Sentenza 21 febbraio 2012
Massime • 1
La segretezza della deliberazione in camera di consiglio non esige che i componenti dell'organo giudicante stiano in condizione di isolamento, e quindi di materiale segregazione, per tutto il periodo compreso dall'inizio al termine della deliberazione e non abbiano conseguentemente contatti, ovviamente nei momenti di interruzione della deliberazione, con persone estranee.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 21/02/2012, n. 9236 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9236 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. GIORDANO Umberto - Presidente - del 21/02/2012
Dott. VECCHIO Massimo - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. CAIAZZO UI Pietro - Consigliere - N. 195
Dott. CAVALLO Aldo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MAZZEI Antonella P. - Consigliere - N. 21208/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) ZA UI N. IL 13/09/1984;
avverso la sentenza n. 13/2010 CORTE ASSISE APPELLO di SALERNO, del 19/01/2011;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 09/02/2012 la relazione fatta dal Consigliere Dott. MASSIMO VECCHIO;
Uditi, altresì, nella pubblica udienza del 9 febbraio 2012:
- il Pubblico Ministero in persona del Dott. Aniello Roberto, sostituto procuratore generale della Repubblica presso questa Corte suprema, il quale ha concluso per la inammissibilità del ricorso e per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma a favore della cassa delle ammende;
- il difensore, avvocato Gaito Alfredo, il quale ha concluso por la inammissibilità del ricorso e per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma a favore della cassa delle ammende.
RILEVA IN FATTO
1. - Con sentenza, deliberata il 19 gennaio 2011 e depositala il 18 marzo 2011, la Corte di assise di appello di Salerno ha confermato la sentenza della Corte di assise di quella stessa sede, 23 novembre 2011 di condanna alla pena principale della reclusione in anni trenta a carico di UI ZZ, imputalo del concorso nel delitto di omicidio premeditato, perpetrato in danno di ND NT, e nei concorrenti reati di detenzione e di porto illegali di armi comuni a sparo.
Sulla base della intercettazione delle conversazioni tra l'imputato e i compartecipi nella imminenza della esecuzione dell'omicidio, della localizzazione del ZZ sul teatro del delitto, della consulenza fonica disposta dal Pubblico Ministero, degli accertamenti della polizia giudiziaria, nonché delle dichiarazioni di reità del collaborante LI OM i giudici di merito hanno accertato:
nel contesto criminale dei conflitti concernenti il monopolio del traffico degli stupefacenti, scandito da precedenti episodi delittuosi (attentato al negozio del giudicabile, ferimento di CO OR e attentato in danno di IZ CE), il 6 aprile 2007 in NI, UI ZZ, capo eponimo della locale consorteria camorristica, attirò in un agguato col pretesto di "un incontro di chiarificazione" il pregiudicato ND NT, inserito nella organizzazione dedita al narcotraffico dei fratelli ME e IS;
non appena scorse la vittima dirigersi alla guida della sua motoretta (con a bordo la nipotina MA IA ND e l'amico Paolo Barbato) sul luogo dell'appuntamento concordato in viale Trieste, ordinò di passare alla azione agli esecutori materiali, CO NZ e De Vivo Andrea;
costoro, appostati a bordo di una motocicletta, raggiunsero ND, lo affiancarono in marcia e, dalla distanza di sessanta - settanta centimetri. aprirono il fuoco, facendo uso di due pistole calibro min. 9; ND, attinto da nove proiettili tre dei quali centrarono il volto, decedette a cagione delle mortali ferite.
Con riferimento ai motivi di gravame e in relazione a quanto assume rilievo nel presente scrutinio di legittimità, la Corte territoriale ha osservato quanto compendiato nei paragrafi che seguono. 1.1 - Sono infondate le eccezioni formulate in rito, circa la inutilizzabilità delle conversazioni intercettate, sotto i concorrenti profili 1) della mancanza della proroga della autorizzazione alla intercettazione della utenza radiomobile dell'appellante n. 393 881 777 36 59; 2) del vizio di motivazione del provvedimento;
3) della carenza di ulteriore specifica autorizzazione per la intercettazione delle conversazioni tra ZZ e i compartecipi presenti in loco, captate "a cornetta alzata" dopo che il primo aveva attivato il microfono dell'apparecchio mentre formava il numero di altra utenza.
1.1.1 - In primo luogo non si traduce in carenza di autorizzazione l'evidente errore materiale occorso nel decreto 23 marzo 2007 di proroga della intercettazione, in relazione alla indicazione del numero della utenza radiomobile del ZZ, trascritto con inversione dell'ordine delle due ultime cifre.
Infatti è fuori discussione la individuazione della utenza intercettata alla stregua della richiesta del Pubblico Ministero e dei precedenti decreti del giudice per le indagini preliminari. 1.1.2 - Il succitato decreto è congruamente motivato per relationem attraverso il richiamo di assoluta pregnanza alla richiesta di proroga del Pubblico Ministero.
