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Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 15/04/2025, n. 343 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 343 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE PER LE CONTROVERSIE DI LAVORO
Il Giudice dott.ssa ANNA MENEGAZZO ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE AI SENSI DELL'ART. 429 c.p.c.
Nella controversia iscritta al n. 1027/2024 R.G., promossa con ricorso depositato in data
21.5.2024
da
, , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 [...]
, Parte_4
- ricorrente –
rappresentati e difesi dall'Avvocato SPERANZONI RENATO, come da mandato in calce al ricorso, digitalmente domiciliate presso il suo indirizzo PEC
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con tro
, in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore,
- resistente –
rappresentato e difeso ex art. 417-bis c.p.c. dai Funzionari dell' Controparte_2
, Dott. , Dott. e Dott.ssa Maria Chiara Rocco, ed
[...] Persona_1 Persona_2
elettivamente domiciliato in Venezia presso l' , via Controparte_2
Forte Marghera n. 191
1 O G G ETTO : carta do cente.
CO NC LU SIO NI
Per parte ricorrente:
IN PRINCIPALITÀ: accertarsi e/o dichiararsi il diritto delle ricorrenti alla “carta elettronica per
l'aggiornamento e la formazione del docente” di cui all'art. 1, comma 121, della legge 13.7.2015
n. 107 per ciascuno degli anni scolastici indicati in premessa, e, per l'effetto, condannarsi il
, in persona del Ministro pro tempore, ad assegnare a ciascuna Controparte_1
ricorrente la predetta la “carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente” e ad accreditare nel borsellino elettronico di ciascuna di esse la somma di € 500,00 per ognuno degli anni scolastici indicati in premessa, per gli importi totali indicati qui di seguito, e precisamente:
per € 1.000,00 (2 anni 2022/2023 e 2023/2024) Parte_1
per € 2.500,00 (5 anni dal 2018/2019 al 2022/2023) Parte_2
per € 500,00 (1 anno 2022/2023) Parte_3
per € 2.500,00 (5 anni dal 2018/2019 al 2022/2023) Parte_4
maggiorati della rivalutazione monetaria e degli interessi di legge da ogni singola scadenza al saldo.
IN SUBORDINE: nella denegata ipotesi in cui nel corso del giudizio si accerti che una o più o tutte le ricorrenti non hanno diritto all'assegnazione della “carta docente” e all'accredito delle somme come sopra richieste per effetto di una qualsiasi causa ostativa (si indicano al riguardo - a puro titolo esemplificativo - l'uscita dall'ordinamento scolastico, il pensionamento, la cancellazione e/o il depennamento dalle graduatorie, il passaggio nei ruoli ATA), la domanda di condanna del al pagamento delle somme indicate “in principalità” deve Controparte_1
intendersi formulata a titolo di risarcimento del danno subito da ciascuna ricorrente per non avere potuto usufruire, per ciascuno degli anni scolastici indicati in premessa, della carta elettronica per
l'aggiornamento e la formazione del docente” e delle somme delle quali spettava l'accredito, come sopra puntualmente quantificate per ciascuna ricorrente, maggiorate della rivalutazione monetaria e degli interessi di legge da ogni singola scadenza al saldo.
IN OGNI CASO: spese, compensi professionali ex D.M. 13.8.2022 n. 147, rimborso forfetario spese generali (15%), CPA e IVA del presente giudizio interamente rifusi, dei quali il sottoscritto
2 procuratore delle ricorrenti chiede la distrazione in proprio favore, ai sensi dell'art. 93 c.p.c.,
dichiarando di avere anticipato le spese e di non avere riscosso i compensi professionali.
