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Sentenza 28 febbraio 2024
Sentenza 28 febbraio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Macerata, sentenza 28/02/2024, n. 211 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Macerata |
| Numero : | 211 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2024 |
Testo completo
N. R.G. 100/2023
TRIBUNALE ORDINARIO DI MACERATA
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 100/2023 tra
Parte_1
OPPONENTE
e
Parte_2
OPPOSTA
Oggi 28 febbraio 2024 innanzi al dott. Angelica Capotosto, sono comparsi:
Per l'avv. MANNOCCHI MASSIMO e l'avv. TUCCERI FRANCESCA, oggi Parte_1 sostituito dall'avv. Ilaria Splendiani che precisa le conclusioni come da atto di citazione e si deposita alle note conclusive
Per nessuno compare. Parte_2
Il Giudice ordina la discussione orale all'odierna udienza
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura in udienza.
Il Giudice
dott.ssa Angelica Capotosto
pagina 1 di 5 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MACERATA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Angelica Capotosto ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 100/2023 promossa da:
in persona del legale rapp.te p.t. (p.i.. Parte_1 P.IVA_1
con il patrocinio dell'avv. MANNOCCHI MASSIMO e dell'avv. TUCCERI FRANCESCA
OPPONENTE contro
C.F. ) Parte_2 C.F._1 con il patrocinio dell'avv. RUOCCO ANDREA
OPPOSTA
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 28.02.2024
* * * * *
Preliminarmente occorre dare atto che si applica al presente giudizio l'art. 132 c.p.c. in virtù del quale nella sentenza non è più riportato lo svolgimento del processo e devono essere esposte concisamente le ragioni di fatto e di diritto della decisione.
* * * * *
Fatto
a proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 869/2022 con il quale il Parte_1
Tribunale di Macerata gli ha ingiunto la consegna, in favore di della copia del Parte_2 contratto di finanziamento n. 104235, del conteggio eseguito per la estinzione anticipata e della liberatoria, nonché il pagamento delle spese della fase monitoria. A fondamento della opposizione ha eccepito: che in data 02.03.2018 la opposta aveva sottoscritto con , ora , il contratto n. 104235 Org_1 Parte_1 rimborsabile mediante cessione pro solvendo di quota pari ad un quinto della retribuzione mensile;
che in data pagina 2 di 5 19.01.2022 essa opponente aveva ricevuto a mezzo email dall'indirizzo una Email_1 richiesta a nome di di invio di copia del contratto finanziamento sottoscritto e rimborsabile Parte_2 mediante cessione del quinto;
che in data 04.03.2022 essa opponente aveva riscontrato la richiesta
,evidenziato testualmente che: “in ottemperanza agli Orientamenti di Vigilanza di in materia di cessione Org_2 del quinto del marzo 2018 (cfr. par. 64) nonché alle vigenti disposizioni in materia di privacy, si informa che Parte_1 ha provveduto ad inviare la documentazione contrattuale richiesta direttamente al Cliente secondo la modalità di comunicazione da questo indicata in fase di stipula contrattuale, nelle tempistiche normativamente previste per le richieste ex art. 119 TUB. La invitiamo pertanto a verificare all'indirizzo fornito in fase di stipula contrattuale la copia della documentazione trasmessa”; che in pari data essa opponente aveva inviato alla opposta, a mezzo posta elettronica all'indirizzo indicato in fase di stipula del contratto, la documentazione richiesta;
che in forza della previsione contenuta nell'art 23 del contratto n. 104235 essa opponente doveva trasmettere le comunicazioni al Cliente mediante tecniche di comunicazione a distanza, ivi compreso telegramma, fax, email e sms, ai recapiti forniti dal contraente;
che nel contratto, nella sezione “Recapiti telematici del
Cliente” del modulo di richiesta di prestito personale, la opposta aveva chiesto di ricevere tutte le comunicazioni relative al contratto senza spese e mediante comunicazioni telematiche all'indirizzo di posta elettronica indicato: ; che l'art. 23.2 del contratto prevedeva l'obbligo del cliente di Email_2 comunicare, per iscritto, alla ogni cambiamento dei propri Recapiti telematici;
che alcuna Org_1 comunicazione di cambiamento del recapito era stata inoltrata dalla che in data 21.04.2022 essa Pt_2 opponente aveva ricevuto a mezzo PEC dall'Avvocato Andrea Ruocco, asseritamente per conto della opposta, la richiesta di invio di copia della documentazione inerente il contratto n. 104235, unitamente al conteggio eseguito per estinzione anticipata e relativa liberatoria;
