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Sentenza 7 febbraio 2025
Sentenza 7 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Perugia, sentenza 07/02/2025, n. 71 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Perugia |
| Numero : | 71 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 723/2022
CORTE DI APPELLO DI PERUGIA
(SEZIONE CIVILE)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di appello civile così composta
Dott. Simone Salcerini Presidente
Dott. Paola De Lisio Consigliera
Dott. Ombretta Paini Consigliera rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n. r.g. 723/2022
Tra
, rappresentato e difeso dall'Avv. Gianmarco Gorietti ed Parte_1
elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Perugia, Via Danzetta n.7, come da procura in calce all'atto di appello Appellante
e
, rappresentato e difeso dall'Avv. Stefano Salciarini ed elettivamente Controparte_1
domiciliato presso il suo studio sito in Perugia, Via Baldeschi n.6, come da procura a margine della comparsa di costituzione e risposta
Appellato nonché nei confronti di
, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Controparte_2
Alfredo Irti e Paola Davì del foro di Roma ed elettivamente domiciliata presso l'indirizzo di posta elettronica certificata del primo e, per quanto occorrer possa, Email_1 presso lo studio dell'Avv. Michele Nannarone sito in Perugia, Largo Cacciatori delle Alpi n.8, come da procura su foglio separato congiunto alla comparsa costitutiva Terza chiamata avente ad oggetto l'impugnazione della sentenza del Tribunale di Perugia n.1526/22
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Per : Parte_1 ““Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, in parziale riforma dell'impugnata sentenza n.1526/2022
(Rep. n.3281/2022) emessa dal Tribunale di Perugia, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del Giudice Dott. Andrea Ausili, il 07.11.2022, depositata il 08.11.2022, nel procedimento n.5554/2015 R.G., notificata ad istanza di in data 11.11.2022, Controparte_2
disattesa e respinta ogni avversa domanda, deduzione ed eccezione come infondata in fatto e diritto: nel merito:
- in via principale, accertare e dichiarare che il Notaio ha adempiuto la Parte_1 prestazione relativa all'autentica ed alla presentazione per la registrazione e trascrizione degli atti del 02.04.2012 di compravendita rep. n. 252.429/52.558 e di cessione di diritti rep. n. 252.430/52.559 conclusi da , in modo corretto e diligente, impiegando la diligenza media richiesta Controparte_1 nell'esecuzione della prestazione dall'art. 1172 comma 2 c.c., e, per l'effetto, fermo il già intervenuto rigetto delle altre domande del , rigettare la domanda di ripetizione dello stesso Controparte_1
delle somme corrisposte al Notaio a titolo di spese e compensi relativi ai Controparte_1 Parte_1
predetti atti, dichiarando che nulla è allo stesso dovuto;
- in via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi in cui l'adita Corte ritenga di confermare
l'impugnata sentenza per i capi sub A) e B) qui impugnati, salvo ulteriore gravame, accertare e dichiarare che in virtù della polizza di assicurazione n. IFL0008349 di “responsabilità civile professionale del notaio” con efficacia dal 01.05.2015 al 01.05.2018, stipulata tra il
[...]
e la società “ ” Parte_2 Controparte_3
oggi quest'ultima società è obbligata a garantire, manlevare e tenere indenne il Controparte_2
Dott. da ogni pretesa e conseguenza pregiudizievole e per tutto quanto lo Parte_1
stesso sia tenuto, obbligato e condannato a fare, pagare, rifondere e corrispondere a qualsiasi titolo all'attore e/o ad altri soggetti per tutte le domande dallo stesso Controparte_1 Controparte_1 svolte e formulate nei suo confronti e, per l'effetto, condannare la stessa società Controparte_2
(già ), operante in Italia per mezzo della Controparte_3
, in persona del legale rappresentante pro tempore, a garantire, Controparte_3
manlevare e tenere indenne il Dott. e quindi a fare, pagare, rifondere e Parte_1 corrispondere direttamente all'avente diritto tutto quanto lo stesso Dott. sia Parte_3
in denegata ipotesi obbligato e condannato a fare, pagare, rifondere e corrispondere a qualsiasi titolo, anche per spese legali ed ogni altro onere, all'attore e/o ad altri soggetti in Controparte_1 conseguenza dell'accoglimento totale o parziale delle domande svolte e formulate nei suoi confronti dallo stesso;
Controparte_1
in ogni caso: - condannare il sig. a restituire, rimborsare e pagare in favore del Dott. Controparte_1 [...] la somma di €.10.779,31 da quest'ultimo corrisposta il 22.09.2023 in esecuzione Parte_1
della sentenza di primo grado, maggiorata degli interessi ex art. 1284 comma 4 c.c. dal dovuto al saldo;
- con vittoria di spese e compensi professionali di causa, oltre rimborso spese forfettarie 15%,
Cassa Avvocati ed Iva di legge, di primo e di secondo grado”;
Per : Controparte_1
“Piaccia all' Ecc.ma Corte d'Appello di Perugia, contrariis reiectis, respinta ogni contraria deduzione, eccezione e domanda:
1. In via preliminare, confermare il rigetto della richiesta formulata dall'appellante, Dott.
[...]
di sospendere l'efficacia esecutiva della sentenza appellata, per l'insussistenza del Parte_1
“fumus boni iuris” e del “periculum in mora”, come da ordinanza del 24/7/2023 in atti;
2.Nel merito, rigettare l'appello proposto dal Dott. perché del tutto infondato Parte_1
in fatto ed in diritto per i motivi esposti nella comparsa di costituzione in atti, confermando la sentenza gravata relativamente ai capi dallo stesso impugnati. Conseguentemente voglia la Corte adita confermare l'accoglimento della domanda di ripetizione somme (per onorari e spese corrisposte al Notaio pari ad €.10.000,00 oltre interessi legali dalla notifica dell'atto di citazione al saldo) già svolta dall'attore/appellato nel pregresso grado di giudizio, stante l'assenza di una effettiva “causa adquirendi” in capo al Notaio per la prestazione svolta a causa dell'inadempimento del medesimo così come accertato dal Giudice di prime cure.
Con vittoria di spese relativamente al presente grado di appello, salva invece la compensazione delle spese tra attore e convenuto relativamente al primo grado del presente giudizio, confermando “in parte qua” quanto statuito al punto 4 del dispositivo della sentenza impugnata.
Con conferma della condanna dell'appellante alla refusione delle spese di lite tra lo stesso ed il chiamato in causa, già poste in primo grado a carico del convenuto/ odierno appellante, come statuito al punto 5 del dispositivo della sentenza gravata. Ciò anche per l'eventuale (e non creduta) ipotesi di accoglimento dell'appello avversario, stante la palese arbitrarietà/infondatezza della chiamata in garanzia effettuata dal Notaio, per i motivi espressi nella medesima comparsa di costituzione in atti.”
Per Controparte_2
“(a) accogliere il primo motivo di appello del Notaio e, per l‟effetto, riformare la sentenza impugnata escludendo il suo inadempimento professionale e, comunque, la condanna alla restituzione di euro 10.000 in favore del sig. per difetto dei relativi presupposti ed in quanto infondata e CP_1
indimostrata;
(b) rigettare il secondo motivo di appello del Notaio e, per l‟effetto, confermare la sentenza impugnata in punto di inoperatività della garanzia assicurativa;
(c) nella non creduta ipotesi di accoglimento della domanda di manleva proposta dal Notaio nei Con confronti di , determinare l'entità dell'indennizzo dovuto detraendo la franchigia, pari ad euro
5.000, e rispettando i limiti del massimale convenuto.
Con vittoria di spese, compensi ed espresso riconoscimento del rimborso forfetario delle spese generali (nella misura del 15%), oltre CPA ed IVA.”
Con ordinanza depositata il 23/8/23 veniva rigettata l'istanza di sospensione dell'esecutività provvisoria della sentenza impugnata. All'udienza del 11/4/24, poi, la causa veniva trattenuta in decisione con concessione alle parti dei termini di cui all'art.190 cpc.
