Sentenza 9 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5S, sentenza 09/01/2025, n. 419 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 419 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00419/2025 REG.PROV.COLL.
N. 05751/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Stralcio)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5751 del 2020, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Susanna Angela Tosi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Milano, via Vespri Siciliani 38;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
del provvedimento emesso dal Ministero dell'Interno in data 2 marzo 2020, notificato il 25 giugno 2020, con cui è stato decretato il respingimento dell'istanza di concessione della cittadinanza italiana K10/-OMISSIS-, presentata dalla ricorrente in data 27 agosto 2015 ai sensi dell'art. 9 comma 1, l. 5 febbraio 1992, n. 91.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 15 novembre 2024 il dott. Agatino Giuseppe Lanzafame e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con decreto Ministro dell’Interno, 2 marzo 2020, n. K10/-OMISSIS-, notificato in data 5 giugno 2020, il Ministero resistente ha respinto l’istanza di concessione della cittadinanza italiana ex art. 9 c. 1, lett. f), l. 5 febbraio 1992, n. 91 proposta dalla sig. -OMISSIS-in data 27 agosto 2015, ritenendo che « nella fattispecie concreta in considerazione attualmente non si ravvisa la coincidenza tra l’interesse pubblico e quello del richiedente alla concessione della cittadinanza italiana ».
A sostegno della propria decisione la p.a. ha evidenziato che nella documentazione acquisita agli atti non vi era prova che l’interessata e il proprio nucleo familiare avessero percepito, sia nel triennio precedente all’istanza, sia nel triennio di imposta 2016/2018 redditi uguali o superiori al ragionevole parametro individuato dalla p.a. al fine di valutare la capacità dell’aspirante cittadino a partecipare alla spesa pubblica necessaria ad assicurare i servizi pubblici essenziali (parametro pari ad « € 8.263,31, incrementato fino a € 11.362,05 di reddito complessivo in presenza del coniuge a carico ed in ragion di ulteriori € 516,00 per ogni figlio a carico »).
2. Con l’atto introduttivo del presente giudizio, la sig. -OMISSIS- ha lamentato l’illegittimità di tale decreto per « violazione di legge; eccesso di potere; difetto/carenza di istruttoria; travisamento dei fatti; abnormità/irragionevolezza del provvedimento [e] difetto dei presupposti per il rigetto della cittadinanza », osservando:
- che « già al momento della presentazione della domanda aveva indicato di essere a carico del sig. -OMISSIS-, nato in [...] il -OMISSIS-, suo convivente more uxorio con il quale, già all’epoca della domanda, aveva avuto il figlio -OMISSIS-, nato a [...] il -OMISSIS- » e che quindi l’amministrazione avrebbe dovuto considerare nelle sue valutazioni anche i redditi del sig. -OMISSIS- (il cui stabile legame con la sig.-OMISSIS- era testimoniato anche dal figlio nato dall’unione tra i due);
- che il reddito del suo “nucleo familiare”, così come sopra individuato, « al momento della presentazione della domanda e per tutti gli anni successivi, era ed è rimasto ben superiore ai parametri di legge »;
- che la sufficienza del reddito del suo nucleo familiare era dimostrata dal fatto che, in data 28 gennaio 2020, la p.a. aveva concesso la cittadinanza al suo convivente -OMISSIS-.
3. In data 4 agosto 2024, l’amministrazione resistente si è costituita in giudizio.
4. All’udienza straordinaria di riduzione dell’arretrato del 15 novembre 2024 la causa è stata trattenuta in decisione.
5. Il ricorso è infondato per le ragioni di seguito illustrate, tenuto conto delle disposizioni vigenti in materia di concessione della cittadinanza e dei consolidati principi espressi dalla giurisprudenza sul tema.
6. È noto, infatti, che ai sensi dell’art. 9, c. 1, lett. f), l. n. 91/1992, la cittadinanza italiana « può » essere concessa allo straniero che risieda legalmente da almeno dieci anni nel territorio della Repubblica.
Tale espressione comporta che la residenza nel territorio per il periodo minimo previsto dal legislatore è solo un presupposto per proporre la domanda, a cui segue « una valutazione ampiamente discrezionale sulle ragioni che inducono lo straniero a chiedere la nazionalità italiana e delle sue possibilità di rispettare i doveri che derivano dall’appartenenza alla comunità nazionale » (cfr. Consiglio di Stato, III, 23 luglio 2018, n. 4447).