Per parte resistente:
- In via preliminare e/o pregiudiziale: dichiararsi l'inammissibilità della domanda della ricorrente di attribuzione del bonus formativo per l'a.s. 2023/2024 per difetto di Parte_3
interesse ad agire secondo i motivi esposti al punto 1) della presente memoria difensiva;
- In via preliminare subordinata: dichiararsi, comunque, l'intervenuta prescrizione dei diritti vantati dal ricorrente, nei limiti prescrizionali quinquennali eccepiti al punto 2);
- Nel merito: rigettare, nel merito, le domande proposte nel ricorso ex adverso, in quanto infondate in fatto e in diritto per tutti i motivi esplicati;
- In ogni caso con vittoria di spese del presente giudizio, da liquidarsi ex art.152 bis, disp. att. c.p.c o, in subordine, con compensazione delle stesse.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. I ricorrenti esponevano di avere ricevuto incarichi di supplenza come docenti nel corso di taluni anni scolastici, ed agivano in giudizio nei confronti del
[...]
lamentando la mancata corresponsione a loro favore, Controparte_1
proprio in quanto titolari di contratti a tempo determinato, della Carta Elettronica del
Docente istituita dall'a.s. 2015/16 ex art. 1, co. 121, L. 107/15 invece assegnata per ciascun anno scolastico ai docenti di ruolo, sostenendo la contrarietà con l'ordinamento comunitario ed interno dell'esclusione tra i beneficiari del personale docente assunto a tempo determinato.
1.1 Concludevano affinché fosse accertato e dichiarato il loro diritto ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui, tramite la “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, con conseguente condanna del alla corresponsione a loro favore dell'importo nominale di Controparte_1
valore corrispondente, oltre accessori, quale contributo alla formazione professionale,
tramite accredito su detta Carta.
3 1.2 In subordine svolgevano domanda di risarcimento del danno in forma specifica ex art. 1218 c.c. quantificando il danno nel medesimo importo, il tutto come riportato in epigrafe.
2. Il costituendosi in giudizio eccepiva in via Controparte_1
preliminare la carenza di interesse ad agire in relazione alla ricorrente Parte_3
per l'a.s. 2023/24, in cui aveva ottenuto supplenza annuale per la quale il diritto alla
Carta Docente era previsto da legge ex art. 15 del D.L. 69/2023; eccepiva inoltre la prescrizione quinquennale in relazione ai crediti rivendicati per gli aa.ss. 2017/2018 e
2018/2019 dai ricorrenti e Nel merito negava la Parte_2 Parte_4
spettanza al personale assunto a tempo determinato della Carta Docente, e che ciò
violasse il principio di parità di trattamento a fronte della diversità di situazione rispetto al personale assunto a tempo indeterminato;
in subordine contestava che a parte ricorrente spettasse un diritto di credito avente ad oggetto una specifica somma di denaro, piuttosto che il mero accredito di questa nella Carta Docente. Concludeva
dunque come riportato in epigrafe.
3. Dimessa da parte ricorrente documentazione afferente all'attuale inserimento dei ricorrenti nel cd. circuito scolastico, in sede di prima udienza parte ricorrente rinunciava alla domanda relativa all'a.s. 2023/24 per i ricorrenti e Parte_2 [...]
quindi la causa perveniva in decisione all'udienza odierna, previo Parte_3
deposito di note conclusive.
§ § § § § § § § § §
4. Va premesso che i ricorrenti, tenuto conto della rinuncia di cui alla prima udienza,
lamentano il mancato accredito sulla “Carta elettronica” del docente dell'importo di €
500,00 in relazione ai seguenti a.s.:
per 2022/2023 e 2023/2024 (supplenze annuali) Parte_1
per dal 2018/2019 al 2022/2023 (tutte supplenze annuali) Parte_2
per 2022/2023 (supplenza annuale) Parte_3
4 per dal 2018/2019 al 2022/2023 (supplenze annuali o fino al termine Parte_4
delle attività didattiche)
5. E' documentato e comunque non contestato l'attuale inserimento dei ricorrenti nel cd.
“circuito scolastico”.
7. In forza delle argomentazioni e conclusioni della CGUE di cui all'ordinanza 10.5.2022
resa nella causa C-450/2021 e della Corte di Cassazione, come espresse nella sentenza
29961/23, condivise dal giudicante, la disposizione nazionale che limita la platea degli aventi diritto alla Carta Docente al personale di ruolo va disapplicata quantomeno con riferimento ai titolari di supplenze annuali e fino al termine delle attività scolastiche –
come nella fattispecie in esame -.
8. Va precisato peraltro quanto al ricorrente , che nell'a.s. 2023/24 ha prestato Parte_1
servizio con supplenza annuale, che la domanda riferita a detta annualità non può essere accolta perché è direttamente l'art. 15 del D.L. 69/2023 (convertito dalla L. 103/2023)
che prevede il diritto all'accredito di € 500,00 sulla carta docente, purché rispettate le procedure normativamente previste, sicché non sussiste la causa petendi dedotta il ricorso che è riferita esclusivamente ad un presunto trattamento discriminatorio attuato anche per tale a.s. nei confronti di parte ricorrente.
9. Quanto alla prescrizione, tempestivamente eccepita dalla difesa del , bisogna CP_1
tenere conto di quanto stabilisce la Cassazione in merito ovvero che “il diritto dei docenti titolari di supplenze annuali nei termini di cui all'art. 4, co. 1 e 2, L.124/1999 è da riconoscere sulla base di un'applicazione diretta, con disapplicazione parziale del diritto interno confliggente, della norma eurounitaria dell'art. 4 dell'Allegato all'Accordo
Quadro. Ciò significa che il privato poteva agire ab origine in forza della norma eurounitaria e che, di converso, la P.A. era parimenti tenuta a dare applicazione, in forza di quell'efficacia diretta, alla norma stessa (Corte di Giustizia 9 settembre 2003,
Consorzio Fiammiferi, punto 49)” (Cass. 29961/23), per cui la prescrizione decorreva fin da periodo precedente alla sentenza CGUE 18.5.2022. Questa opera, pertanto, in
5 relazione alla fattispecie di causa per i ricorrenti e Parte_2 Parte_4
per l'a.s. 2018/19 (l'a.s. 2017/18 non è stato azionato in giudizio), in quanto il primo atto interruttivo della prescrizione cioè la notificazione del ricorso il 4.6.2024 è intervenuto per dette annualità oltre il quinquennio dalla maturazione del diritto, cioè dal momento in cui è consentito ai docenti procedere con la registrazione telematica per fruire del beneficio se già in titolare di incarico o successivamente dal momento in cui l'incarico è
stato conferito (Cass., 26691/23).
10. In conclusione, considerato l'attuale inserimento delle ricorrenti nel circuito scolastico
- da cui l'esigibilità attuale dell'adempimento -, va accolta la pretesa svolta in ricorso in via principale per:
a.s. 2022/2023 per € 500,00 Parte_1
dal 2019/2020 al 2022/2023 per € 2.000,00, Pt_2 Parte_5
a.s.2022/2023 per € 500,00, Parte_3
dal 2019/2020 al 2022/2023 per € 2.000,00, Parte_6
con conseguente condanna del a provvedere al relativo accredito a loro CP_1
favore, oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria (anche sul punto si veda Cass., 29961/23).
11. Le spese di lite sono compensate tra le parti per un terzo in ragione della fondatezza della eccezione di prescrizione e per il residuo, da contenere nel minimo a fronte della serialità del contenzioso e della scarsa attività processuale svolta, seguono la soccombenza e sono liquidate a favore del procuratore di parte ricorrente che si è
dichiarato antistatario.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, ogni contraria istanza disattesa, accerta il diritto di parte ricorrente all'accredito sulla Carta elettronica:
per per € 500,00, Parte_1
per per € 2.000,00, Parte_2
6 per per € 500,00, Parte_3
per per € 2.000,00, Parte_4
e conseguentemente condanna il a provvedere al relativo accredito, oltre alla maggior CP_1
somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria.
Compensa per un terzo le spese di lite tra le parti, e condanna il convenuto a rifondere CP_1
al procuratore di parte ricorrente – che si é dichiarato antistatario - le residue spese di lite,
liquidate in € 2.700,00, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali 15%.
Venezia, 15/04/2025.
Il Giudice del Lavoro
dott. Anna Menegazzo
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