Sentenza 14 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 14/06/2025, n. 924 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 924 |
| Data del deposito : | 14 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza – Sezione Prima Civile - in composizione monocratica, nella persona del dott. Gabriele CONTI ha pronunciato la seguente
- S E N T E N Z A -
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2931/2020 promossa da:
(c.f. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'avv. PIRAS LAURA del Foro di Vicenza e con domicilio eletto presso lo studio del predetto difensore in Bassano del Grappa (VI), viale Diaz nr. 41
ATTORE contro
(c.f. ) in proprio ed in qualità di Controparte_1 C.F._2
curatore fallimentare del (c.f. Controparte_2
, rappresentato e difeso dall'avv. IPPOLITO ALFONSO del Foro di P.IVA_1
Vicenza e con domicilio eletto presso lo studio del predetto difensore in Vicenza,
Viale Sant'Agostino nr. 134
e
(c.f. ) rappresentato e difeso Controparte_3 C.F._3
dall'avv. VEGGIO FRANCESCO del Foro di Verona e con domicilio eletto presso lo studio del predetto difensore in Verona, Lungadige Cangrande nr. 6
pagina 1 di 29
e nei confronti di:
(p. iva ), Controparte_4 P.IVA_2
rappresentata e difesa dall'avv. ROVEDA GIOVANNI del Foro di Milano e con domicilio eletto presso lo studio del predetto difensore in Milano, Viale Coni Zugna nr. 5
TERZA CHIAMATA
avente ad oggetto: Responsabilità professionale
CONCLUSIONI:
PER LA PARTE ATTRICE:
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, accertare i fatti descritti e,
per l'effetto, condannare i convenuti, ognuno per il loro titolo come per legge,
al risarcimento di tutti i danni patiti dal signor Parte_1
quantificandoli nella complessiva somma di € 423.028,07 o in quella maggiore o minore che dovesse risultare in corso di causa, in tutti i casi, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
Condannare il in persona del Curatore Controparte_2
nonché il Curatore rag. , ciascuno per il loro titolo come per Controparte_1
legge, all'ulteriore pagamento di € 4.319,94 per la rimozione e lo smaltimento di “materiale di magazzino” già inventariato in data 01.06.2012.
Rigettare la richiesta di condanna formulata, seppure in via subordinata, da controparte al pagamento a favore del fallimento dell'importo di € 6.303,04 a titolo di responsabilità precontrattuale.
pagina 2 di 29 Nella denegata ipotesi in cui venisse dichiarata l'inammissibilità e/o improponibilità dell'azione nei confronti del così come Controparte_2
richiesto da parte convenuta condannare il ragioniere in Controparte_1
proprio e quale curatore del e l'ing. Controparte_2 Controparte_3
ognuno per il titolo e/o in solido tra loro, al risarcimento di tutti i danni patiti dal signor quantificandoli nella complessiva somma di € Parte_1
423.028,07 o in quella maggiore o minore che dovesse risultare in corso di causa, in tutti i casi, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
Condannare il Curatore rag. all'ulteriore pagamento di € Controparte_1
4.319,94 per la rimozione o lo smaltimento di “materiale di magazzino” già
inventariato in data 01.06.2012.
IN TUTTI I CASI con vittoria di spese, competenze ed onorari”.
In via istruttoria
Si insiste per l'ammissione delle istanze istruttorie così come formulate relativamente a quelle che non hanno trovato ingresso nel presente giudizio,
PER LA PARTE CONVENUTA PRETTO e Controparte_2
[...]
IN VIA PRELIMINARE DI RITO
- accertare e dichiarare l'improponibilità o l'inammissibilità della domanda proposta dall'attore contro per le ragioni di cui in Controparte_2
narrativa.
IN VIA PRELIMINARE DI MERITO
pagina 3 di 29 - accertare e dichiarare, per le ragioni di cui in narrativa, il difetto di legittimazione passiva del rag. , in proprio e quale curatore Controparte_1
fallimentare di e, pertanto, dichiararne l'estromissione Controparte_2
dal presente giudizio.
SEMPRE IN VIA PRELIMINARE, MA SUBORDINATA RISPETTO AI PUNTI
CHE PRECEDONO
- accertare e dichiarare la cessazione della materia del contendere in ragione dell'intervenuta transazione tra il e , disponendo in ogni CP_2 Parte_1
caso, il rimborso in favore del primo ed a carico dell'attore delle spese e delle competenze del presente giudizio .
NEL MERITO
- Rigettare, perché infondate, le domande tutte svolte dall'attore nei confronti di e di , in subordine, Controparte_2 Controparte_1
escludere o diminuire il risarcimento ex art. 1227 cod. civ. o, comunque,
limitare le pretese risarcitorie avversarie nei limiti di quanto effettivamente dimostrato e nelle voci di danno che siano conseguenza diretta ed immediata dell'illecito / inadempimento contestato;
- nel caso in cui il Giudice non ritenesse perfezionata la transazione con il sig.
, condannare quest'ultimo, in via riconvenzionale, a pagare in Parte_1
favore del l'importo di euro 6.303,04 a titolo di responsabilità CP_2
precontrattuale;
- in denegata ipotesi di accoglimento delle avverse domande nei confronti di personalmente, condannare Controparte_1 [...]
a manlevare e tenere indenne il rag. Controparte_4
pagina 4 di 29 di tutte le somme che dovesse essere condannato a pagare in Controparte_1
favore del sig. in ragione dei fatti per cui è causa;
Parte_1
- in denegata e non creduta ipotesi di accoglimento delle domande proposte dal sig. nei confronti di e/o di Parte_1 Controparte_2
, condannare l'ing. a manlevare e tenere Controparte_1 Controparte_3
indenni il rag. e il di Controparte_1 Controparte_2
tutte le somme che dovessero essere condannati a pagare in favore del primo;
- In ogni caso, con rifusione integrale delle spese e delle competenze di lite, ivi incluse le spese di CTP e CTU, da parte di chi risulterà soccombente o, in subordine, condannare rappresentanza generale per l'Italia a Controparte_4
tenere indenne l'assicurato dalle spese e delle competenze di lite relative presente procedimento ai sensi dell'art 1917 co III c.c.
