Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 11/06/2025, n. 2453 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 2453 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI
SEZIONE LAVORO
Il giudice della Sezione lavoro del Tribunale di Bari, dott. Vincenzo Maria
Tedesco ha pronunziato all'udienza dell'11.6.2025 la seguente
SENTENZA nei giudizi riuniti iscritti ai nn. 923 e 6020 del ruolo generale del lavoro dell'anno 2024 vertenti
TRA
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata Parte_1
e difesa dagli Avv.ti Prof. Gabriele Dell'Atti ed Alessandro de Feo;
Opponente /convenuta (nell'impugnazione a licenziamento)
E
c.f. , rappresentato e difeso CP_1 C.F._1 dall'Avv. Stefano Potenza;
Opposto /ricorrente (nell'impugnazione a licenziamento)
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo ed impugnativa di licenziamento
*******
Con ricorso depositato il 22.1.2024 proponeva opposizione Parte_1
avverso il decreto ingiuntivo, emesso dal Tribunale di Bari in data 1°.1.2024
(n. 8/2024), con il quale le era stato intimato il pagamento della complessiva somma di € 36.265,35, oltre agli accessori di legge e competenze legali, a titolo di retribuzioni e trattamento di fine rapporto, in relazione all'attività svolta nel periodo intercorrente tra marzo 2020 e novembre 2023.
- che il sig. era socio al 49% ed amministratore unico;
- che, nel CP_1 mese di ottobre 2020, l'ingiungente aveva manifestato la volontà di cedere le proprie quote sociali (e cessare dalla carica di amministratore), al fine di evitare che le stesse fossero pignorate: - che in base a scrittura privata
(parallela all'atto pubblico di cessione delle quote), le parti si impegnavano alla retrocessione, non appena fosse rientrata la esposizione debitoria del sig. ; - che, con ulteriore scrittura privata, era stata concordata la CP_1 ripartizione di tutti gli utili e di tutte le perdite “fino al momento del ri- trasferimento”; - che il sig. aveva continuato ad amministrare l'attività CP_1 societaria, adottando ogni decisione relativa alla gestione dell'attività ed occupandosi degli adempimenti operativi.
Ciò posto, la domandava la revoca del decreto ingiuntivo Parte_1
opposto, innanzitutto sul presupposto della incompatibilità tra la qualità di lavoratore dipendente di una società di capitali e la carica di amministratore unico della stessa.
Parallelamente, la società opponente di aver adempiuto alle obbligazioni oggetto del provvedimento monitorio, atteso che controparte aveva prelevato direttamente, dalla cassa del punto vendita, le somme spettanti
(“quale unico soggetto addetto alla gestione dell'attività svolta presso il locale commerciale, il sig. provvedeva anche ad incassare il CP_1
pagamento della merce venduta ai clienti prelevando direttamente dagli incassi la propria retribuzione”), come risultante dai libri contabili.
In via subordinata, sollevava eccezione riconvenzionale, in ragione del fatto di aver versato la complessiva somma di € 19.416,70 per il noleggio dell'auto utilizzata in via esclusiva dal sig. e della circostanza che CP_1 quest'ultimo aveva altresì utilizzato “il denaro della Società per acquisti personali” per un ammontare di € 1.539,40.
Pag. 2 di 15 Ritualmente notificati il ricorso in opposizione ed il pedissequo decreto di fissazione dell'udienza di discussione, si costituiva in giudizio, CP_1 contestando i fatti posti a fondamento dell'avversa opposizione.
Sosteneva, in particolare, di aver lavorato come responsabile del punto vendita (e non già come amministratore di fatto).
A confutazione dell'eccezione di adempimento, poneva in risalto di non aver mai effettuato prelievi diretti di somme di denaro, atteso che il punto vendita non aveva prodotto alcuna liquidità “perché i costi superavano i ricavi”.