Dato atto che l'attuale testo dell'art.132 cpc non prevede più, quale contenuto della sentenza, lo svolgimento del processo, si procede all'illustrazione delle
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di appello ritualmente notificato, il Notaio Dott. premetteva di essere Parte_1
stato convenuto in giudizio da , il quale aveva chiesto che venisse accertata la sua Controparte_1
responsabilità professionale per non aver effettuato, nonostante le sue precedenti rassicurazioni in merito, la trascrizione tempestiva entro il 3/4/12 di due contratti definitivi di compravendita, entrambi stipulati il 2/4/12 ed aventi ad oggetto beni immobili gravati da due ipoteche nonché da un pignoramento in precedenza trascritti a carico dei venditori ( e ), Persona_1 Persona_2
trascrizione tempestiva (ossia entro i tre anni dalla trascrizione dei corrispondenti contratti preliminari) che avrebbe garantito l'inopponibilità delle ipoteche al , acquirente dei beni CP_1 immobili oggetto di tali contratti. Precisava che quest'ultimo aveva quindi chiesto la sua condanna, a titolo di danno patrimoniale, al pagamento delle somme necessarie alla purgazione dei predetti gravami nonché dell'importo di euro 10.000,00 pari al compenso professionale da lui ricevuto per la sua prestazione. Il deduceva poi di essersi costituito in I grado spiegando che, anzitutto, il Parte_1
si era rivolto a lui per la stipula dei contratti definitivi con ritardo rispetto al termine CP_1
previsto, per tale stipula, nei corrispondenti contratti preliminari che era il 31/3/12 e, in secondo luogo, che aveva reso noto sia a lui che alle sue controparti, i venditori, che avrebbe fatto tutto il possibile per assicurare la conclusione dei contratti e la relativa trascrizione entro il 3/4/12 ma che non poteva garantire tale risultato, attenendo lo stesso anche ad un facere di altro soggetto, ossia la
CO dei registri immobiliari. L'appellante dava poi atto di aver chiamato in causa innanzi al Tribunale la sua compagnia assicurativa, la la quale, costituendosi, aveva Controparte_2 preliminarmente eccepito l'infondatezza della sua domanda per inoperatività nel caso di specie della copertura e, in subordine, aveva comunque aderito alle sue difese nel merito;
esponeva quindi che il
Tribunale, dopo aver acquisito documenti ed assunto prove testimoniali, aveva così statuito:
“1) accoglie parzialmente la domanda attrice e, per l'effetto, condanna a Parte_1
corrispondere in favore di la somma di euro 10.000,00, oltre interessi legali dalla Controparte_1 notifica dell'atto di citazione al saldo;
2) rigetta le domande risarcitorie proposte da parte attrice;
3) rigetta la domanda di garanzia proposta da nei confronti della compagnia Parte_1
di assicurazioni terza chiamata;
4) compensa le spese di lite tra l'attore, da un lato, e le restanti parti, dall'altro;
5) condanna a corrispondere a , a titolo di rimborso delle Parte_1 CP_2
spese di lite, la somma di euro 6.500,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfetario al
15%, IVA e CPA.”
Ciò posto il con il primo motivo di appello, censurava tale sentenza nella parte in cui aveva Parte_1
ritenuto che non fosse emersa prova circa il fatto che il 3/4/12, giorno seguente a quello della stipula dei due contratti avvenuta il 2/4/12, egli avesse curato la presentazione degli atti presso l'Agenzia del territorio di Perugia per la trascrizione, osservando come invece tale tempestivo adempimento da parte sua fosse stato testimoniato dalle due collaboratrici di studio sentite dal primo Giudice all'udienza del 1/12/21, oltre ad essere circostanza rimasta incontestata da parte del senza CP_1
che il Giudice – che aveva quindi violato l'art.115 cpc - avesse tenuto conto nemmeno del carattere pacifico della stessa, rispetto alla quale, del resto, due precedenti Giudicanti nell'ambito dello stesso procedimento avevano rigettato le istanze di prova testimoniale ritenendo, appunto, trattarsi di circostanza incontestata. Evidenziava inoltre che egli non avrebbe comunque potuto rifiutare il suo ministero essendo ciò vietato dall'art.27 della legge n.89/1913 relativa all'ordinamento del notariato e degli archivi notarili, circostanza anch'essa non tenuta in considerazione dal primo Giudice, e rilevava altresì che quest'ultimo non aveva nemmeno considerato che quella del notaio è un'obbligazione di mezzi e non di risultato sicché, avendo lui fatto tutto il possibile, la mancata trascrizione era poi dipesa dalla CO, ciò che naturalmente fuoriusciva dalla sua sfera di controllo. Ancora, il osservava che il Tribunale non avrebbe dovuto ritenere provato il suo Parte_1 inadempimento sulla base delle dichiarazioni del Conservatore dr. che aveva tutto l'interesse Per_3
a discolparsi per aver effettuato la trascrizione in modo intempestivo così rendendo i gravami esistenti sugli immobili opponibili all'acquirente. Osservava, ancora, l'appellante che il gli aveva CP_1
corrisposto il suo compenso professionale nel mese di luglio del 2012 ossia diverso tempo dopo la stipula e la mancata, tempestiva, trascrizione dei contratti, ciò che dimostrava come lo stesso non avesse nulla da obiettare circa le modalità dello svolgimento, da parte sua, della sua prestazione professionale.
Con il secondo motivo di appello, poi, il censurava le argomentazioni della in Parte_1 CP_2 punto di inoperatività della polizza in ragione del fatto che questa garantiva l'assicurato solo in relazione a richieste di risarcimento allo stesso pervenute per iscritto nel corso del periodo di efficacia della garanzia mentre la richiesta del risaliva ad epoca antecedente. Osservava al riguardo CP_1
l'appellante che quella che la aveva ritenuto essere una richiesta risarcitoria scritta, CP_2
comunicatagli dal in data 18/10/12, era in realtà solo una richiesta di chiarimenti in ordine CP_1 al suo operato mentre la vera e propria richiesta risarcitoria era avvenuta solo con l'introduzione del presente giudizio il cui atto di citazione gli era stato notificato il 28/9/15, in epoca successiva alla stipula del contratto assicurativo: aveva pertanto errato il Tribunale laddove aveva ritenuto che la prima richiesta di risarcimento fosse la lettera da lui ricevuta il 18/10/12.
Per tali motivi il concludeva quindi come sopra. Parte_1
Si costituiva in questa sede il contestando che il primo Giudice non avesse tenuto CP_1 adeguatamente conto di quanto emerso in sede istruttoria, spiegando che, al contrario, dall'esame delle dichiarazioni rese da tutti i testimoni escussi non era emersa prova dell'avvenuta presentazione tempestiva degli atti alla CO, presentazione tempestiva che – come, pure, a suo dire i testi avevano confermato – era stata garantita dal Notaio in sede di stipula. Né era vero – continuava l'appellato – che ove il Notaio si fosse impegnato in tal senso avrebbe garantito un, non promettibile, fatto del terzo poiché egli avrebbe solo dovuto provare di aver fatto tutto quanto per lui (non per la
CO) possibile, cosa che non aveva invece dimostrato. Aggiungeva che l'avvenuto pagamento, da parte sua, delle competenze del non equivaleva ad accettazione Parte_1
incondizionata della sua prestazione, senza che ciò potesse interpretarsi come una rinuncia al suo diritto di risolvere il contratto, diritto che lui aveva deciso di azionare successivamente in quanto solo in seguito il Tribunale di Perugia aveva emesso, in sede di procedura esecutiva, i decreti di trasferimento degli immobili oggetto dei due contratti in questione così pregiudicando definitivamente le sue ragioni. Il contestava poi anche l'appello proposto dal CP_1 Parte_1
contro la parte della sentenza con cui era stata rigettata la sua domanda di manleva nei confronti dell'assicurazione e concludeva pertanto come sopra.
Si costituiva in questa sede anche la ribadendo le sue argomentazioni in punto di CP_2 inoperatività della polizza ai sensi dell'art.7 delle relative condizioni in ragione della tardività della denuncia di sinistro da parte del Notaio e rilevando come il Tribunale avesse correttamente motivato circa l'interpretazione della missiva del 18/10/12 come una prima richiesta risarcitoria da parte del . L'assicurazione osservava poi come in ogni caso poiché la polizza invocata dal CP_1 Parte_1 si fondava sulla claim made clause ossia operava solo se vigente nel momento in cui l'assicurato riceveva la prima richiesta di risarcimento e considerato che essa era divenuta efficace dalle ore 24.00 del 1/5/2015 ossia molto tempo dopo la missiva del del 18/10/12, non v'era alcuna CP_1
copertura. In subordine, per il caso in cui la Corte avesse invece ritenuto sussistente la copertura assicurativa, la si riportava, nel merito, a tutte le difese del evidenziando CP_2 Parte_1
l'assenza di ogni sua responsabilità in ordine ai danni lamentati dal e concludeva come CP_1
sopra.
Tutto ciò posto, si osserva che l'appello del Notaio risulta infondato.
