Sentenza 22 ottobre 2002
Massime • 1
L'inosservanza dell'art. 125, comma 4, cod. proc. pen., secondo il quale il giudice decide in camera di consiglio senza la presenza dell'ausiliario designato ad assisterlo e delle parti e la sua deliberazione è segreta, è sfornita di sanzione processuale; conseguentemente, la decisione del giudice collegiale deliberata all'esterno della camera di consiglio (nella specie, nell'aula di udienza) è valida, salva l'applicabilità di eventuali sanzioni disciplinari, dal momento che, a norma dell'art. 124 stesso codice, i magistrati sono tenuti ad osservare le norme del codice anche quando la loro inosservanza non importa nullità o altra sanzione processuale.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 22/10/2002, n. 39928 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 39928 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. GEMELLI Torquato - Presidente - del 22/10/2002
1. Dott. CHIEFFI Severo - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. MOCALI Piero - Consigliere - N. 3151
3. Dott. CAMPO Stefano - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. VANCHERI Angelo - Consigliere - N. 018212/2002
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
PUBBLICO MINISTERO PRESSO TRIB. LIBERTÀ di NAPOLI;
nei confronti di:
1) NE NC N. IL 03/03/1954;
2) NE RI N. IL 17/09/1966;
avverso ORDINANZA del 11/04/2002 TRIB. LIBERTÀ di NAPOLI;
sentita la relazione fatta dal Consigliere CAMPO STEFANO;
sentite le conclusioni del P.G. Dr. Enrico DELEHAYE, il quale chiede l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata;
Udito il Difensore avv. Alfonso BALDASCINO, il quale conclude per l'inammissibilità ovvero il rigetto del ricorso del p.m.;
OSSERVA
1. Con ordinanza in data 1 marzo 2002 la Corte di appello di Napoli nel corso del dibattimento del processo
contro
NE CO e NE OL disponeva la sospensione, ai sensi dell'art. 304 co. 1 lett. a) c.p.p., del termine di durata massima della custodia cautelare nei confronti degli imputati in attesa della decisone sulla dichiarazione di ricusazione dei membri del collegio giudicante proposta dai difensori degli imputati.
A seguito dell'appello dei sunnominati imputati il Tribunale di Napoli con ordinanza in data 11 aprile 2002 annullava l'ordinanza impugnata, rilevando che la medesima era affetta da nullità assoluta ed insanabile, ex artt. 178 lett. a) e 179 c.p.p. come tale rilevabile d'ufficio, in quanto era stata emessa senza il previo ritiro del collegio giudicante in Camera di consiglio. Comportamento che, per il giudice collegiale, deve essere necessariamente osservato, in quanto la segretezza della decisione incide sulla capacità del giudice, che deve esprimere riservatamente la sua opinione, e la deliberazione in detto luogo è necessaria per certificare la partecipazione alla medesima di tutti i componenti del collegio.
2. Ricorre per Cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, il quale deduce erronea applicazione di legge (art. 606 co. 1 lett. b) c.p.p. in relazione agli artt. 304, 125 e 178 lett. a) stesso codice), asserendo che nessuna norma, nemmeno l'ipotizzato art. 125 co. 4 c.p.p., precisa che la deliberazione del giudice in Camera di consiglio significhi decisione presa nel luogo fisico ove la stessa normalmente si svolge;
rilevando che l'art. 178 lett. c) c.p.p. sanziona con la nullità assoluta la decisione presa dal giudice incapace, cioè privo in assoluto dei requisiti previsti dall'ordinamento per l'esercizio della funzione giurisdizionale, e non già quella verificatasi senza il previo ritiro dei giudici nel luogo fisico "camera di consiglio"; affermando che, in ogni caso, è manifestamente illogico osservare che la decisione collegiale formulata nell'aula di udienza non ne garantisca la segretezza e non consenta a ciascuno dei componenti del collegio di partecipare alla discussione e di esprimere la propria opinione.
Nelle more della odierna udienza il difensore degli imputati depositava memoria, con la quale rilevava l'inammissibilità del ricorso per essere il pubblico ministero presso il tribunale incompetente a proporre impugnazione avverso un provvedimento de liberiate riguardante processo celebrantesi in secondo grado, in cui l'organo competente per legge a sostenere la pubblica accusa è soltanto il procuratore generale;
nonché ribadiva le affermazioni dell'ordinanza impugnata in merito alla libertà e alla segretezza della deliberazione assicurate soltanto dal ritiro del collegio giudicante nei locali della Camera di consiglio.