PER LA PARTE CONVENUTA CP_3
insiste per l'accoglimento delle deduzioni, eccezioni, produzioni e istanze già
svolte nei precedenti scritti difensivi (comparsa di costituzione e risposta,
memorie n. 2 e n. 3 ex art. 183 VI comma c.p.c.), che si riportano per esteso anche in questa sede come da conclusioni che così si precisano, dichiarando di non accettare il contraddittorio su domande ed eccezioni nuove ex adverso formulate:
nel merito, in via principale: per le ragioni esposte in comparsa di costituzione e risposta, respingersi le domande tutte formulate dalla parte attrice ovvero da chiunque proposte e/o nel seguito estese nei confronti dell'ing. CP_3
pagina 5 di 29 perché prive di fondamento in fatto ed in diritto, con ogni CP_3
ulteriore provvedimento di ragione e di legge;
in via subordinata: accertarsi e dichiararsi la prevalente e/o concorrente responsabilità di tutte le altre parti in causa, riducendo per l'effetto la misura del risarcimento eventualmente dovuto dall'ing. in qualità Controparte_3
di coobbligato in solido, in proporzione all'entità delle rispettive colpe accertate a carico di ciascuna delle parti, con eventuale diritto dello stesso di procedere giudizialmente in via di regresso nei confronti di tutti i soggetti solidalmente responsabili nella causazione del danno.
IN OGNI CASO: con vittoria di spese e competenze di causa, oltre a rimb.
forf. 15%, c.p.a. e i.v.a. come per legge.
PER LA TERZA CHIAMATA:
Emesse tutte le più appropriate pronunce, condanne e declaratorie del caso,
respinta ogni diversa domanda, eccezione e deduzione avversaria, non accettandosi in contraddittorio su domande e deduzioni nuove, voglia il
Tribunale di Vicenza:
1. Nel merito, respingere le domande formulate nei confronti del Rag.
perché infondate in fatto ed in diritto. Parte_2
2. In subordine e senza inversione dell'onere probatorio, dichiarare che la garanzia assicurativa non è operante per la conoscenza pregressa dell'assicurato e per gli effetti degli artt. 1892 e 1893 C.C e artt. 1 e 22 h di polizza.
pagina 6 di 29 3. In subordine, e senza inversione dell'onere probatorio, respingere la domanda di manleva formulata nei confronti di per perdita Controparte_4
del diritto alla garanzia assicurativa per inadempienza dell'obbligo dell'avviso
(artt. 1913 e 1915 Cod. Civ. e art 8 di polizza).
4. Sempre in subordine, respingere la domanda di manleva del Rag.
per perdita del diritto alla garanzia assicurativa per Parte_2
violazione dell'obbligo si salvataggio (art. 1914 Cod. Civ.).
5. In ulteriore subordine, limitare ogni pronuncia nei confronti di
[...]
nei limiti, condizioni, massimali, scoperti e franchigia previsti CP_4
dalla polizza inter partes.
In ogni caso, con integrale rifusione di spese e competenze di causa.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I. Con atto di citazione, ritualmente notificato, Parte_1
chiedeva la condanna dei convenuti, ognuno per il loro titolo come per legge,
al risarcimento dei danni dallo stesso patiti e quantificati nella somma complessiva di € 432.028,07 o nella maggiore o minore che dovesse risultare in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione monetaria, nonché la condanna del solo fallimento e del curatore rag. al pagamento dell'ulteriore somma CP_1
di € 4.319,94 per la rimozione e lo smaltimento di “materiale di magazzino” già
inventariato in data 01.06.2012.
A fondamento delle proprie domande l'attore esponeva in fatto quanto segue:
pagina 7 di 29 - di essere titolare di una impresa artigiana e che, negli ultimi mesi del
2017, era venuto a conoscenza che nell'ambito della procedura fallimentare della (R.G. 27/2011 ex Tribunale di Bassano del Controparte_2
Grappa) era stato posto in vendita un opificio industriale nel Comune di Nove,
a confine con altri terreni dallo stesso già precedentemente acquistati da una procedura esecutiva;
- di essersi aggiudicato, in data 19.01.2018, l'immobile per il prezzo di €
71.710 oltre IVA e spese, bene trasferitogli con il successivo decreto del
12.05.2018;
- che la procedura di vendita era corredata da una relazione di stima degli immobili redatta dallo stimatore incaricato dalla curatela ing. CP_3
e di essersi determinato a procedere all'acquisto in quanto nella relazione
[...]
predetta il bene risultava conforme alle norme urbanistiche esente da vincoli e oneri in quanto, pur insistendo in zona agricola, era stato costruito prima del
1967;
- di aver successivamente appreso, anche mediante le verifiche del proprio tecnico di fiducia, geom. , che, in realtà il capannone di cui Persona_1
trattasi non esisteva alla data del 31.07.1967, essendovi prova della sua esistenza solo dal 1981;
- che, quindi, il Comune di Nove, a seguito delle verifiche disposte e accertato che l'immobile non era stato edificato in epoca antecedente al 1967,
aveva notificato all'attore, in data 11.10.2018, una ordinanza di demolizione del medesimo;
pagina 8 di 29 - di aver quindi proposto reclamo avverso il decreto di trasferimento dell'immobile del Tribunale di Vicenza, reclamo dichiarato inammissibile per tardività;
- di aver quindi dovuto procedere alla demolizione dell'immobile e al ripristino dello stato dei luoghi, nonché alla rimozione e smaltimento del materiale ivi contenuto che la curatela avrebbe già dovuto asportare.