Vale anzitutto la pena di rammentare i dati rilevanti della vicenda: con due contratti definitivi di compravendita, entrambi stipulati il 2/4/12, il - quale terzo designato dai promittenti CP_1
acquirenti ( e ) che avevano stipulato i corrispondenti contratti Controparte_4 Controparte_5
preliminari in data 1/4/09 con riserva di nomina, appunto, di un terzo ex art.1401 cc, provvedendo però sin da tale data a versare integralmente il prezzo (cfr. quietanze di saldo rilasciate dai promittenti venditori, e , alla firma dei preliminari) - aveva acquistato alcuni Persona_1 Persona_2
beni immobili sui quali insistevano però due ipoteche ed un pignoramento, per garantire l'inopponibilità dei quali all'acquirente finale necessitava la stipula e la trascrizione dei contratti definitivi entro il 3/4/12 posto che l'effetto prenotativo della trascrizione dei preliminari, trascrizione avvenuta il 3/4/09, durava come per legge tre anni. Entrambi i contratti preliminari prevedevano, quale termine per la stipula dei corrispondenti rogiti, la data del 31/3/12. Risulta poi pacifico in atti che solo la mattina del 2/4/12 lo si era presentato nello studio del Notaio Per_2 Parte_1
chiedendo di procedere alla stipula dei definitivi, stipula che veniva effettuata la sera dello stesso giorno, con la conseguenza che per assicurare la tempestiva trascrizione dei definitivi in data 3/4/12 restava un solo giorno, il 3 aprile appunto. Risulta poi documentalmente agli atti che il giorno 3/4/12 lo studio notarile aveva inviato telematicamente all'Agenzia del territorio gli estremi dei due contratti, repertoriati e autenticati, con un primo invio alle ore 11.19 ed un altro alle ore 11.28, per la loro registrazione e trascrizione (come risulta dai docc.5 e 6 depositati dalla difesa del ossia Parte_1 dalle ricevute di trasmissione e registrazione rilasciate dall'Agenzia quella mattina); la trascrizione tuttavia non seguiva nello stesso giorno ma il giorno successivo ossia il 4/4/12: nelle corrispondenti note di trascrizione in atti si legge infatti che le due trascrizioni erano state eseguite sulla base della
“presentazione” n.50 e 51 del 4/4/12 (cfr. docc. 1 e 2 del fascicolo di parte ). CP_1
Quanto alla procedura all'epoca in atto presso gli uffici della CO particolarmente chiara è risultata la testimonianza del Conservatore il quale ha spiegato che nel 2012, per Testimone_1
ottenere la trascrizione di un contratto, lo stesso doveva “presentarsi in formato cartaceo, l'ordine della trascrizione avveniva in ordine cronologico di presenza”, aggiungendo anche che “nell'ipotesi in cui un atto fosse stato stipulato il 2/4/12 lo stesso poteva essere trascritto dal mio ufficio il giorno seguente se l'istanza di trascrizione fosse stata presentata nel medesimo giorno seguente (3.4.2012) ovviamente nell'orario di apertura dell'Ufficio”. Lo stesso teste, visionando poi i docc. 5 e 6 depositati dalla difesa del e rappresentanti gli invii delle due note con cui si richiedeva la Parte_1
trascrizione (cfr. in atti), specificava infatti che trattavasi di “documento di per sé all'epoca non sufficiente per procedere a trascrizione, in quanto – come detto – era necessario il deposito dell'atto in formato cartaceo”. Peraltro lo stesso appellante ha dato atto che tali modalità gli erano ben note avendo sempre affermato di essere a conoscenza della necessità di dover presentare i due contratti in formato cartaceo entro il 3/4/12.
Va anche osservato che il contrasto fra le parti in ordine alla circostanza per cui il avesse Parte_1
o meno garantito alle parti che la trascrizione sarebbe tempestivamente avvenuta entro tale ultima data non riveste particolare rilievo posto che è certamente vero quanto dedotto dal Notaio circa il fatto che una tale garanzia avrebbe presupposto una sorta di promessa del fatto del terzo (la CO) che egli evidentemente non avrebbe potuto fare: vero è infatti che l'unico obbligo che incombeva sul
Notaio - per legge e non per eventuali garanzie prestate in tal senso in sede di stipula – era solo quello di fare tutto quanto per lui possibile in relazione agli adempimenti di sua competenza, al fine di consentire la tempestiva trascrizione dei contratti. Tuttavia, come correttamente osservato dal
Tribunale, il non ha fornito prova certa in merito alla circostanza di aver fatto tutto il Parte_1 possibile ai fini della presentazione di tali atti in formato cartaceo il 3/4/12 entro l'orario di apertura degli uffici della CO.
Sul punto occorre anzitutto evidenziare l'infondatezza delle deduzioni di parte appellante secondo cui la circostanza per cui egli avesse presentato gli atti cartacei in CO il 3/4/12 era incontestata: premesso infatti che le circostanze incontestate sono quelle che risultano tali in base alle posizioni assunte dalle parti entro la c.d. fase assertiva del processo ossia negli atti introduttivi e nelle memorie n.1 di cui all'art.183 cpc (destinate alle eventuali modifiche e precisazioni delle domande, delle eccezioni e delle conclusioni già proposte), rileva la Corte che, a fronte delle doglianze mosse nel proprio atto di citazione dal , che aveva lamentato la mancata trascrizione dei definitivi CP_1
entro il 3/4/12, il nella sua comparsa costitutiva, si era limitato sul punto ad affermare che Parte_1
“I detti atti, repertoriati e completati nelle formalità necessarie, venivano inviati all'Agenzia del territorio la mattina del giorno successivo 3 aprile 2012 (doc. 5 e 6)” (cfr. pag.7), ripetendo poi che
“Come già detto gli atti vennero sottoscritti nella tarda serata del 2.4.2012 (alle ore 19.00 e 19.30) ed inviati all'Agenzia del territorio addirittura la mattina del giorno successivo” (cfr. pag.8) ed ancora che “e neppure poteva – né era tenuto – a garantire altro che non fosse lo svolgimento del ministero richiesto, con la redazione degli atti lo stesso giorno 2.4.2012 ed il loro invio all'Agenzia del
Territorio addirittura la mattina del giorno successivo”. Come si vede ogni volta era stato utilizzato il termine “inviare” ma tale termine non faceva necessariamente riferimento alla consegna degli atti in formato cartaceo all'Ufficio, potendo indicare solo l'invio telematico delle due richieste di trascrizione: ed infatti è lo stesso nell'espressione utilizzata alla pag.7 della sua comparsa Parte_1
costitutiva, a fare riferimento, a dimostrazione dell'avvenuto invio di cui parlava, ai documenti n.5 e
6 da lui prodotti proprio a riprova dell'invio degli atti all'Agenzia, ma quei due documenti - come spiegato anche dal Conservatore in sede testimoniale - rappresentano solo l'invio telematico Per_3
della richiesta di trascrizione ma non erano documenti sufficienti a tal fine posto che in quel periodo occorreva poi consegnare anche gli atti all'Ufficio in formato cartaceo, circostanza, questa, diversa e
– come si è visto - mai dedotta nella comparsa costitutiva dal Notaio. A fronte, poi, di tali deduzioni del convenuto in I grado, il , nella sua prima memoria ex art.183 cpc aveva replicato che CP_1
“Dal documento prodotto da controparte sub n. 6) e relativo al deposito degli atti presso la locale
Agenzia delle Entrate – Agenzia del Territorio, costituente la ricevuta di trasmissione e registrazione, si evince come in data 03.04.2012, ultimo giorno utile alla registrazione e trascrizione degli atti, il
Notaio effettuò il deposito in orario di tarda mattinata, senza avere conferma di trascrizione, Parte_1 con ciò determinando lo scadere del termine” (cfr. pag.2 della memoria), con ciò evidenziando che agli atti vi era solo la ricevuta di trasmissione e registrazione del 3/4/2012 e che il Notaio aveva effettuato “il deposito in orario di tarda mattinata”: ma non vi è alcuna indicazione circa il fatto che tale deposito fosse da intendersi come quello, effettuato “fisicamente” mediante accesso nella
CO di un dipendente dello studio notarile con la consegna degli atti in formato cartaceo, sicché le affermazioni del in nessun caso potevano essere considerate come non CP_1
contestazione di tale ultima circostanza (si ripete, nemmeno dedotta dal anzi, in realtà Parte_1
avendo fatto, il , espresso riferimento al documento di controparte n.6, il deposito di cui CP_1
stava parlando era evidentemente quello relativo alla richiesta telematica di trascrizione e non quello successivo, necessario, di consegna “fisica” degli atti cartacei. Se tali erano, dunque, le deduzioni svolte dalle parti nella fase assertiva in I grado, risulta in effetti erronea l'ordinanza citata dalla difesa del adottata appunto in I grado da un precedente Giudice incaricato della trattazione della Parte_1
causa, che non aveva ammesso la prova per testi sul punto ritenendo circostanza incontestata – ma, come sopra si è visto, mai specificamente dedotta dal né, tantomeno, ammessa dal Parte_1 nvio, la mattina del 3/4/12, di un'incaricata del Notaio presso la CO per la Controparte_6
consegna cartacea dei due contratti (quanto poi alla successiva ordinanza resa da altro Giudice incaricato, anch'esso diverso dall'estensore della sentenza impugnata, che non aveva ritenuto di revocare la prima, di tale seconda ordinanza non risultano esplicitate le ragioni, che pertanto potrebbero anche non attenere al ritenuto, inesistente, carattere incontestato della circostanza in questione).
Successivamente le prove per testi venivano comunque ammesse ma, contrariamente a quanto opinato dalla difesa di parte appellante, dall'esame delle collaboratrici dello studio notarile non è emersa prova della consegna dei documenti la mattina del 3/4/12: la teste ha riferito che “Non Testimone_2 ho assistito all'atto. Il giorno seguente ho tuttavia visto l'atto nello svolgere gli adempimenti susseguenti. Tale atto è stato lavorato unitamente ad altri. Abbiamo preparato le copie cartacee.
