte_4
e, successivamente, l'odierna Gestione Liquidatoria, ha loro corrisposto. Con Controparte_1 vittoria di spese e dei compensi del giudizio”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
e convenivano in giudizio davanti al Tribunale di Nuoro di Parte_1 Parte_2 Pt_3
Nuoro, domandandone la condanna al risarcimento dei danni subiti per la morte della loro bambina, avvenuta al momento del parto presso l'ospedale San Francesco di Nuoro, dove la , Pt_1 primipara di 41 anni, si era recata il 30.12.2000, alla scadenza della 40° settimana di gravidanza, per sottoporsi ad un esame strumentale, all'esito del quale il medico di turno aveva consigliato il ricovero. Nei giorni successivi era stata sottoposta a diversi esami ecografici e ai seguenti esami cardiotocografici:
a) il 30.12.2000, dalle ore 17:43 alle 18:00 e dalle ore 19:02 alle 20:10;
b) il 31.12.2000, dalle ore 07:25 alle 09:45, dalle 12:45 alle 13:14, dalle 15:35 alle 15:55 e dalle
20:28 alle 21:15;
c) il 1.01.2001, dalle ore 06:30 alle 07:22 e dalle ore 20:16 alle 20:55;
d) il 2.01.2001, dalle ore 06:30 alle 07:35 e dalle ore 19:47 alle 20:15;
e) il 3.01.2001, dalle ore 06:59 alle 07:53, dalle ore 16:50 alle 17:40 e tra le ore 20:00 e le 21:00;
f) il 4.01.2001, dalle ore 06:20 alle 07:50;
- l'ultimo tracciato cardiotocografico, iniziato alle 06:20, interrotto e successivamente ripreso e concluso alle 07:50, aveva evidenziato una scarsa variabilità del feto equivalente ad una fase di preagonia;
- all'esito del tracciato del 4.01.2001, era stato disposto dal medico di turno il taglio cesareo, poi eseguito alle ore 8:50 con esito infausto, perché il feto era stato estratto senza vita alle ore 8:55.
Secondo gli attori tale esito era da addebitare al comportamento gravemente imperito e negligente del personale medico dell' che, non tenendo conto dei fattori di Controparte_3 rischio connessi alla condizione della paziente di primipara di 41 anni al termine della 40° settimana di gestazione, segnalati anche dal medico che ne aveva disposto il ricovero e dalla capo sala al personale infermieristico sanitario, non aveva provveduto a disporre esami strumentali più assidui, anche in considerazione della presenza, già da diversi giorni, di contrazioni irregolari.
Il personale medico si era dimostrato assolutamente incapace di leggere e interpretare correttamente i tracciati cardiotocografici eseguiti nella giornata del 3.01.2001, non avvedendosi che già nel tracciato eseguito dalle 6:59 alle 7:53 era presente una significativa modificazione della reattività fetale rispetto ai tracciati dei giorni precedenti. Non era stato poi riscontrato, fatto ancor più grave, che nel successivo tracciato, effettuato sempre il 3.01.2001 dalle 16:50 alle 17:40, vi era un evidente stato di sofferenza fetale e/o, in ogni caso, i sintomi di un imminente quadro patologico peggiorativo rispetto a quello precedente, che avrebbe dovuto indurre i medici all'esecuzione di un immediato parto cesareo, invece eseguito con notevole ritardo la mattina del giorno successivo.
L'ospedale si era reso inoltre gravemente inadempiente rispetto all'obbligo di custodia della documentazione e dei referti medici, avendo smarrito il tracciato carditocografico eseguito dalle
20:00 alle 21:00 del 3.01.2001, il cui svolgimento era stato accertato anche dal GIP nel corso del procedimento penale svolto contro i sanitari in seguito alla denuncia sporta il 5.01.2001 da essi attori, che avrebbe consentito di appurare ulteriormente la sofferenza in atto del feto già nella sera del 3.01.2001, aumentandone le probabilità di sopravvivenza con un intervento immediato. La si costituiva ritualmente in giudizio e contestava quanto dedotto dagli attori, Parte_4 negando ogni addebito di responsabilità nella causazione dell'evento, che riteneva riconducibile in via esclusiva ad un fatto imprevedibile ed inevitabile quale “l'asfissia da funicolo”.
