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Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 31/03/2025, n. 468 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 468 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAGUSA
Giudice del Lavoro
Il Giudice, dott.ssa Cristina Carrara, lette le note scritte depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa di lavoro n. 2015/2023 R.G. promossa da
, con il patrocinio dell'avv. Nino Maria Parte_1
Cortese
contro
, con il patrocinio dell'avv. Controparte_1
Guglielmo Rustico
nonché
, con il patrocinio degli avv.ti Manlio Galeano e Antonella Testa CP_2
avente ad oggetto: superiore inquadramento e differenze retributive
Motivi della decisione
Il ricorrente, premesso di essere dipendente del Controparte_1
inquadrato nell'Area D - parametro 116 (ex 3° fascia funzionale) del CCNL
1 di settore, deduce di essere stato ciclicamente adibito, a far data dal 2009,
a mansioni di “Assistente di cantiere”, ascrivibili alla Area B - parametro
127 (ex 5° f.f., 2° livello); che detta assegnazione, ancorché disposta con distinti ordini di servizio per periodi inferiori a tre mesi, dà diritto al definitivo superiore inquadramento, in quanto statuita in forma reiterata e per un tempo complessivamente superiore al termine di cui all'art. 2103
c.c., con l'intento di eludere la disposizione sulla c.d. promozione automatica;
che egli ricorrente ha altresì diritto alle correlate differenze retributive ed alla regolarizzazione della posizione contributiva. Con
vittoria di spese e compensi.
Il convenuto, tempestivamente costituitosi in giudizio, CP_1
preliminarmente eccepisce la prescrizione delle differenze retributive eventualmente maturate nel quinquennio antecedente al giudizio;
nel merito, sostiene che il ricorrente ha impartito direttive al solo personale avventizio, e non anche a quello fisso, e che pertanto le mansioni di assistente di cantiere da lui in concreto svolte sono afferenti all'inquadramento riconosciutogli;
che, ad ogni buon conto, l'assegnazione a dette mansioni è stata disposta per periodi inferiori a tre mesi, con contestuale riconoscimento della maggiorazione retributiva prevista dall'art. 82 CCNL;
che, in subordine, il ricorrente andrebbe inquadrato nel I
livello della rivendicata f.f.
CP_ L' si rimette all'accertamento dei fatti anche ai fini di eventuale debenza di contribuzione, nei limiti della prescrizione già maturata ex L.
335/1995.
2 Sono stati acquisiti agli atti i verbali di prova testimoniale relativi al giudizio di cui al n. 3638/2015 R.G., avuto luogo tra lo stesso ricorrente ed il resistente e definito con sentenza di rigetto (n. 795/2022) poi CP_1
dichiarata nulla dalla Corte d'Appello di Catania (n. 485/2023), che,
considerata la domanda accessoria di regolarizzazione contributiva, ha
CP_ rilevato il difetto di contraddittorio nei confronti dell' e rimesso le parti avanti a questo Tribunale per la riassunzione.
***
Vanno qui ribadite le considerazioni già espresse in seno alla sentenza che ha definito il precedente giudizio, stante l'identità dell'oggetto, dei rilievi difensivi delle parti e delle prove su cui fondare a decisione.
Il ricorrente deduce di avere espletato, a partire dal 2009, mansioni di
“Assistente di cantiere”, consistenti nel: eseguire il sopralluogo, per verificare lo stato dell'opera su cui deve essere effettuato l'intervento, e documentare lo stesso con rilievi fotografici;
quantificare e individuare gli operai addetti all'intervento; coordinarne l'attività, impartendo loro le direttive, anche con riguardo al tipo di attrezzature da utilizzare;
vigilare sul rispetto, da parte degli operai, dell'orario di lavoro e delle disposizioni di servizio impartite da egli stesso e/o dal Responsabile di Sede dott.
, anche in materia di sicurezza, segnalando eventuali infrazioni Parte_2
o irregolarità; trasmettere al Responsabile un report quotidiano delle attività svolte ed una relazione settimanale sui lavori eseguiti;
monitorare i canali, le strade adiacenti, le griglie, i ponti e le altre opere consortili, al fine di rilevare eventuali problemi o malfunzionamenti da segnalare al
Responsabile.
3 Lo svolgimento di dette mansioni trova conforto negli ordini di servizio allegati al ricorso e nelle assunte prove orali e, del resto, non costituisce oggetto di specifica contestazione da parte del . CP_1
Ciò su cui si controverte, piuttosto, è la riconducibilità dei compiti in concreto svolti dal ricorrente alla reclamata superiore fascia funzionale.