1.1.3 - Il fortuito ascolto delle conversazioni tra presenti c.d. "a cornetta alzata", in concomitanza della autorizzazione alle intercettazioni telefoniche, deve ritenersi - alla luce della giurisprudenza di legittimità - certamente consentito. Nè è ravvisabile alcuna violazione della riservatezza e della inviolabilità del domicilio in quanto gli interlocutori, conversando mentre il microfono del telefono è attivo, dimostrano "di non dare rilievo alla segretezza dei loro discorsi".
1.2 - Nel merito, la identificazione di ZZ, quale interlocutore delle conversazioni intercettate, è affatto certa sulla base a) della "attribuzione fonica della voce"; b) della circostanza che l'utenza telefonica era intestata all'imputalo e che costui aveva fornito il relativo numero al servizio del sistema antifurto installato sulla propria autovettura;
c) dei personali riferimenti alla moglie e al fratello del giudicabile captati nel corso delle intercettazioni.
Pertanto a fronte degli accertamenti dei Carabinieri del Reparto di investigazioni scientifiche e dei consulenti del Pubblico Ministero, nonché a fronte del complesso dei elementi considerati, il contrario responso del consulente fonico della difesa, prof. Cesari, peraltro fondato su un campione fonico non affidabile (prelevato con un comune magnetofono e in ambiente non adatto acusticamente inquinato), appare "minusvalenze".
1.3 - Sono pienamente attendibili le trascrizioni delle intercettazioni eseguite dai Carabinieri della Sezione fonica del Reparto di investigazioni scientifiche e dai consulenti del Pubblico Ministero, Roberto Russo e MAno Venetucci.
1.4 - Devono essere disattese le richieste dell'appellante di rinnovazione della istruzione dibattimentale per l'esecuzione di perizia e/o per l'acquisizione della perizia fonica espletala nel giudizio celebrato a carico del compartecipe CO NZ. Gli accertamenti "fonico trascrittivi" dei Carabinieri e il responso dei consulenti del Pubblico Ministero risultano improntate a criteri di "estrema serietà e validità".
La perizia eseguita nell'altro giudizio non appare ininfluente in considerazione dell'oggetto di quella indagine finalizzata a verificare se CO avesse preso parte alle conversazioni intercettate e, in caso affermativo, il contenuto delle sue interlocuzioni.
Le posizioni di ZZ e CO sono affatto differenti. Sicché il diniego della perizia non comporta alcuna disparità di trattamento.
1.5 - Le intercettazioni, contraddistinte dai numeri 3503, 3504 e 3505, comprovano il mandato omicida: risulta che ZZ, informato da un compartecipe dell'arrivo della vittima a bordo di uno "scooter SH nero", ordinò l'esecuzione del piano, dicendo a uno dei sicari "Eh lo puoi pigliare da dietro (..) o vuot a panz all'aria". All'ascolto delle registrazioni la Corte territoriale ha proceduto direttamente in camera di consiglio, con l'ausilio di un operatore tecnico (IO Sorgenti), il quale non aveva prestato la propria opera nella esecuzione ne' delle consulenze, ne' della perizia fonica nel processo a carico di CO.
1.6 - E, inoltre, comprovata sulla base dell'accertamento effettuato dal maresciallo Recchia, sulla base delle mappe ufficiali del gestore telefonico e dei dati del traffico relativo alla udienza del giudicabile, la localizzazione di ZZ sulla scena del crimine. Mentre deve essere disatteso il responso del consulente tecnico della difesa, ing. Porto, imperniato su rilievi astratti, a fronte della verifica "sul campo" dell'ufficiale di polizia giudiziaria. 1.7 - Il collaborante FA ha riferito le confidenze ricevute dall'esecutore materiale del delitto CO NZ. Non è condivisibile la negativa valutazione dei primi giudici circa la attendibilità del dichiarante in considerazione della discrasia circa le modalità di comunicazione del mandato omicida (FA ha narrato che CO fu contattato telefonicamente, mentre, in realtà, ZZ impartì l'ordine a voce).
La discordanza non è decisiva. Deve, infatti, tenersi conto che si tratta di dichiarazioni de relato - colla conseguente possibilità di marginali fraintendimenti - e che, comunque, ZZ, nell'atto di rivolgersi al sicario, teneva in mano il telefono col quale aveva tentato di contattare il fratello.
La rappresentazione offerta dal collaborante è dettagliata. I particolari corrispondono perfettamente alla emergenze processuali (in ordine alle persone trasportare sulla motoretta della vittima e allo stato dei luoghi).
1.7 - Non è influente il mancato accertamento del movente, una volta "raggiunta la prova del contributo dato (dall'appellante) per la realizzazione" dell'omicidio.