7. È noto, poi, che l’ampia discrezionalità esercitata dalla p.a. nel provvedimento di concessione della cittadinanza « si esplica in un potere valutativo che si traduce in un apprezzamento di opportunità circa lo stabile inserimento dello straniero nella comunità nazionale, sulla base di un complesso di circostanze, atte a dimostrare l’integrazione del soggetto interessato nel tessuto sociale, sotto il profilo delle condizioni lavorative, economiche, familiari e di irreprensibilità della condotta » (Consiglio di Stato, III, 23 luglio 2018, n. 4446) e che l’inserimento dello straniero nella comunità nazionale è considerato legittimo « quando quest’ultimo sia detentore di uno status illesae dignitatis morale e civile » (Consiglio di Stato, II, 31 maggio 2021, n. 4151), ovvero quando l’amministrazione « ritenga che quest'ultimo possieda ogni requisito atto ad inserirsi in modo duraturo nella comunità mediante un giudizio prognostico escluda che il richiedente possa successivamente creare inconvenienti o commettere fatti di rilievo penale » (Tar Lazio, I- ter , 11 febbraio 2021, n. 1719).
8. Va ricordato, poi, che « nel giudizio ampiamente discrezionale che l’amministrazione svolge ai fini della concessione della cittadinanza italiana rientra anche l’accertamento della sufficienza del reddito, in quanto la condizione del possesso di adeguati mezzi di sostentamento dell’istante non è solo funzionale a soddisfare primarie esigenze di sicurezza pubblica, considerata la naturale propensione a deviare del soggetto sfornito di adeguata capacità reddituale (cfr. Consiglio di Stato, VI, 3 febbraio 2011, n. 766; e 16 febbraio 2011, n. 974) – ratio che è alla base delle norme che prescrivono il possesso di tale requisito per l’ingresso in Italia, per il rinnovo del permesso di soggiorno e per il rilascio della carta di soggiorno – ma è anche funzionale ad assicurare che lo straniero possa conseguire l’utile inserimento nella collettività nazionale, con tutti i diritti e i doveri che competono ai suoi membri, cui verrebbe ad essere assoggettato; in particolare, tra gli altri, al dovere di solidarietà sociale di concorrere con i propri mezzi, attraverso il prelievo fiscale, a finanziare la spesa pubblica, funzionale all’erogazione dei servizi pubblici essenziali (cfr. ex multis Tar Lazio, I-ter, 31 dicembre 2021, n. 13690) » e che « la valutazione del requisito reddituale va effettuata tenendo conto sia di quello già maturato al momento della presentazione della domanda ( cfr. Tar Lazio, I ter, 31 dicembre 2021, n. 13690) – che deve essere corredata dalla dichiarazione dei redditi dell’ultimo triennio … sia di quello successivo, dovendo essere mantenuto fino al momento del giuramento, come previsto dall’art. 4, comma 7, d.p.r. 12 ottobre 1993, n. 572 (Tar Lazio, V bis, 14 febbraio 2022, n. 1724 e I-ter, 31 dicembre 2021, n. 13690) » ovvero che « lo straniero deve dimostrare di possedere una certa stabilità e continuità nel possesso del requisito [che tuttavia] non viene meno in caso di flessioni meramente transitorie e suscettibili di recupero in breve tempo » (Tar Lazio, V- bis , 13 marzo 2023, n. 4262).
9. La giurisprudenza amministrativa ha poi chiarito che « il provvedimento di concessione della cittadinanza italiana è fondato su determinazioni che rappresentano un’esplicazione del potere sovrano dello Stato di ampliare il numero dei propri cittadin i» (Consiglio di Stato, III, 28 maggio 2021, n. 4122) e che « l’interesse pubblico sotteso al provvedimento di concessione della particolare capacità giuridica, connessa allo status di cittadino, impone che si valutino, anche sotto il profilo indiziario, le prospettive di ottimale inserimento del soggetto interessato nel contesto sociale del Paese ospitante […] , atteso che la concessione della cittadinanza – lungi dal costituire per il richiedente una sorta di diritto che il Paese deve necessariamente e automaticamente riconoscergli ove riscontri la sussistenza di determinati requisiti e l'assenza di fattori ostativi – rappresenta il prodotto di una meticolosa ponderazione di ogni elemento utile al fine di valutare la sussistenza di un concreto interesse pubblico ad accogliere stabilmente all'interno dello Stato comunità un nuovo componente e dell’attitudine dello stesso ad assumersene anche tutti i doveri ed oneri » (cfr. Tar Lazio, I- ter , 3 giugno 2021, n. 6541).
10. In considerazione dell’elevata discrezionalità del potere esercitato dalla p.a. in detta materia, la giurisprudenza ha quindi evidenziato che « il sindacato sulla valutazione compiuta dalla stessa, non può che essere di natura estrinseca e formale; non può spingersi, quindi, al di là della verifica della ricorrenza di un sufficiente supporto istruttorio, della veridicità dei fatti posti a fondamento della decisione e dell’esistenza di una giustificazione motivazionale che appaia logica, coerente e ragionevole » (cfr. Tar Lazio, V- bis , 15 marzo 2022, n. 2943).
11. Ciò premesso sulla natura del potere esercitato dalla p.a. e sui limiti del sindacato del giudice amministrativo nella materia oggetto del presente giudizio, il Collegio ritiene che il provvedimento adottato dalla p.a. non sia affetto dai vizi lamentati nell’atto introduttivo del giudizio e che, in particolare, quanto dedotto e prodotto dalla ricorrente non sia idoneo a scalfire la ragionevolezza della decisione adottata dalla p.a.