che con pec in data 27.05.2022 essa opposta aveva riscontrato la richiesta, evidenziando che avrebbe inviato tutto direttamente alla cliente in ottemperanza agli Orientamenti di in materia di cessione del quinto del marzo Org_3 Org_2
2018 (cfr. par. 64) nonché alle disposizioni in materia di privacy;
che, pertanto, essa opponente aveva inoltrato la documentazione richiesta direttamente alla cliente, con conseguente cessazione della materia del contendere. Concludeva dunque chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “1) in via preliminare: denegare la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo n. 869/2022 (RG n. 2336/2022) emesso dal
Tribunale di Macerata per le ragioni esposte;
2) in via principale: accertata e dichiarata l'infondatezza e/ o illegittimità della pretesa creditoria avanzata dalla sig.ra con il decreto ingiuntivo n. 869/2022 (RG n. 2336/2022) emesso Parte_2 dal Tribunale di Macerata, disporre la revoca o dichiarare invalido e/o illegittimo e/o comunque inefficace il provvedimento monitorio opposto, nonché ogni avversa pretesa ed eccezione per le ragioni di cui in premessa. Con vittoria di spese e compensi professionali”.
L'opposta, nel costituirsi, ha contestato le avverse eccezioni, chiedendo il rigetto della opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto. pagina 3 di 5 La causa, istruita mediante l'acquisizione dei documenti tempestivamente e ritualmente prodotti dalle parti, è stata discussa e decisa ex art 281 sexies c.p.c. all'udienza del 28.02.2024
Diritto
L'opposizione è fondata nei limiti che seguono.
In primo luogo, si ritiene che sia possibile ricorrere al procedimento monitorio di cui agli artt. 633 e ss.
c.p.c. al fine di ottenere la consegna di determinati documenti riferibili a diritti di credito, quali quelli previsti dall'art. 119 del D. Lgs n. 385/1993, posto che il diritto del cliente alla consegna dei documenti relativi al suo contratto ha natura di diritto soggettivo di rango primario e i costi di produzione sono dovuti alla banca solo a seguito della richiesta ex art. 119 T.U.B. del cliente
Dalla documentazione prodotta si evince che la opponente ha riscontrato in data 04.03.2022 la richiesta della opposta inoltrata in data 19.01.2022 volta ad ottenere copia della del contratto di finanziamento (v. doc. 2 e 3).
La documentazione richiesta (copia del contratto di finanziamento) è stata correttamente inoltrata all'indirizzo di posta elettronica indicato dalla opposta nel contratto di finanziamento (v. doc. 4)
Peraltro, copia del contratto risulta prodotta anche nel presente giudizio.
Per contro, difetta la prova dell'inoltro alla opposta della ulteriore documentazione richiesta a mezzo pec del difensore in data 21.04.2022, ossia copia del calcolo per la estinzione anticipata e copia della liberatoria (v. doc. 5).
Ed invero la opponente, pur avendo documentato il riscontro in data 27.05.2022 della pec del
21.04.2022 (v. doc. 6), non ha fornito la prova dell'invio della ulteriore documentazione sopra indicata all'indirizzo di posta elettronico indicato dalla opposta nel contratto di finanziamento.
Alla luce di quanto sopra, poiché la documentazione è stata consegnata in parte, il decreto ingiuntivo deve essere revocato e l'opponente deve essere condannata a consegnare all'opposta la copia del calcolo per la estinzione anticipata e la copia della liberatoria.
Le spese di causa, tenuto conto della soccombenza reciproca, vengono compensate
P.Q.M.
Il Giudice Unico, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così decide:
1. accoglie parzialmente la opposizione e, per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo;
2. preso atto dell'avvenuta consegna, da parte dell'opponente della copia del contratto di finanziamento già in data 04.03.2022, condanna la opponente a consegnare all'opposta la copia del calcolo per la estinzione anticipata e copia della liberatoria relativi al contratto di finanziamento n.
104235, rimborsabile mediante cessione pro solvendo di quota pari ad un quinto della retribuzione pagina 4 di 5 mensile, sottoscritto dalla opposta con sottoscritto con , ora , in data Org_1 Parte_1
02.03.2018;
3. compensa le spese di lite
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.
