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Sentenza 16 gennaio 2025
Sentenza 16 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 16/01/2025, n. 211 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 211 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. 11346/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NO ME DEL PO POLO IT ALIANO
Tribunal e O rdinari o di B rescia
Settima Sezi one Ci vile nel giudizio promosso da nata in [...] il [...], con l'avvocato Valeria Di Girolamo Parte_1
ricorrente nei confronti di
Controparte_1
resistente ha emesso la seguente sen ten za
1. Con decreto emesso il 14.5.2024 e notificato il 3.9.2024 la Questura di Brescia ha rigettato l'istanza presentata dalla ricorrente il 5.1.2023 per il rilascio di permesso di soggiorno per motivi di famiglia, perché, nonostante la comunicazione di invito a mezzo di lettera raccomandata, l'istante non si è sottoposta ai rilievi dattiloscopici.
In data 23.9.2024 la ricorrente ha chiesto di “dichiarare l'illegittimità, nullità e/o annullamento del provvedimento n. Cat. A 12/2024/Immig/IISez/23BS032398 emesso in data 14.5.2024 e notificato il
3.9.2024 con il quale il Questore della Provincia di Brescia negava il rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari e di tutti gli atti ad essi presupposti e conseguenti, riformare i medesimi provvedimenti riconoscendo alla ricorrente il diritto al titolo di soggiorno richiesto”.
A sostegno delle domande la ricorrente ha affermato e documentato la convivenza con il marito
(documenti 2, 3, 4 e 7).
Con decreto del 24.9.2024 l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato è stata sospesa e è stata fissata l'udienza del 28.11.2024 per la discussione.
Con nota del 21.11.2024 la ricorrente ha chiesto l'accoglimento del ricorso.
In data 26.11.2024 l'amministrazione resistente si è costituita in giudizio, ha chiesto il rigetto del ricorso e ha evidenziato l'assenza di documenti riguardanti l'alloggio, il reddito e l'assenza di altri figli in Albania (come previsto dall'articolo 29 commi 1 lettera d e 3 decreto legislativo 286/1998).
È stata fissata per la discussione l'udienza del 16.1.2025 sostituita da note scritte.
Con nota del 15.1.2025 la ricorrente:
1 di 3 − ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
− ha prodotto certificazione di idoneità alloggiativa della casa coniugale sita a Rottofreno (PC) via
Della Pace n. 1, redditi del marito relativi all'anno 2023 e certificati di nascita e della sua famiglia;
− ha evidenziato che la circostanza che i figli della ricorrente siano in Italia non è stata contestata dall'amministrazione resistente.
2. L'oggetto del processo il diritto della ricorrente a soggiornare in Italia fondato sulla convivenza con il marito.
Ciascuna norma del decreto legislativo 286/1998 delinea un differente diritto. Di conseguenza non è possibile chiedere l'accertamento di un diritto diverso da quello fatto valere in sede amministrativa.
In ogni caso, è vietato al giudice pronunciarsi su poteri amministrativi non esercitati, ossia su posizioni giuridiche intorno alle quali non è stato neppure avviato un procedimento amministrativo
(articolo 34 c.p.a.). Non sono, dunque, rilevanti ai fini della decisione le considerazioni svolte in riferimento a differenti tipi di permesso di soggiorno e quelle riguardanti eventuali vizi del procedimento e del provvedimento. È onere di parte ricorrente provare i fatti costitutivi del diritto fatto valere. È necessario accertare i fatti costitutivi del diritto al momento della pronuncia giudiziale e non quelli passati oggetto di istruttoria amministrativa.
Fatte queste premesse, come risulta dalla relazione prodotta dall'amministrazione resistente con la sua comparsa di costituzione in giudizio, l'istanza amministrativa dalla ricorrente era fondata non sulla convivenza con il marito ma faceva riferimento alla figlia Di conseguenza, Persona_1
l'istanza amministrativa fondata sul mero ricongiungimento con la figlia non avrebbe potuto essere qualificata ai sensi dell'articolo 19 decreto legislativo 286/1998. L'unico diritto fatto valere nel presente processo è, dunque, quello previsto dall'articolo 30 decreto legislativo 286/1998 con specifico riferimento alla figlia della ricorrente Persona_1
Nella comparsa di costituzione l'amministrazione resistente ha contestato l'esistenza dei fatti costitutivi previsti dagli articoli 29 e 30 decreto legislativo 286/1998: “Si sottolinea come la parte ricorrente non allega né prova la sussistenza dei requisiti previsti dalla Legge per il riconoscimento del diritto al rilascio del permesso di soggiorno per motivi di famiglia di cui all'art.