La convenuta sosteneva, in particolare, che la ricostruzione dei fatti data dagli attori era smentita dalle risultanze del procedimento penale a carico del personale medico del reparto di ostetricia, concluso col decreto di archiviazione n.1790 pronunciato dal GIP il 20.12.2003, non essendo emerso alcun profilo di responsabilità causalmente riconducibile all'operato dei sanitari alla luce Parte delle due consulenze tecniche d'ufficio espletate. La sosteneva inoltre che poiché “i criteri di attribuzione della responsabilità per colpa, sono gli stessi, sia che vengano trattati in sede penale che in sede civile, differenziandosi esclusivamente per gli effetti sanzionatori” non sarebbe stato possibile pervenire all'affermazione della responsabilità dei sanitari, fermo restando che dagli esami eseguiti non emergeva un'indicazione di sofferenza fetale e, dunque, la necessità di praticare il cesareo fino alla mattina del 4.01.2000. L'evento asfittico era, infatti, “subentrato inaspettatamente
e repentinamente” ed era stato “il frutto di una condizione patologica non frequente…”.
Il tribunale, istruita la causa con documenti, acquisizione del fascicolo penale, interrogatorio formale, prova testimoniale e ctu, con sentenza n. 650/15 pubblicata in data 8.11.2025 riteneva fondata la domanda di accertamento della responsabilità dei sanitari del , Controparte_4 consistita nel non aver sottoposto la successivamente all'esame cardiotocografico del Pt_1 pomeriggio del 3 gennaio, già dubbio (secondo il ctu e patologico (per la dottoressa , Per_1 Per_2 in ogni caso non del tutto rassicurante, a stretta sorveglianza e monitoraggio dello stato del nascituro.
Il tribunale ravvisava pertanto la colpa dei sanitari nella fase finale della gravidanza per non aver adeguatamente assistito la paziente e attentamente sorvegliato lo stato del feto, pur essendovi una specifica indicazione in questo senso proveniente dalla CTG delle 16:50 del 3 gennaio, omettendo i controlli sullo stato del feto per un ampio arco temporale che andava dalle 17:40 del 3.01.2001 alle
6:50 del 4.01.2001.
Tale omissione era documentata e certificata dalla cartella clinica, dalla quale, come rilevato dai
C.T.U., emergeva che dopo la CTG delle 16:50 del 3 gennaio non era stato eseguito alcun monitoraggio fino alle 6:50 dell'indomani, quando ormai si era inverato uno stato di “preagonia” del feto, nato poi morto con il parto cesareo eseguito alle 8:00 circa.
Il tribunale sposava pienamente le conclusioni sulla responsabilità dei sanitari cui era pervenuta la ctu dott.ssa mentre riteneva quelle del dr. non adeguatamente motivate nonché Per_2 Per_1 inficiate da un'erronea valutazione della causalità degli eventi in termini di certezza, estranea all'istituto della responsabilità civile, governato dalla diversa regola di giudizio del “più probabile che non”.
A seguito dell'impugnazione della (nelle more divenuta e oggi Parte_4 CP_1 gestione liquidatoria), l'intestata Corte d'appello in diversa composizione collegiale, rinnovata la consulenza tecnica sull'assunto dell'inconciliabilità degli esiti cui erano pervenuti i precedenti periti, ribaltava la decisione del Tribunale rigettando la domanda risarcitoria.
La Corte, prendendo in considerazione i tracciati effettuati sino al pomeriggio del 3 gennaio alle
16,50, sulla base delle valutazioni concordanti dei CTU nominati in appello, conformi a quelle rese nel procedimento penale, riteneva che sino a tale tracciato non fosse emerso alcun dato indicativo di sofferenza del bambino, tale da suggerire un immediato cesareo e nemmeno l'esecuzione di controlli più ravvicinati. Su tali basi escludeva qualsiasi responsabilità dei sanitari per la morte per asfissia della bambina, dovuta ad un fatto repentino e imprevedibile, non deducibile dagli esami strumentali condotti fino al pomeriggio precedente.
Il giudice del gravame motivava che nella cartella clinica, avente natura di certificazione amministrativa, non era riportato il tracciato asseritamente effettuato nella sera del 3 gennaio dopo le ore 20,00, e che in ogni caso, l'eventuale accertamento del suo compimento, effettuato nel procedimento penale, dal momento che se ne ignorava l'esito, non sarebbe stato sufficiente a dimostrare o far presumere la presenza di indicazioni certe di sofferenza fetale patologica, impositiva di un più tempestivo taglio cesareo.
A seguito di ricorso in cassazione dei signori , la sentenza della Corte d'appello è Parte_6 stata cassata con rinvio alla medesima corte in diversa composizione collegiale per una nuova valutazione dei fatti e della correttezza dell'operato dei sanitari del nosocomio di Nuoro alla luce del principio di diritto, disatteso dalla Corte, per cui “le attestazioni contenute in una cartella clinica, redatta da un'azienda ospedaliera pubblica, o da un ente convenzionato con il servizio sanitario pubblico, hanno natura di certificazione amministrativa, cui è applicabile lo speciale regime di cui agli artt. 2699 e segg. c.c., per quanto attiene alle sole trascrizioni delle attività espletate nel corso di una terapia o di un intervento, restando, invece, non coperte da fede privilegiata le valutazioni, le diagnosi o, comunque, le manifestazioni di scienza o di opinione in essa espresse” (Cass. n. 27471 del 2017, da ultimo Cass. n. 27288 del 2022).
