TRIB
Sentenza 24 gennaio 2025
Sentenza 24 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 24/01/2025, n. 202 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 202 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MESSINA
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Roberta Rando, in esito allo scambio di note scritte, sostitutive dell'udienza del 23 gennaio 2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 6806/2022 R.G. e vertente tra
nato a [...] [...], cod. fisc. Parte_1 Pt_1 C.F._1 elettivamente domiciliato presso lo studio legale dell'avv. Salvatore Iannello, dal quale è rappresentato e difeso giusta procura in atti ricorrente
nei confronti di
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, con sede in Roma, elettivamente domiciliato presso gli uffici dell'Ente, rappresentato e difeso dall'avv. Antonello Monoriti del ruolo professionale resistente
Avente ad oggetto: riconoscimento del diritto alla maggiorazione contributiva per esposizione all'amianto
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Sintesi dei fatti di causa. Con ricorso depositato in data 02/12/2022, conveniva in giudizio l' Parte_1 CP_2
e ne chiedeva la condanna al riconoscimento in proprio favore del beneficio della rivalutazione contributiva per effetto dell'esposizione all'amianto.
Premetteva in punto di fatto di avere lavorato alle dipendenze del cantiere navale CP_3 dall'01/03/1989 al 30/04/2003, e che, nel corso della predetta attività era stato esposto
[...]
ad una notevole concentrazione di polveri di amianto contenute nei locali delle imbarcazioni sulle quali lavorava.
Deduceva che invano aveva richiesto all' (in data 14/06/2005) il rilascio di CP_4
certificazione attestante la propria esposizione all'amianto con riferimento agli anni 1991-
2003 (posto l'avvenuto riconoscimento fino al 1990) e che infruttuosamente aveva avanzato all' il 07/11/2022, domanda di pensione di anzianità anticipata, previo CP_2 riconoscimento degli ulteriori periodi di esposizione all'amianto, che però veniva rigettata.
Tanto dedotto, chiedeva che il Tribunale del Lavoro dichiarasse l'avvenuta esposizione ultradecennale, per ottenere il riconoscimento della maggiorazione contributiva, con vittoria di spese e compensi di difesa, da distrarsi a favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario.
Si costituiva in giudizio l il quale eccepiva preliminarmente la prescrizione del diritto, CP_2
contestava nel merito le domande del ricorrente ritenendole infondate in fatto e diritto e chiedeva il rigetto del ricorso.
Ritualmente instaurato il contraddittorio e depositate le note a trattazione scritta, il procedimento viene definito come segue.
2. Intervenuta prescrizione del diritto.
L' in via preliminare, eccepisce l'intervenuta prescrizione decennale del diritto CP_2 vantato dal ricorrente per decorso del relativo termine.
La giurisprudenza di legittimità è attestata sulla configurabilità del beneficio della rivalutazione contributiva della posizione assicurativa come un diritto autonomo rispetto al diritto alla pensione, che sorge in conseguenza dell'esposizione ad amianto e determina una maggiorazione pensionistica avente in un certo qual modo natura risarcitoria, potendo costituire oggetto di autonomo accertamento. La tesi dell'applicabilità della prescrizione nel termine ordinario decennale al diritto alla rivalutazione contributiva è una diretta conseguenza della sua configurazione come diritto autonomo, sul presupposto che il lavoratore, a prescindere dalla questione se sia o meno pensionato e da quando, può da subito agire in giudizio, previa domanda amministrativa, per far valere il suo diritto alla rivalutazione.
In definitiva, in applicazione delle argomentazioni innanzi svolte, deve individuarsi come termine di decorrenza della prescrizione quello in cui l'interessato ha avuto consapevolezza della propria esposizione qualificata (cfr. Cass. civ., sez. VI, n. 2856/2017: “La prescrizione del diritto alla maggiorazione contributiva in conseguenza dell'esposizione all'amianto… decorre dal momento in cui il lavoratore abbia la consapevolezza della suddetta esposizione”).
È evidente che tale consapevolezza, in mancanza di prove dirette, non può che essere desunta da indici indiziari, attraverso le previsioni presuntive di cui agli artt. 2727 e 2729
c.c..
Ebbene, nel caso di specie, deve ritenersi che la presentazione da parte del ricorrente della domanda all in data 14/06/2005 - domanda tendente proprio all'accertamento CP_4 dell'esposizione qualificata all'amianto - rivela indubbiamente la consapevolezza della presenza di un rischio ambientale e della ragionevole presunzione di essere stato esposto in modo qualificato all'amianto.
Ne segue che, nella specie, dovendosi ritenere presuntivamente che la consapevolezza della esposizione qualificata da parte del ricorrente sia coincisa con il momento della presentazione della domanda all (14/06/2005), è maturata la prescrizione del diritto in CP_4
questione, posto che la domanda all volta ad ottenere la maggiorazione contributiva è CP_2 pervenuta oltre il decennio (07/11/2022), non potendo essa essere considerata atto interruttivo della prescrizione.
L'eccezione appare fondata e il ricorso è pertanto rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in favore dell'Ente resistente come da dispositivo, secondo i parametri di cui al d.m. n. 55/2014, aggiornato al d.m. n. 147/2022, tenuto conto della natura e del valore indeterminabile della controversia, delle fasi espletate e della durata del procedimento.
P.Q.M
II Tribunale, nella persona del Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nel giudizio introdotto dal ricorrente, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
1) Rigetta il ricorso;
2) Condanna al pagamento delle spese giudiziali in favore dell' Parte_1 CP_2
che liquida in € 4.636,5 per compensi professionali, oltre iva, cpa e rimborso spese generali.
Così deciso in Messina il 24/01/2025
Il Giudice del lavoro
Dott.ssa Roberta Rando