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Sentenza 5 gennaio 2026
Sentenza 5 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. VIII, sentenza 05/01/2026, n. 59 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 59 |
| Data del deposito : | 5 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 59/2026
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 8, riunita in udienza il 19/11/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
FILOCAMO FRANCESCO, Presidente
IO ON, EL
NISPI LANDI MARIO, Giudice
in data 19/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 5557/2024 depositato il 28/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune di Roma - Via Ostiense 131/l 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 12396/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez.
19 e pubblicata il 10/10/2024 Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 097202201898404470000 TARI 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 097202201898404470000 TARI 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 097202201898404470000 TARI 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 097202201898404470000 TARI 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 097202201898404470000 TARI 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 097202201898404470000 TARI 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 3477/2025 depositato il
19/11/2025
Richieste delle parti:
/
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza nr. 12396/19/2024 del 12.06.2024, depositata in segreteria il successivo 10.10.2024, nell'ambito del giudizio rubricato sub R.G.R. nr. 7434/2023, la Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Roma, compensando le spese di giudizio, accoglieva parzialmente il ricorso proposto dalla Sig.ra Ricorrente_1 avverso la cartella di pagamento emessa dall'AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE nr.
097202201898404470000, notificato a mezzo pec in data 30.01.2023 cui era sottesa iscrizione a ruolo ordinario del COMUNE DI ROMA CAPITALE nr. 2022/015002, reso esecutivo il 17.11.2022 e consegnato il 25.12.2022, avente ad oggetto TARI 2013-2014-2015-2016-2017-2018 dovuta come da presupposti avvisi di accertamento emessi per ogni singola annualità notificati tutti il 07.01.2019, spediti il 28.12.2018 e non impugnati dalla contribuente.
Avverso detta pronuncia proponeva appello la contribuente la quale eccepiva 1) l'illegittimità della sentenza per violazione degli art.36 d.lgs. n.546/1992 e art. 360, n.5, cod. proc. civ., 2) l'illegittimità della sentenza per violazione dell'art.72, comma 1, d. lgs. n.507/1993 essendo intervenuta decadenza dell'azione di riscossione del comune, 3) l'illegittimità della sentenza per violazione degli art.1, comma 696, legge n.147/2013 e art.12 d.lgs. n.472/1997 con riferimento alla non debenza delle sanzioni per tari anni 2016,2017
e 2018.
Chiedeva di riformare la pronuncia appellata e, per l'effetto, annullare in toto la cartella di pagamento impugnata con dichiarazione di non debenza delle sanzioni per gli anni 2016-2017-2018. Con condanna dell'ente impositore al pagamento delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
Chiedeva la trattazione della controversia in pubblica udienza ex art. 33 e 34 del D. Lgs. n. 546/1992.
Si costituivano gli appellati AGENZIA DEE ENTRATE RISCOSSIONE e COMUNE DI ROMA CAPITALE i quali contro deducevano agli avversi rilievi e chiedevano il rigetto dell'appello con conferma della legittimità della sentenza gravata e condanna alle spese di lite.
Con memoria del 19.09.2025 parte appellante chiedeva fissazione dell'udienza di merito.
Con memorie aggiunte 16.10.2025 sempre la parte appellante precisava i motivi di gravame ed evidenziava l'avvenuto passaggio in giudicato di alcune statuizioni del primo giudice per mancata contestazione ed intervenuta acquiescenza delle stesse. Nella seduta del 19 novembre 2025 la Corte, esaurita la trattazione della controversia in pubblica udienza sentito il relatore, riunita in camera di consiglio ed esaminati gli atti, decideva come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello non è fondato.
Alcuna violazione dell'art. 72, comma 1, D. Lgs. n.507/1993 è dato ravvisarsi. Ai sensi del comma 163 dell'art. 1 della legge 296/9006 nel caso di riscossione coattiva dei tributi locali il relativo titolo esecutivo deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo. Gli avvisi di accertamento sottesi alla cartella impugnata sono stati inviati il 28.12.2018 e ricevuti il 07.01.2019, quindi, entro la scadenza quinquennale prevista. Pertanto termine decadenziale dei tre anni per la riscossione coattiva (e non anche quello annuale di cui all'art. 72, comma
1, del D.lgs.nr. 507 non applicabile alla fattispecie in esame) è incominciato a decorrere il 08.03.2019 ed il ruolo, come avvenuto, doveva essere formato e reso esecutivo entro il 31.12 del terzo anno successivo a quello in cui gli avvisi di accertamento erano divenuti definitivi e cioè entro il 31.12.2022.
In relazione invece alla notifica della cartella si fa rilevare che anch' essa è avvenuta in modo del tutto tempestivo dovendosi tenere conto delle proroghe dei termini previste dalla normativa emessa per effetto della crisi epidemiologica Covid 19 e nello specifico del D.L. 18/2020 (art. 68).
Quindi, fermi restando gli gravi concessi dall'ente impositore, la cartella va per il resto ritenuta del tutto legittima anche con riferimento alle sanzioni irrogate per gli anni 2016-2018 per omessa denuncia, essendo quest'ultima intervenuta solo successivamente alla emissione degli avvisi di accertamento ed alla loro intervenuta definitività per mancata impugnazione il che non consente l'applicazione successiva dell'istituto del ravvedimento operoso.
Sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese tra le parti.
