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Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lanciano, sentenza 28/10/2025, n. 221 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lanciano |
| Numero : | 221 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
n° 540/2023 r.g.lav.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LANCIANO
Il Tribunale, in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona del giudice dott.ssa Cristina Di Stefano, all'esito del deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato e pubblicato la seguente sentenza nella causa di lavoro indicata in epigrafe, pendente tra
, rappresentata e difesa dall' avv. Vincenzo Gatta, in virtù di Parte_1 mandato alle liti in atti;
- ricorrente-
e già poi Controparte_1 Controparte_2 [...]
, in persona del dott. , nella sua qualità di Procuratore per procura CP_3 Controparte_4
Notaio di Torino del 21.12.2012, Rep. N. 284.900, Racc. n. 13247, rappresentata e Persona_1 difesa dagli avv.ti Mario Cammarata, Giacinto Siro Favalli e Antonio Codagnone, per delega in atti ed elettivamente domiciliata in Lanciano, Largo Carlo Tappia n. 7, presso lo studio dell'avv.
Antonio Codagnone;
- resistente - avente ad oggetto: risarcimento del danno.
Conclusioni delle parti: come da atti introduttivi del giudizio.
Svolgimento del processo
Con ricorso l'istante, premesso:
-di essere stata assunta in data 10 aprile 2007 con la qualifica di operaia;
-che dopo la sua assunzione è insorta una patologia denominata impingement femoro acetabolare bilaterale su anca displasica in un soggetto con acclarato disturbo d'ansia;
-di essere affetta da diverse patologie accertate da enti pubblici che ne hanno certificato lo status di persona portatrice di handicap e persona afflitta da un grado di invalidità civile pari al 75%;
-di essere stata assegnata nel mese di aprile 2021 (dopo il ritorno al lavoro dal periodo di astensione obbligatoria dal lavoro per maternità), previa visita da parte del medico competente aziendale che certificava l'idoneità, alla mansione di Conduzione veicoli per conto lavoro, inadeguata alle sue particolari condizioni di salute, in quanto implicante la salita su un furgone, se si considera come già in passato era stata controindicata la salita su scale e/o scocche, come risulta dalla Cartella
Sanitaria di Rischio della lavoratrice, rilasciata a richiesta del difensore;
-che detto giudizio, tempestivamente impugnato, è stato censurato in sede di ricorso ex art. 41, comma 9, d. lgs 81/08 e nel mese di ottobre 2021 il Controparte_5
ha decretato la controindicazione alla
[...] Parte_2 mansione assegnata;
-di essere stata assegnata nel mese di novembre 2021, all'esito della pronuncia da parte del
Dipartimento di Prevenzione e Sicurezza degli di Lavoro, questa volta senza preventiva CP_5 visita del medico competente aziendale, ad altra mansione presso l'Officina Montaggio della UTE
11 nella postazione denominata Preparazione Cassetto/Impostazione Cassetto, del pari inadeguata alle sue particolari condizioni di salute, dovendo la lavoratrice chinare il busto in continuazione;
-di aver diffidato in via stragiudiziale, senza esiti, il datore di lavoro e di essersi poi rivolta al
Tribunale in via d'urgenza;
- che, previo espletamento di CTU medico-legale, il ricorso cautelare è stato accolto nell'ottobre
2022; ha lamentato di essere stata reiteratamente assegnata a mansioni del tutto inesigibili in un arco temporale oggettivamente ristretto e, ritenendo che nella fattispecie sia possibile rinvenire un'ipotesi di straining o quantomeno di violazione dell'art. 2087 c.c., ha chiesto il risarcimento del danno cagionato in termini di aggravamento della patologia psichiatrica già accertata, allegato e quantificato in apposita consulenza medico legale di parte versata in giudizio.
Ha, dunque, concluso chiedendo di:
“a) accertare e dichiarare l'incompatibilità delle postazioni denominate Conduzione veicoli per conto lavoro e Preparazione Cassetto/Impostazione Cassetto in relazione allo status psicofisico della ricorrente;
b) per l'effetto, accertare la plurima violazione da parte del datore di lavoro degli obblighi imposti dall'art. 2087 c.c. in occasione dell'assegnazione delle mansioni di cui al precedente punto a) ed accertare che in conseguenza di tali violazioni è stato cagionato un danno biologico in capo alla ricorrente qualificabile quale disturbo di grado complicato, valutabile nella fascia dal 15% -20 %;
c) per l'effetto, condannare la resistente al risarcimento del danno nella misura massima di €
52.000,00 ovvero di quella minore che sarà accertata in concreto.
d) In via subordinata, previo accertamento e dichiarazione di cui ai precedenti punti a) e b), che quivi abbiansi per ripetuti e trascritti, condannare la resistente al risarcimento del danno con pagamento della somma di € 52.000,00 ovvero di quella maggiore o minore che verrà in individuata con valutazione equitativa ed in concreta applicazione dell'art. 1226 c.c.
e) In ogni caso con vittoria di diritti, onorari e spese generali come per legge”.
Si è costituita in giudizio la società resistente chiedendo l'integrale rigetto del ricorso in quanto infondato.
Radicatosi il contraddittorio tra le parti, sentiti i testi dalle stesse addotti, esperita la CTU medico- legale, è stata fissata l'udienza di decisione, assegnando il termine per il deposito di note conclusionali e di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.
In data odierna, dopo il deposito delle predette note, la causa viene decisa con sentenza.
Motivi della decisione
Va premesso che il titolo della responsabilità del datore di lavoro, ordinariamente, è la colpa, in quanto l'omessa adozione delle misure protettive, ordinate da norme specifiche ovvero dai canoni generali di cui all'art. 2087 c.c., si combina con i requisiti della prevedibilità dell'evento e della non intenzionalità, giusta la definizione panordinamentale dell'art. 43 c.p.
Pertanto, si tratta di responsabilità soggettiva e non oggettiva, perché, pur nella combinazione delle misure tassativamente imposte dalla legge (in relazione allo specifico tipo di attività esercitata) con quelle generiche, non può desumersi la prescrizione di un obbligo assoluto di rispettare ogni cautela possibile e innominata diretta ad evitare qualsiasi danno, con il corollario di ritenere automatica la responsabilità del datore di lavoro ogni volta che il danno si sia verificato (Cass. 17.2.2009, n.
3785).
Quanto al riparto degli oneri fra le parti del processo, al lavoratore incombe di allegare e provare l'esistenza del danno, la nocività dell'ambiente di lavoro e il nesso causale fra questi due elementi, non anche la colpa del datore di lavoro, mentre a quest'ultimo è consentita la prova liberatoria di avere adottato tutte le cautele esigibili per impedire il verificarsi del pregiudizio (Cass. 17.2.2009, n.
3786), cioè la non imputabilità dell'inadempimento e del pregiudizio, alla stregua della regola generale e negli stessi termini dell'art. 1218 c.c. circa l'inadempimento delle obbligazioni (Cass.
13.8.2008, n. 21590, FI, 2009, I, 876).
Infatti, quando l'espletamento delle mansioni sia incompatibile con lo stato di salute del lavoratore e comporti l'aggravamento di una preesistente malattia, il datore di lavoro può essere considerato immune dalla responsabilità di non aver adottato le misure idonee a tutelare l'integrità fisica del dipendente solo allorquando dimostri di non essere stato, senza colpa, a conoscenza dello stato di salute di quest'ultimo e dell'incompatibilità di tale stato con le mansioni affidategli (cfr. Cass. civ.
Sez. lavoro Sent., 07/11/2007, n. 23162; Cass. civ., Sez. lavoro, 17/03/2009, n. 6454).
L'accertamento di siffatta consapevolezza è apprezzamento devoluto al giudice del merito, al quale spetta, in via esclusiva, il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne l'attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi, dando, così, liberamente prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di prova acquisiti
(salvo i casi tassativamente previsti dalla legge) e tale apprezzamento è sottratto al sindacato di legittimità se congruamente motivato (cfr. per tutte Cass. 7972/07).
Nella fattispecie, le risultanze probatorie consentono di ritenere dimostrata sia la nocività dell'ambiente di lavoro, che il nesso di causalità tra la lesione dell'integrità psico-fisica lamentata e l'espletamento della prestazione lavorativa, ma anche l'omissione colpevole del datore di lavoro relativa alla mancata adozione ed osservanza di misure organizzative atte a prevenire eventi del tipo di quello occorso alla ricorrente.
Dalle risultanze dell'istruttoria può ritenersi, cioè, probatoriamente confermato un comportamento negligente del datore di lavoro convenuto e la mancata adozione di misure di precauzione e sicurezza idonee a prevenire il rischio di aggravamento delle patologie quale quelle occorse alla ricorrente, in violazione di regole cautelari specifiche e generiche che hanno costituito causa di tale danno sulla base del principio della condicio sine qua non espresso in sede penale negli artt. 40 e 41
c.p. in materia di nesso di causalità.
Invero, è pacifico nel presente giudizio che nel mese di aprile 2021 la ricorrente venne assegnata alla mansione Conduzione veicoli per conto lavoro, ritenuta dall'azienda compatibile con le condizioni di salute della stessa sulla scorta del giudizio espresso dal medico competente aziendale, tempestivamente impugnato e censurato in sede di ricorso ex art. 41, comma 9, d. lgs 81/08. Risulta, inoltre, dalla documentazione prodotta agli atti del presente procedimento che nel mese di ottobre
2021 il Dipartimento di Prevenzione e Sicurezza degli Ambienti di Lavoro decretò la controindicazione alla mansione assegnata, ferme restando le prescrizioni e/o limitazioni attuali e pregresse già formulate dal medico aziendale competente (cfr. doc. n. 9 allegata al ricorso).
Quanto alla mansione in questione (Conduzione veicoli per conto lavoro) occorre osservare che la deduzione della difesa di parte ricorrente secondo cui la stessa implicasse la salita della lavoratrice su un furgone non è stata oggetto di contestazione ad opera della società convenuta, che per vero nella propria memoria di costituzione non ha preso alcuna posizione al riguardo. Ebbene, dalla Cartella Sanitaria di Rischio della lavoratrice, rilasciata a richiesta del difensore e versata agli atti del presente giudizio (cfr. doc. n. 12 e 13 allegati al ricorso), emerge che in data
03.02.2010 alla lavoratrice sono state prescritte le seguenti limitazioni alla mansione: 1) iperflessioni del tronco – 2) salite su scale – scocche – 3) lunghe percorrenze – 4) stazione eretta prolungata. Il giudizio è stato confermato anche in data 09.03.2011 (cfr. pag. 33 del doc. n. 13 allegato al ricorso).
Ciò consente di affermare che nella fattispecie in esame in cui vi era stata da parte della ricorrente una chiara, puntuale e precisa denuncia della gravità del suo stato di salute -anche in considerazione della circostanza che già nel passato ella aveva adito l'autorità giudiziaria proprio per le problematiche inerenti l'inadeguatezza delle mansioni assegnate dal medesimo datore di lavoro in relazione al suo status psicofisico- vi fosse da parte della società resistente non solo una piena consapevolezza di tale stato, ma anche dell'incompatibilità della mansione con la condizione di salute della ricorrente e, su tali presupposti, deve configurarsi una responsabilità per inosservanza degli obblighi di cui all'art. 2087 c.c.
Invero, il datore di lavoro, era a conoscenza delle pregresse limitazioni imposte alla ricorrente, confermate dal medico competente aziendale in data 09.03.2011, tra cui le salite su scale – scocche, allorquando nell'aprile 2021, le ha assegnato una mansione implicante la salita su un furgone, poi dichiarata infatti controindicata dal Dipartimento di Prevenzione e Sicurezza degli Ambienti di
Lavoro su ricorso della lavoratrice.
Stesse considerazioni valgono per la mansione assegnata alla ricorrente a fine del mese di novembre
2021 presso l'Officina Montaggio della UTE 11 nella postazione denominata Preparazione
Cassetto/Impostazione Cassetto.