Da ultimo, prendeva posizione sulle circostanze dell'eccezione CP_1
riconvenzionale, per non aver mai compiuto acquisti personali.
Con autonomo ricorso, depositato il 6.5.2024 e successivamente riunito per ragioni di connessione oggettiva e soggettiva, ha impugnato il CP_1
licenziamento per giusta causa, intimato per assenza ingiustificata del
29.3.2023 e per rifiuto di restituzione di beni aziendali in suo possesso.
Ha innanzitutto lamentato la nullità, per ritorsività, del recesso datoriale.
Quanto al merito degli addebiti, ha rimarcato di aver fruito di un giorno di riposo autorizzato dall'amministratore della società convenuta (e contabilizzato come ferie nella busta paga di riferimento) ed ha esposto le ragioni per le quali non era stata possibile la riconsegna dei beni aziendali richiesti.
Ha comunque sostenuto, anche mediante il richiamo alle previsioni contenute nel CCNL applicato, come il licenziamento fosse sproporzionato e viziato per mancata affissione del codice disciplinare.
La società si è costituita in giudizio con memoria difensiva depositata in data
5.9.2024 ed ha concluso per l'integrale rigetto dell'impugnativa di licenziamento.
La società ha innanzitutto ribadito come fosse stato Parte_1 CP_1
amministratore di fatto, con conseguente infondatezza delle rivendicazioni di
Pag. 3 di 15 lavoro subordinato ed impossibilità di applicazione della disciplina dettata dalla legge in tema di licenziamento.
In via gradata, ha sostenuto la legittimità della scelta di risolvere unilateralmente il rapporto di lavoro, per avere il ricorrente leso il vincolo fiduciario con le condotte oggetto di contestazione.
Allegando l'utilizzo improprio della autovettura aziendale, parte datoriale ha
– altresì – domandato, in via riconvenzionale, la restituzione della complessiva somma di € 21.407,30.
Sempre in via riconvenzionale, ha nuovamente domandato Parte_1
la restituzione del valore dei generi alimentari, acquistati da CP_1
con la carta aziendale e non inerenti a quanto necessario per la produzione di gelati.
Fallito il tentativo di conciliazione, all'esito dell'istruttoria e della discussione,
è stata pronunciata la seguente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. In via preliminare, deve essere esaminata la questione della possibilità di configurare, tra le parti, la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato.
1.a. Come osservato negli studi dedicati al tema, nell'ambito delle società di capitali, in effetti, si è posto da tempo il problema della possibilità di cumulare la posizione di amministratore con quella di lavoratore subordinato.
L'interrogativo è, in particolare, se colui che decide le politiche di gestione dell'impresa possa, al contempo, essere un lavoratore subordinato della stessa e quindi possa operare sotto la direzione ed il controllo altrui.
In un primo momento, la giurisprudenza della Corte di Cassazione ha escluso in maniera pressochè assoluta il cumulo tra le due posizioni.
Secondo tale ricostruzione, infatti, se l'amministratore dirige la società e la rappresenta all'esterno, vi è un rapporto di immedesimazione tale per cui egli è organo della società.
Pag. 4 di 15 Da ciò, l'impossibilità di ritenere sussistente la dualità dei contraenti necessaria ad integrare il rapporto di lavoro ai sensi dell'art. 2094 c.c. (Cass.
4532/1998).
Successivamente, però, la giurisprudenza ha accolto la diversa opinione della possibilità di cumulo tra posizione di amministratore e lavoro subordinato, analizzando in concreto l'atteggiarsi del rapporto.
In particolare, va valutato se l'amministratore ha svolto attività distinguibili dalle funzioni di amministrazione, comunque ravvisando la sussistenza del vincolo di subordinazione quando vi sia l'assoggettamento al potere direttivo, di controllo e disciplinare del datore di lavoro (Cass. 6827/1999;
Cass. 7465/2002) mentre, in mancanza di esso, l'osservanza di un determinato orario di lavoro e la percezione di una regolare retribuzione non sono sufficienti da sole a far ritenere la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato (Cass. 11161/2021).