Ciò premesso in fatto l'attore riteneva responsabili del danno occorsogli in prima battuta il curatore del fallimento rag. , quale responsabile CP_1
dell'operato dello stimatore ing. il quale aveva errato in modo CP_3
evidente a qualificare come legittimo un immobile abusivo, quindi la curatela in virtù della immedesimazione organica, rispondendo quindi dell'operato del curatore e, infine, lo stimatore ing. CP_3
Quanto al danno risarcibile, l'attore evidenziava che, sapendo dell'abusività dell'immobile, sicuramente non avrebbe presentato offerta per l'acquisto, non avendo interesse ad un terreno agricolo (che è ciò che risulta all'esito della demolizione) e richiedeva le seguenti poste di danno:
- € 3.152,27 per spese legali;
- € 136.274 per opere di demolizione del fabbricato e ripristino dell'area;
- € 76.486 oltre imposte e bolli per € 3.168,40, quale differenza tra il prezzo pagato per l'acquisto dell'immobile e l'attuale valore del terreno pari ad
€ 11.000;
- € 207.115,80 per spese di realizzazione di un nuovo capannone in altro luogo;
pagina 9 di 29 - € 450/500 mensili dall'immissione in possesso al saldo per mancato utilizzo del capannone e dell'area circostante;
così complessivamente l'importo di € 419.875,80 oltre imposte e bolli,
spese legali, spese del tecnico geom. , spese per smaltimento del Per_1
materiale contenuto nell'immobile e danno per mancato utilizzo.
II. Si costituiva in giudizio il rag. in proprio e quale Controparte_1
curatore del eccependo: Controparte_2
a) inammissibilità o improponibilità della domanda formulata contro il fallimento in quanto non proposta nelle forme di cui agli artt. 82 ss l.f. (ratione temporis applicabile) e pertanto mediante domanda di ammissione al passivo,
procedura a cui non si possono sottrarre le domande concernenti crediti risarcitori derivanti da fatti colposi del curatore, in quanto costi della procedura;
b) inammissibilità della domanda e violazione del divieto del ne bis in idem in quanto l'unico rimedio esperibile dall'aggiudicatario, in caso di vendita di aliud pro alio, era l'impugnazione del decreto di trasferimento, che l'attore aveva effettuato mediante reclamo ex art. 26 L.F. con esito negativo e non potendo, quindi, tentare di ottenere soddisfazione alle proprie domande mediante altra via;
c) difetto di legittimazione passiva del curatore in proprio in quanto le pretese risarcitorie correlate al compimento di atti tipici rientranti nelle attribuzioni connesse all'incarico debbono essere poste a carico del fallimento,
non del curatore in proprio, essendo ricomprese nel novero di quelle elencate dall'art. 111, n. 1, l.f.;
pagina 10 di 29 d) assenza di colpa del curatore in quanto l'errore era stato commesso dal coadiutore ing. scelto dal giudice delegato, persona qualificata la CP_3
cui relazione non poteva essere sindacata dal curatore essendo, peraltro, basata sulle dichiarazioni contenute nell'atto di provenienza dell'immobile;
e) avvenuta transazione tombale tra l'attore e il mediante la CP_2
corresponsione dell'importo di € 30.000 che il convenuto riteneva perfezionata, anche se non materialmente sottoscritta dall'attore;
f) responsabilità precontrattuale dell'attore nel recesso dalle trattative volte a concludere la transazione di cui al punto e)
g) anomalia della condotta dell'attore che, probabilmente, si era aggiudicato l'immobile ben sapendo che potesse essere abusivo, avendo sin dall'inizio la volontà di demolirlo ma così prefigurandosi un risarcimento che doveva essere, quindi, escluso o ridotto ex art. 1227 c.c.;
h) inopponibilità dell'ordine di demolizione al fallimento che non era stato parte del relativo procedimento amministrativo svolto dal e CP_5
comunque carenza di prova della non sanabilità dell'immobile;
i) contestazione delle poste risarcitorie richieste in punto di quantum.
I convenuti chiedevano, comunque, in caso di condanna del rag. o CP_1
del fallimento che l'ing. a cui era imputabile l'errore nella CP_3
relazione di stima, fosse condannato a tenerli indenni e manlevati di tutte le somme che dovessero essere condannati a pagare all'attore. Il rag. CP_1
chiedeva altresì di chiamare in causa la propria assicurazione per la responsabilità civile professionale Controparte_4
pagina 11 di 29 III. Si costituiva in giudizio il convenuto ing. Controparte_3
rilevando di aver redatto, nell'ambito di un incarico più ampio, su nomina del
G.D., anche una stima dell'immobile di cui trattasi e di aver appurato, previa ispezione dei luoghi, esame della perizia asseverata del bene del dicembre 2008
e dell'atto pubblico di conferimento di immobili in s.r.l. del 31.12.2008, notaio di Bassano del Grappa, accesso agli atti presso il Comune di Nove (VI), Per_2
quanto segue nei limiti di quanto qui rileva:
- che la costruzione del capannone risultava iniziata in data anteriore al
01.09.1967;
- che il fabbricato era in grave stato di degrado, con tetto in eternit e inadeguato all'uso, da ristrutturare con demolizione della maggior parte e ricostruzione;
- che la struttura a volta coperta, tipica degli anni '60-'70, era assai esile e le travi tra le capriate a volta erano “a corda molla”, tipologia scomparsa dopo gli anni '70;
- che, in relazione alla conformità catastale dell'immobile, vi erano alcune difformità documentali.
