Sentenza 13 dicembre 2002
Massime • 3
Il provvedimento del presidente della Corte d'assise che, a chiusura avvenuta del dibattimento, dispone la presenza, nella camera di consiglio preordinata alla deliberazione della sentenza conclusiva del giudizio, anche dei giudici supplenti, per l'eventualità di una sostituzione di quelli effettivi in caso di impedimento di questi ultimi, è illegittimo, ma non determina la nullità della sentenza per violazione delle disposizioni concernenti il numero dei giudici necessario a costituire i collegi, qualora in concreto non si sia verificata l'esigenza di provvedere ad alcuna sostituzione e i giudici supplenti non abbiano preso comunque parte attiva alla decisione.
Nel giudizio di corte d'assise, qualora alla camera di consiglio per la deliberazione della sentenza abbiano partecipato anche i giudici supplenti, la prova di un eventuale loro ruolo attivo nella decisione deve essere fornita dalla parte che contesta la veridicità delle risultanze documentali (verbale di dibattimento, dispositivo e testo della sentenza), ma non può essere tratta ne' dal riferimento alla loro dichiarata "partecipazione" ad essa, non indicando necessariamente tale termine un apporto alla deliberazione, ne' dall'indicazione, nell'intestazione della sentenza, dei nominativi dei giudici supplenti che siano qualificati come tali, trattandosi di un'espressione ridondante e inidonea, di per sè, a inficiare la validità della sentenza.
La violazione del segreto della camera di consiglio conseguente alla partecipazione ad essa di persone illegittimamente ammesse ad assistervi costituisce vizio che, pur rilevante agli effetti della responsabilità personale del magistrato ai sensi dell'art. 124 cod. proc. pen., non è specificamente sanzionato da nullità e quindi, in forza del principio di tassatività di cui all'art. 177 stesso codice, non influisce sulla validità della pronuncia giudiziale, ne' può essere ricondotto a una questione di capacità del giudice, sotto il profilo del dubbio sulla sua indipendenza, in quanto non esiste nell'ordinamento un nesso imprescindibile tra indipendenza del giudice e segretezza. (Fattispecie relativa alla partecipazione alla camera di consiglio dei giudici popolari supplenti di corte d'assise).
Commentario • 1
- 1. Processo penale a carico di minorenni: per il giudizio abbreviato a seguito di decreto di giudizio immediato la competenza spetta al giudice collegiale (Corte di…Giuseppe Ortolani · https://www.diritto.it/ · 20 maggio 2014
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 13/12/2002, n. 8737 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8737 |
| Data del deposito : | 13 dicembre 2002 |
Testo completo
NE Richiesta copia studio dal Sig. g3 8 737/ 0 3 10 per diritti € 3.10 il 10/04/03 REPUBBLICA ITALIANA
IL CANCELLIERE 8737 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
RE
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Presidente Udienza pubblica Dott. Renato TERESI
Consigliere del 13.12.2002
1. Dott. Edoardo FAZZIOLI
SENTENZA BARDOVAGNI " 2. " Paolo
N. $010/02 IA IN IO " 3. "1
R.G.N. 16985/2002 Giancarlo URBAN " 4. "1
ha pronunciato la seguente:
SEN TENZA
sul ricorso proposto dal Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Roma in procedimento penale a
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
'carico di: UFFICIO COPIE
Richiesta copia studio days.ig... Fоптима 1) BO DE, n.
5.3.1979 a Perugia;
per diritti € 3.10 2) BO DI, n. 23.2.1977 a Rimini;
25 FEB. 2003.... il 3) GE LC Erik, n.
9.6.1980 in Perù; IL CANCELLIERE
4) DI IO PA, n. 21.4.1973 a Tivoli,
avverso la sentenza in data 7.3.2002 della Corte CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
UFFICIO COPIE
d'Assise di Appello di Roma Richiesta copia studio dal Sig. gli atti, la sentenza denunziata e il Visti per diritti € $ 30
27.02. ricorso, il
IL CANCELLIERE Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal
Consigliere dott. Bardovagni
UFFICIO COPIE
Udito il Pubblico Ministero in persona del dott. Richiesta copia studio
Loris D'AMBROSIO, che ha concluso per l'irrilevanza dal Sig.. per diritti €
e manifesta infondatezza della proposta questione از IL CANCELLIER costituzionale ed il rigetto deldi legittimità
ricorso Sentiti i difensori delle parti civili, Avv.
