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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 15/12/2025, n. 2290 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 2290 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6538/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
1^ SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario dott.ssa IA MA ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado promossa con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo notificato in data 10.10.2024 da: ora P. IVA Parte_1 Parte_2 P.IVA_1 con l'avv. Raffaele Rispoli, l'avv. Federica Corvi e l'avv. Lorenzo Tatarella opponente nei confronti di
P. IVA CP_1 P.IVA_2 con l'avv. Pierluigi Arancio convenuta opposta
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni come da fogli depositati telematicamente
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con l'atto di citazione sopra richiamato, la ora Parte_1 Parte_2
ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 2104/2024 emesso in data
[...] 12/14.7.2024 dal Tribunale di Monza a favore della per il pagamento della somma CP_1 di euro 11.897,85, oltre interessi, quale corrispettivo per una fornitura di merce.
A sostegno dell'opposizione la eccepiva la non conformità della fornitura all'ordine Parte_1 e la presenza di vizi nella merce. La chiedeva che fosse dichiarato di nulla dovere Parte_1 alla e che conseguentemente il decreto ingiuntivo fosse revocato. CP_1
Si costituiva la con comparsa 28.2.2025 chiedendo in via preliminare che fosse CP_1 concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, nel merito che l'opposizione fosse rigettata e il decreto ingiuntivo fosse confermato e che la fosse condannata al Parte_1 pagamento della somma di euro 5.000,00 ai sensi dell'art. 96 ultimo comma c.p.c..
Concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo e ritenuta la causa documentalmente istruita, la causa veniva trattenuta in decisione all'udienza del 15.12.2025 ai sensi dell'art. 281 sexies, 3 comma c.p.c..
L'opposizione a decreto ingiuntivo proposta dalla ora Parte_1 Parte_2
deve essere rigettata.
[...]
Alcuna prova è stata fornita dalla in riferimento alle contestazioni che avrebbe Parte_1 formulato in riferimento alla non conformità della fornitura ricevuta e alla presenza di vizi, che avrebbero reso la merce impossibile all'uso, peraltro mai restituita.
La non ha dimostrato di aver formalizzato alcuna contestazione né a seguito del Parte_1 ricevimento della merce né a seguito della ricezione dei solleciti di pagamento ricevuti in data 22.10.2023 e 10.11.2023 (v. doc.
2-3 fascicolo monitorio), limitandosi a formulare generiche lagnanze soltanto con l'atto introduttivo del presente giudizio.
Anzi dopo il deposito del ricorso per decreto ingiuntivo e prima della sua emissione la
[...]
tramite il proprio legale, aveva manifestato, la sua disponibilità a provvedere al Pt_1 pagamento del dovuto, costituito dalla somma capitale e dalle spese liquidate in decreto, così riconoscendo il proprio debito (doc.
1-2 fascicolo convenuta opposta).
Ne deriva, quindi, stante la fondatezza della pretesa creditoria vantata dalla che CP_1 l'opposizione deve essere rigettata e il decreto ingiuntivo confermato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
Considerata la pretestuosità e infondatezza dell'opposizione, meramente dilatoria, supportata da allegazioni manifestamente inconsistenti e generiche, facilmente riconoscibili come tali, a dimostrazione di una condotta processuale temeraria, sussistono i presupposti per la condanna della ora al risarcimento dei Parte_1 Parte_2 danni ai sensi dell'art. 96, 3 comma c.p.c..
Secondo la Suprema Corte “ricorrono i presupposti di condanna per responsabilità aggravata ex art. 96, comma 3 c.p.c., la quale, a differenza di quella di cui ai primi due commi, non richiede la domanda di parte, né la prova del danno, esigendo solo, sul piano soggettivo, la mala fede o la colpa grave della parte soccombente, sussistente nell'ipotesi di violazione del grado minimo di diligenza che consente di avvertire facilmente l'infondatezza o l'inammissibilità della propria domanda – coinvolgendo l'esercizio dell'azione processuale nel suo complesso, cosicché possa considerarsi meritevole di sanzione l'abuso dello strumento processuale in sé – mentre non sarebbe sufficiente di per sé l'infondatezza, anche manifesta, delle tesi prospettate” (Cass. 27.10.2023 n. 29831).
Tali danni possono essere liquidati in via equitativa in euro 1.000,00.
Il Tribunale di Monza definitivamente pronunciando emana il seguente
DISPOSITIVO
1) Rigetta l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta dalla ora Parte_1 [...]
Parte_2
2) Conferma il decreto ingiuntivo n. 2104/2024 emesso in data 12/14.7.2024 dal Tribunale di Monza;
3) Condanna la ora al pagamento in Parte_1 Parte_2 favore della della somma di euro 5.000,00 per compensi, oltre spese CP_1 forfettarie 15%, CPA ed IVA come per legge;
4) Condanna la ora al pagamento in Parte_1 Parte_2 favore della della somma di euro 1.000,00 ai sensi dell'art. 96 c.p.c.. CP_1
Sentenza provvisoriamente esecutiva come disposto dall'art. 282 c.p.c.
Così deciso il 15 dicembre 2025
Il G.O.T.