Macerata, 28 febbraio 2024
Il Giudice dott. Angelica Capotosto
pagina 5 di 5
TRIBUNALE ORDINARIO DI MACERATA
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 100/2023 tra
Parte_1
OPPONENTE
e
Parte_2
OPPOSTA
Oggi 28 febbraio 2024 innanzi al dott. Angelica Capotosto, sono comparsi:
Per l'avv. MANNOCCHI MASSIMO e l'avv. TUCCERI FRANCESCA, oggi Parte_1 sostituito dall'avv. Ilaria Splendiani che precisa le conclusioni come da atto di citazione e si deposita alle note conclusive
Per nessuno compare. Parte_2
Il Giudice ordina la discussione orale all'odierna udienza
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura in udienza.
Il Giudice
dott.ssa Angelica Capotosto
pagina 1 di 5 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MACERATA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Angelica Capotosto ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 100/2023 promossa da:
in persona del legale rapp.te p.t. (p.i.. Parte_1 P.IVA_1
con il patrocinio dell'avv. MANNOCCHI MASSIMO e dell'avv. TUCCERI FRANCESCA
OPPONENTE contro
C.F. ) Parte_2 C.F._1 con il patrocinio dell'avv. RUOCCO ANDREA
OPPOSTA
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 28.02.2024
* * * * *
Preliminarmente occorre dare atto che si applica al presente giudizio l'art. 132 c.p.c. in virtù del quale nella sentenza non è più riportato lo svolgimento del processo e devono essere esposte concisamente le ragioni di fatto e di diritto della decisione.
* * * * *
Fatto
a proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 869/2022 con il quale il Parte_1
Tribunale di Macerata gli ha ingiunto la consegna, in favore di della copia del Parte_2 contratto di finanziamento n. 104235, del conteggio eseguito per la estinzione anticipata e della liberatoria, nonché il pagamento delle spese della fase monitoria. A fondamento della opposizione ha eccepito: che in data 02.03.2018 la opposta aveva sottoscritto con , ora , il contratto n. 104235 Org_1 Parte_1 rimborsabile mediante cessione pro solvendo di quota pari ad un quinto della retribuzione mensile;
che in data pagina 2 di 5 19.01.2022 essa opponente aveva ricevuto a mezzo email dall'indirizzo una Email_1 richiesta a nome di di invio di copia del contratto finanziamento sottoscritto e rimborsabile Parte_2 mediante cessione del quinto;
che in data 04.03.2022 essa opponente aveva riscontrato la richiesta
,evidenziato testualmente che: “in ottemperanza agli Orientamenti di Vigilanza di in materia di cessione Org_2 del quinto del marzo 2018 (cfr. par. 64) nonché alle vigenti disposizioni in materia di privacy, si informa che Parte_1 ha provveduto ad inviare la documentazione contrattuale richiesta direttamente al Cliente secondo la modalità di comunicazione da questo indicata in fase di stipula contrattuale, nelle tempistiche normativamente previste per le richieste ex art. 119 TUB. La invitiamo pertanto a verificare all'indirizzo fornito in fase di stipula contrattuale la copia della documentazione trasmessa”; che in pari data essa opponente aveva inviato alla opposta, a mezzo posta elettronica all'indirizzo indicato in fase di stipula del contratto, la documentazione richiesta;
che in forza della previsione contenuta nell'art 23 del contratto n. 104235 essa opponente doveva trasmettere le comunicazioni al Cliente mediante tecniche di comunicazione a distanza, ivi compreso telegramma, fax, email e sms, ai recapiti forniti dal contraente;
che nel contratto, nella sezione “Recapiti telematici del
Cliente” del modulo di richiesta di prestito personale, la opposta aveva chiesto di ricevere tutte le comunicazioni relative al contratto senza spese e mediante comunicazioni telematiche all'indirizzo di posta elettronica indicato: ; che l'art. 23.2 del contratto prevedeva l'obbligo del cliente di Email_2 comunicare, per iscritto, alla ogni cambiamento dei propri Recapiti telematici;
che alcuna Org_1 comunicazione di cambiamento del recapito era stata inoltrata dalla che in data 21.04.2022 essa Pt_2 opponente aveva ricevuto a mezzo PEC dall'Avvocato Andrea Ruocco, asseritamente per conto della opposta, la richiesta di invio di copia della documentazione inerente il contratto n. 104235, unitamente al conteggio eseguito per estinzione anticipata e relativa liberatoria;
che con pec in data 27.05.2022 essa opposta aveva riscontrato la richiesta, evidenziando che avrebbe inviato tutto direttamente alla cliente in ottemperanza agli Orientamenti di in materia di cessione del quinto del marzo Org_3 Org_2
2018 (cfr. par. 64) nonché alle disposizioni in materia di privacy;
che, pertanto, essa opponente aveva inoltrato la documentazione richiesta direttamente alla cliente, con conseguente cessazione della materia del contendere. Concludeva dunque chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “1) in via preliminare: denegare la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo n. 869/2022 (RG n. 2336/2022) emesso dal
Tribunale di Macerata per le ragioni esposte;
2) in via principale: accertata e dichiarata l'infondatezza e/ o illegittimità della pretesa creditoria avanzata dalla sig.ra con il decreto ingiuntivo n. 869/2022 (RG n. 2336/2022) emesso Parte_2 dal Tribunale di Macerata, disporre la revoca o dichiarare invalido e/o illegittimo e/o comunque inefficace il provvedimento monitorio opposto, nonché ogni avversa pretesa ed eccezione per le ragioni di cui in premessa. Con vittoria di spese e compensi professionali”.
