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Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 31/03/2025, n. 954 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 954 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TARANTO
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Viviana Di Palma, a seguito della sostituzione dell'udienza del
26 marzo 2025 mediante deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 - ter c.p.c. pronuncia, fuori udienza, la seguente
SENTENZA
Nella causa n. 7886/2021 RG per controversia in materia di previdenza e assistenza sociale
PROMOSSA DA
e (eredi del sig. Parte_1 Parte_2 [...]
) Persona_1
rappresentati e difesi dagli avv.ti NAPOLITANO STEFANIA e ILENIA PATI
-Ricorrente-
CONTRO
in Controparte_1 persona del legale rappresentante pro tempore rappresentata e difesa dall'avv. Eleonora Coletta
-Resistente-
MOTIVO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 10.11.2021 l'originaria parte ricorrente sig.
[...]
ha chiesto al Giudice del Lavoro di Taranto di voler dichiarare il Persona_1 proprio diritto, ai sensi del DPR n° 1124/65 e del D. Lgs. n° 38/2000, al riconoscimento della malattia professionale denunciata e, conseguentemente, dichiarare il diritto a conseguire il relativo indennizzo, in misura percentuale accertata in corso di causa.
Riferiva di aver contratto un'”artrosi con discopatie multiple ed ernie del rachide lombare”, asseritamente causata dall'attività lavorativa di autotrasportatore.
Specificava, infatti, di essere sottoposto a continue vibrazioni e sollecitazioni del rachide dorsale e lombare, derivanti dagli automezzi e mezzi meccanici da questo condotti, in maniera continua per tutta la durata dell'orario di lavoro.
In ragione di ciò, in data 16.1.2020 inoltrava domanda amministrativa all al CP_1
fine di ottenere il riconoscimento della patologia riscontrata, che veniva rigettata.
Veniva altresì proposto ricorso amministrativo, ma senza esito.
Si costituiva l' che contestava la fondatezza della domanda, deducendo la CP_1
mancata presentazione a visita del ricorrente. Chiedeva, pertanto, dichiararsi la domanda improcedibile e inammissibile.
La causa, istruita a mezzo prova documentale ed escussione dei testi, è stata decisa, previo espletamento della CTU, alla stregua degli atti processuali ritualmente depositati, nonché delle “note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni” depositate ai sensi dell'art. 127-ter cpc., con successiva pronuncia fuori udienza, da parte del giudice, della presente sentenza (comprensiva del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione).
****
La domanda è fondata e, conseguentemente, deve essere accolta.
Preliminarmente, deve essere rigettata l'eccezione inammissibilità della domanda, formulata dall' resistente. Si evidenzia infatti che la produzione, allegati in atti, CP_1
della sola schermata del servizio postale di invio della raccomandata non risulta sufficiente a provare la ricezione da parte del ricorrente della convocazione a visita. *****
Quanto al merito, si evidenzia che le risultanze della perizia medica del dott. Per_2
hanno permesso di accertare che il de cuius era affetto da “Discopatia
[...]
multipla del tratto lombare del rachide a discreta incidenza funzionale”, da considerarsi di origine professionale.
Relativamente al nesso causale, specifica infatti che, le modalità l'attività lavorativa svolta dal ricorrente, caratterizzata dalle continue sollecitazioni sulla colonna vertebrale, senza dubbio hanno rappresentato una concausa determinante della discopatia e del suo aggravamento.
In sostanza, alla valutazione medico legale, la patologia denunciata è apparsa la conseguenza dell'esposizione continua e intensa ai fattori di rischio lavorativo dedotti in ricorso.
Di conseguenza, il CTU ha quantificato il danno biologico nella misura del 6 (sei) %, in applicazione del codice 213 della tabella di cui al DM 12 luglio 2000, con decorrenza a far data dalla domanda amministrativa.
Le suddette conclusioni, pertanto, vanno pienamente condivise, siccome fondate su esami clinici e strumentali esaurienti, non essendo peraltro stati evidenziati, in maniera specifica, eventuali errori o omissioni e dovendosi ovviamente ritenere che la consulenza tecnica d'ufficio può integrare, per relationem, la motivazione in fatto della presente sentenza (cfr. Cass. Lav. 27 luglio 2006 n° 17178 e le molteplici ivi citate, nonché Cass. Sez. I, 4 maggio 2009 n° 10222).
Tanto, evidentemente, come nella specie, ove manchino contrarie argomentazioni delle parti ovvero ove esse non siano specifiche né tali, se fondate, da condurre ad una decisione diversa da quella adottata (cfr. anche Cass. Sez. III, 30 aprile 2009 n° 10123).