In proposito, il rileva come il abbia coordinato CP_1 Parte_1
l'attività ed impartito direttive nei soli confronti del personale “stagionale” e come, dunque, le mansioni in questione non possano essere inquadrate nella ex 5° f.f., che ricomprende invece i “capi operai, preposti all'esercizio
o alla manutenzione di una o più opere od impianti ai quali siano addetti
stabilmente altri operai fissi gerarchicamente subordinati, tenuti a
svolgere anche le mansioni operaie di competenza della squadra cui sono
preposti” (cfr. declaratoria relativa al rivendicato parametro 127-Area B,
all. 2 memoria di costituzione).
Orbene, la circostanza fattuale opposta da parte datoriale ha trovato conferma nelle dichiarazioni testimoniali rese dallo stesso Responsabile di
Sede, dott. , nonché da (caposettore dell'area Parte_2 Testimone_1
agraria del ), , e CP_1 Testimone_2 Testimone_3 [...]
(che, nei periodi in cui il ricorrente è stato addetto a compiti di Tes_4
assistente di cantiere, lavoravano per il in virtù di contratti a CP_1
termine).
In diritto, come pertinentemente evidenziato dal , stando alla CP_1
relativa declaratoria contrattuale (art. 4) appartengono all'Area B -
4 parametro 127 (ex 5° f.f.) i capi operai gerarchicamente sovraordinati a personale assunto a tempo indeterminato, e non stagionale.
Va poi considerato il disposto di cui all'art. 82 CCNL, a mente del quale
“agli operai addetti agli impianti…ai quali, in aggiunta all'espletamento delle mansioni proprie della qualifica posseduta, viene affidato l'incarico di
capo operaio per il coordinamento e il controllo di operai avventizi, è
riconosciuta, per tale specifico incarico e limitatamente alla durata dello
stesso, un'indennità pari al 10% dello stipendio base di qualifica” (cfr. all. 3
memoria di costituzione).
E', dunque, la stessa contrattazione collettiva di settore che delinea il
discrimen tra i due livelli professionali a confronto, precisando come all'operaio che, in aggiunta alle mansioni proprie della qualifica attribuita, venga conferito l'incarico di coordinare il personale stagionale, è riconosciuta, per l'espletamento di detta ulteriore attività, una indennità
integrativa parametrata alla retribuzione base.
Nel caso di specie, come precisato dai testi e , il Pt_2 Tes_1 Tes_3
ricorrente ordinariamente assolveva a mansioni di acquaiolo, alle quali,
saltuariamente e per periodi inferiori a tre mesi, si aggiungeva l'incarico di coordinare le squadre degli operai avventizi;
ed infatti, in ragione di tale attività ulteriore, egli ha giovato dell'indennità integrativa di cui all'art. 82
CCNL, come opposto dal - che a tal fine ha prodotto le buste CP_1
paga del dipendente (cfr. all. 8) - e non contestato da controparte.
Peraltro, anche a volere ignorare il tratto distintivo di cui si è detto, non può sottacersi come il ricorrente abbia del tutto omesso di fornire, nell'atto
5 introduttivo del giudizio, gli elementi in base ai quali i compiti da egli svolti dovrebbero comunque ricondursi alla superiore f.f. rivendicata.
Al riguardo, giova rammentare che il lavoratore che agisce in giudizio per ottenere l'inquadramento in una qualifica superiore ha l'onere di allegare e provare gli elementi posti a base della domanda;
in particolare, egli è
tenuto ad indicare esplicitamente quali siano i profili caratterizzanti le mansioni di detta qualifica, raffrontandoli espressamente con quelli concernenti le mansioni che deduce di avere concretamente svolto. In altri termini, come più volte chiarito dalla Suprema Corte di Cassazione, non è
sufficiente allegare i compiti concretamente svolti e l'inquadramento contrattuale rivendicato, occorrendo esplicitare, e poi rendere evidente sul piano probatorio, la gradazione e l'intensità (per responsabilità,
autonomia, complessità, coordinamento, ecc.) dell'attività corrispondente al modello contrattuale invocato rispetto a quello inferiore attribuito.
Il lavoratore, poi, deve dimostrare che le mansioni proprie della qualifica superiore siano state svolte in modo prevalente, sotto il profilo qualitativo,
quantitativo e/o temporale, sì da risultare quelle maggiormente significative sul piano professionale.