IA MA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
1^ SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario dott.ssa IA MA ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado promossa con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo notificato in data 10.10.2024 da: ora P. IVA Parte_1 Parte_2 P.IVA_1 con l'avv. Raffaele Rispoli, l'avv. Federica Corvi e l'avv. Lorenzo Tatarella opponente nei confronti di
P. IVA CP_1 P.IVA_2 con l'avv. Pierluigi Arancio convenuta opposta
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni come da fogli depositati telematicamente
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con l'atto di citazione sopra richiamato, la ora Parte_1 Parte_2
ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 2104/2024 emesso in data
[...] 12/14.7.2024 dal Tribunale di Monza a favore della per il pagamento della somma CP_1 di euro 11.897,85, oltre interessi, quale corrispettivo per una fornitura di merce.
A sostegno dell'opposizione la eccepiva la non conformità della fornitura all'ordine Parte_1 e la presenza di vizi nella merce. La chiedeva che fosse dichiarato di nulla dovere Parte_1 alla e che conseguentemente il decreto ingiuntivo fosse revocato. CP_1
Si costituiva la con comparsa 28.2.2025 chiedendo in via preliminare che fosse CP_1 concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, nel merito che l'opposizione fosse rigettata e il decreto ingiuntivo fosse confermato e che la fosse condannata al Parte_1 pagamento della somma di euro 5.000,00 ai sensi dell'art. 96 ultimo comma c.p.c..
Concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo e ritenuta la causa documentalmente istruita, la causa veniva trattenuta in decisione all'udienza del 15.12.2025 ai sensi dell'art. 281 sexies, 3 comma c.p.c..
L'opposizione a decreto ingiuntivo proposta dalla ora Parte_1 Parte_2
deve essere rigettata.
[...]
Alcuna prova è stata fornita dalla in riferimento alle contestazioni che avrebbe Parte_1 formulato in riferimento alla non conformità della fornitura ricevuta e alla presenza di vizi, che avrebbero reso la merce impossibile all'uso, peraltro mai restituita.
La non ha dimostrato di aver formalizzato alcuna contestazione né a seguito del Parte_1 ricevimento della merce né a seguito della ricezione dei solleciti di pagamento ricevuti in data 22.10.2023 e 10.11.2023 (v. doc.
2-3 fascicolo monitorio), limitandosi a formulare generiche lagnanze soltanto con l'atto introduttivo del presente giudizio.
Anzi dopo il deposito del ricorso per decreto ingiuntivo e prima della sua emissione la
[...]
tramite il proprio legale, aveva manifestato, la sua disponibilità a provvedere al Pt_1 pagamento del dovuto, costituito dalla somma capitale e dalle spese liquidate in decreto, così riconoscendo il proprio debito (doc.
1-2 fascicolo convenuta opposta).
Ne deriva, quindi, stante la fondatezza della pretesa creditoria vantata dalla che CP_1 l'opposizione deve essere rigettata e il decreto ingiuntivo confermato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
Considerata la pretestuosità e infondatezza dell'opposizione, meramente dilatoria, supportata da allegazioni manifestamente inconsistenti e generiche, facilmente riconoscibili come tali, a dimostrazione di una condotta processuale temeraria, sussistono i presupposti per la condanna della ora al risarcimento dei Parte_1 Parte_2 danni ai sensi dell'art. 96, 3 comma c.p.c..
Secondo la Suprema Corte “ricorrono i presupposti di condanna per responsabilità aggravata ex art. 96, comma 3 c.p.c., la quale, a differenza di quella di cui ai primi due commi, non richiede la domanda di parte, né la prova del danno, esigendo solo, sul piano soggettivo, la mala fede o la colpa grave della parte soccombente, sussistente nell'ipotesi di violazione del grado minimo di diligenza che consente di avvertire facilmente l'infondatezza o l'inammissibilità della propria domanda – coinvolgendo l'esercizio dell'azione processuale nel suo complesso, cosicché possa considerarsi meritevole di sanzione l'abuso dello strumento processuale in sé – mentre non sarebbe sufficiente di per sé l'infondatezza, anche manifesta, delle tesi prospettate” (Cass. 27.10.2023 n. 29831).
Tali danni possono essere liquidati in via equitativa in euro 1.000,00.
Il Tribunale di Monza definitivamente pronunciando emana il seguente
DISPOSITIVO
1) Rigetta l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta dalla ora Parte_1 [...]
Parte_2
2) Conferma il decreto ingiuntivo n. 2104/2024 emesso in data 12/14.7.2024 dal Tribunale di Monza;
3) Condanna la ora al pagamento in Parte_1 Parte_2 favore della della somma di euro 5.000,00 per compensi, oltre spese CP_1 forfettarie 15%, CPA ed IVA come per legge;
4) Condanna la ora al pagamento in Parte_1 Parte_2 favore della della somma di euro 1.000,00 ai sensi dell'art. 96 c.p.c.. CP_1
Sentenza provvisoriamente esecutiva come disposto dall'art. 282 c.p.c.
Così deciso il 15 dicembre 2025
Il G.O.T.
IA MA