In occasione dell'accesso agli uffici comunali, insieme al curatore fallimentare, aveva verificato che non risultava alcun documento relativo all'immobile, anche se esisteva il catastale ed era riportato a PRG con scheda fabbricato e dall'atto di conferimento di immobili in s.r.l. la costruzione risultava iniziata ante 01.09.1967, a fronte di ciò nel 2008 l'immobile era stato stimato per € 127.484 detratti i costi di demolizione delle parti da ricostruire,
pagina 12 di 29 delle tettoie abusive e dello smaltimento dell'eternit e venduto all'attore nel
2018 per € 71.710.
Ciò premesso il convenuto respingeva l'addebito di responsabilità
ritenendo di aver correttamente operato, basandosi sulle dichiarazioni rese in un atto pubblico e rilevando l'illeggibilità e la datazione incerta della documentazione attorea, con particolare riguardo alla foto IGM e contestando,
comunque, anche il quantum del danno richiesto dal sig. . Parte_1
IV. Si costituiva in giudizio la terza chiamata
[...]
Con
(d'ora in avanti ”) associandosi alle Controparte_4
difese dedotte dal rag. . Quanto alla garanzia assicurativa ne eccepiva CP_1
l'inoperatività, in quanto, già prima della data di rinnovo della polizza
(30.08.2019), l'assicurato era a conoscenza del reclamo contro il decreto di trasferimento promosso dall'attore e delle trattative tra lo stesso e il fallimento al fine di trovare una soluzione bonaria, ma tali circostanze non erano state comunicate all'Assicurazione al momento del rinnovo e ciò escludeva la copertura della polizza azionata per gli effetti degli artt. 1892 e 1893 c.c..
Inoltre l'assicurato rag. non aveva mai comunicato il sinistro alla CP_1
Compagnia, che ne era venuta a conoscenza solo con la notifica dell'atto di citazione e pertanto aveva perduto il diritto alla garanzia ai sensi dell'art. 1915
c.c. e art. 8 documentazione polizza (che prevedeva un termine di 30 giorni per la denuncia del sinistro). Il rag. inoltre aveva violato l'obbligo di CP_1
salvataggio ex art. 1914 c.c. aggravando il rischio di danno. In subordine AIG
ribadiva i limiti, massimali, scoperti, franchigia di € 500 prevista e massimali di polizza.
pagina 13 di 29 V. La causa, concessi i termini per memorie istruttorie ex art. 183/6 c.p.c.,
non accettata dalle parti la proposta conciliativa formulata dal precedente g.i.,
era istruita mediante prova per testi come da ordinanza del 17.11.21 ed espletamento di CTU con il quesito di cui al verbale dell'udienza del 14.10.22,
come integrato con ordinanza del 22.01.24. Quindi, il sottoscritto g.i.,
subentrato nel ruolo dal 03.10.24, ritenuta la causa matura per la decisione,
fissava l'udienza cartolare del 30.01.25 per precisazione delle conclusioni.
Precisate dalle parti le conclusioni, come in epigrafe trascritte, il giudice tratteneva la causa in decisione con assegnazione dei termini massimi ex art. 190 c.p.c. per scritti conclusivi.
VI. Sulla posizione dei convenuti rag. e CP_1 Controparte_2
[...]
Quanto alle domande attoree nei confronti del rag. , le stesse sono CP_1
inammissibili per carenza di legittimazione passiva del curatore, come riconosciuto da Cass. 28984/2008: “qualunque responsabilità attinente alla custodia dei beni inventariati e alla vendita di detti beni nell'ambito della procedura concorsuale non può che far capo all'organo propulsore della medesima e non alla persona fisica che ne è titolare. L'obbligazione risarcitoria prospettata dall'attore, in quanto correlata all'esercizio di atti tipici rientranti nelle attribuzioni dell'organo curatela, doveva, quindi, essere a carico del fallimento, iscrivendosi a tutti gli effetti nel novero di quelle elencate alla L.
Fall., art. 111, n.
1. Per vero, l'applicazione della prefata disposizione di legge deve intendersi non già circoscritta - come potrebbe suggerire una interpretazione ingiustificatamente formalistica della locuzione "debiti pagina 14 di 29 contratti" - agli effetti dell'attività negoziale della curatela, bensì estesa alle situazioni obbligatorie che di tale connotazione negoziale sono carenti, quali i fatti illeciti riferibili al curatore e, più in generale, ogni altro atto o fatto idoneo a dar vita ad una obbligazione in conformità all'ordinamento giuridico (art. 1173 c.c.), purché si pongano in rapporto di dipendenza causale dalla procedura concorsuale.” Nella medesima direzione della responsabilità del
Curatore quale organo della procedura concorsuale, si è ulteriormente affermato “che anche i crediti risarcitori, purché si pongano in rapporto di dipendenza causale dalla procedura concorsuale, divengono "costi" di questa,
assimilabili a quelli relativi all'amministrazione del fallimento ed alla continuazione dell'esercizio dell'impresa, con la conseguenza che la domanda giudiziale per la condanna al conseguente risarcimento, se avanzata in via ordinaria, va dichiarata improponibile” (Cass. 11379/2011, 12785/2012), con la conseguenza che anche le domande azionate dall'attore in via ordinaria verso il fallimento devono essere dichiarate, in questa sede, improponibili, in quanto dovevano essere azionate attraverso lo speciale procedimento endofallimentare di accertamento del passivo, davanti al tribunale fallimentare (cfr. Cass.