Sono state date al collega che andava in conservatoria. Ricordo che al è Persona_4 Per_4 stata evidenziata l'urgenza e che allo stesso l'atto è stato consegnato unitamente ad altri”; l'altra collaboratrice dello studio, aveva poi dichiarato, sul punto, che “so che un Controparte_7 dipendente dello studio è andato il giorno seguente in conservatoria a presentare l'atto da trascrivere. Si chiama Ne sono a conoscenza perché per prassi ogni atto urgente Persona_4 viene lavorato”. Orbene, la stipula dei due contratti definitivi era avvenuta la sera del 2/4/12 ed il giorno successivo, il 3/4/12 – come riferito dalla – erano stati curati “gli adempimenti Tes_2 susseguenti” e “abbiamo preparato le copie cartacee”, “date al collega che andava Persona_4 in conservatoria”: ma quando il sarebbe andato, ed era andato, in conservatoria? La stessa Per_4 mattina (il 3/4/12) in cui si erano espletati gli “adempimenti susseguenti” alla stipula o il giorno dopo
(il 4/4/12)? L'espressione “andava in conservatoria” nulla specifica sul punto. Né maggiori lumi circa la data in cui tale si era poi recato in CO possono trarsi dalla deposizione della Per_4 la quale aveva solo riferito che “so che un dipendente è andato il giorno seguente in CP_7 conservatoria a presentare l'atto da trascrivere”: ma il giorno seguente a quale? Il giorno seguente alla stipula del 2/4/12 (che sarebbe stato il 3/4/12) o il giorno seguente al completamento degli
“adempimenti susseguenti” e alla “preparazione delle copie cartacee”, pratiche effettuate il 3/4/12 cosicché il “giorno seguente” sarebbe stato il 4/4/12? Le deposizioni, come si vede, nulla dicono in merito. Peraltro desta qualche perplessità la circostanza che non sia stato indicato quale teste, sin dalla
II memoria ex art.183 cpc, il trattandosi dell'unica persona che avrebbe potuto riferire in Per_4 via diretta circa la data in cui si era recato presso l'Agenzia del territorio.
Ma, al di là dell'esame delle dichiarazioni delle collaboratrici dello studio, ciò che rileva è che sulle note di trascrizione poi emesse dalla CO (cfr. docc. 1 e 2 prodotti dall'appellato) si legge che esse erano state rese, per entrambi i contratti, sulla base della “presentazione” avvenuta il 4/4/12
(per l'esattezza presentazioni n.39 e 51 del 4/4/12): tali indicazioni, in quanto contenute in atti pubblici, hanno fede privilegiata ai sensi dell'art.2700 cc il quale puntualizza che “L'atto pubblico fa piena prova, fino a querela di falso, della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato, nonché delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti”; sicché le risultanze delle due note di trascrizione agli atti, ritualmente sottoscritte dal pubblico ufficiale , in cui si da' atto dell'avvenuta Testimone_1
presentazione in data 4/4/12 della documentazione cartacea necessaria a tal fine - per quanto, come sopra si è visto, spiegato in udienza dallo stesso – avrebbero dovuto essere impugnate con Per_3
querela di falso, non potendo le relative risultanze essere confutate mediante la sola assunzione di testimonianze in senso contrario (testimonianze che comunque, come si è visto, erano inidonee a dimostrare che il avesse presentato fisicamente gli atti all'ufficio entro il 3/4/12). Questo, Per_4 del resto, era il senso dell'ordinanza con cui il primo Giudice, all'udienza del 1/12/21, aveva rigettato l'istanza di ammissione della testimonianza de relato del - richiesta ai sensi dell'art.257 Per_4 cpc in conseguenza delle dichiarazioni della e della – posto che il teste non avrebbe CP_7 Tes_2
in ogni caso potuto smentire le risultanze di un documento pubblico facente fede sino a querela di falso. Peraltro il primo Giudice aveva chiarito in sentenza che ciò che all'udienza del 1/12/21 aveva ritenuto “documentato”, così da rendere non necessaria l'ammissione del teste ai sensi Per_4 dell'art.257 cpc, era l'avvenuta presentazione in ufficio degli atti non il 3/4/12 - come erroneamente riportato nel verbale del 1/12/21 - ma il 4/4/12, e non poteva essere altrimenti posto che la data di presentazione riportata, appunto documentalmente, sulle note di trascrizione emesse dalla
CO è certamente il 4/4/12.
Condivisibili, poi, anche le ulteriori argomentazioni del primo Giudice in ordine alla sussistenza della responsabilità del Notaio anche per il caso – nemmeno questo dimostrato in realtà - in cui egli avesse incaricato il di accedere in CO non oltre il 3/4/12 e questi si fosse ivi recato solo Per_4 il giorno dopo, prevedendo l'art.1228 cc che “il debitore che nell'adempimento dell'obbligazione si vale dell'opera di terzi risponde anche dei fatti dolosi o colposi di costoro”.
Dovrà pertanto confermarsi la condanna del al risarcimento già disposto dal Tribunale in Parte_1
favore del . D CP_1
Debbono poi condividersi anche le argomentazioni contenute nella sentenza impugnata relativamente all'infondatezza della domanda di manleva avanzata dal professionista nei confronti della
[...]
premesso che il Notaio, nel momento in cui aveva avanzato la sua domanda nei confronti CP_2
della compagnia era coperto dalla polizza n. IFL0008349, avente efficacia dal 1.5.2015 al 1.5.2018
(la precedente polizza n.IFL0005993 sottoscritta dal Consiglio Nazionale del Notariato il 24.1.2013 con efficacia dal 1.2.2013 al 1.2.2016, era stata sostituita in data 30.04.2015 da quella su indicata), si osserva che la clausola n.7 lett.a) della polizza prevedeva che “La garanzia è valida per le richieste di risarcimento presentate per iscritto per la prima volta all'Assicurato nel corso del periodo di efficacia della garanzia stessa qualunque sia l'epoca del fatto, azione od omissione che abbia dato origine alla richiesta di risarcimento”: trattasi quindi di una copertura secondo il modello c.d. claims made, copertura che cioè si estende anche a fatti commessi in epoca anteriore alla vigenza del contratto purché denunciati per la prima volta per iscritto all'assicurato in tale periodo di vigenza, condizione che secondo il sarebbe stata da lui rispettata avendo chiesto la manleva ad nel Parte_1 CP_2 momento in cui, in data 28/9/15, aveva ricevuto la notifica da parte del dell'atto di CP_1
citazione introduttivo del presente giudizio. Tale richiesta risarcitoria tuttavia non era la prima ricevuta dal avendogli il ed i suoi legali recapitato molto tempo prima, in data Parte_1 CP_1
18/10/12, altra richiesta scritta, stragiudiziale, nella quale, dopo aver fatto riferimento al ritardo nella trascrizione dei due contratti definitivi stipulati il 2/4/12 ed aver evidenziato che “una tempestiva trascrizione di tali compravendite avrebbe scongiurato la riviviscenza delle trascrizioni astrattamente pregiudizievoli e garantito all'acquirente la libera e piena godibilità e disponibilità dei beni”, avevano fatto presente al Notaio che “con la presente siamo a chiederLe di voler esprimere la Sua posizione in merito, la Sua eventuale disponibilità al risarcimento del danno, nonché a fornirci gli estremi della
Sua assicurazione professionale, al fine di una più efficace e celere tutela dei diritti ed interessi del sig. . Restiamo in attesa di un Suo cortese sollecito cenno di risposta.”. Orbene il CP_1 Parte_1
ha sostenuto che tale missiva non rappresentasse una richiesta di risarcimento ma fosse solo una richiesta di chiarimenti a lui indirizzata affinché prendesse una posizione in relazione alle trascrizioni in questione, specificando la sua, solo “eventuale”, disponibilità al risarcimento del danno.
Ciò posto osserva la Corte che il Tribunale aveva correttamente ritenuto che tale missiva rappresentasse in effetti una richiesta risarcitoria vera e propria: in essa – si noti, sottoscritta anche dai legali del , oltre che da quest'ultimo – si parlava apertamente di risarcimento del danno CP_1
e veniva addirittura richiesto al Notaio di comunicare gli estremi della sua assicurazione professionale;
per giunta al fine di una “efficace e celere tutela dei diritti e interessi del sig.
”, diritti che quindi evidentemente si era già deciso di tutelare. Le espressioni utilizzate in CP_1 tale contesto dai legali in relazione all'”eventuale disponibilità” del al risarcimento del Parte_1
danno, lungi dal consentire di attribuire allo scritto la mera valenza di una richiesta di chiarimenti, erano ben spiegabili, posto che di norma, prima di intentare una qualsiasi azione in sede giudiziale, si tenta di conseguire il risarcimento ritenuto spettante in via bonaria, se del caso attraverso l'assicurazione del debitore laddove, come in questo caso, esistente: ma il tono della missiva non lascia adito a dubbi circa il fatto che il ed i suoi legali avevano già ventilato l'instaurazione CP_1 del giudizio risarcitorio nell'ipotesi in cui il avesse espresso una posizione di rifiuto della Parte_1
richiesta risarcitoria avanzata, come di norma, dapprima in via stragiudiziale. Ne consegue che, trattandosi di polizza claims made, avendo il Notaio ricevuto una richiesta scritta di risarcimento prima della sua stipula, detta polizza non poteva coprire tale sinistro. Da tutto quanto sin qui esposto consegue la conferma integrale della sentenza impugnata. Le spese processuali seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo di cui appresso tenuto conto del valore della controversia, della non elevata complessità della stessa e dell'assenza in questa sede di attività istruttoria.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Perugia, sezione civile, così provvede:
- Rigetta l'appello proposto da;
Parte_1
- Condanna quest'ultimo alla rifusione delle spese processuali sostenute da e Controparte_1
dalla nel presente grado di appello, spese che si liquidano, a titolo di compensi Controparte_2
professionali, per il in euro 4000,00 e per la in euro 3200,00; il tutto CP_1 CP_2
oltre IVA, CAP e borsuali forfetari pari al 15% come per legge;
- Da atto della sussistenza, a carico del dei requisiti di cui all'art.13, comma 1 quater, Parte_1
del dpr n.115/02.
Così deciso in Perugia nella camera di consiglio del 30/1/25.