L'esistenza del nesso di causalità viene ancor più in rilievo dalle risultanze della prova testimoniale, in cui non solo è stata pacificamente confermata l'attività lavorativa svolta dall'originario ricorrente, ma anche le modalità di svolgimento della prestazione, e quindi l'esposizione costante e continua alle intense vibrazioni emesse dai mezzi pesanti.
Non sussistono, quindi, ragionevoli dubbi in ordine al rapporto causale intercorrente tra mansioni svolte, esposizione a rischio e patologia contratta. La tipologia stessa della patologia e delle modalità con cui il de cuius ha espletato la propria attività lavorativa
(secondo quanto è emerso in sede di indagine peritale ed anche a seguito della escussione testimoniale) costituiscono elementi - non contrastati da alcuna circostanza di segno contrario - in base ai quali può ragionevolmente riconoscersi l'origine
“professionale” della patologia.
Alla luce di quanto innanzi, trattandosi di un grado di menomazione pari o superiore al minimo indennizzabile per legge, ovvero il 6% (essendo la domanda amministrativa successiva al 9 agosto 2000, data di entrata in vigore del nuovo sistema ex D.Lgs.
23/2/2000 n° 38: cfr. CASS. LAV. 5 MAGGIO 2005 N° 9353 e CASS. 8 2007 N°
21022), la domanda può essere accolta nei termini predetti.
Conseguentemente deve dichiararsi il diritto del de cuius a conseguire l'indennizzo in capitale - ai sensi dell'art. 13, co. 2, lett. a), D. Lgs. n° 38/00, essendo comunque il grado di menomazione inferiore al sedici per cento - per inabilità permanente al lavoro e danno biologico nella misura specificata infra, in dispositivo, e con decorrenza dalla data della domanda amministrativa.
Pertanto, l deve essere condannato al pagamento - in favore degli eredi CP_1
costituiti, nella spiegata qualità e nei limiti delle rispettive quote ereditarie - dei relativi ratei maturati sino alla data del decesso, con rivalutazione e interessi legali su quelli maturati successivamente al 120° giorno, entro i limiti di cui all'art. 16, co. 6, L. n°
412/91.
***
Le spese sostenute da parte ricorrente, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza, nei limiti della stessa, e vanno pertanto poste a carico di parte convenuta. Deve infatti osservarsi che “il valore della controversia al fine del rimborso delle spese di lite a carico della parte soccombente va fissato, in armonia con il principio generale di proporzionalità e adeguatezza degli onorari di avvocato, all'opera professionale effettivamente prestata, sulla base del criterio del disputatum (ossia di quanto richiesto dalla parte attrice nell'atto introduttivo del giudizio), tenendo però conto che, in caso di accoglimento solo parziale della domanda, il Giudice deve considerare il contenuto effettivo della sua decisione (criterio del decisum), salvo che la riduzione della somma
o del bene attribuito non consegua ad un adempimento intervenuto, nel corso del processo, ad opera della parte debitrice, convenuta in giudizio” (CASS. SEZ. UN., 11
SETTEMBRE 2007, N. 19014). Il costo dell'indagine peritale rimane a carico dell , CP_1
che deve farne anticipazione (art. 125, ultimo comma, r.d. 28 agosto 1924, n. 1422 e art. 128 r.d.l. 4 ottobre 1935, n. 1827, conv. dalla L. 6 aprile 1936, n. 1155, sì come succ. modif.: cfr. Cass. Lav. 6 maggio 1998 n° 4589).
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda, così provvede:
1. Accoglie la domanda per quanto di ragione e, per l'effetto, dichiarato il diritto degli eredi del de cuius a conseguire l'indennizzo in capitale - ai sensi dell'art. 13, co. 2, lett. a), D. Lgs. n° 38/00 - per inabilità permanente al lavoro e danno biologico nella misura complessiva dell'6
(sei)% dalla data della domanda amministrativa fino all'exitus, condanna l al pagamento – in favore degli eredi costituiti, nella spiegata CP_1
qualità e nei limiti delle rispettive quote ereditarie - dei relativi ratei maturati, con rivalutazione e interessi legali su quelli maturati successivamente alla data predetta, entro i limiti di cui all'art. 16, co. 6,
L. n° 412/91;
2. condanna altresì l' al pagamento in favore di parte ricorrente delle CP_1
spese e competenze del giudizio, che liquida in complessivi € 1.300,00 a titolo di compenso professionale ex D.M. n° 55/14 (e succ. modif. e integr.), oltre al rimborso delle spese forfetarie, dell'eventuale contributo unificato, dell'I.V.A. e del contributo integrativo, da distrarsi a favore dell'Avv. Stefania Napolitano dichiaratosi anticipatario.
3. pone definitivamente a carico dell' le spese di C.T.U. liquidate con CP_1
separato provvedimento.
Manda alla cancelleria gli adempimenti.