Al riguardo un rilievo non secondario riveste lo stesso comportamento della lavoratrice che ha reso edotto il datore di lavoro del proprio stato di salute, come sopra caratterizzato, sollecitandolo, in due distinte occasioni, formalmente e motivatamente ad un provvedimento di variazione delle mansioni
(cfr. doc. 10 allegato al ricorso: diffida del legale in cui si sottolinea, tra l'altro, l'inesigibilità della mansione assegnata in quanto implicante la stazione eretta continua e la flessione del busto ben oltre i limiti soggettivi sopportabili dalle precarie condizioni della ricorrente, affetta da esiti di artroprotesi bilaterale d'anca; spondilopatia dorso lombare in soggetto con rotoscoliosi lombare destro convessa;
ernioplastica inguino-crurale bilaterale e doc. 12: modulo aziendale richiesta rivalutazione postazione del 21.12.2021).
Ebbene, nel procedimento cautelare promosso dalla lavoratrice dinnanzi a questo Tribunale ed allibrato sub R.G. 196/2022 è stato dato incarico al CTU dott. di Persona_2 accertare quali fossero le eventuali patologie fisiche e/o psichiche da cui la ricorrente risulta affetta e se le stesse fossero compatibili, in tutto o in parte, con le mansioni di addetta alla postazione denominata “sequenziamento cassetto plancia”, alla quale la lavoratrice è stata assegnata per come strutturata in data antecedente all'introduzione del ricorso.
Si chiarisce che la precisazione circa la circostanza che la postazione in esame è stata valutata per come strutturata in data antecedente all'introduzione del giudizio si è resa necessaria essendo emerso dalla memoria di costituzione della resistente, depositata nell'ambito del procedimento cautelare, che dopo la notifica del ricorso fu effettuato un sopralluogo sulla postazione lavorativa all'esito del quale fu introdotto uno strumento di ausilio per la captazione dei componenti da prelevare nei vari cassoni.
La circostanza, peraltro, è stata oggetto di conferma da parte dei testi addotti dalla parte resistente nel presente procedimento (cfr. deposizioni sul capitolo 11 della memoria).
Il CTU, a seguito di sopralluogo della postazione lavorativa, così concludeva (cfr. doc. n. 19 allegato al ricorso, formalmente acquisito nel presente procedimento con ordinanza del 15.12.2023):
“1) La sig.ra risulta affetta da: esiti di artroprotesi bilaterale di anca per Parte_1 displasia. Spondilopatia lombo-sacrale. Disturbo depressivo maggiore in trattamento.
2) Tali patologie, con particolare riferimento agli esiti di impianto bilaterale di artroprotesi di anca e spondiloartrosi lombosacrale, non sono compatibili con le mansioni di operaia addetta alla
UTE 11 “sequenziamento cassetto plancia” (per come strutturata in data antecedente all'introduzione del ricorso)”.
Nel dettaglio il CTU ha rappresentato che: “L'esame della postazione di lavoro assegnata alla
Sig.ra ha evidenziato che la perizianda, anche a causa della sua bassa statura, è Parte_1 costretta a compiere ripetuti movimenti di flessione in avanti del busto per raggiungere i pezzi posti nella posizione più lontana o sul fondo dei cassoni. Si allegano immagini esemplificative estratte dai video realizzati. Ne consegue che la postazione di lavoro assegnata non risulta compatibile con le condizioni di salute della perizianda poiché comporterebbe un sovraccarico degli impianti protesici con precoce usura degli stessi e rischio di dislocazione”.
Indi, ritenute le conclusioni raggiunte dal CTU pienamente condivisibili, con ordinanza ex art. 700
c.p.c. resa in data 31.10.2022 nel proc. RG 196/2022 è stata accertata e dichiara l'incompatibilità della mansione Preparazione Cassetto/Impostazione Cassetto con le condizioni psico-fisiche della ricorrente e, per l'effetto, è stato ordinato all'allora l'adibizione della ricorrente a CP_2 mansioni effettivamente compatibili con le sue condizioni di salute (cfr. allegato 14 al ricorso).
Con ordinanza resa in data 20.01.2023 il Tribunale di Lanciano in sede collegiale ha rigettato il reclamo proposto dalla società (cfr. allegato 15 al ricorso).
Si ribadisce anche in questa sede che le conclusioni raggiunte dal CTU nell'ambito del procedimento cautelare risultano, a parere di questo giudicante, pienamente condivisibili in quanto fondate su considerazioni medico-legali apprezzabili, coerenti con il metodo scientifico indicato e con l'esame della documentazione clinico-sanitaria versata in atti, acquisita nel contraddittorio fra le parti, e rese dopo esauriente e ben motivata disamina del caso, visita della perizianda ed accesso ai luoghi di lavoro al fine di prendere diretta visione del ciclo produttivo, per cui non si ravvisano ragioni per discostarsene.
Com'è noto, possono essere acquisite le prove raccolte in un diverso giudizio fra le stesse parti
(come nel caso di specie) o addirittura anche fra altre parti, dalle quali si possano trarre elementi di convincimento per l'accertamento dei fatti nel giudizio attuale, poiché si tratta di fatti rilevanti in entrambi i giudizi.
Peraltro, nel caso di specie, la società essendo parte anche del giudizio cautelare ha avuto la possibilità, in quella sede di contestare le risultanze di CTU e di allegare prove contrarie, per cui la relazione peritale, acquisita ritualmente al processo di cognizione, è entrata a far parte del materiale probatorio regolarmente prodotto e sottoposto al contraddittorio prudentemente apprezzabile quale elemento di prova idoneo a fondare il convincimento del giudice, mercè il raffronto con le altre risultanze istruttorie acquisite.
Ciò chiarito, anche in relazione all'adibizione della ricorrente alla mansione sequenziamento cassetto plancia (per come strutturata in data antecedente all'introduzione del ricorso), è possibile affermare che a fronte di una chiara, puntuale e precisa denuncia da parte della ricorrente della gravità del suo stato di salute, vi fosse da parte della società resistente non solo una piena consapevolezza di tale stato, ma anche dell'incompatibilità della mansione con la condizione di salute della ricorrente e, su tali presupposti, deve configurarsi una responsabilità per inosservanza degli obblighi di cui all'art. 2087 c.c.
Invero, il datore di lavoro era a conoscenza delle pregresse limitazioni imposte alla ricorrente, confermate dal medico competente aziendale in data 09.03.2011, tra cui iperflessioni del tronco, allorquando le ha assegnato una mansione implicante, anche a causa della sua bassa statura,
“ripetuti movimenti di flessione in avanti del busto per raggiungere i pezzi posti nella posizione più lontana o sul fondo dei cassoni”, come affermato dal CTU, poi dichiarata infatti controindicata da questo Tribunale su ricorso d'urgenza della lavoratrice con pronuncia confermata in sede di reclamo dal Collegio.
Peraltro, come già evidenziato dallo stesso Tribunale in composizione collegiale in sede di reclamo
“lo stesso atteggiamento della dopo la data di presentazione del ricorso (ossia l'aver munito CP_2 la dipendente di strumenti per la captazione dei pezzi posti in fondo al cassone per limitare i piegamenti della ) mostra una certa presa di coscienza della società reclamante Parte_1 delle criticità della postazione di lavoro della dipendente come originariamente configurata” (cfr. allegato 15 al ricorso).
Infine, quanto alle difese spiegate dalla convenuta occorre, da un lato, osservare la completa irrilevanza ai fini del presente giudizio delle deduzioni contenute in memoria concernenti i fatti successivi alla conclusione del procedimento d'urgenza, ritenuti già in sede di ammissione delle prove estranei al giudizio e, dall'altro, occorre evidenziare come le altre risultanze istruttorie, pur acquisite nel presente procedimento, non sono idonee a fondare un diverso convincimento del
Giudice.
Infatti, occorre rammentare che, al di là dei punteggi assegnati alla postazione con le varie metodiche indicate in memoria (Indice Ocra, Indice Niosh, Indice Snook e , …) il ruolo del Per_3 medico competente è quello di valutare in concreto l'idoneità del singolo lavoratore alle mansioni assegnate potendosi rilevare una non idoneità, per motivi di salute, pur in presenza di una postazione di lavoro priva di significativi rischi lavorativi per persone in buona salute. In tal caso, infatti, l'osservazione empirica della lavoratrice nell'esecuzione della lavorazione richiesta dalla postazione assegnata ha consentito al CTU di acclarare l'incompatibilità.
Ciò chiarito, la protrazione dell'adibizione della lavoratrice in mansioni non compatibili con le proprie condizioni di salute e, dunque, percepite come ingiuste, è comportamento certamente suscettibile di determinare un aggravamento del disturbo di carattere psicologico di tipo depressivo già in atto.
Per tale ragione questo Giudicante ha dato incarico al CTU nominato nel presente procedimento di accertare se la ricorrente all'epoca dei fatti di causa fosse affetta da patologie di tipo fisico e psichico e se le stesse perdurassero ed in quale misura, se l'insorgenza e/o l'aggravamento di tali patologie fossero eziologicamente riconducibili, in tutto o in parte alla sua adibizione, nel mese di aprile 2021, alla mansione di Conduzione veicoli per conto lavoro, rispetto alla quale nel mese di
Ottobre 2021 il Dipartimento di Prevenzione e Sicurezza degli Ambienti di Lavoro (ASL 02
, a seguito di ricorso ex art. 41, comma 9, D. Lgs 81/08 decretò la Parte_2 controindicazione e, nel mese di novembre 2021, alla mansione Preparazione
Cassetto/Impostazione Cassetto presso l'Officina MONTAGGIO della UTE 11 e se la patologia abbia cagionato danni permanenti, indicandone l'incidenza percentuale sulla concreta integrità psico-fisica della persona (danno biologico permanente).
Il CTU nominato, autorizzato dal Giudice ad avvalersi dell'ausilio di uno specialista in psichiatria per la somministrazione dei test MMPI, a seguito della sottoposizione della ricorrente a due incontri di valutazione psichiatrica, ad un colloquio clinico psicologico e un'indagine psicodiagnostica, tramite la somministrazione di testistica MMPI-2, finalizzata a valutarne il profilo di personalità e lo stato emotivo-comportamentale ad opera di neuropsicologo, ha così concluso:
-“la ricorrente all'epoca dei fatti di causa era affetta da esiti di intervento di artroprotesi bilaterale, spondilopatia dorso-lombare in soggetto con rotoscoliosi lombare destro-convessa, ernioplastica inguino-crurale bilaterale, quadro sindromico ansioso-depressivo reattivo, inquadrabile secondo DSM V in un -Disturbo dell'Adattamento, con ansia e depressione, persistente-, di entità lieve-moderata; nel marzo 2021 veniva giudicata dalla Commissione ASL
Lanciano invalida con riduzione permanente della capacità lavorativa nella misura del 55%. Tali patologie si possono ritenere ad oggi ancora presenti”;
-“le patologie di natura osteoarticolare non risultano aggravate dalla adibizione alla mansione
“conduzione veicoli per conto lavoro” dell'Aprile 2021, in quanto dopo la controindicazione del
Novembre 2021 la non ha mai svolto la lavorazione per cui era stata assegnata;
al Parte_1 contrario, per quanto concerne l'aspetto psicopatologico, premessi i quadri sindromici di tipo ansioso-depressivo a far data dal 2009, si può affermare che, all'epoca dei fatti di causa, la ricorrente già affetta da documentata patologia di tipo psichico cronico, presentasse un aggravamento del quadro psicopatologico, configurabile sempre nella diagnosi di un disturbo dell'adattamento con ansia e umore depresso, di entità, però, moderato-severa”;
-“ad oggi la diagnosi è quella di Disturbo dell'Adattamento, con ansia e depressione, moderato- severo, persistente, da ritenere quale conseguenza (seppur in comorbilità con le problematiche organiche, tenuto conto della anamnesi psichiatrica), delle condotte aziendali riferite a partire da aprile 2021, stimabile in misura pari al 6% (sei per cento) di danno biologico, da intendersi quale maggior danno a partire dallo stato anteriore ovvero di disturbo dell'adattamento lieve-moderato, ovvero non complicato”.