La Consigliera rel. Il Presidente
(d.ssa O. Paini) (dr. S. Salcerini)
CORTE DI APPELLO DI PERUGIA
(SEZIONE CIVILE)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di appello civile così composta
Dott. Simone Salcerini Presidente
Dott. Paola De Lisio Consigliera
Dott. Ombretta Paini Consigliera rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n. r.g. 723/2022
Tra
, rappresentato e difeso dall'Avv. Gianmarco Gorietti ed Parte_1
elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Perugia, Via Danzetta n.7, come da procura in calce all'atto di appello Appellante
e
, rappresentato e difeso dall'Avv. Stefano Salciarini ed elettivamente Controparte_1
domiciliato presso il suo studio sito in Perugia, Via Baldeschi n.6, come da procura a margine della comparsa di costituzione e risposta
Appellato nonché nei confronti di
, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Controparte_2
Alfredo Irti e Paola Davì del foro di Roma ed elettivamente domiciliata presso l'indirizzo di posta elettronica certificata del primo e, per quanto occorrer possa, Email_1 presso lo studio dell'Avv. Michele Nannarone sito in Perugia, Largo Cacciatori delle Alpi n.8, come da procura su foglio separato congiunto alla comparsa costitutiva Terza chiamata avente ad oggetto l'impugnazione della sentenza del Tribunale di Perugia n.1526/22
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Per : Parte_1 ““Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, in parziale riforma dell'impugnata sentenza n.1526/2022
(Rep. n.3281/2022) emessa dal Tribunale di Perugia, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del Giudice Dott. Andrea Ausili, il 07.11.2022, depositata il 08.11.2022, nel procedimento n.5554/2015 R.G., notificata ad istanza di in data 11.11.2022, Controparte_2
disattesa e respinta ogni avversa domanda, deduzione ed eccezione come infondata in fatto e diritto: nel merito:
- in via principale, accertare e dichiarare che il Notaio ha adempiuto la Parte_1 prestazione relativa all'autentica ed alla presentazione per la registrazione e trascrizione degli atti del 02.04.2012 di compravendita rep. n. 252.429/52.558 e di cessione di diritti rep. n. 252.430/52.559 conclusi da , in modo corretto e diligente, impiegando la diligenza media richiesta Controparte_1 nell'esecuzione della prestazione dall'art. 1172 comma 2 c.c., e, per l'effetto, fermo il già intervenuto rigetto delle altre domande del , rigettare la domanda di ripetizione dello stesso Controparte_1
delle somme corrisposte al Notaio a titolo di spese e compensi relativi ai Controparte_1 Parte_1
predetti atti, dichiarando che nulla è allo stesso dovuto;
- in via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi in cui l'adita Corte ritenga di confermare
l'impugnata sentenza per i capi sub A) e B) qui impugnati, salvo ulteriore gravame, accertare e dichiarare che in virtù della polizza di assicurazione n. IFL0008349 di “responsabilità civile professionale del notaio” con efficacia dal 01.05.2015 al 01.05.2018, stipulata tra il
[...]
e la società “ ” Parte_2 Controparte_3
oggi quest'ultima società è obbligata a garantire, manlevare e tenere indenne il Controparte_2
Dott. da ogni pretesa e conseguenza pregiudizievole e per tutto quanto lo Parte_1
stesso sia tenuto, obbligato e condannato a fare, pagare, rifondere e corrispondere a qualsiasi titolo all'attore e/o ad altri soggetti per tutte le domande dallo stesso Controparte_1 Controparte_1 svolte e formulate nei suo confronti e, per l'effetto, condannare la stessa società Controparte_2
(già ), operante in Italia per mezzo della Controparte_3
, in persona del legale rappresentante pro tempore, a garantire, Controparte_3
manlevare e tenere indenne il Dott. e quindi a fare, pagare, rifondere e Parte_1 corrispondere direttamente all'avente diritto tutto quanto lo stesso Dott. sia Parte_3
in denegata ipotesi obbligato e condannato a fare, pagare, rifondere e corrispondere a qualsiasi titolo, anche per spese legali ed ogni altro onere, all'attore e/o ad altri soggetti in Controparte_1 conseguenza dell'accoglimento totale o parziale delle domande svolte e formulate nei suoi confronti dallo stesso;
Controparte_1
in ogni caso: - condannare il sig. a restituire, rimborsare e pagare in favore del Dott. Controparte_1 [...] la somma di €.10.779,31 da quest'ultimo corrisposta il 22.09.2023 in esecuzione Parte_1
della sentenza di primo grado, maggiorata degli interessi ex art. 1284 comma 4 c.c. dal dovuto al saldo;
- con vittoria di spese e compensi professionali di causa, oltre rimborso spese forfettarie 15%,
Cassa Avvocati ed Iva di legge, di primo e di secondo grado”;
Per : Controparte_1
“Piaccia all' Ecc.ma Corte d'Appello di Perugia, contrariis reiectis, respinta ogni contraria deduzione, eccezione e domanda:
1. In via preliminare, confermare il rigetto della richiesta formulata dall'appellante, Dott.
[...]
di sospendere l'efficacia esecutiva della sentenza appellata, per l'insussistenza del Parte_1
“fumus boni iuris” e del “periculum in mora”, come da ordinanza del 24/7/2023 in atti;
2.Nel merito, rigettare l'appello proposto dal Dott. perché del tutto infondato Parte_1
in fatto ed in diritto per i motivi esposti nella comparsa di costituzione in atti, confermando la sentenza gravata relativamente ai capi dallo stesso impugnati. Conseguentemente voglia la Corte adita confermare l'accoglimento della domanda di ripetizione somme (per onorari e spese corrisposte al Notaio pari ad €.10.000,00 oltre interessi legali dalla notifica dell'atto di citazione al saldo) già svolta dall'attore/appellato nel pregresso grado di giudizio, stante l'assenza di una effettiva “causa adquirendi” in capo al Notaio per la prestazione svolta a causa dell'inadempimento del medesimo così come accertato dal Giudice di prime cure.
Con vittoria di spese relativamente al presente grado di appello, salva invece la compensazione delle spese tra attore e convenuto relativamente al primo grado del presente giudizio, confermando “in parte qua” quanto statuito al punto 4 del dispositivo della sentenza impugnata.
Con conferma della condanna dell'appellante alla refusione delle spese di lite tra lo stesso ed il chiamato in causa, già poste in primo grado a carico del convenuto/ odierno appellante, come statuito al punto 5 del dispositivo della sentenza gravata. Ciò anche per l'eventuale (e non creduta) ipotesi di accoglimento dell'appello avversario, stante la palese arbitrarietà/infondatezza della chiamata in garanzia effettuata dal Notaio, per i motivi espressi nella medesima comparsa di costituzione in atti.”
Per Controparte_2
“(a) accogliere il primo motivo di appello del Notaio e, per l‟effetto, riformare la sentenza impugnata escludendo il suo inadempimento professionale e, comunque, la condanna alla restituzione di euro 10.000 in favore del sig. per difetto dei relativi presupposti ed in quanto infondata e CP_1
indimostrata;
(b) rigettare il secondo motivo di appello del Notaio e, per l‟effetto, confermare la sentenza impugnata in punto di inoperatività della garanzia assicurativa;
(c) nella non creduta ipotesi di accoglimento della domanda di manleva proposta dal Notaio nei Con confronti di , determinare l'entità dell'indennizzo dovuto detraendo la franchigia, pari ad euro
5.000, e rispettando i limiti del massimale convenuto.
Con vittoria di spese, compensi ed espresso riconoscimento del rimborso forfetario delle spese generali (nella misura del 15%), oltre CPA ed IVA.”
Con ordinanza depositata il 23/8/23 veniva rigettata l'istanza di sospensione dell'esecutività provvisoria della sentenza impugnata. All'udienza del 11/4/24, poi, la causa veniva trattenuta in decisione con concessione alle parti dei termini di cui all'art.190 cpc.
