Sentenza 6 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 06/05/2025, n. 224 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 224 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo italiano
TRIBUNALE DI PERUGIA
Sezione Lavoro
Il Tribunale, in persona del Giudice del Lavoro dott. Marco Medoro, nella causa civile n. 937/2023 Ruolo G. Lav. Prev. Ass., promossa da
(avv. Monica Raichini) Parte_1
- ricorrente contro
(avv. Sandra Misericordia) CP_1
- resistente ha emesso e pubblicato, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., all'esito dell'udienza del
6.5.2025, la seguente
SENTENZA
si è rivolto a questo Tribunale onde ottenere la condanna Parte_1 dell al pagamento in suo favore delle prestazioni assicurative spettanti CP_1 per legge, tenuto conto delle preesistenze, in relazione al danno biologico permanente sofferto a causa della malattia (ernie discali lombo sacrali multiple) da cui lamenta di essere affetto e di cui denuncia l'origine professionale. Oggetto di contestazione, in particolare, è il provvedimento con cui l in data 21.5.2019 (confermato all'esito di opposizione in data CP_1
15.11.2019), ha rigettato l'istanza amministrativa del ricorrente, ritenendo insussistente il nesso di causalità tra la malattia denunciata e l'attività lavorativa svolta. Il ricorrente ha riferito di avere lavorato, dal 2002 sino al luglio 2010, come “apprendista con mansioni di elettricista su linee elettriche media tensione (20000 V) e bassa tensione (220/380 V).” alle dipendenze di un'impresa che operava come appaltatrice dell e, dal luglio 2010 CP_2
Costituitosi con memoria depositata l'11.3.2024, l ha confutato il CP_1 fondamento della pretesa avanzata, difendendo la correttezza del provvedimento di rigetto emesso in sede amministrativa in quanto non vi sarebbe prova dell'origine professionale della patologia denunciata.
La causa è stata istruita mediante l'escussione di due testimoni indicati dal ricorrente in ordine alle mansioni espletate nel periodo corrente dal 2002 al
2017 ed attraverso una CTU medico-legale.
Il Ctu nominato, all'esito delle operazioni, sulla base della documentazione in atti e tenuto conto delle deposizioni testimoniali che hanno confermato la versione del ricorrente (si fa rinvio al verbale dell'udienza del 17.9.2024) ha affermato che: “…Per quanto evidenziato dal ricorrente, confermato dalle relazioni testimoniali e dai certificati del medico competente aziendale (che Parte_ nei suoi certificati in atti evidenzia il rischio lavorativo rappresentato dalla
e dal mantenimento di posture fisse ed incongrue), si può quindi individuare nell'attività lavorativa i fattori di rischio idonei a causare la patologia denunciata che, anche se considerata nella sola mansione di lattoniere, è stata espletata per un periodo di tempo di sette anni.
Pertanto si può affermare che:
• la patologia denunciata dal ricorrente sussiste effettivamente;
• può essere ritenuta di origine professionale;
• il danno biologico derivatone, stante la modestia dell'evidenza clinica e strumentale, può essere stimato nella misura del 6% (sei %) ex D. Lvo 38/2000, alla voce n. 213;
• il danno biologico complessivo, alla luce delle preesistenze documentate in atti, può essere valutato nella misura del 17% (diciassette %), alla data del
22 • 05/04/2019…”.
Ritiene il Giudicante che il Consulente abbia effettuato un esame del caso attento ed approfondito e che le sue conclusioni siano frutto di valutazioni coerenti rispetto alle premesse di fatto note e contemporaneamente prive di errori sul piano logico e su quello giuridico, tanto da non essere state attinte da alcuna osservazione critica dai consulenti delle parti, sicché possono essere poste a fondamento della decisione. Ne consegue che le domande proposte sono fondate e pertanto, la domanda di accertamento dell'origine professionale della malattia denunciata va accolta, nei limiti della percentuale verificata dal CTU, pari ad un danno biologico permanente del 6%, che, tenuto conto degli eventi preesistenti già riconosciuti dall dà luogo ad un danno CP_1 biologico permanente complessivo pari al 17%. Va da sé che va CP_1 condannato ad erogare in favore del ricorrente, a decorrere dal mese di maggio 2019, una rendita di valore corrispondente al danno biologico riscontrato dal CTU del 17%, previa decurtazione, ai sensi del comma 5 dell'art. 13 del d.lgs. 38/2000, dell'importo dell'indennizzo già ricevuto per gli eventi tutelati. La somma da versare, così determinata, va maggiorata con interessi e rivalutazione monetaria, tenendo conto che l'importo dovuto a titolo di interessi va portato in detrazione dalle somme spettanti a ristoro del maggior danno derivante dalla svalutazione (art. 16, 6° comma, legge 30.12.1991 n. 412, come modificato dall'art. 1, 783° comma, della legge 27.12.2006 n. 296) a decorrere dal 21.5.2019 e cioè dalla data del rigetto della domanda amministrativa presentata in data 5.4.2019.
Le spese di lite e gli oneri della CTU – questi ultimi determinati con separato decreto – seguono la soccombenza. La liquidazione viene effettuata in dispositivo sulla base dei nuovi parametri approvati con il D.M. 55/2014 e s.m.
(scaglione compreso fra da € 5.200,01 ed € 26.000,00), tenendo conto degli incombenti effettivamente disimpegnati e dell'impegno professionale richiesto dalla controversia.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando:
33 - dichiara che presenta un danno biologico permanente, Parte_1 dovuto alla malattia professionale denunciata, di grado pari al 6% e che il danno complessivo, alla luce delle preesistenze documentate in atti, è pari al 17%;
- condanna a costituire in favore del ricorrente, a decorrere dalla CP_1 mensilità di maggio 2019, una rendita corrispondente al valore del 17% ed a versargli i ratei arretrati a decorrere dal mese di maggio 2019, previa decurtazione del valore dell'indennizzo ricevuto per gli eventi già tutelati, da maggiorarsi, nei limiti di cui in motivazione, con interessi legali e rivalutazione monetaria maturati dal 21.5.2019 al saldo;
- condanna a rifondere al ricorrente le spese di lite, che qui si liquidano CP_1 in € 3.000,00 per compenso professionale, oltre r.f. 15%, IVA e CAP come per legge, somme da distrarsi in favore dell'avv. Monica Raichini, dichiaratasi procuratrice antistataria;
- pone interamente a carico di gli oneri di CTU come liquidati con CP_1 separato decreto.
Perugia, il 6.5.2025
IL GIUDICE
Marco Medoro
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