Resta comunque indispensabile che le attività di amministrazione siano distinte rispetto a quelle lavorative, essendo così necessario individuare le mansioni riconducibili al rapporto di lavoro subordinato (Cass. 381/2000;
Cass. 329/2002), poiché la subordinazione lavorativa è configurabile solo in relazione ad attività diverse da quelle poste in essere per effetto del rapporto organico.
Sulla base di tali principi, dunque, nel caso di amministratore unico che accentri su di sé tutti i poteri relativi alla gestione dell'ente, non è possibile ritenere sussistente un rapporto di lavoro subordinato (Cass. 6819/2000) perchè mancherebbe la soggezione del prestatore ad un potere sovraordinato di controllo e disciplina, escluso dalla immedesimazione in unico soggetto della veste di esecutore della volontà sociale e di quella di unico organo competente ad esprimerla.
Deve poi esser tenuto presente che, nella giurisprudenza della Corte di
Cassazione (per una rassegna in proposito, si veda Cass. 21759/2004), le
Pag. 5 di 15 norme che disciplinano l'attività degli amministratori di una società di capitali dettate al fine di consentire un corretto svolgimento dell'amministrazione della società sono considerate applicabili non solo ai soggetti immessi, nelle forme stabilite dalla legge nelle funzioni di amministratori, ma anche a coloro che di fatto si siano inseriti nella gestione della società in assenza di qualsivoglia investitura da parte della assemblea sia pure irregolare o implicita (Cass. 1925/1999), fermo restando che la individuazione a tali fini della figura del così detto amministratore di fatto presuppone che le funzioni gestorie svolte in via di fatto abbiano carattere sistematico e non si esauriscano quindi nel compimento di alcuni atti di natura eterogenea e occasionale.
Quindi ciò che qui rileva è la possibilità di riconoscere una posizione gestoria nei riguardi della società in capo ad un soggetto che o per assenza o per irregolarità della nomina non vi avrebbe titolo, con la conseguenza che la stessa posizione può del pari esser riconosciuta nel caso del componente dell'organo di gestione che esautorando gli altri membri finisca con l'assumere, in contrasto con le previsioni statutarie, il ruolo dell'amministratore unico, ossia un ruolo che non ha titolo per esercitare, impedendo evidentemente che nei suoi riguardi possa configurarsi un rapporto di subordinazione lavorativa con la società, per l'assenza del fondamentale presupposto della presenza di due contrapposti centri di imputazione delle situazioni correlate ad un rapporto siffatto.
1.b. Tanto chiarito, deve innanzitutto ribadirsi che i fatti di causa s'inseriscono in un contesto in cui , originariamente socio ed CP_1 amministratore unico della cessava da quest'ultima carica Parte_1
nel mese di ottobre 2020, con il subentro di . Parte_2
Ciò si verificava in concomitanza alla cessione di quote sociali ed alla scrittura privata mediante la quale si obbligava nei Parte_2 confronti di a “ri-trasferire … a semplice richiesta … la detta CP_1
Pag. 6 di 15 partecipazione” per il medesimo corrispettivo (pari ad € 4.410,00) pacificamente già versato in sede di cessione.
In tale contesto, la prosecuzione di attività di gestione della società è stata confessata da in occasione dell'interrogatorio formale CP_1
(“confermo, innanzitutto, di aver svolto io le attività elencate nel capitolo 1.
Confermo anche che ciò è avvenuto sia prima che dopo l'anno 2020”), sicchè è pienamente condivisibile l'argomentazione espressa dalla difesa della società , nella parte in cui essa ha sostenuto come la propria Parte_1
controparte processuale avesse assunto il ruolo di amministratore di fatto.
Il punto è che, tuttavia, , seppur di fatto, non aveva il ruolo di CP_1
amministratore unico.