1.8 - Corrobora, infine, "il giudizio di responsabilità già formatosi" il rilievo della irreperibilità dell'appellante subito dopo il fatto di sangue colla interruzione di ogni comunicazione telefonica.
1.9 - Quanto alla ritenuta aggravante del metodo mafioso, la compartecipazione delittuosa rappresenta "una ipotesi di scuola di delitto commesso con modalità camorristica mafioso". 1.10 - La preparazione e la organizzazione dell'agguato dimostrano la ricorrenza della ulteriore aggravante della premeditazione. 1.11 - Il ruolo "fondamentale" esercitato dall'appellante nella compartecipazione delittuosa osta al riconoscimento della attenuante della minima importanza invocato dall'imputato.
1.12 - La complessiva valutazione della condotta delittuosa, alla luce dei criteri enunciati dall'art. 133 c.p., sconsiglia la concessione delle circostanze attenuanti generiche. 2. - Ricorre per cassazione l'imputato, personalmente, mediante atto s.d., depositato il 6 maggio 2011, col ministero dei difensori di fiducia, avvocato OM Ducci, mediante allo recante la data del 13 maggio 2011, e avvocato Alfredo Gaito, mediante atto 24 febbraio 2011, contenente motivi nuovi.
Il giudicabile, col ricorso personalmente redatto, sviluppa sette motivi.
L'avvocato Ducci propone cinque motivi. L'avvocato Gaito denunzia vizio di motivazione.
2.1 - Con il primo motivo l'imputato denunzia, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), mancanza, manifesta illogicità della motivazione e "travisamento degli atti", in ordine alla valutazione delle risultanze delle intercettazioni stigmatizzando "l'inadeguatezza e la mancanza di coerenza logica delle argomentazioni" della Corte territoriale.
2.2 - Con il secondo motivo il ricorrente denunzia, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità, in relazione agli artt. 267 e 271 c.p.p., riproponendo le eccezioni disattese dalla Corte territoriale e, in particolare deducendo: a) manca la autorizzazione per la intercettazione (ambientale) delle conversazioni captate "a cornetta sollevata": b) il decreto di proroga del 23 marzo 2007 reca la indicazione di una utenza diversa da quella intercettata;
c) la motivazione del provvedimento è carente, in quanto il giudice per le indagini preliminari non ha operato "nessuna valutazione critica degli argomenti (..) contenuti nella richiesta del Pubblico Ministero e nella nota della polizia giudiziaria;
d) la motivazione della Corte di assise di appello in ordine ai punti succitati "non appare esaustiva e convincente".
2.3 - Con il terzo motivo il ricorrente denunzia, à sensi dell'art.606 c.p.p., comma 1, lett. e), mancanza, manifesta illogicità della motivazione e "sistematico travisamento delle risultanze processuali" in ordine agli accertamenti a) della propria della presenza sulla scena del crimine, b) del contenuto delle conversazioni tra presenti intercettate, c) della identità della voce, deducendo: la sentenza impugnata è inficiata dalla acritica adesione dei giudici di appello alla decisione appellata;
e, invero, aa) la localizzazione si basa su elementi meramente presuntivi e teorici;
il Collegio ha sottovalutato le obiezioni della difesa;
secondo i dati inizialmente forniti dal gestore del servizio telefonico risultava agganciata esclusivamente la cella di vico Olivella;
mentre solo successivamente si è segnalata la attivazione "di due diverse celle, quelle di via Amalfitana e di vico Olivella"; il teatro del delitto (viale Trieste) non è compreso "zona di sovrapposizione" delle succitate celle;
bb) la Corte territoriale ha trascurato di valutare la "pessima qualità del materiale fonico" e il conseguente elevato pericolo di sgravi errori"; vi sono divergenze tra le trascrizioni redatte dai Carabinieri e quelle dei consulenti del Pubblico Ministero;
peraltro la Corte ha erroneamente indicato l'ufficio dell'Arma che ha proceduto alla trascrizione;
il consulente della difesa, il cui responso è stato disatteso, ha offerto esaustivi chiarimenti;
cc) i reperto fonico è inadeguato e inaffidabile sia sotto il profilo quantitativo, per la breve durata della captazione, che sotto quello quantitativo, pel rapporto segnale/rumore; la Corte di assise di appello non ha dato conto delle denunziate contraddizioni, in ordine alla identificazione della voce, in cui sono incorsi i consulenti del Pubblico Ministero in relazione alla attribuzione operata dai Carabinieri;
risibile è la svalutazione del responso del consulente, prof. Cesari;
mai esso ZZ ha peraltro rilasciato alcun saggio fonico;
mentre sono state trascurate le obiezioni difensive circa la selezione del campione fonico;
l'apprezzamento dei consulenti del Pubblico Ministero in termini di mera "somiglianza" della voce esula dal paradigma della prova indiziaria;
la circostanza del collegamento della utenza sol sistema di sorveglianza della autovettura è "risalente nel tempo"; spesso il telefono era in uso ad altre persone.