3. Il ricorso è fondato.
Preliminarmente va precisato che, a norma del combinato disposto degli artt. 309 co. 7^ e 8^ e 310 co. 1^ e 2^ c.p.p., nei procedimenti de libertate la pubblica accusa è riservata al pubblico ministero (quindi al Procuratore della Repubblica) presso il tribunale del capoluogo del distretto, cui è riservata la competenza a provvedere al riesame e all'appello di tali provvedimenti emessi dal giudice che procede, trattandosi di procedimento incidentale regolamentato dal vigente codice di rito in maniera autonoma da quello principale, dal momento che la relativa normativa lo regolamenta senza distinguere in alcun maniera lo stato o il grado in cui si trova il procedimento di cognizione, di tal che infondata è la richiesta di inammissibilità del ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli.
Va, poi, rilevato l'equivoco in cui è incorso il giudice dell'appello, laddove a sostegno della propria pronuncia ha fatto riferimento a una sentenza di questa Corte (Sez. 1^, 16.10.1996, Mazzocchi, rv. n. 206.038), che tratta di fattispecie diversa, e non identica, a quella in esame, atteso che la citata decisione aveva ad oggetto una ordinanza letta dal presidente del collegio, che per ciò solo era stata ritenuta deliberata da tutti i membri dello stesso, mentre la fattispecie che ci occupa riguarda una decisione deliberata collegialmente, ma non presa all'interno della Camera di consiglio bensì nell'aula di udienza.
Ciò premesso, si rileva che la questione in esame, così come è stata precisata sulla scorta di quanto risultante dal testo dell'ordinanza impugnata, viene sottoposta per la prima volta, nella vigenza del codice di rito del 1988, alla valutazione della Corte di Cassazione, pur se la medesima è stata di già delibata sotto l'egida del codice di procedura penale del 1930.
Infatti, è stato affermato (cfr., Cass. Sez. 2^, 12.2.1952, Anzalone, Giust. pen. 1952, 3^, 363, mass. 376; idem Sez. 4^, 5.3.1973, Covele, Cass. pen. Mass. ann. 1974, 834, mass. 1254) che l'inosservanza del precetto del primo comma dell'art. 153 del cod. di proc. pen. del 1930 ("...il giudice delibera in Camera di consiglio senza la presenza del pubblico ministero, del cancelliere e delle parti private...") non importava alcuna nullità, poiché nessuna disposizione della legge processuale la comminava, comportando soltanto una mera irregolarità priva di alcuna sanzione di natura processuale.
Tale insegnamento è condivisibile anche in relazione al codice di rito del 1988, in quanto il quarto comma dell'art. 125 c.p.p., nel riprodurre sostanzialmente il contenuto del primo comma dell'art. 153 del vecchio codice di rito aggiungendovi soltanto la proposizione "...la deliberazione è segreta...", non prevede alcuna sanzione processuale nella ipotesi di una sua violazione, di guisa che la decisione del giudice collegiale deliberata all'esterno della Camera di consiglio è processualmente valida, salva l'applicazione di eventuali sanzioni disciplinari dal momento che, a norma dell'art.124 c.p.p., i magistrati e gli altri ausiliari del giudice ivi elencati "...sono tenuti a osservare le norme di questo codice anche quando l'inosservanza non importa nullità o altra sanzione processuale...".
Inoltre, la deliberazione presa in luogo fisico diverso da quello della Camera di consiglio, nella specie che ci occupa nella stessa sala dell'udienza pubblica, non ne viola la segretezza - violazione, peraltro, anch'essa priva di sanzione processuale - atteso che, come è rilevabile dalla quasi costante prassi seguita dai giudici della Repubblica, decisioni di carattere ordinatorio rimangono segrete anche se delibate, previa collegiale consultazione, in pubblica udienza.
Infine, nella specie non è ipotizzabile alcuna nullità assoluta inerente alla capacità del giudice, in quanto quella prevista dal combinato disposto degli artt. 178 lett. c) e 179 c.p.p., riguarda soltanto il difetto di capacità generica all'esercizio del potere giurisdizionale, cioè la mancanza dei requisiti occorrenti per l'esercizio di determinate funzioni (Cass., 15.1.1992, Unzamo, Cass. pen. 1993, 2056), e non pure l'irregolarità delle modalità di svolgimento di una legittima attività giurisdizionale, che, a seconda delle varie evenienze, potrà trovare rimedi processuali, qualora espressamente previsti (art. 177 c.p.p.), ovvero, ricorrendone i presupposti di legge, essere sanzionata disciplinarmente o penalmente.
Per le suesposte ragioni l'ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio degli atti allo stesso giudice, il quale provvederà alla delibazione del contenuto dell'appello proposto da NE OL e NE avverso l'ordinanza in data 1.3.2002 emessa dalla Corte di appello di Napoli, con cui è stata disposta la sospensione della decorrenza dei termini della custodia cautelare.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuova deliberazione al Tribunale di Napoli. Si comunichi ex art. 23 L. 332/95. Così deciso in Roma, il 22 ottobre 2002.
Depositato in Cancelleria il 26 novembre 2002