Nel dettaglio, ha chiarito il CTU che: “La risultava affetta sin dall'adolescenza da Parte_1 scoliosi per cui praticava intensa attività di nuoto in piscina. Nell'anno 2008 cominciava a lamentare dolore a livello inguinale bilateralmente per cui, l'anno successivo (29/10/2009), veniva ricoverata presso l'U.O. di Ortopedia e Traumatologia della Casa di Cura "Villa dei Pini" di
Civitanova Marche. Qui veniva sottoposta a intervento chirurgico, per via artroscopica, di
"Regolarizzazione labbro-acetabolare, osteoplastica del collo femorale a sinistra" per la presenza di "Rottura labbro acetabolare, impingement femoro-acetabolare in anca sinistra displasica " e successiva fisiokinesiterapia riabilitativa. Da tale periodo (2009) riferisce l'insorgenza di disturbi della sfera psichica caratterizzati da ansietà reattiva alle proprie problematiche fisiche, umore labile, insonnia ostinata e cefalea;
per tale quadro patologico è tutt'ora in terapia continuativa presso il Centro di Salute Mentale della con necessità di trattamento continuativo con Pt_3 farmaci psicoattivi. Successivamente la Ricorrente subiva interventi alle anche (2017 e 2018) e nel 2020 intervento di ernie inguinali.
Nel contempo il padre subiva un intervento chirurgico poi anche la madre iniziava ad avere un periodo di depressione e svolgeva un percorso di psicoterapia presso una psichiatra del CSM di
Lanciano.
Dopo la nascita del figlio avvenuta nell'anno 2019, iniziava a soffrire di depressione post partum, mostrando sintomi di irrequietezza, nervosismo, insonnia ostinata, cefalea, marcate note d'ansia e umore deflesso, come da diagnosi riportata sul certificato medico del 23/10/2020, firmato dalla Cont Dottoressa Dirigente Medico di Psichiatria del DSM della di Lanciano, in cui si Persona_4 prevedeva un trattamento psicofarmacologico e si legge “in considerazione del severo disturbo del sonno si consigliano turni lavorativi solo pomeridiani, che consentono un recupero maggiore dello stesso ed una migliore tolleranza ai farmaci”.
In riferimento alla adibizione della nel mese di Aprile 2021 alla mansione di Parte_1
Conduzione veicoli per conto lavoro si precisa che, come già riferito precedentemente, al rientro dal periodo di astensione dal lavoro per maternità, in data 28.04.2021 veniva sottoposta a visita medica per sorveglianza sanitaria preventiva da parte del Medico Competente aziendale che la giudicava “permanentemente non idonea alla conduzione di Carrelli Bully Forklif” e contestualmente “idonea alla conduzione di veicoli per conto lavoro”.
A tale postazione (“conduzione di veicoli per conto lavoro”), pur a basso impatto ergometrico, la
Ricorrente proponeva ricorso ai sensi dell'articolo 41 comma 9 del D.Lgs. 81/2008; il Servizio
Prevenzione e Sicurezza degli Ambienti di Lavoro (SPASL) della in Controparte_6 data 12.10.2021 riteneva controindicata la postazione lavorativa “Conduzione veicoli per conto lavoro” ferme restando le prescrizioni e/o limitazioni attuali e pregresse già formulate dal Medico
Competente Aziendale.
Ciò premesso, tenuto conto dell'adibizione a mansione riferita incompatibile, viene riferita, dal punto di vista psicologico “una sintomatologia, a cui ad un iniziale disturbo di ansia generalizzata con attacchi di panico, fobie e comportamenti di evitamento si sovrapponeva una sindrome depressiva e depressione maggiore in disturbo di adattamento di tipo ansioso trattata con psicoterapia e psicofarmacologia”, condizione psicopatologica peggiorata dal vissuto familiare nonché dagli esiti algo-disfunzionali di artroprotesi bilaterale dell'anca, spondilopatia dorso- lombare.
In riferimento alla adibizione della LO nel mese di Novembre 2021, alla mansione
Preparazione Cassetto/Impostazione Cassetto presso l'Officina MONTAGGIO della UTE 11, si precisa che all'esito del provvedimento su richiamato, a fine Novembre 2021, la ricorrente veniva dislocata presso l'Officina MONTAGGIO della UTE 11 nella postazione denominata Preparazione
Cassetto/Impostazione Cassetto cui seguiva ricorso per ATP al Tribunale di Lanciano;
il CTU nominato, Dott. si esprimeva dopo aver effettuato sopralluogo con esame della Per_2 postazione di lavoro assegnata alla evidenziando che tale postazione di lavoro non Parte_1 risultava compatibile con le condizioni di salute della perizianda poiché comportava un sovraccarico degli impianti protesici con precoce usura degli stessi e rischio di dislocazione, ritenendo pertanto la Ricorrente affetta da “esiti di artroprotesi bilaterale di anca per displasia.
Spondilopatia lombo-sacrale. Disturbo depressivo maggiore in Trattamento”.
A causa delle conclusioni del CTU, dott. dell'Ottobre 2022, circa la non compatibilità Per_2 della ricorrente alla postazione “sequenziamento cassetto plancia”, si evidenziava da parte della
una oggettiva difficoltà nella identificazione di altre (e diverse) mansioni cui adibire la CP_1 IG , tali da dover comunicare alla Ricorrente (Novembre 2022) che la stessa Parte_1 doveva intendersi esonerata dalla prestazione lavorativa, fermo restando la decorrenza della retribuzione. La sig.ra rientrava a lavoro il 23.10.2023 con collocazione presso la Parte_1
“Preparazione piastra freno a mano” – UTE 11, Unità Montaggio. Il lasso temporale intercorso dall'esonero del Novembre 2022 alla riassegnazione dell'Ottobre 2023 era di quasi 11 mesi.
In sostanza la Ricorrente riferisce di essere stata ricollocata nel tempo presso vari servizi produttivi, senza aver compreso i motivi dei vari trasferimenti. Ritiene altresì che le diverse collocazioni lavorative siano state troppo gravose in relazione alle sue capacità motorie. Riferisce come le esperienze lavorative avverse occorse negli ultimi anni, in particolare i ripetuti cambi mansione, abbiano avuto un impatto fortemente stressante per la necessità di continui adattamenti fisici e psicologici. La difficoltà nel trovare e mantenere una collocazione lavorativa adeguata al proprio stato di salute ha progressivamente ridotto il senso di efficacia personale, generando frustrazione e compromettendo anche la qualità delle relazioni interpersonali con il gruppo di lavoro. La presenza di contenziosi legali con l' ha ulteriormente gravato sul rapporto CP_6 fiduciario, stanti le difficoltà di trovare un posto stabile all'interno dell'Azienda, compatibile con le sue condizioni di salute.
Appare evidente come i vissuti depressivi presenti in rapporto alla compromissione della propria efficienza fisica, dovuta alle condizioni mediche associate e alla difficoltà, ulteriormente procrastinata nel tempo, di trovare una collocazione viabile e stabile all'interno dell'Azienda che possa tornare a essere compatibile con le sue condizioni di salute psicofisica, oltre ad alimentare sentimenti di frustrazione, rischino di compromettere ulteriormente la reciproca fiducia, la qualità delle dinamiche interpersonali con qualsivoglia gruppo di lavoro e aggravino il condizionamento del funzionamento professionale, sociale e personale della . La rivalutazione Parte_1 psicodiagnostica mediata dalla testistica MMPI-2 somministrata dal Collega neuropsicologo, dott.
conferma la presenza di un Disturbo dell'Umore, correlato alla vicenda di cui è Persona_5 causa (All. 1) […]
Vicenda, quella oggetto di indagine nel procedimento attuale, che mette dunque in evidenza il distress emotivo, intenso e persistente, ad impronta ansiosa e depressiva, quale riedizione di una vicenda stressante che, su un terreno sensibilizzato da vicende personali di impatto analogo, appare conseguente a problemi psicofisici, in Azienda Sevel SPA, già in essere dal 2009.
Situazione prolungatasi nel tempo, purtroppo, a determinare nella IG , una Parte_1 condizione psichica di incerto e sofferto adattamento, fino al manifestarsi e al progressivo peggioramento di sentimenti di insicurezza e precarietà e all'emergenza di sintomi di ansia e depressione, diversamente espressi negli anni successivi, ma comunque cronicizzatisi, senza mai comunque comportare atteggiamento arrendevole o gravi derive depressive, in virtù di una sufficiente capacità di resilienza, fino a determinare, però, il quadro psicopatologico attuale – gestito in parte dalla terapia psichiatrica riferita dalla IG , così come dal Parte_1 sostegno fornito per un breve periodo, in passato, dalla psicoterapia effettuata – iscritto nei criteri diagnostici del Disturbo dell'Adattamento, nello specifico con ansia e umore depresso, persistente, moderato-severo, con condizionamenti negativi, significativi sul piano del funzionamento personale
e sociale.
Alla luce di quanto emerso e su riportato, derivato dalle risultanze del colloquio clinico specialistico psichiatrico effettuato, visionata anche la documentazione presente in atti e di attinenza più o meno psichiatrica – incluso il Profilo Psicologico con Interpretazione MMPI-2 a cura del neuropsicologo Dott. – si può pertanto concludere che la IG Persona_5
, all'epoca del periodo di osservazione in consulenza (9 ottobre 2024 – 22 Parte_1 gennaio 2025) è in una condizione psichiatrica tale da configurare, in riferimento alla criteriologia
DSM-5, diagnosi di “Disturbo dell'Adattamento, con ansia e depressione, moderato-severo, persistente”, Codice ICD-10: F43.23), come conseguenza, in comorbilità con le problematiche organiche valutate in altra sede, delle condotte aziendali riferite a partire da aprile 2021”.
Le conclusioni raggiunte dal CTU nell'ambito del presente procedimento risultano, a parere di questo giudicante, pienamente condivisibili in quanto fondate su considerazioni medico-legali apprezzabili, coerenti con il metodo scientifico indicato e con l'esame della documentazione clinico-sanitaria versata in atti, acquisita nel contraddittorio fra le parti, e rese dopo esauriente e ben motivata disamina del caso, visita della perizianda, valutazione psichiatrica, colloquio clinico psicologico ed indagine psicodiagnostica, tramite la somministrazione di testistica MMPI-2 ad opera di neuropsicologo, per cui non si ravvisano ragioni per discostarsene. Né conducono a conclusioni diverse le osservazioni critiche del consulente di parte resistente, alla luce delle motivate note di replica del CTU che ha evidenziato, da un lato, che il lasso temporale e lavorativo da valutare al fine di stabilire il carattere morbigeno di aggravamento è quello indicato nel quesito formulato dal Giudice, che parte da aprile 2021 e, dall'altro, l'irrilevanza della circostanza che la ricorrente non abbia mai svolto la lavorazione cui era stata assegnata in quanto è stata escluso l'aggravamento di patologie di natura osteoarticolare a fronte dell'adibizione alle mansioni in esame, essendo stato riconosciuto solo l'aggravamento del quadro psicopatologico.
Infine, il CTU, riguardo alla richiesta avanzata dal CTP di parte resistente di dimostrazione controfattuale, vale a dire se in assenza dei fatti lavorativi la condizione menomativa attuale sarebbe stata sostanzialmente diversa, ha precisato che “appare evidente che, espandendo di fatto in tal modo il criterio temporale del danno potenziale alla condizione attuale, al di là, quindi, del quesito, solo in apparenza riduttivamente temporale, posto dall'Ill.mo Sig. Giudice – in presenza, ampiamente documentata, di una personalità fragile, portatrice già, sul piano psichiatrico, di
Disturbi di Ansia e dell'Umore, ben noti all'Azienda, come conseguenza di fattori molteplici, documentati ampiamente nel tempo e in massima parte legati a comportamenti aziendali censurati
a più livelli – in assenza dei fatti lavorativi (includendo pertanto, tra essi, anche quelli conseguenti alla mancata assegnazione di compiti lavorativi, tra fine 2022 e fine 2023, rendendo totalmente inattiva la IG ), anche la condizione di sofferenza psichica attuale avrebbe Parte_1 potuto ragionevolmente mantenersi sui livelli precedenti ad aprile 2021, ovvero alla presenza, stabile, di quello che questo Collegio ha inquadrato nei criteri diagnostici di un “Disturbo dell'Adattamento, con ansia e depressione, lieve, persistente”.