2.4 - Con il quarto motivo il ricorrente dichiara promiscuamente di denunciare, à sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e), inosservanza o erronea applicazione di norme processuali, in relazione all'art. 603 c.p.p., commi 1 e 2, nonché mancanza e manifesta illogicità della motivazione, circa la reiezione della mozione difensiva di rinnovazione della istruzione dibattimentale, deducendo: la Corte territoriale ha disatteso le richieste dell'appellante, omettendo di dar conto della carenza delle condizioni previste dall'art. 603 c.p.p., commi 1 e 3; in particolare la affermazione della irrilevanza della perizia eseguita nel giudizio a carico di CO è frutto di "palese travisamento degli atti": l'esame dell'elaborato peritale dimostra la "utilità" della ammissione della prova sia ai fini della dimostrazione della "inidoneità del materiale fonico periziato" ai fini della individuazione fonica (i periti valutarono che neppure fosse il caso di procedere al prelievo del saggio di comparazione), sia ai fini dell'accertamento del contenuto delle contenuto delle conversazioni n. 3503/3505 per la radicale divergenza dei responsi peritali, in ordine alla risultanze poste a fondamento della condanna. 2.5 - Con il quinto motivo il ricorrente denunzia, ai sensi dell'art.606 c.p.p., comma 1, lett. e), inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità, in relazione agli artt. 525 e 527 c.p.p., sotto il profilo della violazione della segretezza della camera di consiglio. L'imputato censura l'intervento di "un tecnico fonico" trattenutosi ben quarantacinque minuti, mentre "il solo ascolto pure reiterato" della registrazione fonica "non avrebbe richiesto più di qualche minuto"; denunzia "il rischio di una indebita suggestione (..) sul collegio"; stigmatizza l'esecuzione di "una indagine segreta da contorni che a tutt'oggi rimangono sconosciuti".
2.6 - Con il sesto motivo il ricorrente denunzia, à sensi dell'art.606 c.p.p., comma 1, lett. e), mancanza e manifesta illogicità della motivazione, in ordine alla "valutazione della chiamata di correo di LI OM", e, censurando la omessa considerazione delle obiezioni difensive in proposito, deduce: la verifica della attendibilità del collaborante risulta "assai superficiale", non rispettosa dei protocolli stabiliti dalla giurisprudenza di legittimità; difetta la prova della esistenza di un rapporto personale tra LI e CO, tale da giustificare le riferite confidenze;
le stesse sono anzi inverosimili, in quanto LI nutriva motivi di rancore nei confronti di CO, cui corrispondeva "una esosa tangente"; le dichiarazioni sono, peraltro, assolutamente generiche;
presentano "un ritardo sospetto di tre anni"; vertono su circostanze affatto note;
totale è, infine, la mancanza dei riscontri esterni;
delle riferita causale, connessa al traffico degli stupefacenti, non vi è in atti "la benché minima traccia"; ne' è dimostrata la convocazione della vittima per il "chiarimento"; manca in proposito qualsiasi intercettazione: la tempistica del fatto di sangue non è compatibile col ruolo di "un avvistatore": nessuna telefonata è riconducibile alla segnalazione;
la supposizione della Corte territoriale della "segnalazione a viva voce" è frutto di "esasperata illogicità"; lo stato dei luoghi - in considerazione della distanza tra viale Trieste e la località Due Portoni - contraddice la ricostruzione operata dai giudici di merito.
2.7 - Con il settimo motivo il ricorrente dichiara promiscuamente di denunciare, à sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e), inosservanza o erronea applicazione della legge penale, o di altre norme giuridiche di cui si deve tenere conto nella applicazione della legge penale, in relazione agli artt. 132 e 133 c.p., nonché mancanza e manifesta illogicità della motivazione, in ordine alla dosimetria della pena e "in punto di giudizio di equivalenza tre le circostanze attenuanti generiche e le aggravanti contestate" (sic !), censurando: il trattamento sanzionatolo è "sostanzialmente" immotivato;
sono "totalmente stravolti di principi contenuti nell'art. 133 c.p."; i giudici di merito hanno misconosciuto la incensuratezza del giudicabile;
il diniego delle attenuanti generiche non è suffragato "da sufficiente e logica motivazione". 2.8 - L'avvocato Ducci denunzia con il primo motivo, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c), inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità, in relazione agli artt.525, 526 e 527 c.p.p.. Il difensore, allegando copia di "esposto" recante la data del 25 gennaio 2011, redatto dal ricorrente e presentato al Presidente della Corte di appello di Napoli e al procuratore generale della Repubblica presso quella Corte, reitera le censure formulate dall'imputato col quinto motivo del suo ricorso e, dopo aver illustrato il contenuto della richiesta di rinnovazione della istruzione dibattimentale e lo svolgimento del giudizio di appello, aggiunge: il 19 gennaio 2011, il consulente tecnico del Pubblico Ministero, Dott. Venetucci MAno, è entrato nella stanza ove la Corte di assise di appello era già riunita per la deliberazione della sentenza;
si è colà trattenuto dalle ore 13.40 fino alla ore 14.40; e all'avvocata Silvana D'SI, la quale gli aveva chiesto conto della presenza in camera di consiglio, ha spiegato di essere stato convocato, di essere stato richiesto di fornire chiarimenti e di non poter aggiungere null'altro, essendo "'tutto segreto".