Infatti, l'opposto (/ricorrente nell'impugnativa di licenziamento), in sede di interrogatorio formale ha ben precisato che sia prima che dopo il 2020 si è trattato di attività condivise con (così aggiungendo: “la Parte_2
differenza tra il prima ed il dopo 2020 è stata nel fatto che, cedute le quote, per operare in banca o firmare gli assegni io mi avvalevo di una delega.
Questa delega fu fatta proprio quando facemmo il passaggio di quote. Sia prima che dopo il 2020, ribadisco che tutto è sempre stato fatto insieme;
se proprio c'era qualcosa che io facevo in autonomia era la scelta degli ingredienti per fare gli assortimenti, anche perché , non essendo Parte_2 del settore, non ne sapeva niente”).
Ebbene, questa stessa gestione condivisa, come descritta dalla parte processuale, è stata pienamente confermata anche in occasione dell'escussione del teste (commercialista con collaborazione Tes_1 professionale presso fino all'anno 2023), poiché Parte_1 quest'ultimo ha riferito che:
- il sig. “aveva a disposizione al negozio le carte” che CP_1 occorrevano, “come ad esempio gli assegni”, mentre le interlocuzioni
Pag. 7 di 15 con il sig. “riguardavano, invece, altri aspetti come gli Parte_2 estratti conto che mi mancavano e che lui … forniva via mail”;
- che quando è diventato amministratore, le sue Parte_2
“interlocuzioni con lui sono diventate” probabilmente “maggiori”;
- che, per quanto riguarda i bilanci, si raffrontava “certamente a CP_1 ma anche a ” (“anche perché quest'ultimo, una volta Parte_2
diventato amministratore, doveva firmare i bilanci, tanto vero che ci siamo incontrati”);
- che, nel corso dell'anno 2023, istruiva “una pratica con la Regione e per questa l'interlocutore principale” era “ ” (“la pratica Parte_3 riguardava un finanziamento per rifare il locale – punto vendita”);
- che “in sostanza, tutto dipendeva dalle situazioni”;
- che quando “si è scelto di fare l'investimento per la ristrutturazione del punto vendita”, il confronto fu a tre (“io, e ”). CP_1 Parte_2
Ciò posto, non risulta decisivo, a sostegno della prospettazione della difesa della società il fatto che il medesimo teste abbia Controparte_2 Tes_1 premesso come “sicuramente l'attività predominante era in capo a ”: CP_1
infatti, la fonte di prova, nel dettagliare questa circostanza, ha fatto riferimento ad attività non tipicamente gestorie, quali l'apertura del negozio e
“l'approvvigionamento delle materie prime per realizzare i gelati”.
A ben vedere, proprio tali attività, confermate dai rapporti che CP_1
intratteneva con gli agenti dei fornitori (sul punto, si veda la deposizione del teste : “le mie interlocuzioni con erano finalizzate a prendere Tes_2 CP_1
gli ordini settimanali e mensili, talvolta gli ordini avvenivano mediante semplice messaggi. Con il sig. io ho stabilito le condizioni CP_1
contrattuali. Quanto alle modalità dei pagamenti, una volta concordate con la mia azienda, sono rimaste sempre le stesse”), dimostrano come l'odierno opposto fosse anche dedito a mansioni in senso stretto lavorative.
Pag. 8 di 15 Prestazioni, queste ultime, certamente rese in regime di subordinazione, se solo si considera (quanto risulta dai messaggi whatsapp versati in atti) che giustificava le assenze (come accaduto in occasione del CP_1
malore sul posto di lavoro, a fronte del quale Parte_2 rappresentava l'esigenza di presentare denuncia all' e rimarcava la CP_3
necessità di attendere la conclusione del periodo di malattia prima del rientro al lavoro), che si esprimeva sui profili organizzativi delle Parte_2
attività da svolgere (ivi compresi quelli relativi alla presenza o meno in gelateria del lavoratore di nome che la formava le CP_4 Controparte_2
buste paga e che, soprattutto, la stessa società ha esercitato il potere disciplinare, sfociato nel licenziamento per giusta causa.