29 del T.U. Immigrazione. Invero, la comunicazione contenente preavviso di rigetto trasmessa alla ricorrente con raccomandata A/R n. 618676170270 del 25/12/2023 indicava la necessità di produrre la documentazione utile ad accertare la sussistenza di un alloggio idoneo e di un reddito adeguato (come previsto dall'art. 29 comma 3 del T.U.) e la documentazione utile ad attestare
l'assenza di altri figli presenti in Albania (come richiesto dall'art. 29 comma 1 lett. d del T.U.)”
(pagina 3).
Con la nota conclusiva la ricorrente ha prodotto documenti riguardanti il marito e non la figlia: si tratta di un profilo dirimente per la decisione del giudizio.
2 di 3 In ogni caso, come emerge dal suo atto di costituzione trascritto sopra, l'amministrazione resistente ha evidenziato come la ricorrente non abbia fornito la prova dell'assenza di altri figli presenti in
Albania. La ricorrente, considerando erroneamente come non contestata la circostanza della presenza in Italia dei figli, non ha prodotto alcunché sul punto. Tra l'altro, la difesa della ricorrente
è insufficiente anche dal punto di vista delle allegazioni fattuali: negli atti difensivi i figli non vengono neppure nominati. Al contrario, dal certificato familiare prodotto con la nota conclusiva risulta che la ricorrente ha tre figli ( e . Per_1 Per_2 Per_3
In conclusione, la ricorrente non ha provato l'esistenza dei fatti costitutivi del diritto fatto valere nell'istanza amministrativa: il ricorso non merita accoglimento.
3. La ricorrente va condannata al pagamento delle spese sostenute dall'amministrazione resistente per la costituzione in giudizio.
Il processo si presenta di pronta soluzione come emerge dalle considerazioni che precedono.
Va, dunque, applicata la tabella vigente per i processi di valore indeterminato a bassa complessità.
L'amministrazione resistente ha svolto attività nelle fasi di studio e introduttiva.
Le spese sostenute dall'amministrazione vanno, pertanto, determinate in euro 1.453 (851 + 602), oltre alle spese generali previste dalla legge.
Per qu esti motivi
1. Rigetta il ricorso.
2. Condanna al pagamento delle spese processuali sostenute dal Parte_1 [...]
liquidate in euro 1.453, oltre al pagamento delle spese generali previste dalla legge. CP_1
Si comunichi.
Brescia, 16.1.2025
Il giudice
Christian Colombo
3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NO ME DEL PO POLO IT ALIANO
Tribunal e O rdinari o di B rescia
Settima Sezi one Ci vile nel giudizio promosso da nata in [...] il [...], con l'avvocato Valeria Di Girolamo Parte_1
ricorrente nei confronti di
Controparte_1
resistente ha emesso la seguente sen ten za
1. Con decreto emesso il 14.5.2024 e notificato il 3.9.2024 la Questura di Brescia ha rigettato l'istanza presentata dalla ricorrente il 5.1.2023 per il rilascio di permesso di soggiorno per motivi di famiglia, perché, nonostante la comunicazione di invito a mezzo di lettera raccomandata, l'istante non si è sottoposta ai rilievi dattiloscopici.
In data 23.9.2024 la ricorrente ha chiesto di “dichiarare l'illegittimità, nullità e/o annullamento del provvedimento n. Cat. A 12/2024/Immig/IISez/23BS032398 emesso in data 14.5.2024 e notificato il
3.9.2024 con il quale il Questore della Provincia di Brescia negava il rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari e di tutti gli atti ad essi presupposti e conseguenti, riformare i medesimi provvedimenti riconoscendo alla ricorrente il diritto al titolo di soggiorno richiesto”.
A sostegno delle domande la ricorrente ha affermato e documentato la convivenza con il marito
(documenti 2, 3, 4 e 7).
Con decreto del 24.9.2024 l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato è stata sospesa e è stata fissata l'udienza del 28.11.2024 per la discussione.
Con nota del 21.11.2024 la ricorrente ha chiesto l'accoglimento del ricorso.
In data 26.11.2024 l'amministrazione resistente si è costituita in giudizio, ha chiesto il rigetto del ricorso e ha evidenziato l'assenza di documenti riguardanti l'alloggio, il reddito e l'assenza di altri figli in Albania (come previsto dall'articolo 29 commi 1 lettera d e 3 decreto legislativo 286/1998).
È stata fissata per la discussione l'udienza del 16.1.2025 sostituita da note scritte.
Con nota del 15.1.2025 la ricorrente:
1 di 3 − ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
− ha prodotto certificazione di idoneità alloggiativa della casa coniugale sita a Rottofreno (PC) via
Della Pace n. 1, redditi del marito relativi all'anno 2023 e certificati di nascita e della sua famiglia;
− ha evidenziato che la circostanza che i figli della ricorrente siano in Italia non è stata contestata dall'amministrazione resistente.