8901/2013, v. anche Cass. n. 28481/2005; Cass. n. 27679/2008; Cass.
n. 17035/2011, cfr. anche Cass. 515/2003: “Nella giurisprudenza di questa
Corte, invero, è ormai indiscusso che anche i crediti verso la massa debbono essere accertati con il medesimo rito previsto per i crediti concorsuali…Ne
consegue che, nel caso in esame il , o i singoli condomini, CP_6
avrebbero dovuto proporre domanda di ammissione al passivo in prededuzione, per far valere i propri crediti, sia nella parte che avesse titolo nel pagina 15 di 29 contratto di compravendita stipulato con il curatore, sia nella parte che avesse titolo nella responsabilità extracontrattuale del fallito o della stessa curatela. La
proposizione con il rito ordinario rende invece improponibile la domanda del condominio. E tale improponibilità, non essendovi preclusione di giudicato, è
rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento..).
A maggior argomentare le domande nei confronti del fallimento sono inammissibili anche per un altro concorrente motivo. Infatti la giurisprudenza di legittimità da tempo si è orientata nel senso del riconoscimento di tutela all'ipotesi di vendita forzata di aliud pro alio, pur non essendo univoca quanto alla mancanza di qualità essenziali.
In linea di massima (Cass. 21 dicembre 1994, n. 11018, che richiama:
Cass. 25 maggio 1971 n. 1521; Cass. 17 gennaio 1978 n. 206; Cass. 24 marzo
1981, n. 1698; Cass. 3 dicembre 1983, n. 7233; Cass. 31 marzo 1987 n. 3093;
Cass. 10 dicembre 1991 n. 13268; Cass. 15 febbraio 1992 n. 1866), l'acquirente risulta tutelato in tutti i casi in cui il bene oggetto dell'ordinanza di vendita non coincide con quello oggetto dell'aggiudicazione; il relativo concetto viene poi esteso tanto alle ipotesi in cui la cosa appartenga ad un genere del tutto diverso da quello indicato nell'ordinanza, ovvero manchi delle particolari qualità necessarie per assolvere la sua funzione economico-sociale, tanto a quelle in cui risulti del tutto compromessa la destinazione del bene all'uso preso in considerazione nell'ordinanza di vendita quale elemento determinante per la formulazione dell'offerta di acquisto (e in questi casi viene ricondotta la vendita di immobile abusivo non sanabile, come nel caso di specie), ma tale tutela si attua con il solo rimedio dell'opposizione agli atti esecutivi pagina 16 di 29 e quest'ultima deve essere esperita comunque - nel limite temporale massimo dell'esaurimento della fase satisfattiva dell'espropriazione forzata, costituito dalla definitiva approvazione del progetto di distribuzione - entro il termine perentorio di venti giorni dalla legale conoscenza dell'atto viziato, ovvero dal momento in cui la conoscenza del vizio si è conseguita o sarebbe stata conseguibile secondo una diligenza ordinaria (Cass. 7708/2014). Tutela che infatti l'attore aveva azionato con il reclamo ex art. 26 l.f. del 17.10.2018
(essendosi in presenza di una vendita forzata effettuata in sede fallimentare),
dichiarato inammissibile dal Tribunale con decreto del 13.12.2018.
Indipendentemente dallo strumento scelto e dalla correttezza della decisione del Tribunale, l'attore non può adesso pretendere di ottenere diversa tutela mediante lo strumento risarcitorio, esercitato peraltro fuori dal procedimento di accertamento del passivo.
Infine, a chiusura, si rileva che appare irrilevante l'intervenuta chiusura del fallimento medio tempore ex art. 118 l.f., in quanto, essendo stati effettuati gli accantonamenti di legge, permane sia legittimazione del curatore in giudizio, sia la necessità che l'accertamento di tali crediti segua la via concorsuale già prospettata.
La declaratoria di inammissibilità delle domande nei confronti del rag.
assorbe ogni questione relativa alla azionata garanzia assicurativa nei CP_1
confronti della terza chiamata.
VII. Quanto alla posizione del convenuto ing Controparte_3
È opportuno premettere che nel presente caso l'ing. è stato CP_3
nominato, a quanto consta dal giudice delegato, come coadiutore per la stima pagina 17 di 29 dell'immobile ex art. 32 l.f. (ma il regime della sua responsabilità non muterebbe se fosse stato nominato direttamente dal curatore ex art. 87, comma
2, l.f.). Tale figura, per ruolo e funzione è assimilabile all'esperto nominato nell'ambito della procedura esecutiva per la stima del bene mobile pignorato ex art. 569 c.p.c.. Secondo la giurisprudenza l'esperto nominato dal giudice per la stima del bene pignorato è equiparabile, una volta assunto l'incarico, al consulente tecnico d'ufficio, sicché è soggetto al medesimo regime di responsabilità ex art. 64 c.p.c., senza che rilevi il carattere facoltativo della sua nomina da parte del giudice e l'inerenza dell'attività svolta ad una fase solo prodromica alla procedura esecutiva (Cass. 18/09/2015, n. 18313, arg. ex Cass.