In particolare, il Collegio osserva:
- che in ogni caso, anche a considerare il reddito del convivente more uxorio della sig. -OMISSIS- (accedendo alla tesi di parte ricorrente, che ha sottolineato l’esistenza di un peculiare elemento a dimostrazione della stabilità del suo legame con il sig. -OMISSIS-e della sussistenza del vincolo di solidarietà, ovverosia l’esistenza da molti anni di un figlio minore della coppia), è provato in atti che il “nucleo familiare” dichiarato dalla ricorrente non raggiunge per gli anni 2012, 2013 e 2014 (ovvero in tutte e tre le annualità del triennio antecedente alla presentazione della domanda di concessione della cittadinanza) un reddito pari o superiore al parametro individuato dalla p.a., che nel caso di nucleo con tre componenti è pari a € 11.878,05 (atteso che è la stessa ricorrente ad aver dichiarato nella propria istanza l’esistenza di redditi del “nucleo familiare” per € 5.979,00 + € 0 per il 2012, di redditi per € 5.163,00 + 499,00 per il 2013 e di redditi pari a € 1.662,00 + € 10.206,00 per il 2014);
- che la giurisprudenza è costante nel ritenere che il parametro individuato dalla p.a. costituisce un valido « indicatore di un livello di adeguatezza reddituale che consente al richiedente di mantenere adeguatamente e continuativamente sé e la famiglia senza gravare (in negativo) sulla comunità nazionale » (cfr. ex multis Tar Lazio, V- bis , 7 giugno 2023, n. 9573);
- che, come si è già notato, la stessa giurisprudenza è costante nel ritenere che la valutazione del requisito reddituale dei richiedenti cittadinanza va effettuata tenendo conto non solo del reddito conseguito successivamente alla proposizione dell’istanza ma anche di quello maturato nel triennio precedente al momento della presentazione della domanda (cfr. – oltre alla giurisprudenza già citata supra sub 8 – anche Consiglio Stato, III, 16 settembre 2022, n. 8042);
- che già in altre occasioni questo Tar ha ritenuto che « la mancanza del requisito per due annualità, specie se consecutive, non può non considerarsi ragione sufficiente ai fini del diniego della cittadinanza » (cfr. Tar Lazio, V-bis, 12 maggio 2023, n. 8191 e 20 gennaio 2023, n. 1102) e nel caso di specie è stata la stessa parte ricorrente ad aver dichiarato di non raggiungere (anche a considerare il reddito del suo convivente) il requisito reddituale per tre annualità consecutive (rispettivamente 2012 e 2013, in cui i redditi del “nucleo familiare” sono significativamente inferiori al parametro soglia, e 2014, in cui il medesimo nucleo è comunque rimasto poco sotto la soglia reddituale individuata dal Ministero).
12. Fermo quanto sopra, è poi appena il caso di precisare che quanto dedotto dalla ricorrente in ordine al fatto che l’amministrazione avrebbe concesso la cittadinanza al suo convivente more uxorio non appare significativo al fine di addivenire ad un giudizio di irragionevolezza della decisione gravata, tenuto conto che:
- per un verso, la ricorrente (che non ha neppure indicato tra i motivi di ricorso « l’eccesso di potere per disparità di trattamento ») si è limitata a produrre in atti la mera convocazione per il giuramento del suo convivente more uxorio , senza allegare né il provvedimento di concessione della cittadinanza, né la copia dell’istanza da questo presentata, ovvero non ha prodotto documenti sufficienti a provare – in concreto – la sussistenza di una disparità di trattamento con il sig. -OMISSIS-(atteso che non è dato sapere neppure quando quest’ultimo ha proposto la sua istanza né, tantomeno, quale è la situazione reddituale/familiare che lo stesso ha dichiarato nella sua istanza);
- per altro verso, in presenza della carenza reddituale riscontrata (sulla base di quanto dichiarato dalla stessa ricorrente) per tre anni consecutivi (2012, 2013 e 2014), la p.a. era “sostanzialmente vincolata” ad adottare un provvedimento di diniego e questo Tar ha già evidenziato in altre occasioni che « il principio di parità di trattamento non può essere invocato al fine di ottenere l’annullamento di una decisione che appare essere l’unica ragionevole alla luce dei principi e delle regole che governano la materia della concessione della cittadinanza » (cfr. Tar Lazio, V-stralcio, 16 settembre 2024, n. 16404).
13. Per tutte le ragioni sopra illustrate il ricorso è infondato e va rigettato.
14. Le spese processuali – avuto riguardo a tutte le circostanze del caso – possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Stralcio), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 15 novembre 2024 con l'intervento dei magistrati:
Alessandro Tomassetti, Presidente
Agatino Giuseppe Lanzafame, Referendario, Estensore
Caterina Lauro, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Agatino Giuseppe Lanzafame | Alessandro Tomassetti |
IL SEGRETARIO