Dato atto che l'attuale testo dell'art.132 cpc non prevede più, quale contenuto della sentenza, lo svolgimento del processo, si procede all'illustrazione delle
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di appello ritualmente notificato, il Notaio Dott. premetteva di essere Parte_1
stato convenuto in giudizio da , il quale aveva chiesto che venisse accertata la sua Controparte_1
responsabilità professionale per non aver effettuato, nonostante le sue precedenti rassicurazioni in merito, la trascrizione tempestiva entro il 3/4/12 di due contratti definitivi di compravendita, entrambi stipulati il 2/4/12 ed aventi ad oggetto beni immobili gravati da due ipoteche nonché da un pignoramento in precedenza trascritti a carico dei venditori ( e ), Persona_1 Persona_2
trascrizione tempestiva (ossia entro i tre anni dalla trascrizione dei corrispondenti contratti preliminari) che avrebbe garantito l'inopponibilità delle ipoteche al , acquirente dei beni CP_1 immobili oggetto di tali contratti. Precisava che quest'ultimo aveva quindi chiesto la sua condanna, a titolo di danno patrimoniale, al pagamento delle somme necessarie alla purgazione dei predetti gravami nonché dell'importo di euro 10.000,00 pari al compenso professionale da lui ricevuto per la sua prestazione. Il deduceva poi di essersi costituito in I grado spiegando che, anzitutto, il Parte_1
si era rivolto a lui per la stipula dei contratti definitivi con ritardo rispetto al termine CP_1
previsto, per tale stipula, nei corrispondenti contratti preliminari che era il 31/3/12 e, in secondo luogo, che aveva reso noto sia a lui che alle sue controparti, i venditori, che avrebbe fatto tutto il possibile per assicurare la conclusione dei contratti e la relativa trascrizione entro il 3/4/12 ma che non poteva garantire tale risultato, attenendo lo stesso anche ad un facere di altro soggetto, ossia la
CO dei registri immobiliari. L'appellante dava poi atto di aver chiamato in causa innanzi al Tribunale la sua compagnia assicurativa, la la quale, costituendosi, aveva Controparte_2 preliminarmente eccepito l'infondatezza della sua domanda per inoperatività nel caso di specie della copertura e, in subordine, aveva comunque aderito alle sue difese nel merito;
esponeva quindi che il
Tribunale, dopo aver acquisito documenti ed assunto prove testimoniali, aveva così statuito:
“1) accoglie parzialmente la domanda attrice e, per l'effetto, condanna a Parte_1
corrispondere in favore di la somma di euro 10.000,00, oltre interessi legali dalla Controparte_1 notifica dell'atto di citazione al saldo;
2) rigetta le domande risarcitorie proposte da parte attrice;
3) rigetta la domanda di garanzia proposta da nei confronti della compagnia Parte_1
di assicurazioni terza chiamata;
4) compensa le spese di lite tra l'attore, da un lato, e le restanti parti, dall'altro;
5) condanna a corrispondere a , a titolo di rimborso delle Parte_1 CP_2
spese di lite, la somma di euro 6.500,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfetario al
15%, IVA e CPA.”
Ciò posto il con il primo motivo di appello, censurava tale sentenza nella parte in cui aveva Parte_1
ritenuto che non fosse emersa prova circa il fatto che il 3/4/12, giorno seguente a quello della stipula dei due contratti avvenuta il 2/4/12, egli avesse curato la presentazione degli atti presso l'Agenzia del territorio di Perugia per la trascrizione, osservando come invece tale tempestivo adempimento da parte sua fosse stato testimoniato dalle due collaboratrici di studio sentite dal primo Giudice all'udienza del 1/12/21, oltre ad essere circostanza rimasta incontestata da parte del senza CP_1
che il Giudice – che aveva quindi violato l'art.115 cpc - avesse tenuto conto nemmeno del carattere pacifico della stessa, rispetto alla quale, del resto, due precedenti Giudicanti nell'ambito dello stesso procedimento avevano rigettato le istanze di prova testimoniale ritenendo, appunto, trattarsi di circostanza incontestata. Evidenziava inoltre che egli non avrebbe comunque potuto rifiutare il suo ministero essendo ciò vietato dall'art.27 della legge n.89/1913 relativa all'ordinamento del notariato e degli archivi notarili, circostanza anch'essa non tenuta in considerazione dal primo Giudice, e rilevava altresì che quest'ultimo non aveva nemmeno considerato che quella del notaio è un'obbligazione di mezzi e non di risultato sicché, avendo lui fatto tutto il possibile, la mancata trascrizione era poi dipesa dalla CO, ciò che naturalmente fuoriusciva dalla sua sfera di controllo. Ancora, il osservava che il Tribunale non avrebbe dovuto ritenere provato il suo Parte_1 inadempimento sulla base delle dichiarazioni del Conservatore dr. che aveva tutto l'interesse Per_3
a discolparsi per aver effettuato la trascrizione in modo intempestivo così rendendo i gravami esistenti sugli immobili opponibili all'acquirente. Osservava, ancora, l'appellante che il gli aveva CP_1
corrisposto il suo compenso professionale nel mese di luglio del 2012 ossia diverso tempo dopo la stipula e la mancata, tempestiva, trascrizione dei contratti, ciò che dimostrava come lo stesso non avesse nulla da obiettare circa le modalità dello svolgimento, da parte sua, della sua prestazione professionale.
Con il secondo motivo di appello, poi, il censurava le argomentazioni della in Parte_1 CP_2 punto di inoperatività della polizza in ragione del fatto che questa garantiva l'assicurato solo in relazione a richieste di risarcimento allo stesso pervenute per iscritto nel corso del periodo di efficacia della garanzia mentre la richiesta del risaliva ad epoca antecedente. Osservava al riguardo CP_1
l'appellante che quella che la aveva ritenuto essere una richiesta risarcitoria scritta, CP_2
comunicatagli dal in data 18/10/12, era in realtà solo una richiesta di chiarimenti in ordine CP_1 al suo operato mentre la vera e propria richiesta risarcitoria era avvenuta solo con l'introduzione del presente giudizio il cui atto di citazione gli era stato notificato il 28/9/15, in epoca successiva alla stipula del contratto assicurativo: aveva pertanto errato il Tribunale laddove aveva ritenuto che la prima richiesta di risarcimento fosse la lettera da lui ricevuta il 18/10/12.
Per tali motivi il concludeva quindi come sopra. Parte_1
Si costituiva in questa sede il contestando che il primo Giudice non avesse tenuto CP_1 adeguatamente conto di quanto emerso in sede istruttoria, spiegando che, al contrario, dall'esame delle dichiarazioni rese da tutti i testimoni escussi non era emersa prova dell'avvenuta presentazione tempestiva degli atti alla CO, presentazione tempestiva che – come, pure, a suo dire i testi avevano confermato – era stata garantita dal Notaio in sede di stipula. Né era vero – continuava l'appellato – che ove il Notaio si fosse impegnato in tal senso avrebbe garantito un, non promettibile, fatto del terzo poiché egli avrebbe solo dovuto provare di aver fatto tutto quanto per lui (non per la
CO) possibile, cosa che non aveva invece dimostrato. Aggiungeva che l'avvenuto pagamento, da parte sua, delle competenze del non equivaleva ad accettazione Parte_1
incondizionata della sua prestazione, senza che ciò potesse interpretarsi come una rinuncia al suo diritto di risolvere il contratto, diritto che lui aveva deciso di azionare successivamente in quanto solo in seguito il Tribunale di Perugia aveva emesso, in sede di procedura esecutiva, i decreti di trasferimento degli immobili oggetto dei due contratti in questione così pregiudicando definitivamente le sue ragioni. Il contestava poi anche l'appello proposto dal CP_1 Parte_1
contro la parte della sentenza con cui era stata rigettata la sua domanda di manleva nei confronti dell'assicurazione e concludeva pertanto come sopra.
Si costituiva in questa sede anche la ribadendo le sue argomentazioni in punto di CP_2 inoperatività della polizza ai sensi dell'art.7 delle relative condizioni in ragione della tardività della denuncia di sinistro da parte del Notaio e rilevando come il Tribunale avesse correttamente motivato circa l'interpretazione della missiva del 18/10/12 come una prima richiesta risarcitoria da parte del . L'assicurazione osservava poi come in ogni caso poiché la polizza invocata dal CP_1 Parte_1 si fondava sulla claim made clause ossia operava solo se vigente nel momento in cui l'assicurato riceveva la prima richiesta di risarcimento e considerato che essa era divenuta efficace dalle ore 24.00 del 1/5/2015 ossia molto tempo dopo la missiva del del 18/10/12, non v'era alcuna CP_1
copertura. In subordine, per il caso in cui la Corte avesse invece ritenuto sussistente la copertura assicurativa, la si riportava, nel merito, a tutte le difese del evidenziando CP_2 Parte_1
l'assenza di ogni sua responsabilità in ordine ai danni lamentati dal e concludeva come CP_1
sopra.
Tutto ciò posto, si osserva che l'appello del Notaio risulta infondato.