Taranto, 31 marzo 2025
Il Tribunale – Giudice del Lavoro
(dott.ssa Viviana Di Palma)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TARANTO
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Viviana Di Palma, a seguito della sostituzione dell'udienza del
26 marzo 2025 mediante deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 - ter c.p.c. pronuncia, fuori udienza, la seguente
SENTENZA
Nella causa n. 7886/2021 RG per controversia in materia di previdenza e assistenza sociale
PROMOSSA DA
e (eredi del sig. Parte_1 Parte_2 [...]
) Persona_1
rappresentati e difesi dagli avv.ti NAPOLITANO STEFANIA e ILENIA PATI
-Ricorrente-
CONTRO
in Controparte_1 persona del legale rappresentante pro tempore rappresentata e difesa dall'avv. Eleonora Coletta
-Resistente-
MOTIVO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 10.11.2021 l'originaria parte ricorrente sig.
[...]
ha chiesto al Giudice del Lavoro di Taranto di voler dichiarare il Persona_1 proprio diritto, ai sensi del DPR n° 1124/65 e del D. Lgs. n° 38/2000, al riconoscimento della malattia professionale denunciata e, conseguentemente, dichiarare il diritto a conseguire il relativo indennizzo, in misura percentuale accertata in corso di causa.
Riferiva di aver contratto un'”artrosi con discopatie multiple ed ernie del rachide lombare”, asseritamente causata dall'attività lavorativa di autotrasportatore.
Specificava, infatti, di essere sottoposto a continue vibrazioni e sollecitazioni del rachide dorsale e lombare, derivanti dagli automezzi e mezzi meccanici da questo condotti, in maniera continua per tutta la durata dell'orario di lavoro.
In ragione di ciò, in data 16.1.2020 inoltrava domanda amministrativa all al CP_1
fine di ottenere il riconoscimento della patologia riscontrata, che veniva rigettata.
Veniva altresì proposto ricorso amministrativo, ma senza esito.
Si costituiva l' che contestava la fondatezza della domanda, deducendo la CP_1
mancata presentazione a visita del ricorrente. Chiedeva, pertanto, dichiararsi la domanda improcedibile e inammissibile.
La causa, istruita a mezzo prova documentale ed escussione dei testi, è stata decisa, previo espletamento della CTU, alla stregua degli atti processuali ritualmente depositati, nonché delle “note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni” depositate ai sensi dell'art. 127-ter cpc., con successiva pronuncia fuori udienza, da parte del giudice, della presente sentenza (comprensiva del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione).
****
La domanda è fondata e, conseguentemente, deve essere accolta.
Preliminarmente, deve essere rigettata l'eccezione inammissibilità della domanda, formulata dall' resistente. Si evidenzia infatti che la produzione, allegati in atti, CP_1
della sola schermata del servizio postale di invio della raccomandata non risulta sufficiente a provare la ricezione da parte del ricorrente della convocazione a visita. *****
Quanto al merito, si evidenzia che le risultanze della perizia medica del dott. Per_2
hanno permesso di accertare che il de cuius era affetto da “Discopatia
[...]
multipla del tratto lombare del rachide a discreta incidenza funzionale”, da considerarsi di origine professionale.
Relativamente al nesso causale, specifica infatti che, le modalità l'attività lavorativa svolta dal ricorrente, caratterizzata dalle continue sollecitazioni sulla colonna vertebrale, senza dubbio hanno rappresentato una concausa determinante della discopatia e del suo aggravamento.
In sostanza, alla valutazione medico legale, la patologia denunciata è apparsa la conseguenza dell'esposizione continua e intensa ai fattori di rischio lavorativo dedotti in ricorso.
Di conseguenza, il CTU ha quantificato il danno biologico nella misura del 6 (sei) %, in applicazione del codice 213 della tabella di cui al DM 12 luglio 2000, con decorrenza a far data dalla domanda amministrativa.
Le suddette conclusioni, pertanto, vanno pienamente condivise, siccome fondate su esami clinici e strumentali esaurienti, non essendo peraltro stati evidenziati, in maniera specifica, eventuali errori o omissioni e dovendosi ovviamente ritenere che la consulenza tecnica d'ufficio può integrare, per relationem, la motivazione in fatto della presente sentenza (cfr. Cass. Lav. 27 luglio 2006 n° 17178 e le molteplici ivi citate, nonché Cass. Sez. I, 4 maggio 2009 n° 10222).
Tanto, evidentemente, come nella specie, ove manchino contrarie argomentazioni delle parti ovvero ove esse non siano specifiche né tali, se fondate, da condurre ad una decisione diversa da quella adottata (cfr. anche Cass. Sez. III, 30 aprile 2009 n° 10123).
L'esistenza del nesso di causalità viene ancor più in rilievo dalle risultanze della prova testimoniale, in cui non solo è stata pacificamente confermata l'attività lavorativa svolta dall'originario ricorrente, ma anche le modalità di svolgimento della prestazione, e quindi l'esposizione costante e continua alle intense vibrazioni emesse dai mezzi pesanti.