2.9 - Con il secondo motivo il difensore dichiara di denunziare, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c) inosservanza dell'art.125 c.p.p., comma 3, artt. 546 e 603 c.p.p., mancanza,
contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, in relazione alla reiezione della richiesta di rinnovazione della istruzione dibattimentale, sollecitata alla Corte territoriale anche con memoria (allegata in copia al ricorso).
Il difensore censura la lesione del diritto dell'imputato alla ammissione nel giudizio di appello della prova sopravvenuta al giudizio di primo grado, trattandosi di adempimento cui il giudice è tenuto e, in relazione alla richiesta di ammissione della perizia fonica eseguita nel giudizio a carico di CO, deduce che i periti hanno acciaiato la inidoneità del reperto fonico alla comparazione e hanno trascritto le registrazioni, secondo una versione che presenta "divergenze sostanziali" su punti decisivi, rispetto al testo redatto dai consulenti del Pubblico Ministero e utilizzato dalla Corte territoriale.
2.10 - Con il terzo motivo il difensore reitera analoga censura di inosservanza delle succitate norme e di vizio di motivazione, in relazione al diniego della ammissione della postulata perizia fonica e argomenta: pur concedendo che fosse stato ZZ ad attivare il telefonino per mettersi in comunicazione col fratello, resta affatto indimostrata la attribuzione al giudicabile della voce "che si sente profferire il presunto mandato omicidiario" captata a cornetta alzata;
e l'indagine peritale è necessaria anche in ordine alla verifica delle dichiarazioni di LI.
2.11 - Con il quarto motivo il difensore denunzia, ancora, la inosservanza delle medesime disposizioni e vizio di motivazione, ed eccepisce al inutilizzabilità delle intercettazioni "a cornetta sollevata", contraddistinte dai numeri 3503, 3504 e 3505. Il ricorrente argomenta che, nella specie, le voci dei presenti vennero captate, senza che fosse in corso alcuna comunicazione telefonica;
pertanto la intercettazione "oltrepassa il limite disposto dal decreto autorizzativi" e consiste in una "illegittima intercettazione ambientale"; in difetto della comunicazione telefonica in corso non è conferente, al caso in esame, l'argomento che gli altri interlocutori presenti, conversando in concomitanza della telefonata, avessero rinunciato a tutelare la riservatezza della conversazione;
ne' giova il riferimento nel provvedimento di autorizzazione al mezzo tecnico di intercettazione impiegato, in quanto il provvedimento "non menziona, nell'oggetto delle conversazioni da captare, anche i dialoghi tra presenti". 2.12 - Con il quinto motivo il difensore denunzia, à sensi dell'art.606 c.p.p., comma 1, lett. e), mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, anche sotto il profilo della formale inosservanza dell'art. 125 c.p.p., comma 3, art. 192 c.p.p. e art. 546 c.p.p., comma 1, lett. e) in relazione alla valutazione delle dichiarazioni del collaborante LI, deducendo: il giudice di primo grado non ha utilizzato la propalazione per fondare l'accertamento della responsabilità penale;
ha, infatti, considerato non solo la divergenza (circa la modalità di comunicazione dell'ordine di esecuzione del delitto), ma anche la genericità della rappresentata rivelazione di CO;
illogicamente la Corte territoriale "ha rapportato al CO" - ovvero alle informazioni da costui somministrale a LI - "l'origine delle carenze conoscitive del collaboratore;
è ineludibile l'alternativa che se CO è attendibile resta irrisolto il "nodo" del denunziato contrasto;
laddove, in caso contrario, la inattendibilità della fonte primaria si propaga inesorabilmente "anche sul resocontato di LI"; il collaborante, il quale non ha avuto cognizione diretta della vicenda. non è credibile;
e la assoluzione di CO - sebbene per mancanza di riscontri - si ripercuote sulla propalazione, in quanto, se la "fonte della conoscenza" del collaborante è stata ritenuta estranea all'omicidio, la prescritta verifica della attendibilità della succitata fonte "suscita le più ampie perplessità"; sicché solo "attraverso un più che censurabile percorso argomentativo" la Corte territoriale ha conferito "patente di credibilità al narrato di LI".
