Sentenza 9 gennaio 2003
Massime • 1
La captazione accidentale di conversazioni tra presenti avvenuta attraverso l'apparecchio telefonico domestico irregolarmente posizionato, sottoposto ad intercettazione telefonica regolarmente autorizzata, non può essere considerata alla stregua di un'intercettazione "ambientale" operata nei luoghi indicati dall'art. 614 cod. pen. e la cui riservatezza esige maggiore tutela anche con riferimento ai presupposti per l'intercettazione (fattispecie nella quale è stato ritenuto che l'autorizzazione data per l'intercettazione delle conversazioni telefoniche, rende legittima anche la captazione accidentale di quelle c.d. "a cornetta alzata").
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 09/01/2003, n. 6958 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6958 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2003 |
Testo completo
composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
dott. Renato ACQUARONE Presidente
dott. Luciano DERIU Componente
dott. Bruno OLIVA "
dott. Saverio MANNNINO "
dott. Francesco P. GRAMENDOLA "
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
IN GE;
Avverso l'ordinanza in data 30 maggio 2002 del Tribunale di Napoli;
Sentita la relazione fatta da Consigliere B. Oliva;
Udito il Pubblico Ministero nella persona del Dott. Frasso che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Udito il difensore Avv.to V. Giacquinti, che si é riportato ai motivi.
Osserva in fatto e diritto
II Tribunale di Napoli, con ordinanza 30 maggio 2002, decidendo in sede di riesame, confermava il provvedimento di custodia cautelare in carcere adottato il precedente 14 maggio dal GIP dello stesso Tribunale a carico di IN GE, sottoposto ad indagini, in riferimento al delitto di cui all'art. 73 d.p.r. n. 309 del 1990. Il Tribunale, disattesa l'eccezione d'inutilizzabilità delle intercettazioni telefoniche disposte su varie utenze, riteneva che le indagini espletate avevano evidenziato un grave quadro indiziario a carico del IN, al quale erano riconducibili alcune conversazioni di inequivoco significato. Quanto alle esigenze cautelari il Tribunale sottolineava la concreta sussistenza di quelle di cui alla lettera c) dell'art. 274 c.p.p.. Avverso la suddetta pronuncia, della quale ha sollecitato l'annullamento, ha proposto ricorso per cassazione il IN, lamentando, innanzi tutto il difetto di motivazione dei decreti autorizzativi delle cennate autorizzazioni poiché, ancorché motivati per relationem ad informative di polizia giudiziaria, non contenevano, contrariamente all'avviso espresso dal Tribunale, una specifica motivazione sulla sussistenza degli indizi di reato e sulla necessità di utilizzare tale mezzo investigativo. Ha aggiunto il ricorrente che una di queste intercettazioni, sull'utenza intestata a SI MA, si risolveva in una intercettazione ambientale non autorizzata preventivamente in quanto avvenuta casualmente a seguito dell'irregolare posizionamento del telefono sulla sua base.
Inoltre le esigenze cautelari troverebbero fondamento su considerazioni apodittiche.
Il ricorso è solo in parte fondato.
Il materiale d'indagine acquisito attraverso l'attività d'intercettazione telefonica è pienamente utilizzabile perché il mezzo di ricerca della prova risulta essere stato ritualmente autorizzato dal competente ufficio con decreti motivati in maniera adeguata. Di tanto da atto il giudice del riesame e se ne ha conferma nella diretta analisi dei decreti esistenti in atti. La motivazione di questi, anche se fatta per relationem, deve ritenersi sufficiente, dato che gli elementi evidenziati dalla polizia giudiziaria sono stati criticamente apprezzati e recepiti, a garanzia del rispetto dei presupposti legittimanti, previo bilanciamento dei contrapposti interessi, individuati nel sacrificio del diritto alla riservatezza delle comunicazioni e nelle necessità di vincere "la diffusa omertà" gravante sul territorio e caratterizzante la condotta", delle fonti informative. Tali autorizzazioni rendono legittima anche la captazione accidentale di conversazioni fra presenti avvenuta attraverso l'apparecchio telefonico domestico irregolarmente posizionato, dal momento che, non potendo essere considerate alla stregua di intercettazioni ambientali, non abbisognano di particolare autorizzazione (cass.n. 12591 del 28/12/1995). Fondata, invece, è la doglianza relativa al difetto di motivazione in tema di esigenze cautelari.
L'ordinanza impugnata non offre, infatti, una motivazione condivisibile circa la concreta sussistenza delle esigenze cautelari poiché il rischio di reiterazione di analoghe condotte criminose non può essere ancorato a dati ipotetici, quali la "presumibile" continuazione dell'attività di spaccio", o una indimostrata prognosi favorevole in ordine all'osservanza delle prescrizioni connesse agli arresti domiciliari.
In conclusione l'ordinanza impugnata va annullata con rinvio al Tribunale di Napoli limitatamente alla valutazione delle esigenze cautelari.
Nel resto il ricorso deve essere rigettato.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata, con rinvio al Tribunale di Napoli, limitatamente alla valutazione delle esigenze cautelari. Rigetta nel resto. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94-1/ter disp. att. c.p.p..
Così deciso in Roma, il 9 gennaio 2003.
DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 12 FEBBRAIO 2003.