La Corte di cassazione ha poi censurato la valutazione compiuta dal giudice dell'appello nella ricostruzione del nesso causale tra la condotta dei sanitari e l'evento, richiamando in proposito il proprio costante orientamento sulle ricadute dell'incompletezza della cartella clinica alla luce del principio di vicinanza della prova, in forza del quale “In tema di responsabilità medica, la difettosa tenuta della cartella clinica da parte dei sanitari non può pregiudicare sul piano probatorio il paziente, cui anzi, in ossequio al principio di vicinanza della prova, è dato ricorrere a presunzioni se sia impossibile la prova diretta a causa del comportamento della parte contro la quale doveva dimostrarsi il fatto invocato. Tali principi operano non solo ai fini dell'accertamento dell'eventuale colpa del medico, ma anche in relazione alla stessa individuazione del nesso eziologico fra la sua condotta e le conseguenze dannose subite dal paziente. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione del giudice di merito, che aveva escluso la responsabilità dei sanitari nonostante non risultassero per sei ore annotazioni sulla cartella clinica di una neonata, nata poi con grave insufficienza mentale causata da asfissia perinatale, così da rendere incomprensibile se poteva essere più appropriata la rilevazione del tracciato cardiotocografico rispetto alla mera auscultazione del battito cardiaco del feto)” (Cass. n. 6209 del 2016).
Inoltre, la Corte di cassazione ha censurato la sentenza del giudice d'appello anche nella parte in cui escludeva la responsabilità dei sanitari ricorrendo ad un giudizio di certezza anziché secondo al corretto criterio civilistico del “più probabile che non”.
La causa è stata riassunta in sede di rinvio dai signori che hanno concluso per il Parte_6 rigetto dell'appello proposto dall' , oggi gestione liquidatoria, avverso la sentenza Parte_7 del Tribunale di Nuoro, che aveva accolto la loro domanda risarcitoria dopo aver accertato la responsabilità dei sanitari dell'ospedale di Nuoro.
Si è costituita la gestione liquidatoria, reiterando i motivi d'appello a suo tempo formulati avverso la sentenza di condanna del Tribunale, insistendo per l'assenza di responsabilità dei sanitari del nosocomio nella morte della bambina, dovuta ad un evento repentino e imprevedibile, inevitabile anche nell'ipotesi in cui fosse stato eseguito il tracciato della sera del 3 gennaio 2001.
La causa, senza ulteriore attività istruttoria, è stata trattenuta in decisione all'udienza del 20 giugno
2025 sulle conclusioni delle parti in epigrafe trascritte, con assegnazione di termini per lo scambio di scritti conclusionali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La causa torna all'esame dell'intestata Corte d'appello in diversa composizione collegiale per un nuovo esame dell'impugnazione a suo tempo proposta da oggi gestione liquidatoria, CP_1 avverso la sentenza del Tribunale di Nuoro, di accoglimento della domanda risarcitoria attorea.
Il giudice di primo grado, ravvisata la responsabilità dei sanitari del nosocomio di Nuoro, consistita nel non avere adeguatamente assistito la paziente e attentamente sorvegliato lo stato del feto nella fase finale della gravidanza, pur essendovi una specifica indicazione in questo senso proveniente dalla CTG delle 16:50 del 3 gennaio, dunque omettendo i controlli sullo stato del feto per un ampio arco temporale che andava dalle 17:40 del 3.01.2001 alle 6:50 del 4.01.2001, condannava la
[...]
(oggi gestione liquidatoria) al risarcimento del danno, che liquidava in via equitativa in Parte_4 complessivi euro 155.002,44 in favore di e in euro 109.000,00 in favore di Parte_1 Pt_2
, oltre agli interessi di legge dalla decisione al saldo, spese di ctu e di lite.
[...]
Contr appellava la sentenza censurando il giudizio di responsabilità compiuto dal Tribunale con particolare riferimento alla valutazione delle numerose consulenze tecniche espletate sia nel giudizio penale che in quello civile, a suo dire convergenti nell'escludere qualsiasi profilo di colpa dei sanitari del nosocomio di Nuoro nella morte della nascitura, dovuta ad asfissia da funicolo, insorta repentinamente e inaspettatamente, non evitabile neppure con l'eventuale svolgimento di esami cardiotocografici più ravvicinati.