E a tal proposito, anche ove per “fatti lavorativi (e solo di quelli)” causativi della “condizione menomativa attuale” si intendesse comunque riferirsi al solo periodo aprile–novembre 2021 e ai suoi effetti consequenziali, più o meno immediati, di cui ai quesiti posti dal Giudice, appare opportuno chiarire che con il termine “persistente”, nel DSM-5 – Manuale Diagnostico e Statistico dei Disturbi Mentali posto a riferimento dei criteri di cui alla formulazione della diagnosi, posta attualmente da questo Collegio di CTU a , di “Disturbo dell'Adattamento, Parte_1 con ansia e depressione, moderato-severo, persistente”, (Codice ICD-10: F43.23), chiaramente già riferibile al medesimo periodo aprile–novembre 2021 e alle sue conseguenze di cui al quesito – si intende caratterizzare un Disturbo dell'Adattamento nel quale, “se l'evento stressante o le sue conseguenze persistono, anche il disturbo dell'Adattamento può continuare a essere presente e diventare la forma persistente ” ovvero cronicizzare, con possibili modificazioni anche del suo livello di gravità; atteso che, “per definizione, un disturbo dell'adattamento inizia entro tre mesi dall'insorgenza di un evento stressante e non dura più di 6 mesi dopo la cessazione dell'evento stressante o delle sue conseguenze”.
In ordine alla quantificazione del danno biologico, a fronte delle osservazioni critiche del consulente di parte ricorrente, che ha lamentato la riduttività e la contradditorietà della stessa, il
CTU nominato ha precisato che la valutazione del 6% è intesa quale maggior danno, in via equitativa. Invero, ha chiarito il CTU che, tenuto conto della valutazione dello stato anteriore rientrante nel disturbo dell'adattamento non complicato valutabile in via equitativa in misura pari al
6%, lo stato attuale inquadrato nel “disturbo dell'adattamento complicato”, può essere stimato in misura pari al 12%, per cui la valutazione del 6% va considerata, sotto il profilo risarcitorio, come la differenza economica tra il 12% ed il 6%, teoricamente atteso in situazioni consimili.
Conclusivamente, risultano quindi provate:
-l'esclusiva responsabilità ex art. 2087 c.c., che impone al datore di lavoro l'adozione di tutte le misure necessarie alla tutela dell'integrità fisica del lavoratore;
-la nocività dell'ambiente di lavoro conseguente alla violazione dell'art. 2087 c.c., per non aver predisposto adeguate misure di prevenzione e protezione dal rischio;
-il nesso causale fra questi elementi con l'occasione di lavoro e l'aggravarsi del quadro psicopatologico patito dalla ricorrente;
-il conseguente danno alla salute, quantificato in via equitativa nel 6% dal CTU.
Ciò posto per quanto concerne il giudizio di responsabilità, si tratta allora di liquidare i danni subìti dalla ricorrente.
In base a quanto statuito dalla pronuncia della Sezione 3 della Cassazione n. 28986 dell'11.11.2019,
Rv. 656174-02 (a cui si uniforma la decisione di Cass. Sez. 3, 21/08/2020, n. 17555, Rv. 658622-
01), il danno biologico patito da persona già portatrice di postumi preesistenti consisterà in una differenza: per l'esattezza, esso è pari allo scarto tra le conseguenze complessivamente patite dalla vittima del fatto illecito (i postumi complessivi), e le più lievi conseguenze dannose che la vittima avrebbe invece teoricamente dovuto tollerare a causa della sua patologia pregressa, se il fatto illecito non si fosse verificato.
Ai fini della liquidazione del danno alla salute, l'apprezzamento delle menomazioni preesistenti concorrenti in capo al danneggiato rispetto al maggior danno causato dall'illecito va compiuto, dapprima, con una stima in punti percentuali dell'invalidità complessiva (quella risultante dalla menomazione preesistente sommata a quella causata dall'illecito) e di quella preesistente all'illecito, convertendo entrambe le percentuali in una somma di denaro, e, poi, con la sottrazione dal valore monetario dell'invalidità complessivamente accertata di quello corrispondente al grado di invalidità preesistente, fermo restando l'esercizio del potere discrezionale di liquidazione del danno in via equitativa, secondo la cosiddetta equità giudiziale correttiva od integrativa, qualora le circostanze del caso concreto lo impongano.
In definitiva, secondo l'orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità succitata, le menomazioni concorrenti vanno di norma tenute in considerazione:
a) stimando in punti percentuali l'invalidità complessiva dell'individuo (risultante, cioè, dalla menomazione preesistente più quella causata dall'illecito), e convertendola in denaro;
b) stimando in punti percentuali l'invalidità teoricamente preesistente all'illecito e convertendola in denaro;
c) sottraendo l'importo b) dall'importo a).
Dal momento che si versa pur sempre in tema di liquidazioni equitative ex art. 1226 c.c., sarà sempre possibile per il giudice di merito aumentare o ridurre il risultato finale del calcolo liquidatorio, facendo ricorso all'equità correttiva, ove lo impongano le circostanze del caso concreto, in quanto l'applicazione rigida del calcolo che precede conduca, per effetto della progressività delle tabelle, a risultati manifestamente iniqui per eccesso o per difetto.
Applicando gli esposti principi al caso concreto in cui l'invalidità ha attinto una persona dalla salute già compromessa il risarcimento dovuto alla ricorrente andrà liquidato monetizzando un'invalidità di grado pari al 6%, ma calcolando la differenza tra il valore monetario del grado di invalidità permanente di cui la vittima era già portatrice prima dell'illecito (55%), ed il grado di invalidità permanente complessivamente residuato all'illecito (61%).
Quanto alla liquidazione del danno così riconosciuto, è noto che, in materia di danno biologico e non patrimoniale, quando manchino criteri stabiliti dalla legge, l'adozione della regola equitativa di cui all'art. 1226 c.c. deve garantire non solo un'adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi, essendo intollerabile e non rispondente ad equità che danni identici possano essere liquidati in misura diversa solo perché esaminati da differenti Uffici giudiziari.
Garantisce tale uniformità di trattamento il riferimento al criterio di liquidazione predisposto dal
Tribunale di Milano, essendo esso già ampiamente diffuso sul territorio nazionale - e al quale la
S.C., in applicazione dell'art. 3 Cost., riconosce la valenza, in linea generale, di parametro di conformità della valutazione equitativa del danno biologico alle disposizioni di cui agli artt. 1226 e
2056 cod. civ. -, salvo che non sussistano in concreto circostanze idonee a giustificarne l'abbandono
(Cass. Sez. 3, Sentenza n. 12408 del 07/06/2011; cfr. Cass. civ. Sez. III, 15-10-2015, n. 20895 rv.
637448 “Nella liquidazione del danno non patrimoniale non è consentito, in mancanza di criteri stabiliti dalla legge, il ricorso ad una liquidazione equitativa pura, non fondata su criteri obiettivi, i soli idonei a valorizzare le singole variabili del caso concreto e a consentire la verifica "ex post" del ragionamento seguito dal giudice in ordine all'apprezzamento della gravità del fatto, delle condizioni soggettive della persona, dell'entità della relativa sofferenza e del turbamento del suo stato d'animo, dovendosi ritenere preferibile, per garantire l'adeguata valutazione del caso concreto e l'uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi, l'adozione del criterio di liquidazione predisposto dal Tribunale di Milano, al quale la S.C. riconosce la valenza, in linea generale e nel rispetto dell'art. 3 Cost., di parametro di conformità della valutazione equitativa del danno non patrimoniale alle disposizioni di cui agli artt. 1226 e 2056 c.c., salva l'emersione di concrete circostanze che ne giustifichino l'abbandono”).
Alla luce di siffatti principi di diritto, le Tabelle di Milano sulla liquidazione del danno non patrimoniale optano per la liquidazione congiunta: a) del danno non patrimoniale conseguente a
“lesione permanente dell'integrità psicofisica della persona suscettibile di accertamento medico legale sia nei suoi risvolti anatomo-funzionali e relazionali medi ovvero peculiari;
b) del danno non patrimoniale conseguente alle medesime lesioni in termini di “dolore”, sofferenza soggettiva, in via di presunzione in riferimento ad un dato tipo di lesione”.
Dunque, ritiene questo giudicante che, al fine di soddisfare esigenze di uniformità di trattamento, il danno possa essere liquidato equitativamente, facendo riferimento ai parametri di cui alle tabelle del
Tribunale di Milano aggiornate al 2024, vigenti al momento della decisione, cui si presta piena condivisione (cfr. Cass. civ. n. 7272 del 11 maggio 2012: “Se le "tabelle" applicate per la liquidazione del danno non patrimoniale da morte di un prossimo congiunto cambino nelle more tra l'introduzione del giudizio e la sua decisione, il giudice (anche d'appello) ha l'obbligo di utilizzare i parametri vigenti al momento della decisione”)
Sulla base dei parametri contenuti nelle Tabelle indicate, avuto riguardo all'età della ricorrente (39 anni) all'epoca dei fatti, si procede al seguente calcolo: € 418.215,00– € 353.764,00= € 64.451,00.
Da tale somma va detratto quanto avrebbe teoricamente liquidato l' per un danno biologico CP_7 del 6%, secondo quanto previsto dall'art. 13 D. Lgs 38/2000, attualmente pari ad € 8.113,09 e cioè come previsto, da ultimo, dalla Circolare n. 26 del 16.9.2024, ottenendo il risultato finale di €. CP_7
56.329,91, oltre rivalutazione ed interessi sino alla presente sentenza ed interessi dalla pubblicazione della sentenza al saldo effettivo.
Posto che la somma è liquidata con riferimento all'epoca del fatto spettano gli interessi legali e la rivalutazione, con gli interessi calcolati sulla somma via via rivalutata anno per anno secondo gli indici Istat e fino alla data del deposito della presente sentenza.
Infine, sulla somma finale di cui sopra spetteranno dalla data pubblicazione della presente sentenza al saldo gli interessi corrispettivi al tasso legale ai sensi dell'art. 1282 c.c., in quanto somma convertitasi in debito di valuta (cfr. in tal senso ex multis Cass. Sent. 22 giugno 2004 n. 11594;
Cass. Sez. 3, Sentenza n. 9711 del 21/05/2004). Per tutte le esposte ragioni, il ricorso dev'essere accolto.
Le spese del presente giudizio, ivi comprese quelle di CTU, seguono la soccombenza integrale della società resistente e sono liquidate come da dispositivo, sulla base dei criteri e dei parametri di cui al
D.M. n. 55/2014, come successivamente modificati dal D.M. 147/2022, avuto riguardo al valore dichiarato della controversia (riconducibile allo scaglione da € 26.000,00 ad € 52.000,00) e all'attività concretamente espletata dai difensori delle parti nel giudizio.
p.q.m.
il Tribunale di Lanciano, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, così provvede:
-accerta la violazione da parte del datore di lavoro degli obblighi imposti dall'art. 2087 c.c. in occasione dell'assegnazione della lavoratrice alle postazioni denominate Conduzione veicoli per conto lavoro e Preparazione ; Parte_4
-accerta che in conseguenza di tali violazioni la lavoratrice ha subito un danno biologico stimabile in misura pari al 6%, da intendersi quale maggior danno a partire dallo stato anteriore;
-per l'effetto, condanna la resistente al pagamento in favore della ricorrente, a titolo di risarcimento del danno, della somma pari ad €. 56.329,91, oltre rivalutazione ed interessi sino alla presente sentenza ed interessi dalla pubblicazione della sentenza al saldo effettivo;
-condanna la resistente a rifondere alla ricorrente le spese del presente giudizio, liquidate in €
9.257,00 per compensi, oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CPA come per legge;
-pone definitivamente a carico della resistente le spese di CTU, liquidate con separato decreto emesso in corso di causa.
Sentenza esecutiva per legge.
Così deciso il 28.10.2025.
