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Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cremona, sentenza 23/10/2025, n. 489 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cremona |
| Numero : | 489 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 757/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CREMONA
Il Tribunale di Cremona, composto dai seguenti magistrati: dott. Giorgio Scarsato Presidente rel dott.ssa Benedetta Fattori Giudice dott.ssa Federica Meloni Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 337bis e ss. cod. civ.
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 757/2025 promossa da:
nata a [...]Ù) il Parte_1
14/05/1997 (C.F. C.F._1 con il patrocinio dell'avv. GLORIA CANTONI parte ricorrente e
nato a [...]Ù) il Controparte_1
12/10/1968 (C.F. ), C.F._2 con il patrocinio dell'avv. LAURA SOFIA MORUZZI parte resistente e con l'intervento del Pubblico Ministero RAGIONI in FATTO e in DIRITTO della DECISIONE
Dalla relazione more uxorio tra le parti del presente giudizio il 05/02/2024 è nata in [...] la minore . Persona_1
Terminata la suddetta relazione, con ricorso del 16/04/2025 parte ricorrente ha introdotto il presente giudizio, cui è seguita la regolare costituzione di controparte: punti del contendere tra le parti erano le modalità di esercizio del diritto di visita paterno e l'ammontare dell'assegno per il mantenimento della minore da parte del sig. , mentre nessuna contestazione era Controparte_1 sollevata da parte resistente circa l'assegnazione della casa familiare, l'affido e la collocazione della figlia . Persona_1
Assunti i provvedimenti temporanei ed urgenti alla prima udienza del
18/07/2025, nel corso del procedimento le parti sono giunte a un accordo e alla successiva udienza del 19/09/2025 hanno precisato le conclusioni in modo conforme e congiunto, sicché la causa è stata trattenuta in decisione.
Visti gli artt. 337bis e ss. cod. civ., ritiene il Tribunale che le condizioni infine concordate fra le parti siano conformi a legge e rispondano all' interesse della prole, sicché le stesse possono essere omologate.
L'ascolto della prole è da ritenersi superfluo, stante l'età, stante il fatto che le condizioni qui omologate sono pienamente rispondenti al principio di bigenitorialità.
Le spese di lite vanno dichiarate compensate, stante la definizione consensuale del giudizio.
PQM
Il Tribunale di Cremona, disattesa ogni contraria domanda, eccezione, istanza e deduzione,
OMOLOGA
le seguenti condizioni, proposte dalle parti: - la figlia minore viene affidata Persona_2 congiuntamente ad entrambi i genitori, con residenza e collocazione prevalente presso la madre. Il padre potrà tenere con sé la figlia secondo le seguenti modalità: sino al 31 ottobre 2025 per 4 o 5 ore il sabato o la domenica, previ accordi con la madre entro la giornata di mercoledì, prendendo e riportando la figlia presso la casa materna;
dal 1° novembre
2025 e sino al 31 maggio 2026 il padre potrà tenere con sé la minore per una giornata intera il sabato o la domenica dalle 9.00 alle 20.00 oppure mezza giornata il sabato e mezza giornata la domenica (se al mattino, dalle 9.00 alle 13.00; se al pomeriggio, dalle 15.00 alle 20.00), prendendo accordi con la madre entro la giornata di mercoledì, prendendo e riportando la figlia presso la casa materna;
a partire dal 1° giugno 2026 – sempre che sia stato rispettato il calendario di graduale frequentazione con il padre di cui ai punti precedenti - il padre potrà tenere con sé la figlia a week end alternati nel fine settimana dalle ore 9.00 del sabato sino alle ore 20.00 della domenica (incluso quindi il pernottamento); il padre potrà tenere con sé anche due pomeriggi alla Persona_1 settimana, previo accordo con la madre, prelevandola dalla casa materna al rientro dal lavoro (indicativamente alle 17.30) e riportandola dalla madre entro le ore 20.00;
- in considerazione del fatto che l'assegno unico viene percepito dal padre e che attualmente ammonta a circa € 200,00, le parti concordano che a partire dal 1° luglio 2025 e sino al 31 maggio 2026 il Sig. CP_1
versi alla sig.ra a titolo di contributo per il
[...] Parte_1 mantenimento della minore, l'importo mensile di € 450,00, comprensivo del 100% dell'assegno unico, da corrispondere entro il giorno 15
(quindici) di ogni mese a mezzo bonifico bancario su conto corrente intestato alla madre. A partire dal 1° giugno 2026, quando Persona_1 inizierà il pernottamento presso il padre, quest'ultimo verserà alla madre, a titolo di contributo al mantenimento della figlia, l'importo di €
400,00, comprensivo del 100% dell'assegno unico, somma rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati. Qualora le parti dovessero concordare che l'assegno unico venga percepito integralmente dalla madre, il padre verserà alla stessa la somma di euro 200,00 a titolo di contributo per il mantenimento della figlia, rivalutabile annualmente secondo gli indici
ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati. Le spese straordinarie verranno sostenute dai genitori nella misura del 50% ciascuno, come disciplinato dal Protocollo AIAF del Tribunale di
Cremona;
- le parti prestano sin da ora reciproco assenso al rilascio e/o rinnovo del passaporto, anche in favore della figlia minore;
- le parti si impegnano altresì a notiziarsi circa eventuali cambiamenti di residenza;
DICHIARA le spese compensate;
così deciso in Cremona, il 10.10.2025
Il Presidente est.
dott. Giorgio Scarsato
Manda alla Cancelleria
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CREMONA
Il Tribunale di Cremona, composto dai seguenti magistrati: dott. Giorgio Scarsato Presidente rel dott.ssa Benedetta Fattori Giudice dott.ssa Federica Meloni Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 337bis e ss. cod. civ.