1.c. Alla stregua delle predette considerazioni, devono dunque giudicarsi ammissibili le pretese (formulate in sede monitoria) di corresponsione della retribuzione ordinaria e del t.f.r.
Piuttosto, è parzialmente fondata l'eccezione di adempimento sollevata dalla società convenuta e basata sulla circostanza che “l'importo mensile veniva
… prelevato” dal sig. “direttamente dalla cassa del punto vendita”. CP_1
Depone in tal senso quanto dichiarato dallo stesso lavoratore in occasione della corrispondenza intercorsa in fase stragiudiziale, poiché nel mese di ottobre 2023, nel replicare alla richiesta datoriale di riconsegna, si evidenziava come non vi fosse “disponibilità di giacenza di cassa atteso … il pagamento delle spese correnti, tra cui le stesse retribuzioni arretrate, quantomeno dal marzo 2020, del sig. , come da espresse disposizioni CP_1 dell'amministratore sig. ”. Parte_2
Il libro giornale versato in atti dalla società rappresenta, pertanto, Parte_1
prova idonea degli intervenuti pagamenti, in assenza di dimostrazione della loro alterazione fittizia e data la genericità del disconoscimento operato dalla difesa del lavoratore.
Pag. 9 di 15 Non a caso, nel messaggio whatsapp del 28 settembre 2023 CP_1
non richiedeva tout court a il pagamento delle retribuzioni, Parte_2 bensì le somme “che non ho ma preso perché non ho mai firmato una busta paga”, così alludendo all'ipotesi che la società non potesse semplicemente dimostrare di aver adempiuto.
Sicchè, a fronte dell'ammontare complessivo oggetto del decreto ingiuntivo, deve riconoscersi all'odierno opposto la minor somma di € 3.732,90 (come conseguenza dello scomputo, progressivamente, di € 1.950,00 contabilizzati il 31.1.2022, di € 1.646,00 contabilizzati il 15.2.2022, di € 1.595,00 contabilizzati il 28.2.2022, di € 1.900,00 contabilizzati il 31.3.2022, di €
1.663,00 contabilizzati il 30.4.2022, di € 839,00 contabilizzati il 31.5.2022, di
€ 1.900,00 contabilizzati il 1°.6.2022, di € 1.400,00 contabilizzati il
30.6.2022, di € 1.600,00 contabilizzati il 31.6.2022; di € 1.950,00 contabilizzati il 2.8.2022; di € 1.399,00 contabilizzati il 31.8.2022; di €
1.400,00 contabilizzati il 30.9.2022; di € 1.217,00 contabilizzati il 31.10.2022; di € 1.192,00 contabilizzati il 30.11.2022; di € 4.302,39 contabilizzati il
31.3.2023; di € 4.400,00 contabilizzati il 31.8.2023; di € 2.179,06 contabilizzati il 31.10.2023).
1.d. Per quanto concerne, poi, l'eccezione riconvenzionale sollevata dalla società in sede di opposizione a decreto ingiuntivo ed avente ad oggetto la restituzione del controvalore di beni alimentari, acquistati nel corso degli anni e non utili alla produzione di gelati, la documentazione prodotta è tardiva.
Infatti, parte opponente avrebbe dovuto, sin da subito, versarla in atti, ossia con la proposizione dell'opposizione a decreto ingiuntivo.
Tuttavia, considerando che la pretesa restitutoria è stata reiterata in sede di costituzione della nel giudizio di impugnativa di Parte_1 licenziamento, sotto forma di domanda riconvenzionale, essa dev'essere
Pag. 10 di 15 accolta proprio nella misura conteggiata dalla parte datoriale, ossia per €
2.818,89.