Assorbito ogni altro motivo.
P.Q.M.
rigetta l'appello. Compensa le spese
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 8, riunita in udienza il 19/11/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
FILOCAMO FRANCESCO, Presidente
IO ON, EL
NISPI LANDI MARIO, Giudice
in data 19/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 5557/2024 depositato il 28/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune di Roma - Via Ostiense 131/l 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 12396/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez.
19 e pubblicata il 10/10/2024 Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 097202201898404470000 TARI 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 097202201898404470000 TARI 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 097202201898404470000 TARI 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 097202201898404470000 TARI 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 097202201898404470000 TARI 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 097202201898404470000 TARI 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 3477/2025 depositato il
19/11/2025
Richieste delle parti:
/
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza nr. 12396/19/2024 del 12.06.2024, depositata in segreteria il successivo 10.10.2024, nell'ambito del giudizio rubricato sub R.G.R. nr. 7434/2023, la Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Roma, compensando le spese di giudizio, accoglieva parzialmente il ricorso proposto dalla Sig.ra Ricorrente_1 avverso la cartella di pagamento emessa dall'AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE nr.
097202201898404470000, notificato a mezzo pec in data 30.01.2023 cui era sottesa iscrizione a ruolo ordinario del COMUNE DI ROMA CAPITALE nr. 2022/015002, reso esecutivo il 17.11.2022 e consegnato il 25.12.2022, avente ad oggetto TARI 2013-2014-2015-2016-2017-2018 dovuta come da presupposti avvisi di accertamento emessi per ogni singola annualità notificati tutti il 07.01.2019, spediti il 28.12.2018 e non impugnati dalla contribuente.
Avverso detta pronuncia proponeva appello la contribuente la quale eccepiva 1) l'illegittimità della sentenza per violazione degli art.36 d.lgs. n.546/1992 e art. 360, n.5, cod. proc. civ., 2) l'illegittimità della sentenza per violazione dell'art.72, comma 1, d. lgs. n.507/1993 essendo intervenuta decadenza dell'azione di riscossione del comune, 3) l'illegittimità della sentenza per violazione degli art.1, comma 696, legge n.147/2013 e art.12 d.lgs. n.472/1997 con riferimento alla non debenza delle sanzioni per tari anni 2016,2017
e 2018.
Chiedeva di riformare la pronuncia appellata e, per l'effetto, annullare in toto la cartella di pagamento impugnata con dichiarazione di non debenza delle sanzioni per gli anni 2016-2017-2018. Con condanna dell'ente impositore al pagamento delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
Chiedeva la trattazione della controversia in pubblica udienza ex art. 33 e 34 del D. Lgs. n. 546/1992.
Si costituivano gli appellati AGENZIA DEE ENTRATE RISCOSSIONE e COMUNE DI ROMA CAPITALE i quali contro deducevano agli avversi rilievi e chiedevano il rigetto dell'appello con conferma della legittimità della sentenza gravata e condanna alle spese di lite.
Con memoria del 19.09.2025 parte appellante chiedeva fissazione dell'udienza di merito.
Con memorie aggiunte 16.10.2025 sempre la parte appellante precisava i motivi di gravame ed evidenziava l'avvenuto passaggio in giudicato di alcune statuizioni del primo giudice per mancata contestazione ed intervenuta acquiescenza delle stesse. Nella seduta del 19 novembre 2025 la Corte, esaurita la trattazione della controversia in pubblica udienza sentito il relatore, riunita in camera di consiglio ed esaminati gli atti, decideva come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello non è fondato.
Alcuna violazione dell'art. 72, comma 1, D. Lgs. n.507/1993 è dato ravvisarsi. Ai sensi del comma 163 dell'art. 1 della legge 296/9006 nel caso di riscossione coattiva dei tributi locali il relativo titolo esecutivo deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo. Gli avvisi di accertamento sottesi alla cartella impugnata sono stati inviati il 28.12.2018 e ricevuti il 07.01.2019, quindi, entro la scadenza quinquennale prevista. Pertanto termine decadenziale dei tre anni per la riscossione coattiva (e non anche quello annuale di cui all'art. 72, comma
1, del D.lgs.nr. 507 non applicabile alla fattispecie in esame) è incominciato a decorrere il 08.03.2019 ed il ruolo, come avvenuto, doveva essere formato e reso esecutivo entro il 31.12 del terzo anno successivo a quello in cui gli avvisi di accertamento erano divenuti definitivi e cioè entro il 31.12.2022.
In relazione invece alla notifica della cartella si fa rilevare che anch' essa è avvenuta in modo del tutto tempestivo dovendosi tenere conto delle proroghe dei termini previste dalla normativa emessa per effetto della crisi epidemiologica Covid 19 e nello specifico del D.L. 18/2020 (art. 68).
Quindi, fermi restando gli gravi concessi dall'ente impositore, la cartella va per il resto ritenuta del tutto legittima anche con riferimento alle sanzioni irrogate per gli anni 2016-2018 per omessa denuncia, essendo quest'ultima intervenuta solo successivamente alla emissione degli avvisi di accertamento ed alla loro intervenuta definitività per mancata impugnazione il che non consente l'applicazione successiva dell'istituto del ravvedimento operoso.
Sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese tra le parti.
Assorbito ogni altro motivo.
P.Q.M.
rigetta l'appello. Compensa le spese