IL GIUDICE DEL LAVORO
- dott.ssa Cristina Di Stefano-
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LANCIANO
Il Tribunale, in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona del giudice dott.ssa Cristina Di Stefano, all'esito del deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato e pubblicato la seguente sentenza nella causa di lavoro indicata in epigrafe, pendente tra
, rappresentata e difesa dall' avv. Vincenzo Gatta, in virtù di Parte_1 mandato alle liti in atti;
- ricorrente-
e già poi Controparte_1 Controparte_2 [...]
, in persona del dott. , nella sua qualità di Procuratore per procura CP_3 Controparte_4
Notaio di Torino del 21.12.2012, Rep. N. 284.900, Racc. n. 13247, rappresentata e Persona_1 difesa dagli avv.ti Mario Cammarata, Giacinto Siro Favalli e Antonio Codagnone, per delega in atti ed elettivamente domiciliata in Lanciano, Largo Carlo Tappia n. 7, presso lo studio dell'avv.
Antonio Codagnone;
- resistente - avente ad oggetto: risarcimento del danno.
Conclusioni delle parti: come da atti introduttivi del giudizio.
Svolgimento del processo
Con ricorso l'istante, premesso:
-di essere stata assunta in data 10 aprile 2007 con la qualifica di operaia;
-che dopo la sua assunzione è insorta una patologia denominata impingement femoro acetabolare bilaterale su anca displasica in un soggetto con acclarato disturbo d'ansia;
-di essere affetta da diverse patologie accertate da enti pubblici che ne hanno certificato lo status di persona portatrice di handicap e persona afflitta da un grado di invalidità civile pari al 75%;
-di essere stata assegnata nel mese di aprile 2021 (dopo il ritorno al lavoro dal periodo di astensione obbligatoria dal lavoro per maternità), previa visita da parte del medico competente aziendale che certificava l'idoneità, alla mansione di Conduzione veicoli per conto lavoro, inadeguata alle sue particolari condizioni di salute, in quanto implicante la salita su un furgone, se si considera come già in passato era stata controindicata la salita su scale e/o scocche, come risulta dalla Cartella
Sanitaria di Rischio della lavoratrice, rilasciata a richiesta del difensore;
-che detto giudizio, tempestivamente impugnato, è stato censurato in sede di ricorso ex art. 41, comma 9, d. lgs 81/08 e nel mese di ottobre 2021 il Controparte_5
ha decretato la controindicazione alla
[...] Parte_2 mansione assegnata;
-di essere stata assegnata nel mese di novembre 2021, all'esito della pronuncia da parte del
Dipartimento di Prevenzione e Sicurezza degli di Lavoro, questa volta senza preventiva CP_5 visita del medico competente aziendale, ad altra mansione presso l'Officina Montaggio della UTE
11 nella postazione denominata Preparazione Cassetto/Impostazione Cassetto, del pari inadeguata alle sue particolari condizioni di salute, dovendo la lavoratrice chinare il busto in continuazione;
-di aver diffidato in via stragiudiziale, senza esiti, il datore di lavoro e di essersi poi rivolta al
Tribunale in via d'urgenza;
- che, previo espletamento di CTU medico-legale, il ricorso cautelare è stato accolto nell'ottobre
2022; ha lamentato di essere stata reiteratamente assegnata a mansioni del tutto inesigibili in un arco temporale oggettivamente ristretto e, ritenendo che nella fattispecie sia possibile rinvenire un'ipotesi di straining o quantomeno di violazione dell'art. 2087 c.c., ha chiesto il risarcimento del danno cagionato in termini di aggravamento della patologia psichiatrica già accertata, allegato e quantificato in apposita consulenza medico legale di parte versata in giudizio.
Ha, dunque, concluso chiedendo di:
“a) accertare e dichiarare l'incompatibilità delle postazioni denominate Conduzione veicoli per conto lavoro e Preparazione Cassetto/Impostazione Cassetto in relazione allo status psicofisico della ricorrente;
b) per l'effetto, accertare la plurima violazione da parte del datore di lavoro degli obblighi imposti dall'art. 2087 c.c. in occasione dell'assegnazione delle mansioni di cui al precedente punto a) ed accertare che in conseguenza di tali violazioni è stato cagionato un danno biologico in capo alla ricorrente qualificabile quale disturbo di grado complicato, valutabile nella fascia dal 15% -20 %;
c) per l'effetto, condannare la resistente al risarcimento del danno nella misura massima di €
52.000,00 ovvero di quella minore che sarà accertata in concreto.
d) In via subordinata, previo accertamento e dichiarazione di cui ai precedenti punti a) e b), che quivi abbiansi per ripetuti e trascritti, condannare la resistente al risarcimento del danno con pagamento della somma di € 52.000,00 ovvero di quella maggiore o minore che verrà in individuata con valutazione equitativa ed in concreta applicazione dell'art. 1226 c.c.
e) In ogni caso con vittoria di diritti, onorari e spese generali come per legge”.
Si è costituita in giudizio la società resistente chiedendo l'integrale rigetto del ricorso in quanto infondato.
Radicatosi il contraddittorio tra le parti, sentiti i testi dalle stesse addotti, esperita la CTU medico- legale, è stata fissata l'udienza di decisione, assegnando il termine per il deposito di note conclusionali e di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.
In data odierna, dopo il deposito delle predette note, la causa viene decisa con sentenza.
Motivi della decisione
Va premesso che il titolo della responsabilità del datore di lavoro, ordinariamente, è la colpa, in quanto l'omessa adozione delle misure protettive, ordinate da norme specifiche ovvero dai canoni generali di cui all'art. 2087 c.c., si combina con i requisiti della prevedibilità dell'evento e della non intenzionalità, giusta la definizione panordinamentale dell'art. 43 c.p.
Pertanto, si tratta di responsabilità soggettiva e non oggettiva, perché, pur nella combinazione delle misure tassativamente imposte dalla legge (in relazione allo specifico tipo di attività esercitata) con quelle generiche, non può desumersi la prescrizione di un obbligo assoluto di rispettare ogni cautela possibile e innominata diretta ad evitare qualsiasi danno, con il corollario di ritenere automatica la responsabilità del datore di lavoro ogni volta che il danno si sia verificato (Cass. 17.2.2009, n.
3785).
Quanto al riparto degli oneri fra le parti del processo, al lavoratore incombe di allegare e provare l'esistenza del danno, la nocività dell'ambiente di lavoro e il nesso causale fra questi due elementi, non anche la colpa del datore di lavoro, mentre a quest'ultimo è consentita la prova liberatoria di avere adottato tutte le cautele esigibili per impedire il verificarsi del pregiudizio (Cass. 17.2.2009, n.
3786), cioè la non imputabilità dell'inadempimento e del pregiudizio, alla stregua della regola generale e negli stessi termini dell'art. 1218 c.c. circa l'inadempimento delle obbligazioni (Cass.
13.8.2008, n. 21590, FI, 2009, I, 876).
Infatti, quando l'espletamento delle mansioni sia incompatibile con lo stato di salute del lavoratore e comporti l'aggravamento di una preesistente malattia, il datore di lavoro può essere considerato immune dalla responsabilità di non aver adottato le misure idonee a tutelare l'integrità fisica del dipendente solo allorquando dimostri di non essere stato, senza colpa, a conoscenza dello stato di salute di quest'ultimo e dell'incompatibilità di tale stato con le mansioni affidategli (cfr. Cass. civ.
Sez. lavoro Sent., 07/11/2007, n. 23162; Cass. civ., Sez. lavoro, 17/03/2009, n. 6454).
L'accertamento di siffatta consapevolezza è apprezzamento devoluto al giudice del merito, al quale spetta, in via esclusiva, il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne l'attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi, dando, così, liberamente prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di prova acquisiti
(salvo i casi tassativamente previsti dalla legge) e tale apprezzamento è sottratto al sindacato di legittimità se congruamente motivato (cfr. per tutte Cass. 7972/07).
Nella fattispecie, le risultanze probatorie consentono di ritenere dimostrata sia la nocività dell'ambiente di lavoro, che il nesso di causalità tra la lesione dell'integrità psico-fisica lamentata e l'espletamento della prestazione lavorativa, ma anche l'omissione colpevole del datore di lavoro relativa alla mancata adozione ed osservanza di misure organizzative atte a prevenire eventi del tipo di quello occorso alla ricorrente.
Dalle risultanze dell'istruttoria può ritenersi, cioè, probatoriamente confermato un comportamento negligente del datore di lavoro convenuto e la mancata adozione di misure di precauzione e sicurezza idonee a prevenire il rischio di aggravamento delle patologie quale quelle occorse alla ricorrente, in violazione di regole cautelari specifiche e generiche che hanno costituito causa di tale danno sulla base del principio della condicio sine qua non espresso in sede penale negli artt. 40 e 41
c.p. in materia di nesso di causalità.
Invero, è pacifico nel presente giudizio che nel mese di aprile 2021 la ricorrente venne assegnata alla mansione Conduzione veicoli per conto lavoro, ritenuta dall'azienda compatibile con le condizioni di salute della stessa sulla scorta del giudizio espresso dal medico competente aziendale, tempestivamente impugnato e censurato in sede di ricorso ex art. 41, comma 9, d. lgs 81/08. Risulta, inoltre, dalla documentazione prodotta agli atti del presente procedimento che nel mese di ottobre
2021 il Dipartimento di Prevenzione e Sicurezza degli Ambienti di Lavoro decretò la controindicazione alla mansione assegnata, ferme restando le prescrizioni e/o limitazioni attuali e pregresse già formulate dal medico aziendale competente (cfr. doc. n. 9 allegata al ricorso).
Quanto alla mansione in questione (Conduzione veicoli per conto lavoro) occorre osservare che la deduzione della difesa di parte ricorrente secondo cui la stessa implicasse la salita della lavoratrice su un furgone non è stata oggetto di contestazione ad opera della società convenuta, che per vero nella propria memoria di costituzione non ha preso alcuna posizione al riguardo. Ebbene, dalla Cartella Sanitaria di Rischio della lavoratrice, rilasciata a richiesta del difensore e versata agli atti del presente giudizio (cfr. doc. n. 12 e 13 allegati al ricorso), emerge che in data
03.02.2010 alla lavoratrice sono state prescritte le seguenti limitazioni alla mansione: 1) iperflessioni del tronco – 2) salite su scale – scocche – 3) lunghe percorrenze – 4) stazione eretta prolungata. Il giudizio è stato confermato anche in data 09.03.2011 (cfr. pag. 33 del doc. n. 13 allegato al ricorso).
Ciò consente di affermare che nella fattispecie in esame in cui vi era stata da parte della ricorrente una chiara, puntuale e precisa denuncia della gravità del suo stato di salute -anche in considerazione della circostanza che già nel passato ella aveva adito l'autorità giudiziaria proprio per le problematiche inerenti l'inadeguatezza delle mansioni assegnate dal medesimo datore di lavoro in relazione al suo status psicofisico- vi fosse da parte della società resistente non solo una piena consapevolezza di tale stato, ma anche dell'incompatibilità della mansione con la condizione di salute della ricorrente e, su tali presupposti, deve configurarsi una responsabilità per inosservanza degli obblighi di cui all'art. 2087 c.c.
Invero, il datore di lavoro, era a conoscenza delle pregresse limitazioni imposte alla ricorrente, confermate dal medico competente aziendale in data 09.03.2011, tra cui le salite su scale – scocche, allorquando nell'aprile 2021, le ha assegnato una mansione implicante la salita su un furgone, poi dichiarata infatti controindicata dal Dipartimento di Prevenzione e Sicurezza degli Ambienti di
Lavoro su ricorso della lavoratrice.
Stesse considerazioni valgono per la mansione assegnata alla ricorrente a fine del mese di novembre
2021 presso l'Officina Montaggio della UTE 11 nella postazione denominata Preparazione
Cassetto/Impostazione Cassetto.