2.13 - L'avvocato Gaito con i motivi nuovi denunzia, a sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), mancanza e manifesta illogicità della motivazione, deducendo: 1) la sentenza impugnata si basa su supposizioni le quali si presentano "prive di ancoraggio ai dati processuali" o, addirittura, "in aperto conflitto" con i medesimi;
2) l'assunto della Corte territoriale che "la battuta alla azione" fosse stata data da ZZ "a voce" e comunicata ai destinatari da ignoti compartecipi dislocati lungo il tragitto, è smentito dalla rappresentazione offerta dal collaborante LI, il quale ha narrato che l'imputato aveva ordinato con una telefonata all'esecutore di passare alla azione;
in assenza di alcuna comunicazione telefonica tra ZZ e CO, la incertezza del quadro indiziario non può essere colmata dal ricorso alla congettura, laddove le dichiarazioni di LI sono smentite proprio in ordine al "segmento di condotta" addebitato al ricorrente che rappresenta "il fulcro della responsabilità concorsuale" del giudicabile;
3) difetta la verifica della causale mentre affatto neutra è la circostanza dell'allontanamento dell'imputato da NI, essendo successivamente ZZ rientrato in sede;
4) in violazione del canone dell'accertamento della responsabilità penale al di là di ogni ragionevole dubbio, stabilito dall'art. 533 c.p.p., la Corte territoriale ha operato un giudizio in termini "di semplice verosimiglianza o di elevata probabilità" e, peraltro, condizionato dall'"aprioristico pregiudizio colpevolista": 5) illogico è il diniego della rinnovazione della istruzione dibattimentale;
la Corte di assise di primo grado, con ordinanza del 29 settembre 2009 (di rigetto della richiesta di ammissione del rito abbreviato condizionato all'esperimento di perizia fonica), aveva riconosciuto che le registrazioni non permettevano di stabilire con certezza la identità della persona che aveva pronunciato le parole captate "poche e confuse"; i consulenti del Pubblico Ministero e della difesa concordano nella valutazione circa inidoneità del reperto fonico ai fini della identificazione della voce;
i consulenti del Pubblico Ministero si sono espressi in termini di mera analogia tra la voce del ricorrente e quella captata e contraddistinta negli elaborati dalla lettera L;
il consulente della difesa ha escluso la possibilità di identificare ZZ in "uno dei parlatori registrati": è, comunque, insuperabile la impossibilità scientifica di accertare con certezza la identità della voce;
ne' giova il ricorso alle congetture, laddove è ininfluente il rilievo della titolarità della utenza appartenendo le voci dei presenti captate a tre persone diverse, sicché, anche supponendo che ZZ fosse nel novero di costoro, resta indurli ostia la attribuzione al giudicabile delle "frasi incriminanti"; la perizia fonica eseguita nel processo a carico di CO comprova la inidoneità delle registrazioni ai fini della "comparazione fonica"; e nulla rileva che l'indagine fosse finalizzata a accertare la presenza di CO tra gli interlocutori, in quanto i periti hanno valutato "lo stesso materiale fonico analizzato dai consulenti del Pubblico Ministero", giungendo a conclusioni opposte;
6) l'incertezza inficia anche il contenuto delle registrazioni;
"le frasi di interesse" non erano state, inizialmente, neppure riportate nei brogliacci di ascolto per la assoluta incomprensibilità; le stesse "trascrizioni di parte pubblica" sono discordanti e non sovrapponigli;
il consulente del Pubblico Ministero non ha attribuito a ZZ (indicato nell'elaborato come Uomo dalle parole incriminanti riportate in sentenza;
7) affatto neutra è infine, la circostanza della presenza del ricorrente "in prossimità del luogo dell'omicidio", in quanto il teatro del delitto è prossimo al negozio di abbigliamento dell'imputato.
3. - Il ricorso è, nei termini che seguono, fondato.
3.1 - Deve, invero, premettersi che non meritano accoglimento le censure di nullità formulate dal ricorrente in relazione alle forme della deliberazione della sentenza in camera di consiglio. Lo scrutinio della questione riveste carattere assolutamente preliminare rispetto all'esame di ogni altro motivo in rito. L'art. 125 c.p.p., comma 4, recita: "Il giudice delibera in camera di consiglio senza la presenza dell'ausiliario delegato ad assisterlo e delle parti. La deliberazione è segreta".
Il primo inciso assicura la riservatezza della deliberazione in concomitanza della assunzione della stessa attraverso la esclusione della presenza delle parti, dello stesso ausiliario e, quindi implicitamente di ogni persona estranea al collegio deliberante. Il secondo inciso, colla formale connotazione della deliberazione come "segreta", comporta il divieto per i partecipanti alla deliberazione - una volta terminata la camera di consiglio - di rivelare gli interna corporis inerenti allo svolgimento dello svolgimento della adunanza, le opinioni espresse e i voti dati dai componenti del collegio.