2.a. Procedendo, dunque, a scrutinare il licenziamento per giusta causa, deve innanzitutto giudicarsi giuridicamente insussistente il fatto posto a base della contestazione del 30.10.2023 (“Lei è risultato assente ingiustificato e la
Sua assenza ha comportato la mancata apertura al pubblico del locale”).
Risulta agli atti, infatti, che, alle ore 8:28 del 29 ottobre 2023 CP_1
comunicava a che non sarebbe andato – quel giorno Parte_2 stesso – in gelateria, per trascorrere in famiglia una domenica di festa, dopo
6 anni.
A fronte di tale comunicazione, nessun ordine di aprire ugualmente l'attività perveniva dal legale rappresentante della società convenuta ed – anzi – nella busta paga di ottobre 2023 per quella data veniva registrata la fruizione di un girono di ferie.
Quel che rileva, comunque, è che il lavoratore abbia legittimamente preteso un giorno di riposo, tanto più in un contesto in cui aveva rivendicato un trattamento economico superiore e di essere affiancato da altri dipendenti per l'esercizio dell'attività.
Ad ogni modo, il licenziamento risulta essere anche sproporzionato, tenuto conto dello sforzo sempre costantemente profuso dal lavoratore per condurre l'attività economica, nonostante le condizioni di salute registrate nell'ultimo arco di tempo di esecuzione del rapporto.
Si consideri, peraltro, che il contratto collettivo applicato prevede il licenziamento per giusta causa nei soli frangenti di assenza ingiustificata oltre tre giorni nell'anno solare;
fattispecie certamente non ricorrente nella controversia in esame.
2.b. Il medesimo discorso - in termini di insussistenza giuridica del fatto (per assenza di rilievo disciplinare) e di grave sproporzione tra l'addebito e la sanzione espulsiva – vale per quanto concerne la seconda contestazione,
Pag. 11 di 15 ossia quella avente ad oggetto la mancata riconsegna di due carte di credito, del carnet degli assegni, del denaro presente in cassa e della tessera dell'esercizio commerciale . CP_5
Rispetto alla richiesta datoriale, infatti, ha legittimamente CP_1
opposto diniego in ragione della necessità di consentire lo svolgimento dell'attività produttiva e tanto risulta giustificato anche nella considerazione della qualità di amministratore di fatto della resistente. CP_6
2.c. A fronte dei predetti profili di illegittimità del recesso datoriale, risulta decisivo osservare che il licenziamento è intervenuto in stretta contiguità temporale con le rivendicazioni avanzate da , il quale, infatti, CP_1
chiedeva la retrocessione della propria quota di partecipazione alla società convenuta, il rimborso del corrispettivo della cessione (che aveva già provveduto a restituire a ), un miglior trattamento Parte_2
economico e giuridico per le prestazioni di lavoro subordinato svolto,
l'affiancamento tramite altro dipendente che fosse di ausilio nella gestione del punto vendita.
E' perciò fondata la domanda giudiziale di riconoscimento della nullità del licenziamento, essendo esso basato su un motivo ritorsivo (e quindi illecito), con conseguente applicazione delle previsioni dell'art. 2 D.Lgs. 23/2015, come risultante dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 22/2024.
Pertanto: dev'essere ordinata la reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro;
parte datoriale va altresì condannata al risarcimento del danno subìto dal lavoratore con la corresponsione di un'indennità commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, dedotto quanto percepito, nel periodo di estromissione, per lo svolgimento di altre attività lavorative;
il datore di lavoro dev'essere altresì condannato, per il medesimo periodo, al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali.
Pag. 12 di 15 3. E', poi, infondata la domanda riconvenzionale di condanna del lavoratore al pagamento di € 21.407,30, a titolo di risarcimento dei danni per l'esclusivo utilizzo dell'autovettura aziendale.