10670/2001). Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, la responsabilità del consulente tecnico d'ufficio è regolata dall'art. 64 c.p.c.
ancorché al di fuori di ogni vincolo privatistico, atteso che il consulente è un ausiliario del giudice ed opera in funzione dell'accertamento che al giudice è
demandato ovvero in funzione del superiore interesse della giustizia. Ne
consegue che per i danni cagionati all'aggiudicatario, in virtù di errata valutazione del bene staggito, il perito risponde a titolo di responsabilità
extracontrattuale, ove ne sia accertato il suo comportamento doloso o colposo nello svolgimento dell'incarico. E ciò purché detto comportamento abbia determinato una significativa alterazione della situazione reale del bene destinato alla vendita, idonea a incidere casualmente nella determinazione del consenso dell'acquirente (cfr. Cass. 06/05/2020, n. 8496; Cass. 23/06/2016, n.
13010). In altre parole, l'esperto stimatore risponde esclusivamente dei danni cagionati alla parte che siano in rapporto di causalità con le sue attività e pagina 18 di 29 sempre che queste siano connotate dal requisito della colpa grave ex art. 64
c.p.c. Ferma perciò la connotazione aquiliana dell'illecito, al danneggiato compete la prova, oltre che del danno, del nesso di causalità tra esso e la condotta del consulente e la caratterizzazione della colpa in capo a costui in termini di gravità (Trib. Milano, 06/10/2022, n. 7730; in tal senso, anche Trib.
Verona, 19/03/2013 e Trib. Torino, 11/09/2020: “l'esperto stimatore risulta essere ausiliario del Giudice che opera in funzione del superiore interesse della
Giustizia, che pertanto alcun rapporto di tipo professionale lega il perito stimatore al soggetto che diventa aggiudicatario dell'immobile stimato e che quindi la sua responsabilità assume connotazione tipicamente extracontrattuale, con conseguente onere di chi si assume danneggiato dalla stima di provare, oltre che il danno, il nesso di causalità tra questo e la condotta del consulente e la caratterizzazione della colpa in capo a costui secondo i noti parametri della negligenza, imprudenza ed imperizia, oltre che, se ritenuta configurabile la sua responsabilità non ai sensi della norma generale ex art. 2043 c.c., ma in relazione alla norma speciale ex art. 64 c.p.c., in termini di colpa grave” (Trib. Torino, 11/09/2020; così anche Trib. Verona, 19/03/2013).
Al riguardo, va per altro verso ribadito che nell'esecuzione della prestazione dovuta (così come il CTU anche) lo stimatore è tenuto a osservare la diligenza qualificata ai sensi dell'art. 1176 comma 2, c.c., ove risulta designato il modello astratto di condotta estrinsecantesi (sia esso professionista o imprenditore)
nell'adeguato sforzo tecnico, con impiego delle energie e dei mezzi normalmente ed obiettivamente necessari od utili, in relazione alla natura dell'attività esercitata, volto all'adempimento della prestazione dovuta (cfr.
pagina 19 di 29 Cass. 06/05/2020, n. 8496). Questo sta a significare che affinché il comportamento sia qualificato come diligente, occorre l'impiego di abilità e di appropriate nozioni tecniche peculiari all'attività esercitata, con l'uso degli strumenti normalmente adeguati, ossia con l'uso degli strumenti comunemente impiegati, in relazione all'assunta obbligazione (Cass., nn. 21775/2019,
15732/2018, 12995/2006, richiamate da Trib. Lecce n.r 1497/2025).
Ora la perizia di stima dell'ing. del 04.06.2012, per quanto CP_3
qui rileva, esponeva le seguenti considerazioni:
pagina 20 di 29 Il convenuto stimatore, quindi, conclude per la legittimità
urbanistico/edilizia del capannone, in quanto edificato ante 1967, tranne per le tettoie costruite in adiacenza, abusive e non sanabili e ciò sostiene di aver fatto ispezionando i luoghi, esaminando la perizia asseverata del dicembre 2008,
l'atto pubblico di conferimento di immobili del 31.12.2008 e provvedendo all'accesso agli atti presso il Comune di Nove.
Tali verifiche non possono essere sufficienti a ritenere che lo stimatore abbia svolto con la richiesta diligenza e professionalità l'incarico, infatti lo stimatore non può basarsi, per una verifica fondamentale ai fini della stima e della successiva vendita di un immobile come quella di cui trattasi, su dichiarazioni effettuate da terzi, come quella che segue effettuata nell'atto di conferimento immobili del 31.12.2008:
pagina 21 di 29 Né rileva la perizia di stima asseverata del 2008 in quanto nella predetta non si riferiva di una costruzione dell'immobile ante 1967 ma solo che facendosi poi riferimento ad una perizia di stima del geom. che, Per_3
tuttavia, il convenuto non deposita in causa e ciò fa anche dubitare che abbia consultato tale perizia, di cui comunque non è dato conoscere il contenuto.
Quanto alle verifiche effettuate presso il Comune di Nove appare di particolare rilevanza la testimonianza dell'arch. (istruttore tecnico del Tes_1
Comune) che ha così risposto alle domande attoree [enfasi aggiunte]:
“cap. 2: sì è vero, confermo che l'ing. ha depositato nel 2012 CP_3
richiesta di accesso agli atti per verificare la legittimità urbanistica ed edilizia di un immobile. Viene esibito alla teste il doc. 21 di parte attrice e la teste conferma di aver portato a compimento la richiesta di accesso agli atti e di aver redatto la documentazione reperita.
cap. 3: confermo che non è stata reperita alcuna pratica edilizia che riguardava l'immobile di proprietà del falliment;
CP_2
ADR: non ho ricordo di schede che riguardassero l'immobile in oggetto ma tengo a precisare che eventuali schede redatte non legittimano dal punto di vista urbanistico ed edilizio l'esistenza dell'immobile, ma si limitano a fotografare ciò che è stato riscontrato come esistente in un terreno. Di
conseguenza eventuali schede redatte nel 1984/1985 non rivestono alcun significato legittimante l'immobile de quo.
pagina 22 di 29 ADR: non avendo trovato con il nominativo richiesto Controparte_2
) alcuna pratica edilizia riguardante l'immobile in questione, non è
[...]
stato richiesto alcun fotogramma presso l'Istituto Geografico Militare, anche perché non era stata avanzata alcuna richiesta di un nuovo intervento edilizio;
..”
