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Sentenza 23 febbraio 2026
Sentenza 23 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. XIV, sentenza 23/02/2026, n. 1113 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina |
| Numero : | 1113 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1113/2026
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 14, riunita in udienza il 10/02/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
PATANIA ELVIRA, Giudice monocratico in data 10/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3327/2025 depositato il 06/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - IO - Messina
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ato Messina 1 Spa - 02683660837
Difeso da diensore3_ - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240035203200000 TARSU/TIA a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 677/2026 depositato il
12/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato ad Agenzia delle Entrate – IO e alla società A.T.O. ME 1 s.p.a. in liquidazione e depositato telematicamente in data 06.05.2025 Ricorrente_1 impugnava la cartella di pagamento meglio in epigrafe identificata che era stata notificata il 5.02.2025 con la quale si chiedeva il pagamento della complessiva somma di €.887,88 a titolo di “omesso pagamento Raccolta
Rifiuti TIA TARSU anni 2010/2012”.
La ricorrente eccepiva la nullità dell'atto impugnato per la omessa notifica degli atti presupposti (fatture e intimazione di pagamento n. 279760 del 29.07.2019 che era richiamata nella cartella oggetto di impugnazione) nonché la maturata prescrizione del diritto fatto valere. Rilevava ancora che l'ente impositore difettava di legittimazione soprattutto in ordine alla determinazione delle tariffe applicate e che la cartella era nulla per difetto di motivazione sicché ne chiedeva l'annullamento.
Agenzia delle Entrate – IO si costituiva in giudizio depositando memoria datata 21.11.2025 con quale eccepiva la carenza di legittimazione passiva e rilevava la regolarità del proprio operato.
La società ATO ME 1 s.p.a. in Liquidazione si costituiva depositando memoria datata 30.01.2026 con la quale rilevava che la notifica della cartella di pagamento impugnata era stata preceduta dall'invio di fatture relative agli anni in contestazione e allegava documentazione attestante che la intimazione presupposta alla cartella in oggetto era stata notificata in data 30.11.2019 così come indicato a pagina 5 della cartella impugnata.
All'esito dell'odierna udienza, la Corte decideva come da dispositivo di cui si effettuava il deposito in segreteria e la comunicazione ai difensori nei termini di cui all'art. 35 d.lgs. 546/1992.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
La ricorrente ha eccepito la nullità derivata dell'atto impositivo oggetto di impugnazione per la omessa notifica degli atti presupposti (nel caso di specie l'intimazione citata in parte narrativa) e la conseguente estinzione del diritto fatto valere per prescrizione quinquennale per la omessa notifica di atti interruttivi per il periodo compreso tra la notifica delle fatture e la notifica della intimazione di pagamento.
Da parte sua, l'ente impositore ATO ME 1 s.p.a. in Liquidazione, costituendosi in giudizio, ha eccepito la inammissibilità del ricorso ai sensi degli artt. 19 e 21 d.lgs. 546/1992 per il fatto che il contribuente, dopo avere ricevuto la notifica delle fatture e della citata intimazione di pagamento, non avrebbe impugnato alcun atto nei termini sì che il credito sarebbe divenuto incontrovertibile e non più contestabile.
La società convenuta, ente titolare del potere impositivo, sostiene che, dopo aver emesso le fatture, le ha correttamente inviate alla contribuente presso l'indirizzo che la medesima aveva indicato al momento della presentazione della denuncia ai fini TARI;
successivamente, stante l'assenza di pagamento delle somme dovute, sarebbero stati inviati i citati atti a valenza interruttiva del termine prescrizionale, così da non incorrere in decadenza/prescrizione, che la contribuente non ha impugnato, essendosi limitata ad opporre la cartella esattoriale per cui è causa.
Pertanto, la sequenza procedimentale prescritta dalla legge sarebbe stata ampiamente rispettata.
Orbene, in proposito, va rilevato che la documentazione prodotta dalla società d'ambito convenuta non è idonea a comprovare la dedotta rituale notifica della intimazione di pagamento indicata nella cartella impugnata la cui regolare notifica avrebbe interrotto il termine prescrizionale quinquennale applicabile al caso di specie. Infatti, la dedotta notifica dovrebbe essere comprovata da un c.d. dettaglio postale, ossia dalla risposta che Banca_1 rilascia all'utente che intenda monitorare l'invio e il tragitto seguito da un proprio piego prima di giungere a destinazione. Orbene, l'esito di tale servizio non può equivalere alla prova legale della notifica dell'atto al destinatario poiché la notifica, come è noto, costituisce un atto proprio dell'Banca_2 o del messo (o di chi sia chiamato ad espletare il servizio) che cura e fa sì che il piego sia regolarmente entrato nella conoscenza (o conoscibilità) del destinatario e che deve svolgersi secondo le modalità e i tempi indicati e prescritti dal codice di rito o dalla legge speciale che disciplina la notifica stessa. Peraltro, nel caso in esame, l'esito del citato dettaglio reca la dicitura
“destinatario irreperibile” e non risulta che il soggetto mittente della raccomandata abbia espletato le dovute ricerche e la rinnovazione della spedizione così come sarebbe stato suo dovere fare in caso di irreperibilità assoluta del destinatario.