Va anche detto che la gestione liquidatoria non presentava specifici motivi di censura con riferimento alla quantificazione del danno, con conseguente passaggio in giudicato della relativa statuizione, chiaramente condizionata al giudizio positivo sulla responsabilità dei sanitari.
Accertamento del quale la Corte è interamente reinvestita per effetto dell'annullamento della sentenza d'appello e delle argomentazioni sulle quali si basava, fondate sull'incompletezza della cartella clinica e sull'impossibilità di dare la prova dell'effettiva esecuzione dell'esame cardiotocografico delle h. 20,00 del 3 gennaio senza ricorrere alla querela di falso;
sulle errate ripercussioni dell'omessa tenuta della cartella nella ricostruzione del nesso causale;
sull'erronea ricostruzione del nesso causale tra l'operato dei sanitati e l'evento infausto facendo ricorso a un criterio di certezza, proprio del giudizio penale, anziché al corretto criterio civilistico del “più probabile che non”.
Ora, è fatto incontestato e documentato che , primipara di 41 anni al termine della 40° Parte_1 settimana di gravidanza, il 30.12.2000 è stata ricoverata presso l'ospedale San Francesco di Nuoro su indicazione dello specialista di fiducia per l'irregolare attività contrattile uterina. Da tale momento, e fino al pomeriggio del 3 gennaio 2001, la è stata sottoposta a regolari controlli Pt_1 cardiotocografici, metodica di sorveglianza del benessere fetale volta a identificare i sintomi più frequenti e patognomonici della cosiddetta sofferenza fetale (cfr. relazione c.t.u dott. . Per_2
In particolare, risultano eseguiti e regolarmente annotati in cartella i seguenti esami:
a) il 30.12.2000, dalle ore 17:43 alle 18:00 e dalle ore 19:02 alle 20:10;
b) il 31.12.2000, dalle ore 07:25 alle 09:45, dalle 12:45 alle 13:14, dalle 15:35 alle 15:55 e dalle
20:28 alle 21:15;
c) il 1.01.2001, dalle ore 06:30 alle 07:22 e dalle ore 20:16 alle 20:55;
d) il 2.01.2001, dalle ore 06:30 alle 07:35 e dalle ore 19:47 alle 20:15;
e) il 3.01.2001, dalle ore 06:59 alle 07:53, dalle ore 16:50 alle 17:40;
f) il 4.01.2001, dalle ore 06:20 alle 07:50. La lettura dei tracciati cardiotocografici ha costituito la principale ragione del contendere, sulla quale si sono confrontati i consulenti tecnici del Pubblico Ministero (dr. prof. Persona_3
prof. , del GIP (prof. e prof.ssa ) nel Persona_4 Per_5 Persona_6 Persona_7 relativo procedimento aperto contro i sanitari e definito con l'archiviazione, quindi il collegio peritale nominato dal Tribunale civile di Nuoro (dr.ssa e dr. e quello nominato dalla Per_2 Per_1
Corte d'appello (dr. e dr. , le consulenze di parte appellata (prof. e la Per_8 Per_9 Persona_10 lettura dei tracciati data dal dott. su richiesta del consulente di parte appellata. Per_11
Tali elaborati sono stati tutti acquisiti al giudizio e sono pertanto oggetto di valutazione da parte della Corte secondo il noto principio secondo cui “Qualora, nel corso del giudizio di merito, venga espletata una consulenza tecnica, i cui risultati siano difformi da quelli di altra consulenza tecnica svolta in un diverso giudizio e successivamente acquisita agli atti, il giudice può seguire il parere che ritiene più congruo o discostarsene, dando adeguata e specifica giustificazione del suo convincimento;
in particolare, quando intenda uniformarsi alla seconda consulenza, non può limitarsi ad un'adesione acritica ma deve giustificare la propria preferenza, indicando le ragioni per cui ritiene di disattendere le conclusioni del primo consulente, salvo che queste risultino criticamente esaminate dalla nuova relazione”(Cass.
Sez. 3, Ordinanza n. 29713 del 19/11/2024).
