Cass. pen., sez. I, sentenza 22/10/2002, n. 39928
CASS
Sentenza 22 ottobre 2002

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L'inosservanza dell'art. 125, comma 4, cod. proc. pen., secondo il quale il giudice decide in camera di consiglio senza la presenza dell'ausiliario designato ad assisterlo e delle parti e la sua deliberazione è segreta, è sfornita di sanzione processuale; conseguentemente, la decisione del giudice collegiale deliberata all'esterno della camera di consiglio (nella specie, nell'aula di udienza) è valida, salva l'applicabilità di eventuali sanzioni disciplinari, dal momento che, a norma dell'art. 124 stesso codice, i magistrati sono tenuti ad osservare le norme del codice anche quando la loro inosservanza non importa nullità o altra sanzione processuale.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 22/10/2002, n. 39928
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 39928
    Data del deposito : 22 ottobre 2002

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