Al riguardo un rilievo non secondario riveste lo stesso comportamento della lavoratrice che ha reso edotto il datore di lavoro del proprio stato di salute, come sopra caratterizzato, sollecitandolo, in due distinte occasioni, formalmente e motivatamente ad un provvedimento di variazione delle mansioni
(cfr. doc. 10 allegato al ricorso: diffida del legale in cui si sottolinea, tra l'altro, l'inesigibilità della mansione assegnata in quanto implicante la stazione eretta continua e la flessione del busto ben oltre i limiti soggettivi sopportabili dalle precarie condizioni della ricorrente, affetta da esiti di artroprotesi bilaterale d'anca; spondilopatia dorso lombare in soggetto con rotoscoliosi lombare destro convessa;
ernioplastica inguino-crurale bilaterale e doc. 12: modulo aziendale richiesta rivalutazione postazione del 21.12.2021).
Ebbene, nel procedimento cautelare promosso dalla lavoratrice dinnanzi a questo Tribunale ed allibrato sub R.G. 196/2022 è stato dato incarico al CTU dott. di Persona_2 accertare quali fossero le eventuali patologie fisiche e/o psichiche da cui la ricorrente risulta affetta e se le stesse fossero compatibili, in tutto o in parte, con le mansioni di addetta alla postazione denominata “sequenziamento cassetto plancia”, alla quale la lavoratrice è stata assegnata per come strutturata in data antecedente all'introduzione del ricorso.
Si chiarisce che la precisazione circa la circostanza che la postazione in esame è stata valutata per come strutturata in data antecedente all'introduzione del giudizio si è resa necessaria essendo emerso dalla memoria di costituzione della resistente, depositata nell'ambito del procedimento cautelare, che dopo la notifica del ricorso fu effettuato un sopralluogo sulla postazione lavorativa all'esito del quale fu introdotto uno strumento di ausilio per la captazione dei componenti da prelevare nei vari cassoni.
La circostanza, peraltro, è stata oggetto di conferma da parte dei testi addotti dalla parte resistente nel presente procedimento (cfr. deposizioni sul capitolo 11 della memoria).
Il CTU, a seguito di sopralluogo della postazione lavorativa, così concludeva (cfr. doc. n. 19 allegato al ricorso, formalmente acquisito nel presente procedimento con ordinanza del 15.12.2023):
“1) La sig.ra risulta affetta da: esiti di artroprotesi bilaterale di anca per Parte_1 displasia. Spondilopatia lombo-sacrale. Disturbo depressivo maggiore in trattamento.
2) Tali patologie, con particolare riferimento agli esiti di impianto bilaterale di artroprotesi di anca e spondiloartrosi lombosacrale, non sono compatibili con le mansioni di operaia addetta alla
UTE 11 “sequenziamento cassetto plancia” (per come strutturata in data antecedente all'introduzione del ricorso)”.
Nel dettaglio il CTU ha rappresentato che: “L'esame della postazione di lavoro assegnata alla
Sig.ra ha evidenziato che la perizianda, anche a causa della sua bassa statura, è Parte_1 costretta a compiere ripetuti movimenti di flessione in avanti del busto per raggiungere i pezzi posti nella posizione più lontana o sul fondo dei cassoni. Si allegano immagini esemplificative estratte dai video realizzati. Ne consegue che la postazione di lavoro assegnata non risulta compatibile con le condizioni di salute della perizianda poiché comporterebbe un sovraccarico degli impianti protesici con precoce usura degli stessi e rischio di dislocazione”.
Indi, ritenute le conclusioni raggiunte dal CTU pienamente condivisibili, con ordinanza ex art. 700
c.p.c. resa in data 31.10.2022 nel proc. RG 196/2022 è stata accertata e dichiara l'incompatibilità della mansione Preparazione Cassetto/Impostazione Cassetto con le condizioni psico-fisiche della ricorrente e, per l'effetto, è stato ordinato all'allora l'adibizione della ricorrente a CP_2 mansioni effettivamente compatibili con le sue condizioni di salute (cfr. allegato 14 al ricorso).
Con ordinanza resa in data 20.01.2023 il Tribunale di Lanciano in sede collegiale ha rigettato il reclamo proposto dalla società (cfr. allegato 15 al ricorso).
Si ribadisce anche in questa sede che le conclusioni raggiunte dal CTU nell'ambito del procedimento cautelare risultano, a parere di questo giudicante, pienamente condivisibili in quanto fondate su considerazioni medico-legali apprezzabili, coerenti con il metodo scientifico indicato e con l'esame della documentazione clinico-sanitaria versata in atti, acquisita nel contraddittorio fra le parti, e rese dopo esauriente e ben motivata disamina del caso, visita della perizianda ed accesso ai luoghi di lavoro al fine di prendere diretta visione del ciclo produttivo, per cui non si ravvisano ragioni per discostarsene.
Com'è noto, possono essere acquisite le prove raccolte in un diverso giudizio fra le stesse parti
(come nel caso di specie) o addirittura anche fra altre parti, dalle quali si possano trarre elementi di convincimento per l'accertamento dei fatti nel giudizio attuale, poiché si tratta di fatti rilevanti in entrambi i giudizi.
Peraltro, nel caso di specie, la società essendo parte anche del giudizio cautelare ha avuto la possibilità, in quella sede di contestare le risultanze di CTU e di allegare prove contrarie, per cui la relazione peritale, acquisita ritualmente al processo di cognizione, è entrata a far parte del materiale probatorio regolarmente prodotto e sottoposto al contraddittorio prudentemente apprezzabile quale elemento di prova idoneo a fondare il convincimento del giudice, mercè il raffronto con le altre risultanze istruttorie acquisite.
Ciò chiarito, anche in relazione all'adibizione della ricorrente alla mansione sequenziamento cassetto plancia (per come strutturata in data antecedente all'introduzione del ricorso), è possibile affermare che a fronte di una chiara, puntuale e precisa denuncia da parte della ricorrente della gravità del suo stato di salute, vi fosse da parte della società resistente non solo una piena consapevolezza di tale stato, ma anche dell'incompatibilità della mansione con la condizione di salute della ricorrente e, su tali presupposti, deve configurarsi una responsabilità per inosservanza degli obblighi di cui all'art. 2087 c.c.
Invero, il datore di lavoro era a conoscenza delle pregresse limitazioni imposte alla ricorrente, confermate dal medico competente aziendale in data 09.03.2011, tra cui iperflessioni del tronco, allorquando le ha assegnato una mansione implicante, anche a causa della sua bassa statura,
“ripetuti movimenti di flessione in avanti del busto per raggiungere i pezzi posti nella posizione più lontana o sul fondo dei cassoni”, come affermato dal CTU, poi dichiarata infatti controindicata da questo Tribunale su ricorso d'urgenza della lavoratrice con pronuncia confermata in sede di reclamo dal Collegio.
Peraltro, come già evidenziato dallo stesso Tribunale in composizione collegiale in sede di reclamo
“lo stesso atteggiamento della dopo la data di presentazione del ricorso (ossia l'aver munito CP_2 la dipendente di strumenti per la captazione dei pezzi posti in fondo al cassone per limitare i piegamenti della ) mostra una certa presa di coscienza della società reclamante Parte_1 delle criticità della postazione di lavoro della dipendente come originariamente configurata” (cfr. allegato 15 al ricorso).
Infine, quanto alle difese spiegate dalla convenuta occorre, da un lato, osservare la completa irrilevanza ai fini del presente giudizio delle deduzioni contenute in memoria concernenti i fatti successivi alla conclusione del procedimento d'urgenza, ritenuti già in sede di ammissione delle prove estranei al giudizio e, dall'altro, occorre evidenziare come le altre risultanze istruttorie, pur acquisite nel presente procedimento, non sono idonee a fondare un diverso convincimento del
Giudice.
Infatti, occorre rammentare che, al di là dei punteggi assegnati alla postazione con le varie metodiche indicate in memoria (Indice Ocra, Indice Niosh, Indice Snook e , …) il ruolo del Per_3 medico competente è quello di valutare in concreto l'idoneità del singolo lavoratore alle mansioni assegnate potendosi rilevare una non idoneità, per motivi di salute, pur in presenza di una postazione di lavoro priva di significativi rischi lavorativi per persone in buona salute. In tal caso, infatti, l'osservazione empirica della lavoratrice nell'esecuzione della lavorazione richiesta dalla postazione assegnata ha consentito al CTU di acclarare l'incompatibilità.
Ciò chiarito, la protrazione dell'adibizione della lavoratrice in mansioni non compatibili con le proprie condizioni di salute e, dunque, percepite come ingiuste, è comportamento certamente suscettibile di determinare un aggravamento del disturbo di carattere psicologico di tipo depressivo già in atto.
Per tale ragione questo Giudicante ha dato incarico al CTU nominato nel presente procedimento di accertare se la ricorrente all'epoca dei fatti di causa fosse affetta da patologie di tipo fisico e psichico e se le stesse perdurassero ed in quale misura, se l'insorgenza e/o l'aggravamento di tali patologie fossero eziologicamente riconducibili, in tutto o in parte alla sua adibizione, nel mese di aprile 2021, alla mansione di Conduzione veicoli per conto lavoro, rispetto alla quale nel mese di
Ottobre 2021 il Dipartimento di Prevenzione e Sicurezza degli Ambienti di Lavoro (ASL 02
, a seguito di ricorso ex art. 41, comma 9, D. Lgs 81/08 decretò la Parte_2 controindicazione e, nel mese di novembre 2021, alla mansione Preparazione
Cassetto/Impostazione Cassetto presso l'Officina MONTAGGIO della UTE 11 e se la patologia abbia cagionato danni permanenti, indicandone l'incidenza percentuale sulla concreta integrità psico-fisica della persona (danno biologico permanente).
Il CTU nominato, autorizzato dal Giudice ad avvalersi dell'ausilio di uno specialista in psichiatria per la somministrazione dei test MMPI, a seguito della sottoposizione della ricorrente a due incontri di valutazione psichiatrica, ad un colloquio clinico psicologico e un'indagine psicodiagnostica, tramite la somministrazione di testistica MMPI-2, finalizzata a valutarne il profilo di personalità e lo stato emotivo-comportamentale ad opera di neuropsicologo, ha così concluso:
-“la ricorrente all'epoca dei fatti di causa era affetta da esiti di intervento di artroprotesi bilaterale, spondilopatia dorso-lombare in soggetto con rotoscoliosi lombare destro-convessa, ernioplastica inguino-crurale bilaterale, quadro sindromico ansioso-depressivo reattivo, inquadrabile secondo DSM V in un -Disturbo dell'Adattamento, con ansia e depressione, persistente-, di entità lieve-moderata; nel marzo 2021 veniva giudicata dalla Commissione ASL
Lanciano invalida con riduzione permanente della capacità lavorativa nella misura del 55%. Tali patologie si possono ritenere ad oggi ancora presenti”;
-“le patologie di natura osteoarticolare non risultano aggravate dalla adibizione alla mansione
“conduzione veicoli per conto lavoro” dell'Aprile 2021, in quanto dopo la controindicazione del
Novembre 2021 la non ha mai svolto la lavorazione per cui era stata assegnata;
al Parte_1 contrario, per quanto concerne l'aspetto psicopatologico, premessi i quadri sindromici di tipo ansioso-depressivo a far data dal 2009, si può affermare che, all'epoca dei fatti di causa, la ricorrente già affetta da documentata patologia di tipo psichico cronico, presentasse un aggravamento del quadro psicopatologico, configurabile sempre nella diagnosi di un disturbo dell'adattamento con ansia e umore depresso, di entità, però, moderato-severa”;
-“ad oggi la diagnosi è quella di Disturbo dell'Adattamento, con ansia e depressione, moderato- severo, persistente, da ritenere quale conseguenza (seppur in comorbilità con le problematiche organiche, tenuto conto della anamnesi psichiatrica), delle condotte aziendali riferite a partire da aprile 2021, stimabile in misura pari al 6% (sei per cento) di danno biologico, da intendersi quale maggior danno a partire dallo stato anteriore ovvero di disturbo dell'adattamento lieve-moderato, ovvero non complicato”.