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 757/2025 promossa da:
nata a [...]Ù) il Parte_1
14/05/1997 (C.F. C.F._1 con il patrocinio dell'avv. GLORIA CANTONI parte ricorrente e
nato a [...]Ù) il Controparte_1
12/10/1968 (C.F. ), C.F._2 con il patrocinio dell'avv. LAURA SOFIA MORUZZI parte resistente e con l'intervento del Pubblico Ministero RAGIONI in FATTO e in DIRITTO della DECISIONE
Dalla relazione more uxorio tra le parti del presente giudizio il 05/02/2024 è nata in [...] la minore . Persona_1
Terminata la suddetta relazione, con ricorso del 16/04/2025 parte ricorrente ha introdotto il presente giudizio, cui è seguita la regolare costituzione di controparte: punti del contendere tra le parti erano le modalità di esercizio del diritto di visita paterno e l'ammontare dell'assegno per il mantenimento della minore da parte del sig. , mentre nessuna contestazione era Controparte_1 sollevata da parte resistente circa l'assegnazione della casa familiare, l'affido e la collocazione della figlia . Persona_1
Assunti i provvedimenti temporanei ed urgenti alla prima udienza del
18/07/2025, nel corso del procedimento le parti sono giunte a un accordo e alla successiva udienza del 19/09/2025 hanno precisato le conclusioni in modo conforme e congiunto, sicché la causa è stata trattenuta in decisione.
Visti gli artt. 337bis e ss. cod. civ., ritiene il Tribunale che le condizioni infine concordate fra le parti siano conformi a legge e rispondano all' interesse della prole, sicché le stesse possono essere omologate.
L'ascolto della prole è da ritenersi superfluo, stante l'età, stante il fatto che le condizioni qui omologate sono pienamente rispondenti al principio di bigenitorialità.
Le spese di lite vanno dichiarate compensate, stante la definizione consensuale del giudizio.
PQM
Il Tribunale di Cremona, disattesa ogni contraria domanda, eccezione, istanza e deduzione,
OMOLOGA
le seguenti condizioni, proposte dalle parti: - la figlia minore viene affidata Persona_2 congiuntamente ad entrambi i genitori, con residenza e collocazione prevalente presso la madre. Il padre potrà tenere con sé la figlia secondo le seguenti modalità: sino al 31 ottobre 2025 per 4 o 5 ore il sabato o la domenica, previ accordi con la madre entro la giornata di mercoledì, prendendo e riportando la figlia presso la casa materna;
dal 1° novembre
2025 e sino al 31 maggio 2026 il padre potrà tenere con sé la minore per una giornata intera il sabato o la domenica dalle 9.00 alle 20.00 oppure mezza giornata il sabato e mezza giornata la domenica (se al mattino, dalle 9.00 alle 13.00; se al pomeriggio, dalle 15.00 alle 20.00), prendendo accordi con la madre entro la giornata di mercoledì, prendendo e riportando la figlia presso la casa materna;
a partire dal 1° giugno 2026 – sempre che sia stato rispettato il calendario di graduale frequentazione con il padre di cui ai punti precedenti - il padre potrà tenere con sé la figlia a week end alternati nel fine settimana dalle ore 9.00 del sabato sino alle ore 20.00 della domenica (incluso quindi il pernottamento); il padre potrà tenere con sé anche due pomeriggi alla Persona_1 settimana, previo accordo con la madre, prelevandola dalla casa materna al rientro dal lavoro (indicativamente alle 17.30) e riportandola dalla madre entro le ore 20.00;
- in considerazione del fatto che l'assegno unico viene percepito dal padre e che attualmente ammonta a circa € 200,00, le parti concordano che a partire dal 1° luglio 2025 e sino al 31 maggio 2026 il Sig. CP_1
versi alla sig.ra a titolo di contributo per il
[...] Parte_1 mantenimento della minore, l'importo mensile di € 450,00, comprensivo del 100% dell'assegno unico, da corrispondere entro il giorno 15
(quindici) di ogni mese a mezzo bonifico bancario su conto corrente intestato alla madre. A partire dal 1° giugno 2026, quando Persona_1 inizierà il pernottamento presso il padre, quest'ultimo verserà alla madre, a titolo di contributo al mantenimento della figlia, l'importo di €
400,00, comprensivo del 100% dell'assegno unico, somma rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati. Qualora le parti dovessero concordare che l'assegno unico venga percepito integralmente dalla madre, il padre verserà alla stessa la somma di euro 200,00 a titolo di contributo per il mantenimento della figlia, rivalutabile annualmente secondo gli indici
ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati. Le spese straordinarie verranno sostenute dai genitori nella misura del 50% ciascuno, come disciplinato dal Protocollo AIAF del Tribunale di
Cremona;
- le parti prestano sin da ora reciproco assenso al rilascio e/o rinnovo del passaporto, anche in favore della figlia minore;
- le parti si impegnano altresì a notiziarsi circa eventuali cambiamenti di residenza;
DICHIARA le spese compensate;
così deciso in Cremona, il 10.10.2025
Il Presidente est.
dott. Giorgio Scarsato
Manda alla Cancelleria