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Sentenza 16 febbraio 2026
Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. XV, sentenza 16/02/2026, n. 1337 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 1337 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1337/2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 15, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 14:30 in composizione monocratica:
IA MARIANO, Giudice monocratico in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1057/2024 depositato il 13/02/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 Spa In Liquidazione - 04028260877
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- Nominativo_1 n. 202300991861112040095808 TIA
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ricorre
· l'intimazione n. 202300991861112040095808 del 21.07.2023,
· notificata il 06.10.2023
· relativa a TIA .
· anno 2011
· importo complessivo del credito azionato ammonta ad € 664,96.
deducendo:
- Omessa o inesistente notificazione dell'atto presupposto;
- prescrizione.
Si è costituita ADER Sicilia, deducendo:
- l'inammissibilità del ricorso ex art. 19 d.lgs. 546\1992;
- l'infondatezza nel merito del ricorso.
Alla pubblica udienza il ricorso è stato deciso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva il Giudicante quanto segue.
L'iscrizione ai ruoli TIA è relativa ai seguenti immobili:
Indirizzo_1 Belpasso (CT) MQ 80 Abitazione;
Indirizzo_1 Belpasso (CT) MQ 53 garage;
Via II Indirizzo_2 Belpasso (CT) MQ 50 Abitazione;
Si propone ricorso avverso l'Intimazione ad adempiere:
n. 202300991861112040095808 del 21.07.2023 di € 664,96 (cfr all. n. 3) emessa a seguito del mancato pagamento: dell'Intimazione ad adempiere n. 202100991364691888955666 dell'08.11.2021 di € 637,68 NOTIFICATA
PER COMPIUTA GIACENZA IL 23.03.2022 (cfr all. n. 4); dell'Ingiunzione n. 20180099774400000012909 del 20.07.2018 di € 627,41 NOTIFICATA A MANI DEL
FIGLIO DEL RICORRENTE IL 09.11.2018 (cfr all. n. 5); dell'Ingiunzione n. 8205 del 15.10.2015 di 527,07 NOTIFICATA A MANI PROPRIE DEL RICORRENTE
(cfr all. n. 6).
Orbene, dalla documentazione allegata, emerge che il ricorrente ha avuto notificata direttamente l'Ingiunzione n. 8205 del 15.10.2015 di 527,07 che risulta ritirata e notificata a mani proprie del ricorrente
(cfr all. N. 6), non risultando poi che la stessa sia stata impugnata tempestivamente, sì d essersi consolidata.
Nessuna prescrizione risulta, poi, essersi successivamente integrata, debitamente considerando la disciplina Covid19 in re subiecta.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania, Sez. XV, definitivamente pronunciando in composizione monocratica sul ricorso, come in epigrafe proposto,
· rigetta il ricorso
· condanna il ricorrente al rimborso delle spese di lite che liquida in favore del resistente in euro 220,
00, oltre iva, cpa e spese generali.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio della XV sezione della Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania, 12.1.2026.
Il Giudice monocratico
IA CI
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 15, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 14:30 in composizione monocratica:
IA MARIANO, Giudice monocratico in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1057/2024 depositato il 13/02/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 Spa In Liquidazione - 04028260877
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- Nominativo_1 n. 202300991861112040095808 TIA
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ricorre
· l'intimazione n. 202300991861112040095808 del 21.07.2023,
· notificata il 06.10.2023
· relativa a TIA .
· anno 2011
· importo complessivo del credito azionato ammonta ad € 664,96.
deducendo:
- Omessa o inesistente notificazione dell'atto presupposto;
- prescrizione.
Si è costituita ADER Sicilia, deducendo:
- l'inammissibilità del ricorso ex art. 19 d.lgs. 546\1992;
- l'infondatezza nel merito del ricorso.
Alla pubblica udienza il ricorso è stato deciso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva il Giudicante quanto segue.
L'iscrizione ai ruoli TIA è relativa ai seguenti immobili:
Indirizzo_1 Belpasso (CT) MQ 80 Abitazione;
Indirizzo_1 Belpasso (CT) MQ 53 garage;
Via II Indirizzo_2 Belpasso (CT) MQ 50 Abitazione;
Si propone ricorso avverso l'Intimazione ad adempiere:
n. 202300991861112040095808 del 21.07.2023 di € 664,96 (cfr all. n. 3) emessa a seguito del mancato pagamento: dell'Intimazione ad adempiere n. 202100991364691888955666 dell'08.11.2021 di € 637,68 NOTIFICATA
PER COMPIUTA GIACENZA IL 23.03.2022 (cfr all. n. 4); dell'Ingiunzione n. 20180099774400000012909 del 20.07.2018 di € 627,41 NOTIFICATA A MANI DEL
FIGLIO DEL RICORRENTE IL 09.11.2018 (cfr all. n. 5); dell'Ingiunzione n. 8205 del 15.10.2015 di 527,07 NOTIFICATA A MANI PROPRIE DEL RICORRENTE
(cfr all. n. 6).
Orbene, dalla documentazione allegata, emerge che il ricorrente ha avuto notificata direttamente l'Ingiunzione n. 8205 del 15.10.2015 di 527,07 che risulta ritirata e notificata a mani proprie del ricorrente
(cfr all. N. 6), non risultando poi che la stessa sia stata impugnata tempestivamente, sì d essersi consolidata.
Nessuna prescrizione risulta, poi, essersi successivamente integrata, debitamente considerando la disciplina Covid19 in re subiecta.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania, Sez. XV, definitivamente pronunciando in composizione monocratica sul ricorso, come in epigrafe proposto,
· rigetta il ricorso
· condanna il ricorrente al rimborso delle spese di lite che liquida in favore del resistente in euro 220,
00, oltre iva, cpa e spese generali.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio della XV sezione della Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania, 12.1.2026.
Il Giudice monocratico
IA CI