Con riferimento alle prove raccolte in un diverso processo fra le stesse o altre parti la Corte di
Cassazione ha inoltre affermato che “Il giudice di merito, in mancanza di qualsiasi divieto di legge, oltre che utilizzare prove raccolte in diverso giudizio fra le stesse o altre parti, può anche avvalersi delle risultanze derivanti da atti di indagini preliminari svolte in sede penale, le quali debbono, tuttavia, considerarsi quali semplici indizi idonei a fornire utili e concorrenti elementi di giudizio, la cui concreta efficacia sintomatica dei singoli fatti noti deve essere valutata - in conformità con la regola dettata in tema di prova per presunzioni - non solo analiticamente, ma anche nella loro convergenza globale, accertandone la pregnanza conclusiva in base ad un apprezzamento che, se sorretto da adeguata e corretta motivazione sotto il profilo logico e giuridico, non è sindacabile in sede di legittimità. Ne consegue, da un canto, che anche una consulenza tecnica disposta dal
Giudice per le indagini preliminari in un procedimento penale, se ritualmente prodotta dalla parte interessata, può essere liberamente valutata come elemento indiziario idoneo alla dimostrazione di un fatto determinato, dall'altro, che in grado di appello, il giudice del gravame ha l'obbligo di estendere il proprio giudizio a tutte le risultanze probatorie e non limitarsi ad una rivalutazione della sola consulenza. (Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 19521 del 19/07/2019). Ciò posto, nel caso di specie, è pacifica l'utilità dell'esame cardiotocografico1.
Tale esame ha mostrato un andamento fisiologico con riferimento ai tracciati eseguiti sino alla giornata del 2 gennaio. Viceversa, i due tracciati della giornata del 3 gennaio, annotati in cartella, hanno mostrato un andamento su cui è necessario concentrare l'attenzione per determinare se l'esito infausto del 4 gennaio sia derivato dal comportamento imperito e negligente dei sanitari, che avevano in cura la paziente.
Ebbene, è proprio la valutazione di tali ultimi due tracciati ad aver fatto discutere i vari consulenti investiti dell'indagine.
Il dr. (consulente del Tribunale) ha riferito che il tracciato del 3/1/2001 delle h. 6.59, pur Per_1 mostrando una riduzione dell'ampiezza e frequenza delle accelerazioni, ed una ridotta variabilità della frequenza base (<5bpm), rispetto al tracciato del 2/01/2001 è da interpretarsi clinicamente normale poiché la ridotta variabilità è di durata inferiore ai 40 minuti. Il tracciato del 3/1/2001 delle h. 16.50 ha una variabilità ridotta (< 5bpm) per una durata superiore ai 40 minuti ma inferiore ai 90 minuti ed è dunque da classificarsi clinicamente dubbio (Linee Guida Royal College
G.B.).
Il prof. (consulente del P.M.) così interpretava il tracciato CTG 03.01.2001 ore 16,50: Per_5
“variabilità in alcuni tratti ridotta, presenza di MAF”.
Il dr. (consulente di parte attrice) giudicava il tracciato CTG del 3.1.2011 delle Persona_12 ore 6.59/7.53 “NORMALE con modificazione della reattività neurovegetativa fetale rispetto ai precedenti tracciati” mentre definiva quello del pomeriggio del 3 gennaio (dalle 16.50 alle 17.40) come “CTG PATOLOGICO” …FCF basale 160bpm; tachicardia fetale lieve, variabilità della linea di base ridotta, assenza di accelerazioni. Presenza di decelerazioni tardive. Ondulazione della linea di base. Contrazioni non coordinazione. Riduzione della reattività neurovegetativa fetale”.
Per la dr.ssa (consulente del Tribunale) nel CTG del 3.1.2001 delle ore 16,50-17.40 vi è “un Per_2 repentino viraggio del tracciato CTG che presenta patterns patologici: assenza di accelerazioni e presenza di decelerazioni tardive”.
Tutti i consulenti sono poi concordi nel definire il tracciato delle 6,20 del 4.1.2001, come
“patologico” (prof. , addirittura “PREAGONICO” (dr. , CLINICAMENTE Per_5 Per_11 PATOLOGICO (DR. Monni), “non rassicurante, di tipo classificabile come “patologico” ( Per_14
.
[...]
Dunque, sulla base di tali dati può affermarsi che già il tracciato del pomeriggio del 3.1.2001, ultimo annotato in cartella, rivelava un vistoso cambiamento in peggio della variabilità rilevata nei tracciati precedenti. Lo afferma con certezza il dr. nel definirlo addirittura “patologico” per Per_11
l'assenza di accelerazioni e la presenza di decelerazioni tardive con una complessiva riduzione della reattività neurovegetativa fetale. Il dr. o definisce “clinicamente dubbio” per la “variabilità Per_1 ridotta”, peraltro già rilevata dall'ausiliario anche nel precedente tracciato delle h.
6.59 del 3.1 seppure definito ancora “clinicamente normale”. Anche i consulenti nominati dalla Corte d'appello,
e , pur ritenendo ancora “nei limiti della norma” l'esame cardiotocografico del Per_9 Per_8 pomeriggio del 3 gennaio, evidenziano in ogni caso la riduzione della variabilità rispetto ai tracciati precedenti.