Su questo versante, , in sede di interrogatorio formale, ha CP_1 dichiarato: “da luglio del 2020 c'è stato il noleggio della Nissan ed entrambi abbiamo utilizzato questa autovettura”; il teste (“io gestisco una Tes_3 autorimessa ... conosco sia il sig. che il sig. ”), a sua volta, Parte_2 CP_1
ha ricordato della “Nissan Quasquai perché una sola volta il sig. mi CP_1
disse che aveva bisogno che io la tenessi in autorimessa, per poi essere ritirata da … il sig. ”. Parte_2
In tale quadro istruttorio, v'è innanzitutto da rimarcare che, senza dubbio,
l'attività economica sia stata condotta anche mediante l'utilizzo dell'autovettura, ad esempio in occasione degli acquisti operati conseguire gli approvvigionamenti necessari.
Inoltre, anche a voler considerare l'uso promiscuo a beneficio di CP_1
(cfr. teste : “altre volte il sig. mi ha lasciato la
[...] Tes_3 CP_1
Nissan ed è venuto lui stesso a ritirarla”), meritano condivisione le argomentazioni espresse dalla difesa del lavoratore, nella misura in cui la messa a disposizione del veicolo da parte della società trovava adeguata giustificazione nell'ambito del rapporto lavorativo (proprio come fringe benefit) e finanche come compenso per le attività gestorie, di fatto espletate
(si veda, a questo proposito, la deposizione del teste : “sul Nissan so Tes_1 che i due decisero che il potesse disporre in autonomia dell'auto”). CP_1
4. In conclusione: l'opposizione a decreto ingiuntivo va parzialmente accolta;
l'impugnativa di licenziamento dev'essere integralmente accolta;
la domanda riconvenzionale avente ad oggetto il noleggio della Nissan va respinta mentre quella avente ad oggetto l'acquisto di generi alimentari non pertinenti alla produzione di gelato va accolta.
Pag. 13 di 15 Le spese del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo vanno integralmente compensate.
Le spese processuali dell'impugnativa di licenziamento, invece, seguono la soccombenza della società convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, in funzione di Giudice del lavoro, definitivamente pronunziando nei giudizi riuniti iscritti ai nn. 923 e 6020 del ruolo generale lavoro dell'anno 2024, così provvede:
1) accoglie parzialmente l'opposizione e, per l'effetto, revocato il decreto ingiuntivo n. 8/2024, condanna al pagamento, in favore di Parte_1
, di complessivi 3.732,90, oltre rivalutazione monetaria CP_1
secondo indici Istat e interessi legali sulle somme via via rivalutate, dalla maturazione di ciascun credito al soddisfo, a titolo di spettanze retributive;
2) in accoglimento dell'impugnativa promossa dal lavoratore
- dichiara nullo il licenziamento,
- ordina al datore di lavoro la reintegrazione di nel posto di CP_1
lavoro,
- condanna la società al risarcimento del danno, tramite il Parte_1
pagamento di un'indennità commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, dedotto quanto percepito, nel periodo di estromissione, per lo svolgimento di altre attività lavorative,
- condanna altresì la società al versamento dei contributi Parte_1
previdenziali ed assistenziali per il medesimo periodo, dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione;
3) in parziale accoglimento delle domande riconvenzionali proposte dalla società , condanna al pagamento, in favore della Parte_1 CP_1 società convenuta, di complessivi € 2.818,89, oltre accessori;
Pag. 14 di 15 4) rigetta tutte le residue domande riconvenzionali proposte dalla società
[...]
; Pt_1
5) compensa integralmente le spese processuali del procedimento monitorio e del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo;
6) condanna, infine, al pagamento delle spese processuali Parte_1 del giudizio di impugnativa di licenziamento, che liquida in € 3.689,00, oltre rimborso spese generali nella misura del 15% nonché Iva e c.p.a. come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Bari, 11.6.2025
Il giudice della Sezione lavoro dott. Vincenzo Maria Tedesco
Pag. 15 di 15