Francesco Saverio FORTUNA per ON ER e
Vittorio FORTUNA per FO OS
Uditi i difensori, Avv. Giovanni ARICO' per BO
DE, OL NI per BOGDAN DE e BOGDAN
DI, AN CA per GE LC Erik,
OSSERVA IN FATTO E DIRITTO Con la sentenza in epigrafe è stata dichiarata la
nullità della decisione in data 30.3.2001 dalla Corte
d'Assise di Cassino in procedimento a carico di BO
DE e DI, GE LC IC e DI IO
PA, appellata dal BO DE e dallo condannati in primo grado nonchè GE
dalle parti civili IAVARONE Teresa e FORLINI Rosa e
そ dal P.M.; gli atti sono rinviati al giudice di primo
604, CO. 4, C.P.P.. La grado ai sensi dell'art.
nullità assoluta, ex artt. 178 lett. a) e 179, co. 1,
C.P.P., fu ravvisata su memoria difensiva degli imputati appellanti, in quanto "dal verbale dell'udienza 26.3.2001, al cui termine la Corte
2 d'Assise... si ritirò in camera di consiglio per la deliberazione della sentenza, risulta che i giudici popolari aggiunti che avevano presenziato al
dibattimento non furono congedati. Dal dispositivo...
redatto a mano in ogni sua parte anche nella
indicazione dei componenti del collegio...
sottoscritto dal Presidente risulta che la deliberazione venne assunta dalla Corte composta dai due giudici togati, dai sei giudici popolari effettivi e da due giudici popolari aggiunti... inoltre... un
provvedimento datato 2.2.2001... dispone la partecipazione dei giudici supplenti... alla camera di consiglio finale del processo..., ai fini della loro sostituzione ai giurati effettivi, se e nei limiti in
о più di questi ultimi si dovesse cui per uno
un'ipotesi di impedimento a carattere verificare assoluto". Da tali elementi si desumeva inequivocamente, ad avviso del giudice di appello, la
R partecipazione alla deliberazione di tutti i presenti in camera di consiglio "anche se non è passibile conoscere se essa si sia limitata alla discussione dei punti sottoposti a giudizio, ovvero si sia esteșa alla votazione su di essi". Pertanto, la decisione risultava adottata da un collegio numericamente composto in difformità dalle previsioni di legge, con
3 componenti sforniti dei previsti requisiti di
capacità, atteso che l'art. 26, co. 2, L. 10.4.1951 n.
287 vieta in modo assoluto la sostituzione dei giudici popolari effettivi dopo la chiusura del dibattimento. Anche la mera presenza passiva dei giudici supplenti sarebbe stata comunque sufficiente а realizzare la nullità insanabile, in quanto lesiva della segretezza della deliberazione, prescritta dall'art. 125, co. 4,
C. P. P.. L'art. 26, CO. 2, L. n. 287/1951, d'altra
parte, non poteva considerarsi in contrasto con gli artt. 97 e 111 della Costituzione, apparendo anzi
ragionevole espressione dei principi cui, nell'ambito delle previsioni costituzionali, si ispira il sistema
penale; nè, comunque, la questione sarebbe rilevante,
posto che la norma disciplina ipotesi di sostituzione di cui, nel caso di specie, era stata paventata, ma
non si era realizzata la necessità.
Ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore
Generale del distretto, denunciando con un primo motivo manifesta illogicità di motivazione ed erronea
applicazione degli artt. 3 L. n. 287/1951, 33, 178, 179 C.P.P.. La motivazione del provvedimento 汇 presidenziale in forza del quale i giudici popolari supplenti erano stati introdotti nella camera di consiglio dimostrava che la loro presenza aveva il
4 solo scopo di subentrare, se e quando si fosse
verificato un impedimento assoluto di uno più
titolari, nel collegio decidente. Non essendosi verificata tale eventualità, essi dovevano ritenersi estranei ad ogni attività deliberativa, e quindi non si era verificata illegale composizione dell'organo giudicante. Nè la loro indicazione, con la
precisazione della qualifica di supplente,
nell'intestazione della sentenza e nel pelativo dispositivo poteva dar luogo a nullità, in genere non
ravvisabile in caso di erronee indicazioni sulla composizione del giudice collegiale regolarmente costituito, suscettibili di correzione come errori materiali.
B Con un secondo motivo si denuncia erronea applicazione dell'art. 26, co. 2, L. n. 287/1951, che ad avviso del ricorrente non precluderebbe la presenza dei supplenti alla deliberazione finale, ben potendo questa sfociare, anzichè nella decisione, in ulteriori provvedimenti istruttori, agli effetti ed in conseguenza dei quali la loro funzione non potrebbe considerarsi esaurita; tale interpretazione viene sostenuta anche in forza dell'art. 525, co. 2, C.P.P.,
disposizione che potrebbe addirittura intendersi come
implicitamente abrogatrice dell'art. 26 citato.
5 Questo, comunque, non è espressamente sanzionato da nullità, sicchè il principio di tassatività esclude che una sua eventuale violazione comporti invalidità
del provvedimento deliberato "in presenza” dei giudici supplenti.
Per analoga ragione dovrebbe escludersi T come che la violazione sostenuto con il terzo motivo della segretezza comporti nullità della decisione. Viene infine riproposta la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 26, CO. 2, L. n. 287/1951,
nell'interpretazione adottata dal giudice quo";
questione non irrilevante, atteso che la nullità venne pronunciata proprio con riferimento alla norma in
questione. I parametri invocati sono gli artt. 97 e 111 della Costituzione, poichè l'irragionevole dispersione dell'intera attività processuale compiuta in caso di impedimento di un componente della Corte
sopravvenuto dopo la chiusura del dibattimento si porrebbe in contrasto con i principi di ragionevole durata del processo e buon andamento dell'attività
giurisdizionale.
6 nei termini e con le precisazioni di Il ricorso è
-
- fondato. Va anzitutto ribadito che seguito esposte
26, CO. 2, L. n. 287/1951, nel prevedere l'art.
l'intervento nei dibattimenti di lunga durata, O
comunque quando vi siano ragioni di opportunità, di giudici popolari "aggiunti", affinchè assistano al
dibattimento e sostituiscano i componenti laici del
collegio in caso di assenza о impedimento, pone uno sbarramento assoluto alla possibilità di sostituzione nel momento della "chiusura del dibattimento"; tale disciplina, in forza del successivo art. 39, va coordinata con le norme processuali generali del pari applicabili al giudizio di assise in quanto non derogate dalla legge speciale che lo discipliną ma su di esse prevale nelle parti in cui risulti con la incompatibile. Pertanto, il coordinamento
525, CO. 2, C.P.P. comporta che previsione dell'art.