Completano la cornice normativa della segretezza della deliberazione l'art. 528 c.p.p., comma 1, e l'art. 125 c.p.p., comma 5. La prima disposizione prescrive la sospensione della deliberazione nel caso si renda necessario l'intervento dell'ausiliario o di un tecnico per la lettura del verbale di udienza redatto colla stenotipia ovvero l'ascolto o la visione di riproduzioni fonogra- fiche o audiovisive di atti del processo (In proposito la Corte territoriale ha dato atto dell'intervento dell'"operatore, sig. RG IO, .. non coinvolto nelle consulenze di parte e di ufficio" relative ai fatti di causa, neppure in relazione al giudizio "a carico del CO", v. la ventiquattresima pagina della sentenza impugnata).
L'altra disposizione impone la segretazione (mediante chiusura "in plico sigillato" e mediante conservazione nella cancelleria a cura del presidente) della documentazione del "dissenso" di uno dei componenti del collegio.
Orbene, il regime del segreto della camera di consiglio, siccome configurato dalla disciplina positiva, non comporta l'obbligo dell'isolamento o della materiale segregazione del collegio (per tutto l'arco di tempo compreso dall'inizio al termine della deliberazione), cioè il divieto per i componenti del collegio di uscire dallo spazio fisico, intercluso all'ingresso degli estranei, nel quale si svolge la adunanza camerale.
In linea di principio la segregazione dei giudici appare strumentale ad assicurare il segreto e la libertà della deliberazione;
ma non costituisce condizione necessaria della "deliberazione segreta". E il diritto positivo non contempla pacificamente la clausura del collegio deliberante.
Tanto premesso le censure difensive si rivelano prive di giuridico fondamento.
Pur se, invero, è assorbente la considerazione che nella sede del presente scrutinio di legittimità non merita di essere presa in considerazione la deduzione, meramente fattuale, del ricorrente e del difensore circa la personale percezione dell'ingresso - e del trattenimento - nella stanza, ove la Corte territoriale era riunita, del consulente tecnico del Pubblico Ministero, Dott. Venetucci MAno, circa la domanda posta dall'avvocata Silvana D'SI al tecnico e circa la risposta ricevuta (nè ha pregio alcuno la allegazione dell'"esposto" recante la data del 25 gennaio 2011, redatto dal ricorrente e indirizzato ai capi degli uffici giudiziari di un altro distretto, posto che il documento contiene la succitata deduzione in fatto della parte privata e del difensore), la delicatezza e la peculiarità della questione ne consiglia P approfondimento.
Supposto che fosse processualmente accertato che effettivamente il dott. Venetucci avesse fatto ingresso nel locale ove la Corte territoriale era adunata per deliberare la sentenza e che colà si fosse trattenuto per un apprezzabile intervallo di tempo, da tanto, tuttavia, non potrebbe inferirsi la lesione del segreto della deliberazione, in difetto assoluto della dimostrazione che il tecnico abbia assistito alla deliberazione della causa o abbia, addirittura, interloquito con il collegio nel mentre deliberava. Esclusa dal rito la clausura o segregazione dei giudici ad instar di conclave, la legge non fa alcun divieto ai componenti dei collegi giudicanti di aver contatto, ovviamente per intervalla deliberationis, con persone estranee, circostanza questa praticamente inevitabile qualora la decisione richieda considerevole durata di tempo.
Soccorre, infine, una ulteriore considerazione.
Alla violazione del segreto della camera di consiglio l'ordinamento connette un effetto invalidante affatto asini metrico. Mentre le propalazioni, costituenti indebita rivelazione dei voti dati e delle opinioni espresse dai componenti del collegio sono energicamente sanzionate a pena di inammissibilità (Cass., Sez. Un., 30 ottobre 2002, n. 22327, massima n. 224182), la violazione del segreto della camera di consiglio non si ripercuote in alcun modo sulla deliberazione assunta, alla luce del principio di diritto secondo il quale la inosservanza de qua, "pur rilevante agli effetti della responsabilità personale del magistrato, ai sensi dell'art.124 c.p.p., non è specificamente sanzionata da nullità e, quindi,
in virtù del principio di tassatività di cui all'art. 177 c.p.p. non influisce sulla validità della pronuncia giudiziale, ne' può essere ricondotto a una questione dei capacità del giudice, sotto il profilo del dubbio della sua indipendenza" (Cass., Sez. 1, 13 dicembre 2002, n. 8737/2003, Bogdan, massima n. 223695 e Sez. 1, 20 ottobre 2002, n. 39928, Schiavone, massima n. 222719). 3.2 - Le ulteriori eccezioni in rito del ricorrente sono infondate. E appena il caso di ribadire che l'evidente errore materiale occorso nella trascrizione delle ultime due cifre della utenza telefonica intercettata nel provvedimento di proroga del 23 marzo 2007 non autorizza la arbitraria conclusione che difetti la autorizzazione alla prosecuzione delle intercettazioni e che la motivazione del provvedimento è adeguatamente integrata dal richiamo operato agli atti presupposti.