Ora, il contenuto dei singoli tracciati deve essere letto non in modo atomistico, ma alla luce dell'ulteriore elemento dell'esistenza di un'innegabile progressività nel peggioramento della
“reattività neurovegetativa fetale”. Ebbene, è proprio l'esistenza di un peggioramento tra il primo e il secondo tracciato del 3 gennaio, oltre all'esito comunque non positivo di entrambi, considerati singulariter, che avrebbe dovuto imporre ai sanitari del nosocomio quantomeno “una osservazione più assidua e frequente” della paziente (così il prof. consulente del P.M.). Il dr. pur Per_4 Per_1 escludendo che il tracciato del pomeriggio del 3 gennaio, da lui classificato “dubbio”, contenesse un'indicazione per un taglio cesareo d'urgenza, in ogni caso afferma che “…il medico, dovendo agire sempre con diligenza, avrebbe potuto disporre una ripetizione dell'esame cardiotocografico in tempi più ravvicinati (ogni 6 ore) …”.
Secondo la ben più circostanziata e convincente relazione della dr.ssa i sanitari all'esito del Per_2 tracciato del 3.1.2001 delle 6,50 avevano di fronte a loro diversi fattori di rischio e una variabile negativa: età > ai 35 anni primiparità avanzata ctg anomalo (variabile negativa) dunque, un quadro non tranquillizzante, ma soprattutto coerente, che deponeva per la necessità di un'assistenza più pressante rispetto a quella che si effettua in una gravidanza a basso rischio.
Viceversa, la relazione espletata in appello, oltre che carente nel contestualizzare Persona_13
l'andamento pacificamente peggiorativo dei tracciati alle ulteriori condizioni personali di rischio della , primipara attempata alla 41 settimana di gravidanza, appare persino contraddittoria Pt_1
(…la paziente è stata quindi tenuta sotto costante e stretta osservazione..), e in ogni caso isolata nella parte in cui, nonostante abbia giudicato il CTG del pomeriggio del 3.1.2001 meno brillante dei precedenti, omette qualsiasi giudizio sul lungo intervallo, di oltre 14 ore, trascorso tra quel tracciato meno brillante e quello “preagonico” del 4 gennaio, con un approccio persino in controtendenza rispetto all'intervallo notturno (massimo di otto/dieci ore) dei giorni precedenti, caratterizzati da tracciati del tutto rassicuranti.
Dunque, già sulla base di tali elementi – allentamento del monitoraggio del benessere fetale nonostante l'innegabile peggioramento degli ultimi CTG – è possibile ravvisare, in conformità a quanto coerentemente concluso dalla dr.ssa un comportamento negligente dei sanitari che, Per_2 mal interpretando e omettendo di approfondire le anomalie elettriche del CTG delle ore 16,50 del
3.1.2001, hanno ritardato l'esecuzione del parto cesareo per sottrarre il feto all'insulto ipossico- ischemico protrattosi per circa 16 ore (rel. , così rendendosi causalmente responsabili Per_1 dell'evento infausto.
Al riguardo va detto infatti che l'esame autoptico disposto dal Pubblico Ministero nel procedimento penale aveva tassativamente escluso patologie di altro tipo evidenziando che la morte del feto era avvenuta per un fatto meccanico, ossia per “asfissia intra partum addebitabile ad un doppio giro di funicolo ombelico attorno al collo”. Alla luce di tali considerazioni appaiono poco conferenti con il caso concreto le lunghe dissertazioni fatte dal dr. sulla limitata attendibilità dell'esame Per_1 cardiotocografico con la diagnosi di “paralisi cerebrale fetale”, “infezioni infrauterine”,
“coagulopatie”, nonché sulla percentuale del 99% di falsi positivi in caso di tracciato cardiotocografico “poco rassicurante”, ma anche sulla controindicata estensione di tale esame a tutte le gravide a basso rischio, presso il termine o a termine, come metodo di screening sul benessere fetale, per i costi elevati e l'alto numero di falsi positivi. Infatti, l'esito dei due tracciati del 3 gennaio e la tendenza peggiorativa del quadro clinico da questi manifestata sono elementi che devono essere letti alla luce delle particolari condizioni di rischio della : l'età (41 anni) e il Pt_1 superamento del termine (41° settimana). Da tali dati fattuali è possibile desumere che la morte del feto è avvenuta per un fatto meccanico, asfissia da doppio giro di cordone ombelicale, incontestabilmente rilevato non solo dal tracciato preagonico del 4 gennaio, ma già dai due del giorno precedente.