L'opposta, nel costituirsi, ha contestato le avverse eccezioni, chiedendo il rigetto della opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto. pagina 3 di 5 La causa, istruita mediante l'acquisizione dei documenti tempestivamente e ritualmente prodotti dalle parti, è stata discussa e decisa ex art 281 sexies c.p.c. all'udienza del 28.02.2024
Diritto
L'opposizione è fondata nei limiti che seguono.
In primo luogo, si ritiene che sia possibile ricorrere al procedimento monitorio di cui agli artt. 633 e ss.
c.p.c. al fine di ottenere la consegna di determinati documenti riferibili a diritti di credito, quali quelli previsti dall'art. 119 del D. Lgs n. 385/1993, posto che il diritto del cliente alla consegna dei documenti relativi al suo contratto ha natura di diritto soggettivo di rango primario e i costi di produzione sono dovuti alla banca solo a seguito della richiesta ex art. 119 T.U.B. del cliente
Dalla documentazione prodotta si evince che la opponente ha riscontrato in data 04.03.2022 la richiesta della opposta inoltrata in data 19.01.2022 volta ad ottenere copia della del contratto di finanziamento (v. doc. 2 e 3).
La documentazione richiesta (copia del contratto di finanziamento) è stata correttamente inoltrata all'indirizzo di posta elettronica indicato dalla opposta nel contratto di finanziamento (v. doc. 4)
Peraltro, copia del contratto risulta prodotta anche nel presente giudizio.
Per contro, difetta la prova dell'inoltro alla opposta della ulteriore documentazione richiesta a mezzo pec del difensore in data 21.04.2022, ossia copia del calcolo per la estinzione anticipata e copia della liberatoria (v. doc. 5).
Ed invero la opponente, pur avendo documentato il riscontro in data 27.05.2022 della pec del
21.04.2022 (v. doc. 6), non ha fornito la prova dell'invio della ulteriore documentazione sopra indicata all'indirizzo di posta elettronico indicato dalla opposta nel contratto di finanziamento.
Alla luce di quanto sopra, poiché la documentazione è stata consegnata in parte, il decreto ingiuntivo deve essere revocato e l'opponente deve essere condannata a consegnare all'opposta la copia del calcolo per la estinzione anticipata e la copia della liberatoria.
Le spese di causa, tenuto conto della soccombenza reciproca, vengono compensate
P.Q.M.
Il Giudice Unico, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così decide:
1. accoglie parzialmente la opposizione e, per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo;
2. preso atto dell'avvenuta consegna, da parte dell'opponente della copia del contratto di finanziamento già in data 04.03.2022, condanna la opponente a consegnare all'opposta la copia del calcolo per la estinzione anticipata e copia della liberatoria relativi al contratto di finanziamento n.
104235, rimborsabile mediante cessione pro solvendo di quota pari ad un quinto della retribuzione pagina 4 di 5 mensile, sottoscritto dalla opposta con sottoscritto con , ora , in data Org_1 Parte_1
02.03.2018;
3. compensa le spese di lite
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.
Macerata, 28 febbraio 2024
Il Giudice dott. Angelica Capotosto
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