Vale anzitutto la pena di rammentare i dati rilevanti della vicenda: con due contratti definitivi di compravendita, entrambi stipulati il 2/4/12, il - quale terzo designato dai promittenti CP_1
acquirenti ( e ) che avevano stipulato i corrispondenti contratti Controparte_4 Controparte_5
preliminari in data 1/4/09 con riserva di nomina, appunto, di un terzo ex art.1401 cc, provvedendo però sin da tale data a versare integralmente il prezzo (cfr. quietanze di saldo rilasciate dai promittenti venditori, e , alla firma dei preliminari) - aveva acquistato alcuni Persona_1 Persona_2
beni immobili sui quali insistevano però due ipoteche ed un pignoramento, per garantire l'inopponibilità dei quali all'acquirente finale necessitava la stipula e la trascrizione dei contratti definitivi entro il 3/4/12 posto che l'effetto prenotativo della trascrizione dei preliminari, trascrizione avvenuta il 3/4/09, durava come per legge tre anni. Entrambi i contratti preliminari prevedevano, quale termine per la stipula dei corrispondenti rogiti, la data del 31/3/12. Risulta poi pacifico in atti che solo la mattina del 2/4/12 lo si era presentato nello studio del Notaio Per_2 Parte_1
chiedendo di procedere alla stipula dei definitivi, stipula che veniva effettuata la sera dello stesso giorno, con la conseguenza che per assicurare la tempestiva trascrizione dei definitivi in data 3/4/12 restava un solo giorno, il 3 aprile appunto. Risulta poi documentalmente agli atti che il giorno 3/4/12 lo studio notarile aveva inviato telematicamente all'Agenzia del territorio gli estremi dei due contratti, repertoriati e autenticati, con un primo invio alle ore 11.19 ed un altro alle ore 11.28, per la loro registrazione e trascrizione (come risulta dai docc.5 e 6 depositati dalla difesa del ossia Parte_1 dalle ricevute di trasmissione e registrazione rilasciate dall'Agenzia quella mattina); la trascrizione tuttavia non seguiva nello stesso giorno ma il giorno successivo ossia il 4/4/12: nelle corrispondenti note di trascrizione in atti si legge infatti che le due trascrizioni erano state eseguite sulla base della
“presentazione” n.50 e 51 del 4/4/12 (cfr. docc. 1 e 2 del fascicolo di parte ). CP_1
Quanto alla procedura all'epoca in atto presso gli uffici della CO particolarmente chiara è risultata la testimonianza del Conservatore il quale ha spiegato che nel 2012, per Testimone_1
ottenere la trascrizione di un contratto, lo stesso doveva “presentarsi in formato cartaceo, l'ordine della trascrizione avveniva in ordine cronologico di presenza”, aggiungendo anche che “nell'ipotesi in cui un atto fosse stato stipulato il 2/4/12 lo stesso poteva essere trascritto dal mio ufficio il giorno seguente se l'istanza di trascrizione fosse stata presentata nel medesimo giorno seguente (3.4.2012) ovviamente nell'orario di apertura dell'Ufficio”. Lo stesso teste, visionando poi i docc. 5 e 6 depositati dalla difesa del e rappresentanti gli invii delle due note con cui si richiedeva la Parte_1
trascrizione (cfr. in atti), specificava infatti che trattavasi di “documento di per sé all'epoca non sufficiente per procedere a trascrizione, in quanto – come detto – era necessario il deposito dell'atto in formato cartaceo”. Peraltro lo stesso appellante ha dato atto che tali modalità gli erano ben note avendo sempre affermato di essere a conoscenza della necessità di dover presentare i due contratti in formato cartaceo entro il 3/4/12.
Va anche osservato che il contrasto fra le parti in ordine alla circostanza per cui il avesse Parte_1
o meno garantito alle parti che la trascrizione sarebbe tempestivamente avvenuta entro tale ultima data non riveste particolare rilievo posto che è certamente vero quanto dedotto dal Notaio circa il fatto che una tale garanzia avrebbe presupposto una sorta di promessa del fatto del terzo (la CO) che egli evidentemente non avrebbe potuto fare: vero è infatti che l'unico obbligo che incombeva sul
Notaio - per legge e non per eventuali garanzie prestate in tal senso in sede di stipula – era solo quello di fare tutto quanto per lui possibile in relazione agli adempimenti di sua competenza, al fine di consentire la tempestiva trascrizione dei contratti. Tuttavia, come correttamente osservato dal
Tribunale, il non ha fornito prova certa in merito alla circostanza di aver fatto tutto il Parte_1 possibile ai fini della presentazione di tali atti in formato cartaceo il 3/4/12 entro l'orario di apertura degli uffici della CO.
Sul punto occorre anzitutto evidenziare l'infondatezza delle deduzioni di parte appellante secondo cui la circostanza per cui egli avesse presentato gli atti cartacei in CO il 3/4/12 era incontestata: premesso infatti che le circostanze incontestate sono quelle che risultano tali in base alle posizioni assunte dalle parti entro la c.d. fase assertiva del processo ossia negli atti introduttivi e nelle memorie n.1 di cui all'art.183 cpc (destinate alle eventuali modifiche e precisazioni delle domande, delle eccezioni e delle conclusioni già proposte), rileva la Corte che, a fronte delle doglianze mosse nel proprio atto di citazione dal , che aveva lamentato la mancata trascrizione dei definitivi CP_1
entro il 3/4/12, il nella sua comparsa costitutiva, si era limitato sul punto ad affermare che Parte_1
“I detti atti, repertoriati e completati nelle formalità necessarie, venivano inviati all'Agenzia del territorio la mattina del giorno successivo 3 aprile 2012 (doc. 5 e 6)” (cfr. pag.7), ripetendo poi che
“Come già detto gli atti vennero sottoscritti nella tarda serata del 2.4.2012 (alle ore 19.00 e 19.30) ed inviati all'Agenzia del territorio addirittura la mattina del giorno successivo” (cfr. pag.8) ed ancora che “e neppure poteva – né era tenuto – a garantire altro che non fosse lo svolgimento del ministero richiesto, con la redazione degli atti lo stesso giorno 2.4.2012 ed il loro invio all'Agenzia del
Territorio addirittura la mattina del giorno successivo”. Come si vede ogni volta era stato utilizzato il termine “inviare” ma tale termine non faceva necessariamente riferimento alla consegna degli atti in formato cartaceo all'Ufficio, potendo indicare solo l'invio telematico delle due richieste di trascrizione: ed infatti è lo stesso nell'espressione utilizzata alla pag.7 della sua comparsa Parte_1
costitutiva, a fare riferimento, a dimostrazione dell'avvenuto invio di cui parlava, ai documenti n.5 e
6 da lui prodotti proprio a riprova dell'invio degli atti all'Agenzia, ma quei due documenti - come spiegato anche dal Conservatore in sede testimoniale - rappresentano solo l'invio telematico Per_3
della richiesta di trascrizione ma non erano documenti sufficienti a tal fine posto che in quel periodo occorreva poi consegnare anche gli atti all'Ufficio in formato cartaceo, circostanza, questa, diversa e
– come si è visto - mai dedotta nella comparsa costitutiva dal Notaio. A fronte, poi, di tali deduzioni del convenuto in I grado, il , nella sua prima memoria ex art.183 cpc aveva replicato che CP_1
“Dal documento prodotto da controparte sub n. 6) e relativo al deposito degli atti presso la locale
Agenzia delle Entrate – Agenzia del Territorio, costituente la ricevuta di trasmissione e registrazione, si evince come in data 03.04.2012, ultimo giorno utile alla registrazione e trascrizione degli atti, il
Notaio effettuò il deposito in orario di tarda mattinata, senza avere conferma di trascrizione, Parte_1 con ciò determinando lo scadere del termine” (cfr. pag.2 della memoria), con ciò evidenziando che agli atti vi era solo la ricevuta di trasmissione e registrazione del 3/4/2012 e che il Notaio aveva effettuato “il deposito in orario di tarda mattinata”: ma non vi è alcuna indicazione circa il fatto che tale deposito fosse da intendersi come quello, effettuato “fisicamente” mediante accesso nella
CO di un dipendente dello studio notarile con la consegna degli atti in formato cartaceo, sicché le affermazioni del in nessun caso potevano essere considerate come non CP_1
contestazione di tale ultima circostanza (si ripete, nemmeno dedotta dal anzi, in realtà Parte_1
avendo fatto, il , espresso riferimento al documento di controparte n.6, il deposito di cui CP_1
stava parlando era evidentemente quello relativo alla richiesta telematica di trascrizione e non quello successivo, necessario, di consegna “fisica” degli atti cartacei. Se tali erano, dunque, le deduzioni svolte dalle parti nella fase assertiva in I grado, risulta in effetti erronea l'ordinanza citata dalla difesa del adottata appunto in I grado da un precedente Giudice incaricato della trattazione della Parte_1
causa, che non aveva ammesso la prova per testi sul punto ritenendo circostanza incontestata – ma, come sopra si è visto, mai specificamente dedotta dal né, tantomeno, ammessa dal Parte_1 nvio, la mattina del 3/4/12, di un'incaricata del Notaio presso la CO per la Controparte_6
consegna cartacea dei due contratti (quanto poi alla successiva ordinanza resa da altro Giudice incaricato, anch'esso diverso dall'estensore della sentenza impugnata, che non aveva ritenuto di revocare la prima, di tale seconda ordinanza non risultano esplicitate le ragioni, che pertanto potrebbero anche non attenere al ritenuto, inesistente, carattere incontestato della circostanza in questione).
Successivamente le prove per testi venivano comunque ammesse ma, contrariamente a quanto opinato dalla difesa di parte appellante, dall'esame delle collaboratrici dello studio notarile non è emersa prova della consegna dei documenti la mattina del 3/4/12: la teste ha riferito che “Non Testimone_2 ho assistito all'atto. Il giorno seguente ho tuttavia visto l'atto nello svolgere gli adempimenti susseguenti. Tale atto è stato lavorato unitamente ad altri. Abbiamo preparato le copie cartacee.
Sono state date al collega che andava in conservatoria. Ricordo che al è Persona_4 Per_4 stata evidenziata l'urgenza e che allo stesso l'atto è stato consegnato unitamente ad altri”; l'altra collaboratrice dello studio, aveva poi dichiarato, sul punto, che “so che un Controparte_7 dipendente dello studio è andato il giorno seguente in conservatoria a presentare l'atto da trascrivere. Si chiama Ne sono a conoscenza perché per prassi ogni atto urgente Persona_4 viene lavorato”. Orbene, la stipula dei due contratti definitivi era avvenuta la sera del 2/4/12 ed il giorno successivo, il 3/4/12 – come riferito dalla – erano stati curati “gli adempimenti Tes_2 susseguenti” e “abbiamo preparato le copie cartacee”, “date al collega che andava Persona_4 in conservatoria”: ma quando il sarebbe andato, ed era andato, in conservatoria? La stessa Per_4 mattina (il 3/4/12) in cui si erano espletati gli “adempimenti susseguenti” alla stipula o il giorno dopo
(il 4/4/12)? L'espressione “andava in conservatoria” nulla specifica sul punto. Né maggiori lumi circa la data in cui tale si era poi recato in CO possono trarsi dalla deposizione della Per_4 la quale aveva solo riferito che “so che un dipendente è andato il giorno seguente in CP_7 conservatoria a presentare l'atto da trascrivere”: ma il giorno seguente a quale? Il giorno seguente alla stipula del 2/4/12 (che sarebbe stato il 3/4/12) o il giorno seguente al completamento degli
“adempimenti susseguenti” e alla “preparazione delle copie cartacee”, pratiche effettuate il 3/4/12 cosicché il “giorno seguente” sarebbe stato il 4/4/12? Le deposizioni, come si vede, nulla dicono in merito. Peraltro desta qualche perplessità la circostanza che non sia stato indicato quale teste, sin dalla
II memoria ex art.183 cpc, il trattandosi dell'unica persona che avrebbe potuto riferire in Per_4 via diretta circa la data in cui si era recato presso l'Agenzia del territorio.