In ultimo certo non poteva essere sufficiente a dichiararne la costruzione come edificata ante 01.09.1967 la sussistenza di determinati particolari costruttivi
(“travi a corda molla”) in quanto, per stessa ammissione del convenuto, si trattava di una tipologia di travi scomparsa dopo gli anni '70, quindi ciò non poteva dare allo stimatore alcuna ragionevole certezza sulla costruzione dell'immobile ante 1967.
Dalla fotografia IGM in originale prodotta e datata 31.07.1967 si nota l'assenza del capannone e, francamente, appare difficile pensare che un immobile del genere possa essere stato costruito in un solo mese, peraltro quello di agosto.
In conclusione la responsabilità dell'ing. deve ritenersi acclarata, CP_3
siccome connotata da indubbia gravità.
Quanto al nesso di causa tra le condotte negligenti dello stimatore e il danno dedotto da parte attrice, appare evidente dalla circostanza, peraltro non contestata dal convenuto ing. che il sig. , titolare di CP_3 Parte_1
impresa artigiana, avesse acquistato l'immobile per ingrandire la propria attività e si sia ritrovato proprietario di un immobile da demolire e quindi, alla fine, del solo terreno, concretizzandosi pertanto la fattispecie dell'aliud pro alio.
pagina 23 di 29 Ciò premesso, tuttavia, la domanda attorea di risarcimento del danno può
essere accolta per una somma assai più ridotta rispetto a quella richiesta dal sig.
, per le ragioni che seguono. Parte_1
Intanto giova premettere che questo giudicante condivide l'operato del CTU e gli esiti della consulenza e dell'integrazione svolte, con le precisazioni che si diranno, avendo il CTU operando seguendo corretti criteri tecnico scientifici,
nel pieno contraddittorio delle parti, in aderenza al quesito posto e rispondendo compiutamente alle osservazioni svolte dai CTP (“Il giudice del merito, quando aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte,
esaurisce l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento;
non è quindi necessario che egli si soffermi sulle contrarie deduzioni dei consulenti di fiducia che, anche se non espressamente confutate,
restano implicitamente disattese perché incompatibili con le argomentazioni accolte. Le critiche di parte, che tendano al riesame degli elementi di giudizio già valutati dal consulente tecnico, si risolvono in tal caso in mere allegazioni difensive..” (cfr. ex multis Cass. 8355/2007).
Nel primo elaborato peritale la CTU ha individuato le seguenti poste di danno a favore dell'attore:
Rispetto a tali conteggi si ritiene che non siano dovute dall'ing. i CP_3 pagina 24 di 29 costi di bonifica materiali in quanto sarebbero stati di pertinenza del fallimento
(ove l'attore li avessi richiesti nelle corrette forme della insinuazione al passivo fallimentare) trattandosi di masserizie di proprietà della società fallita.
Quanto agli ulteriori importi richiesti dall'attore la CTU espone,
condivisibilmente, quanto segue:
“Il doc 16 prodotto in atti dall'attore riporta una spesa sostenuta per l'assistenza legale, pari a €. 3.152,27 (Ft avv. Piras), non specificamente riferita al quesito.
Non sono documentate le spese tecniche relative alle verifiche preliminari eseguite dal geom. , dichiarate in atto di citazione “in fase di Persona_1
quantificazione”.
Dalle visure eseguite presso l'ufficio tecnico non risulta che sia stata presentata una pratica edilizia per la demolizione del fabbricato in ottemperanza
Pa all'ordinanza di demolizione;
l'esecuzione è stata comunicata al Comune
Nove dall'avv. Piras e verificata dalla Polizia locale.
Non viene dedotto il costo della pratica catastale per la denuncia di demolizione dei fabbricati, comunque non documentato, perché nella relazione peritale era già prevista la spesa per la regolarizzazione catastale dei fabbricati esistenti, che non è evidentemente stata sostenuta.”
Nemmeno sono dovuti gli importi richiesti in citazione per l'edificazione di un capannone artigianale (quantificati addirittura sul nuovo e pari ad €
207.115,80) in quanto l'attore non aveva certo acquistato un immobile al nuovo e pertanto si tratterebbe di una ingiustificata locupletazione, né quelli per la locazione di un capannone di tipologia analoga a quello demolito, in quanto tale spesa non è in alcun modo provata.
pagina 25 di 29 Quanto alle spese per la “ulteriore bonifica” di cui all'elaborato integrativo,
richiesto dal precedente g.i., la CTU le ha quantificate in € 10.643,60+iva, ma le stesse non si ritengono dovute, in quanto come chiarito dal consulente, tale ulteriore bonifica non era stata richiesta dal Comune in sede di ordinanza di demolizione e il terreno acquistato dal sig. dal fallimento certo non Parte_1
era un terreno agricolo neanche in origine.