Tutti gli elementi in atti lasciano presumere che la condizione di sofferenza del feto, conclamata dal tracciato preagonico del 4 gennaio e già rilevata dai due tracciati del 3 gennaio, annotati in cartella, fosse ancor più evidente nel tracciato dell'esame eseguito alle ore 20 della stessa giornata del 3 gennaio. Infatti, i due tracciati eseguiti la mattina e il pomeriggio del 3 gennaio, gli unici appunto annotati in cartella, già evidenziavano una riduzione della variabilità (prof. dr. Per_5 Per_1
Per_1 dr.ssa dr. prof. . Per_2 Per_11 Ebbene, con riferimento al tracciato della sera del 3 gennaio, per quanto misteriosamente sparito dalla cartella clinica, le risultanze di causa consentono di affermare sia il suo effettivo svolgimento che il suo esito affatto rassicurante.
A tale proposito, la Corte di cassazione, nel rinviare la causa a questa Corte d'appello per un nuovo accertamento, ha inequivocabilmente chiarito che il valore certificativo della cartella clinica è limitato al suo contenuto positivo, mentre la prova del compimento di attività non annotate per una sua lacunosa tenuta può essere offerta con qualsisia mezzo, dunque anche per testimoni e presunzioni.
Ebbene, nel caso di specie, a parte le dichiarazioni molto precise e lucide della , che Pt_1 ricordava perfettamente di aver eseguito l'esame tra le 20 e le 21 del 3 gennaio e di aver addirittura annotato su un grafico i movimenti della bambina su indicazione dell'ostetrica, anche le compagne di stanza dei giorni del ricovero, sentite in qualità di testimoni sia nel processo penale che in quello civile, hanno riferito che la era stata sottoposta a tracciato cardiotocografico alle 20 del Pt_1
3.1.2001 (testi e , mentre la teste non ricordava se la avesse eseguito Tes_1 Tes_2 Per_9 Pt_1
l'esame ma non lo escludeva neppure.
Che l'esame sia stato eseguito si ricava, poi, anche presuntivamente dal fatto che nelle giornate precedenti era stato sempre eseguito un CTG in quella fascia oraria, così da non lasciar mai passare un intervallo notturno superiore alle 10 ore, a fronte dell'inspiegabile intervallo di oltre 14 ore trascorso proprio dopo il controllo del pomeriggio del 3 gennaio, che pure aveva presentato un andamento quantomeno peggiorativo e dubbio rispetto a quelli precedenti.
Ebbene, da tutti gli elementi acquisiti in giudizio, unitariamente considerati, ossia dall'andamento progressivamente peggiorativo già evidenziato dai tracciati del 3 gennaio (ridotta variabilità per una durata inferiore ai 40 minuti nel tracciato delle h.
6.59 e superiore ai 40 minuti in quello del pomeriggio), dal fatto in sé della sua ingiustificata sparizione, dagli esiti dell'esame autoptico sulla causa meccanica della morte e sulla sua riconducibilità anche a dodici ore avanti la morte (dr.
, è ragionevole affermare, in termini di alta probabilità, che il tracciato eseguito tra le 20 Per_3
e le 21 del 3 gennaio evidenziasse ancor più nitidamente la sofferenza fetale in atto, ponendosi agli occhi dei sanitari del nosocomio nuorese come chiaro e inequivocabile indicatore della necessità di eseguire un parto cesareo con urgenza, o quantomeno di sottoporre la a controllo e Pt_1 monitoraggio continui, viceversa rinviati dai sanitari dell'ospedale nuorese con comportamento imperito e negligente alla mattina successiva.
Per accertate la riconducibilità causale della morte del feto al comportamento negligente e imperito degli operatori sanitari non può infatti non considerarsi infatti che la struttura sanitaria, pur essendovi onerata, non ha offerto alcun elemento probatorio, neppure presuntivo, su una possibile “normalità” di tale ultimo tracciato delle h.20 del 3 gennaio, limitandosi a negare che fosse stato eseguito.
È principio noto (richiamato nell'ordinanza di rinvio) che la struttura e/o i sanitari che siano convenuti in giudizio per ipotesi di 'malpractice' sono tenuti a fornire la prova liberatoria richiesta dall'art. 1218 c.c., con la conseguenza che il mancato raggiungimento di tale prova (compreso il mero dubbio sull'esattezza dell'adempimento) non può che ricadere a loro carico. È noto, altresì, che la difettosa tenuta della cartella clinica da parte dei sanitari non può tradursi, sul piano processuale, in un pregiudizio per il paziente (cfr. Cass. n. 1538/2010) e che è anzi consentito il ricorso alle presunzioni "in ogni caso in cui la prova non possa essere data per un comportamento ascrivibile alla stessa parte contro la quale il fatto da provare avrebbe potuto essere invocato" (Cass. n.