Non sussistono, quindi, ragionevoli dubbi in ordine al rapporto causale intercorrente tra mansioni svolte, esposizione a rischio e patologia contratta. La tipologia stessa della patologia e delle modalità con cui il de cuius ha espletato la propria attività lavorativa
(secondo quanto è emerso in sede di indagine peritale ed anche a seguito della escussione testimoniale) costituiscono elementi - non contrastati da alcuna circostanza di segno contrario - in base ai quali può ragionevolmente riconoscersi l'origine
“professionale” della patologia.
Alla luce di quanto innanzi, trattandosi di un grado di menomazione pari o superiore al minimo indennizzabile per legge, ovvero il 6% (essendo la domanda amministrativa successiva al 9 agosto 2000, data di entrata in vigore del nuovo sistema ex D.Lgs.
23/2/2000 n° 38: cfr. CASS. LAV. 5 MAGGIO 2005 N° 9353 e CASS. 8 2007 N°
21022), la domanda può essere accolta nei termini predetti.
Conseguentemente deve dichiararsi il diritto del de cuius a conseguire l'indennizzo in capitale - ai sensi dell'art. 13, co. 2, lett. a), D. Lgs. n° 38/00, essendo comunque il grado di menomazione inferiore al sedici per cento - per inabilità permanente al lavoro e danno biologico nella misura specificata infra, in dispositivo, e con decorrenza dalla data della domanda amministrativa.
Pertanto, l deve essere condannato al pagamento - in favore degli eredi CP_1
costituiti, nella spiegata qualità e nei limiti delle rispettive quote ereditarie - dei relativi ratei maturati sino alla data del decesso, con rivalutazione e interessi legali su quelli maturati successivamente al 120° giorno, entro i limiti di cui all'art. 16, co. 6, L. n°
412/91.
***
Le spese sostenute da parte ricorrente, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza, nei limiti della stessa, e vanno pertanto poste a carico di parte convenuta. Deve infatti osservarsi che “il valore della controversia al fine del rimborso delle spese di lite a carico della parte soccombente va fissato, in armonia con il principio generale di proporzionalità e adeguatezza degli onorari di avvocato, all'opera professionale effettivamente prestata, sulla base del criterio del disputatum (ossia di quanto richiesto dalla parte attrice nell'atto introduttivo del giudizio), tenendo però conto che, in caso di accoglimento solo parziale della domanda, il Giudice deve considerare il contenuto effettivo della sua decisione (criterio del decisum), salvo che la riduzione della somma
o del bene attribuito non consegua ad un adempimento intervenuto, nel corso del processo, ad opera della parte debitrice, convenuta in giudizio” (CASS. SEZ. UN., 11
SETTEMBRE 2007, N. 19014). Il costo dell'indagine peritale rimane a carico dell , CP_1
che deve farne anticipazione (art. 125, ultimo comma, r.d. 28 agosto 1924, n. 1422 e art. 128 r.d.l. 4 ottobre 1935, n. 1827, conv. dalla L. 6 aprile 1936, n. 1155, sì come succ. modif.: cfr. Cass. Lav. 6 maggio 1998 n° 4589).
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda, così provvede:
1. Accoglie la domanda per quanto di ragione e, per l'effetto, dichiarato il diritto degli eredi del de cuius a conseguire l'indennizzo in capitale - ai sensi dell'art. 13, co. 2, lett. a), D. Lgs. n° 38/00 - per inabilità permanente al lavoro e danno biologico nella misura complessiva dell'6
(sei)% dalla data della domanda amministrativa fino all'exitus, condanna l al pagamento – in favore degli eredi costituiti, nella spiegata CP_1
qualità e nei limiti delle rispettive quote ereditarie - dei relativi ratei maturati, con rivalutazione e interessi legali su quelli maturati successivamente alla data predetta, entro i limiti di cui all'art. 16, co. 6,
L. n° 412/91;
2. condanna altresì l' al pagamento in favore di parte ricorrente delle CP_1
spese e competenze del giudizio, che liquida in complessivi € 1.300,00 a titolo di compenso professionale ex D.M. n° 55/14 (e succ. modif. e integr.), oltre al rimborso delle spese forfetarie, dell'eventuale contributo unificato, dell'I.V.A. e del contributo integrativo, da distrarsi a favore dell'Avv. Stefania Napolitano dichiaratosi anticipatario.
3. pone definitivamente a carico dell' le spese di C.T.U. liquidate con CP_1
separato provvedimento.
Manda alla cancelleria gli adempimenti.
Taranto, 31 marzo 2025
Il Tribunale – Giudice del Lavoro
(dott.ssa Viviana Di Palma)