In ultimo si ritengono dovuti a favore dell'attore gli importi a titolo di IVA in quanto lo stesso aveva acquistato l'immobile di cui trattasi come persona fisica e pertanto lo stesso non potrebbe portare l'imposta in detrazione (in tutte le fatture prodotte, infatti, l'IVA è esposta).
In conclusione l'ing. va condannato a corrispondere all'attore CP_3
l'importo di € 80.545,63 (già da ritenersi individuata in moneta attuale dal
CTU) oltre interessi al tasso legale ex art. 1284, comma 1, c.c. decorrenti dalla data del decreto di trasferimento alla data della domanda giudiziale e al tasso ex art. 1284, comma 4, c.c. dalla domanda giudiziale al saldo effettivo.
VIII. Quanto alle spese di lite, le stesse seguono la soccombenza dell'attore nei confronti del convenuto in proprio e quale curatore del CP_1
e si liquidano nella misura di cui in Controparte_2
dispositivo ex D.M. 55/2014 e ss.mm.ii. per il valore di causa identificato dall'attore (scaglione 260.001-520.000) al parametro medio per tutte le fasi previste dal citato D.M. e con aumento del 30% ex art. 4 comma 2 DM 55 cit.
per la difesa di due parti aventi stessa posizione processuale. Spetta anche il rimborso delle spese di CTP come da preavvisi di parcelle in atti (cfr. Cass.,
S.U., n. 16990/2017: “Quanto alle spese per l'assistenza in giudizio da parte di pagina 26 di 29 un esperto è tralatizio, invece, il principio secondo cui sono ripetibili dalla parte vittoriosa gli onorari del consulente tecnico da essa assunto (Cass. n. 1626
del 1965; conf. n. 625 del 1972). Questa Corte ha più volte avuto modo di affermare che le spese della consulenza di parte, la quale ha natura di allegazione difensiva, vanno comprese fra le spese processuali al cui rimborso la parte vittoriosa ha diritto, sempre che il giudice non ne rilevi l'eccessività o la superfluità, ai sensi del primo comma dell'art. 92 cod. proc. civ. (Cass. n.
3716 del 11/06/1980: conf. Cass. n. 10173 del 2015, n. 84 del 2013, n. 6056 del
1990, n. 625 del 1972, n. 1626 del 1965). Le forme per attivare la ripetizione sono quelle della nota delle spese che il difensore deve unire al fascicolo di parte al momento del passaggio in decisione della causa (art. 75 disp. att. cod.
proc. civ.)”.
L'attore dovrà rimborsare anche le spese della compagnia assicurativa
Con
costituita in quanto dalla sua infondata azione è derivata la necessità del convenuto di chiamarla in causa, (infatti è consolidato nella CP_1
giurisprudenza della Corte di legittimità (cfr., tra le più recenti, Cass. n.
10364/2023 e 10583/2024) il principio per cui il rimborso delle spese processuali sostenute dal terzo, chiamato in garanzia dal convenuto, va a carico dell'attore qualora, come nella specie, la chiamata in causa sia resa necessaria in relazione alle tesi sostenute dall'attore stesso e queste siano risultate infondate).
Tali spese sono liquidate sulla base dei valori minimi ex D.M. 55/2014 per il valore di causa identificato dall'attore e per tutte le fasi previste dal citato D.M.
tenuto conto che l'assicurazione si era associata nel merito alle difese del proprio assicurato e quindi ha svolto una più ridotta attività difensiva.
pagina 27 di 29 Il convenuto soccombente deve, invece, rimborsare Controparte_3
le spese di lite all'attore, liquidate come in dispositivo ex D.M. 55/2014 sulla base del valore dell'accordato per tutte le fasi previste dal citato D.M. al parametro compreso tra minimo e medio essendo l'importo accordato più
vicino al minimo dello scaglione di riferimento (€ 52.001-260.000) che al massimo.
Le spese di CTU, come già liquidate in atti, devono essere poste a carico del convenuto soccombente . Controparte_3
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P.Q.M.
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Il Tribunale di Vicenza, ogni altra domanda, istanza ed eccezione reietta,
definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, così provvede:
1) dichiara il difetto di legittimazione passiva rispetto alle domande attoree del convenuto;
Controparte_1
2) dichiara improponibili le domande attoree verso il convenuto;
CP_2
3) condanna l'attore a rimborsare ai convenuti e Controparte_1 [...]
le spese di lite del presente procedimento liquidate in Controparte_2
€ 1.214 per esborsi, € 29.194,10 per compensi, oltre 15% spese generali, IVA e
CPA come per legge e al le spese di CTP Controparte_2
pari ad € 11.165,44;
4) condanna l'attore a rimborsare alla terza chiamata le spese Controparte_4
di lite del presente procedimento liquidate in € 11.229 per compensi, oltre 15%
spese generali, IVA e CPA come per legge;
5) condanna il convenuto a corrispondere all'attore, per i Controparte_3
titoli di cui in narrativa l'importo di € 80.545,63, oltre interessi al tasso legale pagina 28 di 29 ex art. 1284, comma 1, c.c. decorrenti dalla data del decreto di trasferimento alla data della domanda giudiziale e al tasso ex art. 1284, comma 4, c.c. dalla domanda giudiziale al saldo effettivo;
6) condanna il convenuto a rimborsare all'attore le spese di Controparte_3
lite del presente procedimento che liquida in € 1.241 per esborsi, € 10.000 per compensi, oltre 15% spese generali, IVA e CPA come per legge;
7) pone le spese di CTU, come già liquidate in corso di causa, a definitivo carico del convenuto soccombente . Controparte_3
Così deciso in Vicenza il 14/06/2025
Il Giudice
Gabriele Conti
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