alla deliberazione della sentenza possono partecipare,
a pena di nullità assoluta, soltanto giudici popolari effettivi ○ gli aggiunti in precedenza subentrati, sempre che abbiano partecipato all'intero. dibattimento, mentre non è possibile la sostituzione quando la fase deliberativa della decisione sia già in corso. Ne segue che il provvedimento del Presidente
della Corte d'Assise in data 2.2.2001, con cui veniva
7 disposta la presenza dei supplenti "alla camera di
consiglio finale del processo" onde sostituire i
giudici popolari effettivi in caso di loro eventuale impedimento è illegittimo ed emesso in palese violazione di norme processuali;
non vale, però, ad
integrare nullità sotto il profilo qui considerato,
posto che è pacifico, ed espressamente accertato dalla sentenza di appello, che in concreto "non si è
non si è verificata l'esigenza di provveduto e
provvedere a sostituzione alcuna ed in alcuna fase del processo di primo grado di giudici popolari effettivi con aggiunti". La nullità è invece ravvisata dal giudice di appello sotto il profilo della capacità dei giudici supplenti intervenuti e del numero legale dei componenti dell'organo collegiale (artt. 178 lett. a> e 179 几 C.P.P.); la disposta "partecipazione” degli aggiunti alla camera di consiglio da un lato vi avrebbe
introdotto soggetti non legittimati, dall'altro
la deliberazione fosse avrebbe comportato che
formato da membri in riferibile ad un collegio soprannumero rispetto alla previsione di legge. Tale
conclusione postula l'accertamento di un contributo attivo e non di mera e passiva assistenza dei decisione;
supplenti alla l'indagine al proposito
8 viene dalla sentenza impugnata condotta alla stregua delle risultanze documentali. Il metodo è in sè
corretto; infatti, la progressiva formazione del
verbale di udienza dibattimentale si arresta nel momento in cui il presidente del collegio ordina ai componenti di questo di ritirarsi in camera di consiglio per deliberare, sicchè l'attività finale
dell'organo giudicante resta priva di documentazione, anche per quanto riguarda il numero dei giudici che effettivamente prendono parte alla deliberazione. Ne
segue che l'accertamento sul punto non ρμό che
fondarsi sul quanto risulta dalla parte finale del
verbale, dal dispositivo e dal testo della sentenza
(cfr. Cass., Sez. I, 28.6/30.10.1990, Gorrieri), documenti la cui completezza e veridicità può essere contestata da una delle parti, alla quale spetta in tal caso l'onere di provare eventuali violazioni processuali non risultanti "ex actis" (cfr. Cass., Sez
V, 8.7/4.9.1993, Favia;
Sez. VI 4.2/6.3.1998, Ripa). La prova non può, peraltro, estendersi al contenuto
delle opinioni espresse e dei voti dati dai singoli componenti del collegio, atteso che trattasi di materia coperta da segreto ex art. 125, co. 4, C. P. P.
(Cass., Sez. Un., ud. 20.10.2002, Carnevale).
Tanto premesso, e poichè nel caso di specie non sono
9 stati dedotti elementi ulteriori о di contrasto rispetto alle risultanze documentali esaminate dal
giudice "a quo", resta da stabilire se queste siano state esattamente interpretate dalla sentenza impugnata. In ordine logico, va anzitutto considerato il già ricordato provvedimento presidenziale del
2.2.2001, in forza del quale gli aggiunti vennero introdotti nella camera di consiglio. Ad avviso del a quo", l'uso dell'espressione giudice
་་
"partecipazione" avrebbe inequivoca portata semantica,
implicando necessariamente un attivo apporto alla
deliberazione. Tale conclusione non appare condivisibile, poichè nel linguaggio comune e in quello tecnico la partecipazione ben può essere intesa
ein senso più ampio, comprensivo della mera presenza presa d'atto di quanto da altri compiuto о deciso;
proprio con questo significato, ad esempio, il termine
è usato dal co. 2 dell'art. 525 C.P.P., là dove menziona la "partecipazione" dei giudici
- anche supplenti e, come tali, semplici spettatori al quindi dibattimento. L'espressione doveva essere
interpretata non isolatamente, ma in relazione al
complessivo contesto dell'ordinanza, compresa la parte motivazionale. Questa dà atto del verificarsi di
"numerosi e gravi episodi di concreto attentato alla
10 sicurezza dei giudici" e dell' "infruttuosiţà dei tentativi di ottenere per essi una protezione individuale", onde era prevedibile, anche in ragione del conseguente turbamento, che a carico di taluno insorgessero impedimenti assoluti ed insuperabili;
seppure su errati presupposti in ritiene quindi di disporre la "presenza nella camera di diritto
-
finale" degli aggiunti, che "ha lo stesso consiglio significato e si esplica con gli stessi limiti della presenza nelle camere di consiglio in cui sono state
interlocutorie". Vaadottate numerosissime ordinanze incidentalmente rilevato che, secondo un costante orientamento giurisprudenziale, la partecipazione dei giudici supplenti al dibattimento si esplica anche con la presenza alla fase deliberativa di decisioni interlocutorie (cfr. Cass., Sez. VI,
4.2/6.3.1998,
Ripa, già citata;
Sez. I 13.7/13.9.199, Ricci), nel ovviamente, non hanno alcuna corso della quale essi,
partecipazione attiva, nè tanto meno diritto di voto.
Poichè dunque la "partecipazione” degli aggiunți alla deliberazione finale stata espressamente disposta negli stessi limiti della loro "presenza" in occasione delle decisioni interlocutorie, è del tutto arbitrario presumere, come ha fatto il giudice di appello, che essa implichi un intervento attivo, e non una passiva
11 assistenza;
ciò è del resto ribadito nella parte dispositiva dell'ordinanza del Presidente della Corte
espressamente vincola la d'Assise, che dei supplenti alla sola eventuale "partecipazione"
necessità della sostituzione di titolari nei cui
confronti si fosse verificato un assoluto impedimento all'esercizio delle funzioni giudicanti. Quanto poi all'intestazione del dispositivo e della sentenza, in
cui sono indicati anche i giudici aggiunti, esșa reca a fianco del loro nominativo l'indicazione "S. "! per e sta quindi a significare che tali sono supplente rimasti, non essendosi verificata la necessità di asostituzione, onde vale а confermare, e. non
smentire, la conclusione che non ebbero parte nella deliberazione del provvedimento che ha definito in primo grado il processo. Va perciò esclusa la nullità
della decisione in riferimento all'art. 178 lett. a) C.P.P., nè la ridondante indicazione dei giudici popolari aggiunti dopo quelli titolari (unici effettivi componenti dell'organo giudicante)
costituisce di per sè un motivo di invalidità della sentenza.
Resta da esaminare l'ultimo rilievo di inosservanza della legge processuale, e cioè la violazione del segreto della deliberazione, cui sono state
12 illegittimamente ammesse ad assistere persone non
abilitate a comporre il collegio. Trattasi di vizio che, pur rilevante agli effetti della responsabilità
personale del magistrato ex art. 124 C.P.P., non è sanzionato da nullità e quindi, inspecificamente forza del principio di tassatività sancito dall'art. 177 del codice di rito, non influisce sulla validità
della pronuncia giudiziale;
nè può essere ricondotto
ad una questione di capacità sotto il profilo della lesione dell'indipendenza dell'organo giudicante, in
quanto nel nostro ordinamento non esiste un nesso imprescindibile tra indipendenza del giudice e
segretezza e nessuna norma costituzionale stabilisce il segreto delle deliberazioni degli organi giudiziari di qualunque ordine e grado quale garanzia della loro
18/1989 della Corte indipendenza (cfr. la sentenza n.
ordinanze conformi, ad Costituzionale e le numerose es. la n. 19/1990). Ne segue che erroneamente è stata dichiarata la
nullità della sentenza di primo grado;
la pronuncia di appello va perciò annullata, cón rinvio ad altra
sezione della Corte d'Assise di Appello di Roma per l'esame dei gravami proposti avversO la prima decisione. Resta assorbita, e. diviene perciò
irrilevante, la sollevata questione di legittimità
13 costituzionale dell'art. 26, co. 2, L. n. 287/1951.
. Q M. P
La Corte Suprema di Cassazione, Prima Sezione Penale,
annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte d'Assise di
Appello di Roma.
Così deciso in Roma, il 13 dicembre 2002
либшей Il Consigliere estensore IL PRESIDENTE
Puroto B tuule vou '
DEPOSITATA
IN CANCELLERIA
21 FEB 2003
IL CANCELLIERS
OSnna in
14