Cass. pen., sez. VI, sentenza 09/01/2003, n. 6958
CASS
Sentenza 9 gennaio 2003

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La captazione accidentale di conversazioni tra presenti avvenuta attraverso l'apparecchio telefonico domestico irregolarmente posizionato, sottoposto ad intercettazione telefonica regolarmente autorizzata, non può essere considerata alla stregua di un'intercettazione "ambientale" operata nei luoghi indicati dall'art. 614 cod. pen. e la cui riservatezza esige maggiore tutela anche con riferimento ai presupposti per l'intercettazione (fattispecie nella quale è stato ritenuto che l'autorizzazione data per l'intercettazione delle conversazioni telefoniche, rende legittima anche la captazione accidentale di quelle c.d. "a cornetta alzata").

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 09/01/2003, n. 6958
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 6958
    Data del deposito : 9 gennaio 2003

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