Nel dettaglio, ha chiarito il CTU che: “La risultava affetta sin dall'adolescenza da Parte_1 scoliosi per cui praticava intensa attività di nuoto in piscina. Nell'anno 2008 cominciava a lamentare dolore a livello inguinale bilateralmente per cui, l'anno successivo (29/10/2009), veniva ricoverata presso l'U.O. di Ortopedia e Traumatologia della Casa di Cura "Villa dei Pini" di
Civitanova Marche. Qui veniva sottoposta a intervento chirurgico, per via artroscopica, di
"Regolarizzazione labbro-acetabolare, osteoplastica del collo femorale a sinistra" per la presenza di "Rottura labbro acetabolare, impingement femoro-acetabolare in anca sinistra displasica " e successiva fisiokinesiterapia riabilitativa. Da tale periodo (2009) riferisce l'insorgenza di disturbi della sfera psichica caratterizzati da ansietà reattiva alle proprie problematiche fisiche, umore labile, insonnia ostinata e cefalea;
per tale quadro patologico è tutt'ora in terapia continuativa presso il Centro di Salute Mentale della con necessità di trattamento continuativo con Pt_3 farmaci psicoattivi. Successivamente la Ricorrente subiva interventi alle anche (2017 e 2018) e nel 2020 intervento di ernie inguinali.
Nel contempo il padre subiva un intervento chirurgico poi anche la madre iniziava ad avere un periodo di depressione e svolgeva un percorso di psicoterapia presso una psichiatra del CSM di
Lanciano.
Dopo la nascita del figlio avvenuta nell'anno 2019, iniziava a soffrire di depressione post partum, mostrando sintomi di irrequietezza, nervosismo, insonnia ostinata, cefalea, marcate note d'ansia e umore deflesso, come da diagnosi riportata sul certificato medico del 23/10/2020, firmato dalla Cont Dottoressa Dirigente Medico di Psichiatria del DSM della di Lanciano, in cui si Persona_4 prevedeva un trattamento psicofarmacologico e si legge “in considerazione del severo disturbo del sonno si consigliano turni lavorativi solo pomeridiani, che consentono un recupero maggiore dello stesso ed una migliore tolleranza ai farmaci”.
In riferimento alla adibizione della nel mese di Aprile 2021 alla mansione di Parte_1
Conduzione veicoli per conto lavoro si precisa che, come già riferito precedentemente, al rientro dal periodo di astensione dal lavoro per maternità, in data 28.04.2021 veniva sottoposta a visita medica per sorveglianza sanitaria preventiva da parte del Medico Competente aziendale che la giudicava “permanentemente non idonea alla conduzione di Carrelli Bully Forklif” e contestualmente “idonea alla conduzione di veicoli per conto lavoro”.
A tale postazione (“conduzione di veicoli per conto lavoro”), pur a basso impatto ergometrico, la
Ricorrente proponeva ricorso ai sensi dell'articolo 41 comma 9 del D.Lgs. 81/2008; il Servizio
Prevenzione e Sicurezza degli Ambienti di Lavoro (SPASL) della in Controparte_6 data 12.10.2021 riteneva controindicata la postazione lavorativa “Conduzione veicoli per conto lavoro” ferme restando le prescrizioni e/o limitazioni attuali e pregresse già formulate dal Medico
Competente Aziendale.
Ciò premesso, tenuto conto dell'adibizione a mansione riferita incompatibile, viene riferita, dal punto di vista psicologico “una sintomatologia, a cui ad un iniziale disturbo di ansia generalizzata con attacchi di panico, fobie e comportamenti di evitamento si sovrapponeva una sindrome depressiva e depressione maggiore in disturbo di adattamento di tipo ansioso trattata con psicoterapia e psicofarmacologia”, condizione psicopatologica peggiorata dal vissuto familiare nonché dagli esiti algo-disfunzionali di artroprotesi bilaterale dell'anca, spondilopatia dorso- lombare.
In riferimento alla adibizione della LO nel mese di Novembre 2021, alla mansione
Preparazione Cassetto/Impostazione Cassetto presso l'Officina MONTAGGIO della UTE 11, si precisa che all'esito del provvedimento su richiamato, a fine Novembre 2021, la ricorrente veniva dislocata presso l'Officina MONTAGGIO della UTE 11 nella postazione denominata Preparazione
Cassetto/Impostazione Cassetto cui seguiva ricorso per ATP al Tribunale di Lanciano;
il CTU nominato, Dott. si esprimeva dopo aver effettuato sopralluogo con esame della Per_2 postazione di lavoro assegnata alla evidenziando che tale postazione di lavoro non Parte_1 risultava compatibile con le condizioni di salute della perizianda poiché comportava un sovraccarico degli impianti protesici con precoce usura degli stessi e rischio di dislocazione, ritenendo pertanto la Ricorrente affetta da “esiti di artroprotesi bilaterale di anca per displasia.
Spondilopatia lombo-sacrale. Disturbo depressivo maggiore in Trattamento”.
A causa delle conclusioni del CTU, dott. dell'Ottobre 2022, circa la non compatibilità Per_2 della ricorrente alla postazione “sequenziamento cassetto plancia”, si evidenziava da parte della
una oggettiva difficoltà nella identificazione di altre (e diverse) mansioni cui adibire la CP_1 IG , tali da dover comunicare alla Ricorrente (Novembre 2022) che la stessa Parte_1 doveva intendersi esonerata dalla prestazione lavorativa, fermo restando la decorrenza della retribuzione. La sig.ra rientrava a lavoro il 23.10.2023 con collocazione presso la Parte_1
“Preparazione piastra freno a mano” – UTE 11, Unità Montaggio. Il lasso temporale intercorso dall'esonero del Novembre 2022 alla riassegnazione dell'Ottobre 2023 era di quasi 11 mesi.
In sostanza la Ricorrente riferisce di essere stata ricollocata nel tempo presso vari servizi produttivi, senza aver compreso i motivi dei vari trasferimenti. Ritiene altresì che le diverse collocazioni lavorative siano state troppo gravose in relazione alle sue capacità motorie. Riferisce come le esperienze lavorative avverse occorse negli ultimi anni, in particolare i ripetuti cambi mansione, abbiano avuto un impatto fortemente stressante per la necessità di continui adattamenti fisici e psicologici. La difficoltà nel trovare e mantenere una collocazione lavorativa adeguata al proprio stato di salute ha progressivamente ridotto il senso di efficacia personale, generando frustrazione e compromettendo anche la qualità delle relazioni interpersonali con il gruppo di lavoro. La presenza di contenziosi legali con l' ha ulteriormente gravato sul rapporto CP_6 fiduciario, stanti le difficoltà di trovare un posto stabile all'interno dell'Azienda, compatibile con le sue condizioni di salute.
Appare evidente come i vissuti depressivi presenti in rapporto alla compromissione della propria efficienza fisica, dovuta alle condizioni mediche associate e alla difficoltà, ulteriormente procrastinata nel tempo, di trovare una collocazione viabile e stabile all'interno dell'Azienda che possa tornare a essere compatibile con le sue condizioni di salute psicofisica, oltre ad alimentare sentimenti di frustrazione, rischino di compromettere ulteriormente la reciproca fiducia, la qualità delle dinamiche interpersonali con qualsivoglia gruppo di lavoro e aggravino il condizionamento del funzionamento professionale, sociale e personale della . La rivalutazione Parte_1 psicodiagnostica mediata dalla testistica MMPI-2 somministrata dal Collega neuropsicologo, dott.
conferma la presenza di un Disturbo dell'Umore, correlato alla vicenda di cui è Persona_5 causa (All. 1) […]
Vicenda, quella oggetto di indagine nel procedimento attuale, che mette dunque in evidenza il distress emotivo, intenso e persistente, ad impronta ansiosa e depressiva, quale riedizione di una vicenda stressante che, su un terreno sensibilizzato da vicende personali di impatto analogo, appare conseguente a problemi psicofisici, in Azienda Sevel SPA, già in essere dal 2009.
Situazione prolungatasi nel tempo, purtroppo, a determinare nella IG , una Parte_1 condizione psichica di incerto e sofferto adattamento, fino al manifestarsi e al progressivo peggioramento di sentimenti di insicurezza e precarietà e all'emergenza di sintomi di ansia e depressione, diversamente espressi negli anni successivi, ma comunque cronicizzatisi, senza mai comunque comportare atteggiamento arrendevole o gravi derive depressive, in virtù di una sufficiente capacità di resilienza, fino a determinare, però, il quadro psicopatologico attuale – gestito in parte dalla terapia psichiatrica riferita dalla IG , così come dal Parte_1 sostegno fornito per un breve periodo, in passato, dalla psicoterapia effettuata – iscritto nei criteri diagnostici del Disturbo dell'Adattamento, nello specifico con ansia e umore depresso, persistente, moderato-severo, con condizionamenti negativi, significativi sul piano del funzionamento personale
e sociale.
Alla luce di quanto emerso e su riportato, derivato dalle risultanze del colloquio clinico specialistico psichiatrico effettuato, visionata anche la documentazione presente in atti e di attinenza più o meno psichiatrica – incluso il Profilo Psicologico con Interpretazione MMPI-2 a cura del neuropsicologo Dott. – si può pertanto concludere che la IG Persona_5
, all'epoca del periodo di osservazione in consulenza (9 ottobre 2024 – 22 Parte_1 gennaio 2025) è in una condizione psichiatrica tale da configurare, in riferimento alla criteriologia
DSM-5, diagnosi di “Disturbo dell'Adattamento, con ansia e depressione, moderato-severo, persistente”, Codice ICD-10: F43.23), come conseguenza, in comorbilità con le problematiche organiche valutate in altra sede, delle condotte aziendali riferite a partire da aprile 2021”.
Le conclusioni raggiunte dal CTU nell'ambito del presente procedimento risultano, a parere di questo giudicante, pienamente condivisibili in quanto fondate su considerazioni medico-legali apprezzabili, coerenti con il metodo scientifico indicato e con l'esame della documentazione clinico-sanitaria versata in atti, acquisita nel contraddittorio fra le parti, e rese dopo esauriente e ben motivata disamina del caso, visita della perizianda, valutazione psichiatrica, colloquio clinico psicologico ed indagine psicodiagnostica, tramite la somministrazione di testistica MMPI-2 ad opera di neuropsicologo, per cui non si ravvisano ragioni per discostarsene. Né conducono a conclusioni diverse le osservazioni critiche del consulente di parte resistente, alla luce delle motivate note di replica del CTU che ha evidenziato, da un lato, che il lasso temporale e lavorativo da valutare al fine di stabilire il carattere morbigeno di aggravamento è quello indicato nel quesito formulato dal Giudice, che parte da aprile 2021 e, dall'altro, l'irrilevanza della circostanza che la ricorrente non abbia mai svolto la lavorazione cui era stata assegnata in quanto è stata escluso l'aggravamento di patologie di natura osteoarticolare a fronte dell'adibizione alle mansioni in esame, essendo stato riconosciuto solo l'aggravamento del quadro psicopatologico.
Infine, il CTU, riguardo alla richiesta avanzata dal CTP di parte resistente di dimostrazione controfattuale, vale a dire se in assenza dei fatti lavorativi la condizione menomativa attuale sarebbe stata sostanzialmente diversa, ha precisato che “appare evidente che, espandendo di fatto in tal modo il criterio temporale del danno potenziale alla condizione attuale, al di là, quindi, del quesito, solo in apparenza riduttivamente temporale, posto dall'Ill.mo Sig. Giudice – in presenza, ampiamente documentata, di una personalità fragile, portatrice già, sul piano psichiatrico, di
Disturbi di Ansia e dell'Umore, ben noti all'Azienda, come conseguenza di fattori molteplici, documentati ampiamente nel tempo e in massima parte legati a comportamenti aziendali censurati
a più livelli – in assenza dei fatti lavorativi (includendo pertanto, tra essi, anche quelli conseguenti alla mancata assegnazione di compiti lavorativi, tra fine 2022 e fine 2023, rendendo totalmente inattiva la IG ), anche la condizione di sofferenza psichica attuale avrebbe Parte_1 potuto ragionevolmente mantenersi sui livelli precedenti ad aprile 2021, ovvero alla presenza, stabile, di quello che questo Collegio ha inquadrato nei criteri diagnostici di un “Disturbo dell'Adattamento, con ansia e depressione, lieve, persistente”.