Pertanto, in difetto della prova di notifica di un atto interruttivo, deve ritenersi che la notifica della cartella per cui è causa costituisca la prima vera conoscenza acquisita da parte del contribuente della pretesa tributaria che si riferisce agli anni 2010/2012.
In applicazione del criterio della soccombenza, le spese vanno poste a carico di ATO ME 1 s.p.a. e liquidate in favore della ricorrente nella misura indicata in parte dispositiva. Deve disporsene la distrazione in favore del procuratore della ricorrente che ha reso la prescritta dichiarazione di cui all'art. 93 c.p.c.
Le spese vanno, invece, compensate nei confronti di AD che è intervenuto nel procedimento di notifica dell'atto impugnato solo nella fase finale del procedimento (la cartella conteneva il ruolo 1700/2024 che è stato reso esecutivo il 14.03.2024 e consegnato all'agente della riscossione il 25.04.2024). Ed è pacifico che l'agente della riscossione non ha potere di controllo e verifica sugli atti formati e notificati prime del suo intervento dall'ente impositore.
Sul punto, va precisato che la richiesta di condanna solidale di entrambe le parti convenute al pagamento delle spese che la difesa di parte ricorrente ha riproposto anche in corso dell'udienza di trattazione non può trovare accoglimento. Infatti, la Corte di Cassazione (in tal senso: Cass., 7716/2022 e 3817/2024) ha precisato che la condanna solidale presuppone la soccombenza di entrambe le parti convenute per la causalità che lega l'azione dell'agente della riscossione all'insorgenza della lite. Viceversa, se l'illegittimità della cartella è imputabile esclusivamente all'ente impositore (se la pretesa è prescritta per ragioni che riguardano solo l'ente impositore o per la omessa notifica degli atti presupposti), la condanna non può che essere pronunciata solo a carico dell'ente titolare della pretesa fatta valere.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e annulla l'atto impugnato. Condanna ATO ME 1 spa in liquidazione al pagamento delle spese di causa, in favore del procuratore antistatario del ricorrente, liquidandole in €.450,00 oltre accessori come per legge e al rimborso del CU, se assolto. Spese di causa compensate nei confronti di
AD. Così deciso in Messina il 10.02.2026 Il Giudice monocratico dr.ssa Elvira Patania
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 14, riunita in udienza il 10/02/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
PATANIA ELVIRA, Giudice monocratico in data 10/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3327/2025 depositato il 06/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - IO - Messina
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ato Messina 1 Spa - 02683660837
Difeso da diensore3_ - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240035203200000 TARSU/TIA a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 677/2026 depositato il
12/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato ad Agenzia delle Entrate – IO e alla società A.T.O. ME 1 s.p.a. in liquidazione e depositato telematicamente in data 06.05.2025 Ricorrente_1 impugnava la cartella di pagamento meglio in epigrafe identificata che era stata notificata il 5.02.2025 con la quale si chiedeva il pagamento della complessiva somma di €.887,88 a titolo di “omesso pagamento Raccolta
Rifiuti TIA TARSU anni 2010/2012”.
La ricorrente eccepiva la nullità dell'atto impugnato per la omessa notifica degli atti presupposti (fatture e intimazione di pagamento n. 279760 del 29.07.2019 che era richiamata nella cartella oggetto di impugnazione) nonché la maturata prescrizione del diritto fatto valere. Rilevava ancora che l'ente impositore difettava di legittimazione soprattutto in ordine alla determinazione delle tariffe applicate e che la cartella era nulla per difetto di motivazione sicché ne chiedeva l'annullamento.
Agenzia delle Entrate – IO si costituiva in giudizio depositando memoria datata 21.11.2025 con quale eccepiva la carenza di legittimazione passiva e rilevava la regolarità del proprio operato.
La società ATO ME 1 s.p.a. in Liquidazione si costituiva depositando memoria datata 30.01.2026 con la quale rilevava che la notifica della cartella di pagamento impugnata era stata preceduta dall'invio di fatture relative agli anni in contestazione e allegava documentazione attestante che la intimazione presupposta alla cartella in oggetto era stata notificata in data 30.11.2019 così come indicato a pagina 5 della cartella impugnata.
All'esito dell'odierna udienza, la Corte decideva come da dispositivo di cui si effettuava il deposito in segreteria e la comunicazione ai difensori nei termini di cui all'art. 35 d.lgs. 546/1992.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
La ricorrente ha eccepito la nullità derivata dell'atto impositivo oggetto di impugnazione per la omessa notifica degli atti presupposti (nel caso di specie l'intimazione citata in parte narrativa) e la conseguente estinzione del diritto fatto valere per prescrizione quinquennale per la omessa notifica di atti interruttivi per il periodo compreso tra la notifica delle fatture e la notifica della intimazione di pagamento.