Residua la questione delle utilizzabilità delle intercettazioni c.c.d.d. "a cornetta sollevata", cioè dei suoni e delle parole - diversi dalla vera e propria comunicazione telefonica tra l'utente chiamante e l'utente chiamato - comunque captati dal microfono dell'apparecchio telefonico.
Il ricorrente con argomentazioni, invero non prive di pregio, obietta che, nel caso in cui la comunicazione telefonica tra gli utenti non sia in corso di svolgimento, non può essere invocata la rinuncia tacita dei presenti a tutelare la riservatezza delle loro conversazioni rispetto all'ascoltatore remoto collegato telefonicamente.
Ma la tesi difensiva è resistita dai contrari arresti, in termini, di questa Corte suprema di cassazione la quale ha più volte affermato la utilizzabilità delle intercettazioni "a cornetta sollevata" pur quando la comunicazione telefonica non sia in corso di svolgimento e, precisamente, "prima di comporre il numero del destinatario" (Sez. 5, 10 novembre 1995, n. 12591, Sibilla, massima n. 203946) o, comunque, "prima dell'inizio della comunicazione telefonica" (Sez. 4, 13 gennaio 2010, n. 7677, Rungi, massima n. 246849) ovvero in modo affatto "accidentale ... attraverso l'apparecchio domestico irregolarmente posizionato" (Sez. 6, 9 gennaio 2003, n. 6958, Marino, massima n. 223732). 3.4 - Priva di pregio è, infine, la denunzia della inosservanza dell'art. 603 c.p.p., comma 2. La norma non trova applicazione nel giudizio abbreviato in fase di appello (Cass., Sez. 1, 27 giugno 1991, n. 8128, Vornetti, massima n. 187998).
3.5 - Il rito alternativo non si sottrae, invece, alla previsione del successivo comma del medesimo articolo (Cass., Sez. 4, Il novembre 2007, n. 10795, Pozzi, massima n. 238956).
E la decisione del giudice, sulla sollecitazione della parte di rinnovazione della istruzione dibattimentale che si prospetti "assolutamente necessaria", è sindacabile nella sede del presente scrutinio di leggitimità sotto il profilo della motivazione. Nella specie la doglianza del ricorrente è fondata.
La Corte territoriale ha travisato il contenuto della nuova prova (la perizia fonica espletata nel giudizio a carico del compartecipe ed esecutore del fatto di sangue NZ CO) dedotta dal giudicabile: i periti - come è dato palesemente evincere dal responso - non si sono limitati a dare soluzione negativa al quesito se la voce del CO fosse identificabile nel novero di quelle captate nella intercettazione (come ha riduttivamente affermato, contro l'evidenza, la Corte di assise di appello), ma hanno motivato la conclusione raggiunta con l'argomentata constatazione che il reperto fonico, per la caratteristiche quantitative e qualitative della intercettazione, non consentiva oggettivamente alcuna identificazione vocale.
Tale dato appare decisivo in rapporto allo specifico costrutto inferenziale che i giudici di merito hanno reputato di porre a fondamento dell'accertamento della concorsuale condotta del ricorrente, conferendo rilievo (non, invero, esclusivo, ma certamente primario) alla individuazione della voce dell'imputato. Epperò (mentre restano assorbite le ulteriori questioni agiate dal ricorrente circa la ricostruzione del contenuto delle conversazioni intercettate e la attribuzione agli interlocutori di particolari espressioni) il difforme responso peritale imponeva alla Corte territoriale di rinnovare la istruzione dibattimentale;
di ammettere la nuova prova;
di valutarla in rapporto alle recepite, contrastanti conclusioni dei consulenti;
e - fatta salva, alternativamente, la confutazione tecnica delle conclusioni dei periti all'esito dell'esame critico dell'elaborato - di disporre nuova perizia e/o di apprezzare se, indipendentemente dalla identificazione vocale del ricorrente, il residuo compendio probatorio, anche alla luce degli elementi di prova logica considerati, potesse suffragare autonomamente l'accertamento della compartecipazione del ZZ nell'omicidio e nei concorrenti reati concernenti le armi. Conseguono l'annullamento della sentenza impugnata e il rinvio ad altra sezione della Corte di assise di appello di Salerno per nuovo giudizio nella osservanza dei criteri indicati.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di assise di appello di Salerno.
Così deciso in Roma, il 21 febbraio 2012.
Depositato in Cancelleria il 9 marzo 2012