11316/2003; cfr. Cass. n. 10060/2010); tali principi, che costituiscono espressione del criterio della vicinanza alla prova nel più ampio quadro della distribuzione degli oneri probatori, assumono speciale pregnanza in quanto sono destinati ad operare non soltanto ai fini della valutazione della condotta del sanitario (ossia dell'accertamento della colpa), ma anche in relazione alla stessa individuazione del nesso eziologico fra la condotta medica e le conseguenze dannose subite dal paziente (cfr., oltre alle citate Cass. n. 11316/2003 e n. 10060/20109, anche Cass. n. 12218/2015).
In conclusione, la nuova valutazione dell'ingente materiale di causa, condotta alla luce dei principi sulla vicinanza della prova e sulla lacunosa tenuta della cartella clinica indicati nell'ordinanza di rinvio dalla cassazione, consente di affermare che la morte del feto, avvenuta per sofferenza fetale acuta dovuta a distocia del funicolo, è da attribuire con elevata probabilità al comportamento inadempiente dei sanitari del nosocomio nuorese, consistito nella mancata diagnosi strumentale di sofferenza fetale, già emergente dai tracciati CTG del pomeriggio e della sera del 3 gennaio 2001, e per la ritardata esecuzione del parto cesareo che avrebbe con elevata probabilità scongiurato l'evento infausto, viceversa avveratosi.
Per tali ragioni, l'appello proposto dalla gestione liquidatoria non può trovare accoglimento.
Seppure con motivazione parzialmente diversa, la decisione del Tribunale di Nuoro è nella sostanza confermata sia nella parte in cui ha ritenuto la responsabilità dei sanitari del nosocomio di Nuoro che nella liquidazione del danno e statuizioni accessorie, peraltro queste ultime coperte dal giudicato interno poiché non oggetto di specifiche ragioni di censura da parte dell'azienda sanitaria.
Le spese di lite di tutti i gradi del giudizio, liquidate nei valori medi del relativo scaglione con riferimento al maggior importo liquidato in favore della (da € 52.001 a € 260.000), minimi Pt_1 per la fase trattazione/istruttoria del giudizio di rinvio, comprese quelle di ctu, seguono la soccombenza e sono pertanto poste a carico della Gestione Liquidatoria di ATS.
PQM
la Corte, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa deduzione, eccezione e domanda, rigetta l'appello proposto da , oggi Gestione liquidatoria di Parte_4 [...]
avverso la sentenza n. 650/2015 Tribunale di Nuoro Controparte_5 pubblicata in data 8/11/2015 e, per l'effetto,
1) dichiara la responsabilità della per il grave inadempimento dei propri Parte_4 sanitari in occasione dell'assistenza prestata a nella fase finale della Parte_1 gravidanza e del parto del feto nato morto avvenuto in data 4.01.2001;
2) conseguentemente, condanna la Gestione liquidatoria di Controparte_5
in persona del Commissario Straordinario (subentrata alla
[...] Parte_4
al risarcimento del danno cagionato per l'inadempimento, che liquida, in via
[...] equitativa, in complessivi euro 155.002,44 in favore di e in euro 109.000,00 Parte_1 in favore di , oltre interessi di legge dalla decisione al saldo;
Parte_2
3) condanna la Gestione liquidatoria di in Controparte_5 persona del Commissario Straordinario alla rifusione in favore degli attori delle spese processuali di tutti i gradi del giudizio, da distrarsi a favore dei procuratori che si sono dichiarati antistatari, che liquida come segue: primo grado: € 13.786,00, di cui euro 12.678,00 per compensi di avvocato, oltre accessori;
giudizio d'appello: € 14.317,00 oltre accessori;
giudizio di cassazione: € 7.655,00 oltre accessori;
giudizio di rinvio: € 12.154,00.
Pone le spese delle c.t.u. espletate nei due gradi del giudizio a carico della
[...]
. Controparte_1
Così deciso in Sassari nella camera di consiglio del 23 ottobre 2025.
Il consigliere estensore
Dr.ssa Cristina Fois Il Presidente
Dr.ssa Maria Grixoni 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Infatti, è utile “nell'identificare i sintomi più frequenti e patognomonici della cosiddetta “sofferenza fetale”” (rel. Per_ ;
“la cardiotocografia è la metodica più utilizzata per valutare le condizioni fetali. Il monitoraggio fetale, eseguito tramite la cardiotocografia (CTG), concordemente a quanto riportato in letteratura nazionale e internazionale, risulta giustificato dopo il termine della gravidanza o nelle gravidanze a rischio” (rel. Monni);
“la CTG è una metodica indiretta di valutazione delle condizioni fetali, con una elevata sensibilità (fino oltre il 99%) nel predire uno stato di benessere fetale, ma gravata da una bassa specificità (intorno al 50 %); ciò significa che circa la metà dei casi considerati come non rassicuranti al tracciato CGT sono associati a neonati comunque in buone condizioni alla nascita” (rel. . Persona_13