Da parte sua, l'ente impositore ATO ME 1 s.p.a. in Liquidazione, costituendosi in giudizio, ha eccepito la inammissibilità del ricorso ai sensi degli artt. 19 e 21 d.lgs. 546/1992 per il fatto che il contribuente, dopo avere ricevuto la notifica delle fatture e della citata intimazione di pagamento, non avrebbe impugnato alcun atto nei termini sì che il credito sarebbe divenuto incontrovertibile e non più contestabile.
La società convenuta, ente titolare del potere impositivo, sostiene che, dopo aver emesso le fatture, le ha correttamente inviate alla contribuente presso l'indirizzo che la medesima aveva indicato al momento della presentazione della denuncia ai fini TARI;
successivamente, stante l'assenza di pagamento delle somme dovute, sarebbero stati inviati i citati atti a valenza interruttiva del termine prescrizionale, così da non incorrere in decadenza/prescrizione, che la contribuente non ha impugnato, essendosi limitata ad opporre la cartella esattoriale per cui è causa.
Pertanto, la sequenza procedimentale prescritta dalla legge sarebbe stata ampiamente rispettata.
Orbene, in proposito, va rilevato che la documentazione prodotta dalla società d'ambito convenuta non è idonea a comprovare la dedotta rituale notifica della intimazione di pagamento indicata nella cartella impugnata la cui regolare notifica avrebbe interrotto il termine prescrizionale quinquennale applicabile al caso di specie. Infatti, la dedotta notifica dovrebbe essere comprovata da un c.d. dettaglio postale, ossia dalla risposta che Banca_1 rilascia all'utente che intenda monitorare l'invio e il tragitto seguito da un proprio piego prima di giungere a destinazione. Orbene, l'esito di tale servizio non può equivalere alla prova legale della notifica dell'atto al destinatario poiché la notifica, come è noto, costituisce un atto proprio dell'Banca_2 o del messo (o di chi sia chiamato ad espletare il servizio) che cura e fa sì che il piego sia regolarmente entrato nella conoscenza (o conoscibilità) del destinatario e che deve svolgersi secondo le modalità e i tempi indicati e prescritti dal codice di rito o dalla legge speciale che disciplina la notifica stessa. Peraltro, nel caso in esame, l'esito del citato dettaglio reca la dicitura
“destinatario irreperibile” e non risulta che il soggetto mittente della raccomandata abbia espletato le dovute ricerche e la rinnovazione della spedizione così come sarebbe stato suo dovere fare in caso di irreperibilità assoluta del destinatario.
Pertanto, in difetto della prova di notifica di un atto interruttivo, deve ritenersi che la notifica della cartella per cui è causa costituisca la prima vera conoscenza acquisita da parte del contribuente della pretesa tributaria che si riferisce agli anni 2010/2012.
In applicazione del criterio della soccombenza, le spese vanno poste a carico di ATO ME 1 s.p.a. e liquidate in favore della ricorrente nella misura indicata in parte dispositiva. Deve disporsene la distrazione in favore del procuratore della ricorrente che ha reso la prescritta dichiarazione di cui all'art. 93 c.p.c.
Le spese vanno, invece, compensate nei confronti di AD che è intervenuto nel procedimento di notifica dell'atto impugnato solo nella fase finale del procedimento (la cartella conteneva il ruolo 1700/2024 che è stato reso esecutivo il 14.03.2024 e consegnato all'agente della riscossione il 25.04.2024). Ed è pacifico che l'agente della riscossione non ha potere di controllo e verifica sugli atti formati e notificati prime del suo intervento dall'ente impositore.
Sul punto, va precisato che la richiesta di condanna solidale di entrambe le parti convenute al pagamento delle spese che la difesa di parte ricorrente ha riproposto anche in corso dell'udienza di trattazione non può trovare accoglimento. Infatti, la Corte di Cassazione (in tal senso: Cass., 7716/2022 e 3817/2024) ha precisato che la condanna solidale presuppone la soccombenza di entrambe le parti convenute per la causalità che lega l'azione dell'agente della riscossione all'insorgenza della lite. Viceversa, se l'illegittimità della cartella è imputabile esclusivamente all'ente impositore (se la pretesa è prescritta per ragioni che riguardano solo l'ente impositore o per la omessa notifica degli atti presupposti), la condanna non può che essere pronunciata solo a carico dell'ente titolare della pretesa fatta valere.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e annulla l'atto impugnato. Condanna ATO ME 1 spa in liquidazione al pagamento delle spese di causa, in favore del procuratore antistatario del ricorrente, liquidandole in €.450,00 oltre accessori come per legge e al rimborso del CU, se assolto. Spese di causa compensate nei confronti di
AD. Così deciso in Messina il 10.02.2026 Il Giudice monocratico dr.ssa Elvira Patania