Nel caso di specie, invece, il ricorrente - che, si ribadisce, ha espletato l'incarico, di volta in volta assegnato con distinto ordine di servizio, di
“capo operaio per il coordinamento e il controllo di operai avventizi” - si è
limitato ad elencare i compiti demandati e ad affermare apoditticamente di avere perciò diritto all'inquadramento nella superiore 5^ f.f., omettendo di precisare i profili caratterizzanti l'attività svolta sì da poterla ricondurre a tale ultima categoria contrattuale, a prescindere dalla natura stagionale del personale operaio coordinato.
6 Né il superiore inquadramento può essere riconosciuto per il sol fatto che,
sino al 2008, alle medesime mansioni di capo operai avventizi è stato adibito personale inquadrato nella 5° fascia funzionale.
Il ricorso non può essere accolto per un ulteriore ordine di ragione: il
è stato addetto a compiti di assistente di cantiere Parte_1
saltuariamente e per periodi inferiori a tre mesi, alternandosi con altri dipendenti, e non già in via, di fatto, continuativa.
Come noto, in materia di mansioni superiori, l'art. 2103 c.c. stabilisce che
(co. 1) “Il lavoratore deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle corrispondenti all'inquadramento superiore che abbia
successivamente acquisito ovvero a mansioni riconducibili allo stesso
livello e categoria legale di inquadramento delle ultime effettivamente
svolte” e che (co. 7) “nel caso di assegnazione a mansioni superiori il lavoratore ha diritto al trattamento corrispondente all'attività svolta e
l'assegnazione diviene definitiva, salvo diversa volontà del lavoratore, ove
la medesima non abbia avuto luogo per ragioni sostitutive di altro
lavoratore in servizio, dopo il periodo fissato dai contratti collettivi (in specie, tre mesi).
Per consolidato orientamento giurisprudenziale, l'assegnazione in forma reiterata di mansioni superiori può rivelare l'intento del datore di lavoro di eludere la disposizione di cui al citato comma 7 e di precludere al lavoratore il diritto alla c.d. promozione automatica. La Corte di legittimità
ha delineato gli elementi sintomatici di tale intento elusivo, richiedendo, perché l'assegnazione reiterata a mansioni superiori possa dar luogo al definitivo superiore inquadramento, le seguenti condizioni: a) la frequenza e sistematicità delle assegnazioni;
b) la programmazione iniziale della
7 molteplicità degli incarichi;
c) la predeterminazione utilitaristica del comportamento datoriale, ossia la rispondenza delle adibizioni “ad una
esigenza strutturale del datore di lavoro, tale da rivelare la utilità per la organizzazione aziendale della professionalità superiore” (cfr., da ultimo,
Cass. Civ., sez. L., n. 1556/2020).
Secondo la Suprema Corte, infatti, adibire il lavoratore a mansioni cumulando assegnazioni “reiterate, sistematiche e artificiali in assenza di
una reale esigenza organizzativa, costituisce condotta datoriale
oggettivamente elusiva della legge, sanzionata mediante l'unificazione per sommatoria dei diversi periodi ai fini della 'promozione automatica”.
Nel caso di specie, dagli ordini di servizio in atti (all. 6 memoria di costituzione) e dalle prove orali assunte risulta che il è stato Parte_1
adibito alle mansioni in discorso, si ribadisce per periodi inferiori a tre mesi
(ed in aggiunta a quelle ordinarie), all'incirca una volta l'anno, a rotazione con altri dipendenti. Tale ultima circostanza impone di escludere che il datore abbia abusato della professionalità del ricorrente, adibendolo per brevi periodi, di fatto continuativamente, ai compiti di assistente di cantiere al fraudolento fine di precludergli la promozione automatica (diversamente opinando, dovrebbe sostenersi che tutti i dipendenti del CP_1
saltuariamente adibiti a compiti di assistente di cantiere abbiano di fatto svolto continuativamente tale attività ed abbiano perciò diritto alla promozione automatica). Per altro verso, parte ricorrente non ha dimostrato la sussistenza di tutti gli indici delineati dalla Suprema Corte, sì da poter ritenere provato l'intento elusivo perseguito dalla parte datoriale.
Per tutto quanto sopra esposto, il ricorso non può che essere rigettato.
8 Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo,
tenuto conto della non complessità e serialità della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ragusa in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda, difesa ed eccezione, così
decide:
1) rigetta il ricorso;
2) condanna parte ricorrente a rifondere le spese di lite alle parti costituite, che si liquidano in € 2.109,00 per il e € CP_1
1.000,00 per l'Inps, oltre IVA CPA e spese generali al 15%.
Ragusa, 31.3.2025.
IL GIUDICE
dott.ssa Cristina Carrara
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