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Sentenza 27 ottobre 2025
Sentenza 27 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Alessandria, sentenza 27/10/2025, n. 592 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Alessandria |
| Numero : | 592 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1239/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ALESSANDRIA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Paolo Rampini Presidente dott. Marco Bonci Giudice dott. Martina Bianchi Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1239/2025 con OGGETTO: Disconoscimento di figlio naturale (art. 250, 233, 244 c.c.) promossa da:
nella persona del curatore speciale avv. Sabrina Parte_1
Rago
ATTORE contro
C.F. Controparte_1 C.F._1
CONVENUTO contumace
C.F. CP_2 C.F._2
CONVENUNTO contumace
e con la partecipazione di
P.M. sede
INTERVENUTO
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 Parte ricorrente rappresentata dal curatore speciale adiva l'intestato Tri- Parte_1
bunale impugnando il proprio riconoscimento quale figlia per difetto di veridicità da parte di veniva instaurato il contradditorio nei confronti di Controparte_1 Controparte_3
[... nonché della madre , che rimanevano contumaci. CP_2
Parte ricorrente ricostruiva la propria storia famigliare, e rappresentava poi in udienza di non ricordare il quale la riconosceva come figlia, già padre della sorel- Controparte_1
la maggiore, che dovrebbe averci vissuto assieme fino ai tre anni di vita circa, di aver poi saputo che il proprio padre (biologico) fosse , che con lei instaurava un Persona_1
rapporto appunto come di figlia, che quindi la stessa passava del tempo e cresceva anche con i di lei fratelli consanguinei.
La domanda risulta fondata, invero oltre alla conferma in tal senso fornita dalla ricostruzio- ne della storia famigliare, parte ricorrente produceva perizia (dott. già CTU per Per_2
questo Tribunale) che confermava a fronte di confronto di DNA che appunto Persona_3
PE non è il padre di parte ricorrente, da identificarsi invece in . Si legge Persona_1
in particolare che, a fronte di sottoposizione ad esame di parte ricorrente, della di lei madre, di e di , il dott. valutava di escludere al 100% Controparte_1 Persona_1 Per_2
la paternità di Si specifica che non si procedeva ad ulteriore indagine Controparte_1
genetica, invero detta indagine vedeva la compartecipazione di tutte le parti e trova confer- ma nella ricostruzione della storia famigliare nonché dei rapporti già in essere, quindi nel
“possesso di stato” già noto alla minore.
Le spese processuali vanno dichiarate irripetibili attesa la non opposizione delle parti con- tumaci e la condotta collaborativa comunque tenuta rispetto alla perizia in atti.
P.Q.M.
Il Tribunale come sopra composto, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, ec- cezione e difesa disattesa e respinta,
- accerta che nato a [...] in data [...], C.F. Controparte_1
, non è il padre biologico di , nata C.F._1 Parte_1
ad Alessandria il 21.5.2008, C.F. ; C.F._3
2 - per l'effetto dichiara l'inefficacia del riconoscimento di , Parte_1
posto in essere in data 28 maggio 2008 da parte di perché egli Controparte_1
non è il padre biologico della minore;
- ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Alessandria di annotare la pre- sente sentenza a margine dell'atto di nascita del minore di cui sopra;
- ordina la rettificazione del predetto atto di nascita, disponendo che a
[...]
, una volta passata in giudicato la presente sentenza, sia attri- Parte_1
buito il solo cognome materno;
CP_2
- spese irripetibili.
Manda alla Cancelleria per gli incombenti e comunicazioni di legge.
Così deciso in data 23 settembre 2025 dal Tribunale di Alessandria.
Il Giudice Relatore Il Presidente
dott. ssa Martina Bianchi dott. Paolo Rampini
3
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ALESSANDRIA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Paolo Rampini Presidente dott. Marco Bonci Giudice dott. Martina Bianchi Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1239/2025 con OGGETTO: Disconoscimento di figlio naturale (art. 250, 233, 244 c.c.) promossa da:
nella persona del curatore speciale avv. Sabrina Parte_1
Rago
ATTORE contro
C.F. Controparte_1 C.F._1
CONVENUTO contumace
C.F. CP_2 C.F._2
CONVENUNTO contumace
e con la partecipazione di
P.M. sede
INTERVENUTO
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 Parte ricorrente rappresentata dal curatore speciale adiva l'intestato Tri- Parte_1
bunale impugnando il proprio riconoscimento quale figlia per difetto di veridicità da parte di veniva instaurato il contradditorio nei confronti di Controparte_1 Controparte_3
[... nonché della madre , che rimanevano contumaci. CP_2
Parte ricorrente ricostruiva la propria storia famigliare, e rappresentava poi in udienza di non ricordare il quale la riconosceva come figlia, già padre della sorel- Controparte_1
la maggiore, che dovrebbe averci vissuto assieme fino ai tre anni di vita circa, di aver poi saputo che il proprio padre (biologico) fosse , che con lei instaurava un Persona_1
rapporto appunto come di figlia, che quindi la stessa passava del tempo e cresceva anche con i di lei fratelli consanguinei.
La domanda risulta fondata, invero oltre alla conferma in tal senso fornita dalla ricostruzio- ne della storia famigliare, parte ricorrente produceva perizia (dott. già CTU per Per_2
questo Tribunale) che confermava a fronte di confronto di DNA che appunto Persona_3
PE non è il padre di parte ricorrente, da identificarsi invece in . Si legge Persona_1
in particolare che, a fronte di sottoposizione ad esame di parte ricorrente, della di lei madre, di e di , il dott. valutava di escludere al 100% Controparte_1 Persona_1 Per_2
la paternità di Si specifica che non si procedeva ad ulteriore indagine Controparte_1
genetica, invero detta indagine vedeva la compartecipazione di tutte le parti e trova confer- ma nella ricostruzione della storia famigliare nonché dei rapporti già in essere, quindi nel
“possesso di stato” già noto alla minore.
Le spese processuali vanno dichiarate irripetibili attesa la non opposizione delle parti con- tumaci e la condotta collaborativa comunque tenuta rispetto alla perizia in atti.
P.Q.M.
Il Tribunale come sopra composto, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, ec- cezione e difesa disattesa e respinta,
- accerta che nato a [...] in data [...], C.F. Controparte_1
, non è il padre biologico di , nata C.F._1 Parte_1
ad Alessandria il 21.5.2008, C.F. ; C.F._3
2 - per l'effetto dichiara l'inefficacia del riconoscimento di , Parte_1
posto in essere in data 28 maggio 2008 da parte di perché egli Controparte_1
non è il padre biologico della minore;
- ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Alessandria di annotare la pre- sente sentenza a margine dell'atto di nascita del minore di cui sopra;
- ordina la rettificazione del predetto atto di nascita, disponendo che a
[...]
, una volta passata in giudicato la presente sentenza, sia attri- Parte_1
buito il solo cognome materno;
CP_2
- spese irripetibili.
Manda alla Cancelleria per gli incombenti e comunicazioni di legge.
Così deciso in data 23 settembre 2025 dal Tribunale di Alessandria.
Il Giudice Relatore Il Presidente
dott. ssa Martina Bianchi dott. Paolo Rampini
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