E a tal proposito, anche ove per “fatti lavorativi (e solo di quelli)” causativi della “condizione menomativa attuale” si intendesse comunque riferirsi al solo periodo aprile–novembre 2021 e ai suoi effetti consequenziali, più o meno immediati, di cui ai quesiti posti dal Giudice, appare opportuno chiarire che con il termine “persistente”, nel DSM-5 – Manuale Diagnostico e Statistico dei Disturbi Mentali posto a riferimento dei criteri di cui alla formulazione della diagnosi, posta attualmente da questo Collegio di CTU a , di “Disturbo dell'Adattamento, Parte_1 con ansia e depressione, moderato-severo, persistente”, (Codice ICD-10: F43.23), chiaramente già riferibile al medesimo periodo aprile–novembre 2021 e alle sue conseguenze di cui al quesito – si intende caratterizzare un Disturbo dell'Adattamento nel quale, “se l'evento stressante o le sue conseguenze persistono, anche il disturbo dell'Adattamento può continuare a essere presente e diventare la forma persistente ” ovvero cronicizzare, con possibili modificazioni anche del suo livello di gravità; atteso che, “per definizione, un disturbo dell'adattamento inizia entro tre mesi dall'insorgenza di un evento stressante e non dura più di 6 mesi dopo la cessazione dell'evento stressante o delle sue conseguenze”.
In ordine alla quantificazione del danno biologico, a fronte delle osservazioni critiche del consulente di parte ricorrente, che ha lamentato la riduttività e la contradditorietà della stessa, il
CTU nominato ha precisato che la valutazione del 6% è intesa quale maggior danno, in via equitativa. Invero, ha chiarito il CTU che, tenuto conto della valutazione dello stato anteriore rientrante nel disturbo dell'adattamento non complicato valutabile in via equitativa in misura pari al
6%, lo stato attuale inquadrato nel “disturbo dell'adattamento complicato”, può essere stimato in misura pari al 12%, per cui la valutazione del 6% va considerata, sotto il profilo risarcitorio, come la differenza economica tra il 12% ed il 6%, teoricamente atteso in situazioni consimili.
Conclusivamente, risultano quindi provate:
-l'esclusiva responsabilità ex art. 2087 c.c., che impone al datore di lavoro l'adozione di tutte le misure necessarie alla tutela dell'integrità fisica del lavoratore;
-la nocività dell'ambiente di lavoro conseguente alla violazione dell'art. 2087 c.c., per non aver predisposto adeguate misure di prevenzione e protezione dal rischio;
-il nesso causale fra questi elementi con l'occasione di lavoro e l'aggravarsi del quadro psicopatologico patito dalla ricorrente;
-il conseguente danno alla salute, quantificato in via equitativa nel 6% dal CTU.
Ciò posto per quanto concerne il giudizio di responsabilità, si tratta allora di liquidare i danni subìti dalla ricorrente.
In base a quanto statuito dalla pronuncia della Sezione 3 della Cassazione n. 28986 dell'11.11.2019,
Rv. 656174-02 (a cui si uniforma la decisione di Cass. Sez. 3, 21/08/2020, n. 17555, Rv. 658622-
01), il danno biologico patito da persona già portatrice di postumi preesistenti consisterà in una differenza: per l'esattezza, esso è pari allo scarto tra le conseguenze complessivamente patite dalla vittima del fatto illecito (i postumi complessivi), e le più lievi conseguenze dannose che la vittima avrebbe invece teoricamente dovuto tollerare a causa della sua patologia pregressa, se il fatto illecito non si fosse verificato.
Ai fini della liquidazione del danno alla salute, l'apprezzamento delle menomazioni preesistenti concorrenti in capo al danneggiato rispetto al maggior danno causato dall'illecito va compiuto, dapprima, con una stima in punti percentuali dell'invalidità complessiva (quella risultante dalla menomazione preesistente sommata a quella causata dall'illecito) e di quella preesistente all'illecito, convertendo entrambe le percentuali in una somma di denaro, e, poi, con la sottrazione dal valore monetario dell'invalidità complessivamente accertata di quello corrispondente al grado di invalidità preesistente, fermo restando l'esercizio del potere discrezionale di liquidazione del danno in via equitativa, secondo la cosiddetta equità giudiziale correttiva od integrativa, qualora le circostanze del caso concreto lo impongano.
In definitiva, secondo l'orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità succitata, le menomazioni concorrenti vanno di norma tenute in considerazione:
a) stimando in punti percentuali l'invalidità complessiva dell'individuo (risultante, cioè, dalla menomazione preesistente più quella causata dall'illecito), e convertendola in denaro;
b) stimando in punti percentuali l'invalidità teoricamente preesistente all'illecito e convertendola in denaro;
c) sottraendo l'importo b) dall'importo a).
Dal momento che si versa pur sempre in tema di liquidazioni equitative ex art. 1226 c.c., sarà sempre possibile per il giudice di merito aumentare o ridurre il risultato finale del calcolo liquidatorio, facendo ricorso all'equità correttiva, ove lo impongano le circostanze del caso concreto, in quanto l'applicazione rigida del calcolo che precede conduca, per effetto della progressività delle tabelle, a risultati manifestamente iniqui per eccesso o per difetto.
Applicando gli esposti principi al caso concreto in cui l'invalidità ha attinto una persona dalla salute già compromessa il risarcimento dovuto alla ricorrente andrà liquidato monetizzando un'invalidità di grado pari al 6%, ma calcolando la differenza tra il valore monetario del grado di invalidità permanente di cui la vittima era già portatrice prima dell'illecito (55%), ed il grado di invalidità permanente complessivamente residuato all'illecito (61%).
Quanto alla liquidazione del danno così riconosciuto, è noto che, in materia di danno biologico e non patrimoniale, quando manchino criteri stabiliti dalla legge, l'adozione della regola equitativa di cui all'art. 1226 c.c. deve garantire non solo un'adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi, essendo intollerabile e non rispondente ad equità che danni identici possano essere liquidati in misura diversa solo perché esaminati da differenti Uffici giudiziari.
Garantisce tale uniformità di trattamento il riferimento al criterio di liquidazione predisposto dal
Tribunale di Milano, essendo esso già ampiamente diffuso sul territorio nazionale - e al quale la
S.C., in applicazione dell'art. 3 Cost., riconosce la valenza, in linea generale, di parametro di conformità della valutazione equitativa del danno biologico alle disposizioni di cui agli artt. 1226 e
2056 cod. civ. -, salvo che non sussistano in concreto circostanze idonee a giustificarne l'abbandono
(Cass. Sez. 3, Sentenza n. 12408 del 07/06/2011; cfr. Cass. civ. Sez. III, 15-10-2015, n. 20895 rv.
637448 “Nella liquidazione del danno non patrimoniale non è consentito, in mancanza di criteri stabiliti dalla legge, il ricorso ad una liquidazione equitativa pura, non fondata su criteri obiettivi, i soli idonei a valorizzare le singole variabili del caso concreto e a consentire la verifica "ex post" del ragionamento seguito dal giudice in ordine all'apprezzamento della gravità del fatto, delle condizioni soggettive della persona, dell'entità della relativa sofferenza e del turbamento del suo stato d'animo, dovendosi ritenere preferibile, per garantire l'adeguata valutazione del caso concreto e l'uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi, l'adozione del criterio di liquidazione predisposto dal Tribunale di Milano, al quale la S.C. riconosce la valenza, in linea generale e nel rispetto dell'art. 3 Cost., di parametro di conformità della valutazione equitativa del danno non patrimoniale alle disposizioni di cui agli artt. 1226 e 2056 c.c., salva l'emersione di concrete circostanze che ne giustifichino l'abbandono”).
Alla luce di siffatti principi di diritto, le Tabelle di Milano sulla liquidazione del danno non patrimoniale optano per la liquidazione congiunta: a) del danno non patrimoniale conseguente a
“lesione permanente dell'integrità psicofisica della persona suscettibile di accertamento medico legale sia nei suoi risvolti anatomo-funzionali e relazionali medi ovvero peculiari;
b) del danno non patrimoniale conseguente alle medesime lesioni in termini di “dolore”, sofferenza soggettiva, in via di presunzione in riferimento ad un dato tipo di lesione”.
Dunque, ritiene questo giudicante che, al fine di soddisfare esigenze di uniformità di trattamento, il danno possa essere liquidato equitativamente, facendo riferimento ai parametri di cui alle tabelle del
Tribunale di Milano aggiornate al 2024, vigenti al momento della decisione, cui si presta piena condivisione (cfr. Cass. civ. n. 7272 del 11 maggio 2012: “Se le "tabelle" applicate per la liquidazione del danno non patrimoniale da morte di un prossimo congiunto cambino nelle more tra l'introduzione del giudizio e la sua decisione, il giudice (anche d'appello) ha l'obbligo di utilizzare i parametri vigenti al momento della decisione”)
Sulla base dei parametri contenuti nelle Tabelle indicate, avuto riguardo all'età della ricorrente (39 anni) all'epoca dei fatti, si procede al seguente calcolo: € 418.215,00– € 353.764,00= € 64.451,00.
Da tale somma va detratto quanto avrebbe teoricamente liquidato l' per un danno biologico CP_7 del 6%, secondo quanto previsto dall'art. 13 D. Lgs 38/2000, attualmente pari ad € 8.113,09 e cioè come previsto, da ultimo, dalla Circolare n. 26 del 16.9.2024, ottenendo il risultato finale di €. CP_7
56.329,91, oltre rivalutazione ed interessi sino alla presente sentenza ed interessi dalla pubblicazione della sentenza al saldo effettivo.
Posto che la somma è liquidata con riferimento all'epoca del fatto spettano gli interessi legali e la rivalutazione, con gli interessi calcolati sulla somma via via rivalutata anno per anno secondo gli indici Istat e fino alla data del deposito della presente sentenza.
Infine, sulla somma finale di cui sopra spetteranno dalla data pubblicazione della presente sentenza al saldo gli interessi corrispettivi al tasso legale ai sensi dell'art. 1282 c.c., in quanto somma convertitasi in debito di valuta (cfr. in tal senso ex multis Cass. Sent. 22 giugno 2004 n. 11594;
Cass. Sez. 3, Sentenza n. 9711 del 21/05/2004). Per tutte le esposte ragioni, il ricorso dev'essere accolto.
Le spese del presente giudizio, ivi comprese quelle di CTU, seguono la soccombenza integrale della società resistente e sono liquidate come da dispositivo, sulla base dei criteri e dei parametri di cui al
D.M. n. 55/2014, come successivamente modificati dal D.M. 147/2022, avuto riguardo al valore dichiarato della controversia (riconducibile allo scaglione da € 26.000,00 ad € 52.000,00) e all'attività concretamente espletata dai difensori delle parti nel giudizio.
p.q.m.
il Tribunale di Lanciano, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, così provvede:
-accerta la violazione da parte del datore di lavoro degli obblighi imposti dall'art. 2087 c.c. in occasione dell'assegnazione della lavoratrice alle postazioni denominate Conduzione veicoli per conto lavoro e Preparazione ; Parte_4
-accerta che in conseguenza di tali violazioni la lavoratrice ha subito un danno biologico stimabile in misura pari al 6%, da intendersi quale maggior danno a partire dallo stato anteriore;
-per l'effetto, condanna la resistente al pagamento in favore della ricorrente, a titolo di risarcimento del danno, della somma pari ad €. 56.329,91, oltre rivalutazione ed interessi sino alla presente sentenza ed interessi dalla pubblicazione della sentenza al saldo effettivo;
-condanna la resistente a rifondere alla ricorrente le spese del presente giudizio, liquidate in €
9.257,00 per compensi, oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CPA come per legge;
-pone definitivamente a carico della resistente le spese di CTU, liquidate con separato decreto emesso in corso di causa.
Sentenza esecutiva per legge.
Così deciso il 28.10.2025.
IL GIUDICE DEL LAVORO
- dott.ssa Cristina Di Stefano-