Ma, al di là dell'esame delle dichiarazioni delle collaboratrici dello studio, ciò che rileva è che sulle note di trascrizione poi emesse dalla CO (cfr. docc. 1 e 2 prodotti dall'appellato) si legge che esse erano state rese, per entrambi i contratti, sulla base della “presentazione” avvenuta il 4/4/12
(per l'esattezza presentazioni n.39 e 51 del 4/4/12): tali indicazioni, in quanto contenute in atti pubblici, hanno fede privilegiata ai sensi dell'art.2700 cc il quale puntualizza che “L'atto pubblico fa piena prova, fino a querela di falso, della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato, nonché delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti”; sicché le risultanze delle due note di trascrizione agli atti, ritualmente sottoscritte dal pubblico ufficiale , in cui si da' atto dell'avvenuta Testimone_1
presentazione in data 4/4/12 della documentazione cartacea necessaria a tal fine - per quanto, come sopra si è visto, spiegato in udienza dallo stesso – avrebbero dovuto essere impugnate con Per_3
querela di falso, non potendo le relative risultanze essere confutate mediante la sola assunzione di testimonianze in senso contrario (testimonianze che comunque, come si è visto, erano inidonee a dimostrare che il avesse presentato fisicamente gli atti all'ufficio entro il 3/4/12). Questo, Per_4 del resto, era il senso dell'ordinanza con cui il primo Giudice, all'udienza del 1/12/21, aveva rigettato l'istanza di ammissione della testimonianza de relato del - richiesta ai sensi dell'art.257 Per_4 cpc in conseguenza delle dichiarazioni della e della – posto che il teste non avrebbe CP_7 Tes_2
in ogni caso potuto smentire le risultanze di un documento pubblico facente fede sino a querela di falso. Peraltro il primo Giudice aveva chiarito in sentenza che ciò che all'udienza del 1/12/21 aveva ritenuto “documentato”, così da rendere non necessaria l'ammissione del teste ai sensi Per_4 dell'art.257 cpc, era l'avvenuta presentazione in ufficio degli atti non il 3/4/12 - come erroneamente riportato nel verbale del 1/12/21 - ma il 4/4/12, e non poteva essere altrimenti posto che la data di presentazione riportata, appunto documentalmente, sulle note di trascrizione emesse dalla
CO è certamente il 4/4/12.
Condivisibili, poi, anche le ulteriori argomentazioni del primo Giudice in ordine alla sussistenza della responsabilità del Notaio anche per il caso – nemmeno questo dimostrato in realtà - in cui egli avesse incaricato il di accedere in CO non oltre il 3/4/12 e questi si fosse ivi recato solo Per_4 il giorno dopo, prevedendo l'art.1228 cc che “il debitore che nell'adempimento dell'obbligazione si vale dell'opera di terzi risponde anche dei fatti dolosi o colposi di costoro”.
Dovrà pertanto confermarsi la condanna del al risarcimento già disposto dal Tribunale in Parte_1
favore del . D CP_1
Debbono poi condividersi anche le argomentazioni contenute nella sentenza impugnata relativamente all'infondatezza della domanda di manleva avanzata dal professionista nei confronti della
[...]
premesso che il Notaio, nel momento in cui aveva avanzato la sua domanda nei confronti CP_2
della compagnia era coperto dalla polizza n. IFL0008349, avente efficacia dal 1.5.2015 al 1.5.2018
(la precedente polizza n.IFL0005993 sottoscritta dal Consiglio Nazionale del Notariato il 24.1.2013 con efficacia dal 1.2.2013 al 1.2.2016, era stata sostituita in data 30.04.2015 da quella su indicata), si osserva che la clausola n.7 lett.a) della polizza prevedeva che “La garanzia è valida per le richieste di risarcimento presentate per iscritto per la prima volta all'Assicurato nel corso del periodo di efficacia della garanzia stessa qualunque sia l'epoca del fatto, azione od omissione che abbia dato origine alla richiesta di risarcimento”: trattasi quindi di una copertura secondo il modello c.d. claims made, copertura che cioè si estende anche a fatti commessi in epoca anteriore alla vigenza del contratto purché denunciati per la prima volta per iscritto all'assicurato in tale periodo di vigenza, condizione che secondo il sarebbe stata da lui rispettata avendo chiesto la manleva ad nel Parte_1 CP_2 momento in cui, in data 28/9/15, aveva ricevuto la notifica da parte del dell'atto di CP_1
citazione introduttivo del presente giudizio. Tale richiesta risarcitoria tuttavia non era la prima ricevuta dal avendogli il ed i suoi legali recapitato molto tempo prima, in data Parte_1 CP_1
18/10/12, altra richiesta scritta, stragiudiziale, nella quale, dopo aver fatto riferimento al ritardo nella trascrizione dei due contratti definitivi stipulati il 2/4/12 ed aver evidenziato che “una tempestiva trascrizione di tali compravendite avrebbe scongiurato la riviviscenza delle trascrizioni astrattamente pregiudizievoli e garantito all'acquirente la libera e piena godibilità e disponibilità dei beni”, avevano fatto presente al Notaio che “con la presente siamo a chiederLe di voler esprimere la Sua posizione in merito, la Sua eventuale disponibilità al risarcimento del danno, nonché a fornirci gli estremi della
Sua assicurazione professionale, al fine di una più efficace e celere tutela dei diritti ed interessi del sig. . Restiamo in attesa di un Suo cortese sollecito cenno di risposta.”. Orbene il CP_1 Parte_1
ha sostenuto che tale missiva non rappresentasse una richiesta di risarcimento ma fosse solo una richiesta di chiarimenti a lui indirizzata affinché prendesse una posizione in relazione alle trascrizioni in questione, specificando la sua, solo “eventuale”, disponibilità al risarcimento del danno.
Ciò posto osserva la Corte che il Tribunale aveva correttamente ritenuto che tale missiva rappresentasse in effetti una richiesta risarcitoria vera e propria: in essa – si noti, sottoscritta anche dai legali del , oltre che da quest'ultimo – si parlava apertamente di risarcimento del danno CP_1
e veniva addirittura richiesto al Notaio di comunicare gli estremi della sua assicurazione professionale;
per giunta al fine di una “efficace e celere tutela dei diritti e interessi del sig.
”, diritti che quindi evidentemente si era già deciso di tutelare. Le espressioni utilizzate in CP_1 tale contesto dai legali in relazione all'”eventuale disponibilità” del al risarcimento del Parte_1
danno, lungi dal consentire di attribuire allo scritto la mera valenza di una richiesta di chiarimenti, erano ben spiegabili, posto che di norma, prima di intentare una qualsiasi azione in sede giudiziale, si tenta di conseguire il risarcimento ritenuto spettante in via bonaria, se del caso attraverso l'assicurazione del debitore laddove, come in questo caso, esistente: ma il tono della missiva non lascia adito a dubbi circa il fatto che il ed i suoi legali avevano già ventilato l'instaurazione CP_1 del giudizio risarcitorio nell'ipotesi in cui il avesse espresso una posizione di rifiuto della Parte_1
richiesta risarcitoria avanzata, come di norma, dapprima in via stragiudiziale. Ne consegue che, trattandosi di polizza claims made, avendo il Notaio ricevuto una richiesta scritta di risarcimento prima della sua stipula, detta polizza non poteva coprire tale sinistro. Da tutto quanto sin qui esposto consegue la conferma integrale della sentenza impugnata. Le spese processuali seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo di cui appresso tenuto conto del valore della controversia, della non elevata complessità della stessa e dell'assenza in questa sede di attività istruttoria.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Perugia, sezione civile, così provvede:
- Rigetta l'appello proposto da;
Parte_1
- Condanna quest'ultimo alla rifusione delle spese processuali sostenute da e Controparte_1
dalla nel presente grado di appello, spese che si liquidano, a titolo di compensi Controparte_2
professionali, per il in euro 4000,00 e per la in euro 3200,00; il tutto CP_1 CP_2
oltre IVA, CAP e borsuali forfetari pari al 15% come per legge;
- Da atto della sussistenza, a carico del dei requisiti di cui all'art.13, comma 1 quater, Parte_1
del dpr n.115/02.
Così deciso in Perugia nella camera di consiglio del 30/1/25.
La Consigliera rel. Il Presidente
(d.ssa O. Paini) (dr. S. Salcerini)