2. L'oggetto del processo il diritto della ricorrente a soggiornare in Italia fondato sulla convivenza con il marito.
Ciascuna norma del decreto legislativo 286/1998 delinea un differente diritto. Di conseguenza non è possibile chiedere l'accertamento di un diritto diverso da quello fatto valere in sede amministrativa.
In ogni caso, è vietato al giudice pronunciarsi su poteri amministrativi non esercitati, ossia su posizioni giuridiche intorno alle quali non è stato neppure avviato un procedimento amministrativo
(articolo 34 c.p.a.). Non sono, dunque, rilevanti ai fini della decisione le considerazioni svolte in riferimento a differenti tipi di permesso di soggiorno e quelle riguardanti eventuali vizi del procedimento e del provvedimento. È onere di parte ricorrente provare i fatti costitutivi del diritto fatto valere. È necessario accertare i fatti costitutivi del diritto al momento della pronuncia giudiziale e non quelli passati oggetto di istruttoria amministrativa.
Fatte queste premesse, come risulta dalla relazione prodotta dall'amministrazione resistente con la sua comparsa di costituzione in giudizio, l'istanza amministrativa dalla ricorrente era fondata non sulla convivenza con il marito ma faceva riferimento alla figlia Di conseguenza, Persona_1
l'istanza amministrativa fondata sul mero ricongiungimento con la figlia non avrebbe potuto essere qualificata ai sensi dell'articolo 19 decreto legislativo 286/1998. L'unico diritto fatto valere nel presente processo è, dunque, quello previsto dall'articolo 30 decreto legislativo 286/1998 con specifico riferimento alla figlia della ricorrente Persona_1
Nella comparsa di costituzione l'amministrazione resistente ha contestato l'esistenza dei fatti costitutivi previsti dagli articoli 29 e 30 decreto legislativo 286/1998: “Si sottolinea come la parte ricorrente non allega né prova la sussistenza dei requisiti previsti dalla Legge per il riconoscimento del diritto al rilascio del permesso di soggiorno per motivi di famiglia di cui all'art.
29 del T.U. Immigrazione. Invero, la comunicazione contenente preavviso di rigetto trasmessa alla ricorrente con raccomandata A/R n. 618676170270 del 25/12/2023 indicava la necessità di produrre la documentazione utile ad accertare la sussistenza di un alloggio idoneo e di un reddito adeguato (come previsto dall'art. 29 comma 3 del T.U.) e la documentazione utile ad attestare
l'assenza di altri figli presenti in Albania (come richiesto dall'art. 29 comma 1 lett. d del T.U.)”
(pagina 3).
Con la nota conclusiva la ricorrente ha prodotto documenti riguardanti il marito e non la figlia: si tratta di un profilo dirimente per la decisione del giudizio.
2 di 3 In ogni caso, come emerge dal suo atto di costituzione trascritto sopra, l'amministrazione resistente ha evidenziato come la ricorrente non abbia fornito la prova dell'assenza di altri figli presenti in
Albania. La ricorrente, considerando erroneamente come non contestata la circostanza della presenza in Italia dei figli, non ha prodotto alcunché sul punto. Tra l'altro, la difesa della ricorrente
è insufficiente anche dal punto di vista delle allegazioni fattuali: negli atti difensivi i figli non vengono neppure nominati. Al contrario, dal certificato familiare prodotto con la nota conclusiva risulta che la ricorrente ha tre figli ( e . Per_1 Per_2 Per_3
In conclusione, la ricorrente non ha provato l'esistenza dei fatti costitutivi del diritto fatto valere nell'istanza amministrativa: il ricorso non merita accoglimento.
3. La ricorrente va condannata al pagamento delle spese sostenute dall'amministrazione resistente per la costituzione in giudizio.
Il processo si presenta di pronta soluzione come emerge dalle considerazioni che precedono.
Va, dunque, applicata la tabella vigente per i processi di valore indeterminato a bassa complessità.
L'amministrazione resistente ha svolto attività nelle fasi di studio e introduttiva.
Le spese sostenute dall'amministrazione vanno, pertanto, determinate in euro 1.453 (851 + 602), oltre alle spese generali previste dalla legge.
Per qu esti motivi
1. Rigetta il ricorso.
2. Condanna al pagamento delle spese processuali sostenute dal Parte_1 [...]
liquidate in euro 1.453, oltre al pagamento delle spese generali previste dalla legge. CP_1
Si comunichi.
Brescia, 16.1.2025
Il giudice
Christian Colombo
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