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Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 17/04/2025, n. 148 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 148 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SASSARI
SEZIONE CIVILE
Il Collegio, in persona dei Signori Magistrati:
dott.ssa Stefania Deiana Presidente
dott.ssa Ada Gambardella Giudice relatore dott.ssa Giovanna Maria Mossa Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero di ruolo 3506/2024 V.G., promossa
DA
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Greta Parte_1 C.F._1
Fiamma
E
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1 C.F._2
Maria Speranza Benenati
RICORRENTI
CON L'INTERVENTO
SASSARI, in persona del dott. Armando Mammone
Causa in punto di cessazione degli effetti civili del matrimonio, rimessa al Collegio sulle seguenti
CONCLUSIONI
Per entrambe le parti: chiedono che il Tribunale di Sassari voglia 1. dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato a Castano Primo in data 27/09/1980, trascritto nel registro dello stato civile di Castano Primo all'atto n.
39, parte 2, Serie A, anno 1980, ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile del predetto
Comune l'annotazione della emananda sentenza in calce all'originale dell'atto di matrimonio.
2. assegnare la casa familiare con le sue pertinenze, sita in Alghero, Via
D. Mele n. 2, alla signora che la continuerà ad abitare unitamente al Controparte_1
figlio 3. disporre che fino alla data del collocamento in pensione della sig.ra Per_1
il sig. possa vedere e stare con il figlio tutti i giorni feriali, Controparte_1 Pt_1
(esclusi quelli in cui la sig.ra godrà dei benefici ex Legge 104/92 e delle ferie) CP_1
dalle ore 06.45 e fino alle ore 15.00, fatti salvi eventuali impedimenti di salute documentati;
dopo il collocamento in pensione della signora il sig. potrà CP_1 Pt_1
vedere e tenere con sé il figlio, prelevandolo dalla sua abitazione ed ivi riaccompagnandolo, ogni lunedì, mercoledì e venerdì: dalle ore 10.00 alle ore 12.30 nei mesi compresi tra ottobre e maggio;
dalle ore 9.00 circa alle 12.30 nei mesi di giugno e di settembre;
dalle 8.30 alle 12.30 nei mesi di luglio e agosto, ed inoltre un sabato ogni due dalle ore 16.00 alle ore 18.00 nel periodo invernale e dalle ore 18.00 alle ore 20.00 nel periodo estivo, ed una domenica ogni due, a settimane alterne, con i medesimi orari previsti per il sabato.
4. Il signor si rende disponibile, nei giorni Pt_1
in cui esercita il diritto di visita a favore del figlio, ad accompagnarlo ad ippoterapia.
5. disporre che il signor contribuisca al mantenimento del figlio versando Parte_1
alla signora entro il giorno 5 di ogni mese, l'importo di €300,00 Controparte_1
(trecento) da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat e che l'assegno unico in favore del figlio sarà percepito in via esclusiva dalla madre.
6. Tutte le spese Per_1
straordinarie concernenti il figlio verranno assunte da entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno, secondo quelle che sono le indicazioni contenute nelle linee guida vigenti CNF.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto depositato il 4.11.2024 e Parte_1 Controparte_1
chiedevano che questo Tribunale pronunciasse la cessazione degli effetti civili del loro matrimonio concordatario celebrato il 27.9.1980 in Castano Primo, in quanto era ormai irrimediabilmente cessata la loro comunione materiale e spirituale. Esponevano che in costanza di matrimonio nel 1992 era nato il figlio e che essi si erano separati Per_1
in forza di decreto di omologa del Tribunale di Sassari del 27.10.2014.
Il Giudice Istruttore, preso atto delle dichiarazioni delle parti che insistevano nelle conclusioni ed esprimevano la volontà di non riconciliarsi, rimetteva la causa al
Collegio per la decisione.
Deve darsi atto della ricorrenza delle condizioni fissate dall'art. 3 n. 2 lett. B L.
898/1970, come modificato dalla L. n. 55/2015 in vigore al maggio 2015 per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, essendo ampiamente trascorso il termine annuale di ininterrotta separazione dall'udienza di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale ed essendo, comunque, indiscussa l'impossibilità di ricostituire fra le parti l'originaria comunione di vita materiale e spirituale, con conseguente accoglimento della domanda principale.
La casa familiare sita in Alghero in via D. Mele n. 2 con le sue pertinenze verrà assegnata alla sig.ra che vi continuerà ad abitare unitamente al figlio. Controparte_1
Il figlio benché portatore di grave handicap grave, è comunque maggiorenne Per_1
e non deve farsi luogo ad alcun provvedimento in ordine all'affido e alla regolamentazione del diritto di visita. Data comunque la peculiarità della situazione, il Collegio prende atto di come saranno i genitori a provvedere alla sua cura ed assistenza e di come sia stato concordato un preciso regime di convivenza riportato in ricorso che disciplinerà i rapporti dei genitori con il figlio.
Le congiunte richieste in ordine agli aspetti economici risultano rispondenti ai bisogni del giovane che, in considerazione della sua patologia, beneficia di alcuni emolumenti pubblici, ai quali deve aggiungersi il contributo del padre al suo mantenimento determinato nell'importo di € 300,00 (ritenuto adeguato in relazione alle capacità reddituali del e al fatto che pare del tutto verosimile che le spese più rilevanti Pt_1
siano quelle di carattere straordinario), da versare alla madre entro il giorno 5 di ogni mese con le rivalutazioni annuali ISTAT. Il inoltre, contribuirà al mantenimento Pt_1
del figlio partecipando nella misura del 50% alle spese di carattere straordinario che si dovessero rendere necessarie, seguendo le indicazioni del protocollo C.N.F. del 2017.
Nulla sulle spese in difetto di domanda.
P.Q.M.
Il Tribunale di Sassari, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra istanza, così provvede:
1. dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Castano
Primo in data 27.9.1980 tra , nato ad [...] il [...] (C.F. Parte_1
) e residente in [...], e C.F._1
, nata a [...] il [...] (C.F. Controparte_1
) e residente in [...]; C.F._2
2. manda alla Cancelleria per la trasmissione all'Ufficiale di Stato Civile del
Comune di Castano Primo (MI) per l'annotazione della presente sentenza
(Registro degli atti di matrimonio presso l'Ufficio di Stato Civile, anno 1980, n.
39, Parte 2, Serie A);
3. assegna la casa familiare sita in Alghero in via D. Mele n. 2 con le sue pertinenze verrà a che vi continuerà ad abitare unitamente al figlio;
Controparte_1
4. dispone che contribuisca al mantenimento del figlio versando alla Parte_1
madre entro il giorno 5 di ogni mese la somma di Euro 300,00, con le rivalutazioni annuali ISTAT, e partecipando nella misura del 50% alle spese di carattere straordinario che si dovessero rendere necessarie, seguendo le indicazioni del protocollo C.N.F. del 2017;
5. nulla sulle spese.
Così deciso in Sassari nella camera di consiglio del 15.4.2025
Il Giudice estensore – dott.ssa Ada Gambardella
Il